Imprese ed Aziende

Saturday 13 January 2007

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n.303 – Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre
2006, n.303 – Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.) –
(Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 Gennaio 2007)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;

Vista la legge 28 dicembre 2005,
n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei
mercati finanziari, ed in particolare l’articolo 43 recante delega al Governo
per il coordinamento legislativo;

Visto il testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385;

Visto il testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli
8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;

Vista la legge 10 ottobre 1990,
n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto
2006;

Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2006;

Sulla proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto
legislativo:

Art. 1.

Modifiche al testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia

1. L’articolo 2 del testo
unico delle leggi in materia bancaria ecreditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominato: "decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.

385", è modificato come
segue:

a) al comma 1, le parole: "dal Ministro del commercio con l’estero, dal Ministro per il
coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal Ministro
delle finanze, dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
dal Ministro dei lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti:
"dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal
Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti";

b) il comma 2 è sostituito dal
seguente:

"2. Il Presidente può
invitare altri Ministri a intervenire a singole riunioni a fini consultivi.
Agli stessi fini il Presidente può invitare i Presidenti delle altre Autorità
competenti a prendere parte a singole riunioni in cui vengano
trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge, connessi a
profili di stabilità complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema
finanziario.".

2. Al comma 4 dell’art. 14 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, le parole: "con decreto del Ministro del tesoro, d’intesa con il
Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d’Italia. L’autorizzazione è comunque
subordinata" sono sostituite dalle seguenti: "dalla
Banca d’Italia, sentito il Ministero degli affari esteri,
subordinatamente".

3. L’articolo 45 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è abrogato.

4. L’articolo 53 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è modificato come segue:

a) il comma 4 è sostituito dal
seguente:

"4. La Banca d’Italia, in
conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina condizioni e limiti per
l’assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di
coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza
sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonchè dei soggetti a essi collegati. Ove verifichi in concreto l’esistenza di
situazioni di conflitto di interessi, la Banca d’Italia può stabilire condizioni e limiti
specifici per l’assunzione delle attività di rischio.";

b) il comma 4-bis è abrogato;

c) al comma 4-quater, le parole:
"alle altre attività bancarie"

sono
sostituite dalle seguenti: "ad altre tipologie di rapporti di natura
economica".

5. Al comma 1 dell’articolo 116
del decreto legislativo 1° settembre 1993,n. 385, le
parole: "computato secondo le modalità stabilite a norma dell’articolo
122" sono sostituite dalle seguenti:

"previsto
dall’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n.108".

6. Al comma 1 dell’art. 128-bis
del decreto legislativo 1° settembre 1993,n. 385, le
parole: "con i consumatori" sono sostituite dalle seguenti: "con
la clientela".

7. L’articolo 129 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

"Art. 129. Emissione di
strumenti finanziari 1. La Banca
d’Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni
periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli
strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all’estero da soggetti
italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull’evoluzione dei
prodotti e dei mercati finanziari.

2. La Banca d’Italia emana
disposizioni attuative del presente articolo.".

8. L’articolo 136 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.385, è modificato come segue:

a) al comma 1, dopo le parole:
"in materia di interessi degli
amministratori" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e di operazioni
con parti correlate";

b) al comma 2-bis, le parole:
"o sono ad esse collegate" sono sostituite
dalle seguenti: ". Il presente comma non si applica alle obbligazioni
contratte tra società appartenenti al medesimo gruppo bancario ovvero tra
banche per le operazioni sul mercato interbancario.".

9. Il comma 1 dell’articolo 143
del decreto legislativo 1° settembre 1993,n. 385, è
abrogato.

10. Al comma 1 dell’articolo 144
del decreto legislativo 1° settembre1993, n. 385, dopo le parole:
"114-quater," sono inserite le seguenti:
"129, comma 1,".

Art. 2.

Modifiche alla legge 10 ottobre
1990, n. 287

1. L’articolo 20 della legge
10 ottobre 1990, n. 287, è modificato come segue:

a) prima del comma 4 è inserito
il seguente:"04. Nel caso in cui l’intesa,
l’abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardino imprese operanti
in settori sottoposti alla vigilanza di più autorità, ciascuna di esse può adottare i provvedimenti di propria
competenza.";

b) al comma 4, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "Il decorso del termine del procedimento per il
quale il parere viene richiesto è sospeso fino al
ricevimento, da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
del parere dell’ISVAP o comunque fino allo spirare del termine previsto per la
pronuncia di tale parere.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per le operazioni di
acquisizione del controllo di banche che costituiscono concentrazione soggetta
a comunicazione preventiva ai sensi dell’articolo 16, i provvedimenti della
Banca d’Italia, previsti dall’articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, per le valutazioni di sana e prudente gestione, e
dell’Autorità di cui all’articolo 10, ai sensi
dell’articolo 6, per le valutazioni relative all’assetto concorrenziale del
mercato, sono adottati entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza
completa della documentazione occorrente.";

d) dopo il comma 5, sono inseriti
i seguenti: "5-bis. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, su richiesta della Banca d’Italia, può autorizzare:

a) un’intesa, in deroga al divieto dell’articolo 2, per esigenze di funzionalità del
sistema dei pagamenti, per un tempo limitato e tenendo conto dei criteri di cui
all’articolo 4, comma 1;

b) un’operazione di
concentrazione riguardante banche o gruppi bancari che determini o rafforzi una
posizione dominante, per esigenze di stabilità di uno o più dei soggetti
coinvolti.

5-ter. Le autorizzazioni previste
dal comma 5-bis non possono comunque consentire restrizioni della concorrenza
non strettamente necessarie al perseguimento della finalità
indicate.";

e) i commi 7 e 8 sono abrogati.

Art. 3.

Modifiche al testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

1. L’articolo 1, comma 1, del
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato: "decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58", è
modificato come segue:

a) alla lettera t), le parole:
"; non costituisce sollecitazione all’investimento la raccolta di depositi
bancari o postali realizzata senza emissione di strumenti finanziari" sono
sostituite dalle seguenti: "incluso il
collocamento tramite soggetti abilitati";

b) alla lettera u), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"non costituiscono prodotti
finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti
finanziari;";

c) dopo la lettera w) è aggiunta,
in fine, la seguente:

"w-bis) "prodotti
finanziari emessi da imprese di assicurazione":le
polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all’articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.

209, con esclusione delle forme
pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.".

2. Al comma 1 dell’articolo 9 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, le parole: "e
165" sono sostituite dalle seguenti: ", 165 e 165-bis".

3. Al comma 4 dell’articolo 23
del decreto legislativo 24 febbraio 1998,n. 58, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", al collocamento di prodotti
finanziari nonchè alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti
finanziari assoggettati alla disciplina dell’articolo 25-bis ovvero della parte
IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si
applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U.

bancario".

4. Al comma 1 dell’articolo
25-bis del decreto legislativo 24 febbraio1998, n. 58, le parole: "nonchè, in quanto compatibili" sono sostituite dalla
seguente: "e".

5. Al comma 9 dell’articolo 30
del decreto legislativo 24 febbraio 1998,n. 58, le
parole: "e dai prodotti finanziari emessi dalle imprese assicurazione,
fermo restando l’obbligo di consegna del prospetto informativo" sono
sostituite dalle seguenti: "e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai
prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.".

6. Al comma 2 dell’articolo 32
del decreto legislativo 24 febbraio 1998,n. 58, le
parole: "diversi da quelli indicati nell’articolo 100, comma 1, lettera
f)," sono soppresse.

7. L’articolo 64 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:

a) al comma 1, lettera c), le
parole: "e di esclusione è sospesa finchè non sia
decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a)" sono sostituite
dalle seguenti: "alle negoziazioni di azioni ordinarie, di obbligazioni e
di altri strumenti finanziari emessi da soggetti diversi dagli Stati membri
dell’Unione europea, dalle banche comunitarie e dalle società con azioni
quotate in un mercato regolamentato nonchè delle decisioni di esclusione di
azioni dalle negoziazioni è sospesa finchè non sia decorso il termine indicato
al comma 1-bis, lettera a); tale sospensione non si applica nel caso di
ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari ammessi in regime di
esenzione dall’obbligo di pubblicare il prospetto nonchè per l’ammissione di
lotti supplementari di azioni già ammesse alle negoziazioni";

b) al comma 1-bis, lettera a),
dopo le parole: "e di esclusione"

sono
inserite le seguenti: "di cui al comma 1, lettera c), secondo
periodo,";

c) al comma 1-bis, lettera a), le
parole: "in suo possesso" sono sostituite
dalle seguenti: "diversi da quelli valutati, ai sensi del regolamento del
mercato, dalla società di gestione nel corso della propria istruttoria".

8. L’articolo 100-bis del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, è sostituito dal seguente:

"Art. 100-bis. Circolazione
dei prodotti finanziari

1. La successiva rivendita di
prodotti finanziari che hanno costituito oggetto di una sollecitazione esente
dall’obbligo di pubblicare un prospetto costituisce ad ogni effetto una
distinta e autonoma sollecitazione all’investimento nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate nella definizione prevista
all’articolo 1, comma 1, lettera t), e non ricorra alcuno dei casi di
inapplicabilità previsti dall’articolo 100.

2. Si realizza una sollecitazione
all’investimento anche qualora i prodotti finanziari che abbiano costituito
oggetto in Italia o all’estero di un collocamento riservato a investitori
professionali siano, nei dodici mesi successivi, sistematicamente rivenduti a
soggetti diversi da investitori professionali e tale rivendita non ricada in
alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall’articolo 100.

3. Nell’ipotesi di cui al comma
2, qualora non sia stato pubblicato un prospetto informativo, l’acquirente, che
agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, può far
valere la nullità del contratto e i soggetti abilitati presso i quali è

avvenuta
la rivendita dei prodotti finanziari rispondono del danno arrecato. Resta ferma
l’applicazione delle sanzioni dall’articolo 191

e quanto
stabilito dagli articoli 2412, secondo comma, 2483, secondo comma, e 2526,
quarto comma, del codice civile.

4. Il comma 2 non si applica alla
rivendita di titoli di debito emessi da Stati membri dell’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con classamento creditizio di
qualità bancaria (rating investment grade) assegnato da almeno due primarie
agenzie internazionali di classamento creditizio (rating), fermo restando
l’esercizio delle altre azioni civili, penali e amministrative previste a
tutela del risparmiatore.".

9. L’articolo 114-bis del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, è modificato come segue:

a) alla rubrica, la parola:
"azioni" è sostituita dalle seguenti:
"strumenti finanziari";

b) al comma 1, le parole: "azioni o" sono soppresse;

c) al comma 1, dopo le parole:
"sono approvati dall’assemblea", è inserita
la seguente: "ordinaria";

d) al comma 1,
le parole: "Almeno quindici giorni prima dell’esecuzione dei piani sono
rese pubbliche, mediante invio di un comunicato alla Consob, alla società di
gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico,
e ad almeno due agenzie di stampa, le informazioni concernenti" sono
sostituite dalle seguenti: "Almeno quindici giorni prima del termine
fissato per l’assemblea, convocata per le deliberazioni di cui al presente
comma, l’emittente mette a disposizione del pubblico la relazione con le
informazioni concernenti";

e) la lettera b) del comma 1 è
sostituita dalla seguente:

"b) i componenti del
consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione della società,
delle controllanti o controllate, che beneficiano del piano;";

f) dopo la lettera b) del comma 1
è inserita la seguente:

"b-bis) le categorie di
dipendenti, o di collaboratori della società e delle società controllanti o
controllate della società, che beneficiano del piano;";

g) al comma 2, la parola: "anche" è sostituita dalle seguenti: "agli
emittenti quotati e";

h) il comma 3 è sostituito dal
seguente:

"3. La Consob definisce con
proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma
1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di realizzazione
del piano, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di
particolare rilevanza.".

10. L’articolo 118-bis del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, è modificato come segue:

a) alla
rubrica, le parole: "Riesame delle" sono sostituite dalle seguenti:
"Controllo sulle";

b) al comma 1 dopo le parole:
"La Consob
stabilisce con regolamento" sono inserite le seguenti: ", tenuto
conto dei principi internazionali in materia di vigilanza sull’informazione
societaria,"

e le
parole: "riesame periodico delle" sono sostituite dalle seguenti:
"controllo dalla stessa effettuato sulle".

11. L’articolo 124-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, è
modificato come segue: a) alla rubrica, le parole: "Vigilanza
sull’informazione" sono sostituite dalla seguente: "Informazione";

b) al comma 1 le parole: ",
vigila sulla veridicità delle informazioni riguardanti l’adempimento degli
impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito e irroga le
corrispondenti sanzioni in caso di violazione" sono soppresse.

12. Al comma 1 dell’articolo 139
del decreto legislativo 24 febbraio 1998,n. 58, le
parole: "e deve risultare iscritto da almeno sei mesi nel libro dei soci
per la medesima quantità di azioni" sono soppresse.

13. L’articolo 147-ter del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, è modificato come segue:

a) al comma 1, la parola: "membri" è sostituita dalla seguente:
"componenti";

b) al comma 1, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "o alla diversa misura
stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione,
del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste
indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di
indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che,
ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle
liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di
quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse";

c) il comma 2 è abrogato;

d) al comma 3, la parola: "membri" è sostituita dalla
seguente:"componenti";

e) al comma 3, le parole: "la lista risultata prima per numero di voti" sono
sostituite dalle seguenti: "i soci che hanno presentato o votato la lista
risultata prima per numero di voti";

f) al comma 3, la parola: "membro" è sostituita dalla seguente: "componente";

g) al comma 4, le parole: "qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più
di sette membri, almeno uno di essi deve" sono sostituite dalle seguenti:
"almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se
il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti,
devono";

h) al comma 4, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "L’amministratore indipendente che,
successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne
immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade
dalla carica.".

14. Il comma 2 dell’art. 148 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, è modificato come segue:

a) dopo le parole: "per l’elezione" sono inserite le seguenti: ", con
voto di lista,";

b) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "che non siano collegati,
neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista
risultata prima per numero di voti".

15. L’art. 154-bis del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, è modificato come segue:

a) al comma 1, dopo le parole:
"Lo statuto prevede" sono inserite le seguenti: "i requisiti di professionalità e";

b) al comma 2, le parole: "previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti
informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria" sono sostituite dalle seguenti: "diffusi al mercato, e
relativi all’informativa contabile anche infrannuale";

c) al comma 2, le parole: "del direttore generale e" sono soppresse;

d) al comma 2, le parole: "al vero" sono sostituite dalle seguenti: "alle
risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili";

e) al comma 3, la parola: "predisposizione" è sostituita dalla seguente:
"formazione";

f) il comma 4 è sostituito dal
seguente:

"4. Il consiglio di
amministrazione vigila affinchè il dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per
l’esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del presente articolo, nonchè
sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.";

g) il comma 5 è sostituito dal
seguente:

"5. Gli organi
amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di
esercizio, alla relazione semestrale e, ove previsto, al bilancio consolidato,
l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel
corso del periodo cui si riferiscono i documenti, nonchè la corrispondenza di
questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità
a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle
imprese incluse nel consolidamento.

L’attestazione è resa secondo il
modello stabilito con regolamento dalla Consob.".

16. L’articolo 159 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, è modificato come segue:

a) al comma 1, dopo le parole:
"del codice civile," sono inserite le
seguenti: "su proposta motivata dell’organo di controllo";

b) al comma 1, le parole: "determinandone il compenso, previo parere del collegio
sindacale" sono sostituite dalle seguenti:"approvandone il compenso. La Consob provvede d’ufficio
al conferimento dell’incarico, quando esso non sia
deliberato, determinandone anche il corrispettivo";

c) al comma 2, le parole: "previo parere dell’organo di controllo" sono sostituite
dalle seguenti: "su proposta motivata dell’organo di controllo";

d) il comma 4 è sostituito dal
seguente:

"4. L’incarico ha durata di
nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del
precedente.";

e) il comma 5 è sostituito dal
seguente:

"5. Le deliberazioni previste
dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla Consob entro il
termine fissato ai sensi del comma 7, lettera b). Entro venti giorni dalla data
di ricevimento della deliberazione di revoca, la Consob può vietarne
l’esecuzione qualora rilevi la mancanza di una giusta causa. La deliberazione
di revoca dell’incarico ha effetto dalla scadenza del termine di cui al periodo
precedente, qualora la Consob
non ne abbia vietata l’esecuzione.".

17. L’articolo 160 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, è modificato come segue:

a) al comma 1-ter, lettera i),
dopo le parole: "anche di consulenza," sono
inserite le seguenti: "inclusa quella legale,";

b) al comma 1-quater, le parole:
"relativamente alla revisione dei bilanci della
medesima società o di società da essa controllate, ad essa collegate, che la
controllano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una
diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla
cessazione del precedente" sono sostituite dalle seguenti: " neppure
per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre
anni dalla cessazione del precedente. La persona medesima, al termine di tale
incarico svolto per sei esercizi, non potrà assumere nè

continuare
ad esercitare incarichi relativi alla revisione dei bilanci di società
controllate dalla suddetta società, di società ad essa collegate, che la
controllano o sono sottoposte a comune controllo, se non siano decorsi almeno
tre anni";

c) il comma 1-quinquies è
sostituito dal seguente:

"1-quinquies. Coloro che
hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società con funzioni di
direzione e supervisione, i soci e gli amministratori della società di
revisione alla quale è

stato
conferito l’incarico di revisione e delle società da essa controllate o che la
controllano non possono rivestire cariche sociali negli organi di
amministrazione e controllo nella società

che ha
conferito l’incarico di revisione e nelle società da essa controllate o che la
controllano, nè possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle
medesime società svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso
almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell’incarico, ovvero dal
momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori o dipendenti
della società di revisione e delle società da essa controllate o che la
controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all’art. 93.".

18. Il comma 1 dell’art. 162 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, è modificato come segue:

a) dopo le parole: "La Consob vigila" sono
inserite le seguenti: "sull’organizzazione
e";

b) le parole: "Nello
svolgimento di tale attività, la
Consob provvede a verificare periodicamente e, comunque, almeno
ogni tre anni l’indipendenza e l’idoneità tecnica sia della società, sia dei
responsabili della revisione." sono
sostituite dalle seguenti: "Nello svolgimento di tale attività, la Consob provvede
periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, a effettuare controlli di
qualità sulle società di revisione iscritte nell’albo speciale tenuto dalla
Consob. La Consob
redige una relazione contenente le principali conclusioni del controllo
eseguito ed eventuali raccomandazioni alla società di revisione di effettuare
specifici interventi entro un termine prefissato. In caso di mancata,
incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi la Consob può applicare nei
confronti della società di revisione i provvedimenti di cui all’articolo 163. I
risultati complessivi dei controlli di qualità sono illustrati dalla Consob
nella relazione di cui all’articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile
1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n.
216.".

19. All’articolo 187-terdecies
del decreto legislativo 24 febbraio 1998,n. 58, le
parole: "dell’articolo 195" sono sostituite dalle seguenti:
"dell’articolo 187-septies".

20. All’articolo 190, comma 1,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998,n. 58, dopo
le parole: "24, comma 1; 25;" sono inserite le seguenti:
"25-bis, commi 1 e 2;".

21. All’articolo 192-bis, comma
1, del decreto legislativo 24 febbraio1998, n. 58, le parole: "ovvero, nelle stesse o in altre comunicazioni rivolte al
pubblico, divulgano o lasciano divulgare false informazioni relativamente
all’adesione delle stesse società a codici di comportamento redatti da società
di gestione dei mercati regolamentati da associazioni di categoria degli
operatori, ovvero all’applicazione dei medesimi," sono soppresse.

22. Il comma 1 dell’articolo 193
del decreto legislativo 24 febbraio 1998,n. 58, è
modificato come segue:

a) le parole: "previste dagli articoli 113, 114 e 115" sono sostituite
dalle seguenti: "previste dagli articoli 113, 114, 114-bis e 115 o
soggetti agli obblighi di cui all’articolo 115-bis";

b) le parole: "Si applica il
disposto dell’articolo 190, comma 3." sono soppresse.

Art. 4.

Modifiche alla legge 28 dicembre
2005, n. 262

1. L’articolo 7 della legge 28
dicembre 2005, n. 262, è abrogato.

2. L’articolo 19 della legge
28 dicembre 2005, n. 262, è modificato come segue:

a) al comma 4
le parole: "Riferisce del suo operato al Parlamento e al Governo con
relazione semestrale sulla propria attivita" sono sostituite dalle
seguenti: "Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di
ciascun anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente";

b) i commi 12, 13 e 14 sono
abrogati.

3. L’articolo 24 della legge
28 dicembre 2005, n. 262, è modificato come segue:

a) al comma 1 le parole: "i procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto
dei principi della facoltà di denunzia di parte," sono sostituite dalle
seguenti: "i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei
principi";

b) al comma 1, dopo le parole:
"all’irrogazione della sanzione." sono inserite le seguenti: "Le notizie sottoposte per
iscritto da soggetti interessati possono essere valutate nell’istruzione del
procedimento.";

c) al comma 5 le parole: "dall’articolo 195, com-mi 4 e seguenti, del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58" sono sostituite dalle
seguenti: "dagli articoli 187-septies, commi 4 e seguenti, e 195, commi 4
e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58";

d) dopo il comma 6 è aggiunto il
seguente:"6-bis. Nell’esercizio delle proprie
funzioni di controllo le Autorità di cui al comma 1 e l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, i componenti dei loro organi nonchè i loro
dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in
essere con dolo o colpa grave.".

4. Il comma 2
dell’articolo 25 della legge 28 dicembre 2005, n.262 è abrogato.

5. Al comma 1, lettera b),
dell’articolo 27 della legge 28 dicembre 2005,n. 262,
dopo le parole: "ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste per
la violazione dei medesimi obblighi" sono aggiunte, in fine, le seguenti:
", ove ne ricorrano i presupposti".

6. Al comma 5-bis dell’articolo
42 della legge 28 dicembre 2005, n.262, le parole: "entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2007".

Art. 5.

Modifiche ad altre leggi speciali

1. L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 9 del decreto
legislativo 28luglio 2000, n. 253, è sostituito dal seguente: "La sanzione
è comminata dalla Banca d’Italia secondo la procedura prevista dall’articolo
145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni.".

2. L’articolo 3 del decreto
legislativo 24 giugno 2004, n. 180, è sostituito dal seguente:

"Art. 3

1. Le sanzioni previste dagli articoli 1 e 2 sono comminate dalla Banca d’Italia o
dall’Ufficio italiano dei Cambi secondo le rispettive competenze e applicando
la procedura prevista dall’articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni.".

Art. 6.

Modifiche al codice civile

1. All’articolo 2629-bis del
codice civile, le parole: "della legge 12 agosto
1982, n. 576" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209".

Art. 7.

Disposizioni in materia di
personale della Consob

1. All’articolo
2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Il regolamento di cui
all’articolo 1, ottavo comma, prevede per il coordinamento degli uffici, le
qualifiche di direttore generale e di vicedirettore generale, determinandone le
funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla Commissione.
Le deliberazioni relative alla nomina del direttore generale e del
vicedirettore generale sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.
Per il supporto delle attività della Commissione e del Presidente può essere
nominato, su proposta del Presidente e con non meno di
quattro voti favorevoli, un segretario generale.".

2. All’onere derivante
dall’istituzione della qualifica di vice direttore generale si provvede, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell’ambito delle risorse
di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Il termine indicato
dall’articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è prorogato
al 15 novembre 2007.

Art. 8.

Disposizioni finali e transitorie

1. Il comma 1 dell’articolo 42
della legge 28 dicembre 2005,n.262, è abrogato.

2. Le società iscritte nel
registro delle imprese alla data di entrata in vigore del presente decreto
provvedono ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni
introdotte dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dal presente decreto entro
il 30 giugno 2007.

3. L’assemblea straordinaria
chiamata ad assumere le deliberazioni necessarie per uniformare l’atto
costitutivo e lo statuto alle disposizioni introdotte dalla legge 28 dicembre
2005, n. 262, e dal presente decreto, delibera con il voto favorevole della
maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea,
ferme restando le maggioranze richieste dalla legge o dallo statuto per
la regolare costituzione dell’assemblea e impregiudicata l’eventuale
applicazione dell’articolo 2365, secondo comma, del codice civile.

4. In deroga alle modifiche
apportate dall’articolo 3, comma 5,
l’articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, si applica ai prodotti finanziari emessi dalle imprese assicurazione a
partire dal 1° luglio 2007.

5. In sede di prima
applicazione, la Consob
emana il regolamento di cui all’articolo 3, comma 13,
lettera b), entro il 31 marzo 2007.

6. Fermo restando quanto previsto
al comma 7, gli incarichi di revisione in corso di
esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono
portati a compimento secondo i termini contrattuali di durata in essere tra le
parti a tale data, anche se la durata complessiva degli incarichi, tenuto conto
dei rinnovi o delle proroghe intervenuti, sia superiore a nove esercizi.

7. Gli incarichi in corso di
esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo la
cui durata complessiva, tenuto conto dei rinnovi o delle proroghe intervenuti,
sia inferiore a nove esercizi possono, entro la data della prima assemblea
chiamata ad approvare il bilancio, essere prorogati al fine di adeguarne la
durata al limite previsto dall’articolo 159, comma 4, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.