Penale
Diffamazione semplice e a mezzo stampa. Nelle ipotesi di riforma scompare la pena detentiva. Camera dei Deputati
Diffamazione semplice e a mezzo stampa. Nelle ipotesi di riforma scompare la pena detentiva
Camera dei Deputati
«Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione»
Ddl 26 – 385 – 1177 – 1243 – 2084 – 588 – 539 – 3021 2764/C
Articolo 1
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)
1. Dopo il primo comma dell’articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto il seguente:
«2. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai siti internet aventi natura editoriale».
1bis. Al comma 2 dell’ articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dopo le parole «sono pubblicate» aggiungere le seguenti: «, senza commento,».
1bis.Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, aggiungere il seguente:
«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, nella stessa fascia oraria della notizia cui si riferiscono. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche della notizia cui si riferiscono».
2. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dopo il quarto comma, inserire il seguente: «4-bis. Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del c.p. devono provvedere a proprie cure e spese, alla pubblicazione su almeno due quotidiani a tiratura nazionale delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro due giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare riferimento allo scritto che l’ha determinata».
2-bis. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, comma quinto, al primo periodo sostituire le parole: «decorso il termine di cui al secondo e terzo comma» con le seguenti: «di cui ai commi secondo, terzo e quattro-bis» e conseguentemente, sostituire le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» con le seguenti: «in violazione di quanto disposto dai commi secondo, terzo, quarto e quarto-bis»..
3. L’articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:
«Art. 13 – (Pene per la diffamazione) – 1. Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 a euro 10.000.
1bis. Alla condanna consegue la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi, nell’ipotesi di cui all’articolo 99, comma 2, del codice penale.
2. L’autore dell’offesa non è punibile se adempie, ai sensi dell’articolo 8, alla pubblicazione di dichiarazioni o rettifiche..
3. Alla condanna consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall’articolo 36 del codice penale.
4. Il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari».
4. Dopo il comma 6 dell’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Nella determinazione del danno derivante dalla pubblica azione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità, il giudice tiene conto dell’effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa. Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l’entità del danno non patrimoniale non può comunque eccedere la somma di euro 30000. Il giudice non è vincolato al limite in cui l’imputato sia già stato condannato, in sede civile o penale, con sentenza esecutiva, al risarcimento del denaro in favore della medesima pari offesa in ordine a fatti analoghi.
6-ter. Nei casi previsti dalla presente legge, l’azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in un anno dalla pubblicazione».
5. L’articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.
Articolo 2
(Modifiche al codice penale)
1. L’articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 57 – (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva e altri mezzi di diffusione) – 1. Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, rispondono dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo».
2. L’articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 594 – (Ingiuria). Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 1.500.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della multa fino a euro 5000 se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone».
3. L’articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 595 – (Diffamazione). Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 1.500.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato si applica la pena della multa fino a euro 3.000.
Se l’offesa è arrecata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa da euro 2.500 a euro 5.000. L’autore dell’offesa non è punibile se, entro due giorni dalla richiesta dell’interessato, pubblica con identica evidenza tipografica e con la stessa diffusione una completa rettifica del giudizio o del contenuto offensivo.
Alla condanna consegue la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi, nell’ipotesi di cui all’articolo 99, comma 2, del codice penale.
Se l’offesa è arrecata ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentata sino al triplo».
Articolo 2bis
Dopo il comma 3 dell’articolo 427 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:
3-bis. il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 a 10.000 euro a favore della cassa delle ammende.