Civile

Monday 10 March 2008

DECRETO LEGISLATIVO 28 Febbraio 2008, n. 32. Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare

DECRETO LEGISLATIVO 28 Febbraio
2008, n. 32. Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007,
n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei
cittadini dell’Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri. (GU n.
52 del 1-3-2008)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;

Vista la direttiva 2004/38/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

Vista la legge 18 aprile 2005, n.
62, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ Europee – Legge Comunitaria 2004,
che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva
2004/38/CE, compresa nell’elenco di cui all’allegato B della legge
stessa;

Visto il decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al
diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri;

Visto l’articolo 1, comma 5,
della legge 18 aprile 2005, n. 62, che autorizza il Governo ad emanare
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di attuazione
delle direttive comprese negli elenchi allegati alla medesima legge entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti stessi;

Vista la legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28
dicembre 2007;

Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;

Sulla proposta del Ministro per
le politiche europee e del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, dell’economia e delle finanze e della giustizia;

Emana

il seguente
decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo
6 febbraio 2007, n. 30

1. Al decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo
5 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e’ aggiunto, in fine,
il seguente comma: «5-bis. In ragione della prevista durata del suo soggiorno,
il cittadino dell’Unione o il suo familiare puo’ presentarsi ad un ufficio di
polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, secondo le
modalita’ stabilite con decreto del Ministro dell’interno da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume,
salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto
da oltre tre mesi.»;

b) all’articolo 18, comma 2, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che costituisce causa di
cancellazione anagrafica»;

c) l’articolo 20 e’ sostituito
dal seguente:

«Art. 20. Limitazioni al diritto
di ingresso e di soggiorno

1. Salvo quanto
previsto dall’articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini
dell’Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, puo’
essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello
Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico
o di pubblica sicurezza.

2. I motivi di sicurezza dello
Stato sussistono anche quando la persona da allontanare appartiene ad una delle
categorie di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, ovvero vi
sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello
Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attivita’
terroristiche, anche internazionali.

3. I motivi imperativi di
pubblica sicurezza sussistono quando la persona da
allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta,
effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all’incolumita’
pubblica, rendendo urgente l’allontanamento perche’ la sua ulteriore permanenza
sul territorio e’ incompatibile con la civile e sicura convivenza. Ai fini
dell’adozione del provvedimento, si tiene conto anche di eventuali condanne,
pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o piu’
delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l’incolumita’
della persona, o per uno o piu’ delitti corrispondenti alle fattispecie
indicate nell’articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali
ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del
codice di procedura penale per i medesimi delitti, ovvero dell’appartenenza a
taluna delle categorie di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, e successive modificazioni, o di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche’ di misure di prevenzione o di
provvedimenti di allontanamento disposti da autorita’ straniere.

4. I provvedimenti di
allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalita’ e
non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, ne’
da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell’interessato che
rappresentino una minaccia concreta e attuale all’ordine pubblico o alla
pubblica sicurezza. L’esistenza di condanne penali non giustifica di per se’ l’adozione di tali provvedimenti.

5. Nell’adottare un provvedimento
di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell’interessato,
della sua eta’, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di
salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e
dell’importanza dei suoi legami con il Paese di origine.

6. I titolari del diritto di soggiorno
permanente di cui all’articolo 14 possono essere
allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello Stato,
per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine
pubblico o di pubblica sicurezza.

7. I beneficiari del diritto di
soggiorno che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci
anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di
sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza, salvo l’allontanamento
sia necessario nell’interesse stesso del minore, secondo quanto previsto dalla
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con
legge 27 maggio 1991, n. 176.

8. Le malattie o le infermita’
che possono giustificare limitazioni alla liberta’ di circolazione nel
territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate
dall’Organizzazione mondiale della sanita’, nonche’ altre malattie infettive o
parassitarie contagiose, sempreche’ siano oggetto di
disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie
che insorgono successivamente all’ingresso nel territorio nazionale non possono
giustificare l’allontanamento.

9. Il Ministro dell’interno
adotta i provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica
sicurezza dei soggetti di cui al comma 7, nonche’ i provvedimenti di
allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Negli
altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati dal prefetto del
luogo di residenza o dimora del destinatario.

10. I provvedimenti di
allontanamento sono motivati, salvo che vi ostino
motivi attinenti alla sicurezza dello Stato. Se il destinatario non comprende
la lingua italiana, il provvedimento e’ accompagnato da una traduzione del suo
contenuto, anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati,
redatti in una lingua a lui comprensibile o, se cio’ non e’ possibile per
indisponibilita’ di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale
lingua, comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnola o tedesca,
secondo la preferenza indicata dall’interessato. Il provvedimento e’ notificato
all’interessato e riporta le modalita’ di impugnazione e, salvo quanto previsto
al comma 11, indica il termine stabilito per lasciare
il territorio nazionale che non puo’ essere inferiore ad un mese dalla data
della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, puo’ essere ridotto a dieci
giorni. Il provvedimento indica anche la durata del divieto di reingresso che
non puo’ essere superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per i motivi
di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri casi.

11. Il provvedimento di
allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di
pubblica sicurezza e’ immediatamente eseguito dal questore e si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.

12. Nei casi di cui al comma 10,
se il destinatario del provvedimento di allontanamento si trattiene oltre il
termine fissato, il questore dispone l’esecuzione immediata del provvedimento
di allontanamento dell’interessato dal territorio nazionale. Si applicano, per
la convalida del provvedimento del questore, le disposizioni del comma 11.

13. Il destinatario del
provvedimento di allontanamento puo’ presentare
domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall’esecuzione del
provvedimento, sia decorsa almeno la meta’ della durata del divieto, e in ogni
caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi
a dimostrare l’avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno
motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla
domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato
l’autorita’ che ha emanato il provvedimento di allontanamento.

Durante l’esame della domanda
l’interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.

14. Il destinatario del
provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in
violazione del divieto di reingresso, e’ punito con la reclusione fino a due
anni, nell’ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato,
ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Il giudice puo’ sostituire
la pena della reclusione con la misura dell’allontanamento immediato con
divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a
dieci anni. L’allontanamento e’ immediatamente eseguito dal questore, anche se
la sentenza non e’ definitiva.

15. Si applica la pena detentiva
della reclusione fino a tre anni in caso di reingresso nel territorio nazionale
in violazione della misura dell’allontanamento disposta ai sensi del comma 14,
secondo periodo.

16. Nei casi di cui ai commi 14 e
15 si procede con rito direttissimo. In caso di condanna, salvo che il giudice
provveda ai sensi del comma 14, secondo periodo, e’ sempre adottato un nuovo
provvedimento di allontanamento immediatamente esecutivo, al quale si applicano
le norme del comma 11.

17. I provvedimenti di
allontanamento di cui al presente articolo sono adottati tenendo conto anche
delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza o di dimora del
destinatario del provvedimento.»;

d) dopo l’articolo 20 sono
inseriti i seguenti:

«Art.20-bis. Procedimento penale
pendente a carico del destinatario del provvedimento di allontanamento

1. Qualora il destinatario del
provvedimento di allontanamento di cui all’articolo 20,
commi 11 e 12, sia sottoposto a procedimento penale, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e
3-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Il nulla osta di cui
all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si
intende concesso qualora l’autorita’ giudiziaria non provveda entro quarantotto
ore dalla data di ricevimento della richiesta.

3. Non si da’ luogo alla sentenza
di cui all’articolo 13, comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286
del 1998, qualora si proceda per i reati di cui all’articolo 380 del codice di
procedura penale.

4. Quando il procedimento penale
pendente sia relativo ai reati di cui all’articolo 380 del codice di procedura
penale, si puo’ procedere all’allontanamento solo nell’ipotesi in cui il
soggetto non sia sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.

5. In deroga alle
disposizioni sul divieto di reingresso, il destinatario del provvedimento di
allontanamento, sottoposto ad un procedimento penale ovvero parte offesa nello
stesso, puo’ essere autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo
l’esecuzione del provvedimento, per il tempo strettamente necessario
all’esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o
di compiere atti per i quali e’ necessaria la sua presenza. Salvo che la
presenza dell’interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo
all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l’autorizzazione e’ rilasciata
dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o
consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di
allontanamento, o del suo difensore.

Art. 20-ter. Autorita’
giudiziaria competente per la convalida dei provvedimenti del questore

1. Ai fini della convalida dei
provvedimenti emessi dal questore ai sensi degli articoli 20 e 20-bis, e’
competente il tribunale ordinario in composizione monocratica.»;

e) gli articoli 21 e 22 sono
sostituiti dai seguenti:

«Art. 21.

Allontanamento per cessazione
delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno

1. Il provvedimento di
allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea o dei
loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, puo’ altresi’
essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano
il diritto di soggiorno dell’interessato ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 e
salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12.

2. Il provvedimento di cui al
comma 1 e’ adottato dal prefetto, territorialmente competente secondo la
residenza o dimora del destinatario, anche su segnalazione motivata del sindaco
del luogo di residenza o dimora, con atto motivato e notificato
all’interessato.

Il provvedimento e’ adottato
tenendo conto della durata del soggiorno dell’interessato, della sua eta’,
della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami
con il Paese di origine. Il provvedimento riporta le modalita’ di impugnazione,
nonche’ il termine per lasciare il territorio nazionale, che non puo’ essere
inferiore ad un mese. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 10.

3. Unitamente al provvedimento di
allontanamento e’ consegnata all’interessato una attestazione
di obbligo di adempimento dell’allontanamento, secondo le modalita’ stabilite
con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro degli affari esteri, da
presentare presso un consolato italiano. Il provvedimento di allontanamento di
cui al comma 1 non puo’ prevedere un divieto di reingresso sul territorio
nazionale.

4. Qualora il cittadino
dell’Unione o il suo familiare allontanato sia individuato sul territorio dello
Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver
provveduto alla presentazione dell’attestazione di cui al
comma 3, e’ punito con l’arresto da un mese a sei mesi e con l’ammenda
da 200 a
2.000 euro.

Art. 22.

Ricorsi avverso i provvedimenti
di allontanamento

1. Avverso il provvedimento di
allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato di cui
all’articolo 20, commi 1 e 2, e per motivi di ordine pubblico puo’
essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede
di Roma.

2. Avverso il provvedimento di
allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di
pubblica sicurezza e per i motivi di cui all’articolo 21 puo’ essere presentato
ricorso entro venti giorni dalla notifica, a pena di inammissibilita’, al
tribunale ordinario in composizione monocratica in cui ha sede l’autorita’ che
lo ha adottato. La parte puo’ stare in giudizio
personalmente.

3. I ricorsi di cui ai commi 1 e
2, sottoscritti personalmente dall’interessato, possono essere presentati anche
per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in tale
caso l’autenticazione della sottoscrizione e l’inoltro
all’autorita’ giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della
rappresentanza. La procura speciale al patrocinante legale e’ rilasciata avanti
all’autorita’ consolare, presso cui sono eseguite le
comunicazioni relative al procedimento.

4. I ricorsi di cui ai commi 1 e
2 possono essere accompagnati da una istanza di
sospensione dell’esecutorieta’ del provvedimento di allontanamento. Fino
all’esito dell’istanza di cui al presente comma, l’efficacia del provvedimento
impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi
su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza
dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza.

5. Sul ricorso di
cui al comma 2, il tribunale decide a norma degli articoli 737, e
seguenti, del codice di procedura civile. Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale l’interessato
deve lasciare il territorio nazionale ed e’ stata presentata istanza di
sospensione ai sensi del comma 4, il giudice decide con priorita’ sulla stessa
prima della scadenza del termine fissato per l’allontanamento.

6. Al cittadino comunitario o al
suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui e’ stata negata la
sospensione del provvedimento di allontanamento sono consentiti, a domanda,
l’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al
procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa
procurare gravi turbative o grave pericolo all’ordine pubblico o alla sicurezza
pubblica. L’autorizzazione e’ rilasciata dal questore anche per il tramite di
una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta
dell’interessato.

7. Nel caso in cui il ricorso e’
respinto, l’interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare
immediatamente il territorio nazionale.».

Art. 2.

Disposizione finanziaria

1. All’onere derivante dalla
traduzione del provvedimento di allontanamento ai sensi dell’articolo
1, comma 1, lettera c), valutato in euro 370.000 per l’anno 2008, in euro 333.000 per
l’anno 2009 ed euro 296.000
a decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio
triennale 2008-2010 nell’Unita’ previsionale di base «Oneri comuni di parte
corrente», istituita nell’ambito del programma «Fondi di riserva speciali»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero dell’interno.

2. Il Ministro dell’interno
provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1, informando
tempestivamente il Ministero dell’economia e delle finanze, anche ai fini
dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5
agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o
delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 28 febbraio
2008

NAPOLITANO