Lavoro e Previdenza

Monday 09 January 2006

Deve sussistere coincidenza tra le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione integrativa. Un’ interessante sentenza della Corte d’ appello di Catanzaro

Deve sussistere coincidenza tra le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione integrativa. Uninteressante sentenza della Corte dappello di Catanzaro

Corte di appello di Catanzaro Sezione lavoro sentenza 10-29 novembre 2005, n. 413

Presidente Greco Relatore Valea

Ricorrente ministero dellIstruzione

Oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Castrovillari, Comportamento antisindacale

Alludienza del 10 novembre 2005, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni di seguito riportate:

– per lappellante, «riformare la sentenza appellata e, per leffetto, dichiarare non antisindacale il comportamento del dirigente scolastico dellIstituto Comprensivo di San Lorenzo del Vallo, rigettando il ricorso ex articolo 28 legge 300/70 presentato dal Sindacato Autonomo di Base; con vittoria di spese, competenze e onorari»;

per lappellato, «rigettare lappello e confermare la sentenza appellata».

Svolgimento del processo

Con ricorso in data 21 luglio 2003, il ministero dellIstruzione, dellUniversità e della Ricerca e lIstituto Comprensivo di San Lorenzo del Vallo proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, pronunciata il 8 maggio 2003, con la quale è stato confermato il decreto ex articolo 28 legge 300/70 che, sul ricorso del Sindacato Autonomo di Base aderente alla Federazione Nazionale Gilda-Unams, ha dichiarato antisindacale il comportamento del Dirigente Scolastico di San Lorenzo del Vallo ed ordinato la cessazione della condotta e degli effetti.

Con latto di gravame, gli appellanti Ministero dellIstruzione, dellUniversità e della Ricerca e Istituto Comprensivo San Lorenzo del Vallo deducevano che nessun comportamento antisindacale del Dirigente scolastico era ravvisabile poiché il Sindacato Autonomo di Base non vantava alcun diritto ad essere informato della contrattazione integrativa, non essendo compreso tra le organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl, giusto articolo 5 dellaccordo del 7 agosto 1998.

Precisavano, ancora, che il giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi sulle censure di merito rivolte avverso il decreto del 1° dicembre 2002.

Sottolineavano che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Castrovillari, non si era determinato alcun pregiudizio alle prerogative del Sindacato Autonomo di Base per mancata notifica allo stesso dellinformativa preventiva, giacché tale informativa era stata ricevuta dalla prof.(&) quale Rsu, rappresentante eletta nel Sindacato Autonomo di Base.

Concludevano, pertanto, per la integrale riforma della sentenza appellata ed il rigetto del ricorso ex articolo 28 legge 300/70 presentato dal Sindacato Autonomo di Base.

Costituitosi lappellato Sindacato invocava il rigetto dellappello e la conferma della sentenza oggetto di gravame.

Acquisito il fascicolo di primo grado, sulle conclusioni sopra riportate, la causa era decisa alludienza del 10 novembre 2005 come da separato dispositivo.

Motivi della decisione

Lappello non merita di essere accolto.

Lassunto degli appellanti ministero dellIstruzione, dellUniversità e della Ricerca, Istituto Comprensivo San Lorenzo del Vallo, relativo alla mancanza di delega e di accreditamento del Sindacato Autonomo di Base da parte del Sindacato Gilda-Unams viene ad essere contraddetto dalla documentazione allegata, dalla quale risulta inequivocabilmente che il Sindacato Autonomo di Base e il suo segretario generale provinciale prof. Francesco Sola godevano delle prerogative sindacali appartenenti al Sindacato Gilda-Unams.

Infondata si rivela la censura relativa alla limitazione della preventiva comunicazione alla integrazione preventiva distituto alle sole organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, giacché non deve esserci necessaria coincidenza tra le organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl ed organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione integrativa.

Il requisito richiesto per la partecipazione alla contrattazione integrativa è individuato nellessere lorganizzazione sindacale maggiormente rappresentativa secondo i criteri fissati dal D.Lgs 165/01.

Ebbene, il Sindacato GILDA-UNAMS risulta essere dotato di tale qualità, come si evince, tra laltro, dalla attestazione in data 5 novembre 2003 e dalla nota del ministero della Pubblica Istruzione 26 agosto 1997.

Non può trovare spazio alcuno lassunto degli appellanti sulla idoneità a soddisfare lesigenza della comunicazione preventiva al sindacato linvio di analoga comunicazione al rappresentante eletto dallo stesso sindacato alla Rsu, giacché lautonomia dei due organismi impone separate comunicazioni, a tutela delle prerogative di ognuno.

Lappello va , pertanto, rigettato, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di giudizio, come da liquidazione riportata in dispositivo.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando sullappello proposto dal ministero dellIstruzione, dellUniversità e della Ricerca, con ricorso depositato il 21 luglio 2003, avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, 310/03 in data 8 maggio 2003,

così provvede:

1.rigetta lappello e, per leffetto, conferma la sentenza appellata;

2.condanna gli appellanti alla rifusione, in favore dellappellato sindacato delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di euro 1.200,00, di cui euro 500,00 per diritti, oltre contributo previdenziale, Iva e rimborso spese generali.