Enti pubblici

Tuesday 15 March 2005

Dello tsunami non si parla pià ma il D.L. 2/05 recante interventi umanitari per le popolazioni colpite è convertito in legge

Dello tsunami non si parla più ma il D.L. 2/05 recante interventi umanitari per le popolazioni colpite è convertito in legge

LEGGE 10 marzo 2005, n.33  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico. (GU n. 60 del 14-3-2005) 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

  1. Il  decreto-legge  19  gennaio  2005,  n.  2, recante interventi

umanitari  per  le  popolazioni del sudest asiatico, e’ convertito in

legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La  presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi’ 10 marzo 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                              dei Ministri

                              Fini, Ministro degli affari esteri

                              Siniscalco,  Ministro  dell’economia  e

                              delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

                              LAVORI PREPARATORI

          Senato della Repubblica (atto n. 3261):

              Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri

          (Berlusconi), dal Ministro degli affari esteri (Fini) e dal

           Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  (Siniscalco) il

          19 gennaio 2005.

              Assegnato   alla   3ª   commissione   (Affari   esteri,

          emigrazione),  in  sede  referente, il 20 gennaio 2005, con

          parere   delle    commissioni   1ª   (per   presupposti   di

          costituzionalita), 1ª, 5ª, e 8ª.

              Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),

          in  sede  consultiva,  sull’esistenza  dei  presupposti  di

          costituzionalita’ il 25 gennaio 2005.

              Esaminato dalla 3ª commissione il 26 e 27 gennaio 2005;

          1° febbraio 2005.

              Esaminato in aula ed approvato il 1° febbraio 2005.

          Camera dei deputati (atto n. 5578):

              Assegnato    alla   III  commissione  (Affari  esteri  e

          comunitari),  in  sede  referente,  il 2 febbraio 2005, con

          pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni

          I, V e VIII.

              Esaminato  dalla  III  commissione l’8, 9 e 17 febbraio

          2005.

              Esaminato  in  aula il 21 febbraio 2005 ed approvato il

          23 febbraio 2005.

          Avvertenza:

              Il  decreto-legge  19  gennaio  2005,  n.  2,  e’ stato

          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.

          14 del 19 gennaio 2005.

              A  norma  dell’art.  15, comma 5, della legge 23 agosto

          1988,  n.  400  (Disciplina  dell’attivita’  di  Governo  e

          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),

          le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione

          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua

          pubblicazione.

              Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di

          conversione  e  corredato delle relative note e’ pubblicato

          in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 49.

Allegato

MODIFICAZIONI  APPORTATE  IN  SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19

                         GENNAIO 2005, N. 2

  All’articolo 1:

    al  comma  1,  sono  aggiunte,  in fine, le seguenti parole: «per

l’anno 2005»;

    al  comma  2,  le  parole:  «utilizzo degli stanziamenti relativi

all’autorizzazione»  sono  sostituite dalle seguenti: «corrispondente

riduzione   dell’autorizzazione»   e   la  parola:  «determinati»  e’

sostituita dalla seguente: «determinata».

  All’articolo  2,  al  comma  2,  secondo  periodo,  dopo le parole:

«articolo  9,  comma  4,  lettera d), del» sono inserite le seguenti:

«testo unico di cui al».

  All’articolo 3:

    al  comma  2, le parole: «per l’anno 2004,» sono sostituite dalle

seguenti:  «per  l’anno  2004  e» e la parola: «Carabi» e’ sostituita

dalla seguente: «Caraibi»;

    al  comma  6,  le parole: «(Heavily Indebted Poor Countries» sono

sostituite dalla seguenti: «(Heavily Indebted Poor Countries)».

  All’articolo  4,  al  comma  2,  le  parole:  «del  comma  1»  sono

sostituite dalle seguenti: «del comma 6 dell’articolo 3».

  All’articolo  5,  al  comma  1,  le  parole:  «di  lotta  all’AIDS,

tubercolosi  e malaria» sono sostituite dalle seguenti: «per la lotta

contro  l’AIDS,  la  tubercolosi  e la malaria» e le parole: «per gli

anni  2004  e 2005, e’ autorizzata la spesa di euro 180.000.000» sono

sostituite  dalle  seguenti: «relativamente agli anni 2004 e 2005, e’

autorizzata la spesa di euro 180.000.000 per l’anno 2005».