Ambiente
DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n.156. Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali. Gazzetta Ufficiale N. 97 del 27 Aprile 2006
DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo
2006, n.156. Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali. Gazzetta Ufficiale N. 97
del 27 Aprile 2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 117 e
118 della Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368, recante
istituzione del Ministero per i
beni e le attivita’ culturali, a
norma dell’articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, recante il
Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n.
137;
Visto l’articolo 10, comma 4,
della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18
novembre 2005;
Acquisito il parere della
Conferenza unificata, istituita ai sensi
dell’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle
competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei
deputati;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per i
beni e le attivita’ culturali, di
concerto con il Ministro per gli
affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche alla Parte prima
1. Alla Parte prima del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante il codice dei beni
culturali e del paesaggio, di seguito
denominato: «decreto legislativo
n. 42 del 2004», sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all’articolo 5:
1) il comma 2 e’ sostituito dal
seguente:
«2. Le funzioni di tutela
previste dal presente codice che abbiano
ad oggetto manoscritti,
autografi, carteggi, incunaboli, raccolte
librarie, nonche’ libri, stampe e
incisioni, non appartenenti allo
Stato, sono esercitate dalle
regioni. Qualora l’interesse culturale
delle predette cose sia stato
riconosciuto con provvedimento
ministeriale, l’esercizio delle
potesta’ previste dall’articolo 128
compete al Ministero.»;
2) al comma 3, le parole: «anche
su raccolte librarie private,
nonche» sono soppresse;
b) al comma 1 dell’articolo 6
dopo le parole: «del patrimonio
stesso» sono inserite le
seguenti: «, al fine di promuovere lo
sviluppo della cultura».
Avvertenza:
Il testo delle note qui
pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente
per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione
delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’
operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia
degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione
stabilisce che
l’esercizio della funzione
legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con
determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per
tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione
conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica,
il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi
valore di legge e i
regolamenti.
– Si riporta il testo degli
articoli 117 e 118 della
Costituzione:
«Art. 117. – La potesta’
legislativa e’ esercitata
dallo Stato e dalle regioni nel
rispetto della
Costituzione, nonche’ dei vincoli
derivanti
dall’ordinamento comunitario e
dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione
esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti
internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con
l’Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica
dei cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e
le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate;
sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e
mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema
valutario; sistema
tributario e contabile dello
Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative
leggi elettorali;
referendum statali; elezione del
Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione
amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici
nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza,
ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e
anagrafi;
l) giurisdizione e norme
processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia
amministrativa;
m) determinazione dei livelli
essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto
il territorio nazionale;
n) norme generali
sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale,
organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni,
province e citta’
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini
nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione
del tempo;
coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati
dell’amministrazione statale,
regionale e locale; opere
dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente,
dell’ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione
concorrente quelle
relative a: rapporti
internazionali e con l’Unione europea
delle regioni; commercio con
l’estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva
l’autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione
della istruzione e della
formazione professionale;
professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno
all’innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile;
governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti
di trasporto e di
navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia;
previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento
della finanza pubblica e
del sistema tributario;
valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e
organizzazione di attivita’
culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale.
Nelle materie di
legislazione concorrente spetta
alle regioni la potesta’
legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta’
legislativa in
riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome
di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione
degli atti normativi
comunitari e provvedono
all’attuazione e all’esecuzione
degli accordi internazionali e
degli atti dell’Unione
europea, nel rispetto delle norme
di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina
le modalita’ di esercizio
del potere sostitutivo in caso di
inadempienza.
La potesta’ regolamentare spetta
allo Stato nelle
materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta’
regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le
province e le citta’
metropolitane hanno potesta’
regolamentare in ordine alla
disciplina dell’organizzazione e
dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni
ostacolo che
impedisce la piena parita’ degli
uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed
economica e promuovono la
parita’ di accesso tra donne e
uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le
intese della regione con
altre regioni per il migliore
esercizio delle proprie
funzioni, anche con
individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza
la regione puo’
concludere accordi con Stati e
intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi
e con le forme
disciplinati da leggi dello
Stato.».
«Art. 118. – Le funzioni
amministrative sono attribuite
ai comuni salvo che, per
assicurarne l’esercizio unitario,
siano conferite a province,
citta’ metropolitane, regioni e
Stato, sulla base dei principi di
sussidiarieta’,
differenziazione ed adeguatezza.
I comuni, le province e le citta’
metropolitane sono
titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o
regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme
di coordinamento fra
Stato e regioni nelle materie di
cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell’art. 117,
e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella
materia della tutela dei
beni culturali.
Stato, regioni, citta’
metropolitane, province e comuni
favoriscono l’autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di
attivita’ di interesse
generale, sulla base del
principio di sussidiarieta’.».
– Il testo dell’art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell’attivita’ di
Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio
dei Ministri), pubblicata
nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 214
del 12 settembre 1988, e’ il
seguente:
«Art. 14 (Decreti legislativi). –
1. I decreti
legislativi adottati dal Governo
ai sensi dell’art. 76
della Costituzione sono emanati
dal Presidente della
Repubblica con la denominazione
di "decreto legislativo" e
con l’indicazione, nel preambolo,
della legge di
delegazione, della deliberazione
del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L’emanazione del decreto
legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla
legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo
adottato dal Governo e’
trasmesso al Presidente della
Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni
prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si
riferisce ad una
pluralita’ di oggetti distinti
suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo’
esercitarla mediante piu’ atti
successivi per uno o piu’ degli
oggetti predetti. In
relazione al termine finale
stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa
periodicamente le Camere
sui criteri che segue
nell’organizzazione dell’esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il
termine previsto per
l’esercizio della delega ecceda i
due anni, il Governo e’
tenuto a richiedere il parere
delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e’
espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere
competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando
specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute
corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il
Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere,
ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali
modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere
definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
– Il decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368
(Istituzione del Ministero per i
beni e le attivita’
culturali, a norma dell’art. 11
della legge 15 marzo 1997,
n. 59), e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 250 del
26 ottobre 1998.
– Il decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del
paesaggio ai sensi dell’art. 10
della legge 6 luglio 2002, n.
137), e’ pubblicato nel
supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 45 del
24 febbraio 2004.
– Il comma 4 dell’art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n.
137 (Delega per la riforma
dell’organizzazione del Governo
e della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, nonche’ di
enti pubblici), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 158
dell’8 luglio 2002, come
modificato dall’art. 1-bis del
decreto-legge 18 febbraio 2003,
n. 24, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18
febbraio 2003 e convertito,
con modificazioni, nella legge 17
aprile 2003, n. 82,
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 19 aprile
2003, e’ il seguente:
«4. Disposizioni correttive ed
integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1
possono essere adottate, nel
rispetto degli stessi principi e
criteri direttivi e con le
medesime procedure di cui al
presente articolo, entro due
anni dalla data della loro
entrata in vigore.».
– Il testo dell’art. 8 del
decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione
ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni,
delle province e dei
comuni, con la Conferenza
Stato-citta’ ed autonomie
locali), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, e’ il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta’
ed autonomie locali e
Conferenza unificata). – 1. La
Conferenza Stato-citta’ ed
autonomie locali e’ unificata per
le materie ed i compiti
di interesse comune delle
regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita’ montane,
con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta’ ed
autonomie locali e’
presieduta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro
dell’interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno
parte altresi’ il Ministro
del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il
Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita’, il
presidente dell’Associazione
nazionale dei comuni d’Italia –
ANCI, il presidente
dell’Unione province d’Italia –
UPI ed il presidente
dell’Unione nazionale comuni,
comunita’ ed enti montani –
UNCEM. Ne fanno parte inoltre
quattordici sindaci designati
dall’ANCI e sei presidenti di
provincia designati dall’UPI.
Dei quattordici sindaci designati
dall’ANCI cinque
rappresentano le citta’
individuate dall’art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle
riunioni possono essere
invitati altri membri del
Governo, nonche’ rappresentanti
di amministrazioni statali,
locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta’ ed
autonomie locali e’
convocata almeno ogni tre mesi, e
comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la
necessita’ o qualora ne faccia
richiesta il presidente
dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui
al comma 1 e’
convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente
del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal
Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non
e’ conferito, dal
Ministro dell’interno.».
Note all’art. 1:
– Si riporta il testo dell’art. 5
del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 5 (Cooperazione delle
regioni e degli altri enti
pubblici territoriali in materia
di tutela del patrimonio
culturale). – 1. Le regioni,
nonche’ i comuni, le citta’
metropolitane e le province, di
seguito denominati "altri
enti pubblici territoriali",
cooperano con il Ministero
nell’esercizio delle funzioni di
tutela in conformita’ a
quanto disposto dal titolo I
della Parte seconda del
presente codice.
2. Le funzioni di tutela previste
dal presente codice
che abbiano ad oggetto
manoscritti, autografi, carteggi,
incunaboli, raccolte librarie,
nonche’ libri, stampe e
incisioni, non appartenenti allo
Stato, sono esercitate
dalle regioni. Qualora
l’interesse culturale delle predette
cose sia stato riconosciuto con
provvedimento ministeriale,
l’esercizio delle potesta’
previste dall’art. 128 compete
al Ministero.
3. Sulla base di specifici
accordi od intese e previo
parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e
Bolzano, di seguito denominata
"Conferenza Stato-regioni",
le regioni possono esercitare le
funzioni di tutela su
carte geografiche, spartiti
musicali, fotografie, pellicole
o altro materiale audiovisivo,
con relativi negativi e
matrici, non appartenenti allo
Stato.
4. Nelle forme previste dal comma
3 e sulla base dei
principi di differenziazione ed
adeguatezza, possono essere
individuate ulteriori forme di
coordinamento in materia di
tutela con le regioni che ne
facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese
possono prevedere
particolari forme di cooperazione
con gli altri enti
pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di
tutela dei beni
paesaggistici sono conferite alle
regioni secondo le
disposizioni di cui alla Parte
terza del presente codice.
7. Relativamente alle funzioni di
cui ai commi 2, 3, 4,
5 e 6, il Ministero esercita le
potesta’ di indirizzo e di
vigilanza e il potere sostitutivo
in caso di perdurante
inerzia o inadempienza.».
– Si riporta il testo dell’art. 6
del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 6 (Valorizzazione del
patrimonio culturale). – 1.
La valorizzazione consiste
nell’esercizio delle funzioni e
nella disciplina delle attivita’
dirette a promuovere la
conoscenza del patrimonio
culturale e ad assicurare le
migliori condizioni di
utilizzazione e fruizione pubblica
del patrimonio stesso al fine di
promuovere lo sviluppo
della cultura. Essa comprende
anche la promozione ed il
sostegno degli interventi di
conservazione del patrimonio
culturale.
2. La valorizzazione e’ attuata
in forme compatibili
con la tutela e tali da non
pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e
sostiene la partecipazione
dei soggetti privati, singoli o
associati, alla
valorizzazione del patrimonio
culturale.».
Art. 2.
