Penale
Diffamazione. Sempre pià angusti i limiti del diritto di cronaca. Cassazione – Sezione prima penale (up) – sentenza 8 aprile-26 giugno 2003, n. 27778
Diffamazione. Sempre più angusti i limiti del diritto di cronaca
Cassazione Sezione prima penale (up) sentenza 8 aprile-26 giugno 2003, n. 27778
Presidente Sossi relatore Giordano
Pg Cosentino ricorrente Di Vincenzo
Osserva
Con sentenza in data 7/12/98, riguardante anche altri imputati, il Tribunale di Napoli ha dichiarato la giornalista Di Vincenzo Margherita colpevole di concorso in diffamazione a mezzo stampa in danno di DOrazio Carmine, presidente della locale Assomercati, definito tra laltro «un faccendiere e un opportunista che cerca solo intrallazzi» in una intervista rilasciatale da Galiero Giovanni, presidente dellAssociazione commissionari e grossisti, pubblicata il 7/3/95 sul quotidiano Il giornale di Napoli e, con le attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alla contestata aggravante, lha condannata a lire un milione di multa nonché a risarcire (in solido con il coimputato Como Vittorio, poi deceduto, direttore responsabile del quotidiano) la persona offesa costituitasi parte civile.
La decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza in data 14/3/00 che è stata nei confronti della Di Vincenzo annullata dalle Sezioni unite di questa Corte, con sentenza in data 30/5/01, per vizio di motivazione in punto esclusione della esimente del diritto di cronaca.
Le Sezioni unite, puntualizzando i limiti di detta esimente in caso di intervista, hanno affermato il principio che il giornalista che abbia riportato alla lettera dichiarazioni dellintervistato oggettivamente diffamatorie, come quelle rese dal Galiero nei confronti dei DOrazio, può ritenersi scriminato a condizione che vi sia un interesse pubblico alla conoscenza di tali dichiarazioni, aspetto che i giudici del merito non avevano verificato.
Con sentenza in data 17/5/02 altra sezione della Corte di appello di Napoli, deliberando in sede di rinvio, ha confermato la decisione di primo grado.
Avverso questultima pronuncia il difensore della Di Vincenzo ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione dellart. 627 comma 3 Cpp e vizio di motivazione.
La doglianza è priva di fondamento.
Il giudice di rinvio ha fatto invero corretta applicazione del principio enunciato dalle sezioni unite escludendo, con adeguata motivazione immune da vizi di logicità, che vi fosse un interesse pubblico alla conoscenza di quanto il Galiero aveva dichiarato sul conto del DOrazio nellintervista, perché la concomitanza di uno sciopero indetto nellambito dei mercato ortofrutticolo in cui i rispettivi consorzi operavano era stata dal predetto usata come mera occasione, senza riferimenti precisi, per apprezzamenti e insinuazioni gratuite.
Rileva peraltro il collegio che il delitto per cui la Di Vincenzo ha riportato condanna è ormai prescritto, ai sensi degli articoli 157 comma 1 n. 4, 158 comma 1 e 160 ultima parte Cp, essendo trascorsi più di sette anni e mezzo dalla sua consumazione.
Non ravvisandosi cause di inammissibilità dellimpugnazione deve quindi farsi senzaltro luogo alla declaratoria della causa estintiva e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio ai sensi dellarticolo 620 lettera a) Cpp, ferme restando a norma dellarticolo 578 Cp, per le considerazioni che precedono sulla infondatezza dei motivi di gravame, le statuizioni civili adottate a carico dellimputata e con obbligo per la stessa di rifondere le ulteriori spese sostenute dalla parte civile in questo grado, che si liquidano come in dispositivo.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili. Condanna la ricorrente a rifondere alla parte civile DOrazio Carmine le spese sostenute nel grado che si liquidano in complessivi euro millequattrocentotrenta, di cui milletrecento per onorari.