Ambiente

Tuesday 08 July 2008

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115. Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 3/76/CEE. (GU n. 154 del 3-7-2008)

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio
2008, n. 115. Attuazione della direttiva 2006/32/CE
relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e
abrogazione della direttiva 3/76/CEE. (GU n. 154 del
3-7-2008)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 2007,
n. 13, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2006,
ed in particolare, l’articolo 1;

Vista la direttiva 2006/32/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza
degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante
abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n.
10;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Visto il decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504;

Vista la legge 14 novembre 1995,
n. 481;

Visto il decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79;

Visto il decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164;

Vista la legge 1° giugno 2002, n.
120;

Visto il decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387;

Vista la legge 23 agosto 2004, n.
239;

Visto il decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192;

Vista la legge 27 dicembre 2006,
n. 296;

Visto il decreto legislativo 8
febbraio 2007, n. 20;

Vista la legge 3 agosto 2007, n.
125;

Visto il decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 201;

Vista la legge 24 dicembre 2007,
n. 244;

Visto quanto disposto, in materia
di incremento dell’efficienza energetica, di risparmio energetico e sviluppo
delle fonti rinnovabili, dai provvedimenti attuativi dell’articolo 9, comma 1,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell’articolo 16, comma 4, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Visto il primo Piano d’azione
italiano per l’efficienza energetica trasmesso dal Ministro dello sviluppo
economico alla Commissione europea nel luglio 2007, in attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2006/32/CE;

Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27
febbraio 2008;

Acquisito il parere della
Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20 marzo
2008;

Acquisito il parere della
competente Commissione della Camera dei deputati;

Considerato che la competente
Commissione del Senato della Repubblica non si e’ espressa nel termine
previsto;

Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008;

Sulla proposta del Ministro per
le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i
Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della
giustizia, degli affari esteri, dell’economia e delle finanze, per i rapporti
con le regioni, per la pubblica amministrazione e l’innovazione, delle
politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei
trasporti;

Emana

il
seguente decreto-legislativo:

Titolo I

FINALITA’ E OBIETTIVI

Art. 1.

Finalita’ e ambito di
applicazione

1. Il presente decreto, al fine
di contribuire al miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento
energetico e alla tutela dell’ambiente attraverso la riduzione delle emissioni
di gas a effetto serra, stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento
dell’efficienza degli usi finali dell’energia sotto il profilo costi e
benefici. Per tali finalita’, il presente decreto:

a) definisce gli obiettivi
indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario
e giuridico necessari ad eliminare le barriere e le
imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale
dell’energia;

b) crea le condizioni per lo
sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di
altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica agli utenti finali.

2. Il presente decreto si
applica:

a) ai fornitori di misure di
miglioramento dell’efficienza energetica, ai distributori di energia, ai
gestori dei sistemi di distribuzione e alle societa’ di vendita di energia al
dettaglio;

b) ai clienti finali;

c) alle Forze armate ed alla
Guardia di finanza, limitatamente al capo IV del Titolo II e solamente nella
misura in cui l’applicazione del presente decreto legislativo non e’ in
contrasto con la natura e l’obiettivo primario delle attivita’ delle Forze
armate e della Guardia di finanza e ad eccezione dei materiali utilizzati
esclusivamente a fini militari.

3. Il presente decreto non si
applica tuttavia alle imprese operanti nelle categorie di attivita’ di cui
all’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di
quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita’.

Art. 2.

Definizioni

1. Esclusivamente ai fini del
presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

a) «energia»: qualsiasi forma di
energia commercialmente disponibile, inclusi elettricita’, gas naturale,
compreso il gas naturale liquefatto, gas di petrolio liquefatto, qualsiasi
combustibile da riscaldamento o raffreddamento, compresi il teleriscaldamento e
il teleraffreddamento, carbone e lignite, torba, carburante per autotrazione,
ad esclusione del carburante per l’aviazione e di quello per uso marina, e la
biomassa quale definita nella direttiva 2001/77/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, recepita con il
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sulla promozione dell’energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricita’;

b) «efficienza energetica»: il
rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da
intendersi come prestazione fornita, e l’immissione di energia;

c) «miglioramento dell’efficienza
energetica»: un incremento dell’efficienza degli usi finali dell’energia,
risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici;

d) «risparmio energetico»: la
quantita’ di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione o una
stima del consumo prima e dopo l’attuazione di una o piu’ misure
di miglioramento dell’efficienza energetica, assicurando nel contempo la
normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo
energetico;

e) «servizio energetico»: la
prestazione materiale, l’utilita’ o il vantaggio derivante dalla combinazione
di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente
l’energia, che possono includere le attivita’ di gestione, di
manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la
cui fornitura e’ effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali
ha dimostrato di portare a miglioramenti dell’efficienza energetica e a
risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;

f) «meccanismo di efficienza
energetica»: strumento generale adottato dallo Stato o da autorita’ pubbliche
per creare un regime di sostegno o di incentivazione agli operatori del mercato
ai fini della fornitura e dell’acquisto di servizi energetici e altre misure di
miglioramento dell’efficienza energetica;

g) «programma di miglioramento
dell’efficienza energetica»:

attivita’
incentrate su gruppi di clienti finali e che di norma si traducono in
miglioramenti dell’efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili;

h) «misura di miglioramento
dell’efficienza energetica»:

qualsiasi
azione che di norma si traduce in miglioramenti dell’efficienza energetica
verificabili e misurabili o stimabili;

i) «ESCO»: persona fisica o
giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento
dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, cio’
facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei
servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento
dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri
di rendimento stabiliti;

l) «contratto di rendimento
energetico»: accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore
riguardante una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, in cui i
pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in
funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito
contrattualmente;

m) «finanziamento tramite terzi»:
accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al
beneficiario della misura di miglioramento dell’efficienza energetica, che
fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a
una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa.
Il terzo puo’ essere una ESCO;

n) «diagnosi energetica»:
procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di
consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una
attivita’ o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad
individuare e quantificare le opportunita’ di risparmio energetico sotto il
profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati;

o) «strumento finanziario per i
risparmi energetici»: qualsiasi strumento finanziario, reso disponibile sul
mercato da organismi pubblici o privati per coprire parzialmente o
integralmente i costi del progetto iniziale per l’attuazione delle misure di
miglioramento dell’efficienza energetica;

p) «cliente finale»: persona
fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale;

q) «distributore di energia»,
ovvero «distributore di forme di energia diverse dall’elettricita’ e dal gas»:
persona fisica o giuridica responsabile del trasporto di energia al fine della
sua fornitura a clienti finali e a stazioni di distribuzione che vendono
energia a clienti finali. Da questa definizione sono esclusi i gestori dei
sistemi di distribuzione del gas e dell’elettricita’, i quali rientrano nella
definizione di cui alla lettera r);

r) «gestore del sistema di
distribuzione» ovvero «impresa di distribuzione»: persona fisica o giuridica
responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello
sviluppo del sistema di distribuzione dell’energia elettrica o del gas naturale
in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri
sistemi, e di assicurare la capacita’ a lungo termine del sistema di soddisfare
richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica o gas naturale;

s) «societa’ di vendita di
energia al dettaglio»: persona fisica o giuridica che vende energia a clienti
finali;

t) «sistema efficiente di utenza»:
sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non
superiore a 10 Mwe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato
da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella
titolarita’ di un soggetto diverso dal cliente finale, e’ direttamente
connesso, per il tramite di un collegamento privato, all’impianto per il
consumo di un solo cliente finale ed e’ realizzato all’interno dell’area di
proprieta’ o nella piena disponibilita’ del medesimo cliente;

u) «certificato bianco»: titolo
di efficienza energetica attestante il conseguimento di risparmi di energia
grazie a misure di miglioramento dell’efficienza energetica e utilizzabile ai
fini dell’adempimento agli obblighi di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e all’articolo
16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

v) «sistema di gestione
dell’energia»: la parte del sistema di gestione aziendale che ricomprende la
struttura organizzativa, la pianificazione, la responsabilita’, le procedure, i
processi e le risorse per sviluppare, implementare, migliorare, ottenere,
misurare e mantenere la politica energetica aziendale;

z) «esperto in gestione
dell’energia»: soggetto che ha le conoscenze, l’esperienza e la capacita’
necessarie per gestire l’uso dell’energia in modo efficiente;

aa) «ESPCo»: soggetto fisico o
giuridico, ivi incluse le imprese artigiane e le loro forme consortili, che ha
come scopo l’offerta di servizi energetici atti al miglioramento
dell’efficienza nell’uso dell’energia;

bb)
«fornitore di servizi energetici»: soggetto che fornisce servizi energetici,
che puo’ essere uno dei soggetti di cui alle lettere i), q), r), s), z) ed aa);

cc) «Agenzia»: e’ la struttura
dell’ENEA di cui all’articolo 4, che svolge le
funzioni previste dall’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/32/CE.

2. Continuano a valere, ove
applicabili, le definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
e al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Art. 3.

Obiettivi di risparmio energetico

1. Gli obiettivi nazionali
indicativi di risparmio energetico sono individuati con i Piani di azione
sull’efficienza energetica, PAEE, di cui all’articolo 14
della direttiva 2006/32/CE, predisposti secondo le modalita’ di cui
all’articolo 5, comma 2.

2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, ai fini della misurazione del contributo
delle diverse misure di risparmio energetico agli obiettivi nazionali di cui al
comma 1, si applicano:

a) per la conversione delle
unita’ di misura, i fattori di cui all’allegato I;

b) per la misurazione e la
verifica del risparmio energetico, i metodi approvati con decreti del Ministro
dello sviluppo economico, su proposta dell’Agenzia di
cui all’articolo 4, secondo le modalita’ di cui all’allegato IV della direttiva
2006/32/CE. Tali metodi sono aggiornati sulla base delle regole armonizzate che
la Commissione
mettera’ a disposizione.

Titolo II

STRUMENTI PER L’EFFICIENZA
ENERGETICA

Capo I

Coordinamento e monitoraggio

Art. 4.

Funzioni di Agenzia nazionale per
l’efficienza energetica

1. L’ENEA svolge le funzioni
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera cc), tramite
una struttura, di seguito denominata: «Agenzia», senza nuovi o maggiori oneri, ne’ minori entrate a carico della finanza pubblica e
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.

2. L’Agenzia, opera secondo un
proprio piano di attivita’, approvato congiuntamente a quelli di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 3 settembre
2003, n. 257. L’ENEA
provvede alla redazione di tale piano di attivita’ sulla base di specifiche
direttive, emanate dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, finalizzate a dare attuazione a quanto disposto dal presente decreto
oltreche’ ad ulteriori obiettivi e provvedimenti attinenti l’efficienza
energetica.

3. Entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, su proposta del Consiglio di
amministrazione dell’ENEA e previo parere per i profili di rispettiva
competenza del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del
Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalita’ con cui si
procede alla riorganizzazione delle strutture, utilizzando il solo personale in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di
consentire l’effettivita’ delle funzioni dell’Agenzia.

4. L’Agenzia svolge le
seguenti funzioni:

a) supporta il Ministero dello
sviluppo economico e le regioni ai fini del controllo generale e della
supervisione dell’attuazione del quadro istituito ai sensi del presente
decreto;

b) provvede alla verifica e al
monitoraggio dei progetti realizzati e delle misure adottate, raccogliendo e
coordinando le informazioni necessarie ai fini delle specifiche attivita’ di
cui all’articolo 5;

c) predispone, in conformita’ a
quanto previsto dalla direttiva 2006/32/CE, proposte tecniche per la
definizione dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio
energetico ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi indicativi
nazionali, da approvarsi secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2. In tale ambito, definisce altresi’ metodologie specifiche per l’attuazione del
meccanismo dei certificati bianchi, con particolare riguardo allo sviluppo di
procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi senza
fare ricorso a misurazioni dirette;

d) svolge supporto
tecnico-scientifico e consulenza per lo Stato, le regioni e gli enti locali
anche ai fini della predisposizione degli strumenti attuativi necessari al
conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di risparmio energetico di
cui al presente decreto;

e) assicura, anche in coerenza
con i programmi di intervento delle regioni, l’informazione a cittadini, alle
imprese, alla pubblica amministrazione e agli operatori economici, sugli
strumenti per il risparmio energetico, nonche’ sui meccanismi e sul quadro
finanziario e giuridico predisposto per la diffusione e la promozione
dell’efficienza energetica, provvedendo inoltre a fornire sistemi di diagnosi
energetiche in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 18.

Art. 5.

Strumenti di programmazione e
monitoraggio

1. Al fine di provvedere al
monitoraggio e al coordinamento degli strumenti di cui al presente decreto
legislativo, entro il 30 maggio di ciascun anno a decorrere dall’anno 2009, l’Agenzia provvede
alla redazione del Rapporto annuale per l’efficienza energetica, di seguito
denominato: «Rapporto». Il Rapporto contiene:

a) l’analisi del raggiungimento
degli obiettivi indicativi nazionali di cui all’articolo 3;

b) l’analisi e il monitoraggio
degli strumenti di incentivazione di cui al presente decreto e degli ulteriori
strumenti attivati a livello regionale e locale in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 6;

c) l’analisi dei risultati
conseguiti nell’ambito del quadro regolatorio per la semplificazione delle
procedure autorizzative, per la definizione degli obblighi e degli standard
minimi di efficienza energetica, per l’accesso alla rete dei sistemi efficienti
di utenza, individuato dalle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo;

d) l’analisi dei miglioramenti e
dei risultati conseguiti nei diversi settori e per le diverse tecnologie,
comprensiva di valutazioni economiche sulla redditivita’ dei diversi
investimenti e servizi energetici;

e) l’analisi e la mappatura dei
livelli di efficienza energetica presenti nelle diverse aree del territorio
nazionale utilizzando anche i risultati ottenuti dalle azioni messe in atto
dalle regioni e dalle province autonome;

f) l’individuazione delle
eventuali misure aggiuntive necessarie anche in riferimento
a quanto emerso dall’analisi di cui alla lettera e), ivi inclusi eventuali
ulteriori provvedimenti economici e fiscali, per favorire il perseguimento
degli obiettivi di cui all’articolo 3;

g) le ulteriori valutazioni
necessarie all’attuazione dei commi 2 e 3;

h) il rapporto riportera’
altresi’ un’analisi sui consumi e i risparmi ottenuti a livello
regionale e sara’ messo a disposizione del pubblico in formato elettronico.

