Enti pubblici

Thursday 29 January 2004

Decreto Legislativo 8.1.2004 per il riordino del CONI

Decreto Legislativo 8.1.2004 per il riordino del CONI

DECRETO LEGISLATIVO 8 Gennaio 2004, n. 15 

  Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI», ai sensi dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137. (GU n. 21 del 27-1-2004 ) 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91;

  Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 138;

  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli

11, comma 1, lettera b), e 14;

  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

  Visto  il  decreto  legislativo  23  luglio  1999,  n. 242, recante

riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – C.O.N.I., a norma

dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

  Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

  Vista  la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l’articolo

1;

  Visto  il   decreto-legge  8  luglio  2002,  n. 138, convertito, con

modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 2002, n. 178, ed in particolare

l’articolo 8;

  Vista  la  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  ed  in particolare

l’articolo 90;

  Ravvisata  l’esigenza  di operare modifiche e correzioni al decreto

legislativo  23  luglio  1999,  n.  242,  rimanendo  necessaria,  per

l’espletamento dei suoi compiti, la personalita’ giuridica di diritto

pubblico,  al  fine di un migliore e piu’ razionale svolgimento delle

funzioni dell’ente;

  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 7 novembre 2003;

  Acquisito  il  parere  della  Commissione parlamentare istituita ai

sensi dell’articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 23 dicembre 2003;

  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di

concerto  con  i  Ministri  dell’economia  e  delle  finanze,  per la

funzione pubblica e per gli affari regionali;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

       Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242

  1.  Il  comma  1  dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio

1999,  n. 242, di seguito denominato: ýdecreto legislativo n. 242 del

1999ý e’ sostituito dal seguente:

  ý1.  Il  CONI  e’  la  Confederazione  delle  federazioni  sportive

nazionali  e  delle  discipline  sportive  associate e si conforma ai

principi  dell’ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le

deliberazioni   e   gli   indirizzi  emanati  dal  Comitato  olimpico

internazionale,    di    seguito    denominato   CIO.   L’ente   cura

l’organizzazione  ed  il  potenziamento  dello sport nazionale, ed in

particolare  la preparazione degli atleti e l’approntamento dei mezzi

idonei  per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive

nazionali     o    internazionali.    Cura    inoltre,    nell’ambito

dell’ordinamento  sportivo,  anche d’intesa con la commissione per la

vigilanza  ed  il  controllo  sul doping e per la tutela della salute

nelle  attivita’  sportive, istituita ai sensi dell’articolo 3, della

legge 14 dicembre 2000, n. 376, l’adozione di misure di prevenzione e

repressione dell’uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni

fisiche  degli atleti nelle attivita’ sportive, nonche’ la promozione

della   massima   diffusione   della  pratica  sportiva,  sia  per  i

normodotati  che,  di concerto con il Comitato italiano paraolimpico,

per  i  disabili,  nei  limiti  di  quanto  stabilito dal decreto del

Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il CONI, inoltre,

assume  e  promuove  le  opportune  iniziative  contro  ogni forma di

discriminazione e di violenza nello sport.ý.

  2.  All’articolo  2  del  decreto  legislativo  n.  242 del 1999 e’

aggiunto,  in  fine, il seguente comma: ý4-bis. Lo statuto disciplina

le   procedure   per   l’elezione   del  presidente  e  della  giunta

nazionale.ý.

  3. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 242 del 1999

e’ soppressa la lettera e), e il comma 2 e’ sostituito dai seguenti:

  ý2.  Gli  organi  del  CONI  restano  in  carica  quattro  anni.  I

componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano

in  carica  fino  alla  scadenza  degli  organi.  Il  presidente ed i

componenti  della giunta nazionale indicati nell’articolo 6, comma 1,

lettere  c),  c-bis) e c-ter) non possono restare in carica oltre due

mandati.  E’  consentito  un terzo mandato consecutivo se uno dei due

mandati  precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno,

per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

  2-bis. Il compenso spettante agli organi e’ determinato con decreto

del  Ministero per i beni e le attivita’ culturali di concerto con il

Ministero  dell’economia  e  delle  finanze, sulla base delle vigenti

direttive in materia.ý.

  4.  All’articolo 4 del decreto legislativo n. 242 del 1999 il comma

1 e’ sostituito dai seguenti:

  ý1. Il consiglio nazionale e’ composto da:

    a) il presidente del CONI, che lo presiede;

    b) i presidenti delle federazioni sportive nazionali;

    c) i membri italiani del CIO;

    d) atleti  e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni

sportive nazionali e delle discipline sportive associate a condizione

che   non  abbiano  subito  sanzioni  di  sospensione  dall’attivita’

sportiva   conseguente  all’utilizzo  di  sostanze  che  alterano  le

naturali prestazioni fisiche nelle attivita’ sportive;

    e) tre  membri  in  rappresentanza dei presidenti delle strutture

territoriali  di  livello  regionale  e  tre membri in rappresentanza

delle strutture territoriali di livello provinciale del CONI;

    f) cinque  membri  in  rappresentanza  degli  enti  di promozione

sportiva riconosciuti dal CONI;

    g) tre   membri   in  rappresentanza  delle  discipline  sportive

associate;

    h) un  membro  in  rappresentanza  delle  Associazioni benemerite

riconosciute dal CONI.

  1-bis.  Lo statuto regola il procedimento elettorale dei componenti

di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) del comma 1.ý.

  5.  All’articolo 4 del decreto legislativo n. 242 del 1999 il comma

3 e’ sostituito dal seguente:

  ý3.  I componenti di cui al comma 1, lettera d), il cui numero deve

essere  non  inferiore  al  trenta per cento dei componenti di cui al

comma  1,  lettera  b), sono eletti dagli atleti e tecnici componenti

degli organi di gestione delle federazioni sportive nazionali e delle

discipline  sportive  associate,  in  attivita’  o  che  siano  stati

tesserati per almeno due anni ad una federazione nazionale sportiva o

ad  una  disciplina  sportiva associata. Lo statuto garantisce l’equa

rappresentanza di atlete e atleti.ý.

  6.  All’articolo 5 del decreto legislativo n. 242 del 1999 il comma

1 e’ sostituito dai seguenti:

  ý1.  Il  Consiglio  nazionale,  nel  rispetto delle deliberazioni e

degli  indirizzi  emanati  dal CIO, opera per la diffusione dell’idea

olimpica  e  disciplina  e  coordina  l’attivita’ sportiva nazionale,

armonizzando a tal fine l’azione delle federazioni sportive nazionali

e delle discipline sportive nazionali.

  1-bis.  Il  Consiglio nazionale elegge il presidente e i componenti

della Giunta nazionale di cui all’articolo 6.ý.

  7.  Al  comma  2 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 242 del

1999 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) alla   lettera  b),  dopo  le  parole:  ýfederazioni  sportive

nazionaliý  sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti: ýdelle discipline

sportive  associate,  degli  enti  di  promozione  sportiva  e  delle

associazioni e societa’ sportiveý;

    b) alla   lettera  d),  dopo  le  parole:  ýfederazione  sportiva

nazionaleý  sono  aggiunte  le seguenti: ýo della disciplina sportiva

associataý.

  8. All’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999

le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:

    ýe)  stabilisce  i  criteri  e  le  modalita’ per l’esercizio dei

controlli  sulle  federazioni  sportive  nazionali,  sulle discipline

sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti;

    e-bis)  stabilisce  i  criteri  e  le  modalita’ di esercizio dei

controlli   da  parte  delle  federazioni  sportive  nazionali  sulle

societa’  sportive  di cui all’articolo 12 della legge 23 marzo 1981,

n. 91. Allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati

sportivi  il  controllo sulle societa’ di cui alla citata legge n. 91

del  1981  puo’  essere svolto in via sostitutiva dal CONI in caso di

verificata  inadeguatezza  dei  controlli  da parte della federazione

sportiva nazionale;

    e-ter)   delibera,   su   proposta  della  Giunta  nazionale,  il

commissariamento   delle   federazioni  sportive  nazionali  o  delle

discipline  sportive  associate, in caso di gravi irregolarita’ nella

gestione  o  di  gravi  violazioni dell’ordinamento sportivo da parte

degli  organi  direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilita’

di  funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano garantiti

il   regolare   avvio   e  svolgimento  delle  competizioni  sportive

nazionali;

    f) approva  gli  indirizzi  generali sull’attivita’ dell’ente, il

bilancio  preventivo  e  il bilancio consuntivo; ratifica le delibere

della giunta nazionale relative alle variazioni di bilancio;ý.

    9. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 242 del 1999

la lettera c) e’ sostituita dalle seguenti:

    ýc)  dieci  rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e

delle discipline sportive associate;

    c-bis)  un  rappresentante  nazionale  degli  enti  di promozione

sportiva;

    c-ter)   due  rappresentanti  delle  strutture  territoriali  del

CONI.ý.

  10.  All’articolo 6 del decreto legislativo n. 242 del 1999 dopo il

comma 1 e’ aggiunto il seguente:

  ý1-bis. Tra i componenti di cui alla lettera c) del comma 1, almeno

tre  sono eletti tra gli atleti e i tecnici sportivi, i restanti sono

eletti tra coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti:

    a) Presidenti  di  federazioni  sportive  nazionali  o discipline

sportive associate, in numero non superiore a cinque;

    b) componenti in carica o ex componenti dell’organo direttivo del

CONI,  di  una  federazione  sportiva  nazionale  o di una disciplina

sportiva associata.ý.

  11.  All’articolo  6  del  decreto legislativo n. 242 del 1999 sono

soppressi i commi 2, 5 e 6 e il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

  ý3.  Alle  deliberazioni  concernenti  le  attivita’  della pratica

sportiva   dei   disabili   partecipa,   con   diritto  di  voto,  un

rappresentante del Comitato italiano paraolimpico.ý.

  12.  All’articolo  7,  comma  2, del decreto legislativo n. 242 del

1999 dopo la lettera a) e’ inserita la seguente:

    ýa-bis)   definisce   annualmente   i   criteri   e  i  parametri

fondamentali  cui  deve  attenersi  il  contratto  di servizio di cui

all’articolo  8,  comma  8,  del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,

convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; la

delibera e’ trasmessa al Ministero vigilante per l’approvazione;ý.

  13.  All’articolo  7,  comma  2, del decreto legislativo n. 242 del

1999, le lettere d), e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:

    ýd)  delibera  lo  schema  di  bilancio  preventivo e di bilancio

consuntivo  da sottoporre all’approvazione del Consiglio nazionale, e

approva  le  variazioni  di  bilancio da sottoporre alla ratifica del

Consiglio nazionale;

    e) esercita,  sulla  base  dei  criteri  e modalita’ stabilite ai

sensi  dell’articolo  5,  comma 2, lettera e), il potere di controllo

sulle  federazioni  sportive  nazionali,  sulle  discipline  sportive

associate  e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti in merito

al   regolare   svolgimento  delle  competizioni,  alla  preparazione

olimpica  e all’attivita’ sportiva di alto livello e all’utilizzo dei

contributi finanziari di cui alla lettera d) del presente comma;

    f) propone  al  Consiglio  nazionale,  il  commissariamento delle

federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate,

in  caso  di gravi irregolarita’ nella gestione o di gravi violazioni

dell’ordinamento  sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in

caso  di  constatata  impossibilita’ di funzionamento dei medesimi, o

nel   caso  in  cui  non  siano  stati  ottemperati  gli  adempimenti

regolamentari  al  fine  di garantire il regolare avvio e svolgimento

delle competizioni sportive nazionali;ý.

