Ambiente

Monday 31 March 2008

Decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio. (approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 19 m

Decreto legislativo recante
disposizioni correttive e integrative del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al
paesaggio. (approvato dal Consiglio dei Ministri nella
riunione del 19 marzo 2008, n. 96 e in attesa di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale)

DISPOSIZIONI CORRETTIVE E
INTEGRATIVE del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al
paesaggio

VISTI gli articoli 76, 87, 117 e
118 della Costituzione;

VISTO l’articolo 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le
attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive
modificazioni;

VISTO l’articolo 10, comma 4,
della legge 6 luglio 2002, n. 137, come modificato dall’articolo 1 della legge
23 febbraio 2006, n. 51;

VISTA la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …;

ACQUISITO il parere della
Conferenza unificata, istituita ai sensi dell’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

ACQUISITI i pareri delle
competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

VISTA la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del…

SULLA PROPOSTA del Ministro per i
beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali;

EMANA

il
seguente decreto legislativo:

Articolo 1

1. E’ approvato Punito decreto
legislativo, recante ulteriori disposizioni correttive e integrative del codice
dei beni culturali e del paesaggio, in relazione al paesaggio, vistato dal
Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E5 fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì …

——————————————————————————–

Art. 1

Modifiche alla Parte prima

1. Alla Parte prima del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del
paesaggio, di seguito denominato: "decreto
legislativo n. 42 del 2004", sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 5, comma 6, dopo
le parole "del presente codice" sono inserite le seguenti: " in
modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle
diverse finalità perseguite’’)

b) all’articolo 6, comma 1, ultimo
periodo, le parole: "In riferimento ai beni
paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti: "In riferimento al
paesaggio".

Art. 2

Modifiche alla Parte terza

1. Alla Parte terza del decreto
legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 131 è sostituito
dal seguente:

"Articolo 131 (Paesaggio). –
1. Per

paesaggio
si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva
dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.

a)Il presente Codice tutela il
paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono
rappresentazione materiale e visìbile dell’identità nazionale, in quanto
espressione di valori culturali.

b)Le norme di tutela del
paesaggio, la cui definizione spetta in via esclusiva allo Stato, costituiscono
un limite all’esercizio delle funzioni regionali in materia di governo e
fruizione del territorio.

c)La tutela del paesaggio, ai
fini del presente Codice, e’ volta a riconoscere, salvaguardare e, ove
necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati
al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei
suoi aspetti e caratteri peculiari.

d)La valorizzazione del paesaggio
concorre a, promuovere lo sviluppo duella cultura. A tal fine le
amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva
competenza, apposite attività ’ di conoscenza, informazione e formazione , riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché’, ove
possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed
integrati. La valorizzazione e ’ attuata nel rispetto delle esigenze della
tutela. 6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché
tutti i soggetti che, nell’esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul
territorio nazionale, informano la loro attività ai principi dì uso consapevole
del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di
realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti,rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità. "

b) l’articolo 132 è sostituito
dal seguente:

"Articolo 132 (Convenzioni
internazionali). – 1. La
Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di
cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia
di conservazione e valorizzazione del paesaggio. 2. La ripartizione delle
competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi
costituzionali, anche con riguardo all’applicazione della Convenzione Europea sul
paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di
ratifica ed esecuzione")

c) l’articolo 133 è sostituito
dal seguente:

"Articolo 133 (Cooperazione
tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio).
— 1. Il Ministero e le regioni definiscono d’intesa le politiche per la
conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli
studi, delle analisi e delle proposte formulati dall’Osservatorio nazionale per
la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli
Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.

e)Il Ministero e le regioni
cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti
l’attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti
interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la
valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all’articolo
131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e
criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile.

f)Gli altri enti pubblici
territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai
criteri di cui al comma 2 e, nell’immediato, adeguano gli strumenti vigenti.

d) all’articolo 134:

g)al comma 1; lettera a), la
parola: "indicati" è sostituita dalle
seguenti: "di cui";

h)al comma 1, lettera b), la
parola: "indicate" è sostituita dalle
seguenti: "di cui";

i)al comma 1, lettera e), le
parole: "g7z immobili e le aree tipizzati,
individuati e" sono sostituite dalle seguenti: "gli ulteriori
immobili ed aree specificamente individuati a termini dell’articolo 136
e";

e) l’articolo 135 è sostituito
dal seguente:

’Articolo
135 (Pianificazione paesaggistica). – 1. Lo Stato e le regioni assicurano che
tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e
gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo
costituiscono. A tal fine le regioni sottopongono a specifica normativa d’uso
il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani
urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori
paesaggistici, entrambi di seguito denominati piani paesaggistici’.
L’elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e
regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo
143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo
articolo 143.

j)I piani paesaggistici, con
riferimento all’intero territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i
caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano
i relativi ambiti.

k)In
riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d’uso,
per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati
obiettivi di qualità.

l)Per ciascun ambito i piani
paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in
particolare:

m)alla conservazione degli
elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a
tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e
dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori
paesaggistici;

n)alla riqualificazione delle
aree compromesse o degradate;

o)alla salvaguardia delle
caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al
contempo, il minor consumo del territorio;

p)alla individuazione delle linee
di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della
loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati,
con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti
nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO. ";

f) all’articolo 136:

q)al comma 1, lettera a), le
parole: "o di singolarità geologica" sono
sostituite dalle seguenti: " singolarità geologica o memoria
storica";

r)al comma 1, lettera c), le
parole: "ivi comprese le zone di interesse
archeologico" sono sostituite dalle seguenti: "inclusi i centri e i
nuclei storici";

s)al comma 1, lettera d), le
parole: "considerate come quadri" sono
soppresse;

g) all’articolo 137:

t)al comma 1,
le parole: "Ciascuna regione istituisce una o più commissioni" sono
sostituite dalle seguenti: "Le regioni istituiscono apposite
commissioni";

u)al comma 2, primo periodo, le
parole: "nonché due dirigenti" sono
sostituite dalle seguenti: "nonché due responsabili"’^

v)al comma 2, secondo periodo, la
parola: "eventualmente" è sostituita dalle
seguenti: "di norma" e le parole: "associazioni portatrici di
interessi diffusi individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio
1986, n. 349" sono sostituite dalle seguenti: "associazioni
ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale. La
commissione è integrata dal rappresentante del competente comando regionale del
Corpo Forestale dello Stato nei casi in cui la proposta
riguardi filari, alberate ed alberi monumentali. ";

h) l’articolo 138 è sostituito
dal seguente:

"Articolo 138 (Avvio del
procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico). — 1. Le
commissioni di cui all’articolo 137, su iniziativa dei componenti di parte
ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici
territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le
soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i
comuni interessati nonché, ove opportuno, esperti
della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai
sensi dell’articolo 136, degli immobìli e delle aree per i quali è stata
avviata l’iniziativa e propongono alla regione l’adozione della relativa
dichiarazione. La proposta è formulata con riferimento ai valori storici,
culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri
peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza
identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per
le prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei valori
espressi.

2. La commissione decide se dare
ulteriore seguito all’atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla
presentazione dell’atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine,
entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l’ente
pubblico territoriale che ha assunto l’iniziativa può formulare la proposta di
dichiarazione direttamente alla regione.

3. E’ fatto salvo il potere del
Ministero, su proposta motivata del soprintendente, di
dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui
all’articolo 136";

i) all’articolo 139:

1) nella
rubrica, le parole: "Partecipazione al procedimento" sono sostituite
dalla seguente: "Procedimento";

2) al comma 1, primo periodo, le
parole: "La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di
immobili ed aree, corredata dalla relativa planimetria redatta in scala idonea
alla loro identificazione," sono sostituite dalle
seguenti: "La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di
cui all’articolo 138, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla
puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono
oggetto" e, all’ultimo periodo, la parola: "interessata" è
sostituita dalla seguente: "interessate";

3) al comma 2, la parola: "territorialmente" è soppressa;

4) al comma 5, le parole: "le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate
ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349," sono
sostituite dalle seguenti: "le associazioni ambientaliste portatrici di
interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in
materia di ambiente e danno ambientale";

l) all’articolo 140:

1) al comma 1, le parole: "il termine di" sono soppresse, la parola
"paesaggistico" è soppressa e, in fine, le parole: "degli
immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 136 e delle
aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo dell’articolo
136" sono sostituite dalle seguenti:

"degli immobili e delle aree
indicati, rispettivamente, e alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del
comma 1 dell’articolo 136";

2) i commi 2, 3, 4 e 5 sono
sostituiti dai seguenti:

"2. La dichiarazione di
notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare
la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del
territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano
paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del
procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.

w)La dichiarazione di notevole
interesse pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a)
e b) dell’articolo 136, comma 1, e notificata al proprietario, possessore o
detentore, depositata presso ogni comune interessato e
trascritta, a cura della regione, nei registri immobiliari. Ogni
dichiarazione di notevole interesse pubblico è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione.

x)Copia della Gazzetta Ufficiale
è affissa per novanta giorni all’albo pretorio di tutti i comuni interessati.
Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a
disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. ";

m) l’articolo 141 è sostituito
dal seguente:

"Articolo 141 (Provvedimenti
ministeriali). – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano
anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui
all’articolo 138, comma 3. Ln tal caso, i comuni interessati, ricevuta la
proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli
adempimenti indicati all’articolo 139, comma y)mentre agli adempimenti indicati
ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 139provvede direttamente il
soprintendente.

z)LI Ministero,
valutate le eventuali osservazioni presentate ai sensi del detto articolo 139,
comma 5, e sentito il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la
dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini dell’articolo 140,
commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione.

aa)LI
soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al suo deposito
presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei registri immobiliari,
ai sensi dell’articolo 140, comma 3.

bb)La
trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la
dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative planimetrie, è fatta
dal Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci giorni dalla
data di pubblicazione del numero predetto. La soprintendenza vigila
sull’adempimento, da parte di ogni comune interessato, di quanto prescritto
dall’articolo 140, comma 4, e ne dà comunicazione al Ministero.

5. Se il provvedimento
ministeriale di dichiarazione non è adottato nei termini di cui all’articolo
140, comma 1, allo scadere dei detti termini, per le aree e
gli immobili oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli
effetti di cui all’articolo 146, comma 1";

n) dopo l’articolo 141 è inserito
il seguente:

"Articolo 141-bis
(Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse
pubblico). – 1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le
dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la
specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2.

cc)Qualora
le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero
provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione è avviata dalla
soprintendenza ed il provvedimento finale è adottato dal Ministero, sentito il
competente Comitato tecnico-scientifico.

dd)I
provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli
effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell’articolo 140 e sono
sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo
articolo"]

o) all’articolo
142:

ee)al
comma 1, lettera m), le parole: "individuate alla data di entrata in
vigore del presente codice" sono soppresse;

ff)al
comma 2, primo periodo, le parole: "Non sono comprese tra i beni elencati
nel comma 1, le aree" sono sostituite dalle seguenti: "La
disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non
si applica alle aree";

gg)al
comma 2, lettera a), le parole: "come zone A e B;" sono sostituite
dalle seguenti: " ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444, come zone territoriali omogenee A e B;

hh)al
comma 2, lettera b), le parole: "come zone diverse dalle zone A e B, ed
erano ricomprese" sono sostituite dalle seguenti: "come zone
territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di
esse ricomprese";

ii)al
comma 3, primo periodo, le parole: "La disposizione del comma 1 non si
applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione, in tutto o in
parte, abbia ritenuto, entro la data di entrata in vigore della presente
disposizione," sono sostituite dalle seguenti: "La disposizione del
comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera e) che la
regione abbia ritenuto in tutto o in parte";

6) al comma 3, terzo periodo, le
parole: " comma 3." sono sostituite dalle
seguenti: "comma 4";

p) l’articolo 143 è sostituito
dal seguente:

"Articolo 143 (Piano
paesaggistico). – 1. L’elaborazione
del piano paesaggistico comprende:

jj)ricognizione
dell’intero territorio oggetto di pianificazione, mediante l’analisi delle sue
caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle
loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;

kk)ricognizione
degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi
dell’articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla
identificazione, nonché determinazione delle specìfiche prescrizioni d’uso, a termini
dell’artìcolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140,
comma 2, e 141-bis;

ll)ricognizione
delle aree di cui al comma 1 dell’articolo 142, loro delimitazione e
rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di
prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri
distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;

mm)individuazione
di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini
dell’articolo 134, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala
idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche
prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1;

nn)individuazione
di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all’articolo 134,
da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;

oo)analisi
delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell’individuazione
dei fattori dì rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché
comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di
difesa del suolo;

pp)individuazione
degli interventi dì recupero e riqualificazione delle aree significativamente
compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili
con le esigenze della tutela;

h) individuazione delle misure
necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli
interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo
sostenibile delle aree interessate;

i) individuazione dei diversi
ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell’articolo 135, comma
3.

qq)Le
regioni il Ministero ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle
modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto
previsto dall’articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell’intesa è stabilito il
termine entro il quale deve essere completata l’elaborazione del piano. Il piano
è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’accordo stabilisce
altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con
particolare riferimento all’eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate
ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi
dell’articolo 14I-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro
il termine fissato nell’accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano,
limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma
1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

rr)Approvato
il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento
autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli
interventi da eseguirsi nell’ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere
b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4.

4. Il piano può prevedere:

ss)la
individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell’articolo 142 e non
interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli
136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può
avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio
del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni
del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;

tt)la
individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la
realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla
riqualificazione non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui
all’articolo 146.

uu)L’entrata
in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata ali ’approvazione
degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi
dell’articolo 145, commi 3 e 4.

vv)Il
piano può anche subordinare l’entrata in vigore delle disposizioni che consentono
la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del
comma 4, all’esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi
l’effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del
territorio realizzate.

ww)Il
piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano
effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che
l’accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini
la reintroduzione dell’obbligo dell’autorizzazione di cui agli articoli 146 e
147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

xx)Il
piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti
di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree
regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure
incentivanti.

yy)A far
data dall’adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili
e nelle aree di cui all’articolo 134, interventi in contrasto con le
prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione
del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e
prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici";

q) air articolo 144:

1) al comma 1, primo periodo, le
parole: "associazioni costituite per la tutela
degli interessi diffusi, individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349" sono sostituite dalle seguenti: "associazioni
ambientaliste portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale";

2) al comma 1, il secondo periodo
è soppresso;

3) al comma 2, le parole,
"al comma 1," sono sostituite dalle
seguenti:

"all’articolo 143, comma
9".

r) all’articolo 145:

zz)al
comma 1, in
principio, le parole: "Il Ministero individua ai sensi dell’articolo 52
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le" sono sostituite dalle
seguenti: "La individuazione, da parte del Ministero, delle";

aaa)al
comma 1, in
fine, dopo la parola "pianificazione" sono aggiunte le seguenti:
" costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali";

bbb)al
comma 2, la parola: "prevedono" è sostituita dalle seguenti.

"possono prevedere";

4) al comma 3,
dopo le parole: "Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli
articoli 143 e 156" sono aggiunte le seguenti: " non sono derogabili
da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo
economico";

5) il comma 4 è sostituito dal
seguente:

"4. I comuni, le città
metropolitane, le provìnce e gli enti gestori delle aree naturali protette
conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e
territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure
previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e
comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà
derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo";

s) l’articolo 146 è sostituito
dal seguente:

(<Artìcolo
146 (Autorizzazione). -1.1 proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a
termini dell’articolo 142, o in base alla legge, a termini degli
articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli,
né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici
oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1
hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli
interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta
documentazione, ed astenersi dall ’avviare i lavori
fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione.

3. La documentazione a corredo
del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse
paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni,
e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.

ccc)L’autorizzazione
paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di
costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può
essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche
parziale, degli interventi. L’autorizzazione è valida per un periodo di cinque
anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere
sottoposta a nuova autorizzazione.

ddd)Sull’istanza
di autorizzazione paesaggistica sì pronuncia la regione, dopo avere acquisito
il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da
eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla
legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all’articolo 143, commi 4 e
5.

6. La regione esercita la
funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici
dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse
strumentali. Può tuttavia delegarne Vesercizio, per i rispettivi territori, a
province, ad ambiti sovracomunali appositamente definiti ai sensi delle vigenti
disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli
enti destinatari della delega dispongano di strutture analoghe a quelle
regionali, in grado di assicurare un adeguato livello di competenze
tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di
tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia
urbanistico-edilizia.

7. L’amministrazione
competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ricevuta l’istanza
dell’interessato, verifica se la stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere
le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Conclusa la
verifica, l’amministrazione dà comunicazione all’interessato dell’inizio del
relativo procedimento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia
di procedimento amministrativo. Entro i successivi quaranta giorni
l’amministrazione, effettuati gli accertamenti circa la conformità
dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici, trasmette al
soprintendente la documentazione presentata dall’interessato, accompagnandola
con una relazione tecnica illustrativa.

eee)Il
soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla
compatibilità paesaggistica del progettato intervento ed alla conformità ’
dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla
specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2, entro il termine di
quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Qualora ritenga di dover
esprimere una valutazione negativa in ordine al progetto presentato, il
soprintendente, prima dello spirare del termine indicato al primo periodo, dà
comunicazione dei relativi motivi ostativi alla amministrazione competente al
rilascio del provvedimento finale, affinché ne informi l’interessato, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’amministrazione,
acquisite le eventuali osservazioni dell’interessato, rimette gli atti al
soprintendente per la formulazione definitiva del relativo parere. In mancanza
di osservazioni, l’amministrazione, alla scadenza del termine previsto dal
citato articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, richiede al soprintendente
l’emissione del parere finale. Entro venti giorni dalla ricezione del parere,
l’amministrazione emette il conforme provvedimento finale.

fff)Decorso
inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il
soprintendente abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente
può indire una conferenza di servizi, alla quale partecipa anche il
soprintendente. Se in tale sede egli esprime motivato dissenso al rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica, la decisione conclusiva è assunta ai sensi
degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

10. Decorso inutilmente il
termine indicato all’ultimo periodo del comma 8 senza
che l’amministrazione si sìa pronunciata, l’interessato può richiedere l’autorizzazione
in vìa sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario
ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la
regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta
del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente. IL L’autorizzazionepaesaggistica diventa efficace decorsi
trenta giorni dal suo rilascio ed è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza
che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo
stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali
interessati e, ove esistente, all’ente parco nel cui territorio si trova
l’immobile o l’area sottoposti al vincolo.

ggg)L’autorizzazione
paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale
o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni
ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da
qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze
e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate
dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto
ricorso di primo grado.

hhh)Presso
ogni amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è
istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni
trenta giorni e liberamente consultabile,. anche per
via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna
autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia
dell’elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai
fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza.

iii)Le
disposizioni dei commi da 1 a
13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività dì coltivazione di
cave e torbiere incidenti sui beni di cui all’articolo 134, ferme restando
anche le competenze del Ministero delVambiente e della tutela del territorio e
del mare di cui all’articolo 2y comma 1> lettera d)> della legge 8 luglio
1986, n. 349.

jjj)Le
disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non sì applicano alle
autorizzazioni per le attività minerarie dì ricerca ed estrazione. Per tali
attività restano ferme le potestà del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono
esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai
profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si
pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della
necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare."]

t) all’articolo 147:

kkk)al
comma 1, le parole: "conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e
integrazioni. " sono sostituite dalle seguenti: "conferenza
di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
procedimento amministrativo. ";

lll)al
comma 2, le parole: "dell’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.
349" sono sostituite dalle seguenti: "delle vigenti disposizioni di
legge in materia di ambiente e danno ambientale*\

mmm)al
comma 2, in
fine, è aggiunto il seguente periodo: "Iprogetti sono corredati della
documentazione prevista dal comma 3 dell’articolo 146";

u) all’articolo 148:

nnn)al
comma 1, in.
principio, le parole: "Entro il 31 dicembre 2006
le regioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le regioni";

ooo)al
comma 1, in
fine, le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti:
"comma 6";

ppp)al
comma 2, le parole : " competenti per ambiti sovracomunali, in modo da
realizzare il necessario coordinamento paesaggistico," sono soppresse;

qqq)al
comma 3, le parole: "parere obbligatorio in merito al rilascio delle
autorizzazioni previste" sono sostituite dalle seguenti: "pareri nel
corso dei procedimenti autorizzatoriprevisti";

rrr)al
comma 3, dopo le parole: "dagli articoli 146," sono aggiunte le
seguenti: "comma 7";

sss)il
comma 4 è soppresso;

v) all’articolo 149, comma 1, le
parole: "comma 5" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 4";

z) all’articolo 150:

1) al comma 1, la parola: "ha" è sostituita dalla parola: "hanno";

2) al comma 2, le parole:
"Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su
immobili od aree non ancora dichiarati di notevole interesse pubblico"
sono sostituite dalle seguenti: "L’inibizione o sospensione dei lavori
disposta ai sensi del comma 7" e dopo la parola: "proposta"
sono aggiunte le seguenti: "di dichiarazione di notevole interesse
pubblico ";

3) il comma 3 è abrogato;

aa) air
articolo 151, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"Qualora sia stata ordinata,
senza la intimazione della preventiva diffida prevista
dall’articolo 150, comma 1, lettera a), la sospensione di lavori su immobili ed
aree di cui non sia stato in precedenza dichiarato il notevole interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, l’interessato può
ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata
sospensione. ";

ab)
all’articolo 152:

1) al comma 1, primo periodo, le parole:
"la regione, tenendo in debito conto la
funzione" sono sostituite dalle seguenti: "l’amministrazione
competente, su parere vincolante del soprintendente, o il Ministero, pur
tenendo conto della funzione"; la parola: "ha" è sostituita
dalla seguente: "hanno"; le parole: "ad evitare pregiudizio ai
ben protetti da questo Titolo" sono sostituite dalle seguenti:
"comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni
protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i
termini previsti dall’articolo 146, comma 8, senza che sia
stato reso il prescritto parere, l’amministrazione competente procede ai
sensi del comma 9 del medesimo articolo 146";

ttt)al
comma 1, l’ultimo
periodo è soppresso;

uuu)il
comma 2 è soppresso;

ac)
all’articolo 153:

1) al comma 1, le parole: "è vietato collocare cartelli e" sono sostituite dalle
seguenti: "è vietata, la,posa in opera di cartelli o", e le parole:
"individuata dalla regione." sono sostituite
dalle seguenti: che provvede su parere vincolante del soprintendente. Decorsi
inutilmente i termini previsti dall’articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, Vamministrazione
competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146";

2) al comma 2, le parole: "è vietato collocare cartelli" sono sostituite dalle
seguenti: "è vietata la posa in opera di cartelli"; le parole:
"ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti:
"ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di
pubblicità sulle strade e sui veicoli", e le parole: "della
amministrazione competente individuata dalla regione" sono sostituite
dalle seguenti: "del soprintendente";

ad)
l’articolo 154 è sostituito dal seguente:

"Articolo 154 (Colore delle
facciate dei fabbricati). – 1. Qualora la tinteggiatura delle facciate dei
fabbricati siti nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell’articolo 136,
comma 1, o dalla lettera m) dell’articolo 142, comma 1. sia
sottoposta all’obbligo della preventiva autorizzazione, in base alle
disposizioni degli articoli 146 e 149, comma 1, lettera a), l’amministrazione
competente, su parere vincolante del soprintendente, o il Ministero, possono
ordinare che alle facciate medesime sia dato un colore che armonizzi con la
bellezza d’insieme.

vvv)Qualora
i proprietari, possessori o detentori degli immobili di cui al comma 1 non
ottemperino, entro i termini stabiliti, alle prescrizioni loro impartite,
l’amministrazione competente, o il soprintendente, provvede all’esecuzione
d’ufficio.

www)Nei
confronti degli immobili di cui all’articolo 10, comma 3, lettere a) e d),
dichiarati di interesse culturale ai sensi dell’articolo 13, e degli immobili
di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 valgono le disposizioni della Parte
seconda del presente Codice";

ae)
all’articolo 155 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

3. Tutti gli atti di
pianificazione urbanistica o territoriale si conformano ai principi di uso consapevole
del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei vari
contesti.

4. Gli atti di pianifìczione
urbanistica o territoriale che ricomprendano beni paesaggistici sono
impugnabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell ’articolo
146 comma 12";

af)
all’articolo 156:

xxx)al
comma 1, le parole: "//1° maggio 2008" sono sostituite dalle parole:
"il 31 dicembre 2009" e le parole: "i piani previsti
dall’articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" sono
sostituite dalle seguenti: "piani paesaggistici";

yyy)al
comma 3, primo periodo, le parole: "dal comma 3 dell’articolo 143, possono
stipulare intese" sono sostituite dalle seguenti: "dall’articolo 135,
stipulano intese, ai sensi dell’articolo 143, comma 2"; il terzo e quarto
periodo sono sostituiti dai seguenti: "Il piano adeguato è oggetto di
accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi degli articoli 11 e 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione vigono le misure
di salvaguardia di cui all’articolo 143, comma 9. Qualora all’adozione del
piano non consegua, entro sessanta giorni, la sua approvazione da parte della
regione, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del
Ministro";

ag)
ali5articolo 157:

zzz)al
comma 1, primo periodo, le parole: "Fatta salva l’applicazione
dell’articolo 143, comma 6, dell’articolo 144, comma 2 e dell’articolo 156,
comma 4, conservano efficacia a tutti gli effetti:" sono sostituite dalle
seguenti: "Conservano efficacia a tutti gli effetti:";

aaaa)al
comma 1, lettera a), le parole: "le notifìche" sono sostituite dalle
seguenti: "le dichiarazioni" e la parola "eseguite" è
sostituita dalla seguente: "notificate";

bbbb)al
comma 1, lettera c), le parole: "i provvedimenti di dichiarazione"
sono sostituite dalle seguenti: "le dichiarazioni" e la parola
"emessi" è sostituita dalla seguente: "notificate";

4) al comma 1, dopo la lettera
d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) gli elenchi
compilati ovvero integrati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490;";

5) al comma 1, lettera e), le
parole: "i provvedimenti di dichiarazione"
sono sostituite dalle seguenti: "le dichiarazioni" e la parola
"emessi" è sostituita dalla seguente: "notificate";

ah)
l’articolo 159 è sostituito dal seguente:

"Articolo 159 (Regime
transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica). — 1. La disciplina
dettata al Capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio delVautorizzazione paesaggistica che alla data del 1° giugno
2008 non si siano ancora conclusi con Vemanazione della relativa autorizzazione
o approvazione. Resta salvo, in via transitoria, il potere del soprintendente
di annullare, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dei relativi
atti, le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate prima della entrata in vigore
delle presenti disposizioni.

cccc)Iprocedimenti
di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni
della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell’articolo 143 o
adeguata a termini dell’articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 non si
siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell’articolo 145, commi 3, 4 e
5.

dddd)Per
i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati
ai sensi dell’articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l’autorizzazione può
essere concessa solo dopo l’adozione dei provvedimenti integrativi di cui
all’articolo 14I-bis. ".

Art. 3

Modifiche alla Parte quarta

1. Alla Parte quarta del decreto
legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

eeee)all’articolo
167, comma 3, secondo periodo, le parole: "procede alla demolizione
avvalendosi delle modalità operative" sono sostituite dalle seguenti:
"procede alla demolizione avvalendosi dell’apposito servizio
tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità" e le parole:
"Ministero per i beni e le attività culturali" sono sostituite dalla
seguente: "Ministero";

ffff)all’articolo
181, comma 1, le parole: "dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47" sono sostituite dalle seguenti: "dall’articolo 44, lettera e),
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

Art. 4

Modifiche alla Parte quinta

1. Alla Parte quinta del decreto
legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 182, comma 3-bis,
primo periodo, le parole: "comma 12" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 4, secondo periodo".

Art. 5

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti
disposizioni:

a) decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente all’articolo 82, commi 1 e 2