Civile

Thursday 08 November 2007

DECRETO LEGISLATIVO 8 Ottobre 2007, n. 179. Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell’articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005

DECRETO LEGISLATIVO 8 Ottobre
2007, n. 179. Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema
di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in
attuazione dell’articolo 27, commi 1 e 2, della legge
28 dicembre 2005, n. 262.(GU n. 253 del 30-10-2007)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;

Vista la legge 28 dicembre 2005,
n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei
mercati finanziari, ed in particolare gli articoli 27, commi l e 2, e 44;

Visto il decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, recante il testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli
8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto il decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, recante definizione dei
procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria,
nonche’ in materia bancaria e creditizia, in attuazione
dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

Visto il decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma
dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio
2007;

Visto il decreto legislativo 17
settembre 2007, n. 164;

Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2007;

Sulla proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico;

Emana

il
seguente decreto legislativo:

Capo I

Procedure di conciliazione e
arbitrato presso la Consob
e sistema di indennizzo

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente capo si intendono
per:

a) investitori: gli investitori
diversi dai clienti professionali di cui all’articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

b) intermediari: i soggetti
abilitati alla prestazione di servizi e attivita’ di investimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Art. 2.

Camera di conciliazione e
arbitrato

1. E’ istituita una Camera di
conciliazione e arbitrato presso la
Consob per l’amministrazione, in conformita’ al presente
decreto, dei procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la
risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per
la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali
con gli investitori.

2. La Camera di conciliazione e
arbitrato svolge la propria attivita’, avvalendosi di strutture e risorse
individuate dalla Consob.

3. La Camera di conciliazione e
arbitrato istituisce un elenco di conciliatori e arbitri, scelti tra persone di
comprovata imparzialita’, indipendenza, professionalita’ e onorabilita’.

4. La Camera di conciliazione e
arbitrato puo’ avvalersi di organismi di conciliazione
iscritti nel registro previsto dall’articolo 38, comma 2, del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. L’organismo di
conciliazione applica il regolamento di procedura e le indennita’ di cui all’articolo 4.

5. La Consob definisce con
regolamento, sentita la Banca
d’Italia:

a) l’organizzazione della Camera
di conciliazione e arbitrato;

b) le modalita’ di nomina dei
componenti dell’elenco dei conciliatori e degli arbitri, prevedendo anche forme
di consultazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui
all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle
categorie interessate, e perseguendo la presenza paritaria di donne e uomini;

c) i requisiti di imparzialita’,
indipendenza, professionalita’ e onorabilita’ dei
componenti dell’elenco dei conciliatori e degli arbitri;

d) la periodicita’
dell’aggiornamento dell’elenco dei conciliatori e degli arbitri;

e) le altre funzioni attribuite
alla Camera di conciliazione e arbitrato;

f) le norme per i procedimenti di
conciliazione e di arbitrato;

g) le altre norme di attuazione
del presente capo.

Art. 3.

Indennizzo

1. Nel caso in cui risulti, a
seguito dell’esperimento delle procedure di cui all’articolo 5, l’inadempimento
dell’intermediario agli obblighi di cui all’articolo 2, comma 1, l’arbitro o il collegio
arbitrale possono riconoscere un indennizzo a favore dell’investitore per il
ristoro delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal predetto inadempimento.

2. La Consob con regolamento,
sentita la Banca
d’Italia, determina i criteri in base ai quali viene
stabilito l’indennizzo di cui al comma 1.

3. E’ fatto salvo il diritto
dell’investitore di adire l’autorita’ giudiziaria ordinaria, anche per il
riconoscimento del risarcimento del maggior danno subito in conseguenza
dell’inadempimento, oltre all’indennizzo gia’ stabilito.

4. Il lodo arbitrale con il quale
viene disposto l’indennizzo di cui al comma 1 acquista
efficacia a seguito del visto di regolarita’ formale della Consob, ferma
l’applicabilita’ dell’articolo 825 del codice di procedura civile.

Art. 4.

Conciliazione stragiudiziale

1. Gli investitori possono
attivare la procedura di conciliazione, presentando, anche personalmente,
istanza alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob.

2. L’istanza di conciliazione
non puo’ essere presentata qualora:

a) la controversia sia stata gia’
portata su istanza dell’investitore, ovvero su istanza dell’intermediario a cui l’investitore abbia aderito, all’esame di altro
organismo di conciliazione;

b) non sia stato presentato
reclamo all’intermediario ovvero non siano decorsi piu’ di novanta giorni dalla
sua presentazione senza che l’intermediario abbia comunicato all’investitore le
proprie determinazioni.

3. Il regolamento di cui
all’articolo 2, comma 5, lettera f), disciplina le norme di procedura nel
rispetto dei principi di riservatezza, imparzialita’, celerita’
e di garanzia del contraddittorio, fatta salva la possibilita’ di
sentire le parti separatamente.

4. In ogni caso il
procedimento deve essere concluso nel termine massimo di sessanta giorni dalla
data di presentazione dell’istanza di conciliazione.

5. Si applicano gli articoli 39, commi 1 e 2, e l’articolo 40, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

6. Il conciliatore tiene conto
dei criteri di cui all’articolo 3, comma 2 nella proposta conciliativa. Le
parti sono in ogni caso libere di assumere autonome
determinazioni volontarie.

7. Le dichiarazioni rese dalle
parti nel procedimento di conciliazione non possono essere utilizzate
nell’eventuale procedimento sanzionatorio nei confronti dell’intermediario
avanti l’Autorita’ di vigilanza competente per l’irrogazione delle sanzioni
amministrative previste per le medesime violazioni.

8. Con il predetto regolamento
sono determinate le modalita’ di nomina del conciliatore per la singola
controversia e il compenso a questi spettante, i criteri in base ai quali la Camera di conciliazione e
arbitrato puo’ designare un diverso organismo di
conciliazione, nonche’ l’importo posto a carico degli utenti per la fruizione
del servizio di conciliazione stragiudiziale nel rispetto dei limiti indicati
nel regolamento di cui all’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5.

Art. 5.

Arbitrato amministrato dalla
Consob

1. Il regolamento di cui all’articolo 2, comma 5, lettera f), disciplina altresi’ la
procedura di arbitrato amministrato dalla Camera di conciliazione e arbitrato
presso la Consob
per la risoluzione delle controversie di cui al medesimo articolo 2, tenendo
conto degli articoli 34, 35, 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, in quanto applicabili,
nonche’ degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, fermo in
ogni caso il rispetto del contraddittorio.

2. Il regolamento prevede una
procedura semplificata per il riconoscimento dell’indennizzo di cui
all’articolo 3, comma 1, anche con lodo non definitivo, ferma restando
l’applicazione dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 3.

3. La Consob determina altresi’
le modalita’ di nomina del collegio arbitrale o dell’arbitro unico, i casi di
incompatibilita’, ricusazione e sostituzione degli arbitri, la responsabilita’
degli arbitri e gli onorari ad essi dovuti, oltre che
le tariffe per il servizio di arbitrato dovute alla Camera di conciliazione e
arbitrato.

4. L’arbitrato amministrato
dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob ha natura rituale ed
e’ ispirato a criteri di economicita’, rapidita’ ed
efficienza. Il lodo e’ sempre impugnabile per violazione di norme di diritto.

Art. 6.

Clausola compromissoria

1. La clausola compromissoria
inserita nei contratti, stipulati con gli investitori, relativi ai servizi e
attivita’ di investimento, compresi quelli accessori, nonche’ i contratti di
gestione collettiva del risparmio, e’ vincolante solo per l’intermediario, a
meno che questo non provi che sia frutto di una trattativa diretta.

Art. 7.

Legittimazione ad agire delle
associazioni dei consumatori e degli utenti

1. E’ fatta salva la
legittimazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui
all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ad agire ai
sensi dell’articolo 140 del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206.

Capo II

Fondo di garanzia per i
risparmiatori e gli investitori

Art. 8.

Fondo di garanzia per i
risparmiatori e gli investitori

1. E’ istituito il Fondo di
garanzia per i risparmiatori e gli investitori di cui all’articolo 27, comma 2,
della legge 28 dicembre 2005, n. 262, di seguito denominato: "Fondo",
destinato all’indennizzo, nei limiti delle disponibilita’ del Fondo medesimo,
dei danni patrimoniali causati dalla violazione, accertata con sentenza passata
in giudicato, o con lodo arbitrale non piu’ impugnabile, delle norme che
disciplinano le attivita’ di cui alla parte II del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.

2. La gestione del Fondo e’
attribuita alla Consob.

3. Possono accedere al Fondo gli
investitori come definiti all’articolo 1 del presente decreto. Il Fondo e’
surrogato nei diritti del soggetto danneggiato, limitatamente all’ammontare
dell’indennizzo erogato, e puo’ rivalersi nei confronti della banca o
dell’intermediario responsabile.

4. La Consob e’ legittimata ad
agire in giudizio, in rappresentanza del Fondo, per la tutela dei diritti e
l’esercizio dell’azione di rivalsa di cui al comma precedente; a tale fine la Consob ha facolta’ di farsi
rappresentare in giudizio a norma dell’articolo 1, decimo comma, del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n.
216, ovvero anche da propri funzionari.

5. Il Fondo e’ finanziato
esclusivamente con il versamento della meta’ degli importi delle sanzioni
amministrative pecuniarie irrogate per la violazione delle norme di cui al
comma 1.

6. La Consob con regolamento:

a) definisce i criteri di
determinazione dell’indennizzo, fissandone anche la misura massima;
dall’indennizzo cosi’ determinato sono detratte tutte
le somme percepite per la medesima violazione dal soggetto danneggiato a titolo
di risarcimento del danno ovvero l’indennizzo di cui all’articolo 3;

b) disciplina le modalita’ e le
condizioni di accesso al Fondo;

c) emana le ulteriori
disposizioni per l’attuazione del presente articolo.

Art. 9.

Norme finali

1. La Consob emana i regolamenti
previsti dal presente decreto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto medesimo.

2. Dall’attuazione del presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Consob provvede alla
copertura delle spese di amministrazione delle procedure di conciliazione ed
arbitrato di cui al capo I con le risorse di cui all’articolo 40, comma 3,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, oltre che con
gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 8 ottobre 2007

NAPOLITANO

Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri

Padoa Schioppa, Ministro
dell’economia e delle finanze

Bersani, Ministro dello sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Mastella