Civile
DECRETO LEGISLATIVO 9 Novembre 2007, n. 204 Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato. (GU n. 261 del 9-11-2007 – Suppl. Ordinario n. 228)
DECRETO LEGISLATIVO 9 Novembre
2007, n. 204 Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo
delle vittime di reato. (GU n. 261 del 9-11-2007 –
Suppl. Ordinario n. 228)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo
delle vittime di reato.
Vista la legge 25 gennaio 2006,
n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – (Legge comunitaria 2005
che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva
2004/80/CE, compresa nell’elenco di cui all’allegato B della medesima
legge;
Vista la deliberazione
preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio
2007;
Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e considerato che la
competente Commissione del Senato della Repubblica non ha espresso il parere;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per
le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, dell’economia e delle finanze e dell’interno;
Emana
il
seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Autorita’ di assistenza
1. Allorche’ nel territorio di
uno Stato membro dell’Unione europea sia stato commesso un reato che da’ titolo a forme di indennizzo previste in quel medesimo
Stato e il richiedente l’indennizzo sia stabilmente residente in Italia, la
procura generale della Repubblica presso la corte d’appello del luogo in cui
risiede il richiedente, quale autorita’ di assistenza:
a) da’ al richiedente le
informazioni essenziali relative al sistema di indennizzo previsto dallo Stato
membro dell’Unione europea in cui e’ stato commesso il reato;
b) fornisce al richiedente i
moduli per presentare la domanda;
c) a richiesta del richiedente,
gli fornisce orientamento e informazioni generali sulle modalita’ di
compilazione della domanda e sulla documentazione eventualmente richiesta;
d) riceve le domande di
indennizzo e provvede a trasmetterle senza ritardo, insieme alla relativa
documentazione, alla competente autorita’ di decisione dello Stato membro
dell’Unione europea in cui e’ stato commesso il reato;
e) fornisce assistenza al
richiedente sulle modalita’ per soddisfare le richieste di informazioni
supplementari da parte dell’autorita’ di decisione dello Stato membro
dell’Unione europea in cui e’ stato commesso il reato;
f) a richiesta del richiedente,
provvede a trasmettere all’autorita’ di decisione le informazioni supplementari
e l’eventuale documentazione accessoria.
2. Qualora l’autorita’ di
decisione dello Stato membro dell’Unione europea in cui e’ stato commesso il
reato decida di ascoltare il richiedente o qualsiasi altra persona, la procura
generale della Repubblica presso la corte d’appello, quale autorita’ di
assistenza, predispone quanto necessario affinche’ l’autorita’ di decisione proceda direttamente all’audizione secondo le leggi di
quello Stato membro. Se si procede a videoconferenza, si applicano le
disposizioni della legge 7 gennaio 1998, n. 11.
3. A richiesta dell’autorita’
di decisione dello Stato membro dell’Unione europea, la procura generale della
Repubblica presso la corte d’appello, quale autorita’ di assistenza, provvede
all’audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona e trasmette il
relativo verbale all’autorita’ medesima.
Art. 2.
Autorita’ di decisione
1. Nei procedimenti per
l’erogazione delle elargizioni a carico dello Stato previste dalle leggi
speciali a favore della vittima di reato commesso nel territorio dello Stato, o
a favore dei suoi superstiti, quando il richiedente e’ stabilmente residente in
un altro Stato membro dell’Unione europea, la domanda dell’elargizione puo’ essere presentata tramite l’autorita’ di assistenza
dello Stato membro dell’Unione europea dove il richiedente e’ stabilmente
residente.
2. In tale caso, l’autorita’
specificamente indicata dalla legge speciale, cui compete la decisione
sull’elargizione, comunica senza ritardo all’autorita’ di assistenza dello
Stato membro dell’Unione europea dove il richiedente e’ stabilmente residente e
al richiedente stesso l’avvenuta ricezione della domanda, il nome del
funzionario o l’indicazione dell’organo che procede all’istruzione della
pratica e, se possibile, il tempo previsto per la decisione sulla domanda.
3. Qualora l’autorita’ di
decisione deliberi di procedere all’audizione del richiedente o di qualsiasi
altra persona, essa puo’ richiedere la collaborazione dell’autorita’ di
assistenza dello Stato membro dell’Unione europea dove il richiedente e’
stabilmente residente. A tale fine, l’autorita’ di decisione puo’
chiedere all’autorita’ di assistenza di predisporre quanto necessario
per procedere direttamente all’audizione, anche attraverso il sistema della
videoconferenza. L’autorita’ di decisione puo’ chiedere
all’autorita’ di assistenza di procedere essa stessa all’audizione e di
trasmettere il relativo verbale.
4. L’autorita’ di decisione
comunica senza ritardo al richiedente e all’autorita’ di assistenza la
decisione sulla domanda di indennizzo.
Art. 3.
Regime linguistico
1. Le informazioni di cui
all’art. 1, comma 1, trasmesse dalla procura generale della Repubblica presso
la corte d’appello, quale autorita’ di assistenza, all’autorita’ di decisione
di altro Stato membro dell’Unione europea sono redatte nella lingua ufficiale o
in una delle lingue ufficiali dello Stato membro alla cui autorita’ di
decisione l’informazione e’ diretta, ove corrisponda a una delle lingue delle
istituzioni comunitarie, ovvero in un’altra lingua delle istituzioni comunitarie
che tale Stato membro abbia dichiarato di poter accettare.
2. Le informazioni di cui all’art. 2, comma 2, trasmesse dall’autorita’ di decisione
all’autorita’ di assistenza di altro Stato membro dell’Unione europea sono
redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato
membro dell’autorita’ cui l’informazione e’ diretta, ove corrisponda a una
delle lingue delle istituzioni comunitarie, ovvero in un’altra lingua delle
istituzioni comunitarie che tale Stato membro abbia dichiarato di poter
accettare.
3. I verbali delle audizioni di
cui all’art. 1, comma 3, e il testo integrale della
decisione sulla domanda di indennizzo sono trasmessi in lingua italiana.
Art. 4.
Esenzione da spese e da
formalita’ di autenticazione
1. Le attivita’ svolte dalla
procura generale della Repubblica presso la corte d’appello, quale autorita’ di
assistenza, non comportano alcuna spesa a carico del richiedente o
dell’autorita’ di decisione di altro Stato membro dell’Unione europea.
2. Gli atti e i documenti
trasmessi ad altro Stato membro dell’Unione europea dalla procura generale
della Repubblica presso la corte d’appello, quale autorita’ di assistenza, o
dall’autorita’ di decisione sono esenti da autenticazione o formalita’
equivalenti.
Art. 5.
Punto centrale di contatto
1. Il Ministero della giustizia
e’ il punto di contatto centrale ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 della
direttiva 2004/80/CE e la relativa attivita’ e’ svolta con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 6.
Decorrenza
1. Le disposizioni del presente
decreto si applicano alle procedure per l’erogazione dei benefici economici
conseguenti ai reati commessi dopo il 30 giugno 2005.
Art. 7.
Regolamento di attuazione
1. Con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri dell’interno, degli affari esteri e
dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono definiti gli aspetti organizzativi relativi allo
svolgimento delle attivita’ di competenza delle procure generali presso le
corti d’appello, del punto centrale di contatto di cui all’art. 5, nonche’ le
modalita’ di raccordo con le attivita’ di competenza delle autorita’ di
decisione.
2. Con lo stesso decreto sono
approvati i modelli per la trasmissione delle domande e delle decisioni in
conformita’ alla decisione 2006/337/CE della Commissione, del 19 aprile 2006.
Art. 8.
Copertura finanziaria
1. Per le finalita’ di cui al
presente decreto e’ autorizzata la spesa di euro 56.000 annui a decorrere
dall’anno 2007. Al relativo onere si provvede:
a) per l’anno 2007 mediante
utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche
comunitarie, di cui all’art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tale
fine sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate alla
pertinente unita’ previsionale di base del Ministero della giustizia;
b) a decorrere dal 2008, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Il Ministro dell’economia e
delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 9 novembre
2007.
NAPOLITANO
Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Mastella, Ministro della
giustizia
D’Alema, Ministro degli affari
esteri
Padoa Schioppa, Ministro
dell’economia e delle finanze
Amato, Ministro dell’interno
Visto, il Guardasigilli: Mastella