Penale
Delegato il Governo per la riforma del Tribunale dei Minori
Delegato il Governo per la riforma del Tribunale dei Minori
Ddl Camera 2517 – Delega al Governo per l’istituzione delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori nonché per la disciplina dei procedimenti in materia di separazione dei coniugi e di divorzio
Articolo 1.
1. Sono istituite, presso le corti di appello e i tribunali individuati ai sensi dall’articolo 9, le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, alle quali è devoluta la cognizione di tutte le controversie di cui all’articolo 2.
2. Ai giudici assegnati alle sezioni di cui al comma 1 possono essere devoluti, con
adeguata motivazione, anche altri affari civili in casi eccezionali, dovuti ad imprescindibili
esigenze di servizio e purché ciò non comporti ritardo nella trattazione
delle controversie previste dalla presente legge.
3. Sono soppressi i tribunali per i minorenni e le procure della Repubblica costituite presso gli stessi tribunali.
Articolo 2.
1. Sono attribuite alla competenza delle sezioni specializzate di cui all’articolo 1,
comma 1, tutte le controversie di competenza del tribunale per i minorenni in
materia civile, penale e amministrativa, nonché quelle attualmente devolute alla
competenza del giudice tutelare e del tribunale ordinario in materia di rapporti di
famiglia e di minori e quelle relative allo stato e alla capacità delle persone.
Articolo 3.
1. I magistrati ordinari sono assegnati, a domanda, alle sezioni specializzate di cui
all’articolo 1, comma 1, e agli uffici specializzati per la famiglia e per i minori, di
cui all’articolo 6, dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il parere del
consiglio giudiziario.
2. Nell’assegnazione dei posti in organico presso le sezioni specializzate e gli
uffici specializzati deve essere data precedenza ai magistrati che:
a) abbiano svolto per almeno due anni funzioni di presidente o di giudice
nelle controversie in materia di famiglia, ovvero funzioni di giudice tutelare o funzioni
di giudice del tribunale per i minorenni;
b) possano far valere titoli o pubblicazioni da cui dedurre una specifica competenza
in materia, o abbiano partecipato a corsi in materia familiare o minorile.
Articolo 4
1. Il Consiglio superiore della magistratura organizza ogni anno un corso di
preparazione per i magistrati che intendano acquisire le speciali conoscenze previste
per l’assegnazione alle sezioni specializzate di cui all’articolo 1, comma 1, e
uno o più corsi di aggiornamento per i magistrati e i giudici onorari assegnati agli
uffici giudiziari competenti per la famiglia e per i minori.
Articolo 5
1. La sezione specializzata del tribunale e della corte di appello è composta da
almeno quattro giudici, in deroga all’articolo 46 dell’ordinamento giudiziario, approvato
con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dal decreto legislativo
4 maggio 1999, n. 138.
2. La sezione specializzata è composta da giudici specializzati nelle materie di
competenza previste dalla presente legge nonchè da privati cittadini aventi la qualifica
di giudice onorario.
3. La sezione specializzata decide in composizione monocratica in tutte le materie
attribuite dalla legge alla competenza del giudice tutelare e nelle materie di cui
agli articoli 90, 145, 166, 194, secondo comma, 247, secondo comma, 248, 264,
273, 321, 347, 375, secondo comma, 394, terzo comma, primo periodo, e 424 del
codice civile; in ogni altra materia civile decide in composizione collegiale con tre
magistrati togati di cui il più anziano di ruolo con funzioni di presidente. In materia
penale, la sezione specializzata giudica con tre magistrati di cui due togati, uno con qualifica non inferiore a magistrato d’appello, che la presiede, e un giudice onorario. In funzione di giudice dell’udienza preliminare la sezione è composta da un magistrato e da un giudice onorario. In caso di parità di voto prevale il voto del magistrato.
Articolo 6.
1. Le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di
competenza delle sezioni specializzate sono esercitate da magistrati assegnati all’ufficio
specializzato per la famiglia e per i minori, costituito presso la procura generale
presso le corti d’appello e presso la procura della Repubblica presso i tribunali
dove sono istituite le sezioni specializzate di cui all’articolo 1, comma 1.
2. Ai magistrati di cui al comma 1 possono essere devoluti, con adeguata motivazione, anche altri affari penali in casi eccezionali, dovuti ad imprescindibili esigenze di servizio e purchè ciò non comporti ritardo nella trattazione delle controversie previste dalla presente legge.
Articolo 7.
1. L’articolo 73 dell’ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:
” ARTICOLO 73. – (Attribuzioni generali del pubblico ministero). – 1. Il pubblico ministero vigila sull’osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione
della giustizia, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli
incapaci, sul rispetto dei diritti indisponibili e sulle materie devolute alle sezioni
specializzate per la famiglia e per i minori richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti
che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l’applicazione delle misure di sicurezza; fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.
2. Il pubblico ministero ha altresì azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi di ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, sempre che tale azione non sia dalla legge attribuita ad altri organi “.
Articolo 8.
1. Possono essere nominati giudici onorari presso le sezioni specializzate di cui
all’articolo 1, comma 1: psicologi con specializzazione in materia di diritto di famiglia
o di diritto minorile, pedagogisti, nonché criminologi e neuropsichiatri infantili e per l’età evolutiva. La nomina deve essere seguita da un periodo di tirocinio presso le istituende sezioni specializzate.
2. Il giudice onorario ha il compito di delineare il profilo psicologico del minore
e svolgere le audizioni nelle procedure di adozione. Nelle controversie in materia
penale compone il collegio e partecipa alla camera di consiglio.
Articolo 9.
1. Le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, di cui all’articolo 1, sono istituite presso tutte le corti di appello e presso tutti i tribunali individuati secondo i criteri indicati al comma 2 e sono, in ogni caso, rese operative in tutti i restanti tribunali attualmente esistenti, secondo i criteri indicati al comma 3.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro duecentoquaranta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali
individuare i tribunali e le corti di appello presso i quali istituire le sezioni specializzate
per la famiglia e per i minori, secondo i seguenti concorrenti ed integrati
criteri:
a) istituzione delle sezioni specializzate presso tutte le corti di appello;
b) istituzione delle sezioni specializzate nelle sedi di tribunale rispondenti ai
requisiti di un adeguato organico e a quelli di cui alle lettere c) e d);
c) equa distribuzione del carico di lavoro;
d) adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, tenuto conto dell’estensione del
territorio, del numero di abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti
tra le varie zone e la sede dell’ufficio, nonchè del carico di lavoro atteso.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 2,
uno o più decreti legislativi al fine di assicurare l’operatività della sezione specializzata
e del relativo ufficio della procura della Repubblica presso tutti i tribunali
in cui la sezione non è istituita, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dello svolgimento di tutte le attività monocratiche e collegiali di competenza della sezione specializzata per la famiglia e per i minori da parte dei
magistrati specializzati assegnati alla sezione istituita più vicina nell’ambito del
distretto di corte d’appello, secondo previsione tabellare ai sensi dell’articolo 7-bis
dell’ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
sentiti i relativi consigli dell’ordine degli avvocati e la conseguente fissazione del
calendario delle udienze;
b) utilizzazione delle cancellerie e delle segreterie dei tribunali e delle procure
della Repubblica costituite presso gli stessi.
4. Il Governo è delegato ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 2,
uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle
disposizioni dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui ai commi
2 e 3 con tutte le altre leggi dello Stato e la necessaria disciplina transitoria.
5. Gli schemi dei decreti legislativi emanati nell’esercizio delle deleghe di cui al presente articolo sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati perché sia espresso dalle competenti Commissioni parlamentari permanenti un parere, entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere.
6. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2, è determinato l’organico delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori dei tribunali e delle corti di e degli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali, senza aumento
dell’attuale organico complessivo; con il medesimo decreto sono apportate le necessarie
variazioni agli organici degli altri uffici giudiziari.
7. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro lo stesso termine di cui al comma 6, è determinato l’organico del personale amministrativo destinato alle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori dei tribunali e delle corti di appello e degli uffici delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali, senza aumento dell’attuale organico complessivo; con il medesimo decreto sono apportate le necessarie variazioni agli organici del personale amministrativo degli altri uffici giudiziari.
8. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Governo può emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2 e 3, con la procedura di cui al comma 5.