Modifiche alla Parte seconda
1. Alla Parte seconda del decreto
legislativo n. 42 del 2004 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 10:
1) al comma 2, lettera c), dopo
le parole: «ente e istituto
pubblico» sono aggiunte, in fine,
le seguenti: «, ad eccezione delle
raccolte delle biblioteche
indicate all’articolo 47, comma 2, del
decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di
quelle ad esse assimilabili»;
2) al comma 3, lettera e), dopo
le parole: «e particolari
caratteristiche ambientali,» sono
inserite le seguenti: «ovvero per
rilevanza artistica, storica,
archeologica, numismatica o
etnoantropologica,» e le parole:
«artistico o storico» sono
soppresse;
3) al comma 4, lettera b), dopo
le parole: «le cose di
interesse numismatico» sono
inserite le seguenti: «che, in rapporto
all’epoca, alle tecniche e ai
materiali di produzione, nonche’ al
contesto di riferimento, abbiano
carattere di rarita’ o di pregio,
anche storico»;
4) al comma 4, lettera l), le
parole: «le tipologie di
architettura rurale» sono
sostituite dalle seguenti: «le architetture
rurali»;
b) all’articolo 11, comma 1,
lettera a), le parole: «e gli altri
ornamenti» sono sostituite dalle
seguenti: «ed altri elementi
decorativi»;
c) all’articolo 12:
1) al comma 1, le parole: «del
presente Titolo» sono sostituite
dalle seguenti: «della presente
Parte»;
2) al comma 6, le parole: «Le
cose di cui al comma 3 e quelle
di cui al comma 4» sono
sostituite dalle seguenti: «Le cose di cui al
comma 4 e quelle di cui al comma
5»;
3) il comma 10 e’ sostituito dal
seguente:
«10. Il procedimento di verifica
si conclude entro centoventi
giorni dal ricevimento della
richiesta.»;
d) all’articolo 14, comma 3, la
parola: «o» e’ sostituita dalla
seguente: «e»;
e) all’articolo 16, comma 1, dopo
la parola: «Avverso» sono
inserite le seguenti: «il
provvedimento conclusivo della verifica di
cui all’articolo 12 o»;
f) all’articolo 17, comma 5, dopo
le parole: «beni culturali»
sono aggiunte, in fine, le
seguenti: «in ogni sua articolazione»;
g) all’articolo 20, comma 2, dopo
le parole: «Gli archivi» sono
inserite le seguenti: «pubblici e
gli archivi privati per i quali sia
intervenuta la dichiarazione ai
sensi dell’articolo 13»;
h) all’articolo 21:
1) al comma 1, lettera d), dopo
le parole: «ai sensi
dell’articolo 13» sono aggiunte,
in fine, le seguenti: «, nonche’ lo
scarto di materiale bibliografico
delle biblioteche pubbliche, con
l’eccezione prevista all’articolo
10, comma 2, lettera c), e delle
biblioteche private per le quali
sia intervenuta la dichiarazione ai
sensi dell’articolo 13»;
2) al comma 1, lettera e), le
parole: «di soggetti giuridici
privati» sono sostituite dalle
seguenti: «privati per i quali sia
intervenuta la dichiarazione ai
sensi dell’articolo 13»;
3) al comma 4, dopo le parole:
«del soprintendente.» e’
aggiunto il seguente periodo: «Il
mutamento di destinazione d’uso dei
beni medesimi e’ comunicato al
soprintendente per le finalita’ di cui
all’articolo 20, comma 1.»;
4) al comma 5 e’ aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Se i
lavori non iniziano entro cinque
anni dal rilascio
dell’autorizzazione, il
soprintendente puo’ dettare prescrizioni
ovvero integrare o variare quelle
gia’ date in relazione al mutare
delle tecniche di
conservazione.»;
i) all’articolo 22:
1) al comma 3, le parole: «Ove la
soprintendenza proceda ad
accertamenti di natura tecnica,
dandone preventiva comunicazione al
richiedente,» sono sostituite
dalle seguenti: «Ove sorga l’esigenza
di procedere ad accertamenti di
natura tecnica, la soprintendenza ne
da’ preventiva comunicazione al
richiedente ed»;
2) il comma 4 e’ sostituito dal
seguente:
«4. Decorso inutilmente il
termine stabilito, il richiedente puo’
diffidare l’amministrazione a
provvedere. Se l’amministrazione non
provvede nei trenta giorni
successivi al ricevimento della diffida,
il richiedente puo’ agire ai
sensi dell’articolo 21-bis della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e
successive modificazioni.»;
l) all’articolo 28, comma 4, le
parole: «di opere pubbliche» sono
sostituite dalle seguenti: «di
lavori pubblici» e le parole:
«dell’opera pubblica» sono soppresse;
m) all’articolo 29:
1) al comma 8 le parole: «previo
parere della Conferenza
Stato-regioni» sono soppresse;
2) al comma 9, secondo periodo,
le parole: «previo parere della
Conferenza Stato-regioni» sono
soppresse; dopo le parole: «dell’esame
finale,» sono inserite le
seguenti: «abilitante alle attivita’ di cui
al comma 6 e avente valore di
esame di Stato,»; dopo le parole: «un
rappresentante del Ministero,»,
sono inserite le seguenti: «il titolo
accademico rilasciato a seguito
del superamento di detto esame, che
e’ equiparato al diploma di
laurea specialistica o magistrale,» ed,
in fine, e’ aggiunto il seguente
periodo: «Il procedimento di
accreditamento si conclude con
provvedimento adottato entro novanta
giorni dalla presentazione della
domanda corredata dalla prescritta
documentazione.»;
3) dopo il comma 9 e’ inserito il
seguente:
«9-bis. Dalla data di entrata in
vigore dei decreti previsti dai
commi 7, 8 e 9, agli effetti
dell’esecuzione degli interventi di
manutenzione e restauro su beni
culturali mobili e superfici decorate
di beni architettonici, nonche’
agli effetti del possesso dei
requisiti di qualificazione da
parte dei soggetti esecutori di detti
lavori, la qualifica di
restauratore di beni culturali e’ acquisita
esclusivamente in applicazione
delle predette disposizioni.»;
4) al comma 11 le parole: «o
intese» sono soppresse; dopo le
parole: «possono essere altresi’
istituite,» sono inserite le
seguenti: «ove accreditate,»; e’
aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «All’attuazione del
presente comma si provvede nell’ambito
delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza
pubblica.»;
n) all’articolo 30, comma 4, e’
aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Copia degli inventari e
dei relativi aggiornamenti e’
inviata alla soprintendenza,
nonche’ al Ministero dell’interno per
gli accertamenti di cui
all’articolo 125.»;
o) all’articolo 37, comma 1, la
parola: «immobili» e’ soppressa;
p) all’articolo 38:
1) nella rubrica, le parole:
«Apertura al pubblico degli
immobili» sono sostituite dalle
seguenti: «Accessibilita’ del
pubblico ai beni culturali»;
2) al comma 1, le parole: «Gli
immobili» sono sostituite dalle
seguenti: «I beni culturali»;
q) all’articolo 44:
1) al comma 1, la parola:
«importanza» e’ sostituita dalla
seguente: «pregio»;
2) al comma 4 e’ aggiunto, in
fine, il seguente periodo:
«L’assicurazione puo’ essere
sostituita dall’assunzione dei relativi
rischi da parte dello Stato, ai
sensi dell’articolo 48, comma 5.»;
r) all’articolo 46, comma 3, la
parola: «o» e’ sostituita dalla
seguente: «e»;
s) all’articolo 50, comma 1, le
parole: «ed altri ornamenti» sono
sostituite dalle seguenti: «ed
altri elementi decorativi di edifici»;
t) all’articolo 54:
1) al comma 2, lettera a), le
parole: «fino a quando non sia
intervenuta, ove necessario, la
sdemanializzazione a seguito del
procedimento di verifica previsto
dall’articolo 12» sono sostituite
dalle seguenti: «fino alla
conclusione del procedimento di verifica
previsto dall’articolo 12. Se il
procedimento si conclude con esito
negativo, le cose medesime sono
liberamente alienabili, ai fini del
presente codice, ai sensi
dell’articolo 12, commi 4, 5 e 6»;
2) al comma 2, lettera d), le
parole: «quali testimonianze
dell’identita’ e della storia
delle istituzioni pubbliche,
collettive, religiose» sono
soppresse;
u) all’articolo 55, comma 2, la
lettera a) e’ sostituita dalla
seguente: «a) l’alienazione
assicuri la tutela, la fruizione pubblica
e la valorizzazione dei beni;»;
v) all’articolo 57, comma 2,
secondo periodo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «e sono
trascritte su richiesta del
soprintendente nei registri
immobiliari»;
z) all’articolo 59, comma 2,
lettera c), le parole:
«dall’apertura della successione»
sono sostituite dalle seguenti:
«dalla comunicazione notarile
prevista dall’articolo 623 del codice
civile»;
aa) all’articolo 60, comma 1, le
parole: «al medesimo prezzo
stabilito nell’atto di
alienazione» sono sostituite dalle seguenti:
«o conferiti in societa’,
rispettivamente, al medesimo prezzo
stabilito nell’atto di
alienazione o al medesimo valore attribuito
nell’atto di conferimento»;
bb) all’articolo 62:
1) al comma 2, la parola:
«trenta» e’ sostituita dalla
seguente: «venti»; le parole: «la
proposta» sono sostituite dalle
seguenti: «una proposta»; la
parola: «motivata» e’ soppressa e dopo
le parole: «della spesa» sono
aggiunte, in fine, le seguenti:
«indicando le specifiche
finalita’ di valorizzazione culturale del
bene»;
2) al comma 3, il primo periodo
e’ sostituito dal seguente: «Il
Ministero puo’ rinunciare
all’esercizio della prelazione,
trasferendone la facolta’
all’ente interessato entro venti giorni
dalla ricezione della denuncia.»;
cc) all’articolo 70, comma 3, le
parole: «, in materia di
copertura finanziaria della spesa
e assunzione del relativo impegno»
sono soppresse;
dd) all’articolo 106:
1) al comma 1, le parole: «Il
Ministero» sono sostituite dalle
seguenti: «Lo Stato»;
2) dopo il comma 2, e’ aggiunto
il seguente:
«2-bis. Per i beni diversi da
quelli indicati al comma 2, la
concessione in uso e’ subordinata
all’autorizzazione del Ministero,
rilasciata a condizione che il
conferimento garantisca la
conservazione e la fruizione
pubblica del bene e sia assicurata la
compatibilita’ della destinazione
d’uso con il carattere
storico-artistico del bene
medesimo. Con l’autorizzazione possono
essere dettate prescrizioni per
la migliore conservazione del bene.»;
ee) all’articolo 107, comma 2,
secondo periodo, dopo le parole:
«gia’ esistenti» sono inserite le
seguenti: «nonche’ quelli ottenuti
con tecniche che escludano il
contatto diretto con l’originale»;
ff) l’articolo 112 e’ sostituito
dal seguente:
«Art. 112 (Valorizzazione dei
beni culturali di appartenenza
pubblica). – 1. Lo Stato, le
regioni e gli altri enti pubblici
territoriali assicurano la
valorizzazione dei beni presenti negli
istituti e nei luoghi indicati
all’articolo 101, nel rispetto dei
principi fondamentali fissati dal
presente codice.
2. Nel rispetto dei principi
richiamati al comma 1, la legislazione
regionale disciplina le funzioni
e le attivita’ di valorizzazione dei
beni presenti negli istituti e
nei luoghi della cultura non
appartenenti allo Stato o dei
quali lo Stato abbia trasferito la
disponibilita’ sulla base della
normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni
culturali pubblici al di fuori degli
istituti e dei luoghi di cui
all’articolo 101 e’ assicurata, secondo
le disposizioni del presente
Titolo, compatibilmente con lo
svolgimento degli scopi
istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Lo Stato, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali
stipulano accordi per definire
strategie ed obiettivi comuni di
valorizzazione, nonche’ per
elaborare i conseguenti piani strategici
di sviluppo culturale e i
programmi, relativamente ai beni culturali
di pertinenza pubblica. Gli
accordi possono essere conclusi su base
regionale o subregionale, in
rapporto ad ambiti territoriali
definiti, e promuovono altresi’
l’integrazione, nel processo di
valorizzazione concordato, delle
infrastrutture e dei settori
produttivi collegati. Gli accordi
medesimi possono riguardare anche
beni di proprieta’ privata,
previo consenso degli interessati. Lo
Stato stipula gli accordi per il
tramite del Ministero, che opera
direttamente ovvero d’intesa con
le altre amministrazioni statali
eventualmente competenti.
5. Lo Stato, per il tramite del
Ministero e delle altre
amministrazioni statali
eventualmente competenti, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali
possono costituire, nel rispetto
delle vigenti disposizioni,
appositi soggetti giuridici cui affidare
l’elaborazione e lo sviluppo dei
piani di cui al comma 4.
6. In assenza degli accordi di
cui al comma 4, ciascun soggetto
pubblico e’ tenuto a garantire la
valorizzazione dei beni di cui ha
comunque la disponibilita’.
7. Con decreto del Ministro sono
definiti modalita’ e criteri in
base ai quali il Ministero
costituisce i soggetti giuridici indicati
al comma 5 o vi partecipa.
8. Ai soggetti di cui al comma 5
possono partecipare privati
proprietari di beni culturali
suscettibili di essere oggetto di
valorizzazione, nonche’ persone
giuridiche private senza fine di
lucro, anche quando non
dispongano di beni culturali che siano
oggetto della valorizzazione,
anche quando non dispongano di beni
culturali che siano oggetto della
valorizzazione, a condizione che
l’intervento in tale settore di
attivita’ sia per esse previsto dalla
legge o dallo statuto.
9. Anche indipendentemente dagli
accordi di cui al comma 4, possono
essere stipulati accordi tra lo
Stato, per il tramite del Ministero e
delle altre amministrazioni
statali eventualmente competenti, le
regioni, gli altri enti pubblici
territoriali e i privati
interessati, per regolare servizi
strumentali comuni destinati alla
fruizione e alla valorizzazione
di beni culturali. Con gli accordi
medesimi possono essere anche
istituite forme consortili non
imprenditoriali per la gestione
di uffici comuni. All’attuazione del
presente comma si provvede
nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.»;
gg) il comma 1 dell’articolo 114
e’ sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero, le regioni e
gli altri enti pubblici
territoriali, anche con il
concorso delle universita’, fissano i
livelli minimi uniformi di
qualita’ delle attivita’ di valorizzazione
su beni di pertinenza pubblica e
ne curano l’aggiornamento
periodico.»;
hh) l’articolo 115 e’ sostituito
dal seguente:
«Art. 115 (Forme di gestione). –
1. Le attivita’ di valorizzazione
dei beni culturali di
appartenenza pubblica sono gestite in forma
diretta o indiretta.
2. La gestione diretta e’ svolta
per mezzo di strutture
organizzative interne alle
amministrazioni, dotate di adeguata
autonomia scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile, e
provviste di idoneo personale
tecnico. Le amministrazioni medesime
possono attuare la gestione
diretta anche in forma consortile
pubblica.
3. La gestione indiretta e’
attuata tramite concessione a terzi
delle attivita’ di
valorizzazione, anche in forma congiunta e
integrata, da parte delle
amministrazioni cui i beni appartengono o
dei soggetti giuridici costituiti
ai sensi dell’articolo 112,
comma 5, qualora siano
conferitari dei beni ai sensi del comma 7,
mediante procedure di evidenza
pubblica, sulla base della valutazione
comparativa di specifici
progetti. I privati che eventualmente
partecipano ai soggetti indicati
all’articolo 112, comma 5, non
possono comunque essere
individuati quali concessionari delle
attivita’ di valorizzazione.
4. Lo Stato, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali
ricorrono alla gestione indiretta
al fine di assicurare un miglior
livello di valorizzazione dei
beni culturali. La scelta tra le due
forme di gestione indicate ai
commi 2 e 3 e’ attuata mediante
valutazione comparativa in
termini di sostenibilita’
economico-finanziaria e di
efficacia, sulla base di obbiettivi
previamente definiti. La gestione
in forma indiretta e’ attuata nel
rispetto dei parametri di cui
all’articolo 114.
5. Le amministrazioni cui i beni
pertengono e, ove conferitari dei
beni, i soggetti giuridici
costituiti ai sensi dell’articolo 112,
comma 5, regolano i rapporti con
i concessionari delle attivita’ di
valorizzazione mediante contratto
di servizio, nel quale sono
determinati, tra l’altro, i
contenuti del progetto di gestione delle
attivita’ di valorizzazione ed i
relativi tempi di attuazione, i
livelli qualitativi delle
attivita’ da assicurare e dei servizi da
erogare, nonche’ le
professionalita’ degli addetti. Nel contratto di
servizio sono indicati i servizi
essenziali che devono essere
comunque garantiti per la
pubblica fruizione del bene.
6. Nel caso in cui la concessione
a terzi delle attivita’ di
valorizzazione sia attuata dai
soggetti giuridici di cui
all’articolo 112, comma 5, in
quanto conferitari dei beni oggetto
della valorizzazione, la
vigilanza sul rapporto concessorio e’
esercitata anche dalle
amministrazioni cui i beni pertengono. Il
grave inadempimento, da parte del
concessionario, degli obblighi
derivanti dalla concessione e dal
contratto di servizio, oltre alle
conseguenze convenzionalmente
stabilite, determina anche, a richiesta
delle amministrazioni cui i beni
pertengono, la risoluzione del
rapporto concessorio e la
cessazione, senza indennizzo, degli effetti
del conferimento in uso dei beni.
7. Le amministrazioni possono
partecipare al patrimonio dei
soggetti di cui all’articolo 112,
comma 5, anche con il conferimento
in uso dei beni culturali che ad
esse pertengono e che siano oggetto
della valorizzazione. Al di fuori
dell’ipotesi prevista al comma 6,
gli effetti del conferimento si
esauriscono, senza indennizzo, in
tutti i casi di cessazione dalla
partecipazione ai soggetti di cui al
primo periodo o di estinzione dei
medesimi. I beni conferiti in uso
non sono assoggettati a garanzia
patrimoniale specifica se non in
ragione del loro controvalore
economico.
8. Alla concessione delle
attivita’ di valorizzazione puo’ essere
collegata la concessione in uso
degli spazi necessari all’esercizio
delle attivita’ medesime,
previamente individuati nel capitolato
d’oneri. La concessione in uso
perde efficacia, senza indennizzo, in
qualsiasi caso di cessazione
della concessione delle attivita’.
9. Alle funzioni ed ai compiti
derivanti dalle disposizioni del
presente articolo il Ministero
provvede nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.»;
ii) l’articolo 116 e’ sostituito
dal seguente:
«Art. 116 (Tutela dei beni
culturali conferiti o concessi in uso).
– 1. I beni culturali che siano
stati conferiti o concessi in uso ai
sensi dell’articolo 115, commi 7
e 8, restano a tutti gli effetti
assoggettati al regime giuridico
loro proprio. Le funzioni di tutela
sono esercitate dal Ministero in
conformita’ alle disposizioni del
presente codice. Gli organi
istituzionalmente preposti alla tutela
non partecipano agli organismi di
gestione dei soggetti giuridici
indicati all’articolo 112, comma
5.»;
ll) all’articolo 122:
1) al comma 1, dopo la lettera b)
e’ aggiunta la seguente:
«b-bis) di quelli versati ai
sensi dell’articolo 41, comma 2, fino
allo scadere dei termini indicati
al comma 1 dello stesso articolo.»;
2) al comma 2, dopo la parola:
«provvede» sono inserite le
seguenti: «, ove ancora
operante,».
Note all’art. 2:
– Si riporta il testo dell’art.
10 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 10 (Beni culturali). – 1.
Sono beni culturali le
cose immobili e mobili appartenenti
allo Stato, alle
regioni, agli altri enti pubblici
territoriali, nonche’ ad
ogni altro ente ed istituto
pubblico e a persone giuridiche
private senza fine di lucro, che
presentano interesse
artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei,
pinacoteche, gallerie e
altri luoghi espositivi dello
Stato, delle regioni, degli
altri enti pubblici territoriali,
nonche’ di ogni altro
ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti
dello Stato,
delle regioni, degli altri enti
pubblici territoriali
nonche’ di ogni altro ente ed
istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle
biblioteche dello
Stato, delle regioni, degli altri
enti pubblici,
territoriali, nonche’ di ogni
altro ente e istituto
pubblico ad eccezione delle
raccolte delle biblioteche
indicate all’art. 47, comma 2,
del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, e di quelle ad
esse assimilabili.
3. Sono altresi’ beni culturali,
quando sia intervenuta
la dichiarazione prevista
dall’art. 13:
a) le cose immobili e mobili che
presentano interesse
artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico
particolarmente importante,
appartenenti a soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli
documenti, appartenenti a
privati, che rivestono interesse
storico particolarmente
importante;
c) le raccolte librarie,
appartenenti a privati, di
eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a
chiunque appartenenti
che rivestono un interesse
particolarmente importante a
causa del loro riferimento con la
storia politica,
militare, della letteratura,
dell’arte e della cultura in
genere, ovvero quali
testimonianze dell’identita’ e della
storia delle istituzioni
pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di
oggetti, a chiunque
appartenenti che, per tradizione,
fama e particolari
caratteristiche ambientali,
ovvero per rilevanza
artisitica, storica,
archeologica, numismatica o
etnoantropologica, rivestono come
complesso un eccezionale
interesse.
4. Sono comprese tra le cose
indicate al comma 1 e al
comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la
paleontologia, la
preistoria e le primitive
civilta’;
b) le cose di interesse numismatico
che, in rapporto
all’epoca, alle tecniche e ai
materiali di produzione,
nonche’ al contesto di
riferimento, abbiano carattere di
rarita’ o di pregio, anche
storico;
c) i manoscritti, gli autografi,
i carteggi, gli
incunaboli, nonche’ i libri, le stampe
e le incisioni, con
relative matrici, aventi
carattere di rarita’ e di pregio;
d) le carte geografiche e gli
spartiti musicali
aventi carattere di rarita’ e di
pregio;
e) le fotografie, con relativi
negativi e matrici, le
pellicole cinematografiche ed i
supporti audiovisivi in
genere, aventi carattere di
rarita’ e di pregio;
f) le ville, i parchi e i
giardini che abbiano
interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie,
strade e altri spazi
aperti urbani di interesse
artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse
storico od
etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti
aventi interesse
artistico, storico od
etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi
interesse storico od
etnoantropologico quali
testimonianze dell’economia rurale
tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli
articoli 64 e 178, non
sono soggette alla disciplina del
presente titolo le cose
indicate al comma 1 e al comma 3,
lettere a) ed e), che
siano opera di autore vivente o
la cui esecuzione non
risalga ad oltre cinquanta
anni.».
– Si riporta il testo dell’art.
11 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 11 (Beni oggetto di
specifiche disposizioni di
tutela). 1. Fatta salva
l’applicazione dell’art. 10,
qualora ne ricorrano presupposti
e condizioni, sono beni
culturali, in quanto oggetto di
specifiche disposizioni del
presente titolo:
a) gli affreschi, gli stemmi, i
graffiti, le lapidi,
le iscrizioni, i tabernacoli ed
altri elementi decorativi,
di edifici, esposti o non alla
pubblica vista, di cui
all’art. 50, comma 1;
b) gli studi d’artista, di cui
all’art. 51;
c) le aree pubbliche di cui
all’art. 52;
d) le opere di pittura, di
scultura, di grafica e
qualsiasi oggetto d’arte di
autore vivente o la cui
esecuzione non risalga ad oltre
cinquanta anni, di cui agli
articoli 64 e 65;
e) le opere dell’architettura
contemporanea di
particolare valore artistico, di
cui all’art. 37;
f) le fotografie, con relativi
negativi e matrici,
gli esemplari di opere cinematografiche,
audiovisive o di
sequenze di immagini in
movimento, le documentazioni di
manifestazioni, sonore o verbali,
comunque realizzate, la
cui produzione risalga ad oltre
venticinque anni, di cui
all’art. 65;
g) i mezzi di trasporto aventi
piu’ di settantacinque
anni, di cui agli articoli 65 e
67, comma 2;
h) i beni e gli strumenti di
interesse per la storia
della scienza e della tecnica
aventi piu’ di cinquanta
anni, di cui all’art. 65;
i) le vestigia individuate dalla
vigente normativa in
materia di tutela del patrimonio
storico della Prima guerra
mondiale, di cui all’art. 50,
comma 2.».
– Si riporta il testo dell’art.
12 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 12 (Verifica dell’interesse
culturale). – 1. Le
cose immobili e mobili indicate
all’art. 10, comma 1, che
siano opera di autore non piu’
vivente e la cui esecuzione
risalga ad oltre cinquanta anni,
sono sottoposte alle
disposizioni della presente Parte
fino a quando non sia
stata effettuata la verifica di
cui al comma 2.
2. I competenti organi del
Ministero, d’ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti
cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati
conoscitivi, verificano la
sussistenza dell’interesse
artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di
cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere
generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di
assicurare uniformita’ di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello
Stato, la richiesta di cui
al comma 2 e’ corredata da
elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I
criteri per la
predisposizione degli elenchi, le
modalita’ di redazione
delle schede descrittive e di
trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto
del Ministero adottato di
concerto con l’Agenzia del
demanio e, per i beni immobili
in uso all’amministrazione della
difesa, anche con il
concerto della competente
Direzione generale dei lavori e
del demanio. Il Ministero fissa,
con propri decreti i
criteri e le modalita’ per la
predisposizione e la
presentazione delle richieste di
verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da
parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte
a schedatura non sia
stato riscontrato l’interesse di
cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse
dall’applicazione delle disposizioni
del presente titolo.
5. Nel caso di verifica con esito
negativo su cose
appartenenti al demanio dello
Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali,
la scheda contenente i
relativi dati e’ trasmessa ai
competenti uffici affinche’
ne dispongano la
sdemanializzazione, qualora, secondo le
valutazioni dell’amministrazione
interessata, non vi ostino
altre ragioni di pubblico
interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e
quelle di cui al comma 5
per le quali si sia proceduto
alla sdemanializzazione sono
liberamente alienati ai fini del
presente codice.
7. L’accertamento dell’interesse
artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico,
effettuato in conformita’
agli indirizzi generali di cui al
comma 2, costituisce
dichiarazione ai sensi dell’art.
13 ed il relativo
provvedimento e’ trascritto nei
modi previsti dall’art. 15,
comma 2. I beni restano
definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente titolo.
8. Le schede descrittive degli
immobili di proprieta’
dello Stato oggetto di verifica
con esito positivo,
integrate con il provvedimento di
cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico
accessibile al
Ministero e all’Agenzia del
demanio, per finalita’ di
monitoraggio del patrimonio
immobiliare e di programmazione
degli interventi in funzione
delle rispettive competenze
istituzionali.
9. Le disposizioni del presente
articolo si applicano
alle cose di cui al comma 1 anche
qualora i soggetti cui
esse appartengono mutino in
qualunque modo la loro natura
giuridica.
10. Il procedimento di verifica
si conclude entro
centoventi giorni dal ricevimento
della richiesta.».
– Si riporta il testo dell’art.
14 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 44 (Procedimento di
dichiarazione). – 1. Il
soprintendente avvia il
procedimento per la dichiarazione
dell’interesse culturale, anche
su motivata richiesta della
regione e di ogni altro ente
territoriale interessato,
dandone comunicazione al
proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo
della cosa che ne forma
oggetto.
2. La comunicazione contiene gli
elementi di
identificazione e di valutazione
della cosa risultanti
dalle prime indagini,
l’indicazione degli effetti previsti
dal comma 4, nonche’
l’indicazione del termine, comunque
non inferiore a trenta giorni,
per la presentazione di
eventuali osservazioni.
3. Se il procedimento riguarda
complessi immobiliari,
la comunicazione e’ inviata anche
al comune e alla citta’
metropolitana.
4. La comunicazione comporta
l’applicazione, in via
cautelare, delle disposizioni
previste dal capo II, dalla
sezione I del capo III e dalla
sezione I del capo IV del
presente titolo.
5. Gli effetti indicati al comma
4 cessano alla
scadenza del termine del
procedimento di dichiarazione, che
il Ministero stabilisce a norma
dell’art. 2, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
6.La dichiarazione dell’interesse
culturale e’ adottata
dal Ministero.».
– Si riporta il testo dell’art.
16 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 16 (Ricorso amministrativo
avverso la
dichiarazione). – 1. Avverso il
provvedimento conclusivo
della verifica di cui all’art. 12
o la dichiarazione di cui
all’art. 13 e’ ammesso ricorso al
Ministero, per motivi di
legittimita’ e di merito, entro
trenta giorni dalla
notifica della dichiarazione.
2. La proposizione del ricorso
comporta la sospensione
degli effetti del provvedimento
impugnato. Rimane ferma
l’applicazione, in via cautelare,
delle disposizioni
previste dal capo II, dalla
sezione I del capo III e dalla
sezione I del capo IV del
presente titolo.
3. Il Ministero, sentito il
competente organo
consultivo, decide sul ricorso
entro il termine di novanta
giorni dalla presentazione dello
stesso.
4. Il Ministero, qualora accolga
il ricorso, annulla o
riforma l’atto impugnato.
5. Si applicano le disposizioni
del decreto del
Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199.».
– Si riporta il testo dell’art.
17 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 17 (Catalogazione). – 1. Il
Ministero, con il
concorso delle regioni e degli
altri enti pubblici
territoriali, assicura la
catalogazione dei beni culturali
e coordina le relative attivita’.
2. Le procedure e le modalita’ di
catalogazione sono
stabilite con decreto
ministeriale. A tal fine il
Ministero, con il concorso delle
regioni, individua e
definisce metodologie comuni di
raccolta, scambio, accesso
ed elaborazione dei dati a
livello nazionale e di
integrazione in rete delle banche
dati dello Stato, delle
regioni e degli altri enti
pubblici territoriali.
3. Il Ministero e le regioni,
anche con la
collaborazione delle universita’,
concorrono alla
definizione di programmi
concernenti studi, ricerche ed
iniziative scientifiche in tema
di metodologie di
catalogazione e inventariazione.
4. Il Ministero, le regioni e gli
altri enti pubblici
territoriali, con le modalita’ di
cui al decreto
ministeriale previsto al comma 2,
curano la catalogazione
dei beni culturali loro
appartenenti e, previe intese con
gli enti proprietari, degli altri
beni culturali.
5. I dati di cui al presente
articolo affluiscono al
catalogo nazionale dei beni
culturali in ogni sua
articolazione.
6. La consultazione dei dati
concernenti le
dichiarazioni emesse ai sensi
dell’art. 13 e’ disciplinata
in modo da garantire la sicurezza
dei beni e la tutela
della riservatezza.».
– Si riporta il testo dell’art.
20 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
Art. 20 (Interventi vietati). –
1. I beni culturali non
possono essere distrutti,
danneggiati o adibiti ad usi non
compatibili con il loro carattere
storico o artistico
oppure tali da recare pregiudizio
alla loro conservazione.
2. Gli archivi pubblici e gli
archivi privati per i
quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell’art.
13 non possono essere sembrati.».
– Si riporta il testo dell’art.
21 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
Art. 21 (Interventi soggetti ad
autorizzazione). – 1.
Sono subordinati ad
autorizzazione del Ministero:
a) la demolizione delle cose
costituenti beni
culturali, anche con successiva
ricostituzione;
b) lo spostamento, anche
temporaneo, dei beni
culturali, salvo quanto previsto
ai commi 2 e 3;
c) lo smembramento di collezioni,
serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli
archivi pubblici e
degli archivi privati per i quali
sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell’art.
13, nonche’ lo scarto di
materiale bibliografico delle
biblioteche pubbliche, con
l’eccezione prevista all’art. 10,
comma 2, lettera c), e
delle biblioteche private per le
quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell’art.
13;
e) il trasferimento ad altre
persone giuridiche di
complessi organici di
documentazione di archivi pubblici,
nonche’ di archivi privati per i
quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell’art.
13.
2. Lo spostamento di beni
culturali, dipendente dal
mutamento di dimora o di sede del
detentore, e’
preventivamente denunciato al
soprintendente, che, entro
trenta giorni dal ricevimento
della denuncia, puo’
prescrivere le misure necessarie
perche’ i beni non
subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi
correnti dello Stato e
degli enti ed istituti pubblici
non e’ soggetto ad
autorizzazione.
4. Fuori dei casi di cui ai commi
precedenti,
l’esecuzione di opere e lavori di
qualunque genere su beni
culturali e’ subordinata ad
autorizzazione del
soprintendente. Il mutamento di
destinazione d’uso dei beni
medesimi e’ comunicato al
soprintendente per le finalita’
di cui all’art. 20, comma 1.
5. L’autorizzazione e’ resa su
progetto o, qualora
sufficiente, su descrizione
tecnica presentati dal
richiedente, e puo’ contenere
prescrizioni. Se i lavori non
inziano entro cinque anni dal
rilascio dell’autorizzazione
il soprintendente puo’ dettare
prescrizioni ovvero
integrare o variare quelle gia’
date in relazione al mutare
delle tecniche di
conservazione.».
– Si riporta il testo dell’art.
22 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 22 (Procedimento di
autorizzazione per interventi
di edilizia). – 1. Fuori dei casi
previsti dagli
articoli 25 e 26,
l’autorizzazione prevista dall’art. 21,
comma 4, relativa ad interventi
in materia di edilizia
pubblica e privata e’ rilasciata
entro il termine di
centoventi giorni dalla ricezione
della richiesta da parte
della soprintendenza.
2. Qualora la soprintendenza
chieda chiarimenti o
elementi integrativi di giudizio,
il termine indicato al
comma 1 e’ sospeso fino al
ricevimento della documentazione
richiesta.
3. Ove sorga l’esigenza di
procedere ad accertamenti di
natura tecnica, la soprintendenza
ne’ da’ comunicazione al
richiedente ed il termine
indicato al comma 1 e’ sospeso
fino all’acquisizione delle
risultanze degli accertamenti
d’ufficio e comunque per non piu’
di trenta giorni.
4. Decorso inutilmente il termine
stabilito, il
richiedente puo’ diffidare
l’amministrazione a provvedere.
Se l’amministrazione non provvede
nei trenta giorni
successivi al ricevimento della
diffida, il richiedente
puo’ agire ai sensi dell’art.
21-bis della legge 6 dicembre
1971, n. 1034 e successive
modificazioni.».
– Si riporta il testo dell’art.
28 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 28 (Misure cautelari e
preventive). – 1. Il
soprintendente puo’ ordinare la
sospensione di interventi
iniziati contro il disposto degli
articoli 20, 21, 25, 26 e
27 ovvero condotti in difformita’
dall’autorizzazione.
2. Al soprintendente spetta
altresi’ la facolta’ di
ordinare l’inibizione o la
sospensione di interventi
relativi alle cose indicate
nell’art. 10, anche quando per
esse non siano ancora intervenute
la verifica di cui
all’art. 12, comma 2, o la
dichiarazione di cui all’art.
13.
3. L’ordine di cui al comma 2 si
intende revocato se,
entro trenta giorni dalla
ricezione del medesimo, non e’
comunicato, a cura del
soprintendente, l’avvio del
procedimento di verifica o di
dichiarazione.
4. In caso di realizzazione di
lavori pubblici
ricadenti in aree di interesse
archeologico, anche quando
per esse non siano intervenute la
verifica di cui all’art.
12, comma 2, o la dichiarazione
di cui all’art. 13, il
soprintendente puo’ richiedere
l’esecuzione di saggi
archeologici preventivi sulle
aree medesime a spese del
committente.».
– Si riporta il testo dell’art.
29 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 29 (Conservazione). – 1. La
conservazione del
patrimonio culturale e’
assicurata mediante una coerente
coordinata e programmata
attivita’ di studio, prevenzione,
manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il
complesso delle
attivita’ idonee a limitare le
situazioni di rischio
connesse al bene culturale nel
suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il
complesso delle
attivita’ e degli interventi
destinati al controllo delle
condizioni del bene culturale e
al mantenimento
dell’integrita’, dell’efficienza
funzionale e
dell’identita’ del bene e delle
sue parti.
4. Per restauro si intende
l’intervento diretto sul
bene attraverso un complesso di
operazioni finalizzate
all’integrita’ materiale ed al
recupero del bene medesimo,
alla protezione ed alla
trasmissione dei suoi valori
culturali. Nel caso di beni
immobili situati nelle zone
dichiarate a rischio sismico in
base alla normativa
vigente, il restauro comprende
l’intervento di
miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche
con il concorso delle
regioni e con la collaborazione
delle universita’ e degli
istituti di ricerca competenti,
linee di indirizzo, norme
tecniche, criteri e modelli di
intervento in materia di
conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla
normativa in materia di
progettazione ed esecuzione di
opere su beni
architettonici, gli interventi di
manutenzione e restauro
su beni culturali mobili e
superfici decorate di beni
architettonici sono eseguiti in
via esclusiva da coloro che
sono restauratori di beni
culturali ai sensi della
normativa in materia.
7. I profili di competenza dei
restauratori e degli
altri operatori che svolgono
attivita’ complementari al
restauro o altre attivita’ di
conservazione dei beni
culturali mobili e delle
superfici decorate di beni
architettonici sono definiti con
decreto del Ministro
adottato ai sensi dell’art. 17,
comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, d’intesa
con la Conferenza
Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro
adottato ai sensi dell’art.
17, comma 3, della legge n. 400
del 1988 di concerto con il
Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca,
sono definiti i criteri ed i
livelli di qualita’ cui si
adegua l’insegnamento del
restauro.
9. L’insegnamento del restauro e’
impartito dalle
scuole di alta formazione e di
studio istituite ai sensi
dell’art. 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, nonche’ dai centri di cui al
comma 11 e dagli altri
soggetti pubblici e privati
accreditati presso lo Stato.
Con decreto del Ministro adottato
ai sensi dell’art. 17,
comma 3, della legge n. 400 del
1988 di concerto con il
Ministro dell’istruzione,
del-l’universita’ e della
ricerca, sono individuati le
modalita’ di accreditamento, i
requisiti minimi organizzativi e
di funzionamento dei
soggetti di cui al presente
comma, le modalita’ della
vigilanza sullo svolgimento delle
attivita’ didattiche e
dell’esame finale abilitante alle
attivita’ di cui al comma
6 e avente valore di esame di
Stato, cui partecipa almeno
un rappresentante del Ministero,
il titolo accademico
rilasciato a seguito del
superamento di detto esame, che e’
equiparato al diploma di laurea
specialistica o magistrale,
nonche’ le caratteristiche del
corpo docente. Il
procedimento di accreditamento si
conclude con
provvedimento adottato entro
novanta giorni dalla
presentazione della domanda
corredata dalla prescritta
documentazione.
9-bis. Dalla data di entrata in
vigore dei decreti
previsti dai commi 7, 8 e 9, agli
effetti dell’esecuzione
degli interventi di manutenzione
e restauro su beni
culturali mobili e superfici
decorate di beni
architettonici, nonche’ agli
effetti del possesso dei
requisiti di qualificazione da
parte dei soggetti esecutori
di detti lavori, la qualifica di
restauratore di beni
culturali e’ acquisita
esclusivamente in applicazione delle
predette disposizioni.
10. La formazione delle figure
professionali che
svolgono attivita’ complementari
al restauro o altre
attivita’ di conservazione e’
assicurata da soggetti
pubblici e privati ai sensi della
normativa regionale. I
relativi corsi si adeguano a
criteri e livelli di qualita’
definiti con accordo in sede di
Conferenza Stato-regioni,
ai sensi dell’art. 4 del decreto
legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
11. Mediante appositi accordi il
Ministero e le
regioni, anche con il concorso
delle universita’ e di altri
soggetti pubblici e privati,
possono istituire
congiuntamente centri, anche a
carattere interregionale,
dotati di personalita’ giuridica,
cui affidare attivita’ di
ricerca, sperimentazione, studio,
documentazione ed
attuazione di interventi di
conservazione e restauro su
beni culturali, di particolare
complessita’. Presso tali
centri possono essere altresi’
istituite, ove accreditate,
ai sensi del comma 9, scuole di
alta formazione per
l’insegnamento del restauro.
All’attuazione del presente comma
si provvede
nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
– Si riporta il testo dell’art.
30 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 30 (Obblighi conservativi).
– 1. Lo Stato, le
regioni, gli altri enti pubblici
territoriali nonche’ ogni
altro ente ed istituto pubblico
hanno l’obbligo di
garantire la sicurezza e la
conservazione dei beni
culturali di loro appartenenza.
2. I soggetti indicati al comma 1
e le persone
giuridiche private senza fine di
lucro fissano i beni
culturali di loro appartenenza,
ad eccezione degli archivi
correnti, nel luogo di loro
destinazione nel modo indicato
dal soprintendente.
3. I privati proprietari,
possessori o detentori di
beni culturali sono tenuti a
garantirne la conservazione.
4. I soggetti indicati al comma 1
hanno l’obbligo di
conservare i propri archivi nella
loro organicita’ e di
ordinarli, nonche’ di
inventariare i propri archivi
storici, costituiti dai documenti
relativi agli affari
esauriti da oltre quaranta anni.
Allo stesso obbligo sono
assoggettati i proprietari,
possessori o detentori, a
qualsiasi titolo, di archivi
privati per i quali sia
intervenuta la dichiarazione di
cui all’art. 13.
Copia degli inventari e dei
relativi aggiornamenti e’
inviata alla soprintendenza,
nonche’ al Ministero
dell’interno per gli accertamenti
di cui all’art. 125.».
– Si riporta il testo dell’art.
37 del decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 37 (Contributo in conto
interessi). – 1. Il
Ministero puo’ concedere
contributi in conto interessi sui
mutui accordati da istituti di
credito ai proprietari,
possessori o detentori a
qualsiasi titolo di beni culturali
per la realizzazione degli
interventi conservativi
autorizzati.
2. Il contributo e’ concesso
nella misura massima
corrispondente agli interessi
calcolati ad un tasso annuo
di sei punti percentuali sul capitale
erogato a titolo di
mutuo.
3. Il contributo e’ corrisposto
direttamente dal
Ministero all’istituto di credito
secondo modalita’ da
stabilire con convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma
1 puo’ essere concesso
anche per interventi conservativi
su opere di architettura
contemporanea di cui il
soprintendente abbia riconosciuto,
su richiesta del proprietario, il
particolare valore
artistico.».
– Si riporta il testo dell’art.
38 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 38 (Accessibilita’ del
pubblico ai beni culturali
oggetto di interventi
conservativi). – 1. I beni culturali
restaurati o sottoposti ad altri
interventi conservativi
con il concorso totale o parziale
dello Stato nella spesa,
o per i quali siano stati
concessi contributi in conto
interessi, sono resi accessibili
al pubblico secondo
modalita’ fissate, caso per caso,
da appositi accordi o
convenzioni da stipularsi fra il
Ministero ed i singoli
proprietari all’atto della
assunzione dell’onere della
spesa ai sensi dell’art. 34 o
della concessione del
contributo ai sensi dell’art. 35.
2 Gli accordi e le convenzioni
stabiliscono i limiti
temporali dell’obbligo di
apertura al pubblico, tenendo
conto della tipologia degli
interventi, del valore
artistico e storico degli
immobili e dei beni in essi
esistenti. Accordi e convenzioni
sono trasmessi, a cura del
soprintendente, al comune o alla
citta’ metropolitana nel
cui territorio si trovano gli
immobili.».
– Si riporta il testo dell’art.
44 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 44 (Comodato e deposito di
beni culturali). – 1.
I direttori degli archivi e degli
istituti che abbiano in
amministrazione o in deposito
raccolte o collezioni
artistiche, archeologiche,
bibliografiche e scientifiche
possono ricevere in comodato da
privati proprietari, previo
assenso del competente organo
ministeriale, beni culturali
mobili al fine di consentirne la
fruizione da parte della
collettivita’, qualora si tratti
di beni di particolare
pregio o che rappresentino
significative integrazioni delle
collezioni pubbliche e purche’ la
loro custodia presso i
pubblici istituti non risulti
particolarmente onerosa.
2. Il comodato non puo’ avere
durata inferiore a cinque
anni e si intende prorogato
tacitamente per un periodo pari
a quello convenuto, qualora una
delle parti contraenti non
abbia comunicato all’altra la
disdetta almeno due mesi
prima della scadenza del termine.
Anche prima della
scadenza le parti possono
risolvere consensualmente il
comodato.
3. I direttori adottano ogni
misura necessaria per la
conservazione dei beni ricevuti
in comodato, dandone
comunicazione al comodante. Le
relative spese sono a carico
del Ministero.
4. I beni sono protetti da idonea
copertura
assicurativa a carico del
Ministero. L’assicurazione puo’
essere sostituita dall’assunzione
dei relativi rischi da
parte dello Stato, ai sensi
dell’art. 48, comma 5.
5. I direttori possono ricevere
altresi’ in deposito,
previo assenso del competente
organo ministeriale, beni
culturali appartenenti ad enti
pubblici. Le spese di
conservazione e custodia
specificamente riferite ai beni
depositati sono a carico degli
enti depositanti.
6. Per quanto non espressamente
previsto dal presente
articolo, si applicano le
disposizioni in materia di
comodato e di deposito.».
– Si riporta il testo dell’art.
46 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 46 (Procedimento per la
tutela indiretta). – 1.
Il soprintendente avvia il
procedimento per la tutela
indiretta, anche su motivata
richiesta della regione o di
altri enti pubblici territoriali
interessati, dandone
comunicazione al proprietario,
possessore o detentore a
qualsiasi titolo dell’immobile
cui le prescrizioni si
riferiscono. Se per il numero dei
destinatari la
comunicazione personale non e’
possibile o risulta
particolarmente gravosa, il
soprintendente comunica l’avvio
del procedimento mediante idonee
forme di pubblicita’.
2. La comunicazione di avvio del
procedimento individua
l’immobile in relazione al quale
si intendono adottare le
prescrizioni di tutela indiretta
e indica i contenuti
essenziali di tali prescrizioni.
3. Nel caso di complessi
immobiliari, la comunicazione
e’ inviata anche al comune e alla
citta’ metropolitana.
4. La comunicazione comporta, in
via cautelare, la
temporanea immodificabilita’
dell’immobile limitatamente
agli aspetti cui si riferiscono
le prescrizioni contenute
nella comunicazione stessa.
5. Gli effetti indicati al comma
4 cessano alla
scadenza del termine del relativo
procedimento, stabilito
dal Ministero ai sensi dell’art.
2, comma 2, della legge
7 agosto 1990, n. 241.».
– Si riporta il testo dell’art.
50 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 50 (Distacco di beni
culturali). – 1. E’ vietato,
senza l’autorizzazione del
soprintendente, disporre ed
eseguire il distacco di
affreschi, stemmi, graffiti,
lapidi, iscrizioni, tabernacoli
ed altri elementi
decorativi di edifici esposti o
non alla pubblica vista.
2. E’ vietato, senza
l’autorizzazione del
soprintendente, disporre ed
eseguire il distacco di stemmi,
graffiti, lapidi, iscrizioni,
tabernacoli nonche’ la
rimozione di cippi e monumenti,
costituenti vestigia della
Prima guerra mondiale ai sensi
della normativa in
materia.».
– Si riporta il testo dell’art.
54 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 54 (Beni inalienabili). –
1. Sono inalienabili i
beni culturali demaniali di
seguito indicati:
a) gli immobili e le aree di
interesse archeologico;
b) gli immobili riconosciuti
monumenti nazionali con
atti aventi forza di legge;
c) le raccolte di musei,
pinacoteche; gallerie e
biblioteche;
d) gli archivi.
2. Sono altresi’ inalienabili:
a) le cose immobili e mobili
appartenenti ai soggetti
indicati all’art. 10, comma 1,
che siano opera di autore
non piu’ vivente e la cui
esecuzione risalga ad oltre
cinquanta anni, fino alla
conclusione del procedimento di
verifica previsto dall’art. 12.
Se il procedimento si
conclude con esito negativo, le
cose medesime sono
liberamente alienabili, ai fini
del presente codice, ai
sensi dell’art. 12, commi 4, 5 e
6;
b) le cose mobili che siano opera
di autore vivente o
la cui esecuzione non risalga ad
oltre cinquanta anni, se
incluse in raccolte appartenenti
ai soggetti di cui
all’art. 53;
c) i singoli documenti
appartenenti ai soggetti di
cui all’art. 53, nonche’ gli
archivi e i singoli documenti
di enti ed istituti pubblici
diversi da quelli indicati al
medesimo art. 53;
d) le cose immobili appartenenti
ai soggetti di cui
all’art. 53 dichiarate di
interesse particolarmente
importante ai sensi dell’art. 10,
comma 3, lettera d).
3. I beni e le cose di cui ai
commi 1 e 2 possono
essere oggetto di trasferimento
tra lo Stato, le regioni e
gli altri enti pubblici
territoriali.
4. I beni e le cose indicati ai
commi 1 e 2 possono
essere utilizzati esclusivamente
secondo le modalita’ e per
i fini previsti dal Titolo II
della presente Parte.».
– Si riporta il testo dell’art.
55 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 55 (Alienabilita’ di
immobili appartenenti al
demanio culturale). – 1. I beni
culturali immobili
appartenenti al demanio culturale
e non rientranti tra
quelli elencati nell’art. 54,
commi 1 e 2, non possono
essere alienati senza
l’autorizzazione del Ministero.
2. L’autorizzazione di cui al
comma 1 puo’ essere
rilasciata a condizione che:
a) l’alienazione assicuri la
tutela, la fruizione
pubblica e la valorizzazione dei
beni;
b) nel provvedimento di
autorizzazione siano indicate
destinazioni d’uso compatibili
con il carattere storico ed
artistico degli immobili e tali
da non recare danno alla
loro conservazione.
3. L’autorizzazione ad alienare
comporta la
sdemanializzazione dei beni
culturali cui essa si
riferisce. Tali beni restano
sottoposti a tutela ai sensi
dell’art. 12, comma 7.».
– Si riporta il testo dell’art.
57 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 57 (Regime
dell’autorizzazione ad alienare). – 1.
La richiesta di autorizzazione ad
alienare e’ presentata
dall’ente cui i beni appartengono
ed e’ corredata dalla
indicazione della destinazione
d’uso in atto e dal
programma degli interventi
conservativi necessari.
2. Relativamente ai beni di cui
all’art. 55, comma 1,
l’autorizzazione puo’ essere
rilasciata dal Ministero su
proposta delle soprintendenze,
sentita la regione e, per
suo tramite, gli altri enti
pubblici territoriali
interessati, alle condizioni
stabilite al comma 2 del
medesimo art. 55. Le prescrizioni
e le condizioni contenute
nel provvedimento di
autorizzazione sono riportate
nell’atto di alienazione e sono
trascritte su richiesta del
soprintendente nei registri
immobiliari.
3. Il bene alienato non puo’
essere assoggettato ad
interventi di alcun genere senza
che il relativo progetto
sia stato preventivamente
autorizzato ai sensi dell’art.
21, comma 4.
4. Relativamente ai beni di cui
all’art. 56, comma 1,
lettera a), e ai beni degli enti
ed istituti pubblici di
cui all’art. 56, comma 1, lettera
b) e comma 2,
l’autorizzazione puo’ essere
rilasciata qualora i beni
medesimi non abbiano interesse
per le raccolte pubbliche e
dall’alienazione non derivi danno
alla loro conservazione e
non ne sia menomato il pubblico
godimento.
5. Relativamente ai beni di cui
all’art. 56, comma 1,
lettera b) e comma 2, di
proprieta’ di persone giuridiche
private senza fine di lucro,
l’autorizzazione puo’ essere
rilasciata qualora dalla
alienazione non derivi un grave
danno alla conservazione o al
pubblico godimento dei beni
medesimi.».
– Si riporta il testo dell’art.
59 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 59 (Denuncia di
trasferimento). – 1 Gli atti che
trasferiscono, in tutto o in
parte, a qualsiasi titolo, la
proprieta’ o la detenzione di
beni culturali sono
denunciati al Ministero.
2. La denuncia e’ effettuata
entro trenta giorni:
a) dall’alienante o dal cedente
la detenzione, in
caso di alienazione a titolo
oneroso o gratuito o di
trasferimento della detenzione;
b) dall’acquirente, in caso di
trasferimento avvenuto
nell’ambito di procedure di
vendita forzata o fallimentare
ovvero in forza di sentenza che
produca gli effetti di un
contratto di alienazione non
concluso;
c) dall’erede o dal legatario, in
caso di successione
a causa di morte. Per l’erede, il
termine decorre
dall’accettazione dell’eredita’ o
dalla presentazione della
dichiarazione ai competenti
uffici tributari; per il
legatario, il termine decorre
dalla comunicazione notarile
prevista dall’art. 623 del codice
civile, salva rinuncia ai
sensi delle disposizioni del
codice civile.
3. La denuncia e’ presentata al
competente
soprintendente del luogo ove si
trovano i beni.
4. La denuncia contiene:
a) i dati identificativi delle
parti e la
sottoscrizione delle medesime o
dei loro rappresentanti
legali;
b) i dati identificativi dei
beni;
c) l’indicazione del luogo ove si
trovano i beni;
d) l’indicazione della natura e
delle condizioni
dell’atto di trasferimento;
e) l’indicazione del domicilio in
Italia delle parti
ai fini delle eventuali
comunicazioni previste dal presente
Titolo.
5. Si considera non avvenuta la
denuncia priva delle
indicazioni previste dal comma 4
o con indicazioni
incomplete o imprecise.».
– Si riporta il testo dell’art.
60 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 60 (Acquisto in via di
prelazione). – 1. Il
Ministero o, nel caso previsto
dall’art. 62, comma 3, la
regione o l’altro ente pubblico
territoriale interessato,
hanno facolta’ di acquistare in
via di prelazione i beni
culturali alienati a titolo
oneroso o conferiti in
societa’, rispettivamente, al
medesimo prezzo stabilito
nell’atto di alienazione o al
medesimo valore attribuito
nell’atto di conferimento.
2. Qualora il bene sia alienato
con altri per un unico
corrispettivo o sia ceduto senza
previsione di un
corrispettivo in denaro ovvero
sia dato in permuta, il
valore economico e’ determinato
d’ufficio dal soggetto che
procede alla prelazione ai sensi
del comma 1.
3. Ove l’alienante non ritenga di
accettare la
determinazione effettuata ai
sensi del comma 2, il valore
economico della cosa e’ stabilito
da un terzo, designato
concordemente dall’alienante e
dal soggetto che procede
alla prelazione. Se le parti non
si accordano per la nomina
del terzo, ovvero per la sua
sostituzione qualora il terzo
nominato non voglia o non possa
accettare l’incarico, la
nomina e’ effettuata, su
richiesta di una delle parti, dal
presidente del tribunale del
luogo in cui e’ stato concluso
il contratto. Le spese relative
sono anticipate
dall’alienante.
4. La determinazione del terzo e’
impugnabile in caso
di errore o di manifesta
iniquita’.
5. La prelazione puo’ essere
esercitata anche quando il
bene sia a qualunque titolo dato
in pagamento.».
– Si riporta il testo dell’art.
62 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 62 (Procedimento per la
prelazione). – 1. Il
soprintendente, ricevuta la
denuncia di un atto soggetto a
prelazione, ne da’ immediata
comunicazione alla regione e
agli altri enti pubblici
territoriali nel cui ambito si
trova bene. Trattandosi di bene
mobile, la regione ne da’
notizia sul propio Bollettino
ufficiale ed eventualmente
mediante altri idonei mezzi di
pubblicita’ a livello
nazionale, con la descrizione
dell’opera e l’indicazione
del prezzo.
2. La regione e gli altri enti
pubblici territoriali,
nel termine di venti giorni dalla
denuncia, formulano al
Ministero una proposta di
prelazione, corredata dalla
deliberazione dell’organo
competente che predisponga, a
valere sul bilancio dell’ente, la
necessaria copertura
finanziaria della spesa indicando
le specifiche finalita’
di valorizzazione culturale del
bene.
3. Il Ministero puo’ rinunciare
all’esercizio della
prelazione, trasferendone la
facolta’ all’ente interessato
entro venti giorni dalla
ricezione della denuncia. Detto
ente assume il relativo impegno
di spesa, adotta il
provvedimento di prelazione e lo
notifica all’alienante ed
all’acquirente entro e non oltre
sessanta giorni dalla
denuncia medesima. La proprieta’
del bene passa all’ente
che ha esercitato la prelazione
dalla data dell’ultima
notifica.
4. Nei casi di cui all’art. 61,
comma 2, i termini
indicati al comma 2 ed al comma
3, primo e secondo periodo,
sono, rispettivamente, di
novanta, centoventi e centottanta
giorni dalla denuncia tardiva o
dalla data di acquisizione
degli elementi costitutivi della
denuncia medesima.».
– Si riporta il testo dell’art.
70 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 70 (Acquisto coattivo). –
1. Entro il termine
indicato all’art. 68, comma 3,
l’ufficio di esportazione
puo’ proporre al Ministero l’acquisto
coattivo della cosa o
del bene per i quali e’ richiesto
l’attestato di libera
circolazione, dandone contestuale
comunicazione alla
regione e all’interessato, al
quale dichiara altresi’ che
l’oggetto gravato dalla proposta
di acquisto resta in
custodia presso l’ufficio
medesimo fino alla conclusione
del relativo procedimento. In tal
caso il termine per il
rilascio dell’attestato e’
prorogato di sessanta giorni.
2. Il Ministero ha la facolta’ di
acquistare la cosa o
il bene per il valore indicato nella
denuncia. Il
provvedimento di acquisto e’
notificato all’interessato
entro il termine perentorio di
novanta giorni dalla
denuncia. Fino a quando non sia
intervenuta la notifica del
provvedimento di acquisto,
l’interessato puo’ rinunciare
all’uscita dell’oggetto e
provvedere al ritiro del
medesimo.
3. Qualora il Ministero non
intenda procedere
all’acquisto, ne da’
comunicazione, entro sessanta giorni
dalla denuncia, alla regione nel
cui territorio si trova
l’ufficio di esportazione
proponente. La regione ha
facolta’ di acquistare la cosa o
il bene nel rispetto di
quanto stabilito all’art. 62,
commi 2 e 3. Il relativo
provvedimento e’ notificato
all’interessato entro il
termine perentorio di novanta
giorni dalla denuncia.».
– Si riporta il testo dell’art.
106 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 106 (Uso individuale di
beni culturali). – 1. Lo
Stato, le regioni e gli altri
enti pubblici territoriali
possono concedere l’uso dei beni
culturali che abbiano in
consegna, per finalita’
compatibili con la loro
destinazione culturale, a singoli
richiedenti.
2. Per i beni in consegna al
Ministero, il
soprintendente determina il
canone dovuto e adotta il
relativo provvedimento.
2-bis. Per i beni diversi da
quelli indicati al
comma 2, la concessione in uso e’
subordinata
all’autorizzazione del Ministero,
rilasciata a condizione
che il conferimento garantisca la
conservazione e la
fruizione del bene e sia
assicurata la compatibilita’ della
destinazione d’uso con il
carattere storico-artistico del
bene medesimo. Con
l’autorizzazione possono essere dettate
prescrizioni per la migliore
conservazione del bene.».
– Si riporta il testo dell’art.
107 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 107 (Uso strumentale e
precario e riproduzione di
beni culturali). – 1. Il
Ministero, le regioni e gli altri
enti pubblici territoriali
possono consentire la
riproduzione nonche’ l’uso
strumentale e precario dei beni
culturali che abbiano in
consegna, fatte salve le
disposizioni di cui al comma 2 e
quelle in materia di
diritto d’autore.
2. E’ di regola vietata la
riproduzione di beni
culturali che consista nel trarre
calchi dagli originali di
sculture e di opere a rilievo in
genere, di qualunque
materiale tali beni siano fatti.
Sono ordinariamente
consentiti, previa autorizzazione
del soprintendente, i
calchi da copie degli originali
gia’ esistenti nonche’
quelli ottenuti con tecniche che
escludano il contatto
diretto con l’originale. Le
modalita’ per la realizzazione
dei calchi sono disciplinate con
decreto ministeriale.».
– Si riporta il testo dell’art.
114 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 114 (Livelli di qualita’
della valorizzazione). –
1. Il Ministero, le regioni e gli
altri enti pubblici
territoriali, anche con il
concorso delle universita’,
fissano i livelli minimi uniformi
di qualita’ delle
attivita’ di valorizzazione su
beni di pertinenza pubblica
e ne curano l’aggiornamento
periodico.
2. I livelli di cui al comma 1
sono adottati con
decreto del Ministro previa
intesa in sede di Conferenza
unificata.
3. I soggetti che, ai sensi
dell’art. 115, hanno la
gestione delle attivita’ di
valorizzazione sono tenuti ad
assicurare il rispetto dei
livelli adottati.».
– Si riporta il testo dell’art.
122 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente
decreto:
«Art. 122 (Archivi di stato e
archivi storici degli
enti pubblici: consultabilita’
dei documenti). – 1. I
documenti conservati negli
archivi di Stato e negli archivi
storici delle regioni, degli
altri enti pubblici
territoriali nonche’ di ogni
altro ente ed istituto
pubblico sono liberamente
consultabili, ad eccezione:
a) di quelli dichiarati di
carattere riservato, ai
sensi dell’art. 125, relativi
alla politica estera o
interna dello Stato, che
diventano consultabili cinquanta
anni dopo la loro data;
b) di quelli contenenti i dati
sensibili nonche’ i
dati relativi a provvedimenti di
natura penale
espressamente indicati dalla
normativa in materia di
trattamento dei dati personali,
che diventano consultabili
quaranta anni dopo la loro data.
Il termine e’ di settanta
anni se i dati sono idonei a
rivelare lo stato di salute,
la vita sessuale o rapporti
riservati di tipo familiare.
b-bis) di quelli versati ai sensi
dell’art. 41,
comma 2, fino allo scadere dei
termini indicati al comma 1
dello stesso articolo.
2. Anteriormente al decorso dei
termini indicati nel
comma 1, i documenti restano
accessibili ai sensi della
disciplina sull’accesso ai
documenti amministrativi.
Sull’istanza di accesso provvede,
ove ancora operante,
l’amministrazione che deteneva il
documento prima del
versamento o del deposito.
3. Alle disposizioni del comma 1
sono assoggettati
anche gli archivi e i documenti
di proprieta’ privata
depositati negli archivi di Stato
e negli archivi storici
degli enti pubblici, o agli
archivi medesimi donati o
venduti o lasciati in eredita’ o
legato. I depositanti e
coloro che donano o vendono o
lasciano in eredita’ o legato
i documenti possono anche
stabilire la condizione della non
consultabilita’ di tutti o di
parte dei documenti
dell’ultimo settantennio. Tale
limitazione, cosi’ come
quella generale stabilita dal
comma 1, non opera nei
riguardi dei depositanti, dei
donanti, dei venditori e di
qualsiasi altra persona da essi
designata; detta
limitazione e’ altresi’
inoperante nei confronti degli
aventi causa dai depositanti,
donanti e venditori, quando
si tratti di documenti
concernenti oggetti patrimoniali, ai
quali essi siano interessati per
il titolo di acquisto.».
Art. 3.
Modifiche alla Parte quarta
1. Alla Parte quarta del decreto
legislativo n. 42 del 2004 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 163, comma 1,
dopo le parole: «del Capo V» sono
inserite le seguenti: «del Titolo
I della Parte seconda»;
b) all’articolo 173, comma 1,
lettera c), le parole: «diritto di»
sono soppresse;
c) all’articolo 179, comma 1, le
parole: «od imitazione» sono
sostituite dalle seguenti: «od
imitazioni».
Note all’art. 3:
– Si riporta il testo degli
articoli 163, 173 e 179 del
citato decreto legislativo n. 42
del 2004, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 163 (Perdita di beni
culturali). – 1.1. Se, per
effetto della violazione degli
obblighi stabiliti dalle
disposizioni della sezione I del
Capo IV e della sezione I
del Capo V del Titolo I della
Parte seconda, il bene
culturale non sia piu’
rintracciabile o risulti uscito dal
territorio nazionale, il
trasgressore e’ tenuto a
corrispondere allo Stato una
somma pari al valore del bene.
2. Se il fatto e’ imputabile a
piu’ persone, queste
sono tenute in solido al
pagamento della somma.
3. Se la determinazione della
somma fatta dal Ministero
non e’ accettata dall’obbligato,
la somma stessa e’
determinata da una commissione
composta di tre membri da
nominarsi uno dal Ministero, uno
dall’obbligato e un terzo
dal presidente del tribunale. Le
spese relative sono
anticipate dall’obbligato.
4. La determinazione della
commissione e’ impugnabile
in caso di errore o di manifesta
iniquita’.».
«Art. 173 (Violazioni in materia
di alienazione). – 1.
E’ punito con la reclusione fino
ad un anno e la multa da
euro 1.549,50 a euro 77.469:
a) chiunque, senza la prescritta
autorizzazione,
aliena i beni culturali indicati
negli articoli 55 e 56;
b) chiunque, essendovi tenuto,
non presenta, nel
termine indicato all’art. 59,
comma 2, la denuncia degli
atti di trasferimento della proprieta’
o della detenzione
di beni culturali;
c) l’alienante di un bene
culturale soggetto a
prelazione che effettua la
consegna della cosa in pendenza
del termine previsto dall’art.
61, comma 1.».
«Art. 179 (Casi di non
punibilita). – 1. Le
disposizioni dell’art. 178 non si
applicano a chi
riproduce, detiene, pone in
vendita o altrimenti diffonde
copie di opere di pittura, di
scultura o di grafica, ovvero
copie od imitazioni di oggetti di
antichita’ o di interesse
storico od archeologico, dichiarate
espressamente non
autentiche all’atto della
esposizione o della vendita,
mediante annotazione scritta
sull’opera o sull’oggetto o,
quando cio’ non sia possibile per
la natura o le dimensioni
della copia o dell’imitazione,
mediante dichiarazione
rilasciata all’atto della
esposizione o della vendita. Non
si applicano del pari ai restauri
artistici che non abbiano
ricostruito in modo determinante
l’opera originale.».
Art. 4.
Modifiche alla Parte quinta
1. Alla Parte quinta del decreto
legislativo n. 42 del 2004 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 182:
1) il comma 1 e’ sostituito dai
seguenti:
«1. In via transitoria, agli
effetti indicati all’articolo 29,
comma 9-bis, acquisisce la
qualifica di restauratore di beni
culturali:
a) colui che consegua un diploma
presso una scuola di restauro
statale di cui all’articolo 9 del
decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368, purche’ risulti
iscritto ai relativi corsi prima della
data del 1° maggio 2004;
b) colui che, alla data di
entrata in vigore del decreto del
Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,
abbia conseguito un diploma presso
una scuola di restauro statale o
regionale di durata non inferiore a
due anni ed abbia svolto, per un
periodo di tempo almeno doppio
rispetto a quello scolare
mancante per raggiungere un quadriennio e
comunque non inferiore a due
anni, attivita’ di restauro dei beni
suddetti, direttamente e in
proprio, ovvero direttamente e in
rapporto di lavoro dipendente o
di collaborazione coordinata e
continuativa con responsabilita’
diretta nella gestione tecnica
dell’intervento, con regolare
esecuzione certificata dall’autorita’
preposta alla tutela dei beni o
dagli istituti di cui all’articolo 9
del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368;
c) colui che, alla data di
entrata in vigore del decreto del
Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,
abbia svolto, per un periodo di
almeno otto anni, attivita’ di
restauro dei beni suddetti,
direttamente e in proprio, ovvero
direttamente e in rapporto di
lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita’ diretta nella
gestione tecnica dell’intervento, con
regolare esecuzione certificata
dall’autorita’ preposta alla tutela
dei beni o dagli istituti di cui
all’articolo 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n.
368.
1-bis. Puo’ altresi’ acquisire la
qualifica di restauratore di beni
culturali, ai medesimi effetti
indicati all’articolo 29, comma 9-bis,
previo superamento di una prova
di idoneita’ con valore di esame di
stato abilitante, secondo
modalita’ stabilite con decreto del
Ministro da emanarsi di concerto
con il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca,
entro il 30 ottobre 2006:
a) colui che, alla data di
entrata in vigore del decreto del
Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,
abbia svolto, per un periodo almeno
pari a quattro anni, attivita’ di
restauro dei beni suddetti,
direttamente e in proprio, ovvero
direttamente e in rapporto di
lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita’ diretta nella
gestione tecnica dell’intervento, con
regolare esecuzione certificata
dall’autorita’ preposta alla tutela
dei beni o dagli istituti di cui
all’articolo 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n.
368;
b) colui che abbia conseguito o
consegua un diploma in restauro
presso le accademie di belle arti
con insegnamento almeno triennale,
purche’ risulti iscritto ai
relativi corsi prima della data del
1° maggio 2004;
c) colui che abbia conseguito o
consegua un diploma presso una
scuola di restauro statale o
regionale di durata non inferiore a due
anni, purche’ risulti iscritto ai
relativi corsi prima della data del
1° maggio 2004;
d) colui che consegua un diploma
di laurea specialistica in
conservazione e restauro del
patrimonio storico-artistico, purche’
risulti iscritto ai relativi
corsi prima della data del 1° maggio
2004.
1-ter. Ai fini dell’applicazione
dei commi 1, lettere b) e c), e
1-bis, lettera a):
a) la durata dell’attivita’ di
restauro e’ documentata dai
termini di consegna e di
completamento dei lavori, con possibilita’
di cumulare la durata di piu’
lavori eseguiti nello stesso periodo;
b) il requisito della
responsabilita’ diretta nella gestione
tecnica dell’intervento deve
risultare esclusivamente da atti di data
certa anteriore alla data di
entrata in vigore del presente decreto
emanati, ricevuti o comunque
custoditi dall’autorita’ preposta alla
tutela del bene oggetto dei
lavori o dagli istituti di cui
all’articolo 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i
competenti organi ministeriali
rilasciano agli interessati le
necessarie attestazioni entro
trenta giorni dalla richiesta.
1-quater. La qualifica di
restauratore di beni culturali e’
attribuita, previa verifica del
possesso dei requisiti ovvero previo
superamento della prova di
idoneita’, secondo quanto disposto ai
commi precedenti, con
provvedimenti del Ministero che danno luogo
all’inserimento in un apposito
elenco, reso accessibile a tutti gli
interessati. Alla tenuta
dell’elenco provvede il Ministero medesimo,
nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, sentita una
rappresentanza degli iscritti.
L’elenco viene tempestivamente
aggiornato, anche mediante inserimento
dei nominativi di coloro i quali
conseguono la qualifica ai sensi
dell’articolo 29, commi 7, 8 e 9.
1-quinquies. Nelle more
dell’attuazione dell’articolo 29, comma 10,
ai medesimi effetti di cui al
comma 9-bis dello stesso articolo,
acquisisce la qualifica di
collaboratore restauratore di beni
culturali:
a) colui che abbia conseguito un
diploma di laurea universitaria
triennale in tecnologie per la
conservazione e il restauro dei beni
culturali, ovvero un diploma in
restauro presso le accademie di belle
arti con insegnamento almeno
triennale;
b) colui che abbia conseguito un
diploma presso una scuola di
restauro statale o regionale di
durata non inferiore a tre anni;
c) colui che, alla data di
entrata in vigore del decreto del
Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,
abbia svolto lavori di restauro di
beni ai sensi dell’articolo 29,
comma 4, anche in proprio, per non
meno di quattro anni. L’attivita’
svolta e’ dimostrata mediante
dichiarazione del datore di
lavoro, ovvero autocertificazione
dell’interessato ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445,
accompagnate dal visto di buon esito degli
interventi rilasciato dai
competenti organi ministeriali;
d) il candidato che, essendo
ammesso in via definitiva a
sostenere la prova di idoneita’
di cui al com-ma 1-bis ed essendo poi
risultato non idoneo ad acquisire
la qualifica di restauratore di
beni culturali, venga nella
stessa sede giudicato idoneo ad acquisire
la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali.»;
2) il comma 2 e’ sostituito dal
seguente:
«2. In deroga a quanto previsto
dall’articolo 29, comma 11, ed in
attesa della emanazione dei
decreti di cui ai commi 8 e 9 del
medesimo articolo, con decreto
del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca,
di concerto con il Ministro, la
Fondazione "Centro per la
conservazione ed il restauro dei beni
culturali La Venaria Reale"
e’ autorizzata ad istituire ed attivare,
in via sperimentale, per un ciclo
formativo, in convenzione con
l’Universita’ di Torino e il
Politecnico di Torino, un corso di
laurea magistrale a ciclo unico
per la formazione di restauratori dei
beni culturali ai sensi del comma
6 e seguenti dello stesso
articolo 29. Il decreto predetto
definisce l’ordinamento didattico
del corso, sulla base dello
specifico progetto approvato dai
competenti organi della
Fondazione e delle universita’, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.»;
b) all’articolo 183:
1) al comma 2, le parole: «degli
articoli 5 e 44» sono
sostituite dalle seguenti: «degli
articoli 5, 44 e 182, commi 1,
1-quater e 2,»;
2) al comma 5, dopo le parole:
«in attuazione» sono inserite le
seguenti: «degli articoli 44,
comma 4, e».
Note all’art. 4:
– Si riporta il testo degli
articoli 182 e 183 del
citato decreto legislativo n. 42
del 2004, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 182 (Disposizioni
transitorie). – 1. In via
transitoria, agli effetti
indicati all’art. 29,
comma 9-bis, acquisisce la
qualifica di restauratore di
beni culturali:
a) colui che consegua un diploma
presso una scuola di
restauro statale di cui all’art.
9 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368, purche’
risulti iscritto ai
relativi corsi prima della data
del 1° maggio 2004;
b) colui che, alla data di
entrata in vigore del
decreto ministeriale 24 ottobre
2001, n. 420, abbia
conseguito un diploma presso una
scuola di restauro statale
o regionale di durata non
inferiore a due anni e abbia
svolto, per un periodo di tempo
almeno doppio rispetto a
quello scolare mancante per
raggiungere un quadriennio e
comunque non inferiore a due
anni, attivita’ di restauro
dei beni suddetti, direttamente e
in proprio, ovvero
direttamente e in rapporto di
lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e
continuativa con
responsabilita’ diretta nella
gestione tecnica
dell’intervento, con regolare
esecuzione certficata
dall’autorita’ preposta alla
tutela dei beni o dagli
istituti di cui all’art. 9 del
decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368;
c) colui che, alla data di
entrata in vigore del
decreto del Ministro 24 ottobre
2001, n. 420, abbia svolto,
per un periodo di almeno otto
anni, attivita’ di restauro
dei beni suddetti, direttamente e
in proprio, ovvero
direttamente e in rapporto di
lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e
continuativa con
responsabilita’ diretta nella
gestione tecnica
dell’intervento, con regolare
esecuzione certificata
dall’autorita’ preposta alla
tutela dei beni o dagli
istituti di cui all’art. 9 del
decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368.
1-bis. Puo’ altresi’ acquisire la
qualifica di
restauratore di beni culturali,
ai medesimi effetti
indicati all’art. 29, comma
9-bis, previo superamento di
una prova di idoneita’ con valore
di esame di Stato
abilitante secondo modalita’
stabilite con decreto del
Ministro da emanarsi di concerto
con il Ministro
dell’istruzione, dell’universita’
e della ricerca, entro il
30 ottobre 2006:
a) colui che, alla data di
entrata in vigore del
decreto del Ministro 24 ottobre
2001, n. 420, abbia svolto,
per un periodo almeno pari a
quattro anni, attivita’ di
restauro dei beni suddetti,
direttamente e in proprio,
ovvero direttamente e in rapporto
di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e
continuativa con
responsabilita’ diretta nella
gestione tecnica
dell’intervento, con regolare
esecuzione certificata
dall’autorita’ preposta alla
tutela dei beni o dagli
istituti di cui all’art. 9 del
decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368;
b) colui che abbia conseguito o
consegua un diploma
in restauro presso le accademie
di belle arti con
insegnamento almeno triennale,
purche’ risulti iscritto ai
relativi corsi prima della data
del 1° maggio 2004;
c) colui che abbia conseguito o
consegua un diploma
presso una scuola di restauro
statale o regionale di durata
non inferiore a due anni, purche’
risulti iscritto ai
relativi corsi prima della data
del 1° maggio 2004.
d) colui che consegna un diploma
di laurea
scpecialistica in conservazione e
restauro del patrimonio
storico-artistico, purche’
risulti iscritto ai relativi
corsi prima della data del 1°
maggio 2004.
1-ter. Ai fini dell’applicazione
dei commi 1,
lettere b) e c) e 1-bis, lettera
a):
a) la durata dell’attivita’ di
restauro e’
documentata dai termini di
consegna e di completamento dei
lavori, con possibilita’ di
cumulare la durata di piu’,
lavori eseguiti nello stesso
periodo;
b) il requisito della
responsabilita’ diretta nella
gestione tecnica dell’intervento
deve risultare
esclusivamente da atti di data
certa anteriore alla data di
entrata in vigore del presente
decreto emanati, ricevuti o
comunque custoditi dall’autorita’
preposta alla tutela del
bene oggetto dei lavori o dagli
istituti di cui all’art. 9
del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368; i
competenti organi ministeriali
rilasciano agli interessati
le necessarie attestazioni entro
trenta giorni dalla
richiesta.
1-quater. La qualifica di
restauratore di beni
culturali e’ attribuita, previa
verifica del possesso dei
requisiti ovvero previo
superamento della prova di
idoneita’, secondo quanto
disposto ai commi precedenti, con
provvedimenti del Ministero che
danno luogo all’inserimento
in un apposito elenco, reso
accessibile a tutti gli
interessati. Alla tenuta dell’elenco
provvede il Ministero
medesimo, nell’ambito delle
risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza
pubblica, sentita una
rappresentanza degli iscritti.
L’elenco viene
tempestivamente aggiornato, anche
mediante inserimento dei
nominativi di coloro i quali
conseguono la qualifica ai
sensi dell’art. 29, commi 7, 8 e
9.
1-quinquies. Nelle more
dell’attuazione dell’art. 29,
comma 10, ai medesimi effetti di
cui al comma 9-bis dello
stesso articolo, acquisisce la
qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali:
a) colui che abbia conseguito un
diploma di laurea
universitaria triennale in
tecnologie per la conservazione
e il restauro dei beni culturali,
ovvero un diploma in
restauro presso le accademie di
belle arti con insegnamento
almeno triennale;
b) colui che abbia conseguito un
diploma presso una
scuola di restauro statale o
regionale di durata non
inferiore a tre anni;
c) colui che, alla data di
entrata in vigore del
decreto del Ministro 24 ottobre
2001, n. 420, abbia svolto
lavori di restauro di beni ai
sensi dell’art. 29, comma 4,
anche in proprio, per non meno di
quattro anni. L’attivita’
svolta e’ dimostrata mediante
dichiarazione del datore di
lavoro, ovvero autocertificazione
dell’interessato ai sensi
del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, accompagnate dal
visto di buon esito degli
interventi rilasciato dai
competenti organi ministeriali;
d) il candidato che, essendo
ammesso in via
definitiva a sostenere la prova
di idoneita’ di cui al
comma 1-bis ed essendo poi
risultato non idoneo ad
acquisire la qualifica di
restauratore di beni culturali,
venga nella stessa sede giudicato
idoneo ad acquisire la
qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali.
2. In deroga a quanto previsto
dall’art. 29, comma 11,
ed in attesa della emanazione dei
decreti di cui ai commi 8
e 9 del medesimo articolo, con
decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’
e della ricerca, di
concerto con il Ministro, la
Fondazione «Centro per la
conservazione ed il restauro dei
beni culturali La Venaria
Reale» e’ autorizzata ad
istituire ed attivare, in via
sperimentale, per un ciclo
formativo, in convenzione con
l’Universita’ di Torino e il
Politecnico di Torino, un
corso di laurea magistrale a
ciclo unico per la formazione
di restauratori dei beni
culturali ai sensi del comma 6 e
seguenti dello stesso art. 29. Il
decreto predetto
definisce l’ordinamento didattico
del corso, sulla base
dello specifico progetto
approvato dai competenti organi
della Fondazione e delle
universita’, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
3. Entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore del
presente codice, le regioni e gli
altri enti pubblici
territoriali adottano le
necessarie disposizioni di
adeguamento alla prescrizione di
cui all’art. 103, comma 4.
In caso di inadempienza, il
Ministero procede in via
sostitutiva, ai sensi dell’art.
117, quinto comma, della
Costituzione.».
«Art. 183 (Disposizioni finali).
– 1. I provvedimenti
di cui agli articoli 13, 45, 141,
143, comma 10, e 156,
comma 3, non sono soggetti a
controllo preventivo ai sensi
dell’art. 3, comma 1, della legge
14 gennaio 1994, n. 20.
2. Dall’attuazione degli articoli
5, 44 e 182, commi 1,
1-quater e 2 non derivano nuovi o
maggiori oneri per la
finanza pubblica.
3. La partecipazione alle
commissioni previste dal
presente codice e’ assicurata
nell’ambito dei compiti
istituzionali delle
amministrazioni interessate, non da’
luogo alla corresponsione di
alcun compenso e, comunque, da
essa non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
4. Gli oneri derivanti
dall’esercizio da parte del
Ministero delle facolta’ previste
agli articoli 34, 35 e 37
sono assunti nei limiti degli
stanziamenti di bilancio
relativi agli appositi capitoli
di spesa.
5. Le garanzie prestate dallo
Stato in attuazione degli
articoli 44, comma 4, e 48, comma
5, sono elencate in
allegato allo stato di previsione
del Ministero
dell’economia e delle finanze, ai
sensi dell’art. 13 della
legge 5 agosto 1978, n. 468. In
caso di escussione di dette
garanzie il Ministero trasmette
al Parlamento apposita
relazione.
6. Le leggi della Repubblica non
possono introdurre
deroghe ai principi del presente
decreto legislativo se non
mediante espressa modificazione
delle sue disposizioni.
7. Il presente codice entra in
vigore il giorno
1° maggio 2004.».
Art. 5.
Modifiche all’Allegato A
1. All’Allegato A del decreto
legislativo n. 42 del 2004 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, le parole:
«Previsto dagli» sono sostituite
dalle seguenti: «Integrativo
della disciplina di cui agli»;
b) alla lettera A, il punto b)
del numero 13 e’ sostituito dal
seguente: «b) Collezioni aventi
interesse storico, paleontologico,
etnografico o numismatico.»;
c) alla lettera A, in fine, dopo
il numero 15, il periodo che
inizia con le parole: «I beni
culturali» e finisce con le parole:
«alla lettera B» e’ soppresso.
Note all’art. 5:
– Si riporta il testo
dell’allegato A del citato
decreto legislativo n. 42 del
2004, come modificato dal
presente decreto:
«Allegato A
Integrativo della disciplina di
cui agli articoli 63,
comma 1; 74, commi 1 e 3; 75,
comma 3, lettera a)
A. Categorie di beni:
1. Reperti archeologici aventi
piu’ di cento anni
provenienti da:
a) scavi e scoperte terrestri o
sottomarine;
b) siti archeologici;
c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte
integrante di monumenti
artistici, storici o religiosi e
provenienti dallo
smembramento dei monumenti
stessi, aventi piu’ di cento
anni.
3. Quadri e pitture diversi da
quelli appartenenti alle
categorie 4 e 5 fatti interamente
a mano su qualsiasi
supporto e con qualsiasi
materiale.
4. Acquerelli, guazzi e pastelli
eseguiti interamente a
mano su qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli
delle categorie 1 e 2
realizzati interamente a mano con
qualsiasi materiale e
disegni fatti interamente a mano
su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie
e litografie originali
e relative matrici, nonche’
manifesti originali.
7. Opere originali dell’arte
statuaria o dell’arte
scultorea e copie ottenute con il
medesimo procedimento
dell’originale diverse da quelle
della categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi
negativi.
9. Incunaboli e manoscritti,
compresi le carte
geografiche e gli spartiti
musicali, isolati o in
collezione.
10. Libri aventi piu’ di cento
anni, isolati o in
collezione.
11. Carte geografiche stampate
aventi piu’ di duecento
anni.
12. Archivi e supporti,
comprendenti elementi di
qualsiasi natura aventi piu’ di
cinquanta anni.
13. a) Collezioni ed esemplari
provenienti da
collezioni di zoologia, botanica,
mineralogia, anatomia.
b) Collezioni aventi interesse
storico,
paleontologico, etnografico o
numismatico.
14. Mezzi di trasporto aventi
piu’ di settantacinque
anni.
15. Altri oggetti di antiquariato
non contemplati dalle
categorie da 1 a 14, aventi piu’
di cinquanta anni.
B. Valori applicabili alle
categorie indicate nella lettera
A (in euro):
1) qualunque ne sia il valore:
1. Reperti archeologici.
2. Smembramento di monumenti.
9. Incunaboli e manoscritti.
12. Archivi.
2) 13.979,50:
5. Mosaici e disegni.
6. Incisioni.
8. Fotografie.
11. Carte geografiche stampate.
3) 27.959,00:
4. Acquerelli, guazzi e pastelli.
4) 46.598,00:
7. Arte statuaria.
10. Libri.
13. Collezioni.
14. Mezzi di trasporto.
15. Altri oggetti.
5) 139.794,00:
3. Quadri.
Il rispetto delle condizioni
relative ai valori deve
essere accertato al momento della
presentazione della
domanda di restituzione.».
Art. 6.
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, limitatamente agli
articoli 154 e 155;
b) decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368, limitatamente
all’articolo 10;
c) decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, limitatamente
all’articolo 27, commi da 1 a 12;
d) decreto-legge 26 aprile 2005,
n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25
giugno 2005, n. 109, limitatamente
all’articolo 2-decies.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 24 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per i beni
e le
attivita’ culturali
La Loggia, Ministro per gli
affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all’art. 6:
– Gli articoli 154 e 155 del
decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 (Conferimento
di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997,
n. 59), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 21 aprile
1998, abrogati dal presente
decreto, recavano:
«Art. 154 (Commissione per i beni
e le attivita’
culturali).».
«Art. 155 (Funzioni della
commissione).».
– L’art. 10 del citato decreto
legislativo n. 368 del
1998, abrogato dal presente
decreto, recava:
«Art. 10 (Accordi e forme
associative).».
– Si riporta l’art. 27 del
decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo
e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici),
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 ottobre 2003, n. 229,
supplemento ordinario e
convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, legge
24 novembre 2003, n. 326
(Gazzetta Ufficiale 25 novembre
2003, n. 274, supplemento
ordinario), come modificato dal
presente decreto:
«Art. 27 (Verifica dell’interesse
culturale del
patrimonio immobiliare pubblico).
– 1.-12. (Abrogati).
13. Le procedure di
valorizzazione e dismissione
previste dai commi 15 e 17
dell’art. 3 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351,
convertito con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, nonche’ dai commi dal
3 al 5 dell’art. 80 della legge
27 dicembre 2002, n. 289,
si applicano anche ai beni
immobili di cui al comma 3 del
presente articolo, nonche’ a
quelli individuati ai sensi
del comma 112, dell’art. 3 della
legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni,
e del comma 1, dell’art.
44 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448. All’art. 44 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni,
sono soppressi i commi 1-bis e 3.
13-bis. L’Agenzia del demanio, di
concerto con la
Direzione generale dei lavori e
del demanio del Ministero
della difesa, individua beni
immobili in uso
all’Amministrazione
della difesa non piu’ utili ai fini
istituzionali da inserire in
programmi di dismissione per
le finalita’ di cui all’art. 3,
comma 112, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni.
13-ter. In sede di prima applicazione
dei commi 13 e
13-bis, il Ministero della difesa
– Direzione generale dei
lavori e del demanio, di concerto
con l’Agenzia del
demanio, individua entro il 28
febbraio 2005 beni immobili
comunque in uso all’Amministrazione
della difesa, non piu’
utili ai fini istituzionali, da
dismettere e, a tal fine,
consegnare al Ministero
dell’economia e delle finanze e,
per esso, all’Agenzia del
demanio. [Entro i centoventi
giorni successivi alla data di
pubblicazione dell’elenco
dei beni immobili da dismettere,
l’Agenzia del demanio
provvede alla ripubblicazione
dello stesso elenco nella
Gazzetta Ufficiale, nonche’ sul
sito Internet dell’Agenzia,
con l’indicazione del valore base
degli immobili medesimi].
13-quater. Gli immobili
individuati e consegnati ai
sensi del comma 13-ter entrano a
far parte del patrimonio
disponibile dello Stato per
essere assoggettati alle
procedure di valorizzazione e di
dismissione di cui al
decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, e di
cui ai commi da 6 a 8 nonche’
alle procedure di cui ai
commi 436, 437 e 438 dell’art. 1
della 30 dicembre 2004, n.
311, e alle altre procedure di
dismissioni previste dalle
norme vigenti ovvero alla vendita
a trattativa privata
anche in blocco. Gli immobili
individuati sono stimati a
cura dell’Agenzia del demanio
nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano.
L’elenco degli immobili
individuati e consegnati ai sensi
del comma 13-ter e’
sottoposto al Ministro per i beni
e le attivita’ culturali,
il quale, nel termine di novanta
giorni dalla data di
pubblicazione del decreto di
individuazione, provvede,
attraverso le competenti
soprintendenze, a verificare quali
tra detti beni siano soggetti a
tutela ai sensi del codice
dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, dandone comunicazione
al Ministro dell’economia e delle
finanze. L’Agenzia del
demanio apporta le conseguenti
modifiche all’elenco degli
immobili.
13-quinquies. La Cassa depositi e
prestiti concede,
entro trenta giorni dalla data di
individuazione degli
immobili di cui al comma 13-ter,
anticipazioni finanziarie
della quota come sopra
determinata, pari al valore degli
immobili individuati, per un importo
complessivo non
inferiore a 954 milioni di euro
e, comunque, non superiore
a 1.357 milioni di euro. Le
condizioni generali ed
economiche delle anticipazioni
sono stabilite in
conformita’ con le condizioni
praticate sui finanziamenti
della gestione separata di cui
all’art. 5, comma 8. Il
Ministro dell’economia e delle
finanze provvede al rimborso
delle somme anticipate e dei
connessi oneri finanziari a
valere sui proventi delle
dismissioni degli immobili. Le
anticipazioni concesse dalla
Cassa depositi e prestiti sono
versate all’entrata del bilancio
dello Stato per essere
riassegnate al Dicastero della
difesa su appositi fondi
relativi ai consumi intermedi e
agli investimenti fissi
lordi, da ripartire, nel corso
della gestione, sui capitoli
interessati, con decreto del
Ministro della difesa da
comunicare, anche con evidenze informatiche,
a Ministero
dell’economia e delle finanze,
tramite l’Ufficio centrale
del bilancio, nonche’ alle
Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei
conti. Sull’obbligo di rimborso
alla Cassa depositi e prestiti
delle somme ricevute in
anticipazione e dei relativi
interessi puo’ essere
prevista, secondo criteri,
condizioni e modalita’ da
stabilire con decreto di natura
non regolamentare del
Ministro dell’economia e delle
finanze, la garanzia dello
Stato. Tale garanzia e’ elencata
nell’allegato allo stato
di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze
di cui all’art. 13 della legge 5
agosto 1978, n. 468. Ai
relativi eventuali oneri si
provvede ai sensi dell’art. 7,
secondo comma, numero 2), della
medesima legge n. 468 del
1978, con imputazione nell’ambito
dell’unita’ previsionale
di base 3.2.4.2 dello stato di
previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per
l’anno 2005 e
corrispondenti per gli anni
successivi.
13-sexies. Fermo restando quanto
previsto al
comma 13-quinquies, a valere
sulle risorse derivanti
dall’applicazione delle procedure
di valorizzazione e
dismissione dei beni immobili
dell’Amministrazione della
difesa, non piu’ utili ai fini
istituzionali, ai sensi dei
commi 13 e 13-bis, e individuati
dal Ministero della difesa
– Direzione generale dei lavori e
del demanio, di concerto
con l’Agenzia del demanio, per
ciascuno degli anni dal 2005
al 2009 una somma di 30 milioni
di euro e’ destinata
all’ammodernamento e alla
ristrutturazione degli arsenali
della Marina militare di Augusta,
La Spezia e Taranto.
Inoltre, una somma di 30 milioni
di euro per l’anno 2005 e’
destinata al finanziamento di un
programma di edilizia
residenziale in favore del
personale delle Forze armate dei
ruoli dei sergenti e dei
volontari in servizio
permanente.».
– L’art. 2-decies del
decreto-legge 26 aprile 2005, n.
63 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo e la coesione
territoriale, nonche’ per la
tutela del diritto d’autore, e
altre misure urgenti), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
n. 96 del 27 aprile 2005,
convertito, con modificazioni,
nella legge 25 giugno 2005, n.
109, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25
giugno 2005, abrogato dal
presente decreto, recava:
«Art. 2-decies (Collezioni
numismatiche).».