Penale

Wednesday 15 October 2003

Delegato il Governo per la riforma del Tribunale dei Minori

Delegato il Governo per la riforma del Tribunale dei Minori

Ddl Camera 2517 – Delega al Governo per l’istituzione delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori nonché per la disciplina dei procedimenti in materia di separazione dei coniugi e di divorzio

Articolo 1.

1. Sono istituite, presso le corti di appello e i tribunali individuati ai sensi dall’articolo 9, le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, alle quali è devoluta la cognizione di tutte le controversie di cui all’articolo 2.

2. Ai giudici assegnati alle sezioni di cui al comma 1 possono essere devoluti, con

adeguata motivazione, anche altri affari civili in casi eccezionali, dovuti ad imprescindibili

esigenze di servizio e purché ciò non comporti ritardo nella trattazione

delle controversie previste dalla presente legge.

3. Sono soppressi i tribunali per i minorenni e le procure della Repubblica costituite presso gli stessi tribunali.

Articolo 2.

1. Sono attribuite alla competenza delle sezioni specializzate di cui all’articolo 1,

comma 1, tutte le controversie di competenza del tribunale per i minorenni in

materia civile, penale e amministrativa, nonché quelle attualmente devolute alla

competenza del giudice tutelare e del tribunale ordinario in materia di rapporti di

famiglia e di minori e quelle relative allo stato e alla capacità delle persone.

Articolo 3.

1. I magistrati ordinari sono assegnati, a domanda, alle sezioni specializzate di cui

all’articolo 1, comma 1, e agli uffici specializzati per la famiglia e per i minori, di

cui all’articolo 6, dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il parere del

consiglio giudiziario.

2. Nell’assegnazione dei posti in organico presso le sezioni specializzate e gli

uffici specializzati deve essere data precedenza ai magistrati che:

a) abbiano svolto per almeno due anni funzioni di presidente o di giudice

nelle controversie in materia di famiglia, ovvero funzioni di giudice tutelare o funzioni

di giudice del tribunale per i minorenni;

b) possano far valere titoli o pubblicazioni da cui dedurre una specifica competenza

in materia, o abbiano partecipato a corsi in materia familiare o minorile.

Articolo 4

1. Il Consiglio superiore della magistratura organizza ogni anno un corso di

preparazione per i magistrati che intendano acquisire le speciali conoscenze previste

per l’assegnazione alle sezioni specializzate di cui all’articolo 1, comma 1, e

uno o più corsi di aggiornamento per i magistrati e i giudici onorari assegnati agli

uffici giudiziari competenti per la famiglia e per i minori.

Articolo 5

1. La sezione specializzata del tribunale e della corte di appello è composta da

almeno quattro giudici, in deroga all’articolo 46 dell’ordinamento giudiziario, approvato

con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dal decreto legislativo

4 maggio 1999, n. 138.

2. La sezione specializzata è composta da giudici specializzati nelle materie di

competenza previste dalla presente legge nonchè da privati cittadini aventi la qualifica

di giudice onorario.

3. La sezione specializzata decide in composizione monocratica in tutte le materie

attribuite dalla legge alla competenza del giudice tutelare e nelle materie di cui

agli articoli 90, 145, 166, 194, secondo comma, 247, secondo comma, 248, 264,

273, 321, 347, 375, secondo comma, 394, terzo comma, primo periodo, e 424 del

codice civile; in ogni altra materia civile decide in composizione collegiale con tre

magistrati togati di cui il più anziano di ruolo con funzioni di presidente. In materia

penale, la sezione specializzata giudica con tre magistrati di cui due togati, uno con qualifica non inferiore a magistrato d’appello, che la presiede, e un giudice onorario. In funzione di giudice dell’udienza preliminare la sezione è composta da un magistrato e da un giudice onorario. In caso di parità di voto prevale il voto del magistrato.

Articolo 6.

1. Le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di

competenza delle sezioni specializzate sono esercitate da magistrati assegnati all’ufficio

specializzato per la famiglia e per i minori, costituito presso la procura generale

presso le corti d’appello e presso la procura della Repubblica presso i tribunali

dove sono istituite le sezioni specializzate di cui all’articolo 1, comma 1.

2. Ai magistrati di cui al comma 1 possono essere devoluti, con adeguata motivazione, anche altri affari penali in casi eccezionali, dovuti ad imprescindibili esigenze di servizio e purchè ciò non comporti ritardo nella trattazione delle controversie previste dalla presente legge.

Articolo 7.

1. L’articolo 73 dell’ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30

gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

” ARTICOLO 73. – (Attribuzioni generali del pubblico ministero). – 1. Il pubblico ministero vigila sull’osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione

della giustizia, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli

incapaci, sul rispetto dei diritti indisponibili e sulle materie devolute alle sezioni

specializzate per la famiglia e per i minori richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti

che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l’applicazione delle misure di sicurezza; fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.

2. Il pubblico ministero ha altresì azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi di ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, sempre che tale azione non sia dalla legge attribuita ad altri organi “.

Articolo 8.

1. Possono essere nominati giudici onorari presso le sezioni specializzate di cui

all’articolo 1, comma 1: psicologi con specializzazione in materia di diritto di famiglia

o di diritto minorile, pedagogisti, nonché criminologi e neuropsichiatri infantili e per l’età evolutiva. La nomina deve essere seguita da un periodo di tirocinio presso le istituende sezioni specializzate.

2. Il giudice onorario ha il compito di delineare il profilo psicologico del minore

e svolgere le audizioni nelle procedure di adozione. Nelle controversie in materia

penale compone il collegio e partecipa alla camera di consiglio.

Articolo 9.

1. Le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, di cui all’articolo 1, sono istituite presso tutte le corti di appello e presso tutti i tribunali individuati secondo i criteri indicati al comma 2 e sono, in ogni caso, rese operative in tutti i restanti tribunali attualmente esistenti, secondo i criteri indicati al comma 3.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro duecentoquaranta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali

individuare i tribunali e le corti di appello presso i quali istituire le sezioni specializzate

per la famiglia e per i minori, secondo i seguenti concorrenti ed integrati

criteri:

a) istituzione delle sezioni specializzate presso tutte le corti di appello;

b) istituzione delle sezioni specializzate nelle sedi di tribunale rispondenti ai

requisiti di un adeguato organico e a quelli di cui alle lettere c) e d);

c) equa distribuzione del carico di lavoro;

d) adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, tenuto conto dell’estensione del

territorio, del numero di abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti

tra le varie zone e la sede dell’ufficio, nonchè del carico di lavoro atteso.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 2,

uno o più decreti legislativi al fine di assicurare l’operatività della sezione specializzata

e del relativo ufficio della procura della Repubblica presso tutti i tribunali

in cui la sezione non è istituita, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dello svolgimento di tutte le attività monocratiche e collegiali di competenza della sezione specializzata per la famiglia e per i minori da parte dei

magistrati specializzati assegnati alla sezione istituita più vicina nell’ambito del

distretto di corte d’appello, secondo previsione tabellare ai sensi dell’articolo 7-bis

dell’ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,

sentiti i relativi consigli dell’ordine degli avvocati e la conseguente fissazione del

calendario delle udienze;

b) utilizzazione delle cancellerie e delle segreterie dei tribunali e delle procure

della Repubblica costituite presso gli stessi.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 2,

uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle

disposizioni dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui ai commi

2 e 3 con tutte le altre leggi dello Stato e la necessaria disciplina transitoria.

5. Gli schemi dei decreti legislativi emanati nell’esercizio delle deleghe di cui al presente articolo sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati perché sia espresso dalle competenti Commissioni parlamentari permanenti un parere, entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in

mancanza del parere.

6. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2, è determinato l’organico delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori dei tribunali e delle corti di e degli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali, senza aumento

dell’attuale organico complessivo; con il medesimo decreto sono apportate le necessarie

variazioni agli organici degli altri uffici giudiziari.

7. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro lo stesso termine di cui al comma 6, è determinato l’organico del personale amministrativo destinato alle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori dei tribunali e delle corti di appello e degli uffici delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali, senza aumento dell’attuale organico complessivo; con il medesimo decreto sono apportate le necessarie variazioni agli organici del personale amministrativo degli altri uffici giudiziari.

8. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Governo può emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2 e 3, con la procedura di cui al comma 5.

