Penale

Monday 18 April 2005

Dichiarazioni rese dal testimone assistito e inutilizzabilità a dibattimento anche in caso di sopravvenuta irrepetibilità . Il Tribunale di Palermo solleva questione di costituzionalità

Dichiarazioni rese dal testimone assistito e inutilizzabilità a dibattimento anche in caso di sopravvenuta irrepetibilità . Il Tribunale di Palermo solleva questione di costituzionalità

ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 Ottobre 2004 – 5 Ottobre 2004, n. 193 

Ordinanza emessa il 5 ottobre 2004 dal tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Granata Luigi ed altri Processo penale – Dibattimento – Dichiarazioni rese al giudice nel corso delle indagini preliminari da soggetto che abbia assunto la veste di «testimone assistito» ex art. 197-bis cod. proc. pen. – Lettura di tali dichiarazioni, nel corso del dibattimento, per sopravvenuta impossibilita’ di ripetizione (nella specie: decesso del testimone) – Preclusione – Lesione dei principi di eguaglianza, del giusto processo e di non dispersione dei mezzi di prova. – Cod. proc. pen., art. 512. – Costituzione, artt. 3 e 111. (GU n. 15 del 13-4-2005 ) 

                            IL TRIBUNALE

    Decidendo    in    merito    all’eccezione    di   illegittimita’

costituzionale  dell’art.  512  c.p.p. sollevata dal p.m. all’odierna

udienza;

                            O s s e r v a

    L’eccezione  di  incostituzionalita’ formulata dal p.m. era stata

gia’  sollevata da questo tribunale con ordinanza del 17 ottobre 2001

e   poi   dichiarata   manifestatamente   inammissibile  dalla  Corte

costituzionale, giusta ordinanza n. 164/2003.

    In  quella  ordinanza  il tribunale aveva rilevato che in data 16

gennaio 2001 Maltese Girolamo, chiamato a rendere dichiarazioni nella

qualita’  di  imputato  di  reato  connesso  nei cui confronti si era

proceduto   separatamente,   si   avvaleva   della  facolta’  di  non

rispondere;  su  richiesta  del  pubblico ministero, era stata quindi

disposta  l’acquisizione  del verbale utilizzato per le contestazioni

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 513 c.p.p.;

        che   all’udienza   dibattimentale   dell’8  maggio  2001  il

tribunale  considerato  che  in  applicazione  dei  principi del c.d.

«giusto processo» andavano dichiarate inutilizzabili le dichiarazioni

precedentemente acquisite al fascicolo del dibattimento in quanto non

confermate  nel  contraddittorio  delle  parti,  aveva  disposto,  ex

art. 507  c.p.p.,  su  conforme  richiesta del pubblico ministero, un

nuovo esame del Maltese, stavolta nella veste di testimone assistito,

in  applicazione  del disposto dell’art. 197-bis c.p.p. nel frattempo

entrato  in  vigore;  il  Maltese,  invero,  era  stato  giudicato in

relazione  ai  medesimi  fatti  oggetto   del  presente  processo  con

sentenza  ex  art. 444 c.p.p. pronunciata dal Tribunale di Palermo in

data 30 marzo 1998, divenuta irrevocabile il 22 maggio 1998;

        che  all’udienza  dibattimentale  del  10 luglio 2001 il p.m.

esibiva  certificato  di   morte di Maltese Girolamo e chiedeva quindi

l’acquisizione   ed   utilizzazione,   ex   art. 512   c.p.p.,  delle

dichiarazioni rese da quest’ultimo in quanto divenute irripetibili;

        che  la  difesa  si  era  opposta  osservando  che la lettera

dell’art. 512  c.p.p.  non  prevedeva l’acquisizione di dichiarazioni

rese al giudice nel corso delle indagini preliminari ed il p.m. aveva

proposto   eccezione   di   incostituzionalita’  della  norma  citata

depositando articolata memoria;

        che  le  dichiarazioni del Maltese erano state rese nel corso

delle indagini preliminari, in data 29 luglio 1994, e precisamente in

sede  di  interrogatorio c.d. di garanzia davanti al g.i.p. presso il

Tribunale di Palermo e che egli in quella occasione si era assunto la

responsabilita’  degli  addebiti  mossigli  ed  aveva  altresi’  reso

dichiarazioni utili alla ricostruzione dei fatti per cui e’ processo,

per  cui  la  questione  era  da  ritenersi  «rilevante» nel presente

processo e «non manifestamente infondata»;

        che  invero  la  nuova  figura  processuale  del  c.d.  teste

assistito,  non  essendo  titolare  del  diritto  al silenzio, andava

necessariamente   distinta   da   quella   delle   persone   indicate

nell’art. 210 c.p.p.;

        che  la  lettura  delle  dichiarazioni  in precedenza rese da

persona  indagata,  successivamente chiamata a deporre in qualita’ di

teste  assistito,  qualora  ne sia divenuto irripetibile l’esame, non

puo’  ritenersi  disciplinata  dall’art. 513,  comma secondo c.p.p. –

inerente  la lettura delle dichiarazioni, divenute irripetibili, rese

nel  corso  delle  indagini  preliminari o nell’udienza preliminare –

atteso che il richiamo, contenuto nel predetto articolo, al «comma 1»

dell’art. 210  c.p.p.,  inserito all’art. 18, comma 1, lett. b) della

legge 12 marzo 2001, n. 63 sul giusto processo – rende applicabile la

relativa   normativa  alle  sole  dichiarazioni  rese  dalle  persone

imputate  in  un procedimento connesso a norma dell’art. 12, comma 1,

lett.  a)  c.p.p.   nei  confronti  delle  quali  si  procede  o si e’

proceduto  separatamente  e  che  non  possono  assumere l’ufficio di

testimone.;

        che, conseguentemente, la lettura delle dichiarazioni rese da

un  «teste  assistito»,  nel  caso  di irripetibilita’ del suo esame,

poteva   avere   luogo  soltanto  in  applicazione  della  previsione

contenuta  nell’art. 512  c.p.p.  (lettura  di  atti per sopravvenuta

impossibilita’  di  ripetizione)  la  quale,  tuttavia,  nel  caso di

specie,  non  poteva  essere  invocata  in quanto, come correttamente

opposto dalla difesa, l’art. 512 c.p.p. fa riferimento esclusivamente

agli  «atti  assunti  dalla  p.g, dal p.m., dai difensori delle parti

private  e dal giudice nel corso dell’udienza preliminare», mentre le

dichiarazioni  in  questione  erano state rese dal Maltese in sede di

interrogatorio   davanti   al   g.i.p.,   nel  corso  delle  indagini

preliminari e non all’udienza preliminare;

        che  la  lacuna normativa sopra prospettata non era colmabile

attraverso  il  ricorso all’interpretazione analogica, considerata la

natura   eccezionale   della  norma  citata,  ma  neppure  ricorrendo

all’interpretazione   estensiva,   dal  momento  che  il  legislatore

nell’art. 513,  comma  primo  c.p.p.,  e  cioe’  in materia analoga a

quella   in   esame,  ha  espressamente  previsto  la  lettura  delle

dichiarazioni rese dalle persone indicate nell’art. 210, comma 1, sia

dinnanzi al giudice dell’udienza preliminare, sia davanti al g.i.p.;

        che  la  scelta del legislatore di escludere la lettura delle

dichiarazioni  rese  dal teste assistito, al giudice, nel corso delle

indagini  preliminari,  nonostante  la sopravvenuta impossibilita’ di

ripetizione  dell’esame,  risultava irrazionale e lesiva dei principi

di  uguaglianza  (art. 3  Cost.),  del  giusto  processo  e della non

dispersione  dei  mezzi  di  prova acquisiti per l’accertamento della

verita’  processuale  (art. 111  Cost.),  ove  raffrontata  a  quella

operata  nel  disciplinare  la lettura delle dichiarazioni rese dalle

persone indicate nell’art. 210 c.p.p., lettura consentita ex art. 513

comma  secondo  c.p.p.,  ed  a quella con cui si consente ex art. 512

c.p.p.  la  lettura  e  l’utilizzazione ai fini della decisione delle

dichiarazioni   irripetibili  rese  alla  polizia  giudiziaria  o  al

pubblico  ministero  nel  corso  delle  indagini  preliminari, pur in

assenza d’un giudice «terzo».

    La  Corte  costituzionale,  con  la citata ordinanza n. 164/2003,

riteneva   tuttavia   che   non   fosse   desumibile,  dalla  lettura

dell’ordinanza   del   tribunale,  se  le  dichiarazioni  che  davano

rilevanza   alla  questione  sollevata  –  dichiarazioni  di  Maltese

Girolamo,  rese  al  g.i.p.  di  Palermo,  in  data  29  luglio 1994,

successivamente  divenute  irripetibili  per  morte del dichiarante –

«fossero  state  raccolte nell’ambito di un procedimento cumulativo a

carico anche dell’attuale imputato o in un procedimento diverso», con

la   conseguente   impossibilita’  di  valutare  la  rilevanza  della

questione,   poiche’  in  ipotesi  di  dichiarazioni  rese  in  altro

procedimento  avrebbe potuto trovare applicazione l’art. 238, comma 3

c.p.p.

      Tanto  premesso,  il  tribunale rileva, da una parte, che nella

citata  ordinanza  del  17  gennaio  2001 veniva dato atto che «dalla

documentazione prodotta dal p.m. si evinceva che il Maltese era stato

giudicato  in  relazione  ai  medesimi  fatti  oggetto  del  presente

processo con sentenza ex art. 444 c.p.p. pronunciata dal Tribunale di

Palermo  in  data  30  marzo  1998 divenuta irrevocabile il 22 maggio

1998»; dall’altra che, in effetti, le dichiarazioni in questione sono

documentate in un verbale privo (per mera svista dell’ufficio g.i.p.)

di indicazione del numero di procedimento.

    E’  indubbio,  tuttavia,  che le dichiarazioni del Maltese furono

rilasciate nel corso del medesimo procedimento in cui la questione di

incostituzionalita’  della  norma  e’ sollevata. Si trattainfatti di

dichiarazioni  rese  davanti  al  g.i.p.  di  Palermo nel corso di un

interrogatorio,  ex  art. 294  c.p.p., in relazione alla ordinanza di

custodia  cautelare,  esplicitamente menzionata nel corpo del verbale

di  interrogatorio  stesso,  emessa  il  25 luglio 1994 e recante per

l’appunto  il  medesimo numero di registro N.R. del presente processo

(n. 1025/1993   R.G.N.R.);  la  sentenza  ex  art. 444  c.p.p.  sopra

richiamata,  con  cui  era  definita  la  posizione  processuale  del

Maltese,  all’epoca coimputato nel presente processo, reca inoltre il

medesimo  numero di procedimento N.R. ed in piu’, in motivazione, per

giustificare  la  concessione  delle circostanze attenuanti generiche

all’imputato, fa riferimento alle «dichiarazioni confessorie rese dal

Maltese»,  con  evidente  richiamo  al  verbale  di interrogatorio in

questione.

    La  questione gia’ sollevata va pertanto nuovamente sottoposta al

vaglio  della  Corte costituzionale per le medesime ragioni, in fatto

ed in diritto, gia’ esposte nell’ordinanza di questo tribunale del 17

ottobre  2001,  evidente essendo la rilevanza della questione ai fini

del presente processo e la sua non manifesta infondatezza.

                              P. Q. M.

    Visto l’art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

    Dispone   l’immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte

costituzionale e sospende il giudizio in corso.

    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia

notificata al Presidente del Consiglio dei ministri;

        Palermo, addi’ 5 ottobre 2004

                        Il Presidente: Saguto