Civile
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2006, n. 69 Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del v
DECRETO
LEGISLATIVO 27 gennaio 2006, n. 69 Disposizioni sanzionatorie per la violazione
del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di
compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di
cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge del 18 aprile
2005, n. 62, ed in particolarel’articolo 3, comma 1,
recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie;
Visto il Regolamento (CE) n.
261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed
assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o
di ritardo prolungato, ed in particolare l’articolo 16, relativo alle violazioni
delle disposizioni ivi contenute;
Vista la legge del 24 novembre
1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto il decreto legislativo del
25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (E.N.A.C.);
Visto il
decreto-legge dell’8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel
settore dell’aviazione civile;
Visto il decreto legislativo del
9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte
aeronautica del codice della navigazione;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 29 luglio 2005;
Acquisiti i
pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19
gennaio 2006;
Sulla proposta
del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’economia e delle
finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il
seguente decreto legislativo:
Articolo 1.
Oggetto
1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 1174 dal Codice dellanavigazione, approvato con
regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, il presente decreto detta la
disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento (CE) n. 261/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce
regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso
di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, di
seguito denominato: "Regolamento".
Articolo 2.
Organismo responsabile
dell’applicazione delle disposizioni
1. L’E.N.A.C.
è l’organismo responsabile dell’applicazione del Regolamento ed irroga le
sanzioni amministrative previste negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Articolo 3.
Negato imbarco
1. Il vettore aereo che viola le
disposizioni previste dall’articolo 4 del Regolamento, non rispettando le
procedure ivi indicate, ovvero non provvede a versare
la compensazione pecuniaria ai passeggeri per negato imbarco, è punito con la
sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila.
Articolo 4.
Cancellazione del volo
1. Il vettore aereo che viola le
disposizioni previste dall’articolo 5 del Regolamento, non rispettando le
procedure ivi indicate, ovvero non provvede a versare
la compensazione pecuniaria ai passeggeri per cancellazione del volo, è punito
con la sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila.
Articolo 5.
Ritardo
1. Il vettore aereo che viola le
disposizioni previste dall’articolo 6 delRegolamento,
non rispettando le procedure ivi indicate, è punito con la sanzione
amministrativa da euro duemilacinquecento ad euro diecimila.
Articolo 6.
Sistemazione in classe superiore
o inferiore
1. Il vettore che non adempie agli obblighi di cui all’articolo 10 delRegolamento
è punito con la sanzione amministrativa da euro mille ad euro cinquemila.
Articolo 7.
Precedenza ed assistenza alle
persone con mobilità ridotta ed ai bambini non accompagnati
1. Il vettore aereo che viola le
disposizioni previste dall’articolo 11del Regolamento è punito con la sanzione
amministrativa da euro diecimila a euro cinquantamila.
Articolo 8.
Obbligo d’informazione
1. Il vettore aereo che viola gli
obblighi informativi previsti dall’articolo 14
del Regolamento è punito con la sanzione
amministrativa da euro duemilacinquecento a euro diecimila.
Articolo 9.
Attribuzione delle entrate
derivanti dall’applicazione delle sanzioni
1. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sono definite le modalità di attribuzione,
anche all’E.N.A.C., delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto
legislativo.
Articolo 10.
Disposizioni finanziarie
1. Dall’attuazione del presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica e, ai compiti di cui all’articolo 2, l’ENAC provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
La Malfa,
Ministro per le politiche comunitarie
Castelli, Ministro della
giustizia
Fini, Ministro degli affari
esteri
Tremonti, Ministro del-l’economia
e delle finanze
Lunardi, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli