Civile

Monday 05 September 2005

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n. 171 (in G.U. n. 202 del 31 agosto 2005 – Suppl. Ord. n. 148) – Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n. 171 (in G.U. n. 202
del 31 agosto 2005 – Suppl. Ord.
n. 148) – Codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n.
306, recante «Disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge
comunitaria 2003», ed in particolare l’articolo 1 e l’allegato B;

Vista la direttiva 2003/44/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la
direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni
da diporto;

Vista la legge 11 febbraio 1971, n.
50, e successive modificazioni, recante norme sulla
navigazione da diporto;

Visto il decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 436, recante attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di
progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità
da diporto;

Visto il decreto
legislativo 11 giugno 1997, n. 205, recante disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;

Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento
sulla disciplina delle patenti nautiche;

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172,
e successive modificazioni, recante disposizioni per
il riordino e il rilancio della nautica, ed in particolare l’articolo 6,
recante delega al Governo per l’emanazione del codice delle disposizioni
legislative sulla nautica da diporto;

Viste le
preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni
del 15 ottobre 2004 e del 20 maggio 2005;

Acquisito il parere
della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 marzo 2005;

Acquisiti i pareri
delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;

Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio
2005;

Sulla proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche comunitarie, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’economia e delle finanze,
della salute, delle comunicazioni, per la funzione pubblica, della giustizia,
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e delle attività produttive;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Titolo I

REGIME DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1.

Finalità e ambito di
applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alla navigazione da
diporto.

2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in
acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro.

3. Per quanto non previsto dal
presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i
regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del
codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e
le relative norme attuative. Ai fini
dell’applicazione delle norme del codice della
navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai
galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a
propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso,
anche se l’imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro
metri.

Art. 2.

Uso commerciale delle unità da
diporto

1. L’unità da diporto è utilizzata a fini
commerciali quando:

a) è oggetto di contratti di locazione e di
noleggio;

b) è utilizzata per l’insegnamento
professionale della navigazione da diporto;

c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di
appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

2. L’utilizzazione a fini commerciali
delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nei relativi registri di iscrizione, con l’indicazione delle attività svolte e dei
proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le
suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel
registro delle imprese della competente camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell’annotazione sono riportati sulla
licenza di navigazione.

3. Qualora le attività di cui al
comma 1 siano svolte con unità da diporto battenti
bandiera di uno dei Paesi dell’Unione europea, l’esercente presenta
all’autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo
in cui l’unità abitualmente staziona una dichiarazione contenente le
caratteristiche dell’unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della
stessa, nonchè gli estremi della polizza assicurativa
a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e
della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione,
timbrata e vistata dalla predetta autorità, deve essere mantenuta a bordo.

4. Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate
esclusivamente per le attività a cui sono adibite.

Art. 3.

Unità da diporto

1. Le costruzioni destinate alla
navigazione da diporto sono denominate:

a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con
qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;

b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a
ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per
la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;

c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a
dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate
di cui alla lettera b);

d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di
lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate
di cui alla lettera b).

Capo II

Progettazione, costruzione e
immissione

in commercio di unità da diporto

Art. 4.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo
si applicano:

a) per quanto riguarda la
progettazione e la costruzione, a:

1) unità da
diporto, anche parzialmente completate, con scafo di lunghezza compresa tra duevirgolacinque e ventiquattro metri;

2) moto d’acqua, come definite dall’articolo 5;

3) componenti
di cui all’allegato I, quando sono immessi sul mercato comunitario
separatamente e sono destinati ad essere installati;

b) per quanto riguarda le emissioni
di gas di scarico, a:

1) motori di propulsione che sono
installati o specificamente destinati ad essere installati su o in unità da
diporto e moto d’acqua;

2) motori di
propulsione installati su o in tali unità oggetto di una modifica rilevante del
motore;

c) per quanto riguarda le emissioni
acustiche, a:

1) unità da diporto
con motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza
scarico integrato;

2) unità da diporto con motore di
propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato
oggetto di una trasformazione rilevante dell’unità e successivamente
immesse sul mercato comunitario entro i cinque anni successivi alla
trasformazione;

3) moto d’acqua;

4) motori fuoribordo e entrobordo con comando a poppa con scarico integrato
destinati ad essere installati su unità da diporto.

2. Le disposizioni del presente capo
non si applicano a:

a) per quanto riguarda il comma 1, lettera a):

1) unità destinate unicamente alle
regate, comprese le unità a remi e le unità per
l’addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso dal costruttore;

2) canoe e kayak, gondole e pedalò;

3) tavole a vela;

4) tavole da surf, comprese le tavole a motore;

5) originali e singole riproduzioni di unità storiche, progettate prima dell’anno 1950,
ricostruite principalmente con i materiali originali e identificate in tale
senso dal costruttore;

6) unità sperimentali, sempre che non
vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario;

7) unità realizzate per uso
personale, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato
comunitario durante un periodo di cinque anni;

8) unità specificamente destinate ad
essere dotate di equipaggio ed a trasportare passeggeri
a fini commerciali, salvo le unità da diporto utilizzate per noleggio o per
l’insegnamento della navigazione da diporto, in particolare quelle definite
nella direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i
requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, indipendentemente dal
numero di passeggeri;

9) sommergibili;

10) veicoli a cuscino d’aria;

11) aliscafi;

12) unità a vapore a combustione
esterna, alimentate a carbone, coke, legna, petrolio o gas;

b) per quanto riguarda il comma 1, lettera b):

1) motori di propulsione installati,
o specificamente destinati ad essere installati, su: unità destinate unicamente
alle regate e identificate in tale senso dal costruttore, unità sperimentali,
sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario, unità
specificamente destinate ad essere dotate di equipaggio
e a trasportare passeggeri a fini commerciali, salvo le unità da diporto
utilizzate per noleggio o per l’insegnamento della navigazione da diporto, in
particolare quelle definite nella citata direttiva 82/714/CEE,
indipendentemente dal numero di passeggeri, sommergibili, veicoli a cuscino
d’aria e aliscafi;

2) originali e singole riproduzioni
di motori di propulsione storici, basati su un progetto anteriore all’anno 1950, non prodotti in serie e montati sulle unità
di cui al comma 2, lettera a), numeri 5) e 7);

3) motori di propulsione costruiti
per uso personale, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato
comunitario durante un periodo di cinque anni;

c) per quanto riguarda il comma 1, lettera c), a tutte le unità di cui alla lettera
b) del presente comma, le unità costruite per uso personale, sempre che non vi
sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di
cinque anni.

3. Le disposizioni del presente capo
si applicano alle moto d’acqua e alle emissioni di gas di scarico ed acustiche
di cui al comma 1, a decorrere dalla prima immissione sul mercato o messa in
servizio successiva alla data di entrata in vigore del
presente codice.

4. Le disposizioni del presente capo
si applicano anche alle unità da diporto utilizzate per noleggio, locazione,
insegnamento della navigazione da diporto o come unità appoggio
per le immersioni subacquee, purchè immesse sul
mercato per finalità di diporto.

Art. 5.

Definizioni

1. Ai fini del presente capo, si intende per:

a) unità da diporto parzialmente
completata: una unità costituita dallo scafo e da uno
o più altri componenti;

b) moto d’acqua: un natante da
diporto di lunghezza inferiore a quattro metri, che utilizza un motore a
combustione interna con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di
propulsione e destinato ad essere azionato da una o
più persone non collocate al suo interno;

c) motore di propulsione: qualsiasi
motore a combustione interna, ad accensione a scintilla o per compressione,
utilizzato a fini di propulsione, compresi i motori a due tempi e a quattro
tempi entrobordo, i motori entrobordo con comando a
poppa con o senza scarico integrato e i motori fuoribordo;

d) modifica
rilevante del motore: la modifica di un motore:

1) che possa aver per effetto il
superamento dei limiti di emissione del motore
stabiliti nell’allegato II, paragrafo B; le sostituzioni ordinarie di
componenti del motore che non alterano le caratteristiche di emissione non sono
considerate una modifica rilevante del motore;

2) che determina un aumento superiore
al quindici per cento della potenza nominale del motore;

e) trasformazione
rilevante dell’unità: la trasformazione di un’unità che:

1) modifica il mezzo di propulsione
dell’unità;

2) comporta una modifica rilevante
del motore;

3) altera l’unità in misura tale che
essa possa considerarsi una diversa unità;

f) mezzo di propulsione: il
meccanismo mediante il quale l’unità è mossa in particolare
eliche o sistemi di propulsione meccanica a getto d’acqua;

g) famiglia di motori: il
raggruppamento, effettuato dal costruttore, di motori che, per la loro
progettazione, presentano caratteristiche di emissione
di gas di scarico simili e che sono conformi ai requisiti relativi alle
emissioni di gas di scarico stabiliti dal presente capo;

h) costruttore: persona fisica o
giuridica che progetta e costruisce un prodotto cui si applica il presente capo
o che fa progettare o costruire tale prodotto con l’intenzione di immetterlo
sul mercato per proprio conto;

i) mandatario: persona fisica o
giuridica stabilita nel territorio dell’Unione europea, destinatario di un
mandato scritto del costruttore di agire a suo nome
per quanto riguarda gli obblighi impostigli dal presente capo.

Art. 6.

Requisiti essenziali di sicurezza

1. I prodotti di cui all’articolo 4,
comma 1, devono essere conformi ai requisiti essenziali in materia di
sicurezza, salute, protezione dell’ambiente e dei consumatori indicati
nell’allegato II.

2. I motori
entrobordo e i fuoribordo a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di
petrolio liquido, devono essere conformi ai requisiti stabiliti, in aderenza
alla normativa comunitaria, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.

3. La marcatura
CE di cui all’articolo 8 attesta la conformità dei prodotti di cui all’articolo
4, comma 1, ai requisiti indicati al comma 1, salvo quanto previsto
dall’articolo 12.

4. I prodotti di cui all’articolo 4,
comma 1, si presumono conformi ai requisiti indicati dal comma 1 qualora
soddisfino le pertinenti norme nazionali adottate in applicazione delle norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea.

Art. 7.

Immissione in commercio e messa in servizio

1. Possono essere immessi in
commercio e messi in servizio per uso conforme alla loro destinazione i
prodotti di cui all’articolo 4, comma 1, che soddisfano i requisiti di
sicurezza indicati all’articolo 6 e che recano la marcatura CE di cui all’articolo 8.

2. Possono, inoltre, essere immessi
in commercio e messi in uso i motori entrobordo e
fuoribordo quattro tempi a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio
liquido, derivati da motori aventi le specifiche CE.

3. Possono essere immesse in commercio
le unità da diporto parzialmente completate che soddisfino
i requisiti indicati all’articolo 6, destinate, per la dichiarazione del
costruttore o del suo mandatario stabilito nell’Unione europea o della persona
responsabile dell’immissione sul mercato, ad essere completate da altri.

4. La dichiarazione di cui al comma 3 contiene i seguenti elementi:

a) nome e indirizzo del costruttore;

b) nome e indirizzo
del mandatario del costruttore stabilito nel territorio comunitario o della
persona responsabile dell’immissione sul mercato;

c) descrizione dell’unità da diporto
parzialmente completata;

d) dichiarazione attestante che
l’unità da diporto è destinata ad essere completata da altri e che essa è
conforme ai requisiti essenziali previsti, in questa fase di costruzione,
dall’allegato II.

5. Possono essere immessi in
commercio e messi in servizio i componenti di cui
all’articolo 4, comma 1, recanti la marcatura CE di cui all’articolo 8,
accompagnati da una dichiarazione di conformità, di cui all’allegato VIII, che
sono destinati ad essere incorporati nelle unità da diporto, conformemente alla
dichiarazione del costruttore o del suo mandatario nel territorio comunitario,
ovvero, in caso di importazione da un Paese terzo, di colui che immette i componenti
sul mercato comunitario.

6. La dichiarazione di cui al comma 5 contiene i seguenti elementi:

a) nome e indirizzo del costruttore;

b) nome e indirizzo
del mandatario del costruttore stabilito nel territorio comunitario o della
persona responsabile dell’immissione sul mercato;

c) descrizione dei componenti;

d) dichiarazione attestante che i componenti sono conformi ai pertinenti requisiti essenziali
di cui all’allegato II.

7. Possono essere immessi in
commercio o messi in servizio i motori di propulsione entrobordo e entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, i
motori omologati a norma del provvedimento di recepimento
della direttiva 97/68/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 1997, conformi alla fase II di cui al punto 4.2.3 dell’allegato I
della medesima, nonchè i motori omologati a norma
della direttiva 88/77/CE, del Consiglio, del 3 dicembre 1987, se il costruttore
o il suo mandatario stabilito nell’Unione europea dichiara, ai sensi
dell’allegato VIII, punto 3, che il motore soddisfa i requisiti relativi alle
emissioni di gas di scarico stabiliti dal presente capo, quando sia installato
in un’unità da diporto o in una moto d’acqua secondo le istruzioni fornite dal
costruttore.

8.
In
occasione di fiere, mostre e dimostrazioni, possono essere presentati i
prodotti di cui all’articolo 4, comma 1, anche se non conformi alle
disposizioni del presente capo, purchè sia indicato espressamente e in modo visibile che detti
prodotti non possono essere immessi in commercio o messi in servizio finchè non siano resi conformi.

Art. 8.

Marcatura CE di conformità

1. Quando
sono immessi sul mercato, i seguenti prodotti devono recare la marcatura CE di
conformità apposta da un organismo di uno Stato membro dell’Unione europea, secondo
le modalità di cui all’allegato III;

a) unità da diporto, moto d’acqua e componenti di cui all’allegato I, considerati conformi ai
corrispondenti requisiti essenziali di cui all’allegato II;

b) motori fuoribordo considerati
conformi ai requisiti essenziali di cui all’allegato II, paragrafi B e C;

c) motori entrobordo con comando a
poppa con scarico integrato considerati conformi ai requisiti essenziali di cui
all’allegato II, paragrafi B e C.

2. La marcatura CE di conformità,
come indicato nell’allegato III, deve essere apposta in modo visibile,
leggibile e indelebile sulle unità da diporto e sulle moto d’acqua di cui al
punto 2.2 dell’allegato II, paragrafo A, sui componenti
di cui all’allegato I o sul loro imballaggio e sui motori fuoribordo ed entrobordo
con comando a poppa con scarico integrato di cui al punto 1.1 dell’allegato II,
paragrafo B. La marcatura CE deve essere corredata dal
numero di identificazione dell’organismo responsabile dell’attuazione delle
procedure di cui agli allegati X, XI, XII, XIII e XIV.

3. È vietato apporre marchi o iscrizioni sui
prodotti contemplati dal presente capo che possano
indurre in errore i terzi circa il significato o la forma della marcatura CE.
Sui prodotti contemplati nel presente capo o sul loro imballaggio può essere
apposto ogni altro marchio, purchè questo non limiti
la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

4. Qualora i
prodotti oggetto del presente capo siano disciplinati da altre direttive
relative ad aspetti diversi e che prevedano l’apposizione della marcatura CE, quest’ultima indica che gli stessi si presumono conformi
anche alle disposizioni di tali direttive. La marcatura CE
indica che il prodotto è conforme alle direttive applicabili o alle pertinenti
parti delle stesse. In tale caso i riferimenti alle suddette direttive
applicate dal costruttore, quali pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, devono essere riportati nei documenti,
nelle dichiarazioni di conformità o istruzioni per l’uso che, in base a queste
direttive, accompagnano tali prodotti.

Art. 9.

Valutazione della conformità

1. Prima di immettere sul mercato o
mettere in servizio i prodotti di cui all’articolo 4, comma 1, il costruttore o
il suo mandatario stabilito nell’Unione europea espletano
le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4. Per le unità da diporto, in caso di
valutazione della conformità successiva alla costruzione, se nè il costruttore nè il
mandatario stabilito nella Comunità assumono la
responsabilità per la conformità del prodotto al presente capo, questa può
essere assunta da una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che
immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio sotto la propria
responsabilità. In tale caso la persona che immette il prodotto sul mercato o
lo mette in servizio deve presentare una domanda a un
organismo notificato ai fini di una relazione successiva alla costruzione. La
persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio
deve fornire all’organismo notificato tutti i documenti disponibili ed i dati
tecnici relativi alla prima immissione sul mercato del prodotto nel Paese di
origine. L’organismo notificato esamina il singolo prodotto ed effettua calcoli e altre valutazioni per assicurarne la
conformità equivalente ai pertinenti requisiti di cui all’articolo 6. In tale caso la targhetta
del costruttore descritta all’allegato II, punto 2.2, deve contenere la dizione
«certificazione successiva alla costruzione». L’organismo notificato redige la
dichiarazione di conformità concernente la valutazione eseguita e informa la persona che immette il prodotto sul
mercato o lo mette in servizio riguardo ai suoi obblighi. Detta persona redige
la dichiarazione di conformità di cui all’allegato VIII e appone o fa apporre sul prodotto la marcatura CE con il numero
distintivo del pertinente organismo notificato.

2. Per quanto riguarda la
progettazione e la costruzione dei prodotti di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera a), il costruttore di unità o il suo
mandatario stabilito nella Comunità espletano le seguenti procedure per le
categorie di progettazione A, B, C e D, di cui al punto 1 dell’allegato II,
paragrafo A:

a) per le categorie A e B:

1) per le unità con
scafo di lunghezza compresa tra duevirgolacinque e
dodici metri: controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui
all’allegato V o esame CE del tipo (modulo B) di cui all’allegato VI,
completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all’allegato VII, oppure
uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;

2) per le unità con
scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B), di
cui all’allegato VI, completato dalla conformità al tipo (modulo C), di cui
all’allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;

b) per la categoria C:

1) per le unità con scafo di
lunghezza compresa tra duevirgolacinque e dodici
metri: in caso di rispetto delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3
dell’allegato II, paragrafo A: controllo di fabbricazione interno (modulo A) di
cui all’allegato IV o controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di
cui all’allegato V, o esame CE del tipo (modulo B) di cui all’allegato VI,
completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all’allegato VII, oppure
uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H; in caso di
inosservanza delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3
dell’allegato II paragrafo A: controllo di fabbricazione interno e prove
(modulo AA) di cui all’allegato V, o esame CE del tipo (modulo B) di cui
all’allegato VI, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui
all’allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;

2) per le unità con
scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di
cui all’allegato VI, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui
all’allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G H;

c) per la categoria D:

1) per le unità con
scafo di lunghezza compresa tra duevirgolacinque e
ventiquattro metri: controllo di fabbricazione interno (modulo A) di cui
all’allegato IV o controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui
all’allegato V, o esame CE del tipo (modulo B) di cui all’allegato VI,
completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all’allegato VII, oppure
uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;

d) per le moto d’acqua:

1) controllo di
fabbricazione interno (modulo A) di cui all’allegato IV, o controllo di
fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all’allegato V, o esame CE del tipo
(modulo B) di cui all’allegato VI, completato dalla conformità al tipo (modulo
C) di cui all’allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B +
F, G, H di cui agli allegati VI, X, XI, XII, XIII, XIV;

e) per i componenti
di cui all’allegato I:

1) uno dei seguenti
moduli: B + C, B + D, B + F, G, H di cui agli allegati VI, VII, X, XI, XII,
XIII.

3. Per
quanto riguarda le emissioni di gas di scarico per i prodotti di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera b), il costruttore dei motori o il suo mandatario
stabilito nella Comunità applicano l’esame CE del tipo (modulo B) di cui
all’allegato VI, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui
all’allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H di
cui agli allegati VI, X, XI, XII, XIII, XIV;

4. Per quanto riguarda le emissioni
acustiche:

a) per i prodotti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), il
costruttore dell’unità o il suo mandatario stabilito nella Comunità applicano:

1) se le prove sono effettuate
utilizzando le norme armonizzate per la misurazione del rumore: il controllo di
fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all’allegato V o la verifica
di un unico prodotto (modulo G) di cui all’allegato XII ovvero la garanzia
qualità totale (modulo H) di cui all’allegato XIII;

2) se per la valutazione si
utilizzano il numero di Froude e il rapporto
potenza/dislocamento: il controllo di fabbricazione interno e prove (modulo A)
di cui all’allegato IV, o il controllo di fabbricazione interno e prove (modulo
AA) di cui all’allegato V, o la verifica di un unico prodotto (modulo G) di cui
all’allegato XII, ovvero la garanzia qualità totale (modulo H) di cui
all’allegato XIII;

3) se per la valutazione sono
utilizzati dati certificati relativi all’unità di
riferimento, stabiliti conformemente al numero 1): il controllo di
fabbricazione interno, modulo A, di cui all’allegato IV o il controllo di
fabbricazione interno e i requisiti supplementari, modulo AA, di cui
all’allegato V o la verifica di un unico prodotto, modulo G, di cui
all’allegato XII o la garanzia qualità totale, modulo H, di cui all’allegato
XIII;

b) per i prodotti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), numeri 3) e 4), il
costruttore della moto d’acqua o del motore o il suo mandatario stabilito nella
Comunità applicano il controllo di fabbricazione interno e i requisiti
supplementari di cui all’allegato V (modulo AA) o il modulo G o H di cui agli
allegati XII e XIII.

5. Le avvertenze e le istruzioni
d’uso, nonchè la documentazione relativa
ai mezzi di attestazione di conformità, devono essere redatte anche
nella lingua italiana.

6. Gli organismi di cui all’articolo
10 trasmettono al Ministero delle attività produttive e al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti l’elenco delle approvazioni rilasciate, delle
revoche e dei dinieghi di approvazione sui prodotti di
cui all’articolo 4, comma 1.

7. Le spese per la valutazione della
conformità sono a carico del richiedente.

Art. 10.

Organismi di certificazione

1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità di cui
all’articolo 9, nonchè i compiti specifici per i
quali sono stati autorizzati, i soggetti che soddisfano i requisiti fissati con
regolamento adottato con decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso
regolamento è disciplinato il procedimento di autorizzazione.

2. I soggetti interessati inoltrano apposita istanza al Ministero delle attività produttive che
provvede, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla
relativa istruttoria ed alla verifica dei requisiti. L’autorizzazione è
rilasciata dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data
di presentazione della relativa istanza; decorso tale
termine, si intende negata.

3. L’autorizzazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale e può
essere rinnovata.
L’autorizzazione è revocata ove i requisiti di cui al comma 1 vengano meno ovvero nel caso in cui siano accertate gravi o
reiterate irregolarità da parte dell’organismo.

4. All’aggiornamento delle
prescrizioni, nonchè all’aggiornamento
dei requisiti in attuazione di norme comunitarie si provvede con regolamento
adottato con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Il Ministero delle attività
produttive e il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti vigilano sull’attività degli organismi autorizzati. Il Ministero
delle attività produttive, per il tramite del Ministero degli affari esteri,
notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l’elenco degli
organismi autorizzati ad espletare le procedure di
certificazione ed ogni successiva variazione.

6.
In
caso di diniego della certificazione da parte di uno degli organismi di cui al
comma 1, l’interessato
può rivolgersi alle amministrazioni vigilanti di cui all’articolo 11, che,
entro sessanta giorni, procedono di intesa al riesame,
comunicandone l’esito alle parti, con conseguente addebito delle spese.

7. Le spese di rilascio
dell’autorizzazione sono a carico del richiedente. Le
spese relative ai controlli successivi sono a carico
degli organismi autorizzati.

Art. 11.

Vigilanza e verifica della conformità

1. La vigilanza sull’applicazione
delle disposizioni del presente capo è demandata al Ministero delle attività
produttive e al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nell’ambito delle rispettive competenze, che operano in
coordinamento fra loro.

2. Al fine
di verificare la conformità dei prodotti di cui all’articolo 4, comma 1, alle
prescrizioni del presente capo, le amministrazioni vigilanti di cui al comma 1
hanno facoltà di disporre verifiche e controlli mediante i propri uffici
centrali o periferici.

3. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso il
produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori,
i commercianti o presso gli utilizzatori. A tale fine è consentito:

a) l’accesso ai luoghi di
fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti;

b) l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie all’accertamento;

c) il prelievo temporaneo e a titolo
gratuito di un singolo campione per l’esecuzione di esami
e prove.

4. Per l’effettuazione delle
eventuali prove tecniche le amministrazioni di cui al
comma 1 possono avvalersi di organismi tecnici dello Stato o di laboratori
conformi alle norme della serie EN 45000, specificatamente autorizzati con
provvedimento del Ministero delle attività produttive, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Al fine di agevolare l’attività di
vigilanza e di verifica, il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario, predispongono e mantengono a disposizione degli organi di
vigilanza, per dieci anni, la documentazione indicata nell’allegato IX.

6. Ferma
restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 56, le
amministrazioni vigilanti, quando accertano la non conformità dei prodotti di
cui all’articolo 4, comma 1, alle disposizioni del presente capo, ordinano al
fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, o al
responsabile dell’immissione in commercio, di adottare tutte le misure idonee a
far venire meno la situazione di non conformità, fissando un termine non
superiore a trenta giorni.

7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, le amministrazioni vigilanti ordinano
l’immediato ritiro dal commercio dei prodotti di cui all’articolo 4, comma 1, a cura e spese del soggetto
destinatario dell’ordine.

8. Nel caso di mancato adeguamento,
il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, adotta le misure atte a limitare o vietare
l’immissione del prodotto sul mercato o a garantire il ritiro dal commercio, a
spese del costruttore o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario
o del responsabile dell’immissione in commercio.

Art. 12.

Clausola di salvaguardia

1. Le amministrazioni vigilanti di
cui all’articolo 11, qualora ritengano, a seguito di accertamenti
effettuati in sede di vigilanza o su segnalazione degli organismi di cui
all’articolo 10, che i prodotti oggetto del presente capo, ancorchè
recanti marcature CE ed utilizzati in modo conforme alla loro destinazione,
possano mettere in pericolo la sicurezza e la salute delle persone, i beni o
l’ambiente, vietano o limitano l’immissione in commercio e in servizio od
ordinano il ritiro temporaneo dal mercato dei prodotti stessi, a cura e spese
del soggetto destinatario dell’ordine, ed adottano di intesa ogni altro
provvedimento diretto ad evitarne l’immissione in commercio o la messa in
servizio, informandone
immediatamente la Commissione europea.

Art. 13.

Disposizioni transitorie

1. Possono essere messi in commercio
o in servizio i prodotti di cui all’articolo 4, comma 1, che siano
conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, con le seguenti modalità:

a) fino al 31
dicembre 2005 per i prodotti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), nonchè per i motori ad accensione per compressione ed i motori a scoppio a quattro tempi;

b) fino al 31
dicembre 2006 per i motori a scoppio a due tempi.

Art. 14.

Rinvio

1. Alla progettazione e costruzione
delle navi da diporto si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del
regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione
marittima.

Titolo II

REGIME AMMINISTRATIVO DELLE UNITÀ DA
DIPORTO

Capo I

Iscrizione delle unità da diporto

Art. 15.

Registri di iscrizione

1. Le navi da diporto sono iscritte
in registri tenuti dalle Capitanerie di porto. Le imbarcazioni da diporto sono
iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli uffici
circondariali marittimi, nonchè dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri
e per i sistemi informativi e
statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il
modello dei registri è approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.

2. Il proprietario di un’imbarcazione
da diporto può chiedere l’iscrizione provvisoria dell’unità, presentando apposita domanda.

3. Le unità da diporto costruite da un soggetto privato per proprio uso personale e
senza l’ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore
professionale, possono essere iscritte nei registri delle imbarcazioni da
diporto, purchè munite di attestazione di idoneità
rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell’articolo 10 o autorizzato
ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.

4. Il proprietario dell’unità da
diporto può richiedere all’ufficio d’iscrizione l’annotazione della perdita di
possesso dell’unità medesima a seguito di furto,
presentando l’originale o la copia conforme della denuncia di furto e
restituendo la licenza di navigazione. Ove il possesso dell’unità sia stato
riacquistato, il proprietario richiede annotazione all’ufficio di iscrizione, che rilascia una nuova licenza di
navigazione.

Art. 16.

Iscrizione di unità
da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria

1. Le unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facoltà di
acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica annotazione sul
registro di iscrizione e sulla licenza di navigazione del nominativo
dell’utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto.

Art. 17.

Disposizioni per la pubblicità degli
atti relativi alle unità da diporto

1. Per gli effetti previsti dal
codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto soggette ad
iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su
richiesta avanzata dall’interessato, entro sessanta giorni dalla data
dell’atto, mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione ed
annotazione sulla licenza di navigazione.

2. La ricevuta dell’avvenuta
presentazione dei documenti per la pubblicità, rilasciata dall’ufficio di iscrizione, sostituisce la licenza di navigazione per la
durata massima di venti giorni.

3. Accertata una violazione in
materia di pubblicità di cui al comma 1, ne è data
immediata notizia all’ufficio di iscrizione dell’unità che, previa
presentazione da parte dell’interessato della nota di trascrizione e degli
altri documenti prescritti dalla legge, nel termine di dieci giorni dalla data
dell’accertamento regolarizza la trascrizione. Ove l’interessato non vi
provveda nel termine indicato l’ufficio di iscrizione
dispone il ritiro della licenza di navigazione.

4. Per gli atti costitutivi,
traslativi o estintivi della proprietà o di altri
diritti reali di cui al comma 1, posti in essere fino alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo si procede, su richiesta
dell’interessato avanzata entro novanta giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto legislativo e senza l’applicazione di sanzioni, alle
necessarie regolarizzazioni.

Art. 18.

Iscrizione di unità
da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all’estero

1. Gli stranieri e le società estere
che intendano iscrivere o mantenere l’iscrizione delle unità da diporto di loro
proprietà nei registri di cui all’articolo 15, se non hanno domicilio in
Italia, devono eleggerlo presso l’autorità consolare dello Stato al quale
appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato
stesso o presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale
le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di
comunicazioni relative all’unità iscritta.

2. L’elezione di domicilio effettuata ai
sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della
società estera e, se nei confronti di agenzia
marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi
dell’articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

3. Il rappresentante scelto ai sensi
del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in
Italia.

4. I cittadini italiani residenti
all’estero che intendano iscrivere o mantenere l’iscrizione delle unità da
diporto di loro proprietà nei registri di cui all’articolo 15 devono nominare
un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità
marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di
comunicazioni relative all’unità iscritta.

Art. 19.

Iscrizione nei registri delle
imbarcazioni da diporto

1. Per ottenere l’iscrizione nei
registri delle imbarcazioni da diporto il proprietario deve presentare
all’autorità competente il titolo di proprietà, la dichiarazione di conformità
CE rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario, conforme a quanto previsto dall’allegato VIII, unitamente
all’attestazione CE del tipo, ove prevista, nonchè la
dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo
installati a bordo.

2. Per le unità provenienti da uno
Stato membro, dell’Unione europea munite di marcatura CE, ai documenti indicati
al comma 1 è aggiunto il certificato di cancellazione dal registro ove l’unità
era iscritta che, se riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione
tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione del Paese di provenienza dell’unità
da diporto non preveda l’iscrizione nei registri, il certificato di
cancellazione è sostituito da apposita dichiarazione
del proprietario dell’unità o del suo legale rappresentante. Per le unità
provenienti da uno Stato membro non munite di marcatura CE la documentazione
tecnica di cui al comma 1 è sostituita da una attestazione
di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi
dell’articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto
1998, n. 314, e successive modificazioni.

3. Qualora il proprietario di
un’imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato
membro chieda l’iscrizione nei registri nazionali, in luogo del titolo di
proprietà è sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro
comunitario dal quale risultino le generalità del
proprietario stesso e gli elementi di individuazione dell’unità.

4. Per l’iscrizione di unità da diporto provenienti da Paesi terzi costruite,
immesse in commercio o messe in servizio in uno degli Stati membri dell’area
economica europea (AEE) prima del 16 giugno 1998, la documentazione tecnica è
sostituita da un’attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico
notificato ai sensi dell’articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.

Art. 20.

Iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto

1. Il proprietario di un’imbarcazione
da diporto può chiedere l’assegnazione del numero di immatricolazione,
ove si tratti di prima immissione in servizio, presentando domanda ad uno degli
uffici detentori dei registri. Alla domanda è allegata:

a) copia della
fattura attestante l’assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli
eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l’indirizzo e il codice
fiscale dell’interessato, nonchè la descrizione
tecnica dell’unità stessa;

b) dichiarazione di
conformità CE unitamente a copia dell’attestazione CE del tipo, ove prevista;

c) dichiarazione di potenza del motore
o dei motori entrobordo installati a bordo;

d) dichiarazione di
assunzione di responsabilità da parte dell’intestatario della fattura
per tutti gli eventi derivanti dall’esercizio dell’imbarcazione fino alla data
di presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 2.

2. L’assegnazione del numero di immatricolazione determina l’iscrizione dell’unità
condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà, da
effettuare a cura dell’intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla
data dell’assegnazione stessa. Contestualmente all’iscrizione sono rilasciati
la licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.

3. Decorsi sei mesi dall’assegnazione
del numero di immatricolazione senza che sia stato
presentato il titolo di proprietà, l’iscrizione si ha per non avvenuta, la
licenza provvisoria e il certificato di sicurezza sono restituiti all’ufficio
che li ha rilasciati e il proprietario dell’unità deve presentare domanda di
iscrizione ai sensi dell’articolo 19.

Art. 21.

Trasferimento di iscrizione
e cancellazione dai registri

1. Per trasferire ad altro ufficio
l’iscrizione di una unità da diporto e le eventuali
trascrizioni a suo carico il proprietario, o un suo legale rappresentante, deve
presentare domanda all’ufficio di iscrizione dell’unità.

2. La cancellazione delle unità da
diporto dai registri di iscrizione può avvenire:

a) per vendita o trasferimento
all’estero;

b) per demolizione;

c) per passaggio dalla categoria
delle imbarcazioni a quella dei natanti;

d) per passaggio ad altro registro;

e) per perdita effettiva o presunta.

Capo II Abilitazione alla navigazione
delle unità da diporto

Art. 22.

Documenti di navigazione e tipi di navigazione

1. I documenti di navigazione per le
navi da diporto, rilasciati dall’ufficio che detiene il relativo registro
all’atto dell’iscrizione, sono:

a) la licenza di navigazione, che
abilita alla navigazione nelle acque interne e in
quelle marittime senza alcun limite;

b) il certificato di sicurezza, che
attesta lo stato di navigabilità.

2. I documenti di navigazione per le
imbarcazioni da diporto, rilasciati dall’ufficio che detiene il relativo
registro all’atto dell’iscrizione, sono:

a) la licenza di navigazione che
abilita al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione
dell’unità, indicate nella dichiarazione di conformità, rilasciata dal
costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione
europea, ovvero da attestazione di idoneità rilasciata
da un organismo notificato ai sensi dell’articolo 10 o autorizzato ai sensi del
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

b) il certificato di sicurezza, che
attesta lo stato di navigabilità.

3. Le imbarcazioni da diporto possono
essere abilitate ai seguenti tipi di navigazione:

a) imbarcazioni senza marcatura CE:

1) senza alcun limite nelle acque
marittime ed interne;

2) fino a sei
miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque
interne;

b) imbarcazioni con marcatura CE:

1) senza alcun limite, per la
categoria di progettazione A di cui all’allegato II;

2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro metri, mare agitato,
per la categoria di progettazione B di cui all’allegato II;

3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri, mare molto mosso,
per la categoria di progettazione C di cui all’allegato II;

4) per la navigazione in acque
protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa
delle onde fino a 0,3 metri, per la categoria di progettazione D di cui
all’allegato II.

Art. 23.

Licenza di navigazione

1. La licenza di navigazione per le
unità da diporto è redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Sulla licenza di navigazione sono
riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo
e le caratteristiche principali dello scafo e dell’apparato motore, il nome del
proprietario, il nome dell’unità se richiesto, l’ufficio di iscrizione e il
tipo di navigazione autorizzata, nonchè la stazza per
le navi da diporto. Sono annotati il numero massimo delle persone
trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi ed estintivi della
proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull’unità, nonchè l’eventuale uso commerciale dell’unità stessa.

3. La licenza di navigazione e gli
altri documenti prescritti sono mantenuti a bordo in originale o in copia
autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato.

4. La denuncia di furto o di smarrimento
o di distruzione dei documenti prescritti, unitamente ad un documento che
attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione
provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta
giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell’unità sia in corso di validità.

5. Per lo svolgimento delle procedure
amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati al competente
ufficio su supporto informatico o
per via telematica.

6. Le navi da diporto per le quali il
procedimento di iscrizione non sia ancora concluso
possono essere abilitate alla navigazione dai rispettivi uffici di iscrizione
con licenza provvisoria la cui validità non può essere superiore a sei mesi.

Art. 24.

Rinnovo della licenza di navigazione

1. La licenza di navigazione è
rinnovata in caso di cambio del numero e della sigla dell’ufficio di iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle
caratteristiche principali dello scafo e dell’apparato motore e del tipo di
navigazione autorizzata.

2. La ricevuta dell’avvenuta
presentazione dei documenti necessari per il rinnovo sostituisce la licenza di
navigazione per la durata massima di venti giorni.

Art. 25.

Bandiera nazionale e sigle di individuazione

1. Le imbarcazioni e le navi da
diporto iscritte nei registri espongono la bandiera nazionale e sono
contraddistinte dalla sigla dell’ufficio presso cui
sono iscritte e dal numero di iscrizione. Dopo il numero di iscrizione
è apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND
nel caso di navi da diporto.

2. Le caratteristiche delle sigle di individuazione delle unità da diporto sono stabilite con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il proprietario ha facoltà di
contraddistinguere l’imbarcazione o la nave da diporto anche con un nome che
deve essere differente da ogni altro già registrato nel medesimo ufficio di iscrizione.

4. Il proprietario che trasferisca o venda all’estero l’unità da diporto è tenuto a
chiedere preventivamente il nulla osta alla dismissione della bandiera.

Art. 26.

Certificato di sicurezza

1. Il certificato di sicurezza per le
navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità
dell’unità e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la
convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 27.

Natanti da diporto

1. I natanti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), sono esclusi
dall’obbligo dell’iscrizione nei registri di cui all’articolo 15, della licenza
di navigazione di cui all’articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui
all’articolo 26.

2. I natanti da diporto, a richiesta,
possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale
caso ne assumono il regime giuridico.

3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:

a) entro sei miglia dalla costa;

b) entro dodici miglia dalla costa,
se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per
tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi dell’articolo 10
ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; in
tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del
certificato di omologazione con relativa dichiarazione
di conformità ovvero l’attestazione di idoneità rilasciata dal predetto
organismo;

c) entro un miglio
dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini,
mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonchè gli acquascooter o moto
d’acqua e mezzi similari.

4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di
progettazione di appartenenza di cui all’allegato II.

5. La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), sono
disciplinate dalla competente autorità marittima e della navigazione interna.

6. L’utilizzazione dei natanti da
diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi
turistici di carattere locale, nonchè di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o
ricreativo è disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con
ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna,
d’intesa con gli enti locali.

Art. 28.

Potenza dei motori

1. Per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio come definita
dalla norma armonizzata EN/ISO 8665.

2. Per ogni singolo motore il
costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato
stabilito nell’Unione europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo
conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.

3. La dichiarazione di potenza del
motore fa parte dei documenti di bordo.

Art. 29.

Apparati
ricetrasmittenti
di bordo

1. Su tutte le unità da diporto con
scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro metri è
fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad
onde ettometriche, secondo le norme stabilite
dall’autorità competente.

2. A tutte le unità da diporto con scafo
di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano a distanza
superiore alle sei miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno
di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche
(VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall’autorità competente.

3. Tutti gli apparati
ricetrasmittenti a bordo delle unità da diporto, conformi alla normativa
vigente, sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie, salvo
l’obbligo di collaudo per le stazioni radioelettriche per mezzo delle quali è effettuato il servizio di corrispondenza pubblica. Il
costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione
attestante la conformità dell’apparato alla normativa vigente ovvero, se
trattasi di unità proveniente da uno Stato non
comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell’Unione europea o dello
spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di
conformità sono soggetti al collaudo da parte dell’autorità competente.

4. L’istanza per
il rilascio della licenza di esercizio dell’apparato radiotelefonico, rivolta
all’autorità competente e corredata della dichiarazione di conformità, è
presentata all’ufficio di iscrizione dell’unità, che provvede:

a) all’assegnazione del nominativo internazionale;

b) al rilascio della licenza
provvisoria di esercizio;

c) alla trasmissione all’autorità competente
della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.

5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza
definitiva; la licenza è riferita all’apparato radiotelefonico di bordo ed è
sostituita solo in caso di sostituzione dell’apparato stesso.

6. La domanda per il rilascio della
licenza di esercizio dell’apparato radiotelefonico
installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformità, è
presentata all’ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni
avente giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza.
Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un
indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall’unità
su cui l’apparato viene installato, e a rilasciare, entro quarantacinque
giorni, la licenza di esercizio.

7. Gli apparati ricetrasmittenti
installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano
traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all’obbligo di
affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione
del relativo canone.

8. I contratti per l’esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le società
concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti.
Copia della disdetta è inviata all’autorità competente, unitamente ad una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
attestante l’assunzione di responsabilità della funzionalità dell’apparato e
l’impegno ad utilizzare l’apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la
sicurezza della navigazione.

9. La licenza di esercizio,
rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validità anche per l’impiego
dell’apparato ai fini della sicurezza della navigazione.

10. Il Ministero delle comunicazioni,
di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può
disporre, quando io ritenga opportuno o su richiesta
degli organi dell’amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori,
gli importatori, i distributori e gli utenti.

11. Per le imbarcazioni e le navi da
diporto in navigazione oltre le dodici miglia dalla costa è
altresì obbligatoria l’installazione a bordo di un apparato elettronico per la
rilevazione satellitare della posizione.

Art. 30.

Manifestazioni sportive

1.
In
occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità
competenti, organizzate dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o
da organizzazioni da esse riconosciute, le
imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte nei registri di cui all’articolo
15, ed i natanti ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di
distanza dalla costa.

2. Le stesse deroghe sono estese
anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma 1 durante gli allenamenti
ad eccezione dei natanti di cui al comma 3, lettera c), dell’articolo 27, per i
quali è necessaria apposita autorizzazione rilasciata
dall’autorità marittima, nonchè alle imbarcazioni e
ai natanti che partecipano a manifestazioni organizzate dalla Federazione
italiana vela e dalla Lega navale italiana.

3. Nel corso degli allenamenti deve
essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza,
con validità non superiore al trimestre, vistata dall’autorità competente nel
cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che
l’unità è destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un
determinato equipaggio.

4. Nelle manifestazioni sportive e
negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per
l’organizzazione dell’attività sportiva delle federazioni di
cui al comma 1.

Art. 31.

Navigazione temporanea

1. Per navigazione temporanea si intende quella effettuata alla scopo di:

a) verificare l’efficienza degli
scafi o dei motori;

b) presentare
imbarcazioni o navi da diporto al pubblico o ai singoli interessati
all’acquisto;

c) trasferire
imbarcazioni o navi da diporto da un luogo all’altro anche per la
partecipazione a saloni nautici internazionali.

2. Il capo del circondario marittimo
o il capo dell’ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri e
per i sistemi informativi e
statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o, per le navi da
diporto, il capo del compartimento marittimo, nella cui giurisdizione l’impresa
ha sede principale o secondaria, rilasciano ai cantieri navali, ai costruttori
di motori marini e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione
temporanea per le unità da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo
ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assistenza.

3. La navigazione temporanea è
effettuata sotto la responsabilità del titolare dell’autorizzazione.

4. L’atto di autorizzazione
vale come documento di bordo ed abilita alla navigazione nei limiti consentiti
dalle caratteristiche di costruzione dell’unità da diporto.

5. L’unità da diporto che fruisce di tale
autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da persona che abbia un contratto di lavoro con il soggetto intestatario
dell’autorizzazione medesima abilitati, se richiesto, al comando di quella
unità.

6. Le unità che effettuano
la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza
necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza
delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilità del soggetto
intestatario dell’autorizzazione.

Art. 32.

Autorizzazione alla navigazione temporanea

1. L’autorizzazione alla navigazione
temporanea è rilasciata previa presentazione dei seguenti documenti:

a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti
di terzi e delle persone trasportate;

b) certificato d’iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto
richiedente, dal quale risulti la specifica attività
di cantiere navale, di costruttore di motori marini oppure di azienda di
vendita di imbarcazioni o navi da diporto o di motori marini per il diporto.

2. L’autorizzazione è rinnovabile ogni
due anni con annotazione sul documento originale.

Art. 33.

Condizioni per la navigazione
temporanea

1. Le unità che effettuano
la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza
necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza
delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilità del soggetto
intestatario dell’autorizzazione.

2. Il numero delle persone imbarcate
durante la navigazione non deve essere superiore a quello consentito dalle
caratteristiche dell’unità.

Capo III Persone trasportabili ed equipaggio

Art. 34.

Numero massimo delle persone
trasportabili sulle unità da diporto

1. Per le navi e le imbarcazioni da
diporto, l’autorità che rilascia la licenza di navigazione
annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili sulla base
dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata.

2.
In
caso di imbarcazioni da diporto aventi più categorie
di progettazione il numero massimo delle persone trasportabili è quello previsto
dal costruttore per la categoria di progettazione corrispondente alla specie di
navigazione effettuata.

3. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è
documentato come segue:

a) per le unità
munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e dal manuale del
proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell’allegato II;

b) per le unità non munite di
marcatura CE:

1) se omologate, da copia del
certificato di omologazione e dalla dichiarazione di
conformità del costruttore;

2) se non
omologate, ai sensi del regolamento di cui all’articolo 65.

Art. 35.

Numero minimo dei componenti
dell’equipaggio delle unità da diporto

1. È responsabilità del comandante o
del conduttore dell’unità da diporto verificare prima della partenza la
presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare
l’equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende
intraprendere, anche in relazione alle condizioni
meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri.

Art. 36.

Servizi di bordo delle navi e delle
imbarcazioni da diporto

1. A giudizio del comandante o del
conduttore i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere
svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di
ospiti, purchè abbiano compiuto il sedicesimo anno di
età per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per
i servizi di macchina.

2. I servizi di bordo delle navi da
diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare
e della navigazione interna.

3. I servizi complementari di bordo,
di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi
da diporto in qualità di ospiti, purchè
abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

4. Al personale appartenente alla gente
di mare ed a quello della navigazione interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto avvalendosi della
patente nautica, non è riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti
professionali previsti dal codice della navigazione e dai relativi regolamenti
di esecuzione.

Art. 37.

Servizi di bordo delle imbarcazioni e
delle navi da diporto adibite a noleggio

1. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i titoli e le
qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo di
imbarcazioni e navi, da diporto impiegate in attività di noleggio.

Art. 38.

Ruolino di equipaggio

1. Qualora si intenda
imbarcare sulle unità da diporto, quali membri dell’equipaggio, marittimi
iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve
essere preventivamente richiesto dal proprietario all’autorità competente
apposito documento, redatto in conformità al modello approvato con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell’iscrizione dei
nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati
nello stesso documento.

Capo IV

Obbligo di patente

Art. 39.

Patente nautica

1. La patente nautica per unità da
diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri è obbligatoria nei
seguenti casi, in relazione alla navigazione
effettivamente svolta:

a) per la navigazione oltre le sei
miglia dalla costa o, comunque, su moto d’acqua;

b) per la navigazione nelle acque
interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla
costa, quando a bordo dell’unità sia installato un motore avente una cilindrata
superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a
1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori
bordo o se a iniezione diretta, o a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000
cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore
a 30 kw o a 40,8 cv.

2. Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro
metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto.

3. Per il comando e la condotta delle
unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che
navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato un
motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate
al comma 1, lettera b), è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza
obbligo di patente:

a) aver compiuto diciotto anni di età, per le imbarcazioni;

b) aver compiuto sedici anni di età, per i natanti;

c) aver compiuto quattordici anni di età, per i natanti a vela con superficie velica,
superiore a quattro metri quadrati nonchè per le
unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.

4. Si prescinde dai requisiti di età di cui al comma 3, per la partecipazione all’attività
di istruzione svolta dalle scuole dì avviamento agli sport nautici gestite
dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi
allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si
svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti
dall’assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone
imbarcate ed a terzi.

5. I motoscafi
ad uso privato di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito
dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini
dell’abilitazione al comando, alle unità da diporto.

6. La patente nautica si distingue
nelle seguenti categorie ed abilita al comando o alla direzione nautica delle
unità da diporto indicate per le rispettive categorie:

a) Categoria A:
comando e condotta di natanti e imbarcazioni da diporto;

b) Categoria B: comando di navi da
diporto;

c) Categoria C: direzione nautica di
natanti e imbarcazioni da diporto.

Capo V

Responsabilità derivante dalla circolazione
delle unità da diporto

Art. 40.

Responsabilità civile

1. La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto,
come definite dall’articolo 3, è regolata dall’articolo 2054 del codice civile
e si applica la prescrizione stabilita dall’articolo 2947, comma 2, dello
stesso codice.

2. Ai fini dell’applicazione
dell’articolo 2054, comma 3, del codice civile il locatario dell’unità da
diporto è responsabile in solido con il proprietario e, in
caso di locazione finanziaria, l’utilizzatore dell’unità da diporto è
responsabile in solido con il conducente in vece del proprietario.

Art. 41.

Assicurazione obbligatoria

1. Le disposizioni della legge 24
dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni si applicano alle unità da
diporto come definite dall’articolo 3, con esclusione
delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.

2. Le disposizioni della legge 24
dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori
amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall’unità sulla quale vengono applicati.

3. L’articolo 6 della legge 24 dicembre
1969, n. 990, si applica anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso
all’estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.

Titolo III

DISPOSIZIONI
SPECIALI SUI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO E SULLA
MEDIAZIONE

Capo I

Locazione di unità
da diporto

Art. 42.

Locazione e forma del contratto

1. La locazione di unità
da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso
corrispettivo a cedere il godimento dell’unità da diporto per un periodo di
tempo determinato.

2. Con l’unità da diporto locata, il
conduttore esercita la navigazione e ne assume la
responsabilità ed i rischi.

3. Il contratto di locazione delle
imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per
iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme.

4. La forma del contratto di
sublocazione o di quello di cessione è regolata dal comma 3.

Art. 43.

Scadenza del contratto

1. Salvo espresso consenso del
locatore, il contratto non s’intende rinnovato ancorchè, spirato il termine stabilito, il conduttore
conservi la detenzione dell’unità da diporto.

2. Salvo diversa volontà delle parti,
nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore per un periodo
non eccedente la decima parte della durata del contratto di locazione, non si
fa luogo a liquidazione di danni ma al locatore, per
il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un
corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.

Art. 44.

Prescrizione

1. I diritti derivanti dal contratto
di locazione si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre dalla
scadenza del contratto o, nel caso di cui al comma 2
dell’articolo 43, dalla riconsegna dell’unità.

Art. 45.

Obblighi del locatore

1. Il locatore è tenuto a consegnare
l’unità da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa
di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la
navigazione e coperta dall’assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n.
990, e successive modificazioni.

Art. 46.

Obblighi del conduttore

1. Il conduttore è tenuto ad usare
l’unità da diporto secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza
di navigazione e in conformità alle finalità di diporto.

Capo II

Noleggio

Art. 47.

Noleggio di unità
da diporto

1. Il noleggio di unità
da diporto è il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo
pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra l’unità da diporto per
un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque
interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal
contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle
cui dipendenze resta anche l’equipaggio.

2. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere
tenuto a bordo in originale o copia conforme.

Art. 48.

Obblighi del noleggiante

1. Il noleggiante è obbligato a
mettere a disposizione l’unità da diporto in perfetta efficienza, armata ed
equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza,
munita dei prescritti documenti e coperta dall’assicurazione di cui alla legge
24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, estesa in favore del
noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni
e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in
conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità
civile.

Art. 49.

Obblighi del noleggiatore

1. Nel noleggio di unità
da diporto, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore provvede
al combustibile, all’acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento
dell’apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del
contratto.

Capo III Mediatore per le unità da diporto

Art. 50.

Ruoli dei mediatori per le unità da diporto

1. Le regioni disciplinano i
requisiti e le modalità di iscrizione nel ruolo dei
mediatori per le unità da diporto, la formazione e conservazione del ruolo, le
cause di cancellazione e le norme disciplinari.

Art. 51.

Abilitazione all’esercizio della
professione di mediatore

1. L’iscrizione nel ruolo dei
mediatori per le unità da diporto abilita all’esercizio della professione in
tutto il territorio della Repubblica; non è ammessa l’iscrizione in più di un
ruolo. L’iscritto non può delegare le funzioni relative all’esercizio
della professione, se non ad altro mediatore iscritto.

Titolo IV EDUCAZIONE MARINARA

Art. 52.

Cultura nautica

1. Il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, nel rispetto delle prerogative costituzionali
delle regioni, può inserire, nell’ambito dei piani formativi scolastici di ogni ordine e grado, senza nuovi oneri per la finanza
pubblica, l’insegnamento della cultura nautica, anche attraverso l’attivazione
di specifici corsi. A tale fine il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti collabora alla definizione di specifici
progetti formativi, avvalendosi della Lega navale italiana, della Federazione
italiana della vela, delle Amministrazioni locali interessate, nonchè attraverso gli istituti tecnici nautici.

Titolo V

NORME SANZIONATORIE

Illeciti amministrativi

Art. 53.

Violazioni commesse con unità da
diporto

1. Chiunque assume o ritiene il
comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una
unità da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemilasessantasei
euro a ottomiladuecentosessantatre euro; la stessa sanzione si applica a chi
assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una
unità da diporto senza la prescritta abilitazione perchè revocata o non
rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione è raddoppiata nel caso di
comando o condotta di una nave da diporto.

2. Chiunque assume o ritiene il comando o la
condotta ovvero la direzione nautica di una unità da
diporto con una abilitazione scaduta, ovvero che non sia in regola con quanto
stabilito all’articolo 17 in
materia di trascrizione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da duecentosette euro a milletrentatre euro.

3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine
protette, chi nell’utilizzo di un’unità da diporto non osserva una disposizione
di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall’autorità
competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e
delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione
di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentosette euro a
milletrentatre euro. Se il fatto è commesso con l’impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.

4. Chiunque, al di fuori dei casi
previsti dai commi 1, 2 e 3, non osserva una
disposizione del presente decreto o un provvedimento emanato dall’autorità
competente in base al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da cinquanta euro a cinquecento euro.

5.
In
caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni amministrative, l’utilizzatore a titolo
di locazione finanziaria è obbligato in solido con l’autore delle violazioni al
pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione è
avvenuta contro la sua volontà.

6. Per le
violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione accessoria della
sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo
di sospensione e riportato sulla licenza di navigazione.

Art. 54.

Abusivo utilizzo dell’autorizzazione
alla navigazione temporanea

1. Chiunque utilizza l’autorizzazione
alla navigazione temporanea per navigare fuori dei casi previsti dall’articolo
31, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro duemilasessantasei a euro
ottomiladuecentosessantatre.

Art. 55.

Esercizio abusivo delle attività di
locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee ed insegnamento della
navigazione da diporto

1. Chiunque esercita le attività di
locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee ed insegnamento della
navigazione da diporto senza l’osservanza delle formalità di cui all’articolo
2, comma 2, ovvero utilizza imbarcazioni da diporto per attività diverse da
quelle a cui sono adibite, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro duemilasessantasei a
euro ottomiladuecentosessantatre.

2. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque non presenta la dichiarazione di cui
all’articolo 2, comma 3.

Art. 56.

Inosservanza di norme in materia di
costruzione e progettazione di unità da diporto

1. Il costruttore, il suo mandatario
stabilito nel territorio comunitario o il responsabile dell’immissione in
commercio, che pongono in commercio o in servizio prodotti di cui all’articolo
4, comma 1, non conformi alle disposizioni del titolo I, capo
II o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell’articolo 12, sono
puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
ventimilaseicentocinquantotto a euro centoventitremilanovecentoquarantanove.

2. Il costruttore o il suo mandatario
stabilito nel territorio comunitario o il responsabile dell’immissione in
commercio, che non ottemperino agli ordini delle amministrazioni vigilanti di
cui all’articolo 11, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro venticinquemilaottocentoventidue
a euro centocinquantaquattromilanovecentotrentasette.

3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque apponga indebitamente la
marcatura CE in violazione delle disposizioni dell’articolo 8, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
ventimilaseicentocinquantotto a euro centoventitremilanovecentoquarantanove.

4. Chiunque venda prodotti di cui
all’articolo 4, comma 1, non conformi alle disposizioni dettate dal titolo I, capo II, o di cui sia stata accertata la pericolosità ai
sensi dell’articolo 12, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro ventimilaseicentocinquantotto a euro centoventitremilanovecentoquarantanove.

5. Chiunque installi componenti o motori non conformi alle disposizioni dettate
dal titolo I, capo II, o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell’articolo
12, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
diecimilatrecentoventinove euro a sessantunomilanovecentosettantaquattro
euro.

6. Chiunque violi gli obblighi di
conservazione e di esibizione della documentazione di
cui all’articolo 11 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da duemilacinquecentottantadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatre
euro. Le amministrazioni vigilanti di cui all’articolo 11
possono disporre il temporaneo divieto di commercializzazione dei prodotti di
cui all’articolo 4, comma 1, fino alla produzione della documentazione.

Art. 57.

Rapporto delle violazioni

1. Per gli illeciti amministrativi di
cui al presente codice in materia di navigazione marittima, le autorità
competenti a ricevere il rapporto previsto dall’articolo 17, comma 1, della
legge 24 novembre 1981, n. 68, sono le Capitanerie di porto.

2. Ove si tratti di
illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di
unità da diporto, l’autorità competente emette l’ordinanza di cui all’articolo
18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle
amministrazioni vigilanti di cui all’articolo 11, che possono disporre indagini
supplementari.

Titolo VI

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI, TRANSITORIE
E FINALI

Art. 58.

Durata dei procedimenti

1. I procedimenti amministrativi
relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro venti
giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta.

2. Il termine di cui al comma 1 si
applica anche al procedimento di rilascio del certificato limitato di
radiotelefonista per l’uso di apparati radiotelefonici
installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle centocinquanta
tonnellate, con potenza non superiore a 60 watts, di
cui all’articolo 2-bis del decreto del Ministro per le poste e le
telecomunicazioni in data 21 novembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive
modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi l’uso di apparati
installati a bordo di unità da diporto.

Art. 59.

Arrivi e partenze delle unità da
diporto

1. Le unità da diporto sono esenti
dall’obbligo di presentazione della nota di informazioni all’autorità marittima all’arrivo in
porto e del rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto stesso.

Art. 60.

Denuncia di evento
straordinario

1. Se nel corso della navigazione o
durante la sosta in porto si sono verificati eventi straordinari relativi
all’unità da diporto o alle persone a bordo, il comandante dell’unità da
diporto deve farne denuncia all’autorità marittima o consolare
entro tre giorni dall’arrivo in porto con le modalità di cui
all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.

2.
In
caso di eventi che abbiano coinvolto l’incolumità
fisica di persone, il termine di cui al comma 1 è ridotto a ventiquattro ore.

3. Le autorità di
cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti
denunciati e sulle loro cause.

Art. 61.

Disposizioni in materia di sinistri e
inchieste formali

1. In caso di sinistro concernente in
modo esclusivo unità da diporto non adibite ad uso commerciale, ove dal fatto
non derivi l’apertura di un procedimento penale, l’inchiesta formale di cui
all’articolo 579 del codice della navigazione è disposta soltanto ad istanza degli interessati.

Art. 62.

Iscrizione di unità
da diporto destinate esclusivamente alla navigazione nelle acque interne

1. I proprietari di
imbarcazioni da diporto non iscritte o cancellate dai registri delle
imbarcazioni da diporto in quanto destinate alla sola navigazione nelle acque
interne, devono provvedere all’iscrizione delle proprie unità entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. A tal fine, qualora
l’interessato non sia in possesso di uno dei titoli di
proprietà, può essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato, comprensiva dell’attestazione che l’unità ha navigato
esclusivamente in acque interne.

2. Per l’iscrizione delle
imbarcazioni da diporto di cui al comma 1 la documentazione tecnica può essere
sostituita da un’attestazione di idoneità rilasciata da
un organismo notificato ai sensi dell’articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi
del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, qualora l’unità sia stata
immessa in commercio o messa in servizio in uno degli Stati membri dell’area
economica europea prima del 16 giugno 1998.

3. Le imbarcazioni
da diporto di cui al comma 1, già iscritte e cancellate dai registri delle
imbarcazioni da diporto, possono essere nuovamente iscritte presso lo stesso
ufficio sulla base della documentazione di proprietà e tecnica agli atti del
predetto ufficio. L’ufficio di iscrizione può
disporre, a spese dell’interessato, una visita di ricognizione dell’unità da
parte di un organismo notificato ai sensi dell’articolo 10 ovvero autorizzato
ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.

Art. 63.

Tariffe per prestazioni e servizi

1. Alle procedure relative
all’attestazione di conformità delle unità da diporto e dei loro
componenti e a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati
ad attestare la conformità, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonchè all’effettuazione dei controlli sui prodotti, si
applicano le disposizioni dell’articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. Per le prestazioni e i servizi,
diversi da quelli previsti dal comma 1, da richiedere agli organi competenti,
gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti
nella tabella A contenuta nell’allegato XVI, nonchè
dei tributi speciali previsti dalla tabella D allegata al decreto-legge 31
luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1954, n. 869, come sostituita dall’allegato 1 alla legge 6 agosto 1991, n. 255.
Conseguentemente le tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella 3 allegata
alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche, si applicano relativamente alle prestazioni ed ai servizi diversi da
quelli riguardanti la nautica da diporto.

3. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, gli importi dei diritti e dei compensi di cui al
comma 2 sono aggiornati ogni due anni in misura pari all’intera variazione,
accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, media nazionale, verificatasi nei
due anni precedenti.

4. Gli introiti derivanti dai diritti
e compensi previsti nella tabella A contenuta nell’allegato XVI, affluiscono ad
un apposito capitolo dello stato di previsione
dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati,
fino al limite del venticinque per cento, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per interventi da definire, nei limiti delle
predette risorse, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Art. 64.

Diritti di ammissione
agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche

1. L’ammissione agli esami per il
conseguimento delle patenti nautiche è subordinata al pagamento di un diritto
commisurato al costo sostenuto dall’amministrazione per la gestione delle
relative procedure.

2. L’ammontare del predetto diritto è
stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.

Art. 65.

Regolamento di attuazione

1. Il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare,
secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie
di seguito indicate:

a) modalità di iscrizione
nei registri delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla
iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto;

b) procedure relative
al trasferimento ad altro ufficio dell’iscrizione di una unità da
diporto e formalità relative alla cancellazione dai registri delle unità da
diporto;

c) disciplina relativa ai
casi di perdita di possesso delle unità da diporto;

d) procedimento per
il rinnovo della licenza di navigazione delle imbarcazioni e delle navi da
diporto e disciplina del rilascio della licenza provvisoria alle navi da diporto;

e) disciplina del regime
amministrativo degli apparati ricetrasmittenti di bordo;

f) disciplina relativa
ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica
delle unità da diporto, ivi compresa l’introduzione di nuovi criteri in materia
di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare
per le persone disabili e l’uso obbligatorio di dispositivi elettronici in
grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della
persona, la disattivazione del pilota automatico e l’arresto dei motori;

g) sicurezza della navigazione e
delle unità da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attività di noleggio o
come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;

h) individuazione, in base alle
esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi
detentori dei registri di iscrizione, degli uffici
provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, autorizzati a tenere i registri di iscrizione
delle imbarcazioni da diporto;

i) normativa
tecnica per i motori a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio
liquido;

l) disciplina relativa
alla procedura di rilascio dell’autorizzazione alla navigazione
temporanea e condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta
navigazione;

m) organizzazione dello sportello telematico del diportista.

2. Fino all’entrata
in vigore del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
regolamentari vigenti.

Art. 66.

Disposizioni abrogative

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogate le
seguenti disposizioni:

a) gli articoli
213, 214, 215, 216, 218, 1212 e 1291 del codice della navigazione;

b) gli articoli 96,
97 e 98 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

c) gli articoli
314, comma 2, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 e 538 del regolamento per
l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

d) l’articolo 52
della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni;

e) la legge 11 febbraio 1971, n. 50,
e successive modificazioni, dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui all’articolo 65;

f) l’articolo 28 della legge 26 aprile 1986,
n. 193;

g) gli articoli 5 e
10 della legge 5 maggio 1989, n. 171;

h) il decreto-legge
16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1994, n. 498, e successive modificazioni;

i) gli articoli dall’1
al 18, 20 e 21 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive
modificazioni;

l) i commi 8, 9, 10
dell’articolo 10 ed il comma 3-bis dell’articolo 15 del decreto-legge 21
ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.

2.
A decorrere dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio
2003, n. 172, sono abrogati i commi dall’1 al 7 dell’articolo 10 del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 647.

3. Dalla data di entrata
in vigore del presente codice è soppresso il n. 4 dell’allegato 1 alla legge 8
marzo 1999, n. 50.

Art. 67.

Disposizioni transitorie e finali

1. Dall’attuazione del presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì
18 luglio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti

La Malfa, Ministro delle politiche
comunitarie

Fini, Ministro degli affari esteri

Siniscalco, Ministro dell’economia e
delle finanze

Storace, Ministro della salute

Landolfi, Ministro delle comunicazioni

Baccini, Ministro per la funzione pubblica

Castelli, Ministro della giustizia

Moratti, Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca

Scajola, Ministro delle attività produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato I

COMPONENTI

1. Protezione antincendio per motori entrobordo e entrobordo con comando fuoribordo («sterndrive»).

2. Dispositivo che
impedisce l’avviamento dei motori fuoribordo con marcia innestata.

3. Timone a ruota, meccanismo e cavi
di comando.

4. Serbatoi destinati a impianti fissi e tubazioni del carburante.

5. Boccaporti e oblò prefabbricati.

Allegato II

REQUISITI ESSENZIALI

Osservazione preliminare

Ai fini del presente allegato il
termine «unita» designa le unità da diporto e le moto d’acqua. A. Requisiti essenziali di sicurezza per la progettazione e la
costruzione delle unità.

1. Categorie di progettazione delle unita’.

=====================================================================

| | Altezza
significativa

| |delle onde da
prendere

Categoria di
|Forza del vento (Scala|in considerazione
H1/3,

progettazione |
Beaufort)
| metri)

=====================================================================

A {In alto mare} | > 8 | > 4

———————————————————————

B {Al largo} | < = 8 | < = 4

———————————————————————

C {In prossimita’ | |

della costa} | < = 6 | < = 2

———————————————————————

D {In acque protette} | < = 4 | < = 0,3

Definizioni:

A. In alto mare: progettate per
viaggi di lungo corso, in cui la forza del vento può essere superiore ad 8 (Scala
Beaufort) e l’altezza significativa
delle onde superiore a 4 m,
ma ad esclusione di circostanze anomale; imbarcazioni ampiamente
autosufficienti.

B. Al largo: progettate per crociere
d’altura, in cui la forza del vento può essere pari a 8 e l’altezza significativa delle onde può raggiungere 4 m.

C. In prossimità della costa:
progettate per crociere in acque costiere, grandi baie, estuari, fiumi e laghi,
in cui la forza del vento può essere pari a 6 e
l’altezza significativa delle onde può raggiungere 2 m.

D. In acque protette: progettate per
crociere in acque costiere riparate, in piccole baie, laghi, fiumi e canali, in
cui la forza del vento può essere pari a 4 e l’altezza significativa
delle onde può raggiungere 0,3
m, con onde occasionali di altezza massima pari a 0,5 m, ad esempio a causa di
imbarcazioni di passaggio. Le unità da diporto di ciascuna categoria devono
essere progettate e costruite conformemente a questi parametri per quanto
riguarda stabilità, galleggiamento e gli altri pertinenti requisiti essenziali
elencati nel presente allegato II e per essere dotate di buone caratteristiche
di manovrabilità.

2. Requisiti generali.

I prodotti di cui all’articolo
4, comma 1, lettera a) devono essere conformi ai requisiti essenziali
nella misura in cui questi sono loro applicabili.

2.1. Identificazione dell’unità.

Ogni unità reca una marcatura con il
numero di identificazione, comprendente le seguenti informazioni:

codice del costruttore;

Paese di costruzione;

numero di serie unico;

anno di costruzione;

anno del modello.

La norma armonizzata pertinente
fornisce i dettagli di tali requisiti.

2.2. Targhetta del costruttore.

Ogni unità da
diporto: reca una targhetta fissata in modo inamovibile, separata dal numero
d’identificazione dello scafo, contenente le seguenti informazioni:

nome del costruttore;

marcatura «CE»
(vedi allegato III);

categoria di progettazione di cui al punto 1;

portata massima consigliata dal costruttore
di cui al punto 3.6 escluso il peso del contenuto dei serbatoi fissi pieni;

numero di persone raccomandate dal
fabbricante per il cui trasporto l’unità da diporto è stata concepita.

2.3. Protezioni
contro la caduta in mare e mezzi di rientro a bordo.

A seconda della categoria di progettazione, le unità
da diporto sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di caduta in
mare e da facilitare il rientro a bordo.

2.4. Visibilità a
partire dalla posizione principale di governo.

In condizioni normali di uso, (velocità e carico), la posizione principale di governo
nelle unità da diporto a motore consente al timoniere una buona visibilità a
360°.

2.5. Manuale del proprietario.

Ogni unità da diporto è fornita di un
manuale del proprietario in lingua italiana e nella lingua
(o nelle lingue) del Paese in cui è commercializzata. Detto manuale dovrà più
particolarmente attirare l’attenzione sui rischi di incendio
e di allagamento e conterrà le informazioni
elencate ai punti 2.2, 3.6 e 4, nonchè i dati
relativi al peso a vuoto dell’unità da diporto in chilogrammi. 3. Resistenza e
requisiti strutturali.

3.1. Struttura.

La scelta e la combinazione dei
materiali e la costruzione devono assicurare all’unità da diporto una
resistenza adatta da tutti i punti di vista. Particolare attenzione si presterà
alla categoria di progettazione di cui al punto 1 e alla portata massima
consigliata dal costruttore di cui al punto 3.6.

3.2. Stabilità e bordo libero.

L’unità da diporto ha una stabilità e
un bordo libero adatti alla categoria di progettazione di cui al punto 1 e alla
portata massima consigliata dal costruttore, di cui al punto
3.6.

3.3. Galleggiabilità.

L’unità da diporto è costruita in
modo da garantire caratteristiche di galleggiabilità adeguate alla sua
categoria di progettazione ai sensi del punto 1 e alla portata massima
consigliata dal costruttore, di cui al punto 3.6. Tutte le unità da diporto multiscafo abitabili devono essere progettate in modo da
avere una sufficiente galleggiabilità per restare a galla in posizione
rovesciata. Le unità da diporto inferiori a 6 metri, sono munite di una
riserva di galleggiabilità per consentire loro di galleggiare in caso di allagamento quando siano utilizzate conformemente alla
loro categoria di progettazione.

3.4. Aperture nello
scafo, nel ponte e nella sovrastruttura.

Le aperture nello scafo, nel ponte (o
nei ponti) e nella sovrastruttura non pregiudicano la
resistenza strutturale dell’unità da diporto e la sua resistenza agli agenti
atmosferici quando si trovano in posizione chiusa. Finestrature,
oblò e portelli dei boccaporti resistono alla pressione dell’acqua prevedibile
nella loro posizione specifica, nonchè alle eventuali
punte di carico applicate dalla massa delle persone che si muovono in coperta.
Le tubazioni attraversanti lo scafo, progettate per consentire il passaggio di acqua dentro o fuori dello scafo, al di sotto della linea
di galleggiamento corrispondente alla portata massima consigliata dal
costruttore, di cui al punto 3.6, sono munite di chiusure prontamente
accessibili.

3.5. Allagamento.

Tutte le unità da diporto sono
progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di affondamento.
Occorre riservare particolare attenzione:

ai pozzetti e gavoni,
che devono essere autovuotanti o disporre di altri
mezzi efficaci per impedire all’acqua di penetrare all’interno dell’unità da
diporto;

agli impianti di ventilazione;

all’evacuazione dell’acqua con apposite
pompe o altri mezzi.

3.6. Portata massima consigliata dal
costruttore.

La portata massima consigliata dal
costruttore [carburante, acqua, provviste, attrezzi vari e persone (in
chilogrammi)] per la quale l’unità da diporto è stata
progettata, è determinata in funzione della categoria di progettazione (punto
1), della stabilità e del bordo libero (punto 3.2), della galleggiabilità e del
galleggiamento (punto 3.3).

3.7. Alloggiamento della zattera di
salvataggio.

Tutte le unità da diporto delle
categorie A e B, nonchè
quelle appartenenti alle categorie C e D di lunghezza superiore ai 6 metri sono
munite di uno o più alloggiamenti per una o più zattere di salvataggio
sufficientemente capienti per contenere il numero di persone raccomandato dai
fabbricanti che, secondo la progettazione, possono trovarsi a bordo durante la
navigazione. Gli alloggiamenti sono di pronto accesso in qualsiasi momento.

3.8. Evacuazione.

Tutte le unità da diporto multiscafo abitabili di lunghezza superiore a 12 metri sono
munite di un mezzo di evacuazione efficace in caso di
rovesciamento. Tutte le unità da diporto multiscafo
abitabili sono munite di un mezzo di evacuazione
efficace in caso di incendio.

3.9. Ancoraggio, ormeggio e
rimorchio.

A seconda della categoria di progettazione e delle
caratteristiche, tutte le unità da diporto sono munite di uno o più attacchi
per punti d’ancoraggio o di altro dispositivo atto a reggere in condizioni di
sicurezza i carichi di ancoraggio, di ormeggio e di rimorchio. 4.
Caratteristiche di manovra.

4.1. Il costruttore provvede affinchè le caratteristiche di manovra dell’unità da
diporto con il motore più potente per il quale l’unità da diporto è progettata
e costruita siano soddisfacenti. In conformità della
norma armonizzata la potenza massima nominale di tutti i motori destinati alle
unità da diporto deve essere specificata nel manuale
fornito al proprietario. 5. Requisiti relativi ai
componenti e alla loro installazione.

5.1. Motori e
compartimenti motore.

5.1.1. Motore entrobordo.

Tutti i motori
entrobordo si
trovano in un vano chiuso e isolato dai locali alloggio e sono installati in
modo da ridurre al minimo il rischio di incendi o di propagazione di incendi nonchè i pericoli derivanti da fumi tossici, calore, rumore
o vibrazioni nei locali alloggio. Le parti del motore e gli accessori che
richiedono una frequente ispezione e/o manutenzione sono
facilmente accessibili. I materiali isolanti posti all’interno dei
compartimenti motore sono incombustibili.

5.1.2. Ventilazione.

Il vano motore deve essere ventilato.
È necessario evitare l’ingresso di acqua nel vano
motore attraverso le prese d’aria.

5.1.3. Parti esposte.

Le parti esposte del motore in
movimento o calde che possono causare lesioni alle persone
devono essere efficacemente protette, a meno che il motore non sia già
rinchiuso o comunque isolato nel suo vano.

5.1.4. Avviamento dei motori
fuoribordo.

Tutte le unità da diporto munite di motori fuoribordo dispongono di un dispositivo
atto ad impedire l’avviamento del motore con marcia inserita, tranne il caso in
cui:

a) il motore fornisca meno di 500 N
di spinta statica;

b) il motore disponga
di un dispositivo di strozzamento che limiti la spinta a 500 N al
momento dell’avviamento.

5.1.5. Moto d’acqua funzionanti senza
conducente.

Le moto d’acqua sono progettate o con
un dispositivo automatico di arresto del motore o con
un dispositivo automatico che obbliga il veicolo a descrivere un movimento
circolare in avanti a velocità ridotta quando il conducente scende
deliberatamente dall’unità o cade in acqua.

5.2. Sistemi di alimentazione
del carburante.

5.2.1. Considerazioni generali.

I dispositivi e le installazioni
destinati al rabbocco, stivaggio, sfiato e alimentazione di carburante sono
progettati ed installati in modo da ridurre al minimo il rischio d’incendio e di esplosione.

5.2.2. Serbatoi di carburante.

I serbatoi, le tubazioni e le
manichette per il carburante sono posti in una posizione
sicura e separati o protetti da qualsiasi fonte significativa di calore.
Il materiale dei serbatoi ed i loro sistemi di costruzione sono adatti alla
loro capacità e al tipo di carburante. Tutti gli spazi contenenti i serbatoi debbono essere ventilati. La benzina viene
conservata in serbatoi che non formino parte integrante dello scafo e siano:

a) isolati dal vano motore e da ogni
altra fonte di ignizione;

b) isolati dai locali di alloggio.

Il gasolio può essere conservato in
serbatoi facenti parte integrante dello scafo.

5.3. Impianto elettrico.

Gli impianti elettrici sono
progettati e installati in modo da garantire un funzionamento corretto
dell’unità da diporto in condizioni di uso normale, e
ridurre al minimo il rischio d’incendio e di elettrocuzione.
Particolare attenzione è rivolta alla protezione dai sovraccarichi e dai
cortocircuiti di tutte le reti, fatti salvi i circuiti di accensione
del motore, alimentate da batterie. Deve essere garantita una ventilazione per
evitare l’accumulo di gas eventualmente emessi dalle batterie. Queste ultime
sono assicurate fermamente e protette dalle infiltrazioni d’acqua.

5.4. Sistema di governo.

5.4.1. Considerazioni generali.

I sistemi di governo sono progettati,
costruiti ed installati in modo da garantire la trasmissione delle forze di
governo in condizioni di funzionamento prevedibili.

5.4.2. Dispositivi di
emergenza.

Le unità da diporto a vela e le unità
da diporto con un solo motore entrobordo dotate di
sistemi di governo con comando a distanza sono munite di dispositivi di
emergenza per il governo dell’unità da diporto a velocità ridotta.

5.5. Impianto del gas.

Gli impianti del gas per uso
domestico sono del tipo a prelievo di vapore e vengono
progettati ed installati in modo da evitare perdite ed il rischio di esplosione
e in modo da controllarne la tenuta. I materiali ed i componenti
sono adatti al tipo specifico di gas utilizzato per resistere alle
sollecitazioni ed agli agenti incontrati in ambienti marino. Ciascun
apparecchio è munito di dispositivo di sicurezza contro lo spegnimento della
fiamma. Ogni apparecchio che consuma gas deve essere alimentato da un ramo
distinto del sistema di distribuzione e ogni apparecchio deve essere
controllato da un dispositivo di chiusura separato. Deve essere prevista una
ventilazione adeguata per prevenire i rischi dovuti ad eventuali perdite di
prodotti di combustione. Tutte le unità da diporto aventi un impianto del gas
fisso sono dotate di un compartimento isolato per
contenere le bombole del gas. Il compartimento è isolato dai locali di alloggio, accessibile solo dall’esterno e ventilato verso
l’esterno in modo che qualsiasi fuga di gas sia convogliata fuoribordo. Gli
impianti del gas fissi sono collaudati dopo l’installazione.

5.6. Protezione antincendio.

5.6.1. Considerazioni generali.

Il tipo di equipaggiamento
installato e l’allestimento dell’unità da diporto tengono conto del rischio
d’incendio e di propagazione del fuoco. È riservata particolare attenzione
all’ambiente circostante gli apparecchi a fiamma libera, le zone calde o i
motori e le macchine ausiliarie, ai traboccamenti di olio e di carburante, alle conduttore di olio e
carburante non ricoperte ed è evitata la presenza di fili elettrici al di sopra
delle parti calde delle macchine.

5.6.2. Attrezzatura antincendio.

L’unità è fornita di un’attrezzatura
antincendio adatta al tipo di rischio o la posizione e la capacità
dell’attrezzatura antincendio adatta al tipo di rischio sono indicate. Le
imbarcazioni non sono messe in servizio finchè
non sia stata installata l’appropriata attrezzatura antincendio. I vani
dei motori a benzina sono protetti con un sistema estintore che consenta di evitare l’apertura del vano in caso di incendio.
Gli estintori portatili sono fissati in punti facilmente accessibili ed uno è
collocato in modo da poter essere facilmente raggiunto dalla posizione
principale di governo dell’unità.

5.7. Fanali di navigazione.

Laddove installati, i fanali di
navigazione devono essere conformi alla regolamentazione COL REG 1972, quale successivamente modificata o CEVNI, a seconda dei casi.

5.8. Prevenzione dello scarico e
impianti che consentono di trasferire i rifiuti a terra.

Le unità sono costruite in modo da
evitare lo scarico accidentale fuori bordo di sostanze inquinanti (olio,
carburante, ecc.).

Le unità fornite di servizi igienici
devono essere munite:

a) di serbatoi, oppure

b) di dispositivi che consentono
l’installazione di serbatoi.

Le unità dotate di serbatoi
installati permanentemente sono fornite di una connessione di scarico standard
per consentire ai tubi degli impianti di scarico di
essere collegati alla tubazione di scarico dell’imbarcazione. Inoltre i tubi
destinati all’evacuazione dei rifiuti umani attraversanti lo scafo debbono essere dotati di valvole che ne consentano la
chiusura a tenuta stagna. B. Requisiti essenziali relativi
alle emissioni di gas di scarico dei motori di propulsione.

I motori di propulsione devono essere conformi ai seguenti requisiti essenziali
relativi alle emissioni di gas di scarico. 1. Identificazione del motore.

1.1. Su ogni motore figurano
chiaramente le informazioni
seguenti:

marchio commerciale o nome commerciale del
costruttore del motore;

tipo del motore, famiglia del motore, se
del caso;

un numero di identificazione unico del
motore;

la marcatura CE, nei casi previsti
dall’art. 8.

1.2. Le diciture suddette devono
essere chiaramente leggibili ed indelebili e rimanere tali per la durata
normale d’esercizio del motore. Se sono utilizzate etichette o targhette, esse
devono essere apposte in modo da rimanere fissate per la durata normale di esercizio del motore e da non poter essere rimosse senza
essere distrutte o cancellate.

1.3. Le diciture suddette devono
essere apposte in una parte del motore necessaria per il suo normale
funzionamento e che abitualmente non richiedono una sostituzione per tutta la
durata di esercizio del motore.

1.4. Le diciture suddette devono
essere collocate in modo da essere immediatamente visibili da una persona
normale dopo che il motore è stato assemblato con tutti i componenti
necessari per il suo funzionamento. 2. Requisiti relativi
alle emissioni di gas di scarico.

I motori di propulsione devono essere
progettati, costruiti e assemblati in modo tale che, se correttamente installati
e in uso normale, le loro emissioni non superino i
valori limite risultanti dalla tabella seguente:

Tabella 1

—-> Vedere tabella a pag. 26
<—-

A, B e n sono valori costanti
indicati nella tabella, PN è la potenza nominale del motore in kW e le emissioni di gas di
scarico sono misurate conformemente alla norma armonizzata EN ISO 8178-1:1996.

Per i motori di potenza superiore a
130 kW sono utilizzati i
cicli di funzionamento E3 (IMO) o ES (nautica da diporto).

I carburanti di riferimento da utilizzare
per le prove di emissione per i motori alimentati a
benzina o a diesel sono specificati nella direttiva 98/69/CE, (allegato IX,
tabelle 1 e 2) e per i motori alimentati con gas di petrolio liquefatto sono
specificati nella direttiva 98/77/CE.

3. Durata.

Il costruttore del motore fornisce
istruzioni per l’installazione e la manutenzione del motore che, se applicate, devono consentire al motore di mantenersi conforme ai limiti
di cui sopra per tutta la durata normale di esercizio del motore e in condizioni
d’uso normali.

Queste informazioni
sono ottenute dal costruttore del motore effettuando
preliminarmente una prova di resistenza, basata su cicli di funzionamento
normali, e calcolando l’usura dei componenti; in questo modo il costruttore
potrà predisporre e pubblicare le istruzioni per la manutenzione con tutti i
nuovi motori immessi in commercio per la prima volta.

La durata normale dei motori è
considerata la seguente:

a) per i motori
entrobordo o entrobordo con comando a poppa con o senza scarico
integrato: 480 ore o 10 anni (la prima di queste eventualità a verificarsi);

b) per i motori di
moto d’acqua: 350 ore o cinque anni (la prima di queste eventualità a
verificarsi);

c) per i motori
fuoribordo: 350 ore o 10 anni (la prima di queste eventualità a verificarsi).

4. Manuale del proprietario.

Con ogni motore è fornito un «manuale
del proprietario» redatto in lingua italiana e nella lingua
(o nelle lingue) del Paese in cui è commercializzato. Il manuale deve:

a) fornire
istruzioni per l’installazione e la manutenzione necessarie per il corretto
funzionamento del motore secondo i requisiti di cui al paragrafo 3 (durata);

b) specificare la potenza del motore
misurata conformemente alla norma armonizzata. C. Requisiti essenziali relativi alle emissioni acustiche.

Le unità da diporto con motore
entrobordo o motore entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, le
moto d’acqua e i motori fuoribordo e i motori entrobordo
con comando a poppa con scarico integrato devono essere conformi ai seguenti
requisiti essenziali relativi alle emissioni acustiche. 1. Livelli di emissione acustica.

1.1. Le unità da diporto con motore
entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto
d’acqua e i motori fuoribordo e i motori entrobordo
con comando a poppa con scarico integrato sono progettati, costruiti e
assemblati in modo che le emissioni acustiche misurate conformemente alla prova
definita nella norma armonizzata EN ISO 14509, non superino i valori limite
indicati nella tabella seguente:

Tabella 2

=====================================================================

| Livello massimo di
pressione

Potenza di ciascun motore in kW|
sonora = LpASmax in dB

=====================================================================

PN < = 10 | 67

———————————————————————

10 < PN < = 40 | 72

———————————————————————

PN > 40 | 75

PN = potenza nominale del motore in kWh alla velocità nominale e LpASmax = livello massimo di pressione sonora in dB. Per le unità con due o più motori di
qualsiasi tipo può essere applicata una tolleranza di 3 dB.

1.2. In alternativa
alle prove di misura del suono, le unità da diporto con motore entrobordo o
entrobordo con comando a poppa, senza scarico integrato, sono considerate
conformi ai requisiti relativi alle emissioni acustiche se hanno un numero di Froude pari a &60; 1,1 e un rapporto
potenza/dislocamento pari a &60; 40 e se il motore e il sistema di scarico
sono installati conformemente alle specifiche del costruttore del motore.

1.3. Il «numero di Froude» è calcolato dividendo la velocità massima
dell’imbarcazione V (m/s) per la radice quadrata della lunghezza della linea al
galleggiamento lwl (m) moltiplicata per la costante
gravitazionale (g = 9,8 m/s2).

Fn = V/ radice quadrata di (g.Lwl).

Il «rapporto potenza/dislocamento» è
calcolato dividendo la potenza del motore P (kW) per il dislocamento dell’imbarcazione D (t) =
P/D.

1.4. Quale ulteriore
alternativa alle prove di misura del suono, le unità da diporto con motore
entrobordo o entrobordo con comando a poppa, senza scarico integrato, sono
considerate conformi ai requisiti relativi alle emissioni acustiche se i loro
principali parametri di progettazione sono identici o compatibili con quelli di
una unità di riferimento certificata rispetto alle tolleranze specificate nella
norma armonizzata.

1.5. Per «unità di riferimento
certificata» s’intende una specifica combinazione scafo/motore entrobordo o
entrobordo con comando a poppa, senza scarico integrato, di cui è stata
accertata la conformità ai requisiti relativi alle
emissioni acustiche, misurata conformemente al punto 1.1., e per la quale tutti
i principali parametri di progettazione e le misure di livello sonoro
appropriati sono stati inclusi successivamente nell’elenco pubblicato delle
unità di riferimento certificate.

2. Manuale del proprietario.

Per le unità da diporto con motore
entrobordo o entrobordo con comando a poppa con o senza scarico integrato e le
moto d’acqua, il manuale del proprietario di cui all’allegato II, paragrafo A, punto 2.5, comprende le informazioni
necessarie per mantenere l’unità e il dispositivo di scarico in una condizione
che, nella misura del possibile, garantirà la conformità ai valori limite di
rumore specificati nell’uso normale.

Per i motori fuoribordo, il manuale
del proprietario di cui all’allegato II, paragrafo B, punto 4, fornisce le
istruzioni necessarie per mantenere il motore fuoribordo in una condizione che,
nella misura del possibile, garantirà la conformità ai valori limite di rumore
specificati nell’uso normale.».

Allegato III

MARCATURA «CE»

La marcatura «CE» di conformità è
costruita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:

—-> Vedere marchio a pag. 28
<—-

In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura «CE»,
dovranno essere rispettate le proporzioni indicate dal grafico di cui sopra.

Le dimensioni verticali dei vari
elementi della marcatura «CE» devono essere
sostanzialmente le stesse, comunque non inferiori a 5 mm.

La marcatura «CE»
è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato, qualora esso
intervenga nel controllo della produzione.

Allegato IV

CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO
(modulo A)

1. Il fabbricante o
il suo mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al
punto 2, si accerta e dichiara che i prodotti soddisfano i requisiti del
presente decreto. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità appone la marcatura «CE» a ciascun prodotto e redige una dichiarazione
scritta di conformità (vedi allegato VIII).

2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al punto 3; il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità la tiene a
disposizione delle autorità nazionali competenti, a fini ispettivi, per dieci
anni dall’ultima data di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui nè il fabbricante nè il suo
mandatario siano stabiliti nella Comunità, l’obbligo
di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona
responsabile dell’immissione del prodotto nel mercato comunitario.

3. La documentazione tecnica deve
consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti del presente
decreto; deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il
progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del prodotto (vedi allegato IX).

4. Il fabbricante o il suo mandatario
conserva copia della dichiarazione di conformità insieme con la documentazione
tecnica.

5. Il fabbricante prende
tutte le misure necessarie affinchè il processo di
fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione
tecnica di cui al paragrafo 2 e ai requisiti del presente decreto.

Allegato V

CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO E
PROVE (modulo AA)

Questo modulo è costituito dal modulo A, come indicato nell’allegato IV, oltre che dai
seguenti requisiti supplementari: A. Progettazione e costruzione.

Su una o più unità rappresentative
della produzione del costruttore vengono eseguite una
o più delle seguenti prove, calcoli equivalenti o controlli da parte del
costruttore stesso o per suo conto:

a) prova di stabilità conformemente
al punto 3.2 dei requisiti essenziali (allegato II, paragrafo A);

b) prova delle caratteristiche di
galleggiabilità conformemente al punto 3.3 dei requisiti essenziali (allegato
II, paragrafo A).

Disposizioni comuni ad entrambi le
varianti: queste prove o calcoli o controlli devono essere eseguiti sotto la
responsabilità di un organismo notificato a scelta del costruttore. B.
Emissioni acustiche.

Per le unità da diporto dotate di
motore entrobordo o motore entrobordo con comando a
poppa senza scarico integrato e per le moto d’acqua:

su una o più unità rappresentative
della produzione del costruttore di unità, le prove d’emissione sonora definite
nell’allegato II C sono eseguite dal costruttore di unità, o in suo nome, sotto
la responsabilità di un organismo notificato a scelta del costruttore.

Per i motori fuoribordo e per i motori entrobordo con comando a poppa con scarico
integrato:

su una o più unità rappresentative
della produzione del costruttore di motori, le prove d’emissione sonora definite nell’allegato II, paragrafo C, sono eseguite dal
costruttore di motori, o per suo conto, sotto la responsabilità di un organismo
notificato a scelta del costruttore.

Quando sono oggetto della prova più di un
motore di una famiglia di motori, è applicato il metodo statistico descritto
nell’allegato XV per assicurare la conformità del campione.

Allegato VI

ESAME «CE DEL TIPO»

(modulo B)

1. Un organismo notificato accerta e
dichiara che un esemplare, rappresentativo della produzione considerata,
soddisfa le disposizioni del presente decreto.

2. La domanda di esame «CE del tipo»
deve essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella
Comunità ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

il nome e l’indirizzo del fabbricante
e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e
l’indirizzo di quest’ultimo;

una dichiarazione scritta che la stessa
domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

la documentazione tecnica descritta al
punto 3.

Il richiedente mette a disposizione
dell’organismo notificato un esemplare rappresentativo della produzione
considerata, qui di seguito denominato «tipo» (*). L’organismo notificato può
chiedere altri esemplari dello stesso tipo qualora sia necessario per eseguire
il programma di prove.

3. La documentazione tecnica deve
consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti del presente
decreto; deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il
progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto (vedi allegato IX).

4. L’organismo notificato:

4.1. esamina
la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in
conformità con tale documentazione ed individua gli elementi progettati in
conformità delle disposizioni delle norme di cui all’art. 6, comma 4 nonchè gli elementi progettati senza applicare le
disposizioni previste da tali norme; —–

(*) Uno stesso tipo può coprire più
varianti di un prodotto a condizione che le differenze tra le varianti non influiscano
sul livello di sicurezza o su altri requisiti in materia di prestazioni del
prodotto.

4.2. effettua
o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se
le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfano i requisiti essenziali di cui
all’allegato II qualora non siano state applicate le norme di cui all’art. 6,
comma 4;

4.3. effettua
e fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se,
qualora il fabbricante abbia deciso di conformarsi alle norme relative, tali
norme siano state effettivamente applicate;

4.4. concorda
con il richiedente il luogo in cui gli esami e le necessarie prove devono
essere effettuati.

5. Se il
tipo soddisfa le disposizioni del presente decreto, l’organismo notificato
rilascia un attestato di esame «CE del tipo» al richiedente. L’attestato deve
contenere il nome e l’indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell’esame, le
condizioni di validità del certificato e i dati necessari per l’identificazione
del tipo approvato.

All’attestato è allegato un elenco
dei fascicoli significativi della documentazione
tecnica, di cui l’organismo autorizzato conserva una copia.

Se al fabbricante viene
negato il rilascio di un attestato di esame del tipo, l’organismo notificato
deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto.

6. Il richiedente informa l’organismo notificato che detiene la
documentazione tecnica relativa all’attestato di esame «CE del tipo» di tutte
le modifiche al prodotto approvato che devono ricevere un’ulteriore
approvazione, qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai
requisiti essenziali o modalità di uso prescritte del prodotto. Questa nuova
approvazione viene rilasciata sotto forma di un
complemento dell’attestato originale di esame «CE del tipo».

7. Ogni organismo notificato comunica
agli altri organismi notificati le informazioni
utili riguardanti gli attestati di esame «CE del tipo»
ed i complementi rilasciati e ritirati.

8. Gli altri organismi notificati
possono ottenere copia degli attestati di esame «CE del tipo»
e/o dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a
disposizione degli altri organismi notificati.

9. Il fabbricante o il suo mandatario
conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame
«CE del tipo» e dei loro complementi per dieci anni
dall’ultima data di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui nè il fabbricante nè il suo
mandatario siano stabiliti nella Comunità, l’obbligo
di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona
responsabile dell’immissione del prodotto nel mercato comunitario.

Allegato VII

CONFORMITÀ AL TIPO

(modulo C)

1. Il fabbricante o il suo mandatario
stabilito nella Comunità si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono
conformi al tipo oggetto dell’attesto di esame «CE del
tipo» e soddisfano i requisiti del presente decreto. Il fabbricante appone la
marcatura «CE» a ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità
(vedi allegato VIII).

2. Il fabbricante prende
tutte le misure necessarie affinchè il processo di
fabbricazione assicuri la conformità dei prodotti al tipo oggetto
dell’attestato di esame «CE del tipo» e ai requisiti del presente decreto.

3. Il fabbricante o il suo mandatario
conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni
dall’ultima data di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui nè il fabbricante nè il suo
mandatario siano stabiliti nella Comunità, l’obbligo
di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona
responsabile dell’immissione del prodotto nel mercato comunitario (vedi
allegato IX).

4. Per quanto riguarda la valutazione
della conformità ai requisiti relativi alle emissioni
di gas di scarico del presente decreto e nell’eventualità che un costruttore
non operi a norma di un pertinente sistema qualità come quello di cui
all’allegato XIII, un organismo notificato scelto dal costruttore può eseguire
o far eseguire controlli sui prodotti ad intervalli casuali. Se
il livello qualitativo appare insoddisfacente o se appare necessario verificare
la validità dei dati presentati dal costruttore, è utilizzata la procedura
seguente:

un motore di serie è sottoposto alla
prova descritta nell’allegato II, punto B. I motori di prova devono aver subito
un rodaggio, parziale o completo, conforme alle prescrizioni del costruttore. Se le emissioni di gas di scarico specifiche del motore di serie
eccedono i valori limite descritti alla tabella di cui al punto 2 dell’allegato
II, punto B, il costruttore può chiedere che le misure siano effettuate su un
campione di motori di serie comprendente il motore sottoposto originariamente
alla prova. Per garantire la conformità del campione di motori di cui sopra ai requisiti del presente decreto, si applica
il metodo statistico descritto nell’allegato XV.

Allegato VIII

DICHIARAZIONE SCRITTA DI CONFORMITÀ

1. La dichiarazione scritta di
conformità alle disposizioni della direttiva deve accompagnare:

a) le unità da diporto e le moto
d’acqua e deve essere allegata al manuale del proprietario (allegato II,
paragrafo A, punto 2.5);

b) i componenti
di cui all’allegato I;

c) i motori di propulsione e deve
essere allegata al manuale del proprietario (allegato II, paragrafo B, punto
4).

2. La dichiarazione scritta di
conformità deve comprendere i seguenti elementi, ed essere
redatta nella lingua o nelle lingue di cui all’allegato II, paragrafo A,
punto 2.5:

a) nome e indirizzo
del costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunità, ragione sociale
e indirizzo completo; il mandatario deve indicare anche la ragione sociale e
l’indirizzo del costruttore;

b) descrizione del prodotto definito
al punto 1 – descrizione del prodotto di cui trattasi: marca, tipo, numero di
serie (se del caso);

c) riferimenti alle pertinenti norme
armonizzate utilizzate o riferimenti alle specifiche in
relazione alle quali è dichiarata la conformità;

d) se del caso, riferimento alle
altre direttive comunitarie applicate;

e) se del caso,
riferimento all’attestato CE del tipo rilasciato da un organismo notificato;

f) se del caso, nome e indirizzo
dell’organismo notificato;

g) identificazione della persona
autorizzata a firmare a nome del costruttore o del suo
mandatario stabilito nella Comunità.

3. Per quanto riguarda:

i motori di propulsione entrobordo e
entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato;

i motori omologati a norma del
provvedimento che recepisce la direttiva 97/68/CE, conformi alla fase II di cui
al punto 4.2.3 dell’allegato I della stessa;

i motori omologati a norma della
direttiva 88/77/CEE, la dichiarazione scritta di conformità include, oltre alle
informazioni di cui al punto 2, una
dichiarazione del costruttore attestante che il motore è conforme ai requisiti
relativi alle emissioni di gas di scarico stabiliti dal presente decreto, se
installato su un’unità da diporto conformemente alle istruzioni fornite dal
costruttore, e che tale motore non deve essere messo in servizio finchè l’imbarcazione da diporto in cui deve essere
installato non è stata dichiarata conforme, ove previsto, con la pertinente
disposizione del decreto.

Allegato IX

DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA DAL
COSTRUTTORE

La documentazione tecnica di cui agli
allegati IV, VI, VII, X, XII e XIV deve comprendere tutti i dati o mezzi
pertinenti utilizzati dal costruttore per garantire che i componenti
o l’unità siano conformi ai relativi requisiti essenziali.

La documentazione tecnica deve
consentire la comprensione del progetto, della fabbricazione e del
funzionamento del prodotto, nonchè permettere di
valutarne la conformità ai requisiti del presente decreto legislativo.

La documentazione deve comprendere,
se necessario ai fini della valutazione:

a) una descrizione generale del tipo;

b) disegni di progettazione di massima
e di fabbricazione, schemi dei componenti, dei
sottoassemblaggi, dei circuiti;

c) descrizioni e
spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e schemi e del
funzionamento del prodotto;

d) un elenco delle norme di cui all’art. 6, comma 4, applicate interamente o parzialmente, nonchè una descrizione delle soluzioni adottate per
rispondere ai requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme
di cui all’art. 6, comma 4;

e) i risultati dei calcoli di
progettazione e degli esami effettuati;

f) i risultati
delle prove o specificamente i calcoli di stabilità secondo il punto 3.2 dei
requisiti essenziali e di galleggiabilità secondo il punto 3.3 dei requisiti
essenziali (allegato II, punto A);

g) i risultati delle prove relative alle emissioni dei gas di scarico che dimostrano la
conformità con il punto 2 dei requisiti essenziali (allegato II, punto B);

h) i risultati delle prove relative alle emissioni acustiche o i dati relativi
all’unità di riferimento che dimostrano la conformità con il punto 1 dei
requisiti essenziali (allegato II, punto C).

Allegato X

GARANZIA QUALITÀ PRODUZIONE

(modulo D)

1. L’organismo, il suo direttore e il
personale incaricato delle operazioni di verifica non possono essere nè il progettista, nè il costruttore,
nè il fornitore, nè
l’installatore dei prodotti di cui all’art. 4 che essi verificano, nè il mandatario di una di queste parti. Essi non possono
intervenire nè direttamente nè
in veste di mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione
o manutenzione di tali prodotti. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni
tecniche fra il costruttore e l’organismo di controllo.

1.1
L’organismo
notificato deve essere indipendente e non deve essere
controllato dai costruttori o dai fornitori.

2. Il fabbricante deve applicare un
sistema di qualità della produzione, eseguire l’ispezione e le prove del
prodotto finito secondo quanto specificato al paragrafo 3,
e deve essere assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.

3. Sistema qualità.

3.1. Il fabbricante presenta una
domanda di valutazione del suo sistema qualità per i prodotti interessati ad un
organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere:

tutte le pertinenti informazioni
sulla categoria di prodotti prevista;

la documentazione relativa al sistema
qualità;

se del caso la documentazione tecnica
relativa al tipo approvato (vedi allegato IX) e una copia dell’attestato di
esame «CE del tipo».

3.2. Il sistema di qualità deve
garantire la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell’attestato di esame «CE del tipo» ed ai requisiti del presente decreto.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono
essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure
e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al
sistema qualità deve permettere un’interpretazione uniforme di programmi,
schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità. Detta documentazione deve
includere in particolare un’adeguata descrizione:

degli obiettivi di qualità, della
struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità
dei prodotti;

dei processi di fabbricazione, degli
interventi sistematici e delle tecniche di controllo e garanzia della qualità;

degli esami e delle prove che saranno
effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della
frequenza con cui si intende effettuarli;

della documentazione in materia di
qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le
qualifiche del personale;

dei mezzi di sorveglianza che consentono
il controllo della qualità richiesta e dell’efficacia di funzionamento del
sistema qualità.

3.3. L’organismo notificato valuta il
sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo
3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che
soddisfano la corrispondente norma armonizzata. Nei gruppo
incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto
nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di
valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante. La
decisione viene notificata al fabbricante. La notifica
deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della
decisione.

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema
qualità approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il
fabbricante o il mandatario tengono informato l’organismo notificato che ha approvato il
sistema qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema. L’organismo
notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato
continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2, o se è necessaria
una seconda valutazione. L’organismo notificato comunica la sua decisione al
fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell’esame e la
motivazione circostanziata della decisione. 4. Sorveglianza sotto la
responsabilità dell’organismo notificato.

4.1. La sorveglianza deve garantire
che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi
derivanti dal sistema qualità approvato.

4.2. Il fabbricante consente
all’organismo notificato di accedere a fini ispettivi
nei locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito fornendo tutte le
necessarie informazioni, in
particolare:

la documentazione relativa al sistema
qualità;

altra documentazione quali i rapporti e i
dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale.

4.3. L’organismo notificato svolge
periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga
ed utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle
verifiche ispettive effettuate.

4.4. Inoltre, l’organismo notificato
può effettuare visite senza preavviso presso il
fabbricante. In tale occasione, l’organismo notificato può svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del
sistema qualità, se necessario. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla
visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.

5. Il fabbricante tiene a
disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci anni dall’ultima data di
fabbricazione del prodotto:

la documentazione di cui al paragrafo
3.1, secondo trattino;

gli adeguamenti di cui ