Ambiente

Saturday 30 April 2005

DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2005, n. 70 (in G.U. n. 98 del 29 aprile 2005) – Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati.

DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo
2005, n. 70 (in G.U. n. 98 del 29 aprile 2005) – Disposizioni
sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003 e
1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente
modificati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;

Visto
l’articolo 3 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante delega al Governo per
la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;

Visto il
regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente
modificati;

Visto il regolamento (CE) n.
1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003,
concernente la tracciabilità e l’etichettatura di alimenti
e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonchè recante
modifica della direttiva 2001/18/CE;

Visto il decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 224, recante attuazione della direttiva 2001/18/CE, concernente
l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi
geneticamente modificati;

Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 16 luglio 2004;

Acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i
pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;

Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo
2005;

Sulla proposta dei Ministri per
le politiche comunitarie e della giustizia, di concerto con i Ministri della
salute, dell’ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole
e forestali;

E m a n
a

il
seguente decreto legislativo:

TITOLO I

Disciplina sanzionatoria per le
violazioni del regolamento (CE) n. 1829

del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003.

Capo I

Disposizione generale

Art. 1.

Oggetto e
finalità

1. Le disposizioni del presente
titolo dettano la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento
(CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre
2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, di seguito
denominato: «regolamento».

Capo II

Disciplina sanzionatoria per le
violazioni relative agli alimenti

geneticamente
modificati

SEZIONE I

Disciplina sanzionatoria per le
violazioni relative

all’autorizzazione
ed alla vigilanza

Art. 2.

Disciplina sanzionatoria per le
violazioni previste agli articoli

4, 7, 9, 10 e 11 del regolamento

1. Chiunque immette in commercio
un OGM destinato all’alimentazione umana o un alimento di cui all’articolo 3,
paragrafo 1, del regolamento, senza che per esso sia
stata rilasciata l’autorizzazione ai sensi della sezione I del capo II del
regolamento medesimo, è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni o con
l’ammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento.

2. Se
l’immissione in commercio avviene dopo che l’autorizzazione è stata rifiutata,
revocata o sospesa, si applica l’arresto da uno a tre anni o l’ammenda fino ad
euro sessantamila.

3. Chiunque, dopo il rilascio
dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un OGM destinato
all’alimentazione umana o di un alimento di cui all’articolo 3, paragrafo 1,
del regolamento, senza che sia stata presentata, ai sensi dell’articolo 11 del
regolamento, la domanda di rinnovo dell’autorizzazione, continua, dopo la scadenza
della stessa, ad immettere sul mercato l’OGM o l’alimento, ovvero continua ad
immettere sul mercato l’OGM o l’alimento dopo che il rinnovo
dell’autorizzazione è stato rifiutato, revocato o sospeso, è punito, nel primo
caso, con le pene di cui al comma 1, nel secondo caso, con le pene di cui al
comma 2.

4. Chiunque immette in commercio
un OGM destinato all’alimentazione umana o un alimento di cui all’articolo 3,
paragrafo 1, del regolamento, senza rispettare le condizioni o le restrizioni
stabilite nell’autorizzazione o nel rinnovo dell’autorizzazione,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento
ad euro quarantaseimilacinquecento.

5. Chi, dopo l’immissione in
commercio di un OGM destinato all’alimentazione umana o di un alimento di cui
all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, non effettua
il monitoraggio eventualmente imposto dall’autorizzazione, o non presenta alla
Commissione le relative relazioni, alle condizioni indicate nell’autorizzazione
medesima, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
settemilaottocento ad euro venticinquemilanovecento.

6. Chi, dopo l’ottenimento della autorizzazione all’immissione in commercio di un OGM
destinato all’alimentazione umana o di un alimento di cui all’articolo 3,
paragrafo 1, del regolamento e l’immissione in commercio degli stessi,
disponendo di nuove informazioni scientifiche
o tecniche suscettibili di influire sulla valutazione della sicurezza nell’uso
dei medesimi, non informa immediatamente la
Commissione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.

