Imprese ed Aziende

Monday 22 September 2008

DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2008, n. 142 Attuazione della direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonchè alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale.

DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto
2008, n. 142 Attuazione della direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva
77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla
salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 23 della
legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante «Disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge
comunitaria 2007»;

Vista la direttiva 2006/68/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la
direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione della società per azioni
nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale;

Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno
2008;

Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;

Sulla proposta del Ministro per
le politiche europee e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

Emana

il
seguente decreto legislativo:

Articolo 1.

Modifiche al capo V del titolo V
del libro V del codice civile

1. All’articolo
2329, numero 2), le parole: «e 2343» sono sostituite dalle seguenti: «, 2343 e
2343-ter».

2. Dopo l’articolo 2343-bis sono
inseriti i seguenti:

«Articolo 2343-ter

Conferimento di beni in natura o
crediti senza relazione di stima

Nel caso di conferimento di
valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non è richiesta la
relazione di cui all’articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale
sociale e dell’eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio
ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei
sei mesi precedenti il conferimento.

Non è altresì richiesta la
relazione di cui all’articolo 2343, primo comma,
qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale
e dell’eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti, diversi
da quelli di cui al primo comma, corrisponda:

a) al valore equo ricavato da un
bilancio approvato da non oltre un anno, purché sottoposto a revisione legale e
a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla
valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero

b) al valore equo risultante
dalla valutazione, precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme
ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la
valutazione dei beni oggetto del conferimento, effettuata da un esperto
indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società e dotato di
adeguata e comprovata professionalità.

Chi conferisce beni o crediti ai
sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta
il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di
cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione è
allegata all’atto costitutivo.

L’esperto di cui al secondo
comma, lettera b), risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi.

Articolo 2343-quater

Fatti eccezionali o rilevanti che
incidono sulla valutazione

Gli amministratori verificano,
nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della società, se, nel periodo
successivo a quello di cui all’articolo 2343-ter, primo comma, sono intervenuti
fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli
strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare
sensibilmente il valore di tali beni alla data effettiva del conferimento,
comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non è più
liquido, ovvero se, successivamente al termine dell’esercizio cui si riferisce
il bilancio di cui alla lettera a) del secondo comma dell’articolo 2343-ter, o
alla data della valutazione di cui alla lettera b) del medesimo comma si sono
verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore
equo dei beni o dei crediti conferiti. Gli amministratori verificano altresì
nel medesimo termine i requisiti di professionalità ed indipendenza dell’esperto
che ha reso la valutazione di cui all’articolo 2343-ter, secondo comma, lettera
b).

Qualora gli amministratori
ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al primo comma ovvero ritengano
non idonei i requisiti di professionalità e indipendenza dell’esperto che ha
reso la valutazione di cui all’articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b),
procedono ad una nuova valutazione. Si applica in tal caso l’articolo 2343.

Fuori dai
casi di cui al secondo comma, è depositata per l’iscrizione nel registro delle
imprese, nel medesimo termine di cui al primo comma, una dichiarazione degli
amministratori contenente le seguenti informazioni:

a) la descrizione dei beni o dei
crediti conferiti per i quali non si è fatto luogo alla relazione di cui all’articolo 2343, primo comma;

b) il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e, se del
caso, il metodo di valutazione;

c) la dichiarazione che tale
valore è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del
capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo;

d) la dichiarazione che non sono
intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione di cui
alla lettera b);

e) la dichiarazione di idoneità
dei requisiti di professionalità e indipendenza dell’esperto di cui
all’articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b).

Fino all’iscrizione della
dichiarazione le azioni sono inalienabili e devono restare depositate presso la
società.»

3. Il terzo
comma dell’articolo 2357 è sostituito dal seguente:

«Il valore nominale delle azioni
acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio non può eccedere la decima parte del capitale
sociale, tenendosi conto a tale fine anche delle azioni possedute da società
controllate.».

4. L’articolo 2358 è
sostituito dal seguente:

«Articolo 2358

Altre operazioni sulle proprie
azioni

La società non può, direttamente
o indirettamente, accordare prestiti, nè fornire garanzie per l’acquisto o la
sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal
presente articolo.

Tali operazioni sono
preventivamente autorizzate dall’assemblea straordinaria.

Gli amministratori della società
predispongono una relazione che illustri, sotto il profilo giuridico ed
economico, l’operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e
gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che
l’operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la
liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il
terzo acquisirà le azioni. Nella relazione gli amministratori attestano altresì
che l’operazione ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto
riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso
del finanziamento, e che il merito di credito della controparte è stato
debitamente valutato. La relazione è depositata presso la sede della società
durante i trenta giorni che precedono l’assemblea. Il verbale dell’assemblea,
corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato entro trenta
giorni per l’iscrizione nel registro delle imprese.

In deroga all’articolo 2357-ter,
quando le somme o le garanzie fornite ai sensi del presente articolo sono
utilizzate per l’acquisto di azioni detenute dalla società ai sensi
dell’articolo 2357 e 2357-bis l’assemblea straordinaria autorizza gli
amministratori a disporre di tali azioni con la delibera di cui al secondo
comma. Il prezzo di acquisto delle azioni è determinato secondo i criteri di
cui all’articolo 2437-ter, secondo comma. Nel caso di azioni negoziate in un
mercato regolamentato il prezzo di acquisto è pari almeno al prezzo medio ponderato
al quale le azioni sono state negoziate nei sei mesi che precedono la
pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea.

Qualora la società accordi
prestiti o fornisca garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni
proprie a singoli amministratori della società o della controllante o alla
stessa controllante ovvero a terzi che agiscono in nome proprio e per conto dei
predetti soggetti, la relazione di cui al terzo comma attesta altresì che
l’operazione realizza al meglio l’interesse della società.

L’importo complessivo delle somme
impiegate e delle garanzie fornite ai sensi del presente articolo non può
eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili
risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato, tenuto conto anche
dell’eventuale acquisto di proprie azioni ai sensi dell’articolo 2357. Una
riserva indisponibile pari all’importo complessivo delle somme impiegate e
delle garanzie fornite è iscritta al passivo del bilancio.

La società non può, neppure per
tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni
proprie in garanzia. Salvo quanto previsto dal comma sesto, le disposizioni del
presente articolo non si applicano alle operazioni effettuate per favorire
l’acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di
società controllanti o controllate. Resta salvo quanto previsto dagli articoli
2391-bis e 2501-bis.».

5. All’articolo
2440 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo
comma le parole: «e 2343» sono sostituite dalle seguenti: «2343, 2343-ter, e
2343-quater»;

b) dopo il primo comma è inserito
il seguente secondo: «La dichiarazione di cui all’articolo 2343-quater è
allegata all’attestazione di cui all’articolo 2444.».

6. Dopo l’articolo 2440, è
inserito il seguente:

«Articolo 2440-bis

Aumento di capitale delegato
liberato mediante conferimenti di beni

in
natura e di crediti senza relazione di stima

Nel caso sia attribuita agli
amministratori la facoltà di cui all’articolo 2443,
secondo comma, e sia deliberato il conferimento di beni in natura o crediti
valutati in conformità dell’articolo 2343-ter, gli amministratori, espletata la
verifica di cui all’articolo 2343-quater, primo comma, depositano per
l’iscrizione nel registro delle imprese, in allegato al verbale della
deliberazione di aumento del capitale, una dichiarazione con i contenuti di cui
all’articolo 2343-quater, terzo comma, dalla quale risulti la data della
delibera di aumento del capitale.

Entro trenta giorni
dall’iscrizione della dichiarazione di cui al primo comma i soci che
rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del
capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell’ammontare precedente
l’aumento medesimo, possono richiedere la presentazione di una nuova
valutazione. Si applica in tal caso l’articolo 2343. Il conferimento non può
essere eseguito fino al decorso del predetto termine e, se del caso, alla
presentazione della nuova valutazione.

Qualora non sia richiesta la
nuova valutazione, gli amministratori depositano per l’iscrizione nel registro
delle imprese congiuntamente all’attestazione di cui
all’articolo 2444 la dichiarazione che non sono intervenuti,
successivamente alla data della dichiarazione di cui al secondo comma, i fatti
o le circostanze di cui all’articolo 2343-quater, primo comma.».

7. Al secondo
comma dell’articolo 2445 le parole: «La riduzione» sono sostituite dalle
seguenti: «Nel caso di società cui si applichi l’articolo 2357, terzo comma, la
riduzione».

Articolo 2.

Modifiche alle disposizioni per
l’attuazione del codice civile

1. All’articolo 111-bis delle
disposizioni per l’attuazione del codicecivile è aggiunto, in fine, il seguente
comma: «Ai fini di cui all’articolo 2343-ter, per valori mobiliari e strumenti
del mercato monetario si intendono quelli di cui all’articolo
1, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.».

Il presente decreto, munito del
sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche
europee

Tremonti, Ministro dell’economia
e delle finanze

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Scajola, Ministro dello sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Alfano