  14.  All’articolo 7 del decreto legislativo n. 242 del 1999 dopo la

lettera h) e’ aggiunta, in fine, la seguente:

    ýh-bis)  individua,  con delibera sottoposta all’approvazione del

Ministero per i beni e le attivita’ culturali, i criteri generali dei

procedimenti di giustizia sportiva, secondo i seguenti principi:

      1)  obbligo  degli  affiliati  e  tesserati, per la risoluzione

delle  controversie attinenti lo svolgimento dell’attivita’ sportiva,

di rivolgersi agli organi di giustizia federale;

      2)  previsione  che  i  procedimenti  in  materia  di giustizia

sportiva  rispettino i principi del contraddittorio tra le parti, del

diritto  di  difesa,  della  terzieta’  e  imparzialita’ degli organi

giudicanti,  della  ragionevole  durata,  della  motivazione  e della

impugnabilita’ delle decisioni;

      3) razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia

sportiva  di competenza del CONI con quelli delle singole federazioni

sportive nazionali e delle discipline sportive associate.ý.

  15.  All’articolo 8 del decreto legislativo n. 242 del 1999 i commi

2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

  ý2. Il presidente e’ eletto dal Consiglio nazionale.

  3.  Il  presidente,  eletto  ai  sensi del comma 2, e’ nominato con

decreto del Presidente della Repubblica.

  3-bis.  La  carica di presidente e’ incompatibile con altre cariche

sportive   in   seno  alle  federazioni  sportive  nazionali  e  alle

discipline sportive associate.

  3-ter.  Il  presidente  e’ eletto tra tesserati o ex tesserati alle

federazioni  sportive  nazionali o alle discipline sportive associate

per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:

    a) aver  ricoperto  la  carica di Presidente o vice presidente di

una  federazione  sportiva  nazionale  o  di  una disciplina sportiva

associata  o  di  membro  della  Giunta  nazionale  del CONI o di una

struttura territoriale del CONI;

    b) essere  stato  atleta  chiamato a far parte di rappresentative

nazionali;

    c) essere  stato  dirigente insignito dal CONI delle onorificenze

del Collare o della Stella d’oro al merito sportivo.ý.

  16.  L’articolo  9  del  decreto  legislativo  n.  242  del 1999 e’

soppresso.

  17.  L’articolo  10  del  decreto  legislativo  n.  242 del 1999 e’

soppresso.

  18.  All’articolo  11  del  decreto  legislativo n. 242 del 1999 il

comma 1 e’ sostituito dal seguente:

  ý1.  Il  collegio  dei revisori dei conti e’ nominato, ogni quattro

anni, con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali ed

e’  composto  di  cinque  membri, dei quali uno in rappresentanza del

Ministero    vigilante,   uno   in   rappresentanza   del   Ministero

dell’economia  e  delle  finanze  e gli altri designati dall’Ente tra

iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso

di  specifica professionalita’. Il decreto di nomina del collegio dei

revisori  dei  conti  prevede  altresi’  la  nomina di due componenti

supplenti.ý.

  19.  All’articolo  12, comma 2, lettera a), del decreto legislativo

n.  242  del 1999 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ýper la

funzionalita’  dell’enteý, e al comma 3, dopo le parole: ýfederazioni

sportive  nazionaliý  sono  aggiunte  le  seguenti: ýdelle discipline

sportive    associate   e   degli   enti   di   promozione   sportiva

riconosciuti.ý.

  20.  All’articolo  12-bis,  comma 1, del decreto legislativo n. 242

del  1999  dopo  le  parole:  ýfederazioni  sportive  nazionaliý sono

aggiunte  le seguenti: ýe le discipline sportive associateý e dopo la

lettera c) e’ aggiunta la seguente:

    ýc-bis)  sia  riconosciuto  uno specifico ambito ed uno specifico

ruolo a Special Olympics Italia.ý.

  21. All’articolo 13 del decreto legislativo n. 242 del 1999 dopo il

comma 2 e’ aggiunto, in fine, il seguente:

  ý2-bis.  I provvedimenti adottati dagli organi del CONI concernenti

indirizzo e controllo, relativi all’attuazione dei compiti attribuiti

al  Comitato dalla normativa vigente e in particolare dall’articolo 2

del  presente  decreto  legislativo e dall’articolo 12 della legge 23

marzo  1981,  n.  91,  diventano esecutivi qualora il Ministero per i

beni  e  le  attivita’  culturali  non formuli motivati rilievi entro

venti  giorni  dalla  ricezione degli atti. Restano ferme, per quanto

compatibili,  le  disposizioni  di cui all’articolo 1, della legge 31

gennaio 1992, n. 138.ý.

  22.  L’articolo  14  del  decreto  legislativo  n.  242 del 1999 e’

soppresso.

  23.  L’articolo  15  del  decreto  legislativo  n.  242 del 1999 e’

sostituito dal seguente:

  ýArt.  15  (Federazioni  sportive  nazionali  e discipline sportive

associate).  –  1.  Le federazioni sportive nazionali e le discipline

sportive  associate  svolgono  l’attivita’ sportiva in armonia con le

deliberazioni   e   gli   indirizzi   del   CIO,   delle  federazioni

internazionali  e  del  CONI,  anche  in considerazione della valenza

pubblicistica  di specifiche tipologie di attivita’ individuate nello

statuto  del  CONI.  Ad  esse  partecipano  societa’  ed associazioni

sportive   e,  nei  soli casi previsti dagli statuti delle federazioni

sportive nazionali e delle discipline sportive associate in relazione

alla particolare attivita’, anche singoli tesserati.

  2.  Le  federazioni  sportive  nazionali  e  le discipline sportive

associate  hanno natura di associazione con personalita’ giuridica di

diritto  privato.  Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette,

per  quanto  non  espressamente  previsto  nel presente decreto, alla

disciplina  del  codice  civile  e  delle  relative  disposizioni  di

attuazione.

  3.   I   bilanci  delle  federazioni  sportive  nazionali  e  delle

discipline  sportive associate sono approvati annualmente dall’organo

di amministrazione federale e sono sottoposti alla approvazione della

Giunta  nazionale  del CONI. Nel caso di parere negativo dei revisori

dei  conti  della  Federazione  o  Disciplina associata o nel caso di

mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, dovra’

essere  convocata  l’assemblea  delle  societa’  e  associazioni  per

deliberare sull’approvazione del bilancio.

  4.   L’assemblea   elettiva   degli   organi   direttivi   provvede

all’approvazione  dei  bilanci programmatici di indirizzo dell’organo

di  amministrazione  che saranno sottoposti alla verifica assembleare

alla  fine  di  ogni quadriennio e del mandato per i quali sono stati

approvati.

  5.  Le  federazioni  sportive  nazionali  e  le discipline sportive

associate   sono   riconosciute,  ai  fini  sportivi,  dal  Consiglio

nazionale.

  6.  Il  riconoscimento  della  personalita’  giuridica  di  diritto

privato  alle  nuove  federazioni  sportive  nazionali  e  discipline

sportive  associate  e’  concesso  a norma del decreto del Presidente

della  Repubblica  10 febbraio 2000, n. 361 previo riconoscimento, ai

fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale.

  7.  Il  CONI,  le  federazioni  sportive  nazionali e le discipline

sportive associate restano rispettivamente titolari dei beni immobili

e  mobili registrati loro appartenenti. Il CONI puo’ concedere in uso

alle  federazioni  sportive  nazionali  e  alle  discipline  sportive

associate beni di sua proprieta’.ý.

  24.  L’articolo  16  del  decreto  legislativo  n.  242 del 1999 e’

sostituito dal seguente:

  ýArt.  16  (Statuti  delle  federazioni  sportive nazionali e delle

discipline   sportive   associate).  –  1.  Le  federazioni  sportive

nazionali  e  le  discipline  sportive  associate sono rette da norme

statutarie  e  regolamentari  sulla  base del principio di democrazia

interna,  del  principio  di partecipazione all’attivita’ sportiva da

parte  di  chiunque  in  condizioni  di  parita’  e  in  armonia  con

l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

  2. Gli statuti prevedono le procedure per l’elezione del Presidente

e  dei  membri  degli  organi  direttivi che restano in carica per un

quadriennio e possono essere riconfermati.

  3.  Chi  ha  ricoperto  per  due  mandati  consecutivi la carica di

Presidente  non  e’ immediatamente rieleggibile alla medesima carica,

salvo  quanto disposto dal successivo comma 4. E’ consentito un terzo

mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata

inferiore  a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni

volontarie.

  4.  Per  l’elezione successiva a due o piu’ mandati consecutivi, il

Presidente  uscente  candidato  e’  confermato  qualora raggiunga una

maggioranza  non  inferiore  al  cinquantacinque  per  cento dei voti

validamente  espressi.  Gli  statuti  prevedono  le  modalita’ per lo

svolgimento  delle  elezioni  qualora il Presidente uscente candidato

non raggiunga il quorum richiesto.

  5.  Negli  organi  direttivi  nazionali  deve  essere  garantita la

presenza,  in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei

loro   componenti,   di  atleti  e  tecnici  sportivi,  dilettanti  e

professionisti,  in  attivita’ o che siano stati tesserati per almeno

due  anni nell’ultimo decennio alla federazione o disciplina sportiva

interessata,  in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle

singole  federazioni  e  discipline  associate. A tal fine lo statuto

assicura  forme di equa rappresentanza di atlete e atleti. Lo statuto

puo’  prevedere,  altresi’, la presenza degli ufficiali di gara negli

organi direttivi.

  6.  Gli  statuti  definiscono  i  poteri  di  vigilanza e controllo

esercitabili  dalla  federazione  e  dalla  disciplina  associata nei

confronti   delle  articolazioni  associative  interne  alla  propria

organizzazione.ý.

  25.  Dopo  l’articolo  16  del decreto legislativo n. 242 del 1999,

come  modificato  dal  comma  24 del presente decreto, e’ aggiunto il

seguente:

  ýArt.  16-bis  (Enti  di  promozione  sportiva).  –  1. Gli Enti di

promozione  sportiva  sono  tenuti a presentare ogni anno alla Giunta

Nazionale  il  bilancio  di previsioneed il conto consuntivo, nonche’

una  relazione documentata in ordine all’utilizzazione dei contributi

ricevuti  dal  CONI,  da  tenere in considerazione per l’assegnazione

relativa agli esercizi successivi.

  2. La Giunta nazionale, qualora attraverso gli atti in suo possesso

o   gli   accertamenti   svolti,   riscontri  irregolarita’  relative

all’utilizzazione   dei  finanziamenti  per  attivita’  o  spese  non

attinenti  alle finalita’ degli enti adotta i provvedimenti necessari

e  puo’ proporre al Consiglio nazionale la sospensione o la riduzione

dei  contributi  e, nei casi piu’ gravi, la revoca del riconoscimento

sportivo.ý.

  26.  L’articolo  17  del  decreto  legislativo  n.  242 del 1999 e’

soppresso.

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          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e’ stato redatto

          dall’amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi

          dell’art.   10,   comi   2  e  3,  del  testo  unico  delle

          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,

          sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo

          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge

          modificate  o  alle  quali  e’  operato  il rinvio. Restano

          invariati  il  valore  e l’efficacia degli atti legislativi

          qui trascritti.

          Note alle premesse:

              – Gli  articoli  76  e  87  della  Costituzione,  cosi’

          recitano:

              ýArt.  76. – L’esercizio della funzione legislativa non

          puo’   essere  delegato al Governo se non con determinazione

          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo

          limitato e per oggetti definiti.ý.

              ýArt.  87.  – Il Presidente della Repubblica e’ il Capo

          dello Stato e rappresenta l’unita’ nazionale.

              Puo’ inviare messaggi alle Camere.

              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la

          prima riunione.

              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di

           legge di iniziativa del Governo.

              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di

          legge e i regolamenti.

              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla

          Costituzione.

              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari

          dello Stato.

              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,

          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,

          l’autorizzazione delle Camere.

              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio

          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo

          stato di guerra deliberato dalle Camere.

              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

              Puo’ concedere grazia e commutare le pene.

              Conferisce le onorificenze della Repubblica.ý.

              – La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: ýDisciplina

          dell’attivita’  di  Governo  e ordinamento della Presidenza

          del  Consiglio  dei  Ministriý,  e’  stata  pubblicata  nel

          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre

          1988,  n. 214.     – La legge 23 marzo 1981, n. 91, recante

          ýNorme  in  materia  di  rapporti  tra  societa’ e sportivi

          professionistiý   e’   stata   pubblicata   nella  Gazzetta

          Ufficiale  27  marzo 1981, n. 86.     – La legge 31 gennaio

          1992, n. 138, recante: ýDisposizioni urgenti per assicurare

          la  funzionalita’  del Comitato olimpico nazionale italiano

          (CONI)ý  e’  stata  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 20

          febbraio  1992,  n.  42.      – Gli  articoli 11 e 14 della

          legge 15 marzo 1997, n. 59, cosi’ dispongono:

               ýArt. 11. – 1. Il Governo e’ delegato ad emanare, entro

          il  31 gennaio 1999, uno o piu’ decreti legislativi diretti

          a:

                a) razionalizzare  l’ordinamento della Presidenza del

          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il

          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,

          nonche’  di  amministrazioni  centrali anche ad ordinamento

          autonomo;

                b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in

          settori   diversi   dalla   assistenza   e  previdenza,  le

          istituzioni  di  diritto  privato e le societa’ per azioni,

          controllate  direttamente o indirettamente dallo Stato, che

          operano,  anche all’estero, nella promozione e nel sostegno

          pubblico al sistema produttivo nazionale;

                c) riordinare   e   potenziare  i  meccanismi  e  gli

          strumenti  di  monitoraggio e di valutazione dei costi, dei

          rendimenti  e  dei  risultati  dell’attivita’  svolta dalle

          amministrazioni pubbliche;

                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti

          a   promuovere   e   sostenere  il  settore  della  ricerca

          scientifica  e  tecnologica  nonche’ gli organismi operanti

          nel settore stesso.

              2.  I  decreti  legislativi  sono emanati previo parere

          della  Commissione  di  cui  all’art.  5,  da rendere entro

          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione degli stessi.

          Decorso  tale  termine i decreti legislativi possono essere

          comunque emanati.

              3.  Disposizioni  correttive  e  integrative ai decreti

          legislativi  possono  essere  emanate,  nel  rispetto degli

          stessi  principi  e  criteri  direttivi  e  con le medesime

          procedure,  entro  un anno dalla data della loro entrata in

          vigore.

              4.  Anche  al  fine  di  conformare le disposizioni del

          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive

          modificazioni,   alle  disposizioni  della  presente  legge

          recanti   principi   e  criteri  direttivi  per  i  decreti

          legislativi   da  emanarsi  ai  sensi  del  presente  capo,

          ulteriori  disposizioni integrative e correttive al decreto

          legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive

          modificazioni,  possono  essere emanate entro il 31 ottobre

          1998.  A  tal  fine  il  Governo,  in  sede di adozione dei

          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli

          articoli  97  e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi

          di  cui  all’art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a

          partire  dal  principio  della  separazione  tra  compiti e

          responsabilita’   di   direzione   politica   e  compiti  e

          responsabilita’   di   direzione   delle   amministrazioni,

          nonche’,  ad  integrazione,  sostituzione  o modifica degli

          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

                a) completare  l’integrazione  della  disciplina  del

          lavoro   pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e  la

          conseguente    estensione    al   lavoro   pubblico   delle

          disposizioni  del  codice civile e delle leggi sui rapporti

          di  lavoro  privato  nell’impresa;  estendere  il regime di

          diritto  privato  del rapporto di lavoro anche ai dirigenti

          generali  ed  equiparati  delle  amministrazioni pubbliche,

          mantenendo  ferme  le  altre  esclusioni di cui all’art. 2,

          commi  4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.

          29;

                b) prevedere  per i dirigenti, compresi quelli di cui

           alla   lettera   a),   l’istituzione   di  un  ruolo  unico

          interministeriale  presso  la  Presidenza del Consiglio dei

          Ministri,  articolato  in  modo  da garantire la necessaria

          specificita’ tecnica;

                c) semplificare  e  rendere piu’ spedite le procedure

          di   contrattazione  collettiva;  riordinare  e  potenziare

          l’Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche

          amministrazioni  (ARAN)  cui e’ conferita la rappresentanza

          negoziale  delle  amministrazioni interessate ai fini della

          sottoscrizione  dei  contratti  collettivi nazionali, anche

          consentendo  forme  di associazione tra amministrazioni, ai

          fini  dell’esercizio  del  potere  di indirizzo e direttiva

          all’ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

                d) prevedere   che   i   decreti   legislativi  e  la

          contrattazione  possano  distinguere la disciplina relativa

          ai  dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie

          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza

          del   ruolo  sanitario  di  cui  all’art.  15  del  decreto

          legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive

           modificazioni,   e   stabiliscano   altresi’  una  distinta

          disciplina  per  gli altri dipendenti pubblici che svolgano

          qualificate     attivita’     professionali,     implicanti

          l’iscrizione  ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e di

          ricerca;

                e) garantire  a  tutte  le  amministrazioni pubbliche

          autonomi  livelli  di contrattazione collettiva integrativa

          nel   rispetto   dei   vincoli   di  bilancio  di  ciascuna

           amministrazione;   prevedere  che  per  ciascun  ambito  di

          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,

          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,

          possano costituire un comitato di settore;

                 f) prevedere     che,    prima    della    definitiva

          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione

          dei    costi   contrattuali   sia   dall’ARAN   sottoposta,

          limitatamente  alla certificazione delle compatibilita’ con

          gli  strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di cui

          all’art.  1-bis  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468, e

          successive  modificazioni,  alla  Corte dei conti, che puo’

          richiedere  elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad un

          nucleo    di   tre   esperti,   designati,   per   ciascuna

          certificazione    contrattuale,   con   provvedimento   del

          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il

          Ministro  del  tesoro;  prevedere che la Corte dei conti si

          pronunci  entro  il  termine di quindici giorni, decorso il

          quale  la  certificazione  si intende effettuata; prevedere

          che   la  certificazione  e  il  testo  dell’accordo  siano

          trasmessi   al   comitato   di   settore  e,  nel  caso  di

          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi

          quindici   giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,  il

          presidente   del consiglio direttivo dell’ARAN abbia mandato

          di  sottoscrivere  il contratto collettivo il quale produce

          effetti  dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in

          ogni  caso,  tutte  le  procedure necessarie per consentire

          all’ARAN   la   sottoscrizione  definitiva  debbano  essere

          completate  entro  il termine di quaranta giorni dalla data

          di sottoscrizione iniziale dell’ipotesi di accordo;

                g)  devolvere,  entro  il  30 giugno 1998, al giudice

          ordinario,  tenuto  conto  di quanto previsto dalla lettera

          a),  tutte  le  controversie relative ai rapporti di lavoro

          dei  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni, ancorche’

          concernenti   in    via   incidentale   atti  amministrativi

          presupposti,  ai  fini  della  disapplicazione, prevedendo:

          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere

          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al

           sovraccarico  del  contenzioso; procedure stragiudiziali di

          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale

          estensione  della  giurisdizione del giudice amministrativo

          alle  controversie  aventi  ad oggetto diritti patrimoniali

          conseguenziali,    ivi    comprese   quelle   relative   al

          risarcimento  del danno, in materia edilizia, urbanistica e

          di   servizi   pubblici,   prevedendo  altresi’  un  regime

          processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

                h) prevedere  procedure  facoltative di consultazione

          delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei contratti

          collettivi  dei relativi comparti prima dell’adozione degli

           atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto

          di lavoro;

                i) prevedere la definizione da parte della Presidenza

          del  Consiglio  dei  Ministri – Dipartimento della funzione

          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della

          pubblica  amministrazione e le modalita’ di raccordo con la

          disciplina   contrattuale   delle   sanzioni  disciplinari,

          nonche’  l’adozione  di  codici  di  comportamento da parte

           delle   singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere  la

          costituzione  da  parte  delle  singole  amministrazioni di

          organismi  di  controllo e consulenza sull’applicazione dei

          codici  e  le  modalita’ di raccordo degli organismi stessi

          con il Dipartimento della funzione pubblica.

              4-bis.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 4 sono

          emanati   previo   parere  delle  Commissioni  parlamentari

          permanenti  competenti  per materia, che si esprimono entro

          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi

          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono

          essere comunque emanati.

              5.  Il termine di cui all’art. 2, comma 48, della legge

          28  dicembre  1995,  n.  549, e’ riaperto fino al 31 luglio

          1997.

              6.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti

          legislativi  di  cui  al  comma  4,  sono abrogate tutte le

          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le

          seguenti modificazioni alle disposizioni dell’art. 2, comma

          1,  della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le

          parole:   “ai   dirigenti   generali  ed  equiparati”  sono

          soppresse;  alla  lettera  i) le parole: “prevedere che nei

          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia

          nazionale  e  decentrata”  sono  sostituite dalle seguenti:

          “prevedere  che  la struttura della contrattazione, le aree

          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano

          definiti  in  coerenza  con quelli del settore privato”; la

          lettera  q)  e’  abrogata;  alla lettera t) dopo le parole:

          “concorsi unici per profilo professionale” sono inserite le

          seguenti: “, da espletarsi a livello regionale,”.

              7.  Sono  abrogati  gli  articoli  38  e 39 del decreto

          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29. Sono fatti salvi i

           procedimenti   concorsuali  per  i  quali  sia  stato  gia’

          pubblicato il bando di concorso.ý.

              ýArt. 14. – 1. Nell’attuazione della delega di cui alla

          lettera b) del comma 1 dell’art. 11, il Governo perseguira’

           l’obiettivo   di   una   complessiva  riduzione  dei  costi

          amministrativi   e   si  atterra’,  oltreche’  ai  principi

          generali  desumibili  dalla  legge 7 agosto 1990, n. 241, e

          successive   modificazioni,   dal   decreto  legislativo  3

          febbraio   1993,   n.   29,  e  successive  mnodificazioni,

          dall’art.  3,  comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,

          ai seguenti principi e criteri direttivi:

                a) fusione  o  soppressione  di  enti  con  finalita’

          omologhe  o  complementari,  trasformazione  di  enti per i

          quali l’autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile

          in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica,

          ovvero  in  struttura di universita’, con il consenso della

          medesima,  ovvero  liquidazione  degli  enti inutili; per i

          casi  di  cui  alla presente lettera il Governo e’ tenuto a

          presentare  contestuale  piano di utilizzo del personale ai

          sensi  dell’art.  12,  comma  1,  lettera  s), in carico ai

          suddetti enti;

                b) trasformazione   in   associazioni  o  in  persone

          giuridiche  di  diritto privato degli enti che non svolgono

          funzioni  o servizi di rilevante interesse pubblico nonche’

          di altri enti per il cui funzionamento non e’ necessaria la

          personalita’  di  diritto  pubblico; trasformazione in ente

          pubblico economico o in societa’ di diritto privato di enti

          ad  alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui

          alla  presente  lettera  il  Governo e’ tenuto a presentare

          contestuale  piano  di  utilizzo  del  personale  ai  sensi

          dell’art.  12,  comma  1, lettera s), in carico ai suddetti

          enti;

                c)  omnogeneita’  di organizzazione per enti omologhi

          di  comparabile  rilevanza,  anche  sotto  il profilo delle

          procedure  di  nomina  degli  organi statutari, e riduzione

          funzionale   del   numero   di   componenti   degli  organi

          collegiali;

                d) razionalizzazione  ed  omogeneizzazione dei poteri

          di  vigilanza  ministeriale,  con  esclusione, di norma, di

          rappresentanti     ministeriali     negli     organi     di

          amministrazione,  e  nuova  disciplina del commissariamento

          degli enti;

                e) contenimento  delle  spese di funzionamento, anche

          attraverso  ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo

          di  contraenti  ovvero  di  organi,  in  analogia  a quanto

          previsto  dall’art.  20, comma 7, del decreto legislativo 3

          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

                f) programmazione  atta  a  favorire  la  mobilita’ e

          l’ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.ý.

              – Il  decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n. 368,

          recante:  ýIstituzione  del  Ministero  per  i  beni  e  le

          attivita’  culturali,  a  norma dell’art. 11 della legge 15

          marzo  1997,  n.  59ý  e’  stato  pubblicato nella Gazzetta

          Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.

              – Il  decreto  legislativo  23  luglio  1999,  n.  242,

          recante: ýRiordino del Comitato olimpico nazionale italiano

          – C.O.N.I., a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,

          n.  59ý  e’  stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 29

          luglio  1999,  n.  176.      – Il  decreto  legislativo  29

          ottobre  1999,  n. 419, recante: ýRiordinamento del sistema

          degli  enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e

          14  della  legge 15 marzo 1997, n. 59ý, e’ stato pubblicato

          nella   Gazzetta   Ufficiale  15  novembre  1999,  n.  268.

              – L’art.  1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante:

          ýDelega  per  la  riforma dell’organizzazione del Governo e

          della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, nonche’ di

          enti pubbliciý, cosi’ dispone:

              ýArt.  1  (Deleghe  di  cui  all’art.  11  della  legge

          15 marzo  1997,  n.  59).  –  1.  Il Governo e’ delegato ad

          adottare,  entro  diciotto  mesi  dalla  data di entrata in

          vigore   della presente legge, nel rispetto delle competenze

          costituzionali  delle  regioni e delle province autonome di

          Trento  e  di  Bolzano,  uno  o  piu’  decreti legislativi,

          correttivi  o  modificativi  di  decreti  legislativi  gia’

          emanati, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettere a), b), c)

          e  d),  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59, e successive

          modificazioni.  Resta  fermo  quanto  previsto dall’art. 28

          della  legge  28 dicembre  2001,  n.  448,  come modificato

          dall’art. 2 della presente legge.

              2.  Nell’attuazione  della delega di cui al comma 1, il

          Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati

          negli  articoli 12,  14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997,

          n. 59, e successive modificazioni.

              3.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1 sono

          adottati  previo parere della Commissione di cui all’art. 5

          della  citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta

          giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi schemi.

          Decorso  tale termine, i decreti legislativi possono essere

          comunque adottati.

              4.  Al  comma  6  dell’art.  55 del decreto legislativo

          30 luglio  1999,  n. 300, e’ aggiunto, in fine, il seguente

          periodo: ýQualora ricorrano specifiche e motivate esigenze,

          il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del

          Ministro competente, puo’, con proprio decreto, differire o

          gradualizzare  temporalmente  singoli  adempimenti od atti,

          relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri.

              – L’art.  8  del  decreto-legge  8 luglio 2002, n. 138,

          recante:  ýInterventi  urgenti  in  materia  tributaria, di

          privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e

          per    il   sostegno   dell’economia   anche   nelle   aree

          svantaggiateý,  convertito,  con modificazioni, dalla legge

          8 agosto   2002,   n.   178,  cosi’  dispone:      ýArt.  8

          (Riassetto   del  CONI).  –  1.  L’ente  pubblico  Comitato

          olimpico  nazionale  italiano/  (CONI)  si  articola  negli

          organi,  anche periferici, previsti dal decreto legislativo

          23 luglio 1999, n. 242. Per l’espletamento dei suoi compiti

          si avvale della societa’ prevista dal comma 2.

              2.  E’  costituita  una  societa’  per  azioni  con  la

          denominazione “CONI Servizi S.p.a.”.

              3.  Il  capitale  sociale  e’ stabilito in 1 milione di

          euro.   Successivi   apporti   al   capitale  sociale  sono

          stabiliti,   tenuto   conto  del  piano  industriale  della

          societa’,  dal  Ministro  dell’economia e delle finanze, di

          intesa con il Ministro per i beni e le attivita’ culturali.

              4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell’economia

          e  delle  finanze. Il presidente della societa’ e gli altri

          componenti  del consiglio di amministrazione sono designati

          dal CONI. Il presidente del collegio sindacale e’ designato

          dal  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze e gli altri

          componenti  del medesimo collegio dal Ministro per i beni e

          le attivita’ culturali.

              5.   L’approvazione  dello  statuto  e  la  nomina  dei

          componenti  degli  organi  sociali  previsti  dallo statuto

          stesso  sono  effettuati  dalla  prima  assemblea,  che  il

          Ministro  dell’economia  e  delle finanze, di intesa con il

          Ministro per i beni e le attivita’ culturali, convoca entro

          trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente

          decreto.

               6.  Entro  tre  mesi dalla prima assemblea, con decreto

          del  Ministro  dell’economia  e  delle finanze, adottato di

          concerto  con  il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita’

          culturali,  sono  designati uno o piu’ soggetti di adeguata

          esperienza e qualificazione professionale per effettuare la

          stima   del   patrimonio   sociale.   Entro  tre  mesi  dal

          ricevimento   della  relazione  giurata,  il  consiglio  di

          amministrazione  o  l’amministratore  unico della societa’,

          sentito   il   collegio   sindacale,  determina  il  valore

          definitivo  del  capitale  sociale nei limiti del valore di

          stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque

          non  superiore  a  quella  risultante dall’applicazione dei

          criteri   di   cui   all’art.  11,  comma  2,  della  legge

          21 novembre  2000, n. 342. Qualora il risultato della stima

          si   rivelasse  insufficiente,  con  decreto  del  Ministro

          dell’economia  e  delle finanze potranno essere individuati

          beni  immobili  patrimoniali  dello Stato da conferire alla

          Coni  Servizi  spa.  A tale fine potranno essere effettuati

          ulteriori   apporti  al  capitale  sociale  con  successivi

          provvedimenti legislativi.

              7.   La  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del

          presente  decreto  tiene luogo degli adempimenti in materia

          di  costituzione  di  societa’   per  azioni  previsti dalle

          vigenti disposizioni.

              8.  I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI

          Servizi   S.p.a.  sono  disciplinati  da  un  contratto  di

          servizio annuale.

              9.  La  CONI   Servizi S.p.a. puo’ stipulare convenzioni

          anche  con  le  regioni,  le  province  autonome e gli enti

          locali.

              10.  Il  controllo  della  Corte  dei  conti sulla CONI

          Servizi   S.p.a.   si  svolge  con  le  modalita’  previste

          dall’art.  12  della  legge  21 marzo 1958, n. 259. La CONI

          Servizi    S.p.a.    puo’    avvalersi    del    patrocinio

          dell’Avvocatura  dello  Stato,  ai  sensi  dell’art. 43 del

          testo  unico  delle  leggi  e  delle norme giuridiche sulla

          rappresentanza   e   difesa   in  giudizio  dello  Stato  e

          sull’ordinamento  dell’Avvocatura  dello  Stato,  di cui al

          regio  decreto  30  ottobre  1933,  n.  1611,  e successive

           modificazioni.

              11.  Il  personale  alle  dipendenze dell’ente pubblico

          CONI  e’,  dall’8 luglio  2002,  alle dipendenze della CONI

          Servizi S.p.a., la quale succede in tutti i rapporti attivi

          e  passivi,  compresi  i  rapporti  di finanziamento con le

          banche,  e nella titolarita’ dei beni facenti capo all’ente

          pubblico.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei

          Ministri,  adottato  entro  trenta  giorni  dalla  data  di

           entrata  in  vigore  del  presente decreto, su proposta del

          Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto con il

          Ministro   dell’economia   e   delle  finanze,  sentite  le

          organizzazioni   sindacali,  sono  stabilite  le  modalita’

          attuative  del  trasferimento  del  personale del CONI alla

          CONI Servizi S.p.a., anche ai fini della salvaguardia, dopo

          il  trasferimento  e  nella  fase di prima attuazione della

          presente   disposizione,   delle   procedure  di  cui  agli

          articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001,

          n. 165. Per i dipendenti in servizio presso l’ente pubblico

          CONI  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto

           rimangono  fermi  i regimi contributivi e pensionistici per

          le anzianita’ maturate fino alla predetta data.

              12.   Tutti   gli  atti  connessi  alle  operazioni  di

          costituzione  della  societa’ e di conferimento alla stessa

          sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto,

          effettuati in regime di neutralita’ fiscale.

              13. Sino alla prima assemblea restano in vigore, in via

          provvisoria, tutte le disposizioni legislative e statutarie

          che   disciplinano   il  CONI.  Dalla  predetta  data  tali

          disposizioni restano in vigore in quanto compatibili.

              14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di

          vigilanza del Ministero per i beni e le attivita’ culturali

          sul CONI.

              15.  All’onere  derivante dal presente articolo, pari a

          1.000.000  di  euro, si provvede, per l’anno 2002, mediante

          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai

          fini   del   bilancio   triennale   2002-2004,  nell’ambito

          dell’unita’  previsionale  di base di conto capitale ýfondo

          specialeý   dello   stato   di   previsione  del  Ministero

          dell’economia  e delle finanze per l’anno 2002, utilizzando

          l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.ý.

              – L’art.  90  della  legge  27 dicembre  2002,  n. 289,

          recante:  ýDisposizioni  per  la  formazione  del  bilancio

          annuale   e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria

          2003)ý,  cosi’  dispone:      ýArt.  90  (Disposizioni  per

          l’attivita’ sportiva dilettantistica). – 1. Le disposizioni

          della   legge   16 dicembre  1991,  n.  398,  e  successive

          modificazioni,   e   le   altre   disposizioni   tributarie

          riguardanti  le  associazioni  sportive dilettantistiche si

          applicano  anche  alle  societa’  sportive dilettantistiche

          costituite in societa’ di capitali senza fine di lucro.

              2.  A  decorrere  dal  periodo di imposta in corso alla

          data  di  entrata in vigore della presente legge, l’importo

          fissato dall’art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991,

          n.  398, come sostituito dall’art. 25 della legge 13 maggio

          1999,  n.  133,  e  successive  modificazioni, e’ elevato a

          250.000 euro.

              3.  Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

          n.  917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate le

          seguenti modificazioni:

                a) all’art.  81,  comma  1,  lettera m), e’ aggiunto,

          infine, il seguente periodo:

                   “Tale  disposizione si applica anche ai rapporti di

          collaborazione   coordinata  e  continuativa  di  carattere

          amministrativo-gestionale  di natura non professionale resi

          in    favore    di   societa’   e   associazioni   sportive

          dilettantistiche”;

                b) all’art.   83,   comma   2,  le  parole:  “a  lire

          10.000.000″ sono sostituite dalle seguenti: “a 7.500 euro”.

              4.  Il  CONI,  le  Federazioni sportive nazionali e gli

          enti  di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono

          obbligati  ad  operare la ritenuta del 4 per cento a titolo

          di   acconto   sui   contributi  erogati  alle  societa’  e

          associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall’art.

          28,   secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della

          Repubblica 29 settembre 1973, n, 600.

              5.  Gli  atti  costitutivi  e  di  trasformazione delle

          societa’  e associazioni sportive dilettantistiche, nonche’

          delle  Federazioni  sportive  e  degli  enti  di promozione

          sportiva  riconosciuti  dal CONI direttamente connessi allo

          svolgimento    dell’attivita’   sportiva,   sono   soggetti

          all’imposta di registro in misura fissa.

              6.  Al  n.  27-bis  della tabella di cui all’allegato B

          annesso   al   decreto   del  Presidente  della  Repubblica

          26 ottobre  1972,  n.  642,  sono  aggiunte,  in  fine,  le

          seguenti  parole:  “e dalle federazioni sportive ed enti di

          promozione sportiva riconosciuti dal CONI”.

              7. All’art. 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente

          della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole:

          “organizzazioni  non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS)”

          sono  inserite  le  seguenti: “e le societa’ e associazioni

          sportive dilettantistiche”.

              8.  Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di

          societa’,    associazioni   sportive   dilettantistiche   e

          fondazioni  costituite  da istituzioni scolastiche, nonche’

          di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita’

          nei   settori   giovanili  riconosciuta  dalle  Federazioni

           sportive   nazionali  o  da  enti  di  promozione  sportiva

          costituisce,  per  il soggetto erogante, fino ad un importo

          annuo  complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa

          di  pubblicita’,  volta alla promozione dell’immagine o dei

          prodotti  del  soggetto  erogante  mediante  una  specifica

          attivita’ del beneficiario, ai sensi dell’art. 74, comma 2,

          del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al

          decreto  del   Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

          n. 917.

              9.  Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

          n.  917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate le

          seguenti modificazioni:

                a) all’art.  13-bis,  comma  1,  la lettera i-ter) e’

          sostituita dalla seguente:

                “i-ter)  le  erogazioni  liberali  in  denaro  per un

          importo   complessivo  in  ciascun  periodo  d’imposta  non

          superiore   a  1.500  euro,  in  favore  delle  societa’  e

          associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il

          versamento  di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o

           ufficio  postale  ovvero  secondo altre modalita’ stabilite

          con  decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da

          adottare  ai  sensi  dell’art.  17,  comma  3,  della legge

          23 agosto 1988, n. 400″;

                 b) all’art.  65,  comma  2,  la  lettera c-octies) e’

          abrogata.

              10.  All’art.  17,  comma 2, del decreto legislativo 15

          dicembre  1997,  n. 446, le parole: “delle indennita’ e dei

          rimborsi  di  cui  all’art.  81,  comma  1, lettera m), del

          citato   testo   unico  delle  imposte  sui  redditi”  sono

          soppresse.

              11.  All’art.  111-bis,  comma 4, del testo unico delle

          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

          Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte infine,

          le   seguenti   parole:   “ed  alle  associazioni  sportive

          dilettantistiche”.

              12.  Presso  l’istituto  per  il  credito  sportivo  e’

          istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia

          sussidiaria  a  quella ipotecaria per i mutui relativi alla

          costruzione,    all’ampliamento,    all’attrezzatura,    al

          miglioramento  o  all’acquisto  di  impianti  sportivi, ivi

          compresa  l’acquisizione  delle  relative  aree da parte di

          societa’   o  associazioni  sportive  dilettantistiche  con

          personalita’ giuridica.

              13.  Il  Fondo e’ disciplinato con apposito regolamento

          adottato,  ai  sensi  dell’art. 17, comma 3, della legge 23

          agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attivita’

          culturali,  di  concerto  con  il  Ministro dell’economia e

          delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale

          del  CONI.  Il  regolamento  disciplina, in particolare, le

          forme  di intervento del Fondo in relazione all’entita’ del

          finanziamento e al tipo di impianto.

              14.  Il  Fondo  e’  gestito  e  amministrato  a  titolo

          gratuito dall’istituto per il credito sportivo.

              15.  La  garanzia  prestata  dal  Fondo  e’  di  natura

          sussidiaria,  si  esplica  nei  limiti  e  con le modalita’

          stabiliti  dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro

          i limiti delle disponibilita’ del Fondo.

              16.  La  dotazione  finanziaria del Fondo e’ costituita

          dall’importo  annuale  acquisito  dal fondo speciale di cui

          all’art.  5  della  legge  24 dicembre  1957,  n.  1295,  e

          successive  modificazioni,  dei  premi  riservati al CONI a

          norma  dell’art.  6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,

          n. 496, colpiti da decadenza.

              17.     Le    societa’    e    associazioni    sportive

          dilettantistiche   devono   indicare   nella  denominazione

          sociale   la   finalita’   sportiva   e  la  ragione  o  la

          denominazione  sociale  dilettantistica  e possono assumere

           una delle seguenti forme:

                a) associazione   sportiva   priva   di  personalita’

          giuridica  disciplinata  dagli  articoli 36  e seguenti del

          codice civile;

                b) associazione  sportiva  con personalita’ giuridica

          di  diritto  privato  ai  sensi  del  regolamento di cui al

          decreto  del  Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,

          n. 361;

                c) societa’  sportiva  di capitali costituita secondo

          le   disposizioni  vigenti,  ad  eccezione  di  quelle  che

          prevedono le finalita’ di lucro.

              18.  Con  uno  o  piu’  regolamenti,  emanati  ai sensi

          dell’art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

          nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento generale e

          dell’ordinamento  sportivo,  secondo  i  seguenti  principi

          generali, sono individuati:

                a) i  contenuti dello statuto e dell’atto costitutivo

          delle    societa’    e     delle    associazioni    sportive

          dilettantistiche, con particolare riferimento a:

                  1) assenza di fini di lucro;

                  2) rispetto del principio di democrazia interna;

                  3)    organizzazione    di     attivita’    sportive

          dilettantistiche,   compresa   l’attivita’   didattica  per

          l’avvio,   l’aggiornamento   e   il  perfezionamento  nelle

          attivita’ sportive;

                  4) disciplina del divieto per gli amministratori di

          ricoprire  cariche sociali in altre societa’ e associazioni

          sportive nell’ambito della medesima disciplina;

                  5) gratuita’ degli incarichi degli amministratori;

                  6)  devoluzione  ai fini sportivi del patrimonio in

          caso di scioglimento delle societa’ e delle associazioni;

                  7)   obbligo  di  conformarsi  alle  norme  e  alle

          direttive  del  CONI  nonche’ agli statuti e ai regolamenti

          delle   Federazioni   sportive  nazionali  o  dell’ente  di

          promozione   sportiva  cui  la  societa’  o  l’associazione

          intende affiliarsi;

                b) le  modalita’  di  approvazione  dello statuto, di

          riconoscimento  ai fini sportivi e di affiliazione ad una o

          piu’   Federazioni  sportive  nazionali  del  CONI  o  alle

          discipline  sportive  associate  o  a  uno  degli  enti  di

          promozione  sportiva  riconosciuti  dal CONI, anche su base

          regionale;

                c) i  provvedimenti da adottare in caso di irregolare

          funzionamento  o  di  gravi  irregolarita’ di gestione o di

          gravi infrazioni all’ordinamento sportivo.

              19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi

          sportivi  delle  Forze armate, delle Forze di polizia e del

          Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco, di cui all’art. 6,

          comma  4,  della  legge  31 marzo 2000, n. 78, firmatari di

          apposite convenzioni con il CONI.

              20.  Presso  il  CONI  e’  istituito,  anche  in  forma

          telematica  e  senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello

          Stato,  il  registro  delle  societa’  e delle associazioni

          sportive   dilettantistiche  distinto  nelle  seguenti  tre

          sezioni:

                a) associazioni   sportive   dilettantistiche   senza

          personalita’ giuridica;

                b) associazioni    sportive    dilettantistiche   con

          personalita’ giuridica;

                c) societa’   sportive   dilettantistiche  costituite

          nella forma di societa’ di capitali.

              21. Le modalita’ di tenuta del registro di cui al comma

          20,  nonche’  le  procedure  di verifica, la notifica delle

          variazioni   dei  dati  e  l’eventuale  cancellazione  sono

          disciplinate  da  apposita delibera del Consiglio nazionale

          del  CONI, che e’ trasmessa al Ministero vigilante ai sensi

          dell’art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

              22.  Per  accedere  ai contributi pubblici di qualsiasi

          natura,    le   societa’   e   le   associazioni   sportive

          dilettantistiche  devono  dimostrare  l’avvenuta iscrizione

          nel registro di cui al comma 20.

              23.  I  dipendenti pubblici possono prestare la propria

          attivita’,   nell’ambito   delle  societa’  e  associazioni

          sportive  dilettantistiche,  fuori  dall’orario  di lavoro,

          purche’  a  titolo  gratuito  e fatti salvi gli obblighi di

          servizio,   previa   comunicazione  all’amministrazione  di

          appartenenza.   Ai   medesimi   soggetti   possono   essere

          riconosciuti  esclusivamente  le indennita’ e i rimborsi di

           cui all’art. 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle

          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

              24. L’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte

          degli   enti  locali  territoriali  e’  aperto  a  tutti  i

          cittadini  e  deve  essere garantito, sulla base di criteri

          obiettivi, a tutte le societa’ e associazioni sportive.

              25.  Ai  fini  del conseguimento degli obiettivi di cui

          all’art.  29  della  presente legge, nei casi in cui l’ente

          pubblico  territoriale non intenda gestire direttamente gli

          impianti   sportivi,   la   gestione  e’  affidata  in  via

          preferenziale     a   societa’   e   associazioni   sportive

          dilettantistiche,  enti  di promozione sportiva, discipline

          sportive  associate e Federazioni sportive nazionali, sulla

          base  di  convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e

           previa  determinazione  di criteri generali e obiettivi per

          l’individuazione   dei   soggetti  affidatari.  Le  regioni

          disciplinano,   con   propria   legge,   le   modalita’  di

          affidamento.

              26.  Le  palestre,  le  aree  di  gioco  e gli impianti

          sportivi   scolastici,   compatibilmente  con  le  esigenze

          dell’attivita’  didattica  e delle attivita’ sportive della

          scuola,  comprese  quelle  extracurriculari  ai  sensi  del

           regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della

          Repubblica  10 ottobre  1996, n. 567, devono essere posti a

          disposizione    di   societa’   e   associazioni   sportive

          dilettantistiche  aventi sede nel medesimo comune in cui ha

          sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti.ý.

          Note all’art. 1:

              – Si  riporta  il  testo dell’art. 2 del citato decreto

          legislativo  n.  242  del 1999, come modificato dal decreto

           qui pubblicato:

              ýArt.  2  (Statuto).  – 1. Il CONI e’ la Confederazione

          delle  federazioni  sportive  nazionali  e delle discipline

          sportive    associate    e    si   conforma   ai   principi

          dell’ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le

          deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico

          internazionale,  di  seguito  denominato  CIO.  L’ente cura

          l’organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale,

          ed   in   particolare   la   preparazione  degli  atleti  e

          l’approntamento  dei  mezzi  idonei  per le Olimpiadi e per

          tutte   le   altre   manifestazioni  sportive  nazionali  o

          internazionali.  Cura inoltre, nell’ambito dell’ordinamento

          sportivo,   anche   d’intesa  con  la  Commissione  per  la

          vigilanza  ed il controllo sul doping e per la tutela della

          salute   nelle   attivita’  sportive,  istituita  ai  sensi

          dell’art.    3,  della  legge  14  dicembre  2000,  n.  376,

          l’adozione  di misure di prevenzione e repressione dell’uso

          di  sostanze  che  alterano le naturali prestazioni fisiche

          degli   atleti   nelle   attivita’   sportive,  nonche’  la

          promozione della massima diffusione della pratica sportiva,

          sia  per  i  normodotati  che,  di concerto con il Comitato

          italiano paraolimpico, per i disabili, nei limiti di quanto

          stabilito  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica

          24 luglio 1977, n. 616. Il CONI, inoltre, assume e promuove

          le    opportune    iniziative    contro   ogni   forma   di

          discriminazione e di violenza nello sport.

              2.  Lo statuto e’ adottato a maggioranza dei componenti

          del   consiglio   nazionale,   su   proposta  della  giunta

          nazionale, ed e’ approvato, entro sessanta giorni dalla sua

          ricezione,   dal   Ministro  per  i  beni  e  le  attivita’

          culturali,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, del

          bilancio e della programmazione economica.

              3. L’organizzazione periferica del CONI e’ disciplinata

          dallo statuto dell’ente.

              4.   Restano  ferme  le  competenze  riconosciute  alle

          regioni   a  statuto  speciale  e  quelle  attribuite  alle

          province  autonome  di Trento e Bolzano, in base al decreto

          del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475.

              4-bis.    Lo   statuto   disciplina   le  procedure  per

          l’elezione del presidente e della giunta nazionale.ý.

              – Si  riporta  il  testo  dell’art.  3  della  legge 14

          dicembre  2000,  n.  376 (Disciplina della tutela sanitaria

           delle attivita’ sportive e della lotta contro il doping):

              ýArt.  3  (Commissione per la vigilanza ed il controllo

          sul  doping  e  per  la tutela della salute nelle attivita’

          sportive).  –  1.  E’  istituita  presso il Ministero della

          sanita’ la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul

          doping  e  per  la  tutela  della  salute  nelle  attivita’

          sportive,  di  seguito denominata ýCommissioneý, che svolge

          le seguenti attivita’:

                a) predispone le classi di cui all’art. 2, comma 1, e

          procede  alla  revisione delle stesse, secondo le modalita’

          di cui all’art. 2, comma 3;

                b) determina,  anche  in conformita’ alle indicazioni

           del  CIO  e di altri organismi ed istituzioni competenti, i

          casi,  i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping

          ed individua le competizioni e le attivita’ sportive per le

          quali  il  controllo sanitario e’ effettuato dai laboratori

          di   cui   all’art.   4,   comma   1,  tenuto  conto  delle

          caratteristiche   delle   competizioni  e  delle  attivita’

          sportive stesse;

                c) effettua,  tramite i laboratori di cui all’art. 4,

          anche  avvalendosi  di medici specialisti di medicina dello

          sport,  i  controlli  anti-doping  e quelli di tutela della

          salute,  in  gara  e  fuori gara; predispone i programmi di

          ricerca  sui  farmaci,  sulle  sostanze  e  sulle  pratiche

          mediche  utilizzabili  a  fini  di  doping  nelle attivita’

          sportive;

                d) individua le forme di collaborazione in materia di

          controlli   anti-doping   con  le  strutture  del  Servizio

          sanitario nazionale;

                e) mantiene i rapporti operativi con l’Unione europea

          e   con   gli   organismi   internazionali,  garantendo  la

          partecipazione a programmi di interventi contro il doping;

                 f) puo’  promuovere  campagne  di informazione per la

          tutela   della   salute   nelle  attivita’  sportive  e  di

          prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le

          scuole  statali  e  non  statali di ogni ordine e grado, in

          collaborazione   con   le   amministrazioni  pubbliche,  il

          Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni

          sportive  nazionali,  le  societa’  affiliate,  gli enti di

          promozione  sportiva  pubblici e privati, anche avvalendosi

          delle  attivita’  dei  medici specialisti di medicina dello

          sport.

              2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

          della  presente legge, con regolamento adottato con decreto

          del  Ministro della sanita’ di concerto con il Ministro per

          i  beni  e  le  attivita’  culturali,  previo  parere delle

          competenti  commissioni  parlamentari,  sono  stabilite  le

          modalita’   di  organizzazione  e  di  funzionamento  della

          Commissione.

              3. La Commissione e’ composta da:

                a) due  rappresentanti  del  Ministero della sanita’,

          uno dei quali con funzioni di presidente;

                b) due  rappresentanti  del Ministero per i beni e le

          attivita’ culturali;

                c) due rappresentanti della Conferenza dei presidenti

          delle regioni e delle province autonome;

                d) un   rappresentante   dell’Istituto  superiore  di

          sanita’;

                e) due rappresentanti del CONI;

                f) un  rappresentante dei preparatori tecnici e degli

          allenatori;

                g) un rappresentante degli atleti;

                h) un tossicologo forense;

                 i) due medici specialisti di medicina dello sport;

                l) un pediatra;

                m) un patologo clinico;

                n) un biochimico clinico;

                o) un farmacologo clinico;

                p) un   rappresentante   degli   enti  di  promozione

          sportiva;

                q) un esperto in legislazione farmaceutica.

              4. I  componenti  della Commissione di cui alle lettere

          f),  g)  e  p) del comma 3 sono indicati dal Ministro per i

          beni  e  le  attivita’  culturali; i componenti di cui alle

          lettere h) e n) del comma 3 sono indicati dalla Federazione

          nazionale  degli  ordini  dei  chimici; i componenti di cui

          alle  lettere  i), l) ed m) del comma 3 sono indicati dalla

          Federazione  nazionale  degli ordini dei medici chirurghi e

          degli odontoiatri; i componenti di cui alle lettere o) e q)

          del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli

          ordini dei farmacisti.

              5.  I  componenti  della  Commissione sono nominati con

          decreto  del  Ministro  della  sanita’,  di concerto con il

          Ministro  per i beni e le attivita’ culturali, e restano in

          carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile.

              6.  Il  compenso  dei  componenti  e  le  spese  per il

          funzionamento  e  per  l’attivita’  della  Commissione sono

          determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il

          limite massimo di lire 2 miliardi annue.ý.

              – Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio

          1977,  n.  616,  reca:  ýAttuazione  della  delega  di  cui

          all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382ý.

              – Si  riporta  il  testo dell’art. 3 del citato decreto

          legislativo  n.  242  del 1999, come modificato dal decreto

          qui  pubblicato:     ýArt. 3 (Organi). – 1. Sono organi del

          CONI:

                a) il consiglio nazionale;

                 b) la giunta nazionale;

                c) il presidente;

                d) il segretario generale;

                e) (soppressa);

                f) il collegio dei revisori dei conti.

              2.  Gli organi del CONI restano in carica quattro anni.

          I  componenti  che  assumono  le  funzioni  nel  corso  del

          quadriennio  restano  in  carica  fino  alla scadenza degli

          organi.   Il   presidente  ed  i  componenti  della  giunta

          nazionale indicati nell’art. 6, comma 1, lettere c), c-bis)

          e  c-ter)  non possono restare in carica oltre due mandati.

          E’  consentito  un terzo mandato consecutivo se uno dei due

          mandanti  precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e

          un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

              2-bis. Il compenso spettante agli organi e’ determinato

          con  decreto  del  Ministero  per  i  beni  e  le attivita’

          culturali  di  concerto  con  il  Ministero dell’economia e

          delle  finanze,  sulla  base  delle  vigenti  direttive  in

          materia.ý.

              – Si  riporta  il  testo dell’art. 4 del citato decreto

          legislativo  n.  242  del 1999, come modificato dal decreto

          qui  pubblicato:     ýArt. 4 (Consiglio nazionale). – 1. Il

          consiglio nazionale e’ composto da:

                a) il presidente del CONI, che lo presiede;

                b) i presidenti delle federazioni sportive nazionali;

                c) i membri italiani del CIO;

                d) atleti  e tecnici sportivi in rappresentanza delle

          Federazioni  sportive nazionali e delle discipline sportive

          associate,  a condizione che non abbiano subito sanzioni di

          sospensione      dall’attivita’     sportiva     conseguente

          all’utilizzo   di   sostanze   che   alterano  le  naturali

          prestazioni fisiche nelle attivita’ sportive;

                e) tre  membri in rappresentanza dei presidenti delle

          strutture territoriali di livello regionale e tre membri in

          rappresentanza  delle  strutture  territoriali  di  livello

          provinciale del CONI;

                f) cinque  membri  in  rappresentanza  degli  enti di

          promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

                g) tre  membri  in  rappresentanza  delle  discipline

          sportive associate;

                h) un  membro  in  rappresentanza  delle Associazioni

          benemerite riconosciute dal CONI.

              1-bis. Lo statuto regola il procedimento elettorale dei

          componenti  di  cui alle lettere d), e), g) ed h) del comma

          1.

              2.  I  rappresentanti  delle  federazioni  di  cui alle

          lettere  b) e d) del comma 1, individuati nell’ambito degli

          sport   olimpici,  devono  costituire  la  maggioranza  dei

          votanti nel Consiglio.

              3.  I  componenti di cui al comma 1, lettera d), il cui

          numero  deve  essere  non inferiore al trenta per cento dei

          componenti di cui al comma 1, lettera b), sono eletti dagli

          atleti  e tecnici componenti degli organi di gestione delle

          Federazioni  sportive nazionali e delle discipline sportive

          associate,  in  attivita’  o  che siano stati tesserati per

          almeno  due anni ad una Federazione nazionale sportiva o ad

          una  disciplina  sportiva  associata. Lo statuto garantisce

          l’equa rappresentanza di atlete e atleti.

              4.  Nell’ambito  dei  componenti  di  cui  al  comma 1,

          lettera  d),  sono  eletti  almeno due atleti, anche non in

          attivita’,   che  hanno  preso  parte  ai  giochi  olimpici

          purche’, alla data di svolgimento delle elezioni, non siano

          trascorsi  piu’  di  otto anni dagli ultimi giochi olimpici

          cui gli stessi abbiano partecipato.

              5.  Lo  statuto  puo’  prevedere  la  partecipazione  a

          singole sedute di altri soggetti senza diritto di voto.ý.

               – Si  riporta  il  testo dell’art. 5 del citato decreto

          legislativo  n.  242  del 1999, come modificato dal decreto

          qui   pubblicato:       ýArt.   5  (Compiti  del  consiglio

          nazionale). – 1. Il consiglio nazionale, nel rispetto delle

          deliberazioni  e degli indirizzi emanati dal CIO, opera per

          la  diffusione  dell’idea  olimpica e disciplina e coordina

          l’attivita’  sportiva  nazionale,  armonizzando  a tal fine

          l’azione  delle  federazioni  sportive  nazionali  e  delle

          discipline sportive associate.

              1-bis.  Il Consiglio nazionale elegge il presidente e i

          componenti della Giunta nazionale di cui all’art. 6.

              2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:

                a) adotta  lo  statuto  e gli altri atti normativi di

          competenza,   nonche’   i   relativi   atti   di  indirizzo

          interpretativo ed applicativo;

                b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono

          uniformarsi,   allo   scopo   del  riconoscimento  ai  fini

          sportivi, gli statuti delle federazioni sportive nazionali,

          delle   discipline   sportive   associate,  degli  enti  di

          promozione   sportiva   e  delle  associazioni  e  societa’

          sportive;

                c) delibera    in    ordine   ai   provvedimenti   di

          riconoscimento,   ai   fini   sportivi,  delle  federazioni

          sportive   nazionali,   delle   societa’   ed   associazioni

          sportive,   degli   enti   di  promozione  sportiva,  delle

          associazioni  benemerite  e  di  altre  discipline sportive

          associate  al  CONI  e  alle  federazioni,  sulla  base dei

          requisiti  fissati  dallo statuto, tenendo conto a tal fine

          anche  della  rappresentanza e del carattere olimpico dello

          sport,   dell’eventuale  riconoscimento  del  CIO  e  della

          tradizione sportiva della disciplina;

                d) stabilisce,  in armonia con l’ordinamento sportivo

          internazionale   e   nell’ambito  di  ciascuna  federazione

          sportiva nazionale o disciplina sportiva associata, criteri

          per  la distinzione dell’attivita’ sportiva dilettantistica

           da quella professionistica;

                e) stabilisce   i   criteri   e   le   modalita’  per

          l’esercizio  dei  controlli  sulle  federazioni  nazionali,

          sulle   discipline   sportive   associate   sugli  enti  di

          promozione sportiva riconosciute;

                e-bis)   stabilisce   i   criteri  le  modalita’  dei

          controlli   da   parte  delle  federazioni  sulle  societa’

          sportive  di  cui all’art. 12 della legge 23 marzo 1981, n.

          91.  Allo  scopo  di  garantire il regolare svolgimento dei

          campionati sportivi il controllo sulle societa’ di cui alla

          citata  legge  n.  91  del  1981  puo’ essere svolto in via

          sostitutiva  dal  CONI  in caso di verificata inadeguatezza

          dei   controlli   da   parte   della  Federazione  sportiva

          nazionale;

                e-ter)  delibera, su proposta della Giunta nazionale,

          il  commissariamento delle Federazioni sportive nazionali o

          delle  Discipline  sportive  associate,  in  caso  di gravi

          irregolarita’   nella   gestione   o  di  gravi  violazioni

          dell’ordinamento  sportivo da parte degli organi direttivi,

          ovvero    in   caso   di   constatata   impossibilita’   di

          funzionamento  dei  medesimi,  o  nel caso in cui non siano

          garantiti   il   regolare   avvio   e   svolgimento   delle

          competizioni sportive nazionali;

                f) approva   gli  indirizzi  generali  sull’attivita’

          dell’ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;

          ratifica  le  delibere della giunta nazionale relative alle

          variazioni di bilancio;

                g) esprime  parere sulle questioni ad esso sottoposte

           dalla giunta nazionale;

                h) svolge  gli  altri  compiti  previsti dal presente

          decreto e dallo statuto.

              12. Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati

          sportivi.ý.

              –  Si  riporta il testo dell’art. 12 della citata legge

          23 marzo 1981, n. 91:

              ýArt.  12  (Garanzia  per  il  regolare svolgimento dei

          campionati sportivi). –

          1.  Al  solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei

          campionati  sportivi,  le  societa’ di cui all’art. 10 sono

          sottoposte,    al    fine   di   verificarne   l’equilibrio

          finanziario,  ai  controlli ed ai conseguenti provvedimenti

          stabiliti  dalle federazioni sportive, per delega del CONI,

          secondo modalita’ e principi da questo approvati.ý.

              – Si   riporta   il   testo  dell’art.  6  del  decreto

          legislativo  n.  242  del 1999, come modificato dal decreto

          qui pubblicato:

              ýArt. 6 (Giunta nazionale). – 1. La giunta nazionale e’

          composta da:

                a) il presidente del CONI, che la presiede;

                b) i membri italiani del CIO;

                c) dieci  rappresentanti  delle  Federazioni sportive

           nazionali e delle discipline sportive associate;

                c-bis)  un  rappresentante  nazionale  degli  enti di

          promozione sportiva;

                c-ter)    due    rappresentanti    delle    strutture

          territoriali del CONI.

                1-bis.  Tra  i componenti di cui alla lettera c), del

          comma  1, almeno tre sono eletti tra gli atleti e i tecnici

          sportivi, i restanti sono eletti tra coloro che abbiano uno

          dei seguenti requisiti:

                   a) presidenti  di  Federazioni sportive nazionali o

          discipline  sportive  associate,  in numero non superiore a

          cinque;

                  b) componenti in carica o ex componenti dell’organo

          direttivo del CONI, di una Federazione sportiva nazionale o

          di una disciplina sportiva associata.

              2. (Soppresso).

              3.  Alle  deliberazioni  concernenti le attivita’ della

          pratica  sportiva  dei  disabili  partecipa, con diritto di

           voto, un rappresentante del Comitato italiano paraolimpico.

              4.  Alle  riunioni  della  giunta  nazionale partecipa,

          senza diritto di voto, il segretario generale.

              5. (Soppresso).

              6. (Soppresso).ý.

               – Si  riporta  il  testo dell’art. 7 del citato decreto

          legislativo  n.  242  del 1999, come modificato dal decreto

          qui pubblicato:

              ýArt.  7  (Compiti  della  giunta  nazionale).  – 1. La

          giunta nazionale esercita le funzioni di indirizzo generale

          dell’attivita’   amministrativa   e  gestionale  del  CONI,

          definendone  gli  obiettivi ed i programmi e verificando la

          rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti.

               2. La giunta nazionale svolge i seguenti compiti:

                a) formula la proposta di statuto dell’ente;

                a-bis)  definisce annualmente i criteri e i parametri

          fondamentali cui deve attenersi il contratto di servizio di

          cui  all’art.  8, comma 8, del decreto-legge 8 luglio 2002,

          n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto

          2002,  n.  178;  la  delibera  e’  trasmessa  al  Ministero

          vigilante per l’approvazione;

                 b)  delibera  sull’ordinamento  e sull’organizzazione

          dei  servizi  e  degli  uffici  e  sulla  consistenza degli

          organici;

                c) esercita i poteri di controllo sull’organizzazione

          generale dei servizi e degli uffici dell’ente;

                d)  delibera  la proposta di bilancio preventivo e il

          bilancio  consuntivo  da  sottoporre  all’approvazione  del

          Consiglio nazionale, e approva le variazioni di bilancio da

          sottoporre alla ratifica del Consiglio nazionale;

                e) esercita,  sulla  base  dei  criteri  e  modalita’

          stabilite  ai  sensi  dell’art.  5, comma 2, lettera e), il

          potere  di  controllo sulle federazioni sportive nazionali,

           sulle   discipline  sportive  associate  e  sugli  enti  di

          promozione  sportiva  riconosciuti  in  merito  al regolare

          svolgimento  delle competizioni, alla preparazione olimpica

          e  all’attivita’  sportiva  di alto livello ed all’utilizzo

          dei  contributi  finanziari  di  cui  alla  lettera  d) del

          presente comma;

                f)     propone    al    consiglio    nazionale,    il

          commissariamento  delle  federazioni  sportive  nazionali o

          delle  discipline  sportive  associate,  in  caso  di gravi

          irregolarita’   nella   gestione   o  di  gravi  violazioni

          dell’ordinamento  sportivo da parte degli organi direttivi,

          ovvero    in   caso   di   constatata   impossibilita’   di

          funzionamento  dei  medesimi,  o  nel caso in cui non siano

          stati  ottemperati gli adempimenti regolamentari al fine di

          garantire   il   regolare   avvio   e   svolgimento   delle

          competizioni sportive nazionali;

                g) nomina il segretario generale;

                h) svolge  gli  altri  compiti  previsti dal presente

          decreto e dallo statuto;

                h-bis)    individua,    con    delibera    sottoposta

          all’approvazione  del  Ministero  per i beni e le attivita’

          culturali, i criteri generali dei procedimenti di giustizia

          sportiva, secondo i seguenti principi:

                  1)  obbligo  degli  affiliati  e  tesserati, per la

           risoluzione  delle  controversie  attinenti  lo svolgimento

          dell’attivita’  sportiva,  di  rivolgersi  agli  organi  di

          giustizia federale;

                  2)  previsione  che  i  procedimenti  in materia di

          giustizia    sportiva    rispettino    i    principi    del

          contraddittorio  tra le parti, del diritto di difesa, della

          terzieta’  e  imparzialita’  degli organi giudicanti, della

          ragionevole    durata,    della    motivazione    e   della

          impugnabilita’ delle decisioni;

                  3)  razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti

          di  giustizia  sportiva  di  competenza del CONI con quelli

          delle   singole  federazioni  sportive  nazionali  e  delle

           discipline sportive associate.ý.

              – Il testo dell’art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002,

          n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto

          2002,  n.  178,  e’  riportato  nelle  note  alle premesse.

               – Si  riporta  il  testo dell’art. 8 del citato decreto

          legislativo  n.  242  del 1999, come modificato dal decreto

          qui pubblicato:

              ýArt. 8 (Presidente del CONI). – 1. Il presidente ha la

          rappresentanza  legale  dell’ente,  anche nell’ambito delle

          organizzazioni  sportive  internazionali,  svolge i compiti

          previsti  dall’ordinamento  sportivo  ed  esercita le altre

          attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.

               2. Il presidente e’ eletto dal Consiglio nazionale.

              3.  Il  presidente,  eletto  ai  sensi  del comma 2, e’

          nominato con decreto del Presidente della Repubblica.

              3-bis.  La  carica  di  presidente e’ incompatibile con

          altre  cariche  sportive  in seno alle federazioni sportive

          nazionali e alle discipline sportive associate.

              3-ter.  Il  Presidente  e’  eletto  tra  tesserati o ex

          tesserati   alle  Federazioni  sportive  nazionali  o  alle

          discipline  sportive  associate  per almeno quattro anni in

          possesso di uno dei seguenti requisiti:

                a) aver  ricoperto  la  carica  di  presidente o vice

          presidente  di  una federazione sportiva nazionale o di una

          disciplina  sportiva  associata  o  di  membro della giunta

          nazionale  del  CONI  o  di  una struttura territoriale del

          CONI;

                b)  essere  stato  atleta  chiamato  a  far  parte di

           rappresentative nazionali;

                c)  essere  stato  dirigente insignito dal CONI delle

          onorificenze  del  Collare  o  della Stella d’oro al merito

          sportivo.ý.

              – Si  riporta  il testo dell’art. 11 del citato decreto

          legislativo  n.  242  del 1999, come modificato dal decreto

          qui pubblicato:

              ýArt.  11  (Collegio  dei  revisori dei conti). – 1. Il

          collegio  dei  revisori dei conti e’ nominato, ogni quattro

           anni,  con  decreto  del Ministro per i beni e le attivita’

          culturali ed e’ composto di cinque membri, dei quali uno in

          rappresentanza    del    Ministero    vigilante,   uno   in

          rappresentanza  del Ministero dell’economia e delle finanze

          e  gli  altri  designati dall’ente tra iscritti al registro

          dei  revisori  contabili  o  tra  persone  in  possesso  di

          specifica   professionalita’.  Il  decreto  di  nomina  del

          Collegio  dei revisori dei conti prevede altresi’ la nomina

          di due componenti supplenti.

              2.  I  componenti  del  collegio dei revisori dei conti

          restano in carica sino alla nomina del nuovo collegio.ý.

              – Si  riporta  il testo dell’art. 12 del citato decreto

          legislativo  n.  242  del 1999, come modificato dal decreto

          qui pubblicato:

              ýArt.  12  (Segretario  generale).  –  1. Il segretario

          generale  e’  nominato dalla giunta nazionale, tra soggetti

          in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.

              2. Il segretario generale svolge i seguenti compiti:

                a) provvede alla gestione amministrativa dell’ente in

          base  agli indirizzi generali della giunta nazionale e cura

          l’organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la

          funzionalita’ dell’ente;

                b) predispone il bilancio dell’ente;

                c) espleta     i    compiti    ad    esso    affidati

           dall’ordinamento  sportivo  internazionale  ed  esercita le

          altre  attribuzioni  previste  dal presente decreto e dallo

          statuto.

              3.  La  carica  di segretario generale e’ incompatibile

          con  quella  di  componente  del  consiglio nazionale e con

          quella   di   componente  degli  organi  delle  federazioni

          sportive  nazionali  delle  discipline sportive associate e

          degli enti di promozione sportiva riconosciuti.ý.

              – Si  riporta  il  testo  dell’art.  12-bis  del citato

          decreto  legislativo  n.  242 del 1999, come modificato dal

          decreto qui pubblicato:

              ýArt.  12-bis  (Promozione dello sport dei disabili). –

          1.  Il  CONI  si  impegna presso il CIO, presso ogni organo

          istituzionale  competente  in  materia di sport e presso le

          federazioni  sportive  nazionali  e  le discipline sportive

          associate affinche’:

                a) sia  promosso  e sviluppato, con risorse adeguate,

          nell’ambito  di tali strutture, di concerto con il Comitato

          italiano paraolimpico, lo sport dei disabili;

                b) alle  Paraolimpiadi,  sia riconosciuto agli atleti

          disabili  lo  stesso   trattamento premiale ed economico che

          viene riconosciuto agli atleti normodotati alle Olimpiadi;

                c) sia  riconosciuto  agli  atleti  guida  di  atleti

          disabili il diritto di accompagnarli sul podio in occasione

           delle premiazioni;

                c-bis)  sia  riconosciuto uno specifico ambito ed uno

          specifico ruolo a Special Olympics Italia.ý.

              – Si  riporta  il testo dell’art. 13 del citato decreto

          legislativo  n.  242  del 1999, come modificato dal decreto

          qui pubblicato:

              ýArt.  13 (Vigilanza). – 1. Il Ministro per i beni e le

          attivita’  culturali  puo’  disporre  lo scioglimento della

          giunta  nazionale  e  la revoca del presidente del CONI per

          grave  e  persistente  inosservanza  delle  disposizioni di

          legge   e   di   regolamento,   per   gravi   irregolarita’

          amministrative,    per   omissione   nell’esercizio   delle

          funzioni,  per  gravi  deficienze  amministrative  tali  da

          compromettere  il  normale  funzionamento dell’ente, ovvero

          per impossibilita’ di funzionamento degli organi dell’ente.

              2.   Nei  casi  di  cui  al  comma  1  e’  nominato  un

          commissario  straordinario  fino  alla ricostituzione degli

          organi  dell’ente,  da  effettuarsi  entro  il  termine  di

          quattro mesi.

              2-bis.  I  provvedimenti adottati dagli organi del CONI

          concernenti,  indirizzo e controllo relativi all’attuazione

          dei  compiti attribuiti al Comitato dalla normativa vigente

          e   in   particolare   dall’art.  2  del  presente  decreto

          legislativo  e  dell’art.  12 della legge 23 marzo 1981, n.

          91,  diventano  esecutivi qualora il Ministero per i beni e

          le  attivita’  culturali non formuli motivati rilievi entro

          venti giorni dalla ricezione degli atti. Restano ferme, per

          quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui all’art. 1,

          della legge 31 gennaio 1992, n. 138.ý.

              – Si riporta il testo dell’art. 1 della citata legge 31

          gennaio 1992, n. 138:

              ýArt.  1.  –  1. Fino all’entrata in vigore della legge

          quadro  sullo  sport,  spetta  al  Consiglio  nazionale del

          Comitato  olimpico  nazionale italiano (CONI) deliberare le

          norme  di  funzionamento e di organizzazione, l’ordinamento

          dei  servizi,  il  regolamento organico e il regolamento di

          amministrazione   e  contabilita’,  anche  in  deroga  alle

          disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive

          modificazioni,  del  regolamento  approvato con decreto del

          Presidente  della  Repubblica  18  dicembre 1979, n. 696, e

          successive  modificazioni,  e  degli  articoli 2  e 3 della

          legge 29 marzo 1983, n. 93.

              2.   Sul   regolamento   organico   sono   sentite   le

          organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori  maggiormente

          rappresentative.

              3.  Le delibere concernenti norme di funzionamento e di

          organizzazione   e  quelle  concernenti  l’ordinamento  dei

          servizi  sono  trasmesse per l’approvazione al Ministro del

          turismo  e  dello  spettacolo  e  divengono esecutive se il

          Ministro,  nel  termine  di  venti  giorni  dalla  data  di

          ricezione,   non  formula  motivati  rilievi  per  vizi  di

          legittimita’.

              4. Le delibere concernenti il regolamento organico e il

          regolamento  di  amministrazione  e  contabilita’,  nonche’

          quelle  con  le  quali  il  Consiglio  nazionale  del  CONI

          definisce  o modifica la dotazione organica del personale o

          dei  dirigenti  o  il  relativo trattamento economico, sono

          trasmesse  per  l’approvazione  al  Ministro  del turismo e

          dello  spettacolo,  che  vi  provvede  di  concerto  con il

          Ministro  del  tesoro  e  con  il   Ministro per la funzione

          pubblica.

              5.  Le  delibere  di  cui  al comma 4 sono approvate, o

          vengono   rinviate,  con  motivati  rilievi,  ai  fini  del

          riesame,  entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti.

          In  caso  di  motivata richiesta di chiarimenti, il decorso

          del  termine e’ sospeso fino al momento in cui sono forniti

          i chiarimenti richiesti.

              6.   Nel   caso   di   rilievi   riguardanti   vizi  di

          legittimita’,   devono  essere  espressamente  indicate  le

          disposizioni di legge che si ritengono violate.

              7.  I  controlli di cui ai commi 3, 4 e 5 sostituiscono

          quelli  previsti dall’art. 29 della legge 20 marzo 1975, n.

          70, e da ogni altra disposizione di legge e di regolamento.

              8. Fatto salvo il disposto dei commi 3, 4 e 5, gli atti

          non   espressamente  soggetti  per  legge  ad  approvazione

          ministeriale sono immediatamente esecutivi.

              9.  I  contratti stipulati dal CONI e dalle federazioni

          sportive  nazionali  nell’esercizio delle proprie attivita’

          istituzionali   sono  disciplinati  secondo  le  norme  del

          diritto  privato,  con le modalita’ e i controlli stabiliti

          dal  regolamento  di  amministrazione  e  contabilita’ e da

          apposite deliberazioni.

              10.  Si  applicano  al  CONI, in quanto compatibili, le

          disposizioni  di  cui  all’art. 8, comma 4, del decreto del

          Presidente  della  Repubblica  30 aprile 1970, n. 639, come

          sostituito dall’art. 12, comma 1, della legge 9 marzo 1989,

          n. 88, nonche’ le disposizioni di cui all’art. 13, commi 1,

          2, 3, 4, 5 e 7, della citata legge n. 88 del 1989.

              11. In relazione ad esigenze organizzative di carattere

          eccezionale  e  comunque connesse al perseguimento dei fini

          istituzionali,  il CONI elabora progetti speciali a termine

          a  cio’  finalizzati.  Con la contrattazione sindacale sono

          stabiliti i criteri per la corresponsione al personale e ai

          dirigenti   che   partecipano   all’elaborazione   e   alla

          realizzazione  dei  progetti,  di  compensi incentivanti la

          produttivita’,  nel  limite  massimo  dello  0,10 per cento

          delle  entrate  complessive  del bilancio di previsione del

          CONI al netto delle eventuali partite di giro. Il pagamento

          dei  compensi e’ disposto previa verifica e valutazione dei

          risultati  conseguiti,  che  dovranno  essere comunicati al

          Ministro del turismo e dello spettacolo.

              12.   L’attivita’  di  formazione  per  l’accesso  alla

          dirigenza  e  quella di perfezionamento, specializzazione e

          aggiornamento  professionale  dei dirigenti e del personale

          possono  essere  svolte  da  apposite strutture del CONI o,

          sulla   base   di   specifiche  convenzioni,  dalla  Scuola

           superiore della pubblica amministrazione.ý.

              – Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  10

          febbraio 2000, n. 361, reca: ýRegolamento recante norme per

          la  semplificazione  dei  procedimenti di riconoscimento di

          persone   giuridiche   private   e  di  approvazione  delle

          modifiche  dell’atto  costitutivo  e  dello  statuto (n. 17

          dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)ý.

                               Art. 2.

                   Disposizioni transitorie e finali

  1.  Entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del

presente  decreto  il CONI adegua lo statuto alle disposizioni di cui

all’articolo  1.  Decorso  tale  termine, il Ministro per i beni e le

attivita’ culturali nomina, entro i quindici giorni successivi, uno o

piu’ commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.

  2.  Gli  organi del CONI in funzione alla data di entrata in vigore

del  presente  decreto  restano  in carica sino alla costituzione del

consiglio  nazionale  ed  alle  elezioni della giunta nazionale e del

presidente del CONI, da tenersi entro il 30 giugno 2005.

  3.  Il Ministro per i beni e le attivita’ culturali puo’ provvedere

a  norma  dell’articolo  13, del decreto legislativo n. 242 del 1999,

come  modificato  dal  presente  decreto, in caso di inosservanza del

termine di cui al comma 2.

  4.  Entro  centottanta  giorni  dalla  data  di  approvazione delle

modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le

discipline   sportive   associate,   adeguano  i  loro  statuti  alle

disposizioni del presente decreto.

  5.  Nulla  e’  innovato  quanto alla natura giuridica dell’Aeroclub

d’Italia, dell’Automobile club d’Italia e dell’Unione italiana tiro a

segno,  che  svolgono  le attivita’ di federazioni sportive nazionali

secondo la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti.

  6. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo

1,  commi  3  e 25, il computo dei mandati si effettua a decorrere da

quello  che  ha  inizio a seguito di elezioni al comma 2 del presente

articolo.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana.  E’  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi’ 8 gennaio 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                              dei Ministri

                               Urbani,   Ministro  per  i  beni  e  le

                              attivita’ culturali

                              Tremonti,   Ministro   dell’economia  e

                              delle finanze

                               Mazzella,   Ministro  per  la  funzione

                              pubblica

                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari

                              regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli