Penale
Dichiarazioni rese dal testimone assistito e inutilizzabilità a dibattimento anche in caso di sopravvenuta irrepetibilità . Il Tribunale di Palermo solleva questione di costituzionalità
Dichiarazioni rese dal testimone assistito e inutilizzabilità a dibattimento anche in caso di sopravvenuta irrepetibilità . Il Tribunale di Palermo solleva questione di costituzionalità
ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 Ottobre 2004 – 5 Ottobre 2004, n. 193
Ordinanza emessa il 5 ottobre 2004 dal tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Granata Luigi ed altri Processo penale – Dibattimento – Dichiarazioni rese al giudice nel corso delle indagini preliminari da soggetto che abbia assunto la veste di «testimone assistito» ex art. 197-bis cod. proc. pen. – Lettura di tali dichiarazioni, nel corso del dibattimento, per sopravvenuta impossibilita’ di ripetizione (nella specie: decesso del testimone) – Preclusione – Lesione dei principi di eguaglianza, del giusto processo e di non dispersione dei mezzi di prova. – Cod. proc. pen., art. 512. – Costituzione, artt. 3 e 111. (GU n. 15 del 13-4-2005 )
IL TRIBUNALE
Decidendo in merito all’eccezione di illegittimita’
costituzionale dell’art. 512 c.p.p. sollevata dal p.m. all’odierna
udienza;
O s s e r v a
L’eccezione di incostituzionalita’ formulata dal p.m. era stata
gia’ sollevata da questo tribunale con ordinanza del 17 ottobre 2001
e poi dichiarata manifestatamente inammissibile dalla Corte
costituzionale, giusta ordinanza n. 164/2003.
In quella ordinanza il tribunale aveva rilevato che in data 16
gennaio 2001 Maltese Girolamo, chiamato a rendere dichiarazioni nella
qualita’ di imputato di reato connesso nei cui confronti si era
proceduto separatamente, si avvaleva della facolta’ di non
rispondere; su richiesta del pubblico ministero, era stata quindi
disposta l’acquisizione del verbale utilizzato per le contestazioni
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 513 c.p.p.;
che all’udienza dibattimentale dell’8 maggio 2001 il
tribunale considerato che in applicazione dei principi del c.d.
«giusto processo» andavano dichiarate inutilizzabili le dichiarazioni
precedentemente acquisite al fascicolo del dibattimento in quanto non
confermate nel contraddittorio delle parti, aveva disposto, ex
art. 507 c.p.p., su conforme richiesta del pubblico ministero, un
nuovo esame del Maltese, stavolta nella veste di testimone assistito,
in applicazione del disposto dell’art. 197-bis c.p.p. nel frattempo
entrato in vigore; il Maltese, invero, era stato giudicato in
relazione ai medesimi fatti oggetto del presente processo con
sentenza ex art. 444 c.p.p. pronunciata dal Tribunale di Palermo in
data 30 marzo 1998, divenuta irrevocabile il 22 maggio 1998;
che all’udienza dibattimentale del 10 luglio 2001 il p.m.
esibiva certificato di morte di Maltese Girolamo e chiedeva quindi
l’acquisizione ed utilizzazione, ex art. 512 c.p.p., delle
dichiarazioni rese da quest’ultimo in quanto divenute irripetibili;
che la difesa si era opposta osservando che la lettera
dell’art. 512 c.p.p. non prevedeva l’acquisizione di dichiarazioni
rese al giudice nel corso delle indagini preliminari ed il p.m. aveva
proposto eccezione di incostituzionalita’ della norma citata
depositando articolata memoria;
che le dichiarazioni del Maltese erano state rese nel corso
delle indagini preliminari, in data 29 luglio 1994, e precisamente in
sede di interrogatorio c.d. di garanzia davanti al g.i.p. presso il
Tribunale di Palermo e che egli in quella occasione si era assunto la
responsabilita’ degli addebiti mossigli ed aveva altresi’ reso
dichiarazioni utili alla ricostruzione dei fatti per cui e’ processo,
per cui la questione era da ritenersi «rilevante» nel presente
processo e «non manifestamente infondata»;
che invero la nuova figura processuale del c.d. teste
assistito, non essendo titolare del diritto al silenzio, andava
necessariamente distinta da quella delle persone indicate
nell’art. 210 c.p.p.;
che la lettura delle dichiarazioni in precedenza rese da
persona indagata, successivamente chiamata a deporre in qualita’ di
teste assistito, qualora ne sia divenuto irripetibile l’esame, non
puo’ ritenersi disciplinata dall’art. 513, comma secondo c.p.p. –
inerente la lettura delle dichiarazioni, divenute irripetibili, rese
nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare –
atteso che il richiamo, contenuto nel predetto articolo, al «comma 1»
dell’art. 210 c.p.p., inserito all’art. 18, comma 1, lett. b) della
legge 12 marzo 2001, n. 63 sul giusto processo – rende applicabile la
relativa normativa alle sole dichiarazioni rese dalle persone
imputate in un procedimento connesso a norma dell’art. 12, comma 1,
lett. a) c.p.p. nei confronti delle quali si procede o si e’
proceduto separatamente e che non possono assumere l’ufficio di
testimone.;
che, conseguentemente, la lettura delle dichiarazioni rese da