Art. 3.

Disciplina sanzionatoria per le
violazioni

previste
all’articolo 8 del regolamento

1. Chiunque non ottempera al
provvedimento adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6,
del regolamento, che dispone il ritiro dal mercato di un prodotto e dei suoi
eventuali derivati, è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni o con
l’ammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento.

2. Chiunque mantiene sul mercato
un alimento geneticamente modificato rientrante nel campo di applicazione
della sezione I del capo II del regolamento, dopo che la domanda presentata ai
sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento medesimo, è stata
rigettata, è punito con l’arresto da uno a tre anni o con l’ammenda fino ad
euro sessantamila.

SEZIONE II

Disciplina sanzionatoria per le
violazioni relative all’etichettatura

Art. 4.

Disciplina sanzionatoria per le
violazioni

previste
all’articolo 13 del regolamento

1. Fatte salve le altre
disposizioni del diritto comunitario e del diritto interno in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, chiunque immette
in commercio un alimento di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento,
destinato in quanto tale al consumatore finale od ai fornitori di alimenti per
collettività, senza rispettare i requisiti in materia di etichettatura di cui
all’articolo 13 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.

2. La disposizione di cui al
comma 1 non si applica agli alimenti che contengono materiale che contiene OGM, o è costituito da OGM o è prodotto a partire
da OGM presenti in proporzione non superiore allo 0,9 per cento degli ingredienti
alimentari considerati individualmente o degli alimenti costituiti da un unico
ingrediente, o in proporzione non superiore alla minor soglia eventualmente
stabilita ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento, purchè tale
presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile. Al fine
di stabilire se la presenza di tale materiale sia accidentale o tecnicamente
inevitabile, gli operatori devono essere in grado di dimostrare di avere preso
tutte le misure appropriate per evitarne la presenza.

Capo III

Disciplina sanzionatoria per le
violazioni relative ai mangimi

geneticamente
modificati

SEZIONE I

Disciplina sanzionatoria per le
violazioni relative

all’autorizzazione
ed alla vigilanza

Art. 5.

Disciplina sanzionatoria per le
violazioni previste agli articoli 6,

19, 21, 22 e 23 del regolamento

1. Chiunque immette in commercio,
usa o modifica un OGM destinato all’alimentazione degli animali o un mangime di
cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, senza che per esso sia stata rilasciata l’autorizzazione ai sensi della
sezione I del capo III del regolamento medesimo, è punito con l’arresto da sei
mesi a tre anni o con l’ammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento.

2. Se
l’immissione in commercio avviene dopo che l’autorizzazione è stata rifiutata,
revocata o sospesa, si applica l’arresto da uno a tre anni o l’ammenda fino ad
euro sessantamila.

3. Chiunque, dopo il rilascio
dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un OGM destinato
all’alimentazione degli animali o di un mangime di cui all’articolo 15,
paragrafo 1, del regolamento, senza che sia stata presentata, ai sensi
dell’articolo 11 del regolamento, la domanda di rinnovo dell’autorizzazione,
continua, dopo la scadenza della stessa, ad immettere sul mercato, ad usare o
modificare l’OGM o il mangime, ovvero continua ad immettere sul mercato, ad
usare o a modificare l’OGM o il mangime dopo che il rinnovo dell’autorizzazione
è stato rifiutato, revocato o sospeso, è punito, nel primo caso, con le pene di
cui al comma 1, nel secondo caso, con le pene di cui al comma 2.

4. Chiunque immette in commercio,
usa o modifica un OGM destinato all’alimentazione degli animali o un mangime di
cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, senza rispettare le
condizioni o le restrizioni stabilite nell’autorizzazione o nel rinnovo dell’autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.

5. Chi, dopo l’immissione in
commercio di un OGM destinato all’alimentazione degli animali o di un mangime
di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, non effettua
il monitoraggio eventualmente imposto dall’autorizzazione, o non presenta alla
Commissione le relative relazioni, alle condizioni indicate nell’autorizzazione
medesima, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
settemilaottocento ad euro venticinquemilanovecento.

6. Chi, dopo l’ottenimento
dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un OGM destinato
all’alimentazione degli animali o di un mangime di cui all’articolo 15,
paragrafo 1, del regolamento e l’immissione in commercio degli stessi, disponendo di nuove informazioni
scientifiche o tecniche suscettibili di influire sulla valutazione della
sicurezza nell’uso dei medesimi, non informa
immediatamente la Commissione, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.

Art. 6.

Disciplina sanzionatoria per le
violazioni

previste
all’articolo 20 del regolamento

1. Chiunque non ottempera al
provvedimento adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo
6, del regolamento, che dispone il ritiro dal mercato di un prodotto e dei suoi
eventuali derivati, è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni o con
l’ammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento.

2. Chiunque mantiene sul mercato
un mangime geneticamente modificato rientrante nel campo di applicazione
della sezione 1 del capo III del regolamento, dopo che la domanda presentata ai
sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento medesimo, è stata
rigettata, è punito con l’arresto da uno a tre anni o con l’ammenda fino ad
euro sessantamila.

SEZIONE II

Disciplina sanzionatoria per le

violazioni
relative all’etichettatura

Art. 7.

Disciplina sanzionatoria per le
violazioni

previste
all’articolo 25 del regolamento

1. Fatte salve le altre
disposizioni del diritto comunitario e del diritto interno in materia di etichettatura dei mangimi, chiunque immette sul mercato
un mangime di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento, senza
rispettare i requisiti in materia di etichettatura di cui all’articolo 25 del
regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.

2. La disposizione di cui al
comma 1 non si applica ai mangimi che contengono materiale che contiene OGM, o
è costituito da OGM o è prodotto a partire da OGM presenti in proporzione non
superiore allo 0,9 per cento per mangime e per ciascun mangime di cui esso è
composto o in proporzione non superiore alla minor soglia eventualmente
stabilita ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento, purchè tale
presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile. Al fine di stabilire se la presenza di tale materiale sia
accidentale o tecnicamente inevitabile, gli operatori devono essere in grado di
dimostrare di avere preso tutte le misure appropriate per evitarne la presenza.

Capo IV

Relazione con il decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224

Art. 8.

Relazione con gli articoli 30,
comma 2 e 35, comma 10 e con

l’articolo
36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224

1. Le disposizioni degli articoli
30, comma 2 e 35, comma 10, del decreto legislativo n. 224 del 2003, si
applicano anche nel caso di coltivazione di OGM
autorizzati ai sensi del regolamento.

2. Fatte salve le disposizioni
previste negli articoli 2, 3, 5 e 6, le disposizioni dell’articolo 36 del
decreto legislativo n. 224 del 2003 si applicano anche nel caso di danni
provocati dalla immissione in commercio di OGM
destinati all’alimentazione umana o degli animali o di alimenti o mangimi che
contengono o sono costituiti da OGM, rientranti nel campo di applicazione del
regolamento.

Capo V

Disposizione transitoria

Art. 9.

Disposizione
transitoria in caso di presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di
materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del
rischio favorevole.

1. Per un periodo di tre anni
dalla data di applicazione del regolamento, e sempre
che ricorrano le condizioni di cui all’articolo 47, paragrafi 1 e 2 dello
stesso, la presenza negli alimenti o nei mangimi di materiale che contiene OGM
od è costituito o derivato da OGM in proporzione non superiore allo 0,5 per
cento, o in proporzione non superiore alla minor soglia eventualmente stabilita
ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 3, del regolamento, non costituisce
violazione degli articoli 2 e 5.

TITOLO II

Disciplina sanzionatoria per le
violazioni del regolamento (CE)

n. 1830
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003.

Capo I

Disposizione generale

Art. 10.

Oggetto e
finalità

1. Le disposizioni del presente
titolo dettano la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento
(CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre
2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi
geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da
organismi geneticamente modificati, nonchè recante modifica della direttiva
2001/18/CE, di seguito denominato: «regolamento».

Capo II

Disciplina sanzionatoria per le
violazioni relative alla

tracciabilità
ed etichettatura dei prodotti contenenti OGM o da essi

costituiti
e per le violazioni relative alla tracciabilità dei

prodotti
per alimenti o mangimi ottenuti da OGM.

Art. 11.

Disciplina sanzionatoria per le
violazioni previste all’articolo 4 del regolamento

1. Chiunque, nella prima fase di immissione in commercio di un prodotto contenente OGM o
da essi costituito, comprese le merci sfuse, o nelle fasi successive
dell’immissione in commercio di tali prodotti, non assicura la trasmissione per
iscritto all’operatore che riceve il prodotto delle informazioni
di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro
sessantamila. Nel caso dei prodotti contenenti miscele di OGM
o da esse costituiti, destinati all’uso diretto ed esclusivo come alimento o
mangime, o destinati alla trasformazione, le informazioni
di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, possono essere
sostituite dalla dichiarazione, corredata dall’elenco, prevista dall’articolo
4, paragrafo 3, del regolamento medesimo.

2. Chiunque, operando in
qualunque fase della catena di produzione e di distribuzione dei prodotti
contenenti OGM o da essi costituiti, in qualità di
soggetto che immette in commercio o riceve gli stessi prodotti, ad esclusione
del consumatore finale, non predispone i sistemi e le procedure standardizzate
di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro ottomila ad euro cinquantamila. La
disposizione non si applica nelle ipotesi ed alle condizioni di cui
all’articolo 6 del regolamento.

3. Chiunque viola le disposizioni
in materia di etichettatura dei prodotti contenenti
OGM o da essi costituiti, di cui all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento
ad euro quarantaseimilacinquecento.

4. Le disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 non si applicano nelle ipotesi di presenza accidentale o
tecnicamente inevitabile di tracce di OGM indicate
all’articolo 4, paragrafi 7 e 8, del regolamento.

Art. 12.

Disciplina sanzionatoria per le
violazioni previste all’articolo 5 del regolamento

1. Chiunque immette in commercio
un prodotto per alimenti o mangimi ottenuto da OGM,
senza assicurare la trasmissione per iscritto all’operatore che lo riceve delle
informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo
1, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila ad euro sessantamila.

2. Chiunque, operando in
qualunque fase della catena di produzione e di distribuzione dei prodotti per
alimenti o mangimi ottenuti da OGM, in qualità di soggetto che immette in
commercio o riceve gli stessi prodotti o mangimi, ad
esclusione del consumatore finale, non predispone i sistemi e le
procedure standardizzate di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ottomila ad euro
cinquantamila. La disposizione non si applica nelle ipotesi ed alle condizioni
di cui all’articolo 6 del regolamento.

3. Le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 non si applicano nelle ipotesi di presenza accidentale o
tecnicamente inevitabile di tracce di OGM in prodotti
per alimenti o mangimi ottenuti da OGM indicate all’articolo 5, paragrafo 4,
del regolamento.

TITOLO III

Applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie

Art. 13.

Autorità competente

1. Il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio provvede, nell’ambito delle attività previste dalle
norme vigenti, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dagli articoli 2, 3, 5 e 6 nei casi di violazioni relative
alle fattispecie di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), ed
all’articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1829 del
2003. Provvede, altresì, all’irrogazione delle sanzioni
previste dall’articolo 11, commi 1 e 2.

2. Le regioni e le province
autonome provvedono all’irrogazione delle altre sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente decreto legislativo nei casi di violazioni
relative ad alimenti e mangimi immessi in commercio, così come definiti dalla
vigente legislazione comunitaria.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Buttiglione, Ministro per le
politiche comunitarie

Castelli, Ministro della
giustizia

Sirchia, Ministro della salute

Matteoli, Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio

Alemanno, Ministro delle
politiche agricole e forestali

Visto, il Guardasigilli: Castelli