Locazioni
Differito il termine di esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 28 settembre 2005
Differito il termine di esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 28 settembre 2005
Differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti di rilascio immobili ad uso abitativo. (GU n. 227 del 29-9-2005)
IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, nella
legge 12 novembre 2004, n. 269, recante «Misure per favorire
l’accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di
disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio,
nonche’ integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431»;
Visto il decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 luglio 2005, n. 148, recante «Misure
urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di
immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a
provvedimenti esecutivi di rilascio», che ha destinato le risorse di
cui all’art. 5 del decreto-legge n. 240/2004 sopracitato, disponibili
alla data del 1° aprile 2005, alla riduzione del disagio abitativo
dei conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio e che
si trovino in difficili condizioni economiche e sociali e siano
residenti nei comuni capoluogo delle aree metropolitane di Torino,
Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli,
Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste nonche’ nei comuni ad
alta tensione abitativa con essi confinanti;
Visto in particolare l’art. 4, comma 2, della legge 26 luglio 2005,
n. 148, che dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, siano
individuati, sulla base delle indicazioni pervenute al Ministero
dalle Prefetture — Uffici territoriali del Governo interessate, tra
i comuni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge sopracitato, i
comuni che abbiano un numero di procedure esecutive di rilascio di
immobili, relative ai conduttori di cui all’art. 1, comma 1, del
medesimo decreto-legge, superiore a 400;
Considerato che con nota n. 1863/A del 20 giugno 2005 il Ministero
ha richiesto alle Prefetture dei comuni capoluogo delle aree
metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze,
Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste di
fornire i dati concernenti le procedure esecutive di rilascio di
immobili relative ai conduttori di cui all’art. 1, comma 1, della
citata legge 26 luglio 2005, n. 148;
Considerato che sulla base delle informazioni attualmente pervenute
dalle Prefetture — Uffici territoriali del Governo interessate, i
comuni nel cui territorio risulta un numero di procedure esecutive di
sfratto superiore a 400 relative ai conduttori in possesso dei
requisiti previsti all’art. 1, comma 1, della citata legge 26 luglio
2005, n. 148, sono quelli di Milano, Firenze, Roma, Napoli;
Ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della richiamata legge 26 luglio
2005, n. 148, e per gli effetti del comma 3 del medesimo art. 4;
Decreta:
Articolo unico
Nei comuni di Milano, Firenze, Roma, Napoli — effettuata la
dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore di avvalersi di
una delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, del decreto-legge
27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge
26 luglio 2005, n. 148 — il termine per l’esecuzione del
provvedimento di rilascio, di cui all’art. 1, comma 1, del
decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni,
dalla legge l° agosto 2003, n. 200, e’ differito al 30 settembre
2005.
Roma, 28 settembre 2005
Il vice Ministro: Martinat