un «teste assistito», nel caso di irripetibilita’ del suo esame,
poteva avere luogo soltanto in applicazione della previsione
contenuta nell’art. 512 c.p.p. (lettura di atti per sopravvenuta
impossibilita’ di ripetizione) la quale, tuttavia, nel caso di
specie, non poteva essere invocata in quanto, come correttamente
opposto dalla difesa, l’art. 512 c.p.p. fa riferimento esclusivamente
agli «atti assunti dalla p.g, dal p.m., dai difensori delle parti
private e dal giudice nel corso dell’udienza preliminare», mentre le
dichiarazioni in questione erano state rese dal Maltese in sede di
interrogatorio davanti al g.i.p., nel corso delle indagini
preliminari e non all’udienza preliminare;
che la lacuna normativa sopra prospettata non era colmabile
attraverso il ricorso all’interpretazione analogica, considerata la
natura eccezionale della norma citata, ma neppure ricorrendo
all’interpretazione estensiva, dal momento che il legislatore
nell’art. 513, comma primo c.p.p., e cioe’ in materia analoga a
quella in esame, ha espressamente previsto la lettura delle
dichiarazioni rese dalle persone indicate nell’art. 210, comma 1, sia
dinnanzi al giudice dell’udienza preliminare, sia davanti al g.i.p.;
che la scelta del legislatore di escludere la lettura delle
dichiarazioni rese dal teste assistito, al giudice, nel corso delle
indagini preliminari, nonostante la sopravvenuta impossibilita’ di
ripetizione dell’esame, risultava irrazionale e lesiva dei principi
di uguaglianza (art. 3 Cost.), del giusto processo e della non
dispersione dei mezzi di prova acquisiti per l’accertamento della
verita’ processuale (art. 111 Cost.), ove raffrontata a quella
operata nel disciplinare la lettura delle dichiarazioni rese dalle
persone indicate nell’art. 210 c.p.p., lettura consentita ex art. 513
comma secondo c.p.p., ed a quella con cui si consente ex art. 512
c.p.p. la lettura e l’utilizzazione ai fini della decisione delle
dichiarazioni irripetibili rese alla polizia giudiziaria o al
pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, pur in
assenza d’un giudice «terzo».
La Corte costituzionale, con la citata ordinanza n. 164/2003,
riteneva tuttavia che non fosse desumibile, dalla lettura
dell’ordinanza del tribunale, se le dichiarazioni che davano
rilevanza alla questione sollevata – dichiarazioni di Maltese
Girolamo, rese al g.i.p. di Palermo, in data 29 luglio 1994,
successivamente divenute irripetibili per morte del dichiarante –
«fossero state raccolte nell’ambito di un procedimento cumulativo a
carico anche dell’attuale imputato o in un procedimento diverso», con
la conseguente impossibilita’ di valutare la rilevanza della
questione, poiche’ in ipotesi di dichiarazioni rese in altro
procedimento avrebbe potuto trovare applicazione l’art. 238, comma 3
c.p.p.
Tanto premesso, il tribunale rileva, da una parte, che nella
citata ordinanza del 17 gennaio 2001 veniva dato atto che «dalla
documentazione prodotta dal p.m. si evinceva che il Maltese era stato
giudicato in relazione ai medesimi fatti oggetto del presente
processo con sentenza ex art. 444 c.p.p. pronunciata dal Tribunale di
Palermo in data 30 marzo 1998 divenuta irrevocabile il 22 maggio
1998»; dall’altra che, in effetti, le dichiarazioni in questione sono
documentate in un verbale privo (per mera svista dell’ufficio g.i.p.)
di indicazione del numero di procedimento.
E’ indubbio, tuttavia, che le dichiarazioni del Maltese furono
rilasciate nel corso del medesimo procedimento in cui la questione di
incostituzionalita’ della norma e’ sollevata. Si trattainfatti di
dichiarazioni rese davanti al g.i.p. di Palermo nel corso di un
interrogatorio, ex art. 294 c.p.p., in relazione alla ordinanza di
custodia cautelare, esplicitamente menzionata nel corpo del verbale
di interrogatorio stesso, emessa il 25 luglio 1994 e recante per
l’appunto il medesimo numero di registro N.R. del presente processo
(n. 1025/1993 R.G.N.R.); la sentenza ex art. 444 c.p.p. sopra
richiamata, con cui era definita la posizione processuale del
Maltese, all’epoca coimputato nel presente processo, reca inoltre il
medesimo numero di procedimento N.R. ed in piu’, in motivazione, per
giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche
all’imputato, fa riferimento alle «dichiarazioni confessorie rese dal
Maltese», con evidente richiamo al verbale di interrogatorio in
questione.
La questione gia’ sollevata va pertanto nuovamente sottoposta al
vaglio della Corte costituzionale per le medesime ragioni, in fatto
ed in diritto, gia’ esposte nell’ordinanza di questo tribunale del 17
ottobre 2001, evidente essendo la rilevanza della questione ai fini
del presente processo e la sua non manifesta infondatezza.
P. Q. M.
Visto l’art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso.
Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri;
Palermo, addi’ 5 ottobre 2004
Il Presidente: Saguto