Ambiente
DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n.157. Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio (Codice Urbani). Gazzetta Ufficiale N. 97 del 27 Aprile 2006
DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo
2006, n.157. Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio (Codice Urbani). Gazzetta
Ufficiale N. 97 del 27 Aprile 2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto l’articolo 10, comma 4,
della legge 6 luglio 2002, n. 137,
recante delega al Governo per
l’adozione di disposizioni correttive
ed integrative dei decreti
emanati ai sensi del comma 1 del medesimo
articolo;
Visto il Codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18
novembre 2005;
Acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella seduta del 26
gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per i
beni e le attivita’ culturali, di
concerto con il Ministro per gli
affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all’articolo 5 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42
1. All’articolo 5, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6 le parole:
«conferite alle regioni» sono sostituite
dalle seguenti: «esercitate dallo
Stato e dalle regioni»;
b) al comma 7 le parole: «di cui
ai» sono sostituite dalle
seguenti: «esercitate dalle
regioni ai sensi dei».
Avvertenza:
Il testo delle note qui
pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente
per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione
delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’
operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia
degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione
stabilisce che
l’esercizio della funzione
legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con
determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per
tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione
conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica,
il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– Il testo dell’art. 10, comma 4
della legge 6 luglio
2002, n. 137 (Delega per la
riforma dell’organizzazione del
Governo e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri,
nonche’ di enti pubblici),
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 158 dell’8 luglio
2002, come modificato
dall’art. 1-bis del decreto-legge
18 febbraio 2003, n. 24,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 40 del 18 febbraio
2003, e convertito, con
modificazioni, nella legge 17
aprile 2003, n. 82, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.
92 del 19 aprile 2003, e’ il
seguente:
«4. Disposizioni correttive ed
integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1
possono essere adottate, nel
rispetto degli stessi principi e
criteri direttivi e con le
medesime procedure di cui al
presente articolo, entro due
anni dalla data della loro
entrata in vigore.».
– Il decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42,
(Codice dei beni culturali e del
paesaggio ai sensi
dell’art. 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137) e’
pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 24 febbraio
2004.
– Il testo dell’art. 8 del
decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione
ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni,
delle province e dei
comuni, con la Conferenza
Stato-citta’ ed autonomie
locali), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, e’ il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta’
ed autonomie locali e
Conferenza unificata). – 1. La
Conferenza Stato-citta’ ed
autonomie locali e’ unificata per
le materie ed i compiti
di interesse comune delle
regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita’ montane,
con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta’ ed
autonomie locali e’
presieduta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro
dell’interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno
parte altresi’ il Ministro
del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il
Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita’, il
presidente dell’Associazione
nazionale dei comuni d’Italia –
ANCI, il presidente
dell’Unione province d’Italia –
UPI ed il presidente
dell’Unione nazionale comuni,
comunita’ ed enti montani –
UNCEM. Ne fanno parte inoltre
quattordici sindaci designati
dall’ANCI e sei presidenti di
provincia designati dall’UPI.
Dei quattordici sindaci designati
dall’ANCI cinque
rappresentano le citta’
individuate dall’art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle
riunioni possono essere
invitati altri membri del
Governo, nonche’ rappresentanti
di amministrazioni statali,
locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta’ ed
autonomie locali e’
convocata almeno ogni tre mesi, e
comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la
necessita’ o qualora ne faccia
richiesta il presidente
dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui
al comma 1 e’
convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal
Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal
Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non
e’ conferito, dal
Ministro dell’interno.».
Nota all’art. 1:
– Si riporta il testo dell’art. 5
del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 5 (Cooperazione delle
regioni e degli altri enti
pubblici territoriali in materia
di tutela del patrimonio
culturale). – 1. Le regioni,
nonche’ i comuni, le citta’
metropolitane e le province, di
seguito denominati «altri
enti pubblici territoriali»,
cooperano con il Ministero
nell’esercizio delle funzioni di
tutela in conformita’ a
quanto disposto dal Titolo I
della Parte seconda del
presente codice.
2. Le funzioni di tutela previste
dal presente codice
che abbiano ad oggetto
manoscritti, autografi, carteggi,
documenti, incunaboli, raccolte
librarie non appartenenti
allo Stato o non sottoposte alla
tutela statale, nonche’
libri, stampe e incisioni non
appartenenti allo Stato, sono
esercitate dalle regioni.
3. Sulla base di specifici
accordi od intese e previo
parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e
Bolzano, di seguito denominata
«Conferenza Stato-regioni»,
le regioni possono esercitare le
funzioni di tutela anche
su raccolte librarie private,
nonche’ su carte geografiche,
spartiti musicali, fotografie,
pellicole o altro materiale
audiovisivo, con relativi
negativi e matrici, non
appartenenti allo Stato.
4. Nelle forme previste dal comma
3 e sulla base dei
principi di differenziazione ed
adeguatezza, possono essere
individuate ulteriori forme di
coordinamento in materia di
tutela con le regioni che ne
facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese
possono prevedere
particolari forme di cooperazione
con gli altri enti
pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di
tutela dei beni
paesaggistici sono esercitate
dallo Stato e dalle regioni
secondo le disposizioni di cui
alla Parte terza del
presente codice.
7. Relativamente alle funzioni
esercitate dalle regioni
ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e
6, il Ministero esercita le
potesta’ di indirizzo e di
vigilanza e il potere
sostitutivo in caso di perdurante
inerzia o inadempienza.».
Art. 2.
Modifiche all’articolo 6 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42
1. Al comma 1, dell’articolo 6
del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e’ aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «In
riferimento ai beni paesaggistici
la valorizzazione comprende
altresi’ la riqualificazione
degli immobili e delle aree sottoposti a
tutela compromessi o degradati,
ovvero la realizzazione di nuovi
valori paesaggistici coerenti ed
integrati.».
Nota all’art. 2:
– Si riporta il testo dell’art. 6
del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 6 (Valorizzazione del
patrimonio culturale). – 1.
La valorizzazione consiste
nell’esercizio delle funzioni e
nella disciplina delle attivita’
dirette a promuovere la
conoscenza del patrimonio
culturale e ad assicurare le
migliori condizioni di
utilizzazione e fruizione pubblica
del patrimonio stesso. Essa
comprende anche la promozione
ed il sostegno degli interventi
di conservazione del
patrimonio culturale.
In riferimento ai beni paesaggistici
la valorizzazione
comprende altresi’ la
riqualificazione degli immobili e
delle aree sottoposti a tutela
compromessi o degradati,
ovvero la realizzazione di nuovi
valori paesaggistici
coerenti ed integrati.
2. La valorizzazione e’ attuata
in forme compatibili
con la tutela e tali da non
pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e
sostiene la partecipazione
dei soggetti privati, singoli o
associati, alla
valorizzazione del patrimonio
culturale.».
Art. 3.
Modifiche all’articolo 131 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. Al comma 1, dell’articolo 131
del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, le parole: «intende
una parte omogenea» sono sostituite
dalle seguenti: «intendono parti»
e dopo la parola: «caratteri» e’
inserita la seguente:
«distintivi».
Nota all’art. 3:
– Si riporta il testo dell’art.
131 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 131 (Salvaguardia dei
valori del paesaggio). – 1.
Ai fini del presente codice per
paesaggio si intendono
parti di territorio i cui
caratteri distintivi derivano
dalla natura, dalla storia umana
o dalle reciproche
interrelazioni.
2. La tutela e la valorizzazione
del paesaggio
salvaguardano i valori che esso esprime
quali
manifestazioni identitarie
percepibili.».
Art. 4.
Modifiche all’articolo 134 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. Al comma 1, lettera c),
dell’articolo 134 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, dopo le parole: «gli immobili e
le aree» la parola: «comunque» e’
soppressa e sono inserite le
seguenti: «tipizzati, individuati
e».
Nota all’art. 4:
– Si riporta il testo dell’art.
134 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 134 (Beni paesaggistici). –
1. Sono beni
paesaggistici:
a) gli immobili e le aree
indicati all’art. 136,
individuati ai sensi degli
articoli da 138 a 141;
b) le aree indicate all’art. 142;
c) gli immobili e le aree
tipizzati, individuati e
sottoposti a tutela dai piani
paesaggistici previsti dagli
articoli 143 e 156.».
Art. 5.
Sostituzione dell’articolo 135
del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
1. L’articolo 135 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 135 (Pianificazione
paesaggistica). – 1. Lo Stato e le
regioni assicurano che il
paesaggio sia adeguatamente conosciuto,
tutelato e valorizzato. A tale
fine le regioni, anche in
collaborazione con lo Stato,
nelle forme previste dall’articolo 143,
sottopongono a specifica
normativa d’uso il territorio, approvando
piani paesaggistici, ovvero piani
urbanistico-territoriali con
specifica considerazione dei
valori paesaggistici, concernenti
l’intero territorio regionale,
entrambi di seguito denominati "piani
paesaggistici".
2. I piani paesaggistici, in base
alle caratteristiche naturali e
storiche, individuano ambiti
definiti in relazione alla tipologia,
rilevanza e integrita’ dei valori
paesaggistici.
3. Al fine di tutelare e
migliorare la qualita’ del paesaggio, i
piani paesaggistici definiscono
per ciascun ambito specifiche
prescrizioni e previsioni
ordinate:
a) al mantenimento delle
caratteristiche, degli elementi
costitutivi e delle morfologie
dei beni sottoposti a tutela, tenuto
conto anche delle tipologie
architettoniche, nonche’ delle tecniche e
dei materiali costruttivi;
b) all’individuazione delle linee
di sviluppo urbanistico ed
edilizio compatibili con i
diversi livelli di valore riconosciuti e
con il principio del minor
consumo del territorio, e comunque tali da
non diminuire il pregio
paesaggistico di ciascun ambito, con
particolare attenzione alla
salvaguardia dei siti inseriti nella
lista del patrimonio mondiale
dell’UNESCO e delle aree agricole;
c) al recupero e alla
riqualificazione degli immobili e delle
aree compromessi o degradati, al
fine di reintegrare i valori
preesistenti, nonche’ alla
realizzazione di nuovi valori
paesaggistici coerenti ed
integrati;
d) all’individuazione di altri
interventi di valorizzazione del
paesaggio, anche in relazione ai
principi dello sviluppo
sostenibile.».
Art. 6.
Modifiche all’articolo 136 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. Al comma 1, lettera c),
dell’articolo 136 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, dopo la parola: «tradizionale»
sono inserite le seguenti: «, ivi
comprese le zone di interesse
archeologico».
Nota all’art. 6:
– Si riporta il testo dell’art.
136 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 136 (Immobili ed aree di
notevole interesse
pubblico). – 1. Sono soggetti
alle disposizioni di questo
Titolo per il loro notevole
interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno
cospicui caratteri di
bellezza naturale o di
singolarita’ geologica;
b) le ville, i giardini e i
parchi, non tutelati
dalle disposizioni della Parte
seconda del presente codice,
che si distinguono per la loro
non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili
che compongono un
caratteristico aspetto avente
valore estetico e
tradizionale, ivi comprese le
zone di interesse
archologico;
d) le bellezze panoramiche
considerate come quadri e
cosi’ pure quei punti di vista o
di belvedere, accessibili
al pubblico, dai quali si goda lo
spettacolo di quelle
bellezze.».
Art. 7.
Sostituzione dell’articolo 137
del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
1. L’articolo 137 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 137 (Commissioni
regionali). – 1. Ciascuna regione istituisce
una o piu’ commissioni con il
compito di formulare proposte per la
dichiarazione di notevole
interesse pubblico degli immobili indicati
alle lettere a) e b) del comma 1
dell’articolo 136 e delle aree
indicate alle lettere c) e d) del
comma 1 del medesimo articolo 136.
2. Di ciascuna commissione fanno
parte di diritto il direttore
regionale, il soprintendente per
i beni architettonici e per il
paesaggio ed il soprintendente
per i beni archeologici competenti per
territorio, nonche’ due dirigenti
preposti agli uffici regionali
competenti in materia di
paesaggio. I restanti membri, in numero non
superiore a quattro, sono
nominati dalla regione tra soggetti con
qualificata, pluriennale e
documentata professionalita’ ed esperienza
nella tutela del paesaggio,
eventualmente scelti nell’ambito di terne
designate, rispettivamente, dalle
universita’ aventi sede nella
regione, dalle fondazioni aventi
per statuto finalita’ di promozione
e tutela del patrimonio culturale
e dalle associazioni portatrici di
interessi diffusi individuate ai
sensi dell’articolo 13 della legge
8 luglio 1986, n. 349. Decorsi
infruttuosamente sessanta giorni dalla
richiesta di designazione, la
regione procede comunque alle nomine.
3. Fino all’istituzione delle
commissioni di cui ai commi 1 e 2, le
relative funzioni sono esercitate
dalle commissioni istituite ai
sensi della normativa previgente
per l’esercizio di competenze
analoghe.».
Art. 8.
Sostituzione dell’articolo 138
del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
1. L’articolo 138 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 138 (Proposta di
dichiarazione di notevole interesse
pubblico). – 1. Su richiesta del
direttore regionale, della regione o
degli altri enti pubblici
territoriali interessati, la commissione di
cui all’articolo 137 acquisisce
le necessarie informazioni attraverso
le soprintendenze e gli uffici
regionali e provinciali, procede alla
consultazione dei comuni
interessati e, ove lo ritenga, di esperti,
valuta la sussistenza del
notevole interesse pubblico degli immobili
e delle aree di cui all’articolo
136 e propone la dichiarazione di
notevole interesse pubblico. La
proposta e’ motivata con riferimento
alle caratteristiche storiche,
culturali, naturali, morfologiche ed
estetiche degli immobili o delle
aree che abbiano significato e
valore identitario del territorio
in cui ricadono o che siano
percepite come tali dalle
popolazioni e contiene le prescrizioni, le
misure ed i criteri di gestione
indicati all’articolo 143, comma 1.
2. Le proposte di dichiarazione
di notevole interesse pubblico
contengono una specifica
disciplina di tutela, nonche’ l’eventuale
indicazione di interventi di
valorizzazione degli immobili e delle
aree cui si riferiscono, che
vanno a costituire parte integrante del
piano paesaggistico da approvare
o modificare.
3. La commissione delibera entro
sessanta giorni dalla
presentazione dell’atto di
iniziativa. Decorso infruttuosamente il
predetto termine, la proposta e’
formulata dall’organo richiedente o,
in mancanza, dagli altri soggetti
titolari di organi statali o
regionali componenti della
commissione, entro il successivo termine
di trenta giorni.».
Art. 9.
Sostituzione dell’articolo 139
del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
1. L’articolo 139 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 139 (Partecipazione al
procedimento di dichiarazione di
notevole interesse pubblico). –
1. La proposta di dichiarazione di
notevole interesse pubblico di
immobili ed aree, corredata dalla
relativa planimetria redatta in
scala idonea alla loro
identificazione, e’ pubblicata
per novanta giorni all’albo pretorio e
depositata a disposizione del
pubblico presso gli uffici dei comuni
interessati. La proposta e’
altresi’ comunicata alla citta’
metropolitana e alla provincia
interessata.
2. Dell’avvenuta proposta e
relativa pubblicazione e’ data senza
indugio notizia su almeno due
quotidiani diffusi nella regione
territorialmente interessata,
nonche’ su un quotidiano a diffusione
nazionale e sui siti informatici
della regione e degli altri enti
pubblici territoriali nel cui
ambito ricadono gli immobili o le aree
da assoggettare a tutela. Dal primo
giorno di pubblicazione decorrono
gli effetti di cui all’articolo
146, comma 1. Alle medesime forme di
pubblicita’ e’ sottoposta la
determinazione negativa della
commissione.
3. Per gli immobili indicati alle
lettere a) e b) del comma 1
dell’articolo 136, viene altresi’
data comunicazione dell’avvio del
procedimento di dichiarazione al
proprietario, possessore o detentore
del bene.
4. La comunicazione di cui al
comma 3 contiene gli elementi, anche
catastali, identificativi
dell’immobile e la proposta formulata dalla
commissione. Dalla data di
ricevimento della comunicazione decorrono
gli effetti di cui all’articolo
146, comma 1.
5. Entro i trenta giorni
successivi al periodo di pubblicazione di
cui al comma 1, i comuni, le
citta’ metropolitane, le province, le
associazioni portatrici di
interessi diffusi individuate ai sensi
dell’articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349, e gli altri
soggetti interessati possono
presentare osservazioni e documenti alla
regione, che ha altresi’ facolta’
di indire un’inchiesta pubblica. I
proprietari, possessori o
detentori del bene possono presentare
osservazioni e documenti entro i
trenta giorni successivi alla
comunicazione individuale di cui
al comma 3.».
Art. 10.
Sostituzione dell’articolo 140
del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
1. L’articolo 140 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 140 (Dichiarazione di
notevole interesse pubblico e relative
misure di conoscenza). – 1. La
regione, sulla base della proposta
della commissione, esaminati le
osservazioni e i documenti e tenuto
conto dell’esito dell’eventuale
inchiesta pubblica, entro il termine
di sessanta giorni dalla data di
scadenza dei termini di cui
all’articolo 139, comma 5, emana
il provvedimento relativo alla
dichiarazione di notevole
interesse pubblico paesaggistico degli
immobili indicati alle lettere a)
e b) del comma 1 dell’articolo 136
e delle aree indicate alle
lettere c) e d) del comma 1 del medesimo
articolo 136.
2. I provvedimenti di
dichiarazione di interesse pubblico
paesaggistico contengono una
specifica disciplina di tutela, nonche’
l’eventuale indicazione di
interventi di valorizzazione degli
immobili e delle aree cui si
riferiscono, che vanno a costituire
parte integrante del piano
paesaggistico da approvare o modificare.
3. I provvedimenti di
dichiarazione di notevole interesse pubblico
sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e
nel Bollettino ufficiale della
regione.
4. I provvedimenti di
dichiarazione di notevole interesse pubblico
degli immobili indicati alle
lettere a) e b) del comma 1
dell’articolo 136 sono altresi’
notificati al proprietario,
possessore o detentore,
depositati presso il comune o i comuni
interessati, nonche’ trascritti a
cura della regione nei registri
immobiliari.
5. Copia della Gazzetta Ufficiale
e’ affissa per novanta giorni
all’albo pretorio di tutti i
comuni interessati. Copia della
dichiarazione e delle relative
planimetrie resta depositata a
disposizione del pubblico presso
gli uffici dei comuni interessati.».
Art. 11.
Sostituzione dell’articolo 141
del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
1. L’articolo 141 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 141 (Provvedimenti
ministeriali). – 1. Qualora la commissione
non deliberi entro i termini di
cui all’articolo 138 o la regione non
provveda nel termine di cui
all’articolo 140, il competente organo
ministeriale periferico comunica
alla regione ed al Ministero l’avvio
della procedura di sostituzione.
2. A questo fine il predetto
organo, ricevuta copia della
documentazione eventualmente
acquisita dalla commissione provinciale,
espleta l’istruttoria, formula la
proposta e la invia contestualmente
ai Ministero, alla regione,
nonche’ ai comuni interessati affinche’
questi ultimi provvedano agli
adempimenti indicati all’articolo 139,
comma 1, e provvede direttamente
agli adempimenti indicati
all’articolo 139, commi 2, 3 e 4.
3. Il Ministero valuta le
osservazioni presentate ai sensi
dell’articolo 139, comma 5, e
provvede con decreto entro novanta
giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle
osservazioni. Il decreto di
dichiarazione di notevole interesse
pubblico e’ notificato,
depositato, trascritto e pubblicato nelle
forme previste dall’articolo 140,
commi 3, 4 e 5. In caso di inutile
decorso del predetto termine
cessano gli effetti cui
all’articolo 146, comma 1.
4. Le disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle
proposte di integrazione del
contenuto dei provvedimenti di
dichiarazione di notevole
interesse pubblico in precedenza emanati.».
Art. 12.
Sostituzione dell’articolo 142
del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
1. L’articolo 142 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 142 (Aree tutelate per
legge). – 1. Sono comunque di
interesse paesaggistico e sono
sottoposti alle disposizioni di questo
Titolo:
a) i territori costieri compresi
in una fascia della profondita’
di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i terreni elevati sul
mare;
b) i territori contermini ai
laghi compresi in una fascia della
profondita’ di 300 metri dalla
linea di battigia, anche per i
territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi
d’acqua iscritti negli elenchi
previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed
impianti elettrici, approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e le relative sponde o
piedi degli argini per una fascia di 150
metri ciascuna;
d) le montagne per la parte
eccedente 1.600 metri sul livello del
mare per la catena alpina e 1.200
metri sul livello del mare per la
catena appenninica e per le
isole;
e) i ghiacciai e i circhi
glaciali;
f) i parchi e le riserve
nazionali o regionali, nonche’ i
territori di protezione esterna
dei parchi;
g) i territori coperti da foreste
e da boschi, ancorche’ percorsi
o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di
rimboschimento, come definiti
dall’articolo 2, commi 2 e 6, del
decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle
universita’ agrarie e le zone gravate
da usi civici;
i) le zone umide incluse nell’elenco
previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 13
marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse
archeologico individuate alla data di
entrata in vigore del presente
codice.
2. Non sono comprese tra i beni
elencati nel comma 1 le aree che
alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli
strumenti urbanistici come zone A e B;
b) erano delimitate negli
strumenti urbanistici ai sensi del
decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444, come zone diverse dalle
zone A e B, ed erano ricomprese
in piani pluriennali di attuazione, a
condizione che le relative
previsioni siano state concretamente
realizzate;
c) nei comuni sprovvisti di tali
strumenti, ricadevano nei centri
edificati perimetrati ai sensi
dell’articolo 18 della legge
22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1
non si applica ai beni ivi indicati
alla lettera c) che la regione,
in tutto o in parte, abbia ritenuto,
entro la data di entrata in
vigore della presente disposizione,
irrilevanti ai fini paesaggistici
includendoli in apposito elenco
reso pubblico e comunicato al
Ministero. Il Ministero, con
provvedimento motivato, puo’
confermare la rilevanza paesaggistica
dei suddetti beni. Il
provvedimento di conferma e’ sottoposto alle
forme di pubblicita’ previste
dall’articolo 140, comma 3.
4. Resta in ogni caso ferma la
disciplina derivante dagli atti e
dai provvedimenti indicati
all’articolo 157.».
Art. 13.
Sostituzione dell’articolo 143
del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
1. L’articolo 143 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 143 (Piano paesaggistico).
– 1. L’elaborazione del piano
paesaggistico si articola nelle
seguenti fasi:
a) ricognizione dell’intero
territorio, considerato mediante
l’analisi delle caratteristiche
storiche, naturali, estetiche e delle
loro interrelazioni e la
conseguente definizione dei valori
paesaggistici da tutelare,
recuperare, riqualificare e valorizzare;
b) puntuale individuazione,
nell’ambito del territorio regionale,
delle aree di cui al comma 1,
dell’articolo 142 e determinazione
della specifica disciplina
ordinata alla loro tutela e
valorizzazione;
c) analisi delle dinamiche di
trasformazione del territorio
attraverso l’individuazione dei
fattori di rischio e degli elementi
di vulnerabilita’ del paesaggio,
nonche’ la comparazione con gli
altri atti di programmazione, di
pianificazione e di difesa del
suolo;
d) individuazione degli ambiti
paesaggistici di cui
all’articolo 135;
e) definizione di prescrizioni
generali ed operative per la
tutela e l’uso del territorio
compreso negli ambiti individuati;
f) determinazione di misure per
la conservazione dei caratteri
connotativi delle aree tutelate
per legge e, ove necessario, dei
criteri di gestione e degli
interventi di valorizzazione
paesaggistica degli immobili e
delle aree dichiarati di notevole
interesse pubblico;
g) individuazione degli
interventi di recupero e riqualificazione
delle aree significativamente compromesse
o degradate e degli altri
interventi di valorizzazione;
h) individuazione delle misure
necessarie al corretto inserimento
degli interventi di
trasformazione del territorio nel contesto
paesaggistico, alle quali debbono
riferirsi le azioni e gli
investimenti finalizzati allo
sviluppo sostenibile delle aree
interessate;
i) tipizzazione ed
individuazione, ai sensi dell’articolo 134,
comma 1, lettera c), di immobili
o di aree, diversi da quelli
indicati agli articoli 136 e 142,
da sottoporre a specifica
disciplina di salvaguardia e di
utilizzazione.
2. Il piano paesaggistico, anche
in relazione alle diverse
tipologie di opere ed interventi
di trasformazione del territorio,
individua le aree nelle quali la
loro realizzazione e’ consentita
sulla base della verifica del
rispetto delle prescrizioni, delle
misure e dei criteri di gestione
stabiliti nel piano paesaggistico ai
sensi del comma 1, lettere e),
f), g) ed h), e quelle per le quali il
piano paesaggistico definisce
anche specifiche previsioni vincolanti
da introdurre negli strumenti
urbanistici in sede di conformazione e
di adeguamento ai sensi
dell’articolo 145.
3. Le regioni, il Ministero ed il
Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio possono
stipulare intese per l’elaborazione
congiunta dei piani
paesaggistici. Nell’intesa e’ stabilito il
termine entro il quale deve
essere completata l’elaborazione del
piano. Il contenuto del piano
elaborato congiuntamente forma oggetto
di apposito accordo preliminare
ai sensi degli articoli 15 e 11 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Entro i
novanta giorni successivi
all’accordo il piano e’ approvato con
provvedimento regionale. Decorso
inutilmente tale termine, il piano
e’ approvato in via sostitutiva
con decreto del Ministro, sentito il
Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio. L’accordo
preliminare stabilisce altresi’ i
presupposti, le modalita’ ed i
tempi per la revisione del piano,
con particolare riferimento
all’eventuale sopravvenienza di
provvedimenti emanati ai sensi degli
articoli 140 e 141.
4. Nel caso in cui il piano sia
stato approvato a seguito
dell’accordo di cui al comma 3,
nel procedimento autorizzatorio di
cui agli articoli 146 e 147 il
parere del soprintendente e’
obbligatorio, ma non vincolante.
5. Il piano approvato a seguito
dell’accordo di cui al comma 3 puo’
altresi’ prevedere:
a) la individuazione delle aree,
tutelate ai sensi
dell’articolo 142 e non oggetto
di atti o provvedimenti emanati ai
sensi degli articoli 138, 140,
141 e 157, nelle quali la
realizzazione di opere ed
interventi puo’ avvenire previo
accertamento, nell’ambito del
procedimento ordinato al rilascio del
titolo edilizio, della loro
conformita’ alle previsioni del piano
paesaggistico e dello strumento
urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree
gravemente compromesse o
degradate nelle quali la
realizzazione degli interventi
effettivamente volti al recupero
ed alla riqualificazione non
richiede il rilascio
dell’autorizzazione di cui all’articolo 146.
6. L’entrata in vigore delle
disposizioni di cui ai commi 4 e 5 e’
subordinata all’approvazione
degli strumenti urbanistici adeguati al
piano paesaggistico, ai sensi
dell’articolo 145.
7. Il piano puo’ subordinare
l’entrata in vigore delle disposizioni
che consentono la realizzazione
di opere ed interventi senza
autorizzazione paesaggistica, ai
sensi del comma 5, all’esito
positivo di un periodo di
monitoraggio che verifichi l’effettiva
conformita’ alle previsioni
vigenti delle trasformazioni del
territorio realizzate.
8. Il piano prevede comunque che
nelle aree di cui al comma 5,
lettera a), siano effettuati
controlli a campione sulle opere ed
interventi realizzati e che
l’accertamento di un significativo grado
di violazione delle previsioni
vigenti determini la reintroduzione
dell’obbligo dell’autorizzazione
di cui agli articoli 146 e 147,
relativamente ai comuni nei quali
si sono rilevate le violazioni.
9. Il piano paesaggistico
individua anche progetti prioritari per
la conservazione, il recupero, la
riqualificazione, la valorizzazione
e la gestione del paesaggio
regionale indicandone gli strumenti di
attuazione, comprese le misure
incentivanti.».
Art. 14.
Modifiche all’articolo 144 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. All’articolo 144 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 e’ aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «A tale
fine le regioni disciplinano
mediante apposite norme di legge i
procedimenti di pianificazione
paesaggistica, in particolare
stabilendo che a fare data
dall’adozione o approvazione preliminare
del piano, da parte della giunta
regionale o del consiglio regionale,
non sono consentiti per gli
immobili e nelle aree di cui
all’articolo 134 gli interventi
in contrasto con le prescrizioni di
tutela per essi previste nel
piano stesso.»;
b) il comma 2 e’ sostituito dal
seguente: «2. Fatto salvo quanto
disposto al comma 1, il piano
paesaggistico diviene efficace il
giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della regione.».
Nota all’art. 14:
– Si riporta il testo dell’art.
144 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 144 (Pubblicita’ e
partecipazione). – 1. Nei
procedimenti di approvazione dei
piani paesaggistici sono
assicurate la concertazione
istituzionale, la
partecipazione dei soggetti
interessati e delle
associazioni costituite per la
tutela degli interessi
diffusi, individuate ai sensi
dell’art. 13 della legge
8 luglio 1986, n. 349 e ampie
forme di pubblicita’.
A tale fine le regioni
disciplinano mediante apposite
norme di legge i procedimenti di
pianificazione
paesaggistica, in particolare
stabilendo che a fare data
dall’adozione o approvazione
preliminare del piano, da
parte della giunta regionale o
del consiglio regionale, non
sono consentiti per gli immobili
e nelle aree di cui
all’art. 134 gli interventi in
contrasto con le
prescrizioni di tutela per essi
previste nel piano stesso.
2. Fatto salvo quanto disposto al
comma 1, il piano
paesaggistico diviene efficace il
giorno successivo a
quello della sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale
della regione.».
Art. 15.
Modifiche all’articolo 145 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. All’articolo 145 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2 dopo le parole:
«nonche’ con» le parole: «gli
strumenti» sono soppresse e sono
inserite le seguenti: «i piani,
programmi e progetti»;
b) al comma 3, secondo periodo,
sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «ad incidenza
territoriale previsti dalle normative
di settore, ivi compresi quelli
degli enti gestori delle aree
naturali protette».
Nota all’art. 15:
– Si riporta il testo dell’art.
145 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 145 (Coordinamento della
pianificazione
paesaggistica con altri strumenti
di pianificazione). – 1.
Il Ministero individua ai sensi
dell’art. 52 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112
le linee fondamentali
dell’assetto del territorio
nazionale per quanto riguarda
la tutela del paesaggio, con
finalita’ di indirizzo della
pianificazione.
2. I piani paesaggistici
prevedono misure di
coordinamento con gli strumenti
di pianificazione
territoriale e di settore,
nonche’ con i piani, programmi e
progetti nazionali e regionali di
sviluppo economico.
3. Le previsioni dei piani
paesaggistici di cui agli
articoli 143 e 156 sono cogenti
per gli strumenti
urbanistici dei comuni, delle
citta’ metropolitane e delle
province, sono immediatamente
prevalenti sulle disposizioni
difformi eventualmente contenute
negli strumenti
urbanistici, stabiliscono norme
di salvaguardia applicabili
in attesa dell’adeguamento degli
strumenti urbanistici e
sono altresi’ vincolanti per gli
interventi settoriali. Per
quanto attiene alla tutela del
paesaggio, le disposizioni
dei piani paesaggistici sono
comunque prevalenti sulle
disposizioni contenute negli atti
di pianificazione ad
incidenza territoriale previsti
dalle normative di settore,
ivi compresi quelli degli enti
gestori delle aree naturali
protette.
4. Entro il termine stabilito nel
piano paesaggistico e
comunque non oltre due anni dalla
sua approvazione, i
comuni, le citta’ metropolitane,
le province e gli enti
gestori delle aree naturali
protette conformano e adeguano
gli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica
alle previsioni dei piani paesaggistici,
introducendo, ove
necessario, le ulteriori
previsioni conformative che, alla
luce delle caratteristiche
specifiche del territorio,
risultino utili ad assicurare
l’ottimale salvaguardia dei
valori paesaggistici individuati
dai piani. I limiti alla
proprieta’ derivanti da tali
previsioni non sono oggetto di
indennizzo.
5. La regione disciplina il
procedimento di
conformazione ed adeguamento
degli strumenti urbanistici
alle previsioni della
pianificazione paesaggistica,
assicurando la partecipazione
degli organi ministeriali al
procedimento medesimo.».
Art. 16.
Sostituzione dell’articolo 146
del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
1. L’articolo 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 146 (Autorizzazione). – 1.
I proprietari, possessori o
detentori a qualsiasi titolo di
immobili e aree oggetto degli atti e
dei provvedimenti elencati
all’articolo 157, oggetto di proposta
formulata ai sensi degli articoli
138 e 141, tutelati ai sensi
dell’articolo 142, ovvero
sottoposti a tutela dalle disposizioni del
piano paesaggistico, non possono
distruggerli, ne’ introdurvi
modificazioni che rechino
pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto
di protezione.
2. I proprietari, possessori o
detentori a qualsiasi titolo dei
beni indicati al comma 1, hanno
l’obbligo di sottoporre alla regione
o all’ente locale al quale la
regione ha delegato le funzioni i
progetti delle opere che
intendano eseguire, corredati della
documentazione prevista,
affinche’ ne sia accertata la compatibilita’
paesaggistica e sia rilasciata
l’autorizzazione a realizzarli.
3. Le regioni, ove stabiliscano
di non esercitare direttamente la
funzione autorizzatoria di cui al
presente articolo, ne possono
delegare l’esercizio alle province
o a forme associative e di
cooperazione degli enti locali in
ambiti sovracomunali all’uopo
definite ai sensi degli articoli
24, 31 e 32 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, al fine
di assicurarne l’adeguatezza e
garantire la necessaria distinzione
tra la tutela paesaggistica e le
competenze urbanistiche ed
edilizie comunali. La regione puo’
delegare ai comuni il rilascio
delle autorizzazioni paesaggistiche
nel caso in cui abbia approvato
il piano paesaggistico ai sensi
dell’articolo 143, comma 3, e a
condizione che i comuni abbiano
provveduto al conseguente
adeguamento degli strumenti urbanistici. In
ogni caso, ove le regioni
deleghino ai comuni il rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche, il
parere della soprintendenza di cui
al comma 8 del presente articolo
resta vincolante.
4. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente
decreto legislativo, con decreto
del Presidente del Consiglio dei
Ministri, d’intesa con la
Conferenza Stato-regioni, e’ individuata la
documentazione necessaria alla
verifica di compatibilita’
paesaggistica degli interventi
proposti.
5. La domanda di autorizzazione
dell’intervento indica lo stato
attuale del bene interessato, gli
elementi di valore paesaggistico
presenti, gli impatti sul
paesaggio delle trasformazioni proposte e
gli elementi di mitigazione e di
compensazione necessari.
6. L’amministrazione competente,
nell’esaminare la domanda di
autorizzazione, verifica la
conformita’ dell’intervento alle
prescrizioni contenute nei
provvedimenti di dichiarazione di
interesse pubblico e nei piani
paesaggistici e ne accerta:
a) la compatibilita’ rispetto ai
valori paesaggistici
riconosciuti dal vincolo ed alle
finalita’ di tutela e miglioramento
della qualita’ del paesaggio
individuati dalla dichiarazione di
notevole interesse pubblico e dal
piano paesaggistico;
b) la congruita’ con i criteri di
gestione dell’immobile o
dell’area indicati dalla
dichiarazione e dal piano paesaggistico.
7. L’amministrazione competente,
acquisito il parere della
commissione per il paesaggio di
cui all’articolo 148 e valutata la
compatibilita’ paesaggistica
dell’intervento, entro il termine di
quaranta giorni dalla data di
ricezione dell’istanza, trasmette al
soprintendente la proposta di
rilascio o di diniego
dell’autorizzazione, corredata
dal progetto e dalla relativa
documentazione, dandone
comunicazione agli interessati. La
comunicazione costituisce avviso
di inizio del relativo procedimento,
ai sensi e per gli effetti della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora
l’amministrazione verifichi che
la documentazione allegata non
corrisponde a quella prevista al
comma 4, chiede le necessarie
integrazioni; in tale caso, il
termine e’ sospeso dalla data della
richiesta fino a quella di
ricezione della documentazione. Qualora
l’amministrazione ritenga
necessario acquisire documentazione
ulteriore rispetto a quella
prevista al comma 4, ovvero effettuare
accertamenti, il termine e’
sospeso, per una sola volta, per un
periodo comunque non superiore a
trenta giorni, dalla data della
richiesta fino a quella di
ricezione della documentazione, ovvero
dalla data di comunicazione della
necessita’ di accertamenti fino a
quella di effettuazione degli
stessi.
8. Il soprintendente comunica il
parere entro il termine perentorio
di sessanta giorni dalla data di
ricezione della proposta di cui al
comma 7. Decorso inutilmente il
termine per l’acquisizione del
parere, l’amministrazione
competente assume comunque le
determinazioni in merito alla
domanda di autorizzazione. Fino
all’approvazione del piano
paesaggistico ai sensi dell’articolo 143,
comma 3, e all’avvenuto
adeguamento ad esso degli strumenti
urbanistici comunali, il parere
e’ vincolante, secondo quanto
previsto dall’articolo 143, comma
4.
9. Entro il termine di venti
giorni dalla ricezione del parere del
soprintendente, l’amministrazione
competente rilascia
l’autorizzazione oppure comunica
agli interessati il preavviso di
provvedimento negativo ai sensi
dell’articolo 10-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. L’autorizzazione
costituisce atto autonomo e
presupposto del permesso di costruire o
degli altri titoli legittimanti
l’intervento edilizio. I lavori non
possono essere iniziati in
difetto di essa.
10. Decorsi inutilmente i termini
indicati al comma 9, e’ data
facolta’ agli interessati di
richiedere l’autorizzazione alla
regione, che provvede anche
mediante un commissario ad acta entro il
termine di sessanta giorni dalla
data di ricevimento della richiesta.
Qualora venga ritenuto necessario
acquisire documentazione ulteriore
o effettuare accertamenti, il
termine e’ sospeso per una sola volta
fino alla data di ricezione della
documentazione richiesta, ovvero
fino alla data di effettuazione
degli accertamenti. Laddove la
regione non abbia affidato agli
enti locali la competenza al rilascio
dell’autorizzazione
paesaggistica, la richiesta di rilascio in via
sostitutiva e’ presentata alla
soprintendenza competente.
11. L’autorizzazione
paesaggistica diventa efficace decorsi trenta
giorni dalla sua emanazione ed e’
trasmessa in copia, senza indugio,
alla soprintendenza che ha emesso
il parere nel corso del
procedimento, nonche’, unitamente
al parere, alla regione, agli enti
locali e, ove esistente, all’ente
parco nel cui territorio si trovano
l’immobile o l’area sottoposti al
vincolo.
12. L’autorizzazione
paesaggistica, fuori dai casi di cui
all’articolo 167, commi 4 e 5,
non puo’ essere rilasciata in
sanatoria successivamente alla
realizzazione, anche parziale, degli
interventi.
13. L’autorizzazione
paesaggistica e’ impugnabile, con ricorso al
tribunale amministrativo
regionale o con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica,
dalle associazioni ambientaliste
portatrici di interessi diffusi
individuate ai sensi dell’articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n.
349, e da qualsiasi altro soggetto
pubblico o privato che ne abbia
interesse. Il ricorso e’ deciso anche
se, dopo la sua proposizione,
ovvero in grado di appello, il
ricorrente dichiari di rinunciare
o di non avervi piu’ interesse. Le
sentenze e le ordinanze del
tribunale amministrativo regionale
possono essere appellate da chi
sia legittimato a ricorrere avverso
l’autorizzazione paesaggistica,
anche se non abbia proposto il
ricorso di primo grado.
14. Presso ogni amministrazione
competente al rilascio
dell’autorizzazione e’ istituito
un elenco, aggiornato almeno ogni
quindici giorni e liberamente
consultabile, in cui e’ indicata la
data di rilascio di ciascuna
autorizzazione paesaggistica, con la
annotazione sintetica del
relativo oggetto e con la precisazione se
essa sia stata rilasciata in
difformita’ dal parere del
soprintendente, ove il parere
stesso non sia vincolante, o della
commissione per il paesaggio.
Copia dell’elenco e’ trasmessa
trimestralmente alla regione e
alla soprintendenza, ai fini
dell’esercizio delle funzioni di
vigilanza di cui all’articolo 155.
15. Le disposizioni dei commi da
1 a 14 si applicano anche alle
istanze concernenti le attivita’
minerarie di ricerca ed estrazione
riguardanti i beni di cui
all’articolo 134.
16. Le disposizioni dei commi 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14,
non si applicano alle
autorizzazioni per le attivita’ di coltivazione
di cave e torbiere. Per tali
attivita’ restano ferme le potesta’ del
Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio, ai sensi della
normativa in materia, che sono
esercitate tenendo conto delle
valutazioni espresse, per quanto
attiene ai profili paesaggistici,
dal soprintendente competente. Il
soprintendente si pronuncia entro
trenta giorni dalla richiesta del
Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio.».
Art. 17.
Modifiche all’articolo 147 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. Al comma 2 dell’articolo 147
del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, le parole:
«l’autorizzazione prescritta dal comma 1 e’
rilasciata secondo le procedure
previste all’articolo 26» sono
sostituite dalle seguenti: «si
applica l’articolo 26».
Nota all’art. 17:
– Si riporta il testo dell’art.
147 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 147 (Autorizzazione per
opere da eseguirsi da
parte di amministrazioni
statali). – 1. Qualora la
richiesta di autorizzazione
prevista dall’art. 146 riguardi
opere da eseguirsi da parte di
amministrazioni statali, ivi
compresi gli alloggi di servizio
per il personale militare,
l’autorizzazione viene rilasciata
in esito ad una
conferenza di servizi ai sensi
degli articoli 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modifiche e
integrazioni.
2. Per i progetti di opere
comunque soggetti a
valutazione di impatto ambientale
a norma dell’art. 6 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, e da
eseguirsi da parte di
amministrazioni statali, si
applica l’art. 26.
3. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del
presente codice, con decreto del
Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del
Ministero, d’intesa con il
Ministero della difesa e con le
altre amministrazioni
statali interessate, sono
individuate le modalita’ di
valutazione congiunta e
preventiva della localizzazione
delle opere di difesa nazionale
che incidano su immobili o
aree sottoposti a tutela
paesaggistica.».
Art. 18.
Sostituzione dell’articolo 148
del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
1. L’articolo 148 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 148 (Commissioni locali per
il paesaggio). – 1. Entro il
31 dicembre 2006 le regioni
promuovono l’istituzione e disciplinano
il funzionamento delle
commissioni per il paesaggio di supporto ai
soggetti ai quali sono delegate
le competenze in materia di
autorizzazione paesaggistica, ai
sensi dell’articolo 146, comma 3.
2. Le commissioni, competenti per
ambiti sovracomunali, in modo da
realizzare il necessario
coordinamento paesaggistico, sono composte
da soggetti con particolare,
pluriennale e qualificata esperienza
nella tutela del paesaggio.
3. Le commissioni esprimono
parere obbligatorio in merito al
rilascio delle autorizzazioni
previste dagli articoli 146, 147 e 159.
4. Le regioni e il Ministero
possono stipulare accordi che
prevedano le modalita’ di
partecipazione del Ministero alle
commissioni per il paesaggio. In
tale caso, il parere di cui
all’articolo 146, comma 8, e’
espresso dalle soprintendenze nelle
commissioni locali per il
paesaggio, secondo le modalita’ stabilite
nell’accordo, ferma restando
l’applicazione di quanto previsto
dall’articolo 146, commi 12, 13 e
14.».
Art. 19.
Modifiche all’articolo 149 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. Al comma 1 dell’articolo 149
del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, le parole: «lettera
b)» sono sostituite dalle seguenti:
«lettera a)» e le parole: «e
dell’articolo 156, comma 4» sono
soppresse.
Nota all’art. 19:
– Si riporta il testo dell’art.
149 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 149 (Interventi non
soggetti ad autorizzazione).
– 1. Fatta salva l’applicazione
dell’art. 143, comma 5,
lettera a), non e’ comunque
richiesta l’autorizzazione
prescritta dall’art. 146,
dall’art. 147 e dall’art. 159:
a) per gli interventi di
manutenzione ordinaria,
straordinaria, di consolidamento
statico e di restauro
conservativo che non alterino lo
stato dei luoghi e
l’aspetto esteriore degli
edifici;
b) per gli interventi inerenti
l’esercizio
dell’attivita’
agro-silvo-pastorale che non comportino
alterazione permanente dello
stato dei luoghi con
costruzioni edilizie ed altre
opere civili, e sempre che si
tratti di attivita’ ed opere che
non alterino l’assetto
idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la
forestazione, la
riforestazione, le opere di
bonifica, antincendio e di
conservazione da eseguirsi nei
boschi e nelle foreste
indicati dall’art. 142, comma 1,
lettera g), purche’
previsti ed autorizzati in base
alla normativa in
materia.».
Art. 20.
Modifiche all’articolo 150 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. All’articolo 150 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «comma
4» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 3»;
b) alla lettera a) del comma 1,
le parole: «pregiudicare il bene»
sono sostituite dalle seguenti:
«recare pregiudizio al paesaggio»;
c) al comma 2, dopo le parole:
«della proposta» le parole: «della
Commissione» sono soppresse e
dopo le parole: «di cui
all’articolo 138 o» le parole:
«della proposta dell’organo
ministeriale prevista» sono
soppresse; in fine, le parole: «comma 4»
sono sostituite dalle seguenti:
«comma 3»;
d) al comma 3 le parole:
«pianificazione paesaggistica» sono
sostituite dalle seguenti: «il
piano paesaggistico», e dopo le
parole: «preveda misure» sono inserite
le seguenti: «o interventi»;
in fine, le parole: «, per non
compromettere l’attuazione della
pianificazione» sono soppresse.
Nota all’art. 20:
– Si riporta il testo dell’art.
150 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 150 (Inibizione o
sospensione dei lavori). – 1.
Indipendentemente dall’avvenuta
pubblicazione all’albo
pretorio prevista dagli articoli
139 e 141, ovvero
dall’avvenuta comunicazione
prescritta dall’art. 139, comma
3, la regione o il Ministero ha
facolta’ di:
a) inibire che si eseguano lavori
senza
autorizzazione o comunque capaci
di recare pregiudizio al
paesaggio;
b) ordinare, anche quando non sia
intervenuta la
diffida prevista alla lettera a),
la sospensione di lavori
iniziati.
2. Il provvedimento di inibizione
o sospensione dei
lavori incidenti su immobili od
aree non ancora dichiarati
di notevole interesse pubblico
cessa di avere efficacia se
entro il termine di novanta
giorni non sia stata effettuata
la pubblicazione all’albo pretorio
della proposta di cui
all’art. 138 o all’art. 141,
ovvero non sia stata ricevuta
dagli interessati la
comunicazione prevista dall’art. 139,
comma 3.
3. Il provvedimento di inibizione
o sospensione dei
lavori incidenti su di un bene
paesaggistico per il quale
il piano paesaggistico preveda
misure o interventi di
recupero o di riqualificazione
cessa di avere efficacia se
entro il termine di novanta
giorni la regione non abbia
comunicato agli interessati le
prescrizioni alle quali
attenersi, nella esecuzione dei
lavori.
4. I provvedimenti indicati ai
commi precedenti sono
comunicati anche al comune
interessato.».
Art. 21.
Modifiche all’articolo 152 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. All’articolo 152 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal
seguente: «1. Nel caso di
aperture di strade e di cave, di
posa di condotte per impianti
industriali e civili e di
palificazioni nell’ambito e in vista delle
aree indicate alle lettere c) e
d) del comma 1 dell’articolo 136
ovvero in prossimita’ degli
immobili indicati alle lettere a) e b)
del comma 1 dello stesso
articolo, la regione, tenendo in debito
conto la funzione economica delle
opere gia’ realizzate o da
realizzare, ha facolta’ di
prescrivere le distanze, le misure e le
varianti ai progetti in corso
d’esecuzione, idonee ad evitare
pregiudizio ai beni protetti da
questo Titolo. La medesima facolta’
spetta al Ministero, che la
esercita previa consultazione della
regione.»;
b) al comma 2 la parola:
«Regione» e’ sostituita dalla seguente:
«regione».
Nota all’art. 21:
– Si riporta il testo dell’art.
152 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 152 (Interventi soggetti a
particolari
prescrizioni). – 1. Nel caso di
aperture di strade e di
cave, di posa di condotte per
impianti industriali e civili
e di palificazioni nell’ambito e
in vista delle aree
indicate alle lettere c) e d) del
comma 1 dell’art. 136
ovvero in prossimita’ degli
immobili indicati alle lettere
a) e b) del comma 1 dello stesso
articolo, la regione,
tenendo in debito conto la
funzione economica delle opere
gia’ realizzate o da realizzare,
ha facolta’ di prescrivere
le distanze, le misure e le varianti
ai progetti in corso
d’esecuzione, idonee ad evitare
pregiudizio ai beni
protetti da questo Titolo. La
medesima facolta’ spetta al
Ministero, che la esercita previa
consultazione della
regione.
2. Per le zone di interesse
archeologico elencate
all’art. 136, lettera c), o
all’art. 142, comma 1, lettera
m), la regione consulta
preventivamente le competenti
soprintendenze.».
Art. 22.
Modifiche all’articolo 154 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. Al comma 3 dell’articolo 154
del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, le parole: «o
all’articolo 139, comma 1, lettera m),»
sono sostituite dalle seguenti:
«o dall’articolo 142, comma 1,
lettera m),» e dopo la parola:
«amministrazione» e’ inserita la
seguente: «competente».
Nota all’art. 22:
– Si riporta il testo dell’art.
154 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 154 (Colore delle facciate
dei fabbricati). – 1.
L’amministrazione competente
individuata dalla regione puo’
ordinare che, nelle aree
contemplate dalle lettere c) e d)
dell’art. 136, sia dato alle
facciate dei fabbricati, il
cui colore rechi disturbo alla
bellezza dell’insieme, un
diverso colore che con quella
armonizzi.
2. La disposizione del comma 1
non si applica nei
confronti degli immobili di cui
all’art. 10, comma 3,
lettere a) e d), dichiarati ai
sensi dell’art. 13.
3. Per i fabbricati ricadenti
nelle zone di interesse
archeologico elencate all’art.
136, lettera c), o dell’art.
142, comma 1, lettera m),
l’amministrazione competente
consulta preventivamente le
competenti soprintendenze.
4. In caso di inadempienza dei
proprietari, possessori
o detentori dei fabbricati,
l’amministrazione provvede
all’esecuzione d’ufficio.».
Art. 23.
Modifiche all’articolo 155 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. Al comma 2, secondo periodo,
dell’articolo 155 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, dopo le parole: «poteri
sostitutivi» sono inserite le
seguenti: «da parte del Ministero».
Nota all’art. 23:
– Si riporta il testo dell’art.
155 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 155 (Vigilanza). – 1. Le
funzioni di vigilanza
sui beni paesaggistici tutelati
da questo Titolo sono
esercitate dal Ministero e dalle
regioni.
2. Le regioni vigilano
sull’ottemperanza alle
disposizioni contenute nel
presente decreto legislativo da
parte delle amministrazioni da
loro individuate per
l’esercizio delle competenze in
materia di paesaggio.
L’inottemperanza o la persistente
inerzia nell’esercizio di
tali competenze comporta
l’attivazione dei poteri
sostitutivi da parte del
Ministero.».
Art. 24.
Sostituzione dell’articolo 156
del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
1. L’articolo 156 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 156 (Verifica ed
adeguamento dei piani paesaggistici). – 1.
Entro il 1° maggio 2008, le
regioni che hanno redatto i piani
previsti dall’articolo 149 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, verificano la conformita’
tra le disposizioni dei predetti
piani e le previsioni
dell’articolo 143 e provvedono ai necessari
adeguamenti. Decorso inutilmente
il termine sopraindicato il
Ministero provvede in via
sostitutiva ai sensi dell’articolo 5,
comma 7.
2. Entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del
presente codice, il Ministero,
d’intesa con la Conferenza
Stato-regioni, predispone uno
schema generale di convenzione con le
regioni in cui vengono stabilite
le metodologie e le procedure di
ricognizione, analisi, censimento
e catalogazione degli immobili e
delle aree oggetto di tutela, ivi
comprese le tecniche per la loro
rappresentazione cartografica e
le caratteristiche atte ad assicurare
la interoperabilita’ dei sistemi informativi.
3. Le regioni e il Ministero, in
conformita’ a quanto stabilito dal
comma 3 dell’articolo 143,
possono stipulare intese per disciplinare
lo svolgimento congiunto della
verifica e dell’adeguamento dei piani
paesaggistici. Nell’intesa e’
stabilito il termine entro il quale
devono essere completati la
verifica e l’adeguamento, nonche’ il
termine entro il quale la regione
approva il piano adeguato. Il
contenuto del piano adeguato
forma oggetto di accordo preliminare tra
il Ministero e la regione.
Qualora all’accordo preliminare non
consegua entro sessanta giorni
l’approvazione da parte della regione
il piano e’ approvato in via
sostitutiva con decreto del Ministro.
4. Qualora l’intesa di cui al
comma 3 non venga stipulata, ovvero
ad essa non segua l’accordo
procedimentale sul contenuto del piano
adeguato, non trova applicazione
quanto previsto dai commi 4 e 5
dell’articolo 143.».
Art. 25.
Modifiche all’articolo 157 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. Al comma 1 dell’articolo 157
del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla lettera d) ed alla
lettera f) la parola: «della» e’
sostituita dalla seguente:
«delle»;
b) dopo la lettera f) e’
aggiunta, in fine, la seguente: «f-bis)
i provvedimenti emanati ai sensi
dell’articolo 1-ter del
decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n.
431.».
Nota all’art. 25:
– Si riporta il testo dell’art.
157 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 157 (Notifiche eseguite,
elenchi compilati,
provvedimenti e atti emessi ai
sensi della normativa
previgente). – 1. Fatta salva
l’applicazione dell’art. 143,
comma 6, dell’art. 144, comma 2 e
dell’art. 156, comma 4,
conservano efficacia a tutti gli
effetti:
a) le notifiche di importante
interesse pubblico
delle bellezze naturali o
panoramiche, eseguite in base
alla legge 11 giugno 1922, n.
778;
b) gli elenchi compilati ai sensi
della legge
29 giugno 1939, n. 1497;
c) i provvedimenti di
dichiarazione di notevole
interesse pubblico emessi ai
sensi della legge 29 giugno
1939, n. 1497;
d) i provvedimenti di
riconoscimento delle zone di
interesse archeologico emessi ai
sensi dell’art. 82, quinto
comma, del decreto del Presidente
della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, aggiunto
dall’art. 1 del
decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito con
modificazioni nella legge 8
agosto 1985, n. 431;
e) i provvedimenti di dichiarazione
di notevole
interesse pubblico emessi ai
sensi del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490;
f) i provvedimenti di
riconoscimento delle zone di
interesse archeologico emessi ai
sensi del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n.
490.
f-bis) i provvedimenti emanati ai
sensi dell’art.
1-ter del decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n. 431.
2. Le disposizioni della presente
parte si applicano
anche agli immobili ed alle aree
in ordine ai quali, alla
data di entrata in vigore del
presente codice, sia stata
formulata la proposta ovvero
definita la perimetrazione ai
fini della dichiarazione di
notevole interesse pubblico o
del riconoscimento quali zone di
interesse archeologico.».
Art. 26.
Sostituzione dell’articolo 159
del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
1. L’articolo 159 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 159 (Procedimento di
autorizzazione in via transitoria). – 1.
Fino alla scadenza del termine
previsto dall’articolo 156 ovvero, se
anteriore, all’approvazione o
all’adeguamento dei piani
paesaggistici, l’amministrazione
competente al rilascio
dell’autorizzazione da’ immediata
comunicazione alla soprintendenza
delle autorizzazioni rilasciate,
trasmettendo la documentazione
prodotta dall’interessato nonche’
le risultanze degli accertamenti
eventualmente esperiti. La
comunicazione e’ inviata contestualmente
agli interessati, per i quali
costituisce avviso di inizio di
procedimento, ai sensi e per gli
effetti della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Nella comunicazione alla
soprintendenza il Comune attesta di
avere eseguito il contestuale
invio agli interessati.
2. L’amministrazione competente
deve produrre alla soprintendenza
una relazione illustrativa degli
accertamenti indicati
dall’articolo 146, comma 6.
L’autorizzazione e’ rilasciata o negata
entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla relativa
richiesta e costituisce comunque
atto autonomo e presupposto della
concessione edilizia o degli
altri titoli legittimanti l’intervento
edilizio. I lavori non possono
essere iniziati in difetto di essa. In
caso di richiesta di integrazione
documentale o di accertamenti il
termine e’ sospeso per una sola
volta fino alla data di ricezione
della documentazione richiesta
ovvero fino alla data di effettuazione
degli accertamenti.
3. La soprintendenza, se ritiene
l’autorizzazione non conforme alle
prescrizioni di tutela del paesaggio,
dettate ai sensi del presente
Titolo, puo’ annullarla, con
provvedimento motivato, entro i sessanta
giorni successivi alla ricezione
della relativa, completa
documentazione. Si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 6,
comma 6-bis, del decreto del
Ministro per i beni culturali e
ambientali 13 giugno 1994, n.
495.
4. Decorso il termine di sessanta
giorni dalla richiesta di
autorizzazione e’ data facolta’
agli interessati di richiedere
l’autorizzazione stessa alla
soprintendenza, che si pronuncia entro
il termine di sessanta giorni
dalla data di ricevimento. La
richiesta, corredata dalla
documentazione prescritta, e’ presentata
alla soprintendenza e ne e’ data
comunicazione alla amministrazione
competente. In caso di richiesta
di integrazione documentale o di
accertamenti il termine e’
sospeso per una sola volta fino alla data
di ricezione della documentazione
richiesta ovvero fino alla data di
effettuazione degli accertamenti.
5. Per i beni che alla data di
entrata in vigore del presente
codice siano oggetto di
provvedimenti adottati ai sensi
dell’articolo 1-quinquies del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e
pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale in data anteriore al 6 settembre
1985, l’autorizzazione puo’
essere concessa solo dopo l’approvazione
dei piani paesaggistici.
6. Si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 146, commi 1,
2, 5, 6 e 12.».
Art. 27.
Sostituzione dell’articolo 167
del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42
1. L’articolo 167 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 167 (Ordine di remissione
in pristino o di versamento di
indennita’ pecuniaria). – 1. In
caso di violazione degli obblighi e
degli ordini previsti dal Titolo
I della Parte terza, il trasgressore
e’ sempre tenuto alla rimessione
in pristino a proprie spese, fatto
salvo quanto previsto al comma 4.
2. Con l’ordine di rimessione in
pristino e’ assegnato al
trasgressore un termine per
provvedere.
3. In caso di inottemperanza,
l’autorita’ amministrativa preposta
alla tutela paesaggistica
provvede d’ufficio per mezzo del prefetto e
rende esecutoria la nota delle
spese. Laddove l’autorita’
amministrativa preposta alla
tutela paesaggistica non provveda
d’ufficio, il direttore regionale
competente, su richiesta della
medesima autorita’ amministrativa
ovvero, decorsi centottanta giorni
dall’accertamento dell’illecito,
previa diffida alla suddetta
autorita’ competente a
provvedervi nei successivi trenta giorni,
procede alla demolizione
avvalendosi delle modalita’ operative
previste dall’articolo 41 del
decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, a seguito
di apposita convenzione che puo’
essere stipulata d’intesa tra il
Ministero per i beni e le attivita’
culturali e il Ministero della
difesa.
4. L’autorita’ amministrativa
competente accerta la compatibilita’
paesaggistica, secondo le
procedure di cui al comma 5, nei seguenti
casi:
a) per i lavori, realizzati in
assenza o difformita’
dall’autorizzazione
paesaggistica, che non abbiano determinato
creazione di superfici utili o
volumi ovvero aumento di quelli
legittimamente realizzati;
b) per l’impiego di materiali in
difformita’ dall’autorizzazione
paesaggistica;
c) per i lavori comunque
configurabili quali interventi di
manutenzione ordinaria o
straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del
decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Il proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo
dell’immobile o dell’area interessati
dagli interventi di cui al
comma 4 presenta apposita domanda
all’autorita’ preposta alla
gestione del vincolo ai fini
dell’accertamento della compatibilita’
paesaggistica degli interventi
medesimi. L’autorita’ competente si
pronuncia sulla domanda entro il
termine perentorio di centottanta
giorni, previo parere vincolante
della soprintendenza da rendersi
entro il termine perentorio di
novanta giorni. Qualora venga
accertata la compatibilita’
paesaggistica, il trasgressore e’ tenuto
al pagamento di una somma
equivalente al maggiore importo tra il
danno arrecato e il profitto
conseguito mediante la trasgressione.
L’importo della sanzione
pecuniaria e’ determinato previa perizia di
stima. In caso di rigetto della
domanda si applica la sanzione
demolitoria di cui al comma 1. La
domanda di accertamento della
compatibilita’ paesaggistica
presentata ai sensi dell’articolo 181,
comma 1-quater, si intende
presentata anche ai sensi e per gli
effetti di cui al presente comma.
6. Le somme riscosse per effetto dell’applicazione
del comma 5,
nonche’ per effetto dell’articolo
1, comma 37, lettera b), n. 1),
della legge 15 dicembre 2004, n.
308, sono utilizzate, oltre che per
l’esecuzione delle rimessioni in
pristino di cui al comma 1, anche
per finalita’ di salvaguardia
nonche’ per interventi di recupero dei
valori paesaggistici e di
riqualificazione degli immobili e delle
aree degradati o interessati
dalle rimessioni in pristino. Per le
medesime finalita’ possono essere
utilizzate anche le somme derivanti
dal recupero delle spese
sostenute dall’amministrazione per
l’esecuzione della rimessione in
pristino in danno dei soggetti
obbligati, ovvero altre somme a
cio’ destinate dalle amministrazioni
competenti.».
Art. 28.
Modifiche all’articolo 181 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. All’articolo 181 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1-bis, lettera a), le
parole: «ai sensi
dell’articolo 136,» sono
soppresse;
b) al comma 1-ter le parole:
«ripristinatorie o» sono soppresse.
Nota all’art. 28:
– Si riporta il testo dell’art.
181 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 181 (Opere eseguite in
assenza di autorizzazione
o in difformita’ da essa.)
(giurisprudenza di legittimita).
– 1. Chiunque, senza la
prescritta autorizzazione o in
difformita’ di essa, esegue
lavori di qualsiasi genere su
beni paesaggistici e’ punito con
le pene previste dall’art.
20 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47.
1-bis. La pena e’ della
reclusione da uno a quattro
anni qualora i lavori di cui al
comma 1:
a) ricadano su immobili od aree
che, per le loro
caratteristiche, per le loro
caratteristiche paesaggistiche
siano stati dichiarati di
notevole interesse pubblico con
apposito provvedimento emanato in
epoca antecedente alla
realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili od aree
tutelati per legge ai
sensi dell’art. 142 ed abbiano
comportato un aumento dei
manufatti superiore al trenta per
cento della volumetria
della costruzione originaria o,
in alternativa, un
ampliamento della medesima
superiore a settecentocinquanta
metri cubi, ovvero ancora abbiano
comportato una nuova
costruzione con una volumetria
superiore a mille metri
cubi.
1-ter. Ferma restando
l’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui
all’art. 167, qualora
l’autorita’ amministrativa
competente accerti la
compatibilita’ paesaggistica
secondo le procedure di cui al
comma 1-quater, la disposizione
il cui al comma 1 non si
applica:
a) per i lavori, realizzati in
assenza o difformita’
dall’autorizzazione
paesaggistica, che non abbiano
determinato creazione di
superfici utili o volumi ovvero
aumento di quelli legittimamente
realizzati;
b) per l’impiego di materiali in
difformita’
dall’autorizzazione
paesaggistica;
c) per i lavori configurabili
quali interventi di
manutenzione ordinaria o
straordinaria ai sensi dell’art. 3
del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380.
1-quater. Il proprietario,
possessore o detentore a
qualsiasi titolo dell’immobile o
dell’area interessati
dagli interventi di cui al comma
1-ter presenta apposita
domanda all’autorita’ preposta
alla gestione del vincolo ai
fini dell’accertamento della compatibilita’
paesaggistica
degli interventi medesimi.
L’autorita’ competente si
pronuncia sulla domanda entro il
termine perentorio di
centottanta giorni, previo parere
vincolante della
soprintendenza da rendersi entro
il termine perentorio di
novanta giorni.
1-quinquies. La rimessione in
pristino delle aree o
degli immobili soggetti a vincoli
paesaggistici, da parte
del trasgressore, prima che venga
disposta d’ufficio
dall’autorita’ amministrativa, e
comunque prima che
intervenga a condanna, estingue
il reato di cui al comma 1.
2. Con la sentenza di condanna
viene ordinata la
rimessione in pristino dello
stato dei luoghi a spese del
condannato. Copia della sentenza
e’ trasmessa alla regione
ed al comune del cui territorio
e’ stata commessa la
violazione.».
Art. 29.
Modifiche all’articolo 182 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. Dopo il comma 3 dell’articolo
182 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, sono
aggiunti, in fine, i seguenti:
«3-bis. In deroga al divieto di
cui all’articolo 146, comma 12,
sono conclusi dall’autorita’
competente alla gestione del vincolo
paesaggistico i procedimenti
relativi alle domande di autorizzazione
paesaggistica in sanatoria
presentate entro il 30 aprile 2004 non
ancora definiti alla data di
entrata in vigore del presente comma,
ovvero definiti con
determinazione di improcedibilita’ della domanda
per il sopravvenuto divieto,
senza pronuncia nel merito della
compatibilita’ paesaggistica
dell’intervento. In tale ultimo caso
l’autorita’ competente e’
obbligata, su istanza della parte
interessata, a riaprire il
procedimento ed a concluderlo con atto
motivato nei termini di legge. Si
applicano le sanzioni previste
dall’articolo 167, comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma
3-bis si applicano anche alle
domande di sanatoria presentate
nei termini ai sensi dell’articolo 1,
commi 37 e 39, della legge 15
dicembre 2004, n. 308, ferma restando
la quantificazione della sanzione
pecuniaria ivi stabilita. Il parere
della soprintendenza di cui
all’articolo 1, comma 39, della legge
15 dicembre 2004, n. 308, si
intende vincolante.
3-quater. Agli accertamenti della
compatibilita’ paesaggistica
effettuati, alla data di entrata
in vigore della presente
disposizione, ai sensi dell’articolo
181, comma 1-quater, si
applicano le sanzioni di cui
all’articolo 167, comma 5.».
Nota all’art. 29:
– Si riporta il testo dell’art.
182 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 182 (Disposizioni
transitorie). – 1. L’art. 7,
comma 1, del decreto ministeriale
3 agosto 2000, n. 294,
come sostituito dall’art. 3 del
decreto ministeriale
24 ottobre 2001, n. 420, continua
ad applicarsi
limitatamente a coloro i quali,
alla data di entrata in
vigore della presente legge,
risultano iscritti ai corsi di
diploma di laurea statale ovvero
di scuola di restauro
statale ivi previsti.
2. Restano ferme le disposizioni
di cui all’art. 7,
comma 2, lettere a), b) e c), del
decreto n. 294 del 2000,
come sostituito dall’art. 3 del
decreto n. 420 del 2001. Le
disposizioni di cui all’art. 7,
comma 2, lettere a) e c),
del decreto n. 294 del 2000, come
sostituito dall’art. 3
del decreto n. 420 del 2001, si
applicano anche a coloro i
quali, alla data di entrata in
vigore di tale ultimo
decreto, ancorche’ non ancora in
possesso del diploma,
erano iscritti ad una scuola di
restauro statale o
regionale ivi prevista fino
all’anno accademico 2002-2003.
3. Entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore del
presente codice, le regioni e gli
altri enti pubblici
territoriali adottano le
necessarie disposizioni di
adeguamento alla prescrizione di
cui all’art. 103, comma 4.
In caso di inadempienza, il
Ministero procede in via
sostitutiva, ai sensi dell’art.
117, quinto comma, della
Costituzione.
3-bis. In deroga al divieto di
cui all’art. 146, comma
12, sono conclusi dall’autorita’
competente alla gestione
del vincolo paesaggistico i
procedimenti relativi alle
domande di autorizzazione
paesaggistica in sanatoria
presentate entro il 30 aprile
2004 non ancora definiti alla
data di entrata in vigore del
presente comma, ovvero
definiti con determinazione di
improcedibilita’ della
domanda per il sopravvenuto
divieto, senza pronuncia nel
merito della compatibilita’ paesaggistica
dell’intervento.
In tale ultimo caso l’autorita’
competente e’ obbligata, su
istanza della parte interessata,
a riaprire il procedimento
ed a concluderlo con atto
motivato nei termini di legge. Si
applicano le sanzioni previste
dall’art. 167, comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma
3-bis si applicano
anche alle domande di sanatoria
presentate nei termini ai
sensi dell’art. 1, commi 37 e 39,
della legge 15 dicembre
2004, n. 308, ferma restando la
quantificazione della
sanzione pecuniaria ivi stabilita.
Il parere della
soprintendenza di cui all’art. 1,
comma 39, della legge
15 dicembre 2004, n. 308, si
intende vincolante.
3-quater. Agli accertamenti della
compatibilita’
paesaggistica effettuati, alla
data di entrata in vigore
della presente disposizione, ai
sensi dell’art. 181,
comma 1 -quater, si applicano le
sanzioni di cui all’art.
167, comma 5.».
Art. 30.
Modifiche all’articolo 183 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
1. Il comma 3 dell’articolo 183
del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e’ sostituito dal
seguente: «3. La partecipazione alle
commissioni previste dal presente
codice e’ assicurata nell’ambito
dei compiti istituzionali delle
amministrazioni interessate, non da’
luogo alla corresponsione di
alcun compenso e, comunque, da essa non
derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 24 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per i beni
e le
attivita’ culturali
La Loggia, Ministro per gli
affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all’art. 30:
– Si riporta il testo dell’art.
183 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 183 (Disposizioni finali).
– 1. I provvedimenti
di cui agli articoli 13, 45, 141,
143, comma 10, e 156,
comma 3, non sono soggetti a
controllo preventivo ai sensi
dell’art. 3, comma 1, della legge
14 gennaio 1994, n. 20.
2. Dall’attuazione degli articoli
5 e 44 non derivano
nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
3. La partecipazione alle
commissioni previste dal
presente codice e assicurata
nell’ambito dei compiti
istituzionali delle
amministrazioni interessate, non da’
luogo alla corresponsione di
alcun compenso e, comunque, da
essa non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
4. Gli oneri derivanti
dall’esercizio da parte del
Ministero delle facolta’ previste
agli articoli 34, 35 e 37
sono assunti nei limiti degli
stanziamenti di bilancio
relativi agli appositi capitoli
di spesa.
5. Le garanzie prestate dallo
Stato in attuazione
dell’art. 48, comma 5, sono
elencate in allegato allo stato
di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze,
ai sensi dell’art. 13 della legge
5 agosto 1978, n. 468. In
caso di escussione di dette
garanzie il Ministero trasmette
al Parlamento apposita relazione.
5. Le leggi della Repubblica non
possono introdurre
deroghe ai principi del presente
decreto legislativo se non
mediante espressa modificazione
delle sue disposizioni.
7. Il presente codice entra in
vigore il giorno
1° maggio 2004.».