Imprese ed Aziende

Monday 09 June 2003

Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l’anno 2003 dalle imprese alle camere di commercio ai sensi dell’art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dall’art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. MINISTERO DEL

Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l’anno 2003 dalle imprese alle camere di commercio ai sensi dell’art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dall’art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. (area tributario cz)

MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DECRETO 23 maggio 2003 (G.U. n. 130 del 07.06.2003)

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista…

Decreta:

Art. 1.

     1. Le misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel registro di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l’anno 2003, sono determinate applicando le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

     1. Per le imprese iscritte e per le imprese individuali annotate nella sezione speciale del registro delle imprese il diritto annuale è dovuto nella misura fissa di Euro 80,00.

     2. Per le imprese con ragione di società semplice, non agricola, il diritto annuale è dovuto nella misura di Euro 144,00.

Art. 3.

     1. Per tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, ancorché annotate nella sezione speciale, il diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell’esercizio 2002 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:

Scaglioni di fatturato Aliquote

da Euro a Euro

0 516.456,90 Euro 373,00 (misura fissa)

516.456,91 2.582.284,50 0,0070%

2.582.284,51 51.645.689,91 0,0015%

51.645.689,92 – 0,0005%

(fino ad un massimo di Euro 77.500,00)

     2. Nel caso in cui gli importi derivanti dall’applicazione delle aliquote per scaglioni di fatturato di cui al comma 1 siano superiori all’importo dovuto per l’anno 2002 aumentato del 6%, le imprese sono tenute al pagamento dell’importo versato nel 2002 incrementato solo del 6%.

Art. 4.

     1. Le nuove imprese iscritte e annotate nella sezione speciale del registro delle imprese nel corso del 2003 e dopo l’entrata in vigore del presente decreto, sono tenute al versamento dei diritti di cui all’art. 2, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione, direttamente allo sportello camerale o tramite modelle F24.

     2. Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nel corso del 2003 e dopo l’entrata in vigore del presente decreto sono tenute a versare, contestualmente alla presentazione della domanda, direttamente allo sportello camerale o tramite modello F24, i seguenti diritti:

       imprese individuali Euro 88;

       società cooperative Euro 88;

       consorzi Euro 88;

       società di persone Euro 160;

       società di capitali Euro 373.

     3. Le nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2003, appartenenti ad imprese già iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20% di quello definito al comma 2.

     4. Le nuove imprese iscritte nel registro delle imprese nel corso del 2003, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, e che,  contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione e di annotazione, hanno versato un diritto inferiore a quello dovuto per l’anno 2003, come stabilito dal presente decreto, sono tenute a versare la differenza con le modalità e nei termini che saranno loro comunicati dalla camera di commercio competente.

     5. Le nuove imprese iscritte nel registro delle imprese nel corso del 2003, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, e che, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione e di annotazione, hanno versato un diritto superiore a quello dovuto per  l’anno 2003, come stabilito dal presente decreto, saranno rimborsate, per un ammontare pari al maggior diritto versato, direttamente dalla camera di commercio competente, con le modalità stabilite dalla stessa.

Art. 5.

     1. Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di queste ultime, in favore delle camere di commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di Euro 120,00.

     2. Le unità locali di imprese con sede principale all’estero di cui all’art. 9, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995 n. 581, devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel territorio competente ha sede l’unità locale, un diritto annuale pari a Euro 110,00.

     3. Le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente hanno sede, un diritto annuale pari a Euro 110,00.

     4. Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attività economiche di cui all’art. 9, comma 2, punto a) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

Art. 6.

     1. Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

     2. L’attribuzione alle singole camere di commercio delle somme relative al diritto annuale versato attraverso il modello F24 ha luogo mediante l’utilizzo delle contabilità speciali di girofondi presso le sezioni di tesoreria.

     3. Tali somme dovranno essere giornalmente riversate nei corrispondenti conti di tesoreria unica intestati alle camere di commercio.

Art. 7.

     1. La quota del diritto annuale riscosso per l’anno 2003, considerato come il totale accreditato dalla Banca d’Italia sui conti di tesoreria per diritto annuale alla data del 30 settembre 2003, in base al presente decreto interministeriale da riservare al fondo perequativo di cui all’art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, è stabilita per ogni camera di commercio, applicando le seguenti aliquote percentuali:

       4,8% sulle entrate da diritto annuale fino a Euro 5.164.569,00;

       5,8% sulle entrate da diritto annuale oltre Euro 5.164.569,00 fino a Euro 10.329.138,00;

       6,8% oltre Euro 10.329.138,00.

     2. L’ammontare del fondo perequativo è utilizzato per il 55% a favore delle camere di commercio che presentano rigidità di bilancio (rapporto tra spese obbligatorie che abbiano carattere di generalità per le camere di commercio su tutto il territorio nazionale e il totale delle entrate correnti) per diseconomie di scala connesse a un ridotto numero di imprese iscritte e per il restante 45% per la realizzazione di progetti intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dello esercizio delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

     3. Per la ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento adottato con deliberazione del consiglio dell’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvato dal Ministero delle attività produttive.

     4. Tale regolamento potrà prevedere, tra l’altro, modalità perequative a favore delle camere di commercio, in situazione di rigidità di bilancio e con ridotto numero di imprese iscritte, connesse alla presenza di unità locali di imprese con sede legale in altre province.

     5. L’Unione italiana delle camere di commercio riferisce, annualmente, al Ministero delle attività produttive, direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, circa i risultati della gestione del fondo perequativo.

     Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.