Articolo 10.

1. Sono considerati ausiliari delle sezioni specializzate, a norma dell’articolo 68 del codice di procedura civile, gli uffici del servizio sociale del Dipartimento della giustizia minorile e quelli dipendenti dai comuni o con questi convenzionati.

2. Agli ausiliari di cui al comma 1 potranno essere devoluti compiti di:

a) assistenza all’esecuzione dei provvedimenti di consegna dei minori;

b) vigilanza sull’osservanza degli obblighi di fare, contenuti nei provvedimenti

di affidamento dei minori;

c) verifiche sui rapporti familiari.

3. I servizi sociali sono tenuti a segnalare al pubblico ministero i casi che ritengono

meritevoli di valutazione da parte del suo ufficio.

Articolo 11.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a regolamentare i rapporti tra l’autorità giudiziaria e i servizi sociali di cui all’articolo 10 della presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) modalità dei compiti di vigilanza e di verifica dei servizi sociali caratterizzati

da continuità di contatto con l’autorità giudiziaria;

b) specializzazione degli operatori dei servizi sociali in qualità di ausiliari nelle

materie relative alle problematiche minorili e familiari in genere.

Articolo 12

1. Le controversie, previste dalla presente legge, pendenti dinanzi al tribunale per i minorenni o altro ufficio, sono trasferite d’ufficio alla sezione specializzata per la famiglia e per i minori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 9, commi 6 e 7.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, le parti costituite hanno comunque

facoltà di depositare presso la cancelleria della sezione specializzata una

istanza per la prosecuzione del processo; la cancelleria provvede in tale caso a

richiedere senza indugio all’ufficio giudiziario competente la trasmissione degli

atti.

3. Il presidente della sezione specializzata fissa l’udienza per la prosecuzione del

giudizio, disponendone la comunicazione alle parti, entro sessanta giorni dal trasferimento

all’ufficio della controversia.

Articolo 13.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare i procedimenti in materia di separazione dei coniugi e di divorzio, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una fase sommaria davanti al presidente del tribunale e al giudice da questi designato diretta alla comparizione personale delle parti e al tentativo obbligatorio di conciliazione da concludere con provvedimenti cautelari e urgenti volti ad assicurare la decisione di merito e sottoposti a reclamo secondo le norme del rito cautelare uniformi che

conservano la loro efficacia anche nel caso di estinzione del processo;

b) prevedere un raccordo tra la fase sommaria e la fase di merito con la possibilità per le parti di presentare nuove domande ed eccezioni;

c) prevedere che i provvedimenti cautelari emessi dal giudice designato o dal collegio in sede di reclamo siano modificabili o revocabili sia in presenza di nuove circostanze di fatto sia a seguito degli accertamenti compiuti nel corso del giudizio, con provvedimento anch’esso sottoposto a reclamo;

d) prevedere poteri istruttori anche d’ufficio per l’accertamento dei redditi e

del patrimonio delle parti;

e) prevedere che in caso di inadempimento dell’obbligo di mantenimento del coniuge e della prole, il giudice possa pronunciare ordini di pagamento anche nei confronti di terzi comunque obbligati verso il coniuge debitore;

f) prevedere in qualsiasi momento, in presenza di accordo dei coniugi sulle condizioni

della separazione, la possibilità di trasformare il procedimento di separazione giudiziale in consensuale;

g) prevedere procedimenti unitari in materia di separazione dei coniugi e di

cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio e i giudizi collegati

ispirati a criteri di massima celerità;

h) prevedere la giurisdizione del giudice ordinario per i procedimenti per

l’attribuzione delle quote di pensione;

i) prevedere nel procedimento di separazione e di divorzio che il tribunale su

istanza di uno dei coniugi pronunci sentenza non definitiva;

l) prevedere la totale gratuità di tutti i giudizi che si svolgono davanti alla sezione

specializzata per la famiglia e per i minori.

Articolo 14.

1. Sino alla entrata in funzione delle istituende sezioni specializzate per la famiglia

e per i minori continuano ad esercitare le proprie funzioni i tribunali per i

minorenni, secondo le norme vigenti.

Articolo 15.

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in 1.700.000 euro per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale ” Fondo speciale ” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al

Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 16.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale.