Lavoro e Previdenza

Tuesday 27 March 2007

DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n.28 Attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.(Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2007)

DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio
2007, n.28 Attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attività e di
supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.(Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2007)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;

Vista la direttiva n. 2003/41/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003,
relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici
aziendali o professionali;

Visto l’articolo 18 della legge
25 gennaio 2006, n. 29, che ha introdotto l’articolo 29-bis nella legge 18
aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi
comunitari derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee;

Visto il decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, recante disciplina delle forme
pensionistiche complementari, a norma dell’articolo 3, comma 1, lettera v), della

legge 23
ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche
complementari;

Vista la legge 28 dicembre 2005,
n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei
mercati finanziari;

Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27
ottobre 2006;

Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2007;

Sulla proposta del Ministro per
le politiche europee e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri,
della giustizia e

per gli
affari regionali e le autonomie locali;

E m a n a

il
seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Investimenti delle risorse dei
fondi pensione

1. Dopo il
comma 5 dell’articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre2005, n. 252,
sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sentita la
COVIP, sono individuati:

a) le attività nelle quali i
fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, avendo presente il
perseguimento dell’interesse degli iscritti, eventualmente fissando limiti
massimi di investimento qualora siano giustificati da un punto di vista
prudenziale;

b) i criteri di investimento
nelle varie categorie di valori mobiliari;

c) le regole da osservare in
materia di conflitti di interesse tenendo conto delle specificità dei fondi
pensione e dei principi di cui alla direttiva 2004/39/CE, alla normativa
comunitaria di esecuzione e a quella nazionale di recepimento.

5-ter. I fondi pensione
definiscono gli obiettivi e i criteri della propria politica di investimento,
anche in riferimento ai singoli comparti eventualmente
previsti, e provvedono periodicamente, almeno con cadenza triennale, alla
verifica della rispondenza degli stessi agli interessi degli iscritti.

5-quater. Secondo
modalità definite dalla COVIP, i fondi pensione danno informativa agli
iscritti delle scelte di investimento e predispongono apposito documento sugli
obiettivi e sui criteri della

propria
politica di investimento, illustrando anche i metodi di misurazione e le
tecniche di gestione del rischio di investimento utilizzate e la ripartizione
strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle
prestazioni pensionistiche dovute. Il documento è riesaminato almeno ogni tre
anni ed è messo a disposizione degli aderenti e dei beneficiari del fondo
pensione o dei loro rappresentanti che lo richiedano.".

2. Al comma 13
dell’articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo la
lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) il patrimonio del
fondo pensione deve essere investito in misura predominante su mercati
regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio
in un mercato

regolamentato
devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali.".

3. Al comma 2 dell’articolo 7 del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "comma
5-bis".

4. Al comma 3 dell’articolo 13
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "comma 11, lettera c)" sono sostituite dalle seguenti:
"comma 5-bis, lettera c).".

5. Al comma 13 dell’articolo 6
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo le parole: "assumere o concedere prestiti," sono inserite le
seguenti: "prestare garanzie in favore di terzi,".

6. Al comma 1
dell’articolo 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, le
parole: "I soggetti con i quali è consentita la stipulazione delle
convenzioni ai sensi dell’articolo 6, comma 1"

sono
sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1,
lettere e) e o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all’articolo
1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385, e all’articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209".

Art. 2.

Erogazione delle rendite

1. Al comma 3 dell’articolo 6 del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: ", ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali
adeguati, in

conformità
con le disposizioni di cui all’articolo 7-bis. I fondi pensione sono
autorizzati dalla COVIP all’erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo
all’adeguatezza dei mezzi patrimoniali

costituiti
e alla dimensione del fondo per numero di iscritti.".

Art. 3.

Banca depositaria

1. Al comma 3
dell’articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono aggiunti,
in fine, i seguenti:

"3-bis. Fermo restando
quanto previsto dai commi 1, 2, e 3, quale banca depositaria può anche essere
nominata una banca stabilita in un altro Stato membro, debitamente autorizzata
a norma della

direttiva
93/22/CEE o della direttiva 2000/12/CE, ovvero operante come depositaria ai
fini della direttiva 85/611/CEE.

3-ter. La Banca d’Italia può vietare
la libera disponibilità degli attivi, depositati presso una banca avente sede
legale in Italia, di un fondo pensione avente sede in uno Stato membro. La Banca d’Italia provvede su richiesta della COVIP, anche previa conforme iniziativa
dell’Autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione
quando trattasi di forme pensionistiche comunitarie di cui all’articolo
15-ter.".

Art. 4.

Mezzi patrimoniali

1. Dopo l’articolo 7 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis (Mezzi
patrimoniali). – 1. I fondi pensione che coprono rischi biometrici, che
garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di
prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui al successivo comma
2, di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni
finanziari esistenti, salvo che detti impegni finanziari siano assunti da
soggetti gestori già sottoposti a vigilanza prudenziale a ciò abilitati, i
quali operano in conformità alle norme che li disciplinano.

2. Con regolamento del Ministero
dell’economia e delle finanze, sentita la COVIP, la Banca d’Italia e l’ISVAP, sono definiti i
principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati in

conformità
con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e dall’articolo 29-bis,
comma 3, lettera a), numero 3), della legge 18 aprile 2005, n. 62. Nel
regolamento sono, inoltre, definite le

condizioni
alle quali una forma pensionistica può, per un periodo limitato, detenere
attività insufficienti.

3. La COVIP può, nei confronti
delle forme di cui al comma 1, limitare o vietare la disponibilità dell’attivo
qualora non siano stati costituiti i mezzi patrimoniali adeguati in conformità
al

regolamento
di cui al comma 2. Restano ferme le competenze delle autorità di vigilanza sui
soggetti gestori.".

Art. 5.

Attività transfrontaliera

1. Dopo l’articolo 15 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono inseriti i seguenti:

"Art. 15-bis (Operatività
all’estero delle forme pensionistiche complementari italiane). – 1. I fondi
pensione di cui all’articolo 4, comma 1, i fondi pensione aperti, nonchè quelli
già istituiti alla

data di
entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività
giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione, che
risultino iscritti all’Albo tenuto a cura della COVIP e siano stati dalla COVIP
previamente autorizzati allo svolgimento dell’attività transfrontaliera,
possono operare con riferimento ai datori di lavoro o ai lavoratori residenti
in uno Stato membro dell’Unione europea.

2. La COVIP individua le procedure
e le condizioni per il rilascio della predetta autorizzazione, anche
avvalendosi di procedimenti semplificati di silenzio-assenso.

3. Un fondo pensione che intenda operare con riferimento a datori di lavoro o di
lavoratori residenti nel territorio di un altro Stato membro è tenuto a
comunicare per iscritto la propria intenzione alla

COVIP, indicando lo Stato membro
in cui intende operare, il nome del soggetto interessato e le caratteristiche
principali dello schema pensionistico che sarà ivi gestito.

4. Salvo che nell’ipotesi di cui al comma 5, la COVIP provvede a trasmettere per iscritto le
informazioni di cui al precedente comma all’Autorità competente dello Stato
membro ospitante entro tre mesi dal loro ricevimento, dandone comunicazione al
fondo pensione.

5. Qualora la COVIP abbia ragione di
dubitare che la struttura amministrativa, la situazione finanziaria ovvero
l’onorabilità e professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e

controllo
e del responsabile del fondo pensione siano compatibili con il tipo di
operazioni proposte nello Stato membro ospitante, la stessa può non consentire
al fondo pensione, anche mediante revoca dell’autorizzazione, di avviare
l’attività transfrontaliera comunicata, dandone se del caso informazione anche
all’Autorità dello Stato membro ospitante.

6. Il fondo pensione è tenuto a
rispettare la disciplina vigente nello Stato membro ospitante in materia di
informativa da rendere agli iscritti, nonchè le disposizioni dello Stato
ospitante in

materia
di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro che trovino
applicazione nei confronti dei fondi pensione che esercitano attività
transfrontaliera.

7. Il fondo pensione è, inoltre,
tenuto a rispettare, limitatamente alle attività svolte in quel particolare Stato
membro ospitante, gli eventuali limiti agli investimenti previsti, in
conformità all’articolo 18, comma 7, della direttiva 2003/41/CE,
dalla normativa dello Stato membro ospitante che trovino applicazione nei
confronti dei fondi che esercitano attività transfrontaliera.

8. La COVIP comunica al fondo
pensione le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 che siano
state alla stessa trasmesse dall’Autorità competente dello Stato membro
ospitante. A decorrere dalla ricezione

di
questa comunicazione, ovvero, in assenza di comunicazione, decorsi due mesi
dalla data in cui l’Autorità dello Stato membro ospitante ha ricevuto da parte
della COVIP la comunicazione di cui al comma 4, il fondo pensione può iniziare
la sua attività nello Stato membro ospitante a favore del soggetto interessato.

9. Le Autorità di vigilanza dello
Stato membro ospitante sono competenti a vigilare sul rispetto delle
disposizioni di cui al comma 6, mentre la COVIP è competente a vigilare sul rispetto delle
disposizioni indicate al comma 7.

10. A seguito della
comunicazione, da parte dell’Autorità competente dello Stato membro ospitante,
che un fondo pensione ha violato le disposizioni di cui al comma 6, la COVIP adotta, in
coordinamento con l’Autorità dello Stato membro ospitante, le misure necessarie
affinchè il fondo pensione ponga fine alla violazione constatata. Se, malgrado le misure adottate dalla COVIP il fondo pensione
continua a violare le disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto
della sicurezza sociale e di diritto del lavoro applicabili ai fondi pensione
transfrontalieri, l’Autorità dello

Stato membro ospitante può, dopo
averne informata la COVIP,
adottare le misure che ritiene necessarie al fine di prevenire nuove
irregolarità, ivi compreso, nella misura strettamente
necessaria, impedire al fondo pensione di fornire i suoi servizi al datore di
lavoro nello Stato membro ospitante.

11. In caso di attività
transfrontaliera, i fondi pensione devono dotarsi di mezzi patrimoniali
adeguati, per le ipotesi di cui all’articolo 7-bis, comma 1. La COVIP vigila sul rispetto di
questa previsione e, in caso di violazione, può anche intervenire ai sensi
dell’articolo 7-bis, comma 3. Restano ferme le competenze delle autorità di
vigilanza sui soggetti gestori.

12. La COVIP può prescrivere, anche
in considerazione degli eventuali diversi limiti agli investimenti che il fondo
pensione debba rispettare nello Stato membro
ospitante, la separazione delle attività e delle passività corrispondenti alle
attività svolte nello Stato membro dalle altre svolte sul territorio della
Repubblica.

Art. 15-ter (Operatività in
Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie). – 1. I fondi
pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea, che rientrano
nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE
e che risultano autorizzati dall’Autorità competente dello Stato membro di
origine allo svolgimento dell’attività transfrontaliera possono raccogliere
adesioni su base collettiva sul territorio della Repubblica.

2. L’operatività dei fondi di
cui al comma 1 nel territorio della Repubblica è subordinata alla previa
comunicazione da parte dei fondi stessi all’Autorità competente dello Stato
membro di origine delle informazioni concernenti la denominazione dell’impresa
e le caratteristiche principali dello schema pensionistico offerto nonchè
all’avvenuta trasmissione, da parte dell’Autorità dello Stato membro di
origine, della predetta informativa alla COVIP.

3. I fondi di cui al comma 1 non
possono iniziare ad operare nel territorio della Repubblica prima che la COVIP abbia fornito
all’Autorità dello Stato membro di origine informativa in merito alle
disposizioni che devono essere rispettate con riguardo al diritto della
sicurezza sociale e del lavoro, ai limiti agli investimenti e alle regole in
tema di informativa agli iscritti. L’avvio dell’attività transfrontaliera è in
ogni caso ammessa decorsi due mesi dall’avvenuta ricezione da parte della COVIP
dell’informativa di cui al precedente comma 2.

4. Ai fondi pensione di cui al comma
1, limitatamente alle adesioni effettuate nel territorio della Repubblica ed
alle risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni, si applicano le
norme

contenute
nel presente decreto in materia di destinatari, adesioni in forma collettiva, finanziamento,
prestazioni, permanenza nella forma pensionistica complementare, cessazione dei
requisiti di

partecipazione,
portabilità. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sono individuate le
eventuali ulteriori disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di
diritto del lavoro, incluse quelle che disciplinano l’organizzazione e la
rappresentatività, le uguali trovano applicazione nei riguardi dei fondi di cui
al comma 1.

5. Ai fondi di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni in materia di trasparenza emanate, in base al
presente decreto, dalla COVIP per i fondi di cui all’articolo 4.

6. Nel decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 6, comma 5-bis, sono altresì
definiti, i limiti agli investimenti che i fondi di cui al comma 1 devono eventualmente

rispettare
per la parte di attivi corrispondenti alle attività svolte sul territorio della
Repubblica.

7. La COVIP può chiedere all’Autorità
dello Stato membro di origine di prescrivere al fondo pensione la separazione
delle attività e delle passività corrispondenti alle attività svolte sul

territorio
della Repubblica rispetto alle altre svolte fuori dal predetto territorio.

8. La COVIP è competente a
vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 4 e
5, ferma restando la competenza dell’Autorità dello Stato membro di
origine a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6.

9. In caso di accertata violazione
da parte del fondo pensione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la COVIP ne informa l’Autorità
dello Stato membro di origine affinché la stessa adotti,

in
coordinamento con la COVIP,
le misure necessarie affinché il fondo ponga fine alla violazione constatata.
Se, nonostante l’adozione delle predette misure, il fondo pensione continua a
violare le disposizioni in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro applicabili ai fondi pensione
transfrontalieri, la COVIP
può, previa informativa all’Autorità dello Stato membro di origine, impedire la
raccolta di nuove adesioni e nei casi più gravi, impedire al fondo di
continuare ad operare.

Art. 15-quater (Cooperazione e
scambio di informazioni tra le Autorità competenti). – 1. La COVIP collabora, anche
mediante la sottoscrizione di protocolli, con le Autorità competenti degli
altri

Stati membri ai fini della
complessiva vigilanza sui fondi pensione che effettuano attività
transfrontaliera e comunica, a questo fine, tutte le informazioni richieste.

2. La COVIP è l’unica Autorità
italiana competente ad effettuare e a ricevere, sia nella qualità di Autorità
dello Stato membro di origine sia in quella di Autorità dello Stato membro
ospitante, gli

scambi
di comunicazioni con le altre Autorità degli Stati membri, con riguardo ai
fondi pensione che svolgono attività transfrontaliera, nonchè a comunicare le
disposizioni di diritto

nazionale
che devono trovare applicazione ai sensi dell’articolo 15-ter, commi 4, 5 e 6.
Art. 15-quinquies (Forme pensionistiche complementari con meno di cento
aderenti). – 1. La COVIP
può individuare, con proprio regolamento, le disposizioni del presente decreto
e della normativa

secondaria
che non trovano applicazione nei riguardi dei fondi pensione con meno di cento
aderenti.

2. Fermo restando quanto previsto
dal comma 1, l’attività
transfrontaliera può essere esercitata dai fondi pensione con meno di cento aderenti solo se trovano applicazione tutte le
disposizioni

del
presente decreto.".

2. Al comma 5 dell’articolo 19
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo le parole: "del Ministro del lavoro e delle politiche sociali" sono
inserite le seguenti: "e del Ministro dell’economia e delle
finanze,".

Art. 6.

Sanzioni penali e amministrative

1. Al decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, dopo l’articolo 19, sono aggiunti i seguenti:

"Art. 19-bis (Abusiva
attività di forma pensionistica). – 1. Chiunque eserciti l’attività di cui al
presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni è punito con
la reclusione

da sei
mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro. È sempre ordinata
la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il
reato o che ne sono il prodotto o il

profitto,
salvo che appartengano a persona estranea al reato".

Art. 19-ter (False informazioni).
– 1. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i
responsabili delle forme pensionistiche complementari e i liquidatori che
forniscono alla

COVIP segnalazioni, dati o
documenti falsi, sono puniti con l’arresto da sei mesi a tre anni, salvo che il
fatto costituisca più grave reato.

Art. 19-quater (Sanzioni
amministrative). – 1. Chiunque adotti, in qualsiasi documento o comunicazione
al pubblico, la denominazione "fondo pensione" senza essere iscritto,
ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del presente decreto, all’Albo tenuto a
cura della COVIP è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000, con provvedimento
motivato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP.

2. I componenti degli organi di
amministrazione e di controllo, i responsabili delle forme pensionistiche
complementari, i liquidatori e i commissari nominati ai sensi dell’articolo 15
che:

a) nel termine prescritto non
ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, ovvero ritardano
l’esercizio delle sue funzioni, sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento di

una
somma da euro 5.000 a
euro 25.000;

b) non osservano le disposizioni
previste negli articoli 5, 6, 7, 11, 14, 15, 15-bis e 20 ovvero le disposizioni
generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli nonchè
in base

all’articolo
19 del presente decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 500 a
euro 25.000;

c) non osservano le disposizioni
sui requisiti di onorabilità e professionalità e sulle cause di incompatibilità
e decadenza previste dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale
di cui all’articolo 4, comma 3, ovvero le disposizioni sui limiti agli
investimenti e ai conflitti di interessi previste dal decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 6, comma 5-bis, ovvero le
disposizioni previste nel decreto adottato dal Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
cui all’articolo 20, comma 2, del presente decreto, sono puniti con una
sanzione amministrativa da euro 500
a euro 25.000;

d) non effettuano le
comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di
onorabilità di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici
giorni dal momento in

cui sono
venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500
euro.

3. Nelle ipotesi di cui al comma
2, nei casi di maggiore gravità, possono altresì’ essere dichiarati decaduti
dall’incarico i componenti degli organi collegiali e il responsabile della forma

pensionistica.

4. Le sanzioni amministrative
previste nei commi 2 e 3 sono applicate, nel rispetto dei principi di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689, con la procedura di cui al titolo VIII, capo
VI, del

decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l’attribuzione delle
relative competenze alla COVIP. Le sanzioni amministrative sono determinate
nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva
dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di
specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono
particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonchè del vantaggio
che l’infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui
interesse egli agisce. Gli enti rispondono in solido del pagamento della
sanzione, salvo il diritto di regresso per l’intero nei confronti del
responsabile della violazione. Non si applica

l’articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.".

2. All’articolo 19, comma 4, del
decreto 5 dicembre 2005, n. 252, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) inibire con
provvedimento motivato, in tutto o in parte, per un periodo massimo di 60
giorni, l’attività della forma pensionistica complementare ove vi sia il
fondato sospetto di grave

violazione
delle norme del presente decreto e vi sia urgenza di provvedere.".

Art. 7.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti
disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252:

a) l’articolo 4, comma 4;[3]

b) l’articolo 5, commi 9, 10, 11,
e 12[4];

c) l’articolo 6, commi 4 e 11.

2. Ai commi 1 e 3 dell’articolo
39 della legge 28 dicembre 2005, n.262[5], le parole: "e
dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124" sono soppresse.

Art. 8.

Oneri per la finanza pubblica

1. Dall’attuazione del presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto
legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.