Imprese ed Aziende
Decreto legislativo 4 agosto 2008 , n. 144 – Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che
Decreto legislativo 4 agosto 2008 , n. 144 – Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle
norme minime per l’applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada
e che abroga la direttiva 88/599/CEE. (Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 17 Settembre 2008)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 25 febbraio 2008,
n. 34, recante disposizioni per l’adeguamento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – legge comunitaria 2007 – ed
in particolare
l’articolo
1, commi 1 e 3, e l’allegato B;
Visto il decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive
modificazioni;
Visto il regolamento (CEE) n.
3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di
controllo nel settore dei trasporti su strada;
Visto il regolamento (CE) n.
561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo
all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei
trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85
e (CE) n. 2135/98 e abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3820/85 del
Consiglio;
Vista la direttiva 2006/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, sulle norme minime per
l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del
Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga e sostituisce la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno
2008;
Acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 luglio 2008;
Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;
Sulla proposta del Ministro per
le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e
delle finanze,
dell’interno,
del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con le
regioni;
E m a n a
il
seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina
i controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli di tutte le categorie di
trasporto che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n.
3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di
controllo nel settore dei trasporti su strada, e del regolamento (CE) n.
561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo
all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n.
2135/98 e abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio,
del 20 dicembre 1985.
Art. 2.
Autorità competenti
1. Le funzioni dell’Ufficio di
coordinamento di cui all’articolo 7 della direttiva 2006/22/CE
sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti –
Dipartimento dei trasporti terrestri e i trasporti intermodali – Direzione
generale del trasporto stradale, utilizzando le risorse umane, strumentali e
finanziarie in dotazione a legislazione vigente.
2. L’Ufficio di coordinamento:
a) assicura il coordinamento con
gli organismi corrispondenti degli altri Stati membri nelle azioni intraprese
ai sensi dell’articolo 8;
b) definisce gli obiettivi
dell’attività nazionale di controllo;
c) trasmette alla Commissione i
dati statistici biennali, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n.
561/2006;
d) rappresenta l’organismo
principale di riferimento per la
Commissione e le autorità competenti degli altri Stati
membri.
3. Le attività di controllo su
strada e le attività di controllo presso i locali delle imprese ai sensi
dell’articolo 1, da chiunque svolte, sono pianificate e coordinate
rispettivamente, dal Ministero
dell’interno
e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
4. Sono in ogni caso fatte salve
le specifiche competenze ed attribuzioni previste dalle disposizioni normative
vigenti, in materia di controlli su strada e presso la sede delle imprese, per
ambiti di applicazione diversi da quelli del presente decreto.
Art. 3.
Sistemi di controllo
1. I controlli, sia su strada che
nei locali delle imprese, di tutte le categorie di trasporto di cui
all’articolo 1, sono effettuati, ogni anno, almeno sul 2 per cento dei giorni
di lavoro effettivo dei conducenti di veicoli che rientrano nel campo di
applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85. La
percentuale sarà portata al 3 per cento, dopo il 1° gennaio 2010. A partire dal 2012,
la percentuale minima di controlli da effettuare potrà essere aumentata al 4
per cento in base alle indicazioni che potrà dare la Commissione europea
conformemente a quanto disposto con l’articolo 2, paragrafo
3, della direttiva 2006/22/CE.
2. Nell’ambito del numero totale
dei controlli di cui al comma 1, almeno il 30 per cento del numero totale di
giorni lavorativi controllati è verificato su strada e almeno il 50 per cento
nei locali delle imprese.
Art. 4.
Determinazione del numero dei
controlli
1. Il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali comunica all’Ufficio di coordinamento, entro
il mese di gennaio di ogni anno, i dati relativi al numero complessivo dei
giorni di lavoro che ciascun conducente deve effettuare nel periodo di
riferimento.
2. L’individuazione dei
veicoli soggetti ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85 è
effettuata, al 31 dicembre di ogni anno, sulla base dei dati di
immatricolazione dei veicoli registrati nel sistema informatico del
Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, in conformità alle indicazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1,
dello stesso regolamento (CE) n. 561/2006.
3. In relazione ai dati di
cui al presente articolo, l’Ufficio di coordinamento determina il numero minimo
dei controlli da garantire ai sensi dell’articolo 3.
Art. 5.
Comunicazione dei dati relativi
ai controlli
1. Il Ministero dell’interno ed
il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 31
marzo di ogni anno, comunicano all’Ufficio di coordinamento i dati e le
informazioni di loro competenza, riferiti all’anno
precedente, utilizzando il formulario approvato con decisione 93/173/CEE della
Commissione, del 22 febbraio 1993.
2. L’Ufficio di coordinamento,
sulla base dei suddetti dati, comunica alla Commissione, ai sensi dell’articolo
17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2006, le informazioni necessarie per l’elaborazione della relazione
ivi prevista.
Art. 6.
Controlli su strada
1. I controlli su strada sono
effettuati in luoghi ed orari diversi e riguardano una parte sufficientemente
estesa della rete stradale, in modo da ostacolare l’aggiramento dei posti di
controllo e le relative operazioni sono condotte in modo che vengano
verificati almeno i punti elencati nella Parte A dell’Allegato I. Se la
situazione lo rende necessario, il controllo può essere concentrato su un punto
della Parte A dell’Allegato I.
2. Salvo quanto previsto
dall’articolo 11, comma 3, i controlli su strada sono eseguiti senza
discriminazioni. In particolare, nessuna discriminazione può essere operata in
relazione al paese di immatricolazione del veicolo, al paese di residenza del
conducente, al paese di stabilimento dell’impresa, al punto di partenza e destinazione
del viaggio, al tipo di tachigrafo.
3. I controlli vengono
effettuati seguendo un criterio di rotazione casuale, con un adeguato
equilibrio geografico. I posti di controllo sono effettuati sulle strade,
presso le stazioni di servizio o le aree di parcheggio; quando è necessario a
tutelare l’incolumità delle persone o la sicurezza della circolazione, i
veicoli da controllare possono essere indirizzati in luoghi sicuri situati
nelle loro vicinanze.
4. Nel corso delle operazioni di
controllo su strada sono inoltre rilevate le informazioni relative al tipo di
strada, ossia se si tratta di autostrada, strada statale o secondaria, al Paese
in cui è stato immatricolato il veicolo sottoposto a controllo ed al tipo di
tachigrafo se analogico o digitale.
5. Le imprese responsabili dei
conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di
controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai
controlli effettuati.
6. Al fine di agevolare le
operazioni di controllo di cui al presente articolo, è stabilito un modello di
lista di controllo, da adottarsi con decreto dirigenziale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’interno, entro il termine
di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7.
Controlli nei locali delle
imprese
1. I controlli nei locali delle
imprese sono svolti in modo che vengano verificati
almeno i punti elencati nella parte A e B dell’allegato I.
2. Nel corso delle operazioni di
controllo nei locali delle imprese sono inoltre rilevate le informazioni
relative al tipo di attività di trasporto, ossia se si tratta di attività a
livello nazionale o internazionale, passeggeri o
merci, per conto proprio o per conto terzi, alle dimensioni del parco veicoli
dell’impresa ed al tipo di tachigrafo se analogico o digitale.
3. Le imprese responsabili dei
conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di
controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai
controlli effettuati.
4. Al fine di agevolare le
operazioni di controllo di cui al comma 3, è stabilito
un modello di lista di controllo, da adottarsi con decreto dirigenziale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, entro il termine di sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. I controlli nei locali delle
imprese si effettuano, inoltre, quando siano state accertate su strada gravi
infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (CEE) n. 3821/85; a
tal fine il Ministero dell’interno comunica ogni tre mesi all’Ufficio di
coordinamento l’elenco delle imprese, stabilite in Italia o in uno dei Paesi
membri, sanzionate per le infrazioni di cui all’allegato III della
direttiva 2006/22/CE.
6. L’Ufficio di coordinamento
sulla base delle informazioni ricevute dal Ministero dell’interno e tenuto
anche conto delle informazioni eventualmente fornite dagli organismi di
collegamento designati degli altri Stati membri, comunica al Ministero del lavoro
l’elenco delle imprese italiane da controllare.
7. L’Ufficio di coordinamento
compila altresì l’elenco delle imprese stabilite negli altri Stati membri che
hanno commesso gravi infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 o al
regolamento (CEE) n.3821/85 sul territorio nazionale e ne dà comunicazione alle
rispettive autorità competenti, individuate ai sensi dell’articolo 7 della
direttiva 2006/22/CE.
Art. 8.
Controlli concertati
1. L’Ufficio di coordinamento,
sulla base di appositi accordi con le autorità competenti dei Paesi membri
individuate ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2006/22/CE, e di concerto
con le competenti strutture del Ministero dell’interno, organizza almeno sei
volte l’anno, operazioni concertate per controllare su strada i conducenti e i veicoli oggetto dei regolamenti (CE) n.
561/2006 e (CEE) n. 3821/85.
Art. 9.
Modulo di controllo delle assenze
dei conducenti
1. L’assenza per malattia, per
ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di
applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006, da parte del conducente nel
periodo indicato all’articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n.
3821/85, deve essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e
stampabile previsto dall’articolo 11, paragrafo 3, della
direttiva 2006/22/CE, elaborato dalla Commissione europea e riportato in
allegato alla decisione 2007/230/CE della Commissione, del 12 aprile 2007, che
deve essere compilato in ogni sua parte.
2. Il modulo di cui al comma 1 è
conservato dall’impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui
si riferisce.
3. Per il periodo di tempo
indicato all’articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, il
conducente di un veicolo a cui si applicano i
regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85, deve avere con sè il modulo di
cui al comma 1 che deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di
controllo.
4. Salvo che il fatto costituisca
reato e ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 174,
178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, il conducente che non ha con sè ovvero che tiene in modo
incompleto o alterato il modulo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 143,00 a Euro 570,00. Si
applicano le disposizioni del titolo VI e dell’articolo 180, comma 8, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
5. Alla stessa sanzione è
soggetta l’impresa che non conserva il modulo per il periodo di
tempo indicato al comma 2. Si applicano le disposizioni del titolo VI e
dell’articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni.
Art. 10.
Scambio di informazioni
1. Il Ministero dell’interno
comunica due volte all’anno, entro il mese di
settembre ed entro il mese di marzo all’Ufficio di coordinamento, i dati
semestrali relativi alle infrazioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e
(CEE) n. 3821/85 commesse da vettori non residenti e le sanzioni inflitte per
tali infrazioni.
2. Sulla base di tali dati,
l’Ufficio di coordinamento, con cadenza semestrale, provvede a comunicare le
informazioni previste dall’articolo 22 del regolamento (CE) n. 561/2006 e
dall’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3821/85 alle autorità
competenti dei Paesi membri individuate ai sensi dell’articolo 7 della
direttiva 2006/22/CE.
3. L’Ufficio di coordinamento,
a seguito di richiesta specifica da parte della autorità competente di un Paese
membro, comunica le informazioni di cui al comma 2, anche in relazione a
singoli casi.
Art. 11.
Sistema di classificazione del
rischio
1. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno e del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto anche conto delle
indicazioni del Comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, del
regolamento (CEE) n. 3821/85, sono definiti i criteri e le modalità del sistema
di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto,
sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse dalle
singole imprese alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e
(CEE) n. 3821/85.
2. Sulla base del decreto di cui
al comma 1, l’Ufficio
di coordinamento, provvede ad attribuire alle imprese stesse un indicatore
della classe di rischio.
3. Le imprese che presentano un
indicatore della classe di rischio elevato sono assoggettate a controlli più
rigorosi e frequenti.
Art. 12.
Migliori prassi
1. L’Ufficio di coordinamento,
elabora ogni due anni, un programma di formazione, destinato agli operatori
addetti al controllo, tenuto conto degli orientamenti pubblicati nella
relazione biennale della Commissione sulle migliori prassi adottate nell’ambito
dell’Unione europea.
2. L’Ufficio di coordinamento
organizza, almeno una volta all’anno, scambi formativi
e scambi del personale con gli organismi di collegamento intracomunitario di
altri Stati membri.
3. L’Ufficio di coordinamento
promuove, inoltre, anche mediante accordi e convenzioni con enti pubblici e
privati, la formazione periodica degli addetti ai controlli, in generale sulla
funzione di controllo e, in particolare, sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.
Art. 13.
Norma finanziaria
1. Dall’attuazione del presente
decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, nè minori entrate. Gli uffici interessati si avvalgono
delle risorse
umane,
strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.
Art. 14.
Disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione in data 12 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 262 del 9 novembre 1995.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Allegato I
(previsto
dall’art. 6, comma 1)
PARTE A
Controlli su strada.
Nei controlli su strada occorre
verificare, almeno i seguenti punti:
1) i periodi di
guida giornalieri e settimanali, le interruzioni di lavoro e i periodi di
riposo giornalieri e settimanali; i fogli di registrazione dei giorni
precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all’art. 15,
paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 e/o i dati memorizzati per lo
stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell’apparecchio di
controllo e/o sui tabulati;
2) per il periodo di cui all’art. 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85,
gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo, definiti come
ogni periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la velocità del
veicolo supera 90 km
orari per i veicoli della categoria N3 o 105 km orari per i veicoli della categoria M3.
Per categorie N3 e M3 si intendono le categorie definite all’allegato II, parte
A, della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6
febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
3) all’occorrenza, le velocità
istantanee del veicolo quali registrate dall’apparecchio di controllo durante,
le ultime ventiquattro ore di uso del veicolo;
4) il corretto funzionamento
dell’apparecchio di controllo (verifica di eventuali manipolazioni dell’apparecchio
e/o della carta del conducente e/o dei fogli di registrazione) oppure, se del
caso, la presenza dei documenti indicati art. 16, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 561/2006.
PARTE B
Controlli nei locali delle
imprese.
Nei locali delle imprese occorre
controllare i punti seguenti, in aggiunta a quanto stabilito nella Parte A:
1) i periodi di riposo
settimanale e i periodi di guida tra detti periodi di riposo;
2) l’osservanza della limitazione
bisettimanale delle ore di guida;
3) i fogli di registrazione, i
dati e i tabulati dell’unità di bordo e della carta del conducente.
Nel caso venga
accertata un’infrazione durante la catena di trasporto, gli Stati membri
possono, se opportuno, verificare la corresponsabilità di altri soggetti che hanno
istigato o in altro modo contribuito a commettere tale infrazione, ad esempio
caricatori, commissionari di trasporto o subappaltatori, compresa la verifica
che i contratti per la fornitura di servizi di trasporto siano conformi alle
disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.