Articolo 10.
1. Sono considerati ausiliari delle sezioni specializzate, a norma dell’articolo 68 del codice di procedura civile, gli uffici del servizio sociale del Dipartimento della giustizia minorile e quelli dipendenti dai comuni o con questi convenzionati.
2. Agli ausiliari di cui al comma 1 potranno essere devoluti compiti di:
a) assistenza all’esecuzione dei provvedimenti di consegna dei minori;
b) vigilanza sull’osservanza degli obblighi di fare, contenuti nei provvedimenti
di affidamento dei minori;
c) verifiche sui rapporti familiari.
3. I servizi sociali sono tenuti a segnalare al pubblico ministero i casi che ritengono
meritevoli di valutazione da parte del suo ufficio.
Articolo 11.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a regolamentare i rapporti tra l’autorità giudiziaria e i servizi sociali di cui all’articolo 10 della presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) modalità dei compiti di vigilanza e di verifica dei servizi sociali caratterizzati
da continuità di contatto con l’autorità giudiziaria;
b) specializzazione degli operatori dei servizi sociali in qualità di ausiliari nelle
materie relative alle problematiche minorili e familiari in genere.
Articolo 12
1. Le controversie, previste dalla presente legge, pendenti dinanzi al tribunale per i minorenni o altro ufficio, sono trasferite d’ufficio alla sezione specializzata per la famiglia e per i minori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 9, commi 6 e 7.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, le parti costituite hanno comunque
facoltà di depositare presso la cancelleria della sezione specializzata una
istanza per la prosecuzione del processo; la cancelleria provvede in tale caso a
richiedere senza indugio all’ufficio giudiziario competente la trasmissione degli
atti.
3. Il presidente della sezione specializzata fissa l’udienza per la prosecuzione del
giudizio, disponendone la comunicazione alle parti, entro sessanta giorni dal trasferimento
all’ufficio della controversia.
Articolo 13.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare i procedimenti in materia di separazione dei coniugi e di divorzio, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere una fase sommaria davanti al presidente del tribunale e al giudice da questi designato diretta alla comparizione personale delle parti e al tentativo obbligatorio di conciliazione da concludere con provvedimenti cautelari e urgenti volti ad assicurare la decisione di merito e sottoposti a reclamo secondo le norme del rito cautelare uniformi che
conservano la loro efficacia anche nel caso di estinzione del processo;
b) prevedere un raccordo tra la fase sommaria e la fase di merito con la possibilità per le parti di presentare nuove domande ed eccezioni;
c) prevedere che i provvedimenti cautelari emessi dal giudice designato o dal collegio in sede di reclamo siano modificabili o revocabili sia in presenza di nuove circostanze di fatto sia a seguito degli accertamenti compiuti nel corso del giudizio, con provvedimento anch’esso sottoposto a reclamo;
d) prevedere poteri istruttori anche d’ufficio per l’accertamento dei redditi e
del patrimonio delle parti;
e) prevedere che in caso di inadempimento dell’obbligo di mantenimento del coniuge e della prole, il giudice possa pronunciare ordini di pagamento anche nei confronti di terzi comunque obbligati verso il coniuge debitore;
f) prevedere in qualsiasi momento, in presenza di accordo dei coniugi sulle condizioni
della separazione, la possibilità di trasformare il procedimento di separazione giudiziale in consensuale;
g) prevedere procedimenti unitari in materia di separazione dei coniugi e di
cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio e i giudizi collegati
ispirati a criteri di massima celerità;
h) prevedere la giurisdizione del giudice ordinario per i procedimenti per
l’attribuzione delle quote di pensione;
i) prevedere nel procedimento di separazione e di divorzio che il tribunale su
istanza di uno dei coniugi pronunci sentenza non definitiva;
l) prevedere la totale gratuità di tutti i giudizi che si svolgono davanti alla sezione
specializzata per la famiglia e per i minori.
Articolo 14.
1. Sino alla entrata in funzione delle istituende sezioni specializzate per la famiglia
e per i minori continuano ad esercitare le proprie funzioni i tribunali per i
minorenni, secondo le norme vigenti.
Articolo 15.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in 1.700.000 euro per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale ” Fondo speciale ” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 16.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.