Imprese ed Aziende

Monday 07 April 2003

Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonchè in materia bancaria e creditizia

Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario
e di intermediazione finanziaria, nonché in materia
bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre
2001, n. 366

TITOLO I

NUOVE NORME
DI PROCEDURA

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Si
osservano le disposizioni del presente decreto legislativo in tutte le
controversie relative a:

a) rapporti
societari, ivi compresi quelli concernenti le società di fatto, l’ accertamento, la costituzione. la
modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, le azioni di
responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di
controllo, i liquidatori e i direttori generali delle società, delle mutue
assicuratrici e delle società cooperative;

b)
trasferimento delle partecipazioni sociali, nonché
ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti
inerenti;

c) patti
parasociali;

d) rapporti
in materia di intermediazione mobiliare da chiunque
gestita, servizi e contratti di investimento, ivi compresi i servizi accessori,
fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata
di strumenti finanziari, cessione di rapporti finanziari, ivi compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche di
acquisto e di scambio, contratti di borsa;

e) materie di
cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la relativa controversia
è promossa da una banca nei confronti di altra banca
ovvero da o contro associazioni rappresentative di consumatori o camere di
commercio;

f) credito
per le opere pubbliche.

2. Restano
ferme le norme sulla giurisdizione. Resta altresì ferma la competenza della
corte d’appello prevista dall’articolo 145 del decreto
legislativo 1° settembre, 1993, n. 385, e dall’articolo 195 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Salvo che
nelle controversie di cui al comma 1, lettera e), il
Tribunale giudica in composizione collegiale. Nelle azioni promosse da
associazioni rappresentative dei consumatori e dalle camere di commercio il
Tribunale giudica in composizione collegiale anche se
relative alle materie di cui al comma 1, lettera e).

4. Per quanto
non diversamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni
del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

TITOLO II

DEL PROCESSO
DI COGNIZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE

CAPO I

DEL
PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

Art. 2

(Contenuto
dell’atto di citazione)

1. La domanda
si propone al tribunale mediante citazione contenente:

a) le
indicazioni di cui al terzo comma, numeri 1), 2), 3),
4), 5) e 6), dell’articolo 163 del codice di procedura civile;

b)
l’indicazione del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica, presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni
e le notificazioni nel corso del procedimento;

c) la fissazione di termine al convenuto, non inferiore a sessanta
giorni dalla notificazione della citazione, per la notifica al difensore dell’attore
della comparsa di risposta. In difetto di fissazione da parte dell’attore, o in
caso di insufficienza, il termine è di sessanta
giorni.

Art. 3

(Costituzione
dell’attore)

1. L’attore,
entro dieci giorni dalla notificazione della citazione, ovvero entro cinque
giorni nel caso di abbreviazione dei termini a norma
dell’articolo 163-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, deve
costituirsi in giudizio a mezzo di procuratore, depositando in cancelleria la
nota d’iscrizione a ruolo e il fascicolo contenente l’originale o la copia
della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione.

2. Se la citazione è notificata a più persone, la costituzione
dell’attore deve avvenire entro dieci giorni dall’ultima notificazione. In tal
caso il termine di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera c), è prolungato, per ciascun convenuto, fino al sessantesimo giorno
successivo all’iscrizione a ruolo.

Art. 4

(Comparsa di
risposta)

1. Nella
comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo
posizione sui fatti posti dall’altra parte a fondamento della domanda, indicare
i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in
comunicazione, proporre le domande riconvenzionali
dipendenti dal titolo dedotto in giudizio dall’attore o da quello che già
appartiene alla causa come mezzo di eccezione,
dichiarare di voler chiamare in causa i terzi ai quali ritiene comune la causa
o dai quali pretende di essere garantito precisandone le ragioni, formulare le conclusioni.
Nella stessa comparsa il convenuto deve indicare il numero di fax o l’indirizzo
di posta elettronica, presso cui il difensore dichiara
di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del
procedimento.

2. Nella comparsa di risposta il convenuto, fermo quanto disposto
nell’articolo 8, comma 2, lettera c), fissa all’attore un termine non inferiore
a trenta giorni dalla notificazione della stessa comparsa per eventuale
replica. In caso di omessa o insufficiente
indicazione, il termine è di trenta giorni. Nel caso di pluralità di convenuti,
anche a seguito di chiamata in causa, il termine fissato all’attore per la
replica non può eccedere i sessanta giorni; l’inosservanza di tale termine può
essere eccepita dagli altri convenuti.

3. Se
dichiara di voler chiamare in causa terzi, il
convenuto deve notificare loro l’atto di citazione a norma dell’articolo 2.

Art. 5

(Forme e
termini della costituzione del convenuto)

1. Il
convenuto deve costituirsi a mezzo di procuratore
depositando in cancelleria, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero del termine di cui all’articolo 3,
comma 2, il fascicolo contenente l’originale ovvero la copia della comparsa di
risposta notificata all’attore, la copia della citazione notificata, la procura
e i documenti che offre in comunicazione.

2. In assenza
di documenti da depositare, di domande riconvenzionali
o di chiamata di terzi, il convenuto che abbia
tempestivamente notificato la comparsa di risposta può costituirsi entro
dieci giorni dalla notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza a cui
abbia provveduto altra parte.

Art. 6

(Memoria di
replica dell’attore)

1. Nel
termine fissatogli a norma dell’articolo 4, comma 2, l’attore può replicare con
memoria notificata al convenuto e depositata in cancelleria, nonché
depositare nuovi documenti.

2. Con la
memoria di replica l’attore può:

a) precisare
o modificare le domande e le conclusioni già proposte;

b) proporre
nuove domande ed eccezioni che siano conseguenza della
domanda riconvenzionale o delle difese proposte dal
convenuto;

c) dichiarare
che intende chiamare un terzo ai sensi dell’art. 106 del codice di procedura civile, se l’esigenza è sorta dalle difese del
convenuto;

d) depositare
nuovi documenti in cancelleria, ovvero formulare nuove richieste istruttorie.

3. L’attore,
nella memoria di replica, deve fissare al convenuto un termine non inferiore a
venti giorni per ulteriore memoria difensiva. Il
termine è di trenta giorni se l’attore ha proposto nuove domande.

4. Nel caso
della dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), l’attore notifica al terzo
l’atto di citazione ai sensi dell’articolo 2.

Art. 7

(Repliche ulteriori)

1. Il
convenuto, se non ritiene di notificare istanza di
fissazione di udienza, può notificare, nel termine fissatogli a norma
dell’articolo precedente o, in mancanza, nel termine di trenta giorni, una
seconda memoria difensiva, contenente l’eventuale indicazione di nuovi
documenti e richieste istruttorie, nonchè la fissazione
di un termine, non inferiore a quindici giorni dalla notificazione, per una
ulteriore replica.

2. L’attore,
se non ritiene di notificare istanza di fissazione di
udienza, può notificare al convenuto una ulteriore replica a norma
dell’articolo 6, comma 2; in tal caso, il convenuto può notificare una memoria
di controreplica nel termine, non inferiore a
quindici giorni, assegnatogli o, in mancanza, nel termine di quindici giorni
dalla notificazione.

3. L’attore,
finché non ha notificato l’istanza di fissazione di
udienza ed in alternativa alla sua proposizione, può notificare ulteriore
memoria alle altre parti, nel termine perentorio di sette giorni dalla
ricezione della memoria di controreplica del
convenuto. Lo stesso potere spetta alle altre parti nei successivi sette
giorni. Alle medesime condizioni è ammesso lo scambio di ulteriori
memorie tra le parti, finché non è decorso il termine massimo di settanta
giorni dalla notifica della memoria di controreplica
di cui al comma 2.

Art. 8

(Istanza di fissazione di udienza)

1. L’attore
può notificare alle altre parti istanza di fissazione
di udienza, entro quindici giorni:

a) dalla data
di notifica della comparsa di risposta del convenuto ovvero dalla scadenza del termine di costituzione dello stesso;

b) in caso di
chiamata di terzo da parte del convenuto, dalla data di notifica della comparsa
di risposta del terzo chiamato ovvero dalla scadenza
del termine di costituzione dello stesso;

c) dalla data
della notifica dello scritto difensivo delle altre parti
al quale non intenda replicare.

2. Il
convenuto può notificare alle altre parti istanza di
fissazione di udienza, entro quindici giorni:

a) se ha
proposto domanda riconvenzionale ovvero sollevato eccezioni non rilevabili d’ufficio,
dalla data di notifica della memoria di replica dell’attore ovvero dalla
scadenza del relativo termine;

b) se ha
chiamato in causa terzi, dalla data di notifica della
comparsa di risposta del terzo chiamato ovvero dalla scadenza del termine di
costituzione dello stesso;

c) al di
fuori dei casi precedenti, dalla data della propria costituzione in giudizio
ovvero dalla data della notifica dello scritto difensivo delle
altre parti al quale non intenda replicare.

3. Il terzo
chiamato può notificare alle altre parti istanza di fissazione
di udienza, entro quindici giorni:

a) se ha
proposto domanda riconvenzionale, dalla data di
notifica della memoria di replica dell’attore o del convenuto ovvero dalla scadenza del relativo termine;

b) al di
fuori del caso precedente, dalla data della propria costituzione in giudizio
ovvero dalla data della notifica dello scritto difensivo delle
altre parti al quale non intenda replicare.

4. Il mancato
deposito dell’istanza di fissazione di udienza nei
quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito della
memoria di controreplica del convenuto di cui
all’articolo 7, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine massimo di cui
all’articolo 7, comma 3, determina l’estinzione del processo rilevabile anche
d’ufficio. Il rilievo d’ufficio
è precluso se l’udienza si è comunque svolta con la
partecipazione di almeno una parte; in tal caso, l’estinzione deve comunque
essere eccepita, a pena di decadenza, entro la stessa udienza.

5. L’istanza di fissazione presentata fuori dei casi stabiliti
dal presente articolo è dichiarata inammissibile, su richiesta della parte
interessata depositata in cancelleria nel termine perentorio di dieci giorni
dalla notifica dell’istanza, dal Presidente del tribunale che, sentite le
parti, provvede con ordinanza non impugnabile; con lo stesso provvedimento, il
Presidente assegna il termine per lo svolgimento delle necessarie attività.

Art. 9

(Contenuto
dell’istanza di fissazione di udienza e termine per il
deposito in cancelleria)

1. L’istanza di fissazione dell’udienza deve sempre contenere le
conclusioni, di rito e di merito, con esclusione di ogni modificazione delle
domande, e la definitiva formulazione delle istanze istruttorie già proposte.
In mancanza, si intendono formulate le conclusioni di
cui al primo atto difensivo dell’istante.

2. Nell’istanza di fissazione dell’udienza o nella nota di
precisazione delle conclusioni di cui all’articolo 10, comma 1, ciascuna parte
può indicare le condizioni alle quali sarebbe disposta a conciliare la lite.
Questa indicazione non pregiudica in alcun modo la decisione della causa.

3. La parte è
tenuta al deposito in cancelleria dell’istanza di
fissazione di udienza entro dieci giorni dall’ultima notificazione. Se l’istanza è fatta congiuntamente, ciascuna delle parti può
provvedere al deposito.

Art. 10

(Effetti
della notificazione dell’istanza di fissazione di
udienza)

1. A seguito
della notificazione dell’istanza di fissazione di
udienza, le altre parti devono, nei dieci giorni successivi, depositare in
cancelleria una nota contenente la definitiva formulazione delle rispettive
istanze istruttorie e delle conclusioni di rito e di merito già proposte. In
mancanza, si intendono formulate le istanze e le
conclusioni di cui al primo atto difensivo.

2. A seguito
della notificazione dell’istanza di fissazione di
udienza le parti decadono dal potere di proporre nuove eccezioni non rilevabili
d’ufficio, di precisare o modificare domande o
eccezioni già proposte, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e
depositare nuovi documenti. La decadenza può essere dichiarata soltanto su
eccezione della parte interessata, da proporsi nella prima istanza
o difesa successiva a norma dell’articolo 157 del codice di procedura civile.

Art. 11

(Istanza congiunta di fissazione di udienza)

1. Le parti
possono presentare istanza congiunta di fissazione
dell’udienza. Se intendono ottenere la decisione di questioni pregiudiziali di
rito o preliminari di merito, ovvero relative alla integrità
del contraddittorio, alla partecipazione di terzi al processo, ovvero
all’ammissibilità delle prove, in ogni caso devono precisare integralmente le
rispettive conclusioni.

2. Il
Tribunale provvede con ordinanza quando, decidendo le questioni di cui al comma
1, non definisce il giudizio. Entro il termine perentorio di
tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza, l’attore deve notificare alle
altre parti memoria di replica o, se già era stata notificata, di controreplica; si applicano, rispettivamente, gli articoli
6 e 7.

Art. 12

(Designazione
del giudice relatore e decreto di fissazione dell’udienza)

1. Decorsi
dieci giorni dal deposito dell’istanza di fissazione
dell’udienza, il cancelliere, nei tre giorni successivi, forma il fascicolo
contenente tutti gli atti e documenti depositati dalle parti e lo presenta
senza indugio al Presidente.

2. Il
Presidente, entro il secondo giorno successivo alla presentazione del
fascicolo, designa il giudice relatore. Questi, entro cinquanta giorni dalla
designazione, sottoscrive e deposita in cancelleria il decreto di fissazione dell’ udienza, da comunicare alle parti costituite. Per
comprovate ragioni, il Presidente può prorogare il termine a
norma dell’articolo 154 del codice di procedura civile.

3. Il decreto
deve contenere:

a) la
fissazione dell’udienza collegiale che deve tenersi
non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del decreto
stesso;

b)
l’ammissione di mezzi istruttori disponibili d’ufficio
o dei mezzi di prova richiesti dalle parti, nonché la
succinta esposizione delle ragioni di inammissibilità o irrilevanza delle
istanze istruttorie;

c) l’indicazione delle questioni, di rito e di merito, rilevabili
d’ufficio;

d) l’invito
alle parti, ove appaia opportuno, a comparire personalmente all’udienza per
l’interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione, nonchè, ove taluna di esse abbia dichiarato le condizioni
alle quali sia disposta a conciliare, l’invito alle altre parti a
prendere all’udienza esplicita posizione sulle stesse;

e) l’invito alle parti a depositare, almeno cinque giorni prima
dell’udienza, memorie conclusionali, anche indicando le questioni bisognose di
trattazione;

f) l’ammissione del giuramento suppletorio a norma dell’art. 13,
comma 2.

4. Nei casi previsti dagli articoli 8, comma 4, e 13, comma 1,
il Presidente dichiara l’estinzione del processo con ordinanza, reclamabile nel
termine di dieci giorni dalla comunicazione. Il collegio provvede
a norma dell’articolo 308, secondo comma, del codice di procedura
civile.

5. Con il
decreto, ove sussista l’esigenza di regolarizzazione
ai sensi dell’articolo 182 del codice di procedura civile, il giudice assegna
un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta per i
necessari adempimenti e fissa l’udienza di discussione entro i successivi
trenta giorni.

6. Con il
decreto che dichiari la nullità della notificazione della citazione al
convenuto, se questi non si è costituito, il giudice fissa
all’attore un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la
rinnovazione.

7. Con il
decreto, ove sussista l’esigenza di integrare il contraddittorio a norma degli
articoli 102 e 107 del codice di procedura civile, il giudice fissa un termine non inferiore a trenta giorni affinché la
parte provveda alla notificazione ai litisconsorzi e ai terzi di tutti gli
scritti difensivi già scambiati; concede ai litisconsorti
e ai terzi un termine non inferiore a quaranta giorni e non superiore a
sessanta per costituirsi mediante deposito di memoria notificata alle altre
parti, anche non costituite, e ulteriori trenta giorni alle parti originarie
per l’eventuale replica. L’udienza davanti al collegio è fissata entro i
successivi trenta giorni con decreto emesso a norma del presente articolo.

Art. 13

(Contumacia
dell’attore e del convenuto; rilevabilità
dell’inammissibilità di allegazioni, istanze
istruttorie e produzioni documentali)

1. Se
l’attore non si costituisce nel termine di cui all’articolo 2, il convenuto,
costituendosi nel termine a lui assegnato a norma dell’articolo 4, comma 1,
può, nella comparsa di risposta, eccepire l’estinzione del processo e
depositare istanza di fissazione dell’udienza;
altrimenti, procede a norma dell’articolo 4.

2. Se il convenuto non notifica la comparsa di risposta nel
termine stabilito a norma dell’articolo 2, comma 2, lett. c), ovvero dell’articolo
3, comma 2, l’attore, tempestivamente costituitosi, può:

a) notificare
al convenuto una nuova memoria a norma dell’articolo 6;

b) depositare
istanza di fissazione dell’udienza. In tal caso, i
fatti affermati dall’attore, anche quando il convenuto si sia
tardivamente costituito, si intendono non contestati e il tribunale
decide sulla domanda in base alla concludenza di
questa. Se lo ritiene opportuno, il giudice deferisce
all’attore giuramento suppletorio.

3. Se nessuna
delle parti si sia costituita nel termine
rispettivamente assegnato, l’istanza di fissazione dell’udienza può essere
sempre proposta dalla parte che si sia costituita, mediante deposito in
cancelleria, unitamente ai propri scritti difensivi e ai documenti offerti in
comunicazione. Dell’avvenuto deposito dell’ istanza
deve essere data notizia mediante atto notificato alle altre parti, le quali
possono costituirsi nei dieci giorni successivi, depositando i propri scritti
difensivi, i documenti offerti in comunicazione e la nota contenente la
formulazione delle rispettive conclusioni. Nei confronti della parte che non si
costituisce, si applica, rispettivamente, il comma 1 o 2.

4. Fermo
quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, l’inosservanza dei termini previsti dagli
articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è rilevabile ad istanza
della parte che vi abbia interesse.

5. Fermo
quanto disposto dagli articoli 184-bis e 294 del codice di procedura civile,
nel decreto di fissazione dell’udienza il giudice, valutata ogni circostanza,
può rimettere in termini la parte che da irregolarità procedimentali
abbia risentito pregiudizio nel suo diritto di difesa.
Rimane ferma l’inammissibilità, purché eccepita, delle eccezioni non rilevabili
d’ufficio proposte dal convenuto dopo la
seconda memoria difensiva ovvero proposte dall’attore dopo la memoria
successiva alla proposizione della domanda riconvenzionale,
nonché delle allegazioni e istanze istruttorie
tardivamente proposte e dei documenti tardivamente depositati. Salvo quanto
disposto dall’art. 12, comma 7, e dal comma 3, sono tardive le eccezioni non
rilevabili d’ufficio, le allegazioni e le istanze istruttorie proposte dopo che una parte ha
notificato l’istanza di fissazione dell’udienza, nonché il deposito di
documenti successivo a tale notificazione.

Art. 14

(Interventi
autonomi)

1. Salvo che sia effettuato per l’integrazione necessaria del
contraddittorio, ovvero a norma dell’articolo 107 del codice di procedura
civile, l’intervento di terzi a norma dell’articolo 105, comma primo, del
codice di procedura civile non può aver luogo oltre il termine previsto per la
notifica da parte del convenuto della comparsa di risposta.

2. Il terzo
deve costituirsi a norma dell’articolo 4, comma 1, fissando alle altre parti un
termine per la replica non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni
dalla notificazione della comparsa di intervento.

3. Ciascuna
delle parti originarie, con propria memoria, può:

a) proporre istanza di fissazione dell’udienza affinché venga decisa,
con ordinanza reclamabile a norma dell’art. 669-terdecies del codice di
procedura civile, la questione di ammissibilità dell’intervento;

b) fissare un
termine, non inferiore a trenta giorni, al terzo intervenuto perché questi
provveda alla notificazione di una sua memoria. In tal caso, il terzo, sempre
che non proceda alla notifica dell’istanza di
fissazione dell’udienza, fissa alle altre parti un termine non inferiore a
venti giorni e non superiore a sessanta per una ulteriore replica.

Art. 15

(Intervento
adesivo dipendente)

1. Colui che, avendovi interesse, vuole sostenere le ragioni di
alcuna delle parti, può intervenire fino al deposito dell’istanza di fissazione
dell’udienza, ma non può compiere atti che, al momento dell’intervento, non
sono più consentiti alle parti originarie. Tuttavia, se il terzo deduce il dolo
o la collusione delle parti in suo danno, il giudice, [ ] ove ritenga fondata
la deduzione, lo rimette in termini [ ] a norma dell’articolo 13, comma 5.

2. In ogni
caso, il terzo intervenuto a norma del presente articolo è legittimato
all’impugnazione della sentenza.

3. Per
intervenire, il terzo deve costituirsi in giudizio depositando in cancelleria
una comparsa notificata alle altre parti, con i documenti che offre in
comunicazione.

Art. 16

(Udienza di
discussione della causa)

1. Se nessuna delle parti costituite compare all’udienza, il
tribunale ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

2. Quando nel
decreto è contenuto l’invito alle parti a comparire di persona, il giudice le
interroga liberamente ed esperisce, se la natura della causa lo consente, il
tentativo di conciliazione, eventualmente proponendo soluzioni di equa composizione della controversia. Nel relativo
verbale è dato comunque atto delle posizioni assunte
dalle parti. Ove il tentativo non abbia esito positivo,
il tribunale può tenerne conto ai fini della distribuzione delle spese di lite,
anche ponendole, in tutto o in parte, a carico della parte formalmente
vittoriosa che abbia rifiutato ragionevoli proposte conciliative. Se il
tentativo riesce, il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo
anche per la consegna di cose mobili o il rilascio di immobili,
nonché per l’esecuzione di obblighi di fare, non fare.

3. Se la lite
non viene conciliata, i difensori delle parti
illustrano le rispettive conclusioni. Il Presidente dirige la discussione e può
consentire brevi repliche.

4. Esaurita
la discussione, il Tribunale conferma o revoca, in tutto o in parte, il decreto
con ordinanza, quindi procede, eventualmente delegandola al relatore, all’ assunzione dei mezzi di prova ritenuti necessari,
fissando nuova udienza di discussione nei trenta giorni successivi
all’assunzione. Analogamente provvede se dispone consulenza tecnica, ispezione
o altri mezzi di prova disponibili d’ufficio.
Altrimenti, decide la causa in camera di consiglio con sentenza, anche a norma dell’articolo 187, secondo e terzo comma, del codice di
procedura civile.

5. La
decisione è emessa a norma dell’art. 281-sexies del codice di
procedura civile. In caso di particolare complessità della
controversia, il Tribunale dispone con ordinanza, di cui dà lettura in udienza,
che la sentenza sia depositata nei trenta giorni successivi alla chiusura della
discussione orale. La sentenza può essere sempre motivata in forma
abbreviata, mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più
atti di causa e la concisa esposizione delle ragioni di diritto, anche in riferimento a precedenti conformi.

Art. 17

(Notificazioni
e comunicazioni nel corso del procedimento)

1. Tutte le
notificazioni e comunicazioni alle parti costituite possono essere fatte, oltre
che a norma degli articoli 136 e seguenti del codice di procedura civile:

a) con trasmissione dell’atto a mezzo fax;

b) con
trasmissione dell’atto per posta elettronica;

c) con scambio diretto tra difensori attestato da sottoscrizione
per ricevuta sull’originale, apposta anche da parte di collaboratore o addetto
allo studio del difensore.

2. Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i procedimenti previsti dal
presente decreto e le trasmissioni di atti ai sensi
delle lettere a) e b) devono essere effettuate nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei
documenti informatici e teletrasmessi.

CAPO II

DEL
PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Art. 18

(Rinvio alle
norme relative al procedimento davanti al Collegio)

1. Le
disposizioni di cui al capo I si applicano, in quanto
compatibili, al procedimento di cognizione davanti al Tribunale in composizione
monocratica.

2. Il
magistrato al quale è affidata la trattazione del
procedimento è designato dal Presidente del Tribunale a norma dell’articolo 12.

CAPO III

DEL
PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Art. 19

(Ambito di applicazione. Procedimento)

1. Fatta
eccezione per le azioni di responsabilità da chiunque proposte, le controversie
di cui all’articolo 1 che abbiano ad oggetto il
pagamento di una somma di danaro, anche se non liquida, ovvero la consegna di
cosa mobile determinata, possono essere proposte, in alternativa alle forme di
cui agli articoli 2 e seguenti, con ricorso da depositarsi nella cancelleria
del tribunale competente, in composizione monocratica.

2. Disposta la comparizione delle parti e assegnato il termine per la
costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre 10 giorni prima
dell’udienza, il giudice designato, ove ritenga sussistenti i fatti costitutivi
della domanda e manifestamente infondata la contestazione del convenuto,
pronuncia ordinanza immediatamente esecutiva di condanna e dispone sulle spese
ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile.
L’ordinanza costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca
giudiziale.

3. Il
giudice, se ritiene che l’oggetto della causa e le difese svolte dal convenuto
richiedano una cognizione non sommaria, fissa l’udienza di cui all’art. 16,
concedendo alle parti un termine, non inferiore a 30 giorni prima, per il
deposito in cancelleria di memorie integrative contenenti le rispettive
conclusioni.

4. Avverso
l’ordinanza di condanna può essere proposta impugnazione davanti alla Corte di appello nelle forme di cui all’articolo 20.

5.
All’ordinanza non impugnata non conseguono gli effetti di cui all’articolo 2909
del codice civile.

CAPO IV

DEL
PROCEDIMENTO IN GRADO DI APPELLO

Art. 20

(Forma
dell’appello)

1. L’appello
si propone con atto di citazione, notificato a norma degli articoli 325 e
seguenti del codice di procedura civile, e deve contenere, a pena di inammissibilità, specifiche censure nei confronti della
sentenza impugnata.

2. Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 342 e
seguenti del codice di procedura civile.

3. Se
l’appellante non si costituisce in termini, l’appello è dichiarato improcedibile, su istanza
dell’appellato, che si sia tempestivamente costituito.

4. L’appello
è dichiarato inammissibile se le parti hanno convenuto, con atto scritto anche
anteriore alla sentenza, che questa sia impugnabile soltanto ai sensi
dell’articolo 360 del codice di procedura civile.

Art. 21

(Interventi
in appello)

1. Fermo
quanto disposto dall’articolo 344 del codice di procedura civile, nel giudizio
in grado di appello è ammesso altresì l’intervento dei
litisconsorti necessari pretermessi
e dei terzi che hanno interesse a sostenere le ragioni di alcuna delle parti.

Art. 22

(Inattività
delle parti)

1. Se nessuna delle parti compare all’udienza, la Corte
d’appello ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

TITOLO III

DEL
PROCEDIMENTO CAUTELARE

Art. 23

(Provvedimenti
cautelari anteriori alla causa)

1. Nelle controversie
di cui al presente decreto, i provvedimenti d’urgenza e gli altri provvedimenti
cautelari idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di
merito non perdono la loro efficacia se la causa non viene
iniziata.

2. Il giudice
designato provvede, in ogni caso, sulle spese del procedimento a norma degli
articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile.

3. Quando il
giudizio di merito non sia iniziato, la revoca e la
modifica dell’ ordinanza di accoglimento, esaurita l’eventuale fase di reclamo,
possono essere sempre richieste al giudice che ha provveduto sull’ istanza
cautelare. La revoca e la modifica sono concesse soltanto se si
verificano mutamenti nelle circostanze. Possono altresì essere concesse sulla base di circostanze anteriori di cui è acquisita
conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tal caso, l’istante
deve offrire la prova relativa al momento in cui ne è
venuto a conoscenza.

4. Quando il
giudizio di merito sia iniziato, si applicano gli
articoli 669-novies, terzo comma, e 669-decies del codice di procedura civile.
L’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia della misura
cautelare.

5. Contro
tutti i provvedimenti in materia cautelare è dato
reclamo a norma dell’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile da
proporsi nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del
provvedimento. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della
proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel
rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il
Tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è
consentita la rimessione al primo giudice.

6. In ogni
caso, l’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso
processo.

7. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
della sezione I del capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura
civile.

Art. 24

(Provvedimenti
cautelari in corso di causa e giudizio abbreviato)

1. La domanda
cautelare in corso di causa si propone con ricorso depositato nella cancelleria
del Tribunale. Il Presidente, salvo che non abbia già
provveduto a norma dell’articolo 18, comma 2, designa senza indugio il
magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

2. Il giudice
designato, se la domanda cautelare è proposta anteriormente
al decreto di cui all’articolo 12, con lo stesso decreto che fissa l’udienza di
comparizione delle parti davanti a sé, le invita a depositare i documenti che
ritiene rilevanti anche in relazione alla decisione della causa a norma dei
commi 4 e seguenti. Può anche fissare termini per il deposito di memorie e
repliche.

3. Il giudice
designato procede a norma dell’articolo 669-sexies del codice di procedura civile. In ogni caso, l’estinzione del giudizio
di merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti d’urgenza o degli altri
provvedimenti cautelari idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della
decisione di merito.

4.
All’udienza di comparizione, il giudice designato, se ritiene che la causa sia
matura per la decisione di merito senza bisogno di ulteriore
assunzione di mezzi di prova ovvero che il giudizio sia comunque in condizione
di essere definito, ne dà comunicazione alle parti presenti e le invita a
precisare le rispettive conclusioni di rito e di merito; nella stessa udienza
pronuncia sentenza, al termine della discussione.

5. Quando la decisione della causa è attribuita al tribunale in
composizione collegiale, il giudice designato fissa l’udienza di discussione, nei
successivi trenta giorni, davanti al collegio.

6. La
sentenza è pronunciata a norma dell’articolo 281-sexies del codice di procedura
civile ovvero, se la complessità della causa impedisca
o renda difficoltosa la contestuale redazione della motivazione, dando lettura
del dispositivo in udienza. In tal caso la motivazione deve essere depositata
nei successivi quindici giorni.

7. Quando la
discussione viene rinviata, il giudice può sempre
adottare le misure cautelari idonee ad assicurare gli effetti della decisione
di merito.

8. L’ istanza di sospensione proposta a norma dell’articolo 2378
del codice civile è disciplinata dalle disposizioni di cui al presente
articolo. La società, ricevuta la notifica dell’istanza
di sospensione, ne dà notizia agli amministratori e ai sindaci.

TITOLO IV

DEL
PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO

CAPO I

DISPOSIZIONI
GENERALI

Art. 25

(Forma
dell’atto introduttivo e giudice competente)

1. L’istanza si propone con ricorso, da depositare nella
cancelleria del tribunale del luogo dove la società ha la sede legale.

2. Nei casi
di partecipazione necessaria del pubblico ministero, copia del ricorso deve
essere depositata presso l’ufficio di quest’ultimo.

3. Se il provvedimento richiesto deve essere emesso nei
confronti di più parti, si applicano gli artt. 82, comma secondo, 83 e 84 del codice di procedura civile e
il tribunale provvede in composizione collegiale.

Art. 26

(Forma ed
efficacia del provvedimento)

1. Il giudice
provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo entro venti giorni dal
deposito del ricorso ovvero, se è stata fissata, dall’udienza.

2. Il
provvedimento di rigetto preclude la riproposizione
dell’istanza che non sia fondata su nuovi presupposti
di fatto.

3. Il
provvedimento di accoglimento, in presenza di nuove
circostanze e previa audizione delle parti, può essere revocato o modificato
dallo stesso giudice che lo ha emesso, su ricorso della parte interessata o del
pubblico ministero.

4. Restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi
in forza di convenzioni anteriori alla conoscenza della modifica o della
revoca.

Art. 27

(Reclamo)

1. Salvo che
sia diversamente disposto, il decreto, anche di modifica o revoca, è
reclamabile dal soggetto interessato nel termine perentorio di dieci giorni
dalla comunicazione del provvedimento.

2. Se il provvedimento reclamato è stato emesso dal giudice
singolo, il reclamo si propone con ricorso all’organo collegiale dello stesso
tribunale, il quale provvede in camera di consiglio. Del collegio non può far
parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Se
il provvedimento è stato emesso dal tribunale in composizione collegiale, il
reclamo si propone alla corte d’appello, che pronuncia anch’essa in camera di
consiglio.

3. Il
collegio, convocate le parti e disposti anche d’ufficio
gli atti istruttori ritenuti necessari, provvede con decreto motivato non
impugnabile, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento.

4. Il
presidente del collegio può disporre, in presenza di
gravi motivi, la sospensione dell’efficacia del provvedimento con decreto
motivato.

CAPO II

DEL
PROCEDIMENTO

SEZIONE I

DEL
PROCEDIMENTO IN CONFRONTO DI UNA PARTE SOLA

Art. 28

(Fissazione
dell’udienza per l’audizione della parte)

1. Il
presidente del tribunale designa, senza indugio, il magistrato incaricato della
decisione; questi, ove ne ravvisi l’opportunità, fissa udienza per l’audizione
dell’istante.

2. Nei dieci
giorni successivi al deposito del ricorso presso la segreteria del pubblico
ministero, questi può depositare osservazioni nella cancelleria del giudice adìto e richiedere la fissazione di udienza
in camera di consiglio.

3. Nel corso
dell’udienza il giudice procede agli atti di istruzione
ritenuti necessari e può invitare l’istante a depositare ulteriori documenti e
a fornire chiarimenti, nonché a notificare l’istanza ad altri soggetti
interessati indicati dal giudice.

Art. 29

(Ambito di applicazione)

1. Le norme
della presente sezione si applicano alle istanze di
cui agli articoli 2343, primo comma, 2343-bis, secondo comma, 2417, secondo
comma, 2436, quarto comma, 2437-ter, quinto comma, 2501-sexies, terzo comma, e
2545-undecies, secondo comma del codice civile. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, alle altre istanze unilaterali
previste dal codice civile e dalle leggi speciali.

SEZIONE II

DEL
PROCEDIMENTO IN CONFRONTO DI PIU’ PARTI

Art. 30

(Fissazione
dell’udienza e notificazione alle parti resistenti)

1. Il
presidente del collegio nomina senza indugio il giudice incaricato della
relazione e fissa con decreto l’udienza per l’audizione delle parti in camera
di consiglio, il termine per la notifica del ricorso e del decreto ai soggetti
nei cui confronti il provvedimento è richiesto, nonché
il termine per la costituzione di questi ultimi. Entro lo stesso termine, il
pubblico ministero può depositare osservazioni scritte.

2.
All’udienza il collegio procede, anche d’ufficio,
agli atti di istruzione ritenuti necessari, la cui
assunzione può essere delegata ad uno dei componenti del collegio.

Art. 31

(Pronuncia
con decreto)

1. In caso di eccezionale e motivata urgenza il presidente provvede
sull’istanza con decreto; in tale caso fissa, con lo stesso decreto, entro i
quindici giorni successivi, l’udienza per la comparizione delle parti, il
termine per la notifica del ricorso e del decreto, nonché il termine per la
costituzione delle parti.

2.
All’udienza il collegio con decreto motivato conferma, modifica o revoca il
provvedimento emesso ai sensi del comma 1.

Art. 32

(Prosecuzione
del procedimento nelle forme del rito ordinario)

1. Ciascuna
parte può, fino alla conclusione dell’udienza di cui
all’articolo 31, chiedere che sia decisa con efficacia di giudicato una
questione pregiudiziale, della quale il giudice deve conoscere ai fini della
definizione del procedimento.

2. Proposta
la domanda di accertamento incidentale, il giudice
provvede in ogni caso sul ricorso con decreto motivato, disponendo altresì la
prosecuzione del procedimento nelle forme degli articoli 2 e seguenti con
ordinanza nella quale fissa all’istante il termine perentorio per la
notificazione alle altre parti dell’atto di citazione.

3. Nel corso
del giudizio promosso a norma del comma precedente, il
decreto può essere modificato o revocato. In caso di estinzione,
esso conserva la sua efficacia.

Art. 33

(Ambito di applicazione)

1. Le norme
della presente sezione si applicano alle istanze di
cui agli articoli 2367, secondo comma, 2409, 2445, quarto comma, 2446, secondo
comma, 2447-quater, secondo comma, 2482, terzo comma, 2482-bis, quarto comma,
2487, secondo comma, 2487-ter, quarto comma, 2500-novies, terzo comma, 2503,
terzo comma e 2545-sexiesdecies del codice civile. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, alle altre istanze proposte nei
confronti di più parti, previste dal codice civile e dalle leggi speciali.

TITOLO V

DELL’ARBITRATO

Art. 34

(Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie)

1. Gli atti
costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato
del capitale di rischio, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere
la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti
tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti
disponibili relativi al contratto sociale.

2. La
clausola deve prevedere, a pena di nullità, il numero e le modalità
di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso il potere di nomina di tutti
gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non
provveda, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale dal luogo in cui la
società ha la sede legale.

3. La
clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui
qualità di socio è oggetto della controversia; tuttavia la clausola non si
applica a coloro che agiscano contestando la propria qualita’ di socio.

4. Gli atti
costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori e sindaci ovvero nei loro
confronti e, in tal caso, essa, a seguito dell’accettazione dell’incarico, è
vincolante per costoro.

5. Non
possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le
controversie nelle quali la legge preveda l’intervento
obbligatorio del Pubblico Ministero.

6. Le
modifiche dell’atto costitutivo, introduttive o soppressive
di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I
soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni,
esercitare il diritto di recesso.

Art. 35

(Disciplina
inderogabile del procedimento arbitrale)

1. La domanda
di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto
è depositata presso il registro delle imprese ed è accessibile ai soci.

2. Nel
procedimento arbitrale promosso a seguito della
clausola compromissoria di cui all’articolo 34, è sempre ammesso l’intervento
di terzi a norma dell’articolo 105 del codice di procedura civile, nonché di
altri soci a norma degli articoli 106 e 107 dello stesso codice.

3. Nel
procedimento arbitrale non si applica l’articolo 819, primo comma, del codice
di procedura civile.

4. Il lodo è
sempre impugnabile, anche in deroga a quanto previsto per l’arbitrato
internazionale dall’articolo 838 del codice di procedura civile, a norma
degli articoli 829, primo comma, e 831 dello stesso codice.

5. Le
statuizioni del lodo sono vincolanti per la società.

6. La
devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude
il ricorso alla tutela cautelare a norma dell’articolo 669-quinquies del codice
di procedura civile, ma se la clausola compromissoria
consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la
validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di
disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell’efficacia della
delibera.

Art. 36

(Decisione
secondo diritto)

1. Anche se
la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità
ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono
decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell’art. 829, secondo
comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di
questioni non compromettibili ovvero quando l’oggetto del giudizio sia
costituito dalla validità di delibere assembleari.

2. La
presente disposizione si applica anche al lodo emesso in un arbitrato
internazionale.

Art. 37

(Decisione di
contrasti sulla gestione di società)

1. Gli atti
costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone
possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più
terzi, nominati da soggetto estraneo alla società, i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle
decisioni da adottare nella gestione della società.

2. Gli atti
costitutivi possono prevedere che la decisione sia reclamabile davanti ad un
collegio, i cui membri debbono essere nominati da
soggetto estraneo alla società, nei termini e con le modalità stabilite nello
statuto stesso; in difetto di tale previsione la decisione non è in alcun modo
reclamabile. Non è in alcun caso ulteriormente sindacabile la decisione emessa
in sede di reclamo.

3. Gli atti
costitutivi possono altresì prevedere che il soggetto o il collegio chiamato a
dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2 può dare
indicazioni vincolanti anche sulle questioni connesse con quelle espressamente
deferitegli.

TITOLO VI

DELLA
CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

Art. 38

(Organismi di
conciliazione)

1. Gli enti
pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati
a costituire organismi deputati, su istanza della
parte interessata, a tentare la conciliazione delle controversie nelle materie
di cui all’articolo 1. Tali organismi debbono essere
iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

2. Il
Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità
di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con regolamento da adottare ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo
stesso decreto sono disciplinate altresì la formazione dell’elenco e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione
degli iscritti.

3.
L’organismo di conciliazione, unitamente alla domanda di iscrizione
nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio
regolamento di procedura e comunica successivamente le eventuali variazioni. Al
regolamento debbono essere allegate le tabelle delle
indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti privati,
proposte per l’approvazione a norma dell’articolo 39.

Art. 39

(Imposte e
spese. Esenzione fiscale)

1. Tutti gli
atti, documenti e provvedimenti relativi al
procedimento di conciliazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni
spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale
di conciliazione è esente dall’ imposta di registro
entro il limite di valore di venticinquemila euro. In ogni caso le spese del
procedimento davanti agli organismi di conciliazione sono deducibili dal
reddito imponibile ai fini dell’ IRPEF e dell’ IRPEG.

3. Con
regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilito l’ammontare minimo e massimo
delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti
pubblici e il criterio di calcolo.

4.
L’ammontare dell’indennità può essere rideterminato
ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto
nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.

5. Le tabelle
delle indennità, determinate a norma del presente articolo, debbono
essere allegate al regolamento di procedura.

Art. 40

(Procedimento
di conciliazione)

1. I
regolamenti di procedura debbono prevedere la
riservatezza del procedimento e modalità di nomina del conciliatore che ne
garantiscano l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento
dell’incarico.

2. Il
procedimento di conciliazione si conclude con una
proposta rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha
luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è
disposta a conciliare. Di tali posizioni il conciliatore dà atto in apposito verbale del quale viene rilasciata copia alle parti
che la richiedano. Il conciliatore dà altresì atto, con apposito
verbale, della mancata adesione di una parte all’esperimento del tentativo di
conciliazione.

3. Le
dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere
utilizzate, salvo quanto previsto dal comma 5, nel giudizio promosso
a seguito dell’insuccesso del tentativo di conciliazione.

4. Dal
momento della comunicazione alle altre parti, l’istanza
di conciliazione proposta agli organismi istituiti a norma dell’articolo 38
produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. La
decadenza è impedita, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza
decorrente dal deposito del verbale di cui al comma 2 presso la segreteria
dell’organismo di conciliazione.

5. La mancata
comparizione di una delle parti e le posizioni assunte dinanzi al conciliatore
sono valutate dal giudice nell’eventuale successivo giudizio ai fini della
decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile. Il giudice, valutando comparativamente
le posizioni assunte dalle parti e il contenuto della sentenza che definisce il
processo dinanzi a lui, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione
delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la conciliazione, e può
anche condannarlo, in tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal
soccombente.

6. Qualora il
contratto ovvero lo statuto della società prevedano
una clausola di conciliazione e il tentativo non risulti esperito, il giudice,
su istanza della parte interessata proposta nella prima difesa, dispone la
sospensione del procedimento pendente davanti a lui fissando un termine di
durata compresa tra trenta e sessanta giorni per il deposito dell’istanza di
conciliazione davanti ad un organismo di conciliazione ovvero quello indicato
dal contratto o dallo statuto. Il processo può essere riassunto dalla parte
interessata se l’istanza di conciliazione non è
depositata nel termine fissato. Se il tentativo non
riesce, all’atto di riassunzione è allegato il verbale di cui al comma 2. In
ogni caso, la causa di sospensione si intende cessata,
a norma dell’articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile, decorsi
sei mesi dal provvedimento di sospensione.

7. Nel
verbale conclusivo del procedimento debbono essere
indicati gli estremi dell’iscrizione nel registro di cui all’articolo 38.

8. Se la conciliazione riesce è redatto separato processo
verbale, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore. Il verbale, previo
accertamento della regolarità formale, è omologato con decreto del Presidente
del Tribunale nel cui circondario ha sede dell’organismo di conciliazione, e
costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in
forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca
giudiziale.

TITOLO VII

NORME
TRANSITORIE E FINALI

Art. 41

(Disciplina
transitoria)

1. Ai giudizi
pendenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto si applicano le disposizioni anteriormente vigenti, ad eccezione
dell’articolo 24.

Art. 42

(Disposizioni
finali)

1. Il
Ministero della Giustizia approva uno o più modelli, anche telematici,
per la rilevazione degli elementi necessari alla periodica elaborazione del
dato statistico concernente la durata media dei singoli procedimenti
giurisdizionali di cui al presente decreto legislativo. Dei suddetti modelli
sono provvisti gli uffici di cancelleria dei Tribunali, delle Corti d’appello e
della Corte suprema di cassazione.

2. Il
Presidente del Tribunale, il Presidente della Corte d’appello e il Primo
Presidente della Corte Suprema di cassazione curano che, secondo le indicazioni
contenute dal decreto ministeriale di approvazione dei
modelli di raccolta dei dati, questi ultimi siano tempestivamente comunicati al
Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia ne garantisce la più
ampia conoscibilità, anche in forme disaggregate e comparative, e informa
annualmente il Ministero dell’economia e delle finanze.

3.
Nell’intervento del Procuratore generale della Repubblica nel corso delle assemblee generali, tenute a norma dell’art. 93, primo
comma, n.1), del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, è offerta specificamente notizia dei dati in
questione.

Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.