2. Il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e su proposta dell’Agenzia sulla base dei rapporti di cui al
comma 1, approva e trasmette alla Commissione europea:

a) un secondo Piano d’azione
nazionale per l’efficienza energetica, PAEE, entro il 30 giugno 2011;

b) un terzo Piano d’azione
nazionale per l’efficienza energetica, PAEE, entro il 30 giugno 2014.

3. Il secondo e il terzo Piano
d’azione nazionale per l’efficienza energetica:

a) includono un’analisi e una
valutazione approfondite del precedente Piano d’azione nazionale per
l’efficienza energetica;

b) includono i risultati
definitivi riguardo al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui all’articolo 3;

c) si basano sui dati
disponibili, integrati da stime;

d) includono piani relativi a
misure addizionali e informazioni sugli effetti previsti dalle
stesse intesi ad ovviare alle carenze constatate o previste rispetto
agli obiettivi;

e) prevedono il ricorso ai
fattori e ai metodi di cui all’articolo 3;

f) sono predisposti su iniziativa
e proposta dell’Agenzia in collaborazione con un gruppo di lavoro istituito ai
sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281, senza nuovi o maggiori
oneri, ne’ minori entrate, a carico della finanza
pubblica.

Art. 6.

Armonizzazione delle funzioni
dello Stato e delle regioni in materia di efficienza energetica

1. Con le modalita’ di cui
all’articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e’
stabilita la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, degli obiettivi minimi di risparmio energetico necessari per
raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 3, e successivi aggiornamenti,
proposti dall’Unione europea.

2. Entro i novanta giorni
successivi a quelli di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano adottano i provvedimenti e le iniziative di propria
competenza per concorrere al raggiungimento dell’obiettivo minimo fissato di
cui al comma 1.

3. A decorrere dal 1° gennaio
2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la
promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori
contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva
la possibilita’ di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto
previsto dal comma 4.

4. Gli incentivi di diversa
natura sono cumulabili nella misura massima individuata, per ciascuna
applicazione, sulla base del costo e dell’equa remunerazione degli
investimenti, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base di appositi rapporti tecnici redatti dall’Agenzia di cui all’articolo 4. Con gli stessi decreti sono stabilite
le modalita’ per il controllo dell’adempimento alle disposizioni di cui al
presente comma.

5. Congiuntamente a quanto
stabilito dall’articolo 2, comma 169, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il
Ministro delle sviluppo economico verifica ogni due anni, sulla base dei
rapporti di cui all’articolo 5, per ogni regione, le misure adottate, gli interventi
in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e ne da’ comunicazione al
Parlamento.

6. Le regioni promuovono il
coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il
raggiungimento dell’obiettivo di incremento dell’efficienza energetica nei
rispettivi territori.

Capo II

Incentivi e strumenti finanziari

Art. 7.

Certificati bianchi

1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.
20, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i
profili di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e d’intesa con la
Conferenza unificata:

a) sono stabilite le modalita’
con cui gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione di cui all’articolo
9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e all’articolo 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si raccordano agli
obiettivi nazionali di cui all’articolo 3, comma 1, tenuto conto di quanto
stabilito dalla lettera b);

b) sono gradualmente introdotti,
tenendo conto dello stato di sviluppo del mercato della vendita di energia, in
congruenza con gli obiettivi di cui all’articolo 3, comma 1, e agli obblighi di
cui alla lettera a), obblighi di risparmio energetico in capo alle societa’ di
vendita di energia al dettaglio;

c) sono stabilite le modalita’
con cui i soggetti di cui alle lettere a) e b) assolvono ai
rispettivi obblighi acquistando in tutto o in parte l’equivalente quota di
certificati bianchi;

d) sono approvate le modalita’
con cui l’Agenzia provvede a quanto disposto dall’articolo 4,
comma 4, lettera c);

e) sono aggiornati i requisiti
dei soggetti ai quali possono essere rilasciati i certificati bianchi, nonche’,
in conformita’ a quanto previsto dall’allegato III alla
direttiva 2006/32/CE, l’elenco delle tipologie di misure ed interventi
ammissibili ai fini dell’ottenimento dei certificati bianchi.

2. Nelle more dell’adozione dei
provvedimenti di cui al comma 1, nonche’ dei provvedimenti di cui all’articolo
4, comma 3, si applicano i provvedimenti normativi e regolatori emanati in
attuazione dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, e dell’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164.

3. Ai fini dell’applicazione del
meccanismo di cui al presente articolo, il risparmio di forme di energia
diverse dall’elettricita’ e dal gas naturale non destinate all’impiego per
autotrazione e’ equiparato al risparmio di gas naturale.

4. L’Autorita’ per l’energia
elettrica e il gas provvede alla individuazione delle modalita’ con cui i costi
sostenuti per la realizzazione dei progetti realizzati secondo le disposizioni
del presente articolo, nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi,
trovano copertura sulle tariffe per il trasporto e la distribuzione
dell’energia elettrica e del gas naturale e approva le regole di funzionamento
del mercato e delle transazioni bilaterali relative ai certificati bianchi,
proposte dalla Societa’ Gestore del mercato elettrico,
nonche’ verifica il rispetto delle regole ed il conseguimento degli obblighi da
parte dei soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), applicando, salvo che il
fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative pecuniarie previste
dall’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Art. 8.

Interventi di mobilita’
sostenibile

1. Con accordi volontari con gli
operatori di settore, ivi inclusi i soggetti che immettono in consumo benzina e
gasolio, il Ministero dello sviluppo economico o altri Ministeri interessati e
le regioni, sulla base di priorita’ e di ambiti di intervento segnalati dalle
regioni medesime, promuovono iniziative di mobilita’ sostenibile, avvalendosi
anche di risorse rinvenenti dagli aggiornamenti della deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica 19 dicembre 2002, n.
123, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003. In tale ambito,
l’Agenzia provvede a definire modalita’ per la contabilizzazione dei risparmi
energetici risultanti dalle misure attivate ai fini della contribuzione agli
obiettivi indicativi nazionali di cui all’articolo 3.

Art. 9.

Fondo di rotazione per il
finanziamento tramite terzi

1. Al fine di promuovere la
realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell’efficienza
energetica, a valere sulle risorse relative all’anno
2009 previste dall’articolo 1, comma 1113, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e’ destinata una quota di 25 milioni di euro per gli interventi realizzati
tramite lo strumento del finanziamento tramite terzi in cui il terzo risulta
essere una ESCO.

2. Il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa
con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, con decreto da adottare entro il 31 dicembre 2008, tenuto
conto di apposite relazioni tecniche predisposte dall’Agenzia di cui
all’articolo 4, individua i soggetti, le misure e gli interventi finanziabili, nonche’ le modalita’ con cui le rate di rimborso dei
finanziamenti sono connesse ai risparmi energetici conseguiti e il termine
massimo della durata dei finanziamenti stessi in relazione a ciascuna di tali
misure, che non puo’ comunque essere superiore a centoquarantaquattro mesi, in
deroga al termine di cui all’articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.

Capo III

Semplificazione e rimozione degli
ostacoli normativi

Art. 10.

Disciplina dei servizi energetici
e dei sistemi efficienti di utenza

1. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, l’Autorita’ per l’energia
elettrica e il gas definisce le modalita’ per la regolazione dei sistemi
efficienti di utenza, nonche’ le modalita’ e i tempi per la gestione dei
rapporti contrattuali ai fini dell’erogazione dei servizi di trasmissione,
distribuzione e dispacciamento. Salvo che il fatto costituisca
reato, l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, nel caso di inosservanza
dei propri provvedimenti, applica l’articolo 2, comma 20, lettera c), della
legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. Nell’ambito dei provvedimenti
di cui al comma 1, l’Autorita’
per l’energia elettrica e il gas provvede inoltre affinche’ la regolazione
dell’accesso al sistema elettrico sia effettuata facendo esclusivo riferimento
all’energia elettrica scambiata con la rete elettrica sul punto di connessione.
In tale ambito, l’Autorita’ prevede meccanismi di salvaguardia per le
realizzazioni avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.

3. Le disposizioni per lo
svolgimento di attivita’ nel settore verticalmente collegato o contiguo dei
servizi post-contatore, di cui all’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge
23 agosto 2004, n. 239, e successive modifiche, si applicano anche alla
fornitura di servizi energetici.

Art. 11.

Semplificazione e
razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari

1. Nel caso di edifici di nuova
costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri
portanti, superiori ai 30
centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i
maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10
per cento dell’indice di prestazione energetica previsto dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con
le modalita’ di cui al medesimo decreto legislativo, non sono considerati nei
computi per la determinazioni dei volumi, delle
superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte
eccedente i 30
centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli
elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per
quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti e’ permesso
derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli
abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, a
quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi
comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di
protezione del nastro stradale, nonche’ alle altezze massime degli edifici.

2. Nel caso di interventi di
riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino
maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura
necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di
trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni, certificata con le modalita’ di cui al medesimo
decreto legislativo, e’ permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti
procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle
normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito
alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del
nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il
maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonche’ alle altezze massime
degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il
maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga puo’ essere
esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.

3. Fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive
modificazioni, gli interventi di incremento dell’efficienza energetica che
prevedano l’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva
non superiore a 1,5 metri
e diametro non superiore a 1
metro, nonche’ di impianti solari termici o fotovoltaici
aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo
stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma
degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e
non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attivita’ di cui
agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la
superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale
caso, fatti salvi i casi di cui all’articolo 3, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, e’ sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.

4. Le disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 trovano applicazione fino all’emanazione di apposita normativa
regionale che renda operativi i principi di esenzione
minima ivi contenuti.

5. L’applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non puo’ in ogni caso derogare le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e
antisismica.

6. Ai fini della realizzazione
degli interventi di cui all’articolo 1, comma 351, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, finanziabili in riferimento alle
dotazioni finanziarie stanziate dall’articolo 1, comma 352, della legge n. 296
del 2006 per gli anni 2008 e 2009, la data ultima di inizio lavori e’ da
intendersi fissata al 31 dicembre 2009 e quella di fine lavori da comprendersi
entro i tre anni successivi.

7. La costruzione e l’esercizio
degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonche’
le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione
unica, rilasciata dall’amministrazione competente ai sensi dell’articolo 8 del
decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle normative
vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del
patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo
strumento urbanistico. A tale fine la Conferenza dei servizi e’ convocata dalla regione
entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta
fermo il pagamento del diritto annuale di cui all’articolo 63,
commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernente le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni.

8. L’autorizzazione di cui al comma 6 e’ rilasciata a seguito di un procedimento
unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita’ stabilite dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di dissenso,
purche’ non sia quello espresso da una amministrazione
statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del
patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e
specificamente disciplinato dalle regioni, e’ rimessa alla Giunta regionale. Il
rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire
l’impianto in conformita’ al progetto approvato e deve contenere l’obbligo alla
rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a
seguito della dismissione dell’impianto. Il termine massimo per la conclusione
del procedimento di cui al presente comma non puo’ comunque essere superiore a
centottanta giorni.

Capo IV

Settore pubblico

Art. 12.

Efficienza energetica nel settore
pubblico

1. La pubblica amministrazione ha
l’obbligo di applicare le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

2. La responsabilita’
amministrativa, gestionale ed esecutiva dell’adozione degli obblighi di
miglioramento dell’efficienza energetica nel settore pubblico, di cui agli
articoli 13, 14 e 15 sono assegnati all’amministrazione pubblica proprietaria o
utilizzatrice del bene o servizio di cui ai medesimi articoli, nella persona
del responsabile del procedimento connesso all’attuazione degli obblighi ivi
previsti.

3. Ai fini del monitoraggio e
della comunicazione ai cittadini del ruolo e dell’azione della pubblica
amministrazione, i soggetti responsabili di cui al comma 2, trasmettono
all’Agenzia di cui all’articolo 4 una scheda
informativa degli interventi e delle azioni di promozione dell’efficienza
energetica intraprese.

Art. 13.

Edilizia pubblica

1. In relazione agli usi
efficienti dell’energia nel settore degli edifici, gli obblighi della pubblica
amministrazione comprendono di norma:

a) il ricorso, anche in presenza di esternalizzazione di competenze, agli
strumenti finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione degli
interventi di riqualificazione, compresi i contratti di rendimento energetico,
che prevedono una riduzione dei consumi di energia misurabile e predeterminata;

b) le diagnosi energetiche degli
edifici pubblici o ad uso pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione
degli impianti termici, compresa la sostituzione dei generatori, o di
ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15 per cento della
superficie esterna dell’involucro edilizio che racchiude il volume lordo
riscaldato;

c) la certificazione energetica
degli edifici pubblici od ad uso pubblico, nel caso in cui la metratura utile
totale supera i 1000
metri quadrati, e l’affissione dell’attestato di
certificazione in un luogo, dello stesso edificio, facilmente accessibile al
pubblico, ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192.

2. Nel caso di nuova costruzione
o ristrutturazione degli edifici pubblici od ad uso pubblico le amministrazioni
pubbliche si attengono a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, e successive modificazioni.

Art. 14.

Apparecchiature e impianti per la
pubblica amministrazione

1. In relazione all’acquisto
di apparecchi, impianti, autoveicoli ed attrezzature che consumano energia, gli
obblighi della pubblica amministrazione comprendono l’acquisto di prodotti con
ridotto consumo energetico, in tutte le modalita’, nel rispetto, per quanto
applicabile, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, e suoi
provvedimenti attuativi.

Art. 15.

Procedure di gara

1. Agli appalti pubblici non
riconducibili ai settori speciali disciplinati dalla parte III del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed aventi ad oggetto l’affidamento della
gestione dei servizi energetici e che prevedono unitamente all’effettuazione di
una diagnosi energetica, la presentazione di progetto in conformita’ ai livelli
di progettazione specificati dall’articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, nonche’ la realizzazione degli interventi attraverso lo strumento
del finanziamento tramite terzi, si applica il criterio dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa all’articolo 83 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in mancanza di progetto
preliminare redatto a cura dell’Amministrazione.

2. Alla individuazione degli
operatori economici che possono presentare le offerte nell’ambito degli appalti
di cui al comma 1, si provvede secondo le procedure previste dall’articolo 55
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 16.

Qualificazione dei fornitori e
dei servizi energetici

1. Allo scopo di promuovere un
processo di incremento del livello di qualita’ e competenza tecnica per i
fornitori di servizi energetici, con uno o piu’ decreti del Ministro dello
sviluppo economico e’ approvata, a seguito dell’adozione di apposita norma tecnica
UNI-CEI, una procedura di certificazione volontaria per le ESCO di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), e per gli esperti in
gestione dell’energia di cui all’articolo 2, comma 1, lettera z).

2. Allo scopo di promuovere un
processo di incremento del livello di obiettivita’ e di attendibilita’ per le
misure e i sistemi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica, con
uno o piu’ decreti del Ministro dello sviluppo economico e’ approvata, a
seguito dell’adozione di apposita norma tecnica da parte dell’UNI-CEI, una
procedura di certificazione per il sistema di gestione energia cosi’ come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera v), e
per le diagnosi energetiche cosi’ come definite dall’articolo 2, comma 1,
lettera n).

3. Il Ministro dello sviluppo
economico aggiorna i decreti di cui ai commi 1 e 2 all’eventuale normativa
tecnica europea emanata in riferimento ai medesimi
commi.

4. Fra i contratti che possono
essere proposti nell’ambito della fornitura di un servizio energetico rientra il
contratto di servizio energia di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
rispondente a quanto stabilito dall’allegato II al presente decreto.

Art. 17.

Misurazione e fatturazione del consumo
energetico

1. Fatti salvi i provvedimenti
normativi e di regolazione gia’ adottati in materia,
l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, con uno o piu’ provvedimenti da
adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
individua le modalita’ con cui:

a) le imprese di distribuzione
ovvero le societa’ di vendita di energia al dettaglio provvedono, nella misura
in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato
rispetto ai risparmi energetici potenziali, affinche’ i clienti finali di
energia elettrica e gas naturale, ricevano, a condizioni stabilite dalla stessa
Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, contatori individuali che
riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni
sul tempo effettivo d’uso;

b) le imprese di distribuzione
ovvero le societa’ di vendita di energia al dettaglio, al momento di sostituire
un contatore esistente, forniscono contatori individuali, di cui alla lettera
a), a condizioni stabilite dalla stessa Autorita’ per l’energia elettrica e il
gas e a meno che cio’ sia tecnicamente impossibile e antieconomico in relazione
al potenziale risparmio energetico preventivato a lungo termine o a meno che
cio’ sia antieconomico in assenza di piani di sostituzione dei contatori su
larga scala. Quando si procede ad un nuovo allacciamento in un nuovo edificio o
si eseguono importanti ristrutturazioni cosi’ come
definite dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, si forniscono sempre contatori individuali, di cui alla lettera
a), fatti salvi i casi in cui i soggetti di cui sopra abbiano gia’ avviato o
concluso piani di sostituzione dei contatori su larga scala;

c) le imprese di distribuzione
nel dare seguito alle attivita’ di cui alle lettere a) e b) e alle condizioni
di fattibilita’ ivi previste, provvedono ad individuare modalita’ che
permettano ai clienti finali di verificare in modo semplice, chiaro e
comprensibile le letture dei propri contatori, sia attraverso appositi display
da apporre in posizioni facilmente raggiungibili e visibili,
sia attraverso la fruizione dei medesimi dati attraverso ulteriori strumenti
informatici o elettronici gia’ presenti presso il cliente finale;

d) le imprese di distribuzione
ovvero le societa’ di vendita di energia al dettaglio provvedono affinche’,
laddove opportuno, le fatture emesse si basino sul consumo effettivo di
energia, e si presentino in modo chiaro e comprensibile, e riportino, laddove
sia significativo, indicazioni circa l’energia
reattiva assorbita dall’utente. Insieme alla fattura devono essere fornite
adeguate informazioni per presentare al cliente finale un resoconto globale dei
costi energetici attuali. Le fatture, basate sul consumo effettivo, sono emesse
con una frequenza tale da permettere ai clienti di regolare il loro consumo
energetico;

e) qualora possibile e
vantaggioso, le imprese di distribuzione ovvero le societa’ di vendita di
energia al dettaglio forniscono ai clienti finali le seguenti informazioni in
modo chiaro e comprensibile nelle loro fatture, contratti, transazioni o ricevute
emesse dalle stazioni di distribuzione, o unitamente ai medesimi:

1) prezzi correnti effettivi e
consumo energetico effettivo;

2) confronti tra il consumo
attuale di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo
dell’anno precedente, preferibilmente sotto forma di grafico;

3) confronti rispetto ai
parametri di riferimento, individuati dalla stessa Autorita’ per l’energia
elettrica e i gas, relativi ad un utente di energia medio o di riferimento
della stessa categoria di utente tenendo conto dei vincoli di cambio fornitore;

4) secondo specifiche fornite
dalla stessa Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, informazioni sui punti
di contatto per le organizzazioni di consumatori, le agenzie per l’energia o
organismi analoghi, compresi i siti Internet da cui si possono ottenere
informazioni sulle misure di miglioramento dell’efficienza energetica
disponibili, profili comparativi di utenza finale ovvero specifiche tecniche
obiettive per le apparecchiature che utilizzano energia.

Art. 18.

Diagnosi energetiche e campagne
di informazione

1. Entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, l’Agenzia definisce le
modalita’ con cui assicura la disponibilita’ di sistemi di diagnosi energetica
efficaci e di alta qualita’ destinati a individuare eventuali misure di
miglioramento dell’efficienza energetica applicate in modo indipendente a tutti
i consumatori finali, prevedendo accordi volontari con associazioni di soggetti
interessati.

2. Nell’ambito delle attivita’ di
cui al comma 1, l’Agenzia
predispone per i segmenti del mercato aventi costi di transazione piu’ elevati e strutture non complesse altre misure quali i
questionari e programmi informatici disponibili su Internet o inviati per
posta, garantendo comunque la disponibilita’ delle diagnosi energetiche per i
segmenti di mercato in cui esse non sono commercializzate.

3. La certificazione energetica
di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, si considera equivalente ad una diagnosi energetica che risponda ai requisiti di cui ai commi 1 e 2.

4. Con i provvedimenti di cui
all’articolo 7 sono stabilite le modalita’ con cui le imprese di distribuzione
concorrono al raggiungimento dell’obiettivo di garantire la disponibilita’ di
diagnosi energetiche a tutti clienti finali.

5. Ai fini di dare piena
attuazione alle attivita’ di informazione di cui dall’articolo
4, comma 4, lettera e), l’Agenzia si avvale delle risorse rinvenenti dal
fondo di cui all’articolo 2, comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
assegnate con le modalita’ previste dal medesimo comma.

6. Ai fini di dare piena
attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni, in materia di diagnosi energetiche e certificazione
energetica degli edifici, nelle more dell’emanazione dei decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo
decreto legislativo e fino alla data di entrata in vigore degli stessi decreti,
si applica l’allegato III al presente decreto legislativo.

Ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le disposizioni di cui all’allegato
III si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora
provveduto ad adottare propri provvedimenti in
applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in
vigore dei predetti provvedimenti nazionali o regionali. Le regioni e le
province autonome che abbiano gia’ provveduto al
recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire la
coerenza e il graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti
dell’allegato III.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

Disposizioni finali e copertura
finanziaria

1. Gli allegati, che
costituiscono parte integrante del presente decreto, sono aggiornati con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, in conformita’ alle modifiche
tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello
comunitario.

2. All’articolo 11, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le parole da:
«con modalita’ definite con decreto» fino alla fine del comma sono soppresse.

3. Sono fatte salve le competenze
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione.

4. Dal presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne’ minori
entrate, a carico della finanza pubblica.

5. All’attuazione delle
disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 30 maggio 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche
europee

Scajola, Ministro dello sviluppo
economico

Prestigiacomo, Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Alfano, Ministro della giustizia

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Tremonti, Ministro dell’economia
e delle finanze

Fitto, Ministro per i rapporti
con le regioni

Brunetta, Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione

Zaia, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Alfano

——————————————————————————–

Allegato I

(previsto
dall’articolo 3, comma 2)

TENORE DI ENERGIA DI UNA SERIE DI
COMBUSTIBILI PER IL CONSUMO FINALE TABELLA DI CONVERSIONE

=====================================================================

Fonte di energia | kJ (NCV)
|kgep (NCV) | kWh (NCV)

=====================================================================

1 kg di carbone |28
500 |0,676 |7,917

———————————————————————

1 kg di carbon fossile |17 200-30
700|0,411-0,733|4,778-8,528

———————————————————————

1 kg di mattonelle di lignite |20 000 |0,478 |5,556

———————————————————————

1 kg di lignite nera |10 500-21
000|0,251-0,502|2,917-5,833

———————————————————————

1 kg di lignite |5 600-10 500
|0,134-0,251|1,556-2,917

———————————————————————

1 kg di scisti bituminosi |8 000-9
000 |0,191-0,215|2,222-2,500

———————————————————————

1 kg di torba |7
800-13 800 |0,186-0,330|2,167-3,833

———————————————————————

1 kg di mattonelle di torba |16 000-16
800|0,382-0,401|4,444-4,667

———————————————————————

1 kg di olio pesante residuo |40 000 |0,955 |11,111

———————————————————————

1 kg di olio combustibile |42 300 |1,010 |11,750

———————————————————————

1 kg di carburante (benzina) |44 000 |1,051 |12,222

———————————————————————

1 kg di paraffina |40
000 |0,955 |11,111

———————————————————————

1 kg di GPL |46 000 |1,099 |12,778

———————————————————————

1 kg di gas naturale (1) |47 200 |1,126 |13,10

———————————————————————

1 kg di GNL 45 |190 |1,079 |12,553

———————————————————————

1 kg di legname (umidita’ 25%) |
| |

(2) |13 800 |0,330 |3,833

———————————————————————

1 kg di pellet/mattoni di
legno|16 800 |0,401 |4,667

———————————————————————

1 kg di rifiuti |7
400-10 700 |0,177-0,256|2,056-2,972

———————————————————————

1 MJ di calore derivato |1 000 |0,024 |0,278

———————————————————————

1 kWh di
energia elettrica |3 600 |0,22 (***) |

Fonte: Eurostat.

(1) 93 %
metano.

(2)
Verificare se si vogliono applicare altri valori in funzione del tipo di
legname maggiormente utilizzato.

(***) Il
valore di riferimento e’ aggiornato con apposito provvedimento dell’Autorita’
per l’energia elettrica e il gas al fine di tener conto dell’efficienza media
di produzione del parco termoelettrico.

Allegato II

(previsto
dall’articolo 16, comma 4)

CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA

1. Finalita’.

1. Il presente allegato definisce
i requisiti e le prestazioni che qualificano il contratto servizio energia di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

2. Definizioni.

1. Ai fini del presente allegato
valgono le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, e loro successive modificazioni. Valgono inoltre le seguenti definizioni:

a) contratto servizio energia: e’
un contratto che nell’osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al
paragrafo 4 disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione
ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo
dell’energia;

b) contratto servizio energia
«Plus»: e’ un contratto servizio energia che rispetta gli ulteriori requisiti
di cui al paragrafo 5 e che si configura come fattispecie di un contratto di
rendimento energetico;

c) fornitore del contratto
servizio energia: e’ il fornitore del servizio energetico che all’atto della
stipula di un contratto servizio energia risulti in possesso dei requisiti di
cui al paragrafo 3.

3. Requisiti del Fornitore del
contratto servizio energia.

1. Sono abilitate all’esecuzione
del contratto servizio energia i fornitori di servizi energetici che dispongono
dei seguenti requisiti:

a) abilitazione professionale ai
sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, testimoniata
da idoneo certificato rilasciato dalle CCIAA competenti, per le seguenti
categorie:

1) Settore «A» (impianti
elettrici);

2) Settore «C» (riscaldamento e
climatizzazione);

3) Settore «D» (impianti
idrosanitari);

4) Settore «E» (impianti gas);

b) rispondenza ai requisiti
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e
successive modificazioni, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o), e di cui all’articolo
11, comma 3, del medesimo decreto.

2. Il Fornitore del contratto
servizio energia e’ obbligatoriamente tenuto a dichiarare dalla fase di
proposta contrattuale il possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo,
fornendo esplicita attestazione delle relative informazioni identificative.

3. Per i
contratti servizio energia «Plus» e’ richiesto, in aggiunta ai requisisti di cui ai precedenti punti, un sistema di
qualita’ aziendale conforme alle norme ISO 9001:2000 o altra certificazione
equivalente, in materia di prestazioni attinenti il contratto di servizio
energia certificato da ente e/o organismo accreditato a livello nazionale e/o
europeo.

4. Requisiti e prestazioni del
contratto servizio energia.

1. Ai fini della qualificazione
come contratto servizio energia, un contratto deve fare esplicito e vincolante
riferimento al presente atto e prevedere:

a) la presenza di un attestato di
certificazione energetica dell’edificio di cui all’articolo 6
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.
Qualora si tratti di un edificio residenziale o composto da
una pluralita’ di utenze, la certificazione energetica deve riferirsi anche
alle singole unita’ abitative o utenze. In assenza delle linee guida nazionali
per la certificazione energetica, il relativo attestato e’ sostituito a tutti
gli effetti dall’attestato di qualificazione energetica, conformemente
all’articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni che dovra’ comunque comprendere:

1) determinazione dei fabbisogni
di energia primaria per la climatizzazione invernale e/o estiva e/o per la
produzione di acqua calda sanitaria dell’edificio, nonche’ per eventuali altri
servizi forniti nell’ambito del contratto alla data del suo avvio, espressi in kWh/m2 anno o kWh/m3 anno, conformemente alla vigente
normativa locale e, per quanto da questa non previsto, al decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, e successivi decreti attuativi;

2) espressa indicazione degli
interventi da effettuare per ridurre i consumi, migliorare la qualita’
energetica dell’immobile e degli impianti o per introdurre l’uso delle fonti
rinnovabili di energia, valutati singolarmente in termini di costi e di
benefici connessi, anche con riferimento ai possibili passaggi di classe
dell’edificio nel sistema di certificazione energetica vigente.

Per i contratti su utenze che non
rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, dovra’ comunque essere prodotta una diagnosi energetica avente le
caratteristiche di cui ai numeri 1) e 2).

La certificazione energetica deve
essere effettuata prima dell’avvio del contratto di servizio energia fermo
restando la necessita’ di una valutazione preliminare al momento dell’offerta e
la possibilita’, nell’ambito della vigenza contrattuale, di concordare
ulteriori momenti di verifica;

b) un corrispettivo contrattuale
riferito a parametri oggettivi, indipendenti dal consumo corrente di
combustibile e di energia elettrica degli impianti gestiti dal Fornitore del
contratto servizio energia, da versare tramite un canone periodico comprendente
la fornitura degli ulteriori beni e servizi necessari a fornire le prestazioni
di cui al presente allegato;

c) fatto salvo quanto stabilito
dal punto b), l’acquisto, la trasformazione e l’uso da parte del Fornitore del
contratto servizio energia dei combustibili o delle forniture di rete, ovvero
del calore-energia nel caso di impianti allacciati a reti di teleriscaldamento,
necessari ad alimentare il processo di produzione del fluido termovettore e
quindi l’erogazione dell’energia termica all’edificio;

d) l’indicazione preventiva di
specifiche grandezze che quantifichino ciascuno dei servizi erogati, da
utilizzare come riferimenti in fase di analisi consuntiva;

e) la determinazione dei gradi
giorno effettivi della localita’, come riferimento per destagionalizzare il
consumo annuo di energia termica a dimostrare l’effettivo miglioramento
dell’efficienza energetica;

f) la misurazione e la
contabilizzazione nelle centrali termiche, o la sola misurazione nel caso di
impianti individuali, dell’energia termica complessivamente utilizzata da
ciascuna delle utenze servite dall’impianto, con idonei apparati conformi alla
normativa vigente;

g) l’indicazione dei seguenti elementi:

1) la quantita’ complessiva
totale di energia termica erogabile nel corso dell’esercizio termico;

2) la quantita’ di cui al numero
«1)» distinta e suddivisa per ciascuno dei servizi erogati;

3) la correlazione fra la
quantita’ di energia termica erogata per ciascuno dei servizi e la specifica
grandezza di riferimento di cui alle lettere d) ed e);

h) la
rendicontazione periodica da parte del fornitore del contratto servizio energia
dell’energia termica complessivamente utilizzata dalle utenze servite
dall’impianto; tale rendicontazione deve avvenire con criteri e periodicita’
convenuti con il committente, ma almeno annualmente, in termini di Wattora o
multipli;

i) la preventiva indicazione che
gli impianti interessati al servizio sono in regola con la legislazione vigente
o in alternativa l’indicazione degli eventuali interventi obbligatori ed
indifferibili da effettuare per la messa a norma degli stessi impianti, con
citazione esplicita delle norme non rispettate, valutazione dei costi e dei tempi
necessari alla realizzazione delle opere, ed indicazione di quale parte dovra’ farsi carico degli oneri conseguenti o di come essi
si ripartiscono tra le parti;

l) la successiva esecuzione da
parte del Fornitore del contratto servizio energia delle prestazioni necessarie
ad assicurare l’esercizio e la manutenzione degli impianti, nel rispetto delle
norme vigenti in materia;

m) la durata contrattuale, al
termine della quale gli impianti, eventualmente modificati nel corso del
periodo di validita’ del contratto, saranno riconsegnati al committente in
regola con la normativa vigente ed in stato di efficienza, fatto salvo il
normale deperimento d’uso;

n) l’indicazione che, al termine
del contratto, tutti i beni ed i materiali eventualmente installati per migliorare
le prestazioni energetiche dell’edificio e degli impianti, ad eccezione di
eventuali sistemi di elaborazione e trasmissione dati funzionali alle attivita’
del fornitore del contratto servizio energia, saranno e resteranno di
proprieta’ del committente;

o) l’assunzione da parte del
Fornitore del contratto servizio energia della mansione di terzo responsabile,
ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come successivamente
modificato;

p)
l’indicazione da parte del committente, qualora si tratti di un ente pubblico,
di un tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la
corretta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto; se il committente
e’ un ente obbligato alla nomina del tecnico responsabile per la conservazione
e l’uso razionale dell’energia, di cui all’articolo 19 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, quest’ultimo deve essere indicato come tecnico di controparte;

q) la responsabilita’ del
Fornitore del contratto servizio energia nel mantenere la precisione e
l’affidabilita’ di tutte le apparecchiature di misura eventualmente installate;

r) l’annotazione puntuale sul
libretto di centrale, o di impianto, degli interventi effettuati sull’impianto
termico e della quantita’ di energia fornita annualmente;

s) la consegna, anche per altri
interventi effettuati sull’edificio o su altri impianti, di pertinente e
adeguata documentazione tecnica ed amministrativa.

2. Gli interventi realizzati
nell’ambito di un contratto di servizio energia non possono includere la
trasformazione di un impianto di climatizzazione centralizzato in impianti di
climatizzazione individuali.

3. Fatto salvo quanto previsto dal punto 2, il contratto di servizio energia e’ applicabile
ad unita’ immobiliari dotate di impianto di riscaldamento autonomo, purche’
sussista l’autorizzazione del proprietario o del conduttore dell’unita’
immobiliare verso il Fornitore del contratto servizio energia, ad entrare
nell’unita’ immobiliare nei tempi e nei modi concordati, per la corretta
esecuzione del contratto stesso.

5. Requisisti e prestazioni del
contratto servizio energia «Plus».

1. Ai fini della qualificazione
come contratto servizio energia

«Plus», un contratto deve
includere, oltre al rispetto dei requisiti e delle prestazioni di cui al
paragrafo 4, anche le seguenti prestazioni aggiuntive:

a) per la prima stipula
contrattuale, la riduzione dell’indice di energia primaria per la
climatizzazione invernale di almeno il 10 per cento rispetto al corrispondente
indice riportato sull’attestato di certificazione, nei tempi concordati tra le
parti e comunque non oltre il primo anno di vigenza contrattuale, attraverso la
realizzazione degli interventi strutturali di riqualificazione energetica degli
impianti o dell’involucro edilizio indicati nell’attestato di cui sopra e
finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo
dell’energia;

b) l’aggiornamento dell’attestato
di certificazione energetica dell’edificio, di cui
all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni, a valle degli interventi di cui alla lettera a);

c) per rinnovi o stipule
successive alla prima la riduzione dell’indice di energia primaria per la
climatizzazione invernale di almeno il 5 per cento rispetto al corrispondente
indice riportato sull’attestato di certificazione di cui alla lettera b),
attraverso la realizzazione di interventi strutturali di riqualificazione
energetica degli impianti o dell’involucro edilizio indicati nel predetto
attestato e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di
utilizzo dell’energia;

d) l’installazione, laddove
tecnicamente possibile, ovvero verifica e messa a numero se gia’ esistente, di
sistemi di termoregolazione asserviti a zone aventi caratteristiche di uso ed
esposizione uniformi o a singole unita’ immobiliari, ovvero di dispositivi per
la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali, idonei
ad impedire il surriscaldamento conseguente ad apporti aggiuntivi gratuiti
interni ed esterni.

2. Il contratto servizio energia
«Plus» puo’ prevedere, direttamente o tramite
eventuali atti aggiuntivi, uno «strumento finanziario per i risparmi
energetici» finalizzato alla realizzazione di specifici interventi volti al
miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia, alla
riqualificazione energetica dell’involucro edilizio e alla produzione di
energia da fonti rinnovabili.

3. Un contratto servizio energia
«Plus», stipulato in maniera conforme al presente provvedimento, e’ ritenuto
idoneo a:

a) realizzare gli obiettivi di
risparmio energetico di cui all’articolo 3;

b) comprovare l’esecuzione delle
forniture, opere e prestazioni in esso previste
costituendone formale testimonianza valida per tutti gli effetti di legge; un
contratto servizio energia «Plus» ha validita’ equivalente a un contratto di
locazione finanziaria nel dare accesso ad incentivanti e agevolazioni
di qualsiasi natura finalizzati alla gestione ottimale e al
miglioramento delle prestazioni energetiche.

6. Durata contrattuale.

1. Il contratto servizio energia
e il contratto servizio energia

«Plus» devono avere una durata
non inferiore ad un anno e non superiore a dieci anni.

2. In deroga al punto 1, si
stabilisce che:

a) la durata di un contratto
servizio energia e un contratto servizio energia «Plus» puo’ superare
la durata massima di cui al punto 1, qualora nel contratto vengano incluse fin
dall’inizio prestazioni che prevedano l’estinzione di prestiti o finanziamenti
di durata superiore alla durata massima di cui al punto 1 erogati da soggetti
terzi ed estranei alle parti contraenti;

b) qualora nel corso di vigenza
di un contratto di servizio energia, le parti concordino l’esecuzione di nuove
e/o ulteriori prestazioni ed attivita’ conformi e corrispondenti ai requisiti
del presente decreto, la durata del contratto potra’ essere
prorogata nel rispetto delle modalita’ definite dal presente decreto.

3 Nei casi in cui il Fornitore
del contratto servizio energia partecipi all’investimento per l’integrale
rifacimento degli impianti e/o la realizzazione di nuovi impianti e/o la
riqualificazione energetica dell’involucro edilizio per oltre il 50 per cento
della sua superficie, la durata del contratto non e’ soggetta alle limitazioni
di cui al punto 1.

Allegato III

(previsto
dall’articolo 18, comma 6)

METODOLOGIE DI CALCOLO E
REQUISITI DEI SOGGETTI PER L’ESECUZIONE DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI

1. Metodologie di calcolo della
prestazione energetica degli edifici e degli impianti.

1. Per le metodologie di calcolo
delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le seguenti norme
tecniche nazionali e loro successive modificazioni:

a) UNI TS 11300 Prestazioni
energetiche degli edifici – Parte 1:

determinazione
del fabbisogno di energia termica dell’edifico per la climatizzazione estiva ed
invernale;

b) UNI TS 11300 prestazioni
energetiche degli edifici –

Parte 2-1: determinazione del
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione
invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso di utilizzo dei
combustibili fossili;

c) UNI TS 11300 prestazioni
energetiche degli edifici –

Parte 2-2:
determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la
climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso di:

1) utilizzo di energie rinnovabili
(solare-termico, solare fotovoltaico, bio-masse);

2) utilizzo di altri sistemi di
generazione (cogenerazione, teleriscaldamento, pompe di calore elettriche e a
gas).

2. Gli strumenti di calcolo
applicativi delle metodologie di cui al punto 1 (software commerciali),
garantiscono che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati
attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di piu’ o meno il
5 per cento rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l’applicazione
dello strumento nazionale di riferimento. La predetta garanzia e’ fornita
attraverso una verifica e dichiarazione resa dal Comitato termotecnico italiano
(CTI) o dall’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).

3. In relazione alle norme
tecniche di cui al punto 1, il CTI predispone lo strumento nazionale di
riferimento sulla cui base fornire la garanzia di cui al
punto 2.

4. Nelle more del rilascio della
dichiarazione di cui sopra, la medesima e’ sostituita da autodichiarazione del
produttore dello strumento di calcolo, in cui compare il riferimento della
richiesta di verifica e dichiarazione avanzata dal predetto soggetto ad uno
degli organismi citati al punto 2.

5. Ai fini della certificazione
degli edifici, le metodologie per il calcolo della prestazione energetica, sono
riportate nelle linee guida nazionali di cui al decreto ministeriale adottato
ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, e successive modificazioni.

6. Sono confermati i criteri
generali e i requisiti della prestazione energetica per la progettazione degli
edifici e per la progettazione ed installazione degli impianti, fissati dalla
legge 9 gennaio 1991, n. 10, dal decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, come modificati dal presente decreto legislativo, e
dall’allegato I al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni.

2. Soggetti abilitati alla
certificazione energetica degli edifici.

1. Sono abilitati ai fini
dell’attivita’ di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come
soggetti certificatori i tecnici abilitati, cosi’ come
definiti al punto 2.

2. Si definisce tecnico abilitato
un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o
di societa’ di servizi pubbliche o private (comprese le societa’ di ingegneria)
che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e
collegi professionali, ed abilitato all’esercizio della professione relativa
alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi,
nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla
legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all’interno delle
proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o
nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito
di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato
in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui e’
richiesta la competenza.

Ai soli fini della certificazione
energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di
studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e
province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di
specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici
con superamento di esami finale. I predetti corsi ed esami sono svolti
direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse
amministrazioni.

3. Ai fini di assicurare
indipendenza ed imparzialita’ di giudizio dei soggetti certificatori di cui al
punto 1, i tecnici abilitati, all’atto di sottoscrizione dell’attestato di
certificazione energetica, dichiarano:

a) nel caso di certificazione di edifici
di nuova costruzione, l’assenza di conflitto di interessi, tra l’altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o
indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da
certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso
incorporati, nonche’ rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;

b) nel caso di certificazione di
edifici esistenti, l’assenza di conflitto di interessi, ovvero di non
coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei
componenti in esso incorporati, nonche’ rispetto ai
vantaggi che possano derivarne al richiedente.

4. Qualora il tecnico abilitato
sia dipendente od operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di
diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, il
requisito di indipendenza di cui al punto 3 e’ da
intendersi superato dalle stesse finalita’ istituzionali di perseguimento di
obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi.

5. Per gli edifici gia’ dotati di attestato di certificazione energetica,
sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del
generatore di calore, l’eventuale aggiornamento dell’attestato di
certificazione, di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, puo’ essere predisposto anche
da un tecnico abilitato dell’impresa di costruzione e/o installatrice
incaricata dei predetti adeguamenti.