Ambiente

Tuesday 02 May 2006

DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n.157. Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio (Codice Urbani). Gazzetta Ufficiale N. 97 del 27 Aprile 2006

DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo
2006, n.157. Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio (Codice Urbani). Gazzetta
Ufficiale N. 97 del 27 Aprile 2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;

Visto l’articolo 10, comma 4,
della legge 6 luglio 2002, n. 137,

recante delega al Governo per
l’adozione di disposizioni correttive

ed integrative dei decreti
emanati ai sensi del comma 1 del medesimo

articolo;

Visto il Codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al

decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42;

Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 18
novembre 2005;

Acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui

all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

espresso nella seduta del 26
gennaio 2006;

Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della
Repubblica;

Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 2 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro per i
beni e le attivita’ culturali, di

concerto con il Ministro per gli
affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all’articolo 5 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

42

1. All’articolo 5, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 6 le parole:
«conferite alle regioni» sono sostituite

dalle seguenti: «esercitate dallo
Stato e dalle regioni»;

b) al comma 7 le parole: «di cui
ai» sono sostituite dalle

seguenti: «esercitate dalle
regioni ai sensi dei».

Avvertenza:

Il testo delle note qui
pubblicato e’ stato redatto

dall’amministrazione competente
per materia, ai sensi

dell’art. 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione
delle leggi,

sull’emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e’
operato il rinvio. Restano

invariati il valore e l’efficacia
degli atti legislativi

qui trascritti.

Note alle premesse:

– L’art. 76 della Costituzione
stabilisce che

l’esercizio della funzione
legislativa non puo’ essere

delegato al Governo se non con
determinazione di principi e

criteri direttivi e soltanto per
tempo limitato e per

oggetti definiti.

– L’art. 87 della Costituzione
conferisce, tra l’altro,

al Presidente della Repubblica,
il potere di promulgare le

leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i

regolamenti.

– Il testo dell’art. 10, comma 4
della legge 6 luglio

2002, n. 137 (Delega per la
riforma dell’organizzazione del

Governo e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri,

nonche’ di enti pubblici),
pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 158 dell’8 luglio
2002, come modificato

dall’art. 1-bis del decreto-legge
18 febbraio 2003, n. 24,

pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 40 del 18 febbraio

2003, e convertito, con
modificazioni, nella legge 17

aprile 2003, n. 82, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.

92 del 19 aprile 2003, e’ il
seguente:

«4. Disposizioni correttive ed
integrative dei decreti

legislativi di cui al comma 1
possono essere adottate, nel

rispetto degli stessi principi e
criteri direttivi e con le

medesime procedure di cui al
presente articolo, entro due

anni dalla data della loro
entrata in vigore.».

– Il decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42,

(Codice dei beni culturali e del
paesaggio ai sensi

dell’art. 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137) e’

pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 45 del 24 febbraio
2004.

– Il testo dell’art. 8 del
decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281 (Definizione
ed ampliamento delle

attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e

Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di

interesse comune delle regioni,
delle province e dei

comuni, con la Conferenza
Stato-citta’ ed autonomie

locali), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto

1997, n. 202, e’ il seguente:

«Art. 8 (Conferenza Stato-citta’
ed autonomie locali e

Conferenza unificata). – 1. La
Conferenza Stato-citta’ ed

autonomie locali e’ unificata per
le materie ed i compiti

di interesse comune delle
regioni, delle province, dei

comuni e delle comunita’ montane,
con la Conferenza

Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-citta’ ed
autonomie locali e’

presieduta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, per

sua delega, dal Ministro
dell’interno o dal Ministro per

gli affari regionali; ne fanno
parte altresi’ il Ministro

del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica,

il Ministro delle finanze, il
Ministro dei lavori pubblici,

il Ministro della sanita’, il
presidente dell’Associazione

nazionale dei comuni d’Italia –
ANCI, il presidente

dell’Unione province d’Italia –
UPI ed il presidente

dell’Unione nazionale comuni,
comunita’ ed enti montani –

UNCEM. Ne fanno parte inoltre
quattordici sindaci designati

dall’ANCI e sei presidenti di
provincia designati dall’UPI.

Dei quattordici sindaci designati
dall’ANCI cinque

rappresentano le citta’
individuate dall’art. 17 della

legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle
riunioni possono essere

invitati altri membri del
Governo, nonche’ rappresentanti

di amministrazioni statali,
locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-citta’ ed
autonomie locali e’

convocata almeno ogni tre mesi, e
comunque in tutti i casi

il presidente ne ravvisi la
necessita’ o qualora ne faccia

richiesta il presidente
dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui
al comma 1 e’

convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le

sedute sono presiedute dal
Presidente del Consiglio dei

Ministri o, su sua delega, dal
Ministro per gli affari

regionali o, se tale incarico non
e’ conferito, dal

Ministro dell’interno.».

Nota all’art. 1:

– Si riporta il testo dell’art. 5
del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 5 (Cooperazione delle
regioni e degli altri enti

pubblici territoriali in materia
di tutela del patrimonio

culturale). – 1. Le regioni,
nonche’ i comuni, le citta’

metropolitane e le province, di
seguito denominati «altri

enti pubblici territoriali»,
cooperano con il Ministero

nell’esercizio delle funzioni di
tutela in conformita’ a

quanto disposto dal Titolo I
della Parte seconda del

presente codice.

2. Le funzioni di tutela previste
dal presente codice

che abbiano ad oggetto
manoscritti, autografi, carteggi,

documenti, incunaboli, raccolte
librarie non appartenenti

allo Stato o non sottoposte alla
tutela statale, nonche’

libri, stampe e incisioni non
appartenenti allo Stato, sono

esercitate dalle regioni.

3. Sulla base di specifici
accordi od intese e previo

parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e

Bolzano, di seguito denominata
«Conferenza Stato-regioni»,

le regioni possono esercitare le
funzioni di tutela anche

su raccolte librarie private,
nonche’ su carte geografiche,

spartiti musicali, fotografie,
pellicole o altro materiale

audiovisivo, con relativi
negativi e matrici, non

appartenenti allo Stato.

4. Nelle forme previste dal comma
3 e sulla base dei

principi di differenziazione ed
adeguatezza, possono essere

individuate ulteriori forme di
coordinamento in materia di

tutela con le regioni che ne
facciano richiesta.

5. Gli accordi o le intese
possono prevedere

particolari forme di cooperazione
con gli altri enti

pubblici territoriali.

6. Le funzioni amministrative di
tutela dei beni

paesaggistici sono esercitate
dallo Stato e dalle regioni

secondo le disposizioni di cui
alla Parte terza del

presente codice.

7. Relativamente alle funzioni
esercitate dalle regioni

ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e
6, il Ministero esercita le

potesta’ di indirizzo e di
vigilanza e il potere

sostitutivo in caso di perdurante
inerzia o inadempienza.».

Art. 2.

Modifiche all’articolo 6 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

42

1. Al comma 1, dell’articolo 6
del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42, e’ aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «In

riferimento ai beni paesaggistici
la valorizzazione comprende

altresi’ la riqualificazione
degli immobili e delle aree sottoposti a

tutela compromessi o degradati,
ovvero la realizzazione di nuovi

valori paesaggistici coerenti ed
integrati.».

Nota all’art. 2:

– Si riporta il testo dell’art. 6
del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 6 (Valorizzazione del
patrimonio culturale). – 1.

La valorizzazione consiste
nell’esercizio delle funzioni e

nella disciplina delle attivita’
dirette a promuovere la

conoscenza del patrimonio
culturale e ad assicurare le

migliori condizioni di
utilizzazione e fruizione pubblica

del patrimonio stesso. Essa
comprende anche la promozione

ed il sostegno degli interventi
di conservazione del

patrimonio culturale.

In riferimento ai beni paesaggistici
la valorizzazione

comprende altresi’ la
riqualificazione degli immobili e

delle aree sottoposti a tutela
compromessi o degradati,

ovvero la realizzazione di nuovi
valori paesaggistici

coerenti ed integrati.

2. La valorizzazione e’ attuata
in forme compatibili

con la tutela e tali da non
pregiudicarne le esigenze.

3. La Repubblica favorisce e
sostiene la partecipazione

dei soggetti privati, singoli o
associati, alla

valorizzazione del patrimonio
culturale.».

Art. 3.

Modifiche all’articolo 131 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42

1. Al comma 1, dell’articolo 131
del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42, le parole: «intende
una parte omogenea» sono sostituite

dalle seguenti: «intendono parti»
e dopo la parola: «caratteri» e’

inserita la seguente:
«distintivi».

Nota all’art. 3:

– Si riporta il testo dell’art.
131 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 131 (Salvaguardia dei
valori del paesaggio). – 1.

Ai fini del presente codice per
paesaggio si intendono

parti di territorio i cui
caratteri distintivi derivano

dalla natura, dalla storia umana
o dalle reciproche

interrelazioni.

2. La tutela e la valorizzazione
del paesaggio

salvaguardano i valori che esso esprime
quali

manifestazioni identitarie
percepibili.».

Art. 4.

Modifiche all’articolo 134 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42

1. Al comma 1, lettera c),
dell’articolo 134 del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, dopo le parole: «gli immobili e

le aree» la parola: «comunque» e’
soppressa e sono inserite le

seguenti: «tipizzati, individuati
e».

Nota all’art. 4:

– Si riporta il testo dell’art.
134 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 134 (Beni paesaggistici). –
1. Sono beni

paesaggistici:

a) gli immobili e le aree
indicati all’art. 136,

individuati ai sensi degli
articoli da 138 a 141;

b) le aree indicate all’art. 142;

c) gli immobili e le aree
tipizzati, individuati e

sottoposti a tutela dai piani
paesaggistici previsti dagli

articoli 143 e 156.».

Art. 5.

Sostituzione dell’articolo 135
del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42

1. L’articolo 135 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

e’ sostituito dal seguente:

«Art. 135 (Pianificazione
paesaggistica). – 1. Lo Stato e le

regioni assicurano che il
paesaggio sia adeguatamente conosciuto,

tutelato e valorizzato. A tale
fine le regioni, anche in

collaborazione con lo Stato,
nelle forme previste dall’articolo 143,

sottopongono a specifica
normativa d’uso il territorio, approvando

piani paesaggistici, ovvero piani
urbanistico-territoriali con

specifica considerazione dei
valori paesaggistici, concernenti

l’intero territorio regionale,
entrambi di seguito denominati "piani

paesaggistici".

2. I piani paesaggistici, in base
alle caratteristiche naturali e

storiche, individuano ambiti
definiti in relazione alla tipologia,

rilevanza e integrita’ dei valori
paesaggistici.

3. Al fine di tutelare e
migliorare la qualita’ del paesaggio, i

piani paesaggistici definiscono
per ciascun ambito specifiche

prescrizioni e previsioni
ordinate:

a) al mantenimento delle
caratteristiche, degli elementi

costitutivi e delle morfologie
dei beni sottoposti a tutela, tenuto

conto anche delle tipologie
architettoniche, nonche’ delle tecniche e

dei materiali costruttivi;

b) all’individuazione delle linee
di sviluppo urbanistico ed

edilizio compatibili con i
diversi livelli di valore riconosciuti e

con il principio del minor
consumo del territorio, e comunque tali da

non diminuire il pregio
paesaggistico di ciascun ambito, con

particolare attenzione alla
salvaguardia dei siti inseriti nella

lista del patrimonio mondiale
dell’UNESCO e delle aree agricole;

c) al recupero e alla
riqualificazione degli immobili e delle

aree compromessi o degradati, al
fine di reintegrare i valori

preesistenti, nonche’ alla
realizzazione di nuovi valori

paesaggistici coerenti ed
integrati;

d) all’individuazione di altri
interventi di valorizzazione del

paesaggio, anche in relazione ai
principi dello sviluppo

sostenibile.».

Art. 6.

Modifiche all’articolo 136 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42

1. Al comma 1, lettera c),
dell’articolo 136 del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, dopo la parola: «tradizionale»

sono inserite le seguenti: «, ivi
comprese le zone di interesse

archeologico».

Nota all’art. 6:

– Si riporta il testo dell’art.
136 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 136 (Immobili ed aree di
notevole interesse

pubblico). – 1. Sono soggetti
alle disposizioni di questo

Titolo per il loro notevole
interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno
cospicui caratteri di

bellezza naturale o di
singolarita’ geologica;

b) le ville, i giardini e i
parchi, non tutelati

dalle disposizioni della Parte
seconda del presente codice,

che si distinguono per la loro
non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili
che compongono un

caratteristico aspetto avente
valore estetico e

tradizionale, ivi comprese le
zone di interesse

archologico;

d) le bellezze panoramiche
considerate come quadri e

cosi’ pure quei punti di vista o
di belvedere, accessibili

al pubblico, dai quali si goda lo
spettacolo di quelle

bellezze.».

Art. 7.

Sostituzione dell’articolo 137
del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42

1. L’articolo 137 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

e’ sostituito dal seguente:

«Art. 137 (Commissioni
regionali). – 1. Ciascuna regione istituisce

una o piu’ commissioni con il
compito di formulare proposte per la

dichiarazione di notevole
interesse pubblico degli immobili indicati

alle lettere a) e b) del comma 1
dell’articolo 136 e delle aree

indicate alle lettere c) e d) del
comma 1 del medesimo articolo 136.

2. Di ciascuna commissione fanno
parte di diritto il direttore

regionale, il soprintendente per
i beni architettonici e per il

paesaggio ed il soprintendente
per i beni archeologici competenti per

territorio, nonche’ due dirigenti
preposti agli uffici regionali

competenti in materia di
paesaggio. I restanti membri, in numero non

superiore a quattro, sono
nominati dalla regione tra soggetti con

qualificata, pluriennale e
documentata professionalita’ ed esperienza

nella tutela del paesaggio,
eventualmente scelti nell’ambito di terne

designate, rispettivamente, dalle
universita’ aventi sede nella

regione, dalle fondazioni aventi
per statuto finalita’ di promozione

e tutela del patrimonio culturale
e dalle associazioni portatrici di

interessi diffusi individuate ai
sensi dell’articolo 13 della legge

8 luglio 1986, n. 349. Decorsi
infruttuosamente sessanta giorni dalla

richiesta di designazione, la
regione procede comunque alle nomine.

3. Fino all’istituzione delle
commissioni di cui ai commi 1 e 2, le

relative funzioni sono esercitate
dalle commissioni istituite ai

sensi della normativa previgente
per l’esercizio di competenze

analoghe.».

Art. 8.

Sostituzione dell’articolo 138
del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42

1. L’articolo 138 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

e’ sostituito dal seguente:

«Art. 138 (Proposta di
dichiarazione di notevole interesse

pubblico). – 1. Su richiesta del
direttore regionale, della regione o

degli altri enti pubblici
territoriali interessati, la commissione di

cui all’articolo 137 acquisisce
le necessarie informazioni attraverso

le soprintendenze e gli uffici
regionali e provinciali, procede alla

consultazione dei comuni
interessati e, ove lo ritenga, di esperti,

valuta la sussistenza del
notevole interesse pubblico degli immobili

e delle aree di cui all’articolo
136 e propone la dichiarazione di

notevole interesse pubblico. La
proposta e’ motivata con riferimento

alle caratteristiche storiche,
culturali, naturali, morfologiche ed

estetiche degli immobili o delle
aree che abbiano significato e

valore identitario del territorio
in cui ricadono o che siano

percepite come tali dalle
popolazioni e contiene le prescrizioni, le

misure ed i criteri di gestione
indicati all’articolo 143, comma 1.

2. Le proposte di dichiarazione
di notevole interesse pubblico

contengono una specifica
disciplina di tutela, nonche’ l’eventuale

indicazione di interventi di
valorizzazione degli immobili e delle

aree cui si riferiscono, che
vanno a costituire parte integrante del

piano paesaggistico da approvare
o modificare.

3. La commissione delibera entro
sessanta giorni dalla

presentazione dell’atto di
iniziativa. Decorso infruttuosamente il

predetto termine, la proposta e’
formulata dall’organo richiedente o,

in mancanza, dagli altri soggetti
titolari di organi statali o

regionali componenti della
commissione, entro il successivo termine

di trenta giorni.».

Art. 9.

Sostituzione dell’articolo 139
del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42

1. L’articolo 139 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

e’ sostituito dal seguente:

«Art. 139 (Partecipazione al
procedimento di dichiarazione di

notevole interesse pubblico). –
1. La proposta di dichiarazione di

notevole interesse pubblico di
immobili ed aree, corredata dalla

relativa planimetria redatta in
scala idonea alla loro

identificazione, e’ pubblicata
per novanta giorni all’albo pretorio e

depositata a disposizione del
pubblico presso gli uffici dei comuni

interessati. La proposta e’
altresi’ comunicata alla citta’

metropolitana e alla provincia
interessata.

2. Dell’avvenuta proposta e
relativa pubblicazione e’ data senza

indugio notizia su almeno due
quotidiani diffusi nella regione

territorialmente interessata,
nonche’ su un quotidiano a diffusione

nazionale e sui siti informatici
della regione e degli altri enti

pubblici territoriali nel cui
ambito ricadono gli immobili o le aree

da assoggettare a tutela. Dal primo
giorno di pubblicazione decorrono

gli effetti di cui all’articolo
146, comma 1. Alle medesime forme di

pubblicita’ e’ sottoposta la
determinazione negativa della

commissione.

3. Per gli immobili indicati alle
lettere a) e b) del comma 1

dell’articolo 136, viene altresi’
data comunicazione dell’avvio del

procedimento di dichiarazione al
proprietario, possessore o detentore

del bene.

4. La comunicazione di cui al
comma 3 contiene gli elementi, anche

catastali, identificativi
dell’immobile e la proposta formulata dalla

commissione. Dalla data di
ricevimento della comunicazione decorrono

gli effetti di cui all’articolo
146, comma 1.

5. Entro i trenta giorni
successivi al periodo di pubblicazione di

cui al comma 1, i comuni, le
citta’ metropolitane, le province, le

associazioni portatrici di
interessi diffusi individuate ai sensi

dell’articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349, e gli altri

soggetti interessati possono
presentare osservazioni e documenti alla

regione, che ha altresi’ facolta’
di indire un’inchiesta pubblica. I

proprietari, possessori o
detentori del bene possono presentare

osservazioni e documenti entro i
trenta giorni successivi alla

comunicazione individuale di cui
al comma 3.».

Art. 10.

Sostituzione dell’articolo 140
del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42

1. L’articolo 140 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

e’ sostituito dal seguente:

«Art. 140 (Dichiarazione di
notevole interesse pubblico e relative

misure di conoscenza). – 1. La
regione, sulla base della proposta

della commissione, esaminati le
osservazioni e i documenti e tenuto

conto dell’esito dell’eventuale
inchiesta pubblica, entro il termine

di sessanta giorni dalla data di
scadenza dei termini di cui

all’articolo 139, comma 5, emana
il provvedimento relativo alla

dichiarazione di notevole
interesse pubblico paesaggistico degli

immobili indicati alle lettere a)
e b) del comma 1 dell’articolo 136

e delle aree indicate alle
lettere c) e d) del comma 1 del medesimo

articolo 136.

2. I provvedimenti di
dichiarazione di interesse pubblico

paesaggistico contengono una
specifica disciplina di tutela, nonche’

l’eventuale indicazione di
interventi di valorizzazione degli

immobili e delle aree cui si
riferiscono, che vanno a costituire

parte integrante del piano
paesaggistico da approvare o modificare.

3. I provvedimenti di
dichiarazione di notevole interesse pubblico

sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e

nel Bollettino ufficiale della
regione.

4. I provvedimenti di
dichiarazione di notevole interesse pubblico

degli immobili indicati alle
lettere a) e b) del comma 1

dell’articolo 136 sono altresi’
notificati al proprietario,

possessore o detentore,
depositati presso il comune o i comuni

interessati, nonche’ trascritti a
cura della regione nei registri

immobiliari.

5. Copia della Gazzetta Ufficiale
e’ affissa per novanta giorni

all’albo pretorio di tutti i
comuni interessati. Copia della

dichiarazione e delle relative
planimetrie resta depositata a

disposizione del pubblico presso
gli uffici dei comuni interessati.».

Art. 11.

Sostituzione dell’articolo 141
del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42

1. L’articolo 141 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

e’ sostituito dal seguente:

«Art. 141 (Provvedimenti
ministeriali). – 1. Qualora la commissione

non deliberi entro i termini di
cui all’articolo 138 o la regione non

provveda nel termine di cui
all’articolo 140, il competente organo

ministeriale periferico comunica
alla regione ed al Ministero l’avvio

della procedura di sostituzione.

2. A questo fine il predetto
organo, ricevuta copia della

documentazione eventualmente
acquisita dalla commissione provinciale,

espleta l’istruttoria, formula la
proposta e la invia contestualmente

ai Ministero, alla regione,
nonche’ ai comuni interessati affinche’

questi ultimi provvedano agli
adempimenti indicati all’articolo 139,

comma 1, e provvede direttamente
agli adempimenti indicati

all’articolo 139, commi 2, 3 e 4.

3. Il Ministero valuta le
osservazioni presentate ai sensi

dell’articolo 139, comma 5, e
provvede con decreto entro novanta

giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle

osservazioni. Il decreto di
dichiarazione di notevole interesse

pubblico e’ notificato,
depositato, trascritto e pubblicato nelle

forme previste dall’articolo 140,
commi 3, 4 e 5. In caso di inutile

decorso del predetto termine
cessano gli effetti cui

all’articolo 146, comma 1.

4. Le disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle

proposte di integrazione del
contenuto dei provvedimenti di

dichiarazione di notevole
interesse pubblico in precedenza emanati.».

Art. 12.

Sostituzione dell’articolo 142
del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42

1. L’articolo 142 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

e’ sostituito dal seguente:

«Art. 142 (Aree tutelate per
legge). – 1. Sono comunque di

interesse paesaggistico e sono
sottoposti alle disposizioni di questo

Titolo:

a) i territori costieri compresi
in una fascia della profondita’

di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i terreni elevati sul

mare;

b) i territori contermini ai
laghi compresi in una fascia della

profondita’ di 300 metri dalla
linea di battigia, anche per i

territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi
d’acqua iscritti negli elenchi

previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed

impianti elettrici, approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n.

1775, e le relative sponde o
piedi degli argini per una fascia di 150

metri ciascuna;

d) le montagne per la parte
eccedente 1.600 metri sul livello del

mare per la catena alpina e 1.200
metri sul livello del mare per la

catena appenninica e per le
isole;

e) i ghiacciai e i circhi
glaciali;

f) i parchi e le riserve
nazionali o regionali, nonche’ i

territori di protezione esterna
dei parchi;

g) i territori coperti da foreste
e da boschi, ancorche’ percorsi

o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di

rimboschimento, come definiti
dall’articolo 2, commi 2 e 6, del

decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 227;

h) le aree assegnate alle
universita’ agrarie e le zone gravate

da usi civici;

i) le zone umide incluse nell’elenco
previsto dal decreto del

Presidente della Repubblica 13
marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse
archeologico individuate alla data di

entrata in vigore del presente
codice.

2. Non sono comprese tra i beni
elencati nel comma 1 le aree che

alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli
strumenti urbanistici come zone A e B;

b) erano delimitate negli
strumenti urbanistici ai sensi del

decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444, come zone diverse dalle

zone A e B, ed erano ricomprese
in piani pluriennali di attuazione, a

condizione che le relative
previsioni siano state concretamente

realizzate;

c) nei comuni sprovvisti di tali
strumenti, ricadevano nei centri

edificati perimetrati ai sensi
dell’articolo 18 della legge

22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1
non si applica ai beni ivi indicati

alla lettera c) che la regione,
in tutto o in parte, abbia ritenuto,

entro la data di entrata in
vigore della presente disposizione,

irrilevanti ai fini paesaggistici
includendoli in apposito elenco

reso pubblico e comunicato al
Ministero. Il Ministero, con

provvedimento motivato, puo’
confermare la rilevanza paesaggistica

dei suddetti beni. Il
provvedimento di conferma e’ sottoposto alle

forme di pubblicita’ previste
dall’articolo 140, comma 3.

4. Resta in ogni caso ferma la
disciplina derivante dagli atti e

dai provvedimenti indicati
all’articolo 157.».

Art. 13.

Sostituzione dell’articolo 143
del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42

1. L’articolo 143 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

e’ sostituito dal seguente:

«Art. 143 (Piano paesaggistico).
– 1. L’elaborazione del piano

paesaggistico si articola nelle
seguenti fasi:

a) ricognizione dell’intero
territorio, considerato mediante

l’analisi delle caratteristiche
storiche, naturali, estetiche e delle

loro interrelazioni e la
conseguente definizione dei valori

paesaggistici da tutelare,
recuperare, riqualificare e valorizzare;

b) puntuale individuazione,
nell’ambito del territorio regionale,

delle aree di cui al comma 1,
dell’articolo 142 e determinazione

della specifica disciplina
ordinata alla loro tutela e

valorizzazione;

c) analisi delle dinamiche di
trasformazione del territorio

attraverso l’individuazione dei
fattori di rischio e degli elementi

di vulnerabilita’ del paesaggio,
nonche’ la comparazione con gli

altri atti di programmazione, di
pianificazione e di difesa del

suolo;

d) individuazione degli ambiti
paesaggistici di cui

all’articolo 135;

e) definizione di prescrizioni
generali ed operative per la

tutela e l’uso del territorio
compreso negli ambiti individuati;

f) determinazione di misure per
la conservazione dei caratteri

connotativi delle aree tutelate
per legge e, ove necessario, dei

criteri di gestione e degli
interventi di valorizzazione

paesaggistica degli immobili e
delle aree dichiarati di notevole

interesse pubblico;

g) individuazione degli
interventi di recupero e riqualificazione

delle aree significativamente compromesse
o degradate e degli altri

interventi di valorizzazione;

h) individuazione delle misure
necessarie al corretto inserimento

degli interventi di
trasformazione del territorio nel contesto

paesaggistico, alle quali debbono
riferirsi le azioni e gli

investimenti finalizzati allo
sviluppo sostenibile delle aree

interessate;

i) tipizzazione ed
individuazione, ai sensi dell’articolo 134,

comma 1, lettera c), di immobili
o di aree, diversi da quelli

indicati agli articoli 136 e 142,
da sottoporre a specifica

disciplina di salvaguardia e di
utilizzazione.

2. Il piano paesaggistico, anche
in relazione alle diverse

tipologie di opere ed interventi
di trasformazione del territorio,

individua le aree nelle quali la
loro realizzazione e’ consentita

sulla base della verifica del
rispetto delle prescrizioni, delle

misure e dei criteri di gestione
stabiliti nel piano paesaggistico ai

sensi del comma 1, lettere e),
f), g) ed h), e quelle per le quali il

piano paesaggistico definisce
anche specifiche previsioni vincolanti

da introdurre negli strumenti
urbanistici in sede di conformazione e

di adeguamento ai sensi
dell’articolo 145.

3. Le regioni, il Ministero ed il
Ministero dell’ambiente e della

tutela del territorio possono
stipulare intese per l’elaborazione

congiunta dei piani
paesaggistici. Nell’intesa e’ stabilito il

termine entro il quale deve
essere completata l’elaborazione del

piano. Il contenuto del piano
elaborato congiuntamente forma oggetto

di apposito accordo preliminare
ai sensi degli articoli 15 e 11 della

legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Entro i

novanta giorni successivi
all’accordo il piano e’ approvato con

provvedimento regionale. Decorso
inutilmente tale termine, il piano

e’ approvato in via sostitutiva
con decreto del Ministro, sentito il

Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio. L’accordo

preliminare stabilisce altresi’ i
presupposti, le modalita’ ed i

tempi per la revisione del piano,
con particolare riferimento

all’eventuale sopravvenienza di
provvedimenti emanati ai sensi degli

articoli 140 e 141.

4. Nel caso in cui il piano sia
stato approvato a seguito

dell’accordo di cui al comma 3,
nel procedimento autorizzatorio di

cui agli articoli 146 e 147 il
parere del soprintendente e’

obbligatorio, ma non vincolante.

5. Il piano approvato a seguito
dell’accordo di cui al comma 3 puo’

altresi’ prevedere:

a) la individuazione delle aree,
tutelate ai sensi

dell’articolo 142 e non oggetto
di atti o provvedimenti emanati ai

sensi degli articoli 138, 140,
141 e 157, nelle quali la

realizzazione di opere ed
interventi puo’ avvenire previo

accertamento, nell’ambito del
procedimento ordinato al rilascio del

titolo edilizio, della loro
conformita’ alle previsioni del piano

paesaggistico e dello strumento
urbanistico comunale;

b) la individuazione delle aree
gravemente compromesse o

degradate nelle quali la
realizzazione degli interventi

effettivamente volti al recupero
ed alla riqualificazione non

richiede il rilascio
dell’autorizzazione di cui all’articolo 146.

6. L’entrata in vigore delle
disposizioni di cui ai commi 4 e 5 e’

subordinata all’approvazione
degli strumenti urbanistici adeguati al

piano paesaggistico, ai sensi
dell’articolo 145.

7. Il piano puo’ subordinare
l’entrata in vigore delle disposizioni

che consentono la realizzazione
di opere ed interventi senza

autorizzazione paesaggistica, ai
sensi del comma 5, all’esito

positivo di un periodo di
monitoraggio che verifichi l’effettiva

conformita’ alle previsioni
vigenti delle trasformazioni del

territorio realizzate.

8. Il piano prevede comunque che
nelle aree di cui al comma 5,

lettera a), siano effettuati
controlli a campione sulle opere ed

interventi realizzati e che
l’accertamento di un significativo grado

di violazione delle previsioni
vigenti determini la reintroduzione

dell’obbligo dell’autorizzazione
di cui agli articoli 146 e 147,

relativamente ai comuni nei quali
si sono rilevate le violazioni.

9. Il piano paesaggistico
individua anche progetti prioritari per

la conservazione, il recupero, la
riqualificazione, la valorizzazione

e la gestione del paesaggio
regionale indicandone gli strumenti di

attuazione, comprese le misure
incentivanti.».

Art. 14.

Modifiche all’articolo 144 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42

1. All’articolo 144 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1 e’ aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «A tale

fine le regioni disciplinano
mediante apposite norme di legge i

procedimenti di pianificazione
paesaggistica, in particolare

stabilendo che a fare data
dall’adozione o approvazione preliminare

del piano, da parte della giunta
regionale o del consiglio regionale,

non sono consentiti per gli
immobili e nelle aree di cui

all’articolo 134 gli interventi
in contrasto con le prescrizioni di

tutela per essi previste nel
piano stesso.»;

b) il comma 2 e’ sostituito dal
seguente: «2. Fatto salvo quanto

disposto al comma 1, il piano
paesaggistico diviene efficace il

giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nel Bollettino

ufficiale della regione.».

Nota all’art. 14:

– Si riporta il testo dell’art.
144 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 144 (Pubblicita’ e
partecipazione). – 1. Nei

procedimenti di approvazione dei
piani paesaggistici sono

assicurate la concertazione
istituzionale, la

partecipazione dei soggetti
interessati e delle

associazioni costituite per la
tutela degli interessi

diffusi, individuate ai sensi
dell’art. 13 della legge

8 luglio 1986, n. 349 e ampie
forme di pubblicita’.

A tale fine le regioni
disciplinano mediante apposite

norme di legge i procedimenti di
pianificazione

paesaggistica, in particolare
stabilendo che a fare data

dall’adozione o approvazione
preliminare del piano, da

parte della giunta regionale o
del consiglio regionale, non

sono consentiti per gli immobili
e nelle aree di cui

all’art. 134 gli interventi in
contrasto con le

prescrizioni di tutela per essi
previste nel piano stesso.

2. Fatto salvo quanto disposto al
comma 1, il piano

paesaggistico diviene efficace il
giorno successivo a

quello della sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale

della regione.».

Art. 15.

Modifiche all’articolo 145 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42

1. All’articolo 145 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 2 dopo le parole:
«nonche’ con» le parole: «gli

strumenti» sono soppresse e sono
inserite le seguenti: «i piani,

programmi e progetti»;

b) al comma 3, secondo periodo,
sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: «ad incidenza
territoriale previsti dalle normative

di settore, ivi compresi quelli
degli enti gestori delle aree

naturali protette».

Nota all’art. 15:

– Si riporta il testo dell’art.
145 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 145 (Coordinamento della
pianificazione

paesaggistica con altri strumenti
di pianificazione). – 1.

Il Ministero individua ai sensi
dell’art. 52 del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 112
le linee fondamentali

dell’assetto del territorio
nazionale per quanto riguarda

la tutela del paesaggio, con
finalita’ di indirizzo della

pianificazione.

2. I piani paesaggistici
prevedono misure di

coordinamento con gli strumenti
di pianificazione

territoriale e di settore,
nonche’ con i piani, programmi e

progetti nazionali e regionali di
sviluppo economico.

3. Le previsioni dei piani
paesaggistici di cui agli

articoli 143 e 156 sono cogenti
per gli strumenti

urbanistici dei comuni, delle
citta’ metropolitane e delle

province, sono immediatamente
prevalenti sulle disposizioni

difformi eventualmente contenute
negli strumenti

urbanistici, stabiliscono norme
di salvaguardia applicabili

in attesa dell’adeguamento degli
strumenti urbanistici e

sono altresi’ vincolanti per gli
interventi settoriali. Per

quanto attiene alla tutela del
paesaggio, le disposizioni

dei piani paesaggistici sono
comunque prevalenti sulle

disposizioni contenute negli atti
di pianificazione ad

incidenza territoriale previsti
dalle normative di settore,

ivi compresi quelli degli enti
gestori delle aree naturali

protette.

4. Entro il termine stabilito nel
piano paesaggistico e

comunque non oltre due anni dalla
sua approvazione, i

comuni, le citta’ metropolitane,
le province e gli enti

gestori delle aree naturali
protette conformano e adeguano

gli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica

alle previsioni dei piani paesaggistici,
introducendo, ove

necessario, le ulteriori
previsioni conformative che, alla

luce delle caratteristiche
specifiche del territorio,

risultino utili ad assicurare
l’ottimale salvaguardia dei

valori paesaggistici individuati
dai piani. I limiti alla

proprieta’ derivanti da tali
previsioni non sono oggetto di

indennizzo.

5. La regione disciplina il
procedimento di

conformazione ed adeguamento
degli strumenti urbanistici

alle previsioni della
pianificazione paesaggistica,

assicurando la partecipazione
degli organi ministeriali al

procedimento medesimo.».

Art. 16.

Sostituzione dell’articolo 146
del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42

1. L’articolo 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

e’ sostituito dal seguente:

«Art. 146 (Autorizzazione). – 1.
I proprietari, possessori o

detentori a qualsiasi titolo di
immobili e aree oggetto degli atti e

dei provvedimenti elencati
all’articolo 157, oggetto di proposta

formulata ai sensi degli articoli
138 e 141, tutelati ai sensi

dell’articolo 142, ovvero
sottoposti a tutela dalle disposizioni del

piano paesaggistico, non possono
distruggerli, ne’ introdurvi

modificazioni che rechino
pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto

di protezione.

2. I proprietari, possessori o
detentori a qualsiasi titolo dei

beni indicati al comma 1, hanno
l’obbligo di sottoporre alla regione

o all’ente locale al quale la
regione ha delegato le funzioni i

progetti delle opere che
intendano eseguire, corredati della

documentazione prevista,
affinche’ ne sia accertata la compatibilita’

paesaggistica e sia rilasciata
l’autorizzazione a realizzarli.

3. Le regioni, ove stabiliscano
di non esercitare direttamente la

funzione autorizzatoria di cui al
presente articolo, ne possono

delegare l’esercizio alle province
o a forme associative e di

cooperazione degli enti locali in
ambiti sovracomunali all’uopo

definite ai sensi degli articoli
24, 31 e 32 del decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, al fine
di assicurarne l’adeguatezza e

garantire la necessaria distinzione
tra la tutela paesaggistica e le

competenze urbanistiche ed
edilizie comunali. La regione puo’

delegare ai comuni il rilascio
delle autorizzazioni paesaggistiche

nel caso in cui abbia approvato
il piano paesaggistico ai sensi

dell’articolo 143, comma 3, e a
condizione che i comuni abbiano

provveduto al conseguente
adeguamento degli strumenti urbanistici. In

ogni caso, ove le regioni
deleghino ai comuni il rilascio delle

autorizzazioni paesaggistiche, il
parere della soprintendenza di cui

al comma 8 del presente articolo
resta vincolante.

4. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente

decreto legislativo, con decreto
del Presidente del Consiglio dei

Ministri, d’intesa con la
Conferenza Stato-regioni, e’ individuata la

documentazione necessaria alla
verifica di compatibilita’

paesaggistica degli interventi
proposti.

5. La domanda di autorizzazione
dell’intervento indica lo stato

attuale del bene interessato, gli
elementi di valore paesaggistico

presenti, gli impatti sul
paesaggio delle trasformazioni proposte e

gli elementi di mitigazione e di
compensazione necessari.

6. L’amministrazione competente,
nell’esaminare la domanda di

autorizzazione, verifica la
conformita’ dell’intervento alle

prescrizioni contenute nei
provvedimenti di dichiarazione di

interesse pubblico e nei piani
paesaggistici e ne accerta:

a) la compatibilita’ rispetto ai
valori paesaggistici

riconosciuti dal vincolo ed alle
finalita’ di tutela e miglioramento

della qualita’ del paesaggio
individuati dalla dichiarazione di

notevole interesse pubblico e dal
piano paesaggistico;

b) la congruita’ con i criteri di
gestione dell’immobile o

dell’area indicati dalla
dichiarazione e dal piano paesaggistico.

7. L’amministrazione competente,
acquisito il parere della

commissione per il paesaggio di
cui all’articolo 148 e valutata la

compatibilita’ paesaggistica
dell’intervento, entro il termine di

quaranta giorni dalla data di
ricezione dell’istanza, trasmette al

soprintendente la proposta di
rilascio o di diniego

dell’autorizzazione, corredata
dal progetto e dalla relativa

documentazione, dandone
comunicazione agli interessati. La

comunicazione costituisce avviso
di inizio del relativo procedimento,

ai sensi e per gli effetti della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora

l’amministrazione verifichi che
la documentazione allegata non

corrisponde a quella prevista al
comma 4, chiede le necessarie

integrazioni; in tale caso, il
termine e’ sospeso dalla data della

richiesta fino a quella di
ricezione della documentazione. Qualora

l’amministrazione ritenga
necessario acquisire documentazione

ulteriore rispetto a quella
prevista al comma 4, ovvero effettuare

accertamenti, il termine e’
sospeso, per una sola volta, per un

periodo comunque non superiore a
trenta giorni, dalla data della

richiesta fino a quella di
ricezione della documentazione, ovvero

dalla data di comunicazione della
necessita’ di accertamenti fino a

quella di effettuazione degli
stessi.

8. Il soprintendente comunica il
parere entro il termine perentorio

di sessanta giorni dalla data di
ricezione della proposta di cui al

comma 7. Decorso inutilmente il
termine per l’acquisizione del

parere, l’amministrazione
competente assume comunque le

determinazioni in merito alla
domanda di autorizzazione. Fino

all’approvazione del piano
paesaggistico ai sensi dell’articolo 143,

comma 3, e all’avvenuto
adeguamento ad esso degli strumenti

urbanistici comunali, il parere
e’ vincolante, secondo quanto

previsto dall’articolo 143, comma
4.

9. Entro il termine di venti
giorni dalla ricezione del parere del

soprintendente, l’amministrazione
competente rilascia

l’autorizzazione oppure comunica
agli interessati il preavviso di

provvedimento negativo ai sensi
dell’articolo 10-bis della legge

7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. L’autorizzazione

costituisce atto autonomo e
presupposto del permesso di costruire o

degli altri titoli legittimanti
l’intervento edilizio. I lavori non

possono essere iniziati in
difetto di essa.

10. Decorsi inutilmente i termini
indicati al comma 9, e’ data

facolta’ agli interessati di
richiedere l’autorizzazione alla

regione, che provvede anche
mediante un commissario ad acta entro il

termine di sessanta giorni dalla
data di ricevimento della richiesta.

Qualora venga ritenuto necessario
acquisire documentazione ulteriore

o effettuare accertamenti, il
termine e’ sospeso per una sola volta

fino alla data di ricezione della
documentazione richiesta, ovvero

fino alla data di effettuazione
degli accertamenti. Laddove la

regione non abbia affidato agli
enti locali la competenza al rilascio

dell’autorizzazione
paesaggistica, la richiesta di rilascio in via

sostitutiva e’ presentata alla
soprintendenza competente.

11. L’autorizzazione
paesaggistica diventa efficace decorsi trenta

giorni dalla sua emanazione ed e’
trasmessa in copia, senza indugio,

alla soprintendenza che ha emesso
il parere nel corso del

procedimento, nonche’, unitamente
al parere, alla regione, agli enti

locali e, ove esistente, all’ente
parco nel cui territorio si trovano

l’immobile o l’area sottoposti al
vincolo.

12. L’autorizzazione
paesaggistica, fuori dai casi di cui

all’articolo 167, commi 4 e 5,
non puo’ essere rilasciata in

sanatoria successivamente alla
realizzazione, anche parziale, degli

interventi.

13. L’autorizzazione
paesaggistica e’ impugnabile, con ricorso al

tribunale amministrativo
regionale o con ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica,
dalle associazioni ambientaliste

portatrici di interessi diffusi
individuate ai sensi dell’articolo 13

della legge 8 luglio 1986, n.
349, e da qualsiasi altro soggetto

pubblico o privato che ne abbia
interesse. Il ricorso e’ deciso anche

se, dopo la sua proposizione,
ovvero in grado di appello, il

ricorrente dichiari di rinunciare
o di non avervi piu’ interesse. Le

sentenze e le ordinanze del
tribunale amministrativo regionale

possono essere appellate da chi
sia legittimato a ricorrere avverso

l’autorizzazione paesaggistica,
anche se non abbia proposto il

ricorso di primo grado.

14. Presso ogni amministrazione
competente al rilascio

dell’autorizzazione e’ istituito
un elenco, aggiornato almeno ogni

quindici giorni e liberamente
consultabile, in cui e’ indicata la

data di rilascio di ciascuna
autorizzazione paesaggistica, con la

annotazione sintetica del
relativo oggetto e con la precisazione se

essa sia stata rilasciata in
difformita’ dal parere del

soprintendente, ove il parere
stesso non sia vincolante, o della

commissione per il paesaggio.
Copia dell’elenco e’ trasmessa

trimestralmente alla regione e
alla soprintendenza, ai fini

dell’esercizio delle funzioni di
vigilanza di cui all’articolo 155.

15. Le disposizioni dei commi da
1 a 14 si applicano anche alle

istanze concernenti le attivita’
minerarie di ricerca ed estrazione

riguardanti i beni di cui
all’articolo 134.

16. Le disposizioni dei commi 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14,

non si applicano alle
autorizzazioni per le attivita’ di coltivazione

di cave e torbiere. Per tali
attivita’ restano ferme le potesta’ del

Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio, ai sensi della

normativa in materia, che sono
esercitate tenendo conto delle

valutazioni espresse, per quanto
attiene ai profili paesaggistici,

dal soprintendente competente. Il
soprintendente si pronuncia entro

trenta giorni dalla richiesta del
Ministero dell’ambiente e della

tutela del territorio.».

Art. 17.

Modifiche all’articolo 147 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42

1. Al comma 2 dell’articolo 147
del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42, le parole:
«l’autorizzazione prescritta dal comma 1 e’

rilasciata secondo le procedure
previste all’articolo 26» sono

sostituite dalle seguenti: «si
applica l’articolo 26».

Nota all’art. 17:

– Si riporta il testo dell’art.
147 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 147 (Autorizzazione per
opere da eseguirsi da

parte di amministrazioni
statali). – 1. Qualora la

richiesta di autorizzazione
prevista dall’art. 146 riguardi

opere da eseguirsi da parte di
amministrazioni statali, ivi

compresi gli alloggi di servizio
per il personale militare,

l’autorizzazione viene rilasciata
in esito ad una

conferenza di servizi ai sensi
degli articoli 14 e seguenti

della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modifiche e

integrazioni.

2. Per i progetti di opere
comunque soggetti a

valutazione di impatto ambientale
a norma dell’art. 6 della

legge 8 luglio 1986, n. 349, e da
eseguirsi da parte di

amministrazioni statali, si
applica l’art. 26.

3. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del

presente codice, con decreto del
Presidente del Consiglio

dei Ministri, su proposta del
Ministero, d’intesa con il

Ministero della difesa e con le
altre amministrazioni

statali interessate, sono
individuate le modalita’ di

valutazione congiunta e
preventiva della localizzazione

delle opere di difesa nazionale
che incidano su immobili o

aree sottoposti a tutela
paesaggistica.».

Art. 18.

Sostituzione dell’articolo 148
del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42

1. L’articolo 148 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

e’ sostituito dal seguente:

«Art. 148 (Commissioni locali per
il paesaggio). – 1. Entro il

31 dicembre 2006 le regioni
promuovono l’istituzione e disciplinano

il funzionamento delle
commissioni per il paesaggio di supporto ai

soggetti ai quali sono delegate
le competenze in materia di

autorizzazione paesaggistica, ai
sensi dell’articolo 146, comma 3.

2. Le commissioni, competenti per
ambiti sovracomunali, in modo da

realizzare il necessario
coordinamento paesaggistico, sono composte

da soggetti con particolare,
pluriennale e qualificata esperienza

nella tutela del paesaggio.

3. Le commissioni esprimono
parere obbligatorio in merito al

rilascio delle autorizzazioni
previste dagli articoli 146, 147 e 159.

4. Le regioni e il Ministero
possono stipulare accordi che

prevedano le modalita’ di
partecipazione del Ministero alle

commissioni per il paesaggio. In
tale caso, il parere di cui

all’articolo 146, comma 8, e’
espresso dalle soprintendenze nelle

commissioni locali per il
paesaggio, secondo le modalita’ stabilite

nell’accordo, ferma restando
l’applicazione di quanto previsto

dall’articolo 146, commi 12, 13 e
14.».

Art. 19.

Modifiche all’articolo 149 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42

1. Al comma 1 dell’articolo 149
del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42, le parole: «lettera
b)» sono sostituite dalle seguenti:

«lettera a)» e le parole: «e
dell’articolo 156, comma 4» sono

soppresse.

Nota all’art. 19:

– Si riporta il testo dell’art.
149 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 149 (Interventi non
soggetti ad autorizzazione).

– 1. Fatta salva l’applicazione
dell’art. 143, comma 5,

lettera a), non e’ comunque
richiesta l’autorizzazione

prescritta dall’art. 146,
dall’art. 147 e dall’art. 159:

a) per gli interventi di
manutenzione ordinaria,

straordinaria, di consolidamento
statico e di restauro

conservativo che non alterino lo
stato dei luoghi e

l’aspetto esteriore degli
edifici;

b) per gli interventi inerenti
l’esercizio

dell’attivita’
agro-silvo-pastorale che non comportino

alterazione permanente dello
stato dei luoghi con

costruzioni edilizie ed altre
opere civili, e sempre che si

tratti di attivita’ ed opere che
non alterino l’assetto

idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la
forestazione, la

riforestazione, le opere di
bonifica, antincendio e di

conservazione da eseguirsi nei
boschi e nelle foreste

indicati dall’art. 142, comma 1,
lettera g), purche’

previsti ed autorizzati in base
alla normativa in

materia.».

Art. 20.

Modifiche all’articolo 150 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42

1. All’articolo 150 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «comma
4» sono sostituite dalle

seguenti: «comma 3»;

b) alla lettera a) del comma 1,
le parole: «pregiudicare il bene»

sono sostituite dalle seguenti:
«recare pregiudizio al paesaggio»;

c) al comma 2, dopo le parole:
«della proposta» le parole: «della

Commissione» sono soppresse e
dopo le parole: «di cui

all’articolo 138 o» le parole:
«della proposta dell’organo

ministeriale prevista» sono
soppresse; in fine, le parole: «comma 4»

sono sostituite dalle seguenti:
«comma 3»;

d) al comma 3 le parole:
«pianificazione paesaggistica» sono

sostituite dalle seguenti: «il
piano paesaggistico», e dopo le

parole: «preveda misure» sono inserite
le seguenti: «o interventi»;

in fine, le parole: «, per non
compromettere l’attuazione della

pianificazione» sono soppresse.

Nota all’art. 20:

– Si riporta il testo dell’art.
150 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 150 (Inibizione o
sospensione dei lavori). – 1.

Indipendentemente dall’avvenuta
pubblicazione all’albo

pretorio prevista dagli articoli
139 e 141, ovvero

dall’avvenuta comunicazione
prescritta dall’art. 139, comma

3, la regione o il Ministero ha
facolta’ di:

a) inibire che si eseguano lavori
senza

autorizzazione o comunque capaci
di recare pregiudizio al

paesaggio;

b) ordinare, anche quando non sia
intervenuta la

diffida prevista alla lettera a),
la sospensione di lavori

iniziati.

2. Il provvedimento di inibizione
o sospensione dei

lavori incidenti su immobili od
aree non ancora dichiarati

di notevole interesse pubblico
cessa di avere efficacia se

entro il termine di novanta
giorni non sia stata effettuata

la pubblicazione all’albo pretorio
della proposta di cui

all’art. 138 o all’art. 141,
ovvero non sia stata ricevuta

dagli interessati la
comunicazione prevista dall’art. 139,

comma 3.

3. Il provvedimento di inibizione
o sospensione dei

lavori incidenti su di un bene
paesaggistico per il quale

il piano paesaggistico preveda
misure o interventi di

recupero o di riqualificazione
cessa di avere efficacia se

entro il termine di novanta
giorni la regione non abbia

comunicato agli interessati le
prescrizioni alle quali

attenersi, nella esecuzione dei
lavori.

4. I provvedimenti indicati ai
commi precedenti sono

comunicati anche al comune
interessato.».

Art. 21.

Modifiche all’articolo 152 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42

1. All’articolo 152 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) il comma 1 e’ sostituito dal
seguente: «1. Nel caso di

aperture di strade e di cave, di
posa di condotte per impianti

industriali e civili e di
palificazioni nell’ambito e in vista delle

aree indicate alle lettere c) e
d) del comma 1 dell’articolo 136

ovvero in prossimita’ degli
immobili indicati alle lettere a) e b)

del comma 1 dello stesso
articolo, la regione, tenendo in debito

conto la funzione economica delle
opere gia’ realizzate o da

realizzare, ha facolta’ di
prescrivere le distanze, le misure e le

varianti ai progetti in corso
d’esecuzione, idonee ad evitare

pregiudizio ai beni protetti da
questo Titolo. La medesima facolta’

spetta al Ministero, che la
esercita previa consultazione della

regione.»;

b) al comma 2 la parola:
«Regione» e’ sostituita dalla seguente:

«regione».

Nota all’art. 21:

– Si riporta il testo dell’art.
152 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 152 (Interventi soggetti a
particolari

prescrizioni). – 1. Nel caso di
aperture di strade e di

cave, di posa di condotte per
impianti industriali e civili

e di palificazioni nell’ambito e
in vista delle aree

indicate alle lettere c) e d) del
comma 1 dell’art. 136

ovvero in prossimita’ degli
immobili indicati alle lettere

a) e b) del comma 1 dello stesso
articolo, la regione,

tenendo in debito conto la
funzione economica delle opere

gia’ realizzate o da realizzare,
ha facolta’ di prescrivere

le distanze, le misure e le varianti
ai progetti in corso

d’esecuzione, idonee ad evitare
pregiudizio ai beni

protetti da questo Titolo. La
medesima facolta’ spetta al

Ministero, che la esercita previa
consultazione della

regione.

2. Per le zone di interesse
archeologico elencate

all’art. 136, lettera c), o
all’art. 142, comma 1, lettera

m), la regione consulta
preventivamente le competenti

soprintendenze.».

Art. 22.

Modifiche all’articolo 154 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42

1. Al comma 3 dell’articolo 154
del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42, le parole: «o
all’articolo 139, comma 1, lettera m),»

sono sostituite dalle seguenti:
«o dall’articolo 142, comma 1,

lettera m),» e dopo la parola:
«amministrazione» e’ inserita la

seguente: «competente».

Nota all’art. 22:

– Si riporta il testo dell’art.
154 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 154 (Colore delle facciate
dei fabbricati). – 1.

L’amministrazione competente
individuata dalla regione puo’

ordinare che, nelle aree
contemplate dalle lettere c) e d)

dell’art. 136, sia dato alle
facciate dei fabbricati, il

cui colore rechi disturbo alla
bellezza dell’insieme, un

diverso colore che con quella
armonizzi.

2. La disposizione del comma 1
non si applica nei

confronti degli immobili di cui
all’art. 10, comma 3,

lettere a) e d), dichiarati ai
sensi dell’art. 13.

3. Per i fabbricati ricadenti
nelle zone di interesse

archeologico elencate all’art.
136, lettera c), o dell’art.

142, comma 1, lettera m),
l’amministrazione competente

consulta preventivamente le
competenti soprintendenze.

4. In caso di inadempienza dei
proprietari, possessori

o detentori dei fabbricati,
l’amministrazione provvede

all’esecuzione d’ufficio.».

Art. 23.

Modifiche all’articolo 155 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42

1. Al comma 2, secondo periodo,
dell’articolo 155 del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, dopo le parole: «poteri

sostitutivi» sono inserite le
seguenti: «da parte del Ministero».

Nota all’art. 23:

– Si riporta il testo dell’art.
155 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 155 (Vigilanza). – 1. Le
funzioni di vigilanza

sui beni paesaggistici tutelati
da questo Titolo sono

esercitate dal Ministero e dalle
regioni.

2. Le regioni vigilano
sull’ottemperanza alle

disposizioni contenute nel
presente decreto legislativo da

parte delle amministrazioni da
loro individuate per

l’esercizio delle competenze in
materia di paesaggio.

L’inottemperanza o la persistente
inerzia nell’esercizio di

tali competenze comporta
l’attivazione dei poteri

sostitutivi da parte del
Ministero.».

Art. 24.

Sostituzione dell’articolo 156
del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42

1. L’articolo 156 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

e’ sostituito dal seguente:

«Art. 156 (Verifica ed
adeguamento dei piani paesaggistici). – 1.

Entro il 1° maggio 2008, le
regioni che hanno redatto i piani

previsti dall’articolo 149 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999,

n. 490, verificano la conformita’
tra le disposizioni dei predetti

piani e le previsioni
dell’articolo 143 e provvedono ai necessari

adeguamenti. Decorso inutilmente
il termine sopraindicato il

Ministero provvede in via
sostitutiva ai sensi dell’articolo 5,

comma 7.

2. Entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del

presente codice, il Ministero,
d’intesa con la Conferenza

Stato-regioni, predispone uno
schema generale di convenzione con le

regioni in cui vengono stabilite
le metodologie e le procedure di

ricognizione, analisi, censimento
e catalogazione degli immobili e

delle aree oggetto di tutela, ivi
comprese le tecniche per la loro

rappresentazione cartografica e
le caratteristiche atte ad assicurare

la interoperabilita’ dei sistemi informativi.

3. Le regioni e il Ministero, in
conformita’ a quanto stabilito dal

comma 3 dell’articolo 143,
possono stipulare intese per disciplinare

lo svolgimento congiunto della
verifica e dell’adeguamento dei piani

paesaggistici. Nell’intesa e’
stabilito il termine entro il quale

devono essere completati la
verifica e l’adeguamento, nonche’ il

termine entro il quale la regione
approva il piano adeguato. Il

contenuto del piano adeguato
forma oggetto di accordo preliminare tra

il Ministero e la regione.
Qualora all’accordo preliminare non

consegua entro sessanta giorni
l’approvazione da parte della regione

il piano e’ approvato in via
sostitutiva con decreto del Ministro.

4. Qualora l’intesa di cui al
comma 3 non venga stipulata, ovvero

ad essa non segua l’accordo
procedimentale sul contenuto del piano

adeguato, non trova applicazione
quanto previsto dai commi 4 e 5

dell’articolo 143.».

Art. 25.

Modifiche all’articolo 157 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42

1. Al comma 1 dell’articolo 157
del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) alla lettera d) ed alla
lettera f) la parola: «della» e’

sostituita dalla seguente:
«delle»;

b) dopo la lettera f) e’
aggiunta, in fine, la seguente: «f-bis)

i provvedimenti emanati ai sensi
dell’articolo 1-ter del

decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito, con modificazioni,

dalla legge 8 agosto 1985, n.
431.».

Nota all’art. 25:

– Si riporta il testo dell’art.
157 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 157 (Notifiche eseguite,
elenchi compilati,

provvedimenti e atti emessi ai
sensi della normativa

previgente). – 1. Fatta salva
l’applicazione dell’art. 143,

comma 6, dell’art. 144, comma 2 e
dell’art. 156, comma 4,

conservano efficacia a tutti gli
effetti:

a) le notifiche di importante
interesse pubblico

delle bellezze naturali o
panoramiche, eseguite in base

alla legge 11 giugno 1922, n.
778;

b) gli elenchi compilati ai sensi
della legge

29 giugno 1939, n. 1497;

c) i provvedimenti di
dichiarazione di notevole

interesse pubblico emessi ai
sensi della legge 29 giugno

1939, n. 1497;

d) i provvedimenti di
riconoscimento delle zone di

interesse archeologico emessi ai
sensi dell’art. 82, quinto

comma, del decreto del Presidente
della Repubblica

24 luglio 1977, n. 616, aggiunto
dall’art. 1 del

decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito con

modificazioni nella legge 8
agosto 1985, n. 431;

e) i provvedimenti di dichiarazione
di notevole

interesse pubblico emessi ai
sensi del decreto legislativo

29 ottobre 1999, n. 490;

f) i provvedimenti di
riconoscimento delle zone di

interesse archeologico emessi ai
sensi del decreto

legislativo 29 ottobre 1999, n.
490.

f-bis) i provvedimenti emanati ai
sensi dell’art.

1-ter del decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito,

con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n. 431.

2. Le disposizioni della presente
parte si applicano

anche agli immobili ed alle aree
in ordine ai quali, alla

data di entrata in vigore del
presente codice, sia stata

formulata la proposta ovvero
definita la perimetrazione ai

fini della dichiarazione di
notevole interesse pubblico o

del riconoscimento quali zone di
interesse archeologico.».

Art. 26.

Sostituzione dell’articolo 159
del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42

1. L’articolo 159 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

e’ sostituito dal seguente:

«Art. 159 (Procedimento di
autorizzazione in via transitoria). – 1.

Fino alla scadenza del termine
previsto dall’articolo 156 ovvero, se

anteriore, all’approvazione o
all’adeguamento dei piani

paesaggistici, l’amministrazione
competente al rilascio

dell’autorizzazione da’ immediata
comunicazione alla soprintendenza

delle autorizzazioni rilasciate,
trasmettendo la documentazione

prodotta dall’interessato nonche’
le risultanze degli accertamenti

eventualmente esperiti. La
comunicazione e’ inviata contestualmente

agli interessati, per i quali
costituisce avviso di inizio di

procedimento, ai sensi e per gli
effetti della legge 7 agosto 1990,

n. 241. Nella comunicazione alla
soprintendenza il Comune attesta di

avere eseguito il contestuale
invio agli interessati.

2. L’amministrazione competente
deve produrre alla soprintendenza

una relazione illustrativa degli
accertamenti indicati

dall’articolo 146, comma 6.
L’autorizzazione e’ rilasciata o negata

entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla relativa

richiesta e costituisce comunque
atto autonomo e presupposto della

concessione edilizia o degli
altri titoli legittimanti l’intervento

edilizio. I lavori non possono
essere iniziati in difetto di essa. In

caso di richiesta di integrazione
documentale o di accertamenti il

termine e’ sospeso per una sola
volta fino alla data di ricezione

della documentazione richiesta
ovvero fino alla data di effettuazione

degli accertamenti.

3. La soprintendenza, se ritiene
l’autorizzazione non conforme alle

prescrizioni di tutela del paesaggio,
dettate ai sensi del presente

Titolo, puo’ annullarla, con
provvedimento motivato, entro i sessanta

giorni successivi alla ricezione
della relativa, completa

documentazione. Si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 6,

comma 6-bis, del decreto del
Ministro per i beni culturali e

ambientali 13 giugno 1994, n.
495.

4. Decorso il termine di sessanta
giorni dalla richiesta di

autorizzazione e’ data facolta’
agli interessati di richiedere

l’autorizzazione stessa alla
soprintendenza, che si pronuncia entro

il termine di sessanta giorni
dalla data di ricevimento. La

richiesta, corredata dalla
documentazione prescritta, e’ presentata

alla soprintendenza e ne e’ data
comunicazione alla amministrazione

competente. In caso di richiesta
di integrazione documentale o di

accertamenti il termine e’
sospeso per una sola volta fino alla data

di ricezione della documentazione
richiesta ovvero fino alla data di

effettuazione degli accertamenti.

5. Per i beni che alla data di
entrata in vigore del presente

codice siano oggetto di
provvedimenti adottati ai sensi

dell’articolo 1-quinquies del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,

convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e

pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale in data anteriore al 6 settembre

1985, l’autorizzazione puo’
essere concessa solo dopo l’approvazione

dei piani paesaggistici.

6. Si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 146, commi 1,

2, 5, 6 e 12.».

Art. 27.

Sostituzione dell’articolo 167
del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42

1. L’articolo 167 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

e’ sostituito dal seguente:

«Art. 167 (Ordine di remissione
in pristino o di versamento di

indennita’ pecuniaria). – 1. In
caso di violazione degli obblighi e

degli ordini previsti dal Titolo
I della Parte terza, il trasgressore

e’ sempre tenuto alla rimessione
in pristino a proprie spese, fatto

salvo quanto previsto al comma 4.

2. Con l’ordine di rimessione in
pristino e’ assegnato al

trasgressore un termine per
provvedere.

3. In caso di inottemperanza,
l’autorita’ amministrativa preposta

alla tutela paesaggistica
provvede d’ufficio per mezzo del prefetto e

rende esecutoria la nota delle
spese. Laddove l’autorita’

amministrativa preposta alla
tutela paesaggistica non provveda

d’ufficio, il direttore regionale
competente, su richiesta della

medesima autorita’ amministrativa
ovvero, decorsi centottanta giorni

dall’accertamento dell’illecito,
previa diffida alla suddetta

autorita’ competente a
provvedervi nei successivi trenta giorni,

procede alla demolizione
avvalendosi delle modalita’ operative

previste dall’articolo 41 del
decreto del Presidente della Repubblica

6 giugno 2001, n. 380, a seguito
di apposita convenzione che puo’

essere stipulata d’intesa tra il
Ministero per i beni e le attivita’

culturali e il Ministero della
difesa.

4. L’autorita’ amministrativa
competente accerta la compatibilita’

paesaggistica, secondo le
procedure di cui al comma 5, nei seguenti

casi:

a) per i lavori, realizzati in
assenza o difformita’

dall’autorizzazione
paesaggistica, che non abbiano determinato

creazione di superfici utili o
volumi ovvero aumento di quelli

legittimamente realizzati;

b) per l’impiego di materiali in
difformita’ dall’autorizzazione

paesaggistica;

c) per i lavori comunque
configurabili quali interventi di

manutenzione ordinaria o
straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del

decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Il proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo

dell’immobile o dell’area interessati
dagli interventi di cui al

comma 4 presenta apposita domanda
all’autorita’ preposta alla

gestione del vincolo ai fini
dell’accertamento della compatibilita’

paesaggistica degli interventi
medesimi. L’autorita’ competente si

pronuncia sulla domanda entro il
termine perentorio di centottanta

giorni, previo parere vincolante
della soprintendenza da rendersi

entro il termine perentorio di
novanta giorni. Qualora venga

accertata la compatibilita’
paesaggistica, il trasgressore e’ tenuto

al pagamento di una somma
equivalente al maggiore importo tra il

danno arrecato e il profitto
conseguito mediante la trasgressione.

L’importo della sanzione
pecuniaria e’ determinato previa perizia di

stima. In caso di rigetto della
domanda si applica la sanzione

demolitoria di cui al comma 1. La
domanda di accertamento della

compatibilita’ paesaggistica
presentata ai sensi dell’articolo 181,

comma 1-quater, si intende
presentata anche ai sensi e per gli

effetti di cui al presente comma.

6. Le somme riscosse per effetto dell’applicazione
del comma 5,

nonche’ per effetto dell’articolo
1, comma 37, lettera b), n. 1),

della legge 15 dicembre 2004, n.
308, sono utilizzate, oltre che per

l’esecuzione delle rimessioni in
pristino di cui al comma 1, anche

per finalita’ di salvaguardia
nonche’ per interventi di recupero dei

valori paesaggistici e di
riqualificazione degli immobili e delle

aree degradati o interessati
dalle rimessioni in pristino. Per le

medesime finalita’ possono essere
utilizzate anche le somme derivanti

dal recupero delle spese
sostenute dall’amministrazione per

l’esecuzione della rimessione in
pristino in danno dei soggetti

obbligati, ovvero altre somme a
cio’ destinate dalle amministrazioni

competenti.».

Art. 28.

Modifiche all’articolo 181 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42

1. All’articolo 181 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

sono apportate le seguenti
modifiche:

a) al comma 1-bis, lettera a), le
parole: «ai sensi

dell’articolo 136,» sono
soppresse;

b) al comma 1-ter le parole:
«ripristinatorie o» sono soppresse.

Nota all’art. 28:

– Si riporta il testo dell’art.
181 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 181 (Opere eseguite in
assenza di autorizzazione

o in difformita’ da essa.)
(giurisprudenza di legittimita).

– 1. Chiunque, senza la
prescritta autorizzazione o in

difformita’ di essa, esegue
lavori di qualsiasi genere su

beni paesaggistici e’ punito con
le pene previste dall’art.

20 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47.

1-bis. La pena e’ della
reclusione da uno a quattro

anni qualora i lavori di cui al
comma 1:

a) ricadano su immobili od aree
che, per le loro

caratteristiche, per le loro
caratteristiche paesaggistiche

siano stati dichiarati di
notevole interesse pubblico con

apposito provvedimento emanato in
epoca antecedente alla

realizzazione dei lavori;

b) ricadano su immobili od aree
tutelati per legge ai

sensi dell’art. 142 ed abbiano
comportato un aumento dei

manufatti superiore al trenta per
cento della volumetria

della costruzione originaria o,
in alternativa, un

ampliamento della medesima
superiore a settecentocinquanta

metri cubi, ovvero ancora abbiano
comportato una nuova

costruzione con una volumetria
superiore a mille metri

cubi.

1-ter. Ferma restando
l’applicazione delle sanzioni

amministrative pecuniarie di cui
all’art. 167, qualora

l’autorita’ amministrativa
competente accerti la

compatibilita’ paesaggistica
secondo le procedure di cui al

comma 1-quater, la disposizione
il cui al comma 1 non si

applica:

a) per i lavori, realizzati in
assenza o difformita’

dall’autorizzazione
paesaggistica, che non abbiano

determinato creazione di
superfici utili o volumi ovvero

aumento di quelli legittimamente
realizzati;

b) per l’impiego di materiali in
difformita’

dall’autorizzazione
paesaggistica;

c) per i lavori configurabili
quali interventi di

manutenzione ordinaria o
straordinaria ai sensi dell’art. 3

del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001,

n. 380.

1-quater. Il proprietario,
possessore o detentore a

qualsiasi titolo dell’immobile o
dell’area interessati

dagli interventi di cui al comma
1-ter presenta apposita

domanda all’autorita’ preposta
alla gestione del vincolo ai

fini dell’accertamento della compatibilita’
paesaggistica

degli interventi medesimi.
L’autorita’ competente si

pronuncia sulla domanda entro il
termine perentorio di

centottanta giorni, previo parere
vincolante della

soprintendenza da rendersi entro
il termine perentorio di

novanta giorni.

1-quinquies. La rimessione in
pristino delle aree o

degli immobili soggetti a vincoli
paesaggistici, da parte

del trasgressore, prima che venga
disposta d’ufficio

dall’autorita’ amministrativa, e
comunque prima che

intervenga a condanna, estingue
il reato di cui al comma 1.

2. Con la sentenza di condanna
viene ordinata la

rimessione in pristino dello
stato dei luoghi a spese del

condannato. Copia della sentenza
e’ trasmessa alla regione

ed al comune del cui territorio
e’ stata commessa la

violazione.».

Art. 29.

Modifiche all’articolo 182 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42

1. Dopo il comma 3 dell’articolo
182 del decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42, sono
aggiunti, in fine, i seguenti:

«3-bis. In deroga al divieto di
cui all’articolo 146, comma 12,

sono conclusi dall’autorita’
competente alla gestione del vincolo

paesaggistico i procedimenti
relativi alle domande di autorizzazione

paesaggistica in sanatoria
presentate entro il 30 aprile 2004 non

ancora definiti alla data di
entrata in vigore del presente comma,

ovvero definiti con
determinazione di improcedibilita’ della domanda

per il sopravvenuto divieto,
senza pronuncia nel merito della

compatibilita’ paesaggistica
dell’intervento. In tale ultimo caso

l’autorita’ competente e’
obbligata, su istanza della parte

interessata, a riaprire il
procedimento ed a concluderlo con atto

motivato nei termini di legge. Si
applicano le sanzioni previste

dall’articolo 167, comma 5.

3-ter. Le disposizioni del comma
3-bis si applicano anche alle

domande di sanatoria presentate
nei termini ai sensi dell’articolo 1,

commi 37 e 39, della legge 15
dicembre 2004, n. 308, ferma restando

la quantificazione della sanzione
pecuniaria ivi stabilita. Il parere

della soprintendenza di cui
all’articolo 1, comma 39, della legge

15 dicembre 2004, n. 308, si
intende vincolante.

3-quater. Agli accertamenti della
compatibilita’ paesaggistica

effettuati, alla data di entrata
in vigore della presente

disposizione, ai sensi dell’articolo
181, comma 1-quater, si

applicano le sanzioni di cui
all’articolo 167, comma 5.».

Nota all’art. 29:

– Si riporta il testo dell’art.
182 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 182 (Disposizioni
transitorie). – 1. L’art. 7,

comma 1, del decreto ministeriale
3 agosto 2000, n. 294,

come sostituito dall’art. 3 del
decreto ministeriale

24 ottobre 2001, n. 420, continua
ad applicarsi

limitatamente a coloro i quali,
alla data di entrata in

vigore della presente legge,
risultano iscritti ai corsi di

diploma di laurea statale ovvero
di scuola di restauro

statale ivi previsti.

2. Restano ferme le disposizioni
di cui all’art. 7,

comma 2, lettere a), b) e c), del
decreto n. 294 del 2000,

come sostituito dall’art. 3 del
decreto n. 420 del 2001. Le

disposizioni di cui all’art. 7,
comma 2, lettere a) e c),

del decreto n. 294 del 2000, come
sostituito dall’art. 3

del decreto n. 420 del 2001, si
applicano anche a coloro i

quali, alla data di entrata in
vigore di tale ultimo

decreto, ancorche’ non ancora in
possesso del diploma,

erano iscritti ad una scuola di
restauro statale o

regionale ivi prevista fino
all’anno accademico 2002-2003.

3. Entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore del

presente codice, le regioni e gli
altri enti pubblici

territoriali adottano le
necessarie disposizioni di

adeguamento alla prescrizione di
cui all’art. 103, comma 4.

In caso di inadempienza, il
Ministero procede in via

sostitutiva, ai sensi dell’art.
117, quinto comma, della

Costituzione.

3-bis. In deroga al divieto di
cui all’art. 146, comma

12, sono conclusi dall’autorita’
competente alla gestione

del vincolo paesaggistico i
procedimenti relativi alle

domande di autorizzazione
paesaggistica in sanatoria

presentate entro il 30 aprile
2004 non ancora definiti alla

data di entrata in vigore del
presente comma, ovvero

definiti con determinazione di
improcedibilita’ della

domanda per il sopravvenuto
divieto, senza pronuncia nel

merito della compatibilita’ paesaggistica
dell’intervento.

In tale ultimo caso l’autorita’
competente e’ obbligata, su

istanza della parte interessata,
a riaprire il procedimento

ed a concluderlo con atto
motivato nei termini di legge. Si

applicano le sanzioni previste
dall’art. 167, comma 5.

3-ter. Le disposizioni del comma
3-bis si applicano

anche alle domande di sanatoria
presentate nei termini ai

sensi dell’art. 1, commi 37 e 39,
della legge 15 dicembre

2004, n. 308, ferma restando la
quantificazione della

sanzione pecuniaria ivi stabilita.
Il parere della

soprintendenza di cui all’art. 1,
comma 39, della legge

15 dicembre 2004, n. 308, si
intende vincolante.

3-quater. Agli accertamenti della
compatibilita’

paesaggistica effettuati, alla
data di entrata in vigore

della presente disposizione, ai
sensi dell’art. 181,

comma 1 -quater, si applicano le
sanzioni di cui all’art.

167, comma 5.».

Art. 30.

Modifiche all’articolo 183 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42

1. Il comma 3 dell’articolo 183
del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42, e’ sostituito dal
seguente: «3. La partecipazione alle

commissioni previste dal presente
codice e’ assicurata nell’ambito

dei compiti istituzionali delle
amministrazioni interessate, non da’

luogo alla corresponsione di
alcun compenso e, comunque, da essa non

derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 24 marzo 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio

dei Ministri

Buttiglione, Ministro per i beni
e le

attivita’ culturali

La Loggia, Ministro per gli
affari

regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Nota all’art. 30:

– Si riporta il testo dell’art.
183 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 183 (Disposizioni finali).
– 1. I provvedimenti

di cui agli articoli 13, 45, 141,
143, comma 10, e 156,

comma 3, non sono soggetti a
controllo preventivo ai sensi

dell’art. 3, comma 1, della legge
14 gennaio 1994, n. 20.

2. Dall’attuazione degli articoli
5 e 44 non derivano

nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.

3. La partecipazione alle
commissioni previste dal

presente codice e assicurata
nell’ambito dei compiti

istituzionali delle
amministrazioni interessate, non da’

luogo alla corresponsione di
alcun compenso e, comunque, da

essa non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della

finanza pubblica.

4. Gli oneri derivanti
dall’esercizio da parte del

Ministero delle facolta’ previste
agli articoli 34, 35 e 37

sono assunti nei limiti degli
stanziamenti di bilancio

relativi agli appositi capitoli
di spesa.

5. Le garanzie prestate dallo
Stato in attuazione

dell’art. 48, comma 5, sono
elencate in allegato allo stato

di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze,

ai sensi dell’art. 13 della legge
5 agosto 1978, n. 468. In

caso di escussione di dette
garanzie il Ministero trasmette

al Parlamento apposita relazione.

5. Le leggi della Repubblica non
possono introdurre

deroghe ai principi del presente
decreto legislativo se non

mediante espressa modificazione
delle sue disposizioni.

7. Il presente codice entra in
vigore il giorno

1° maggio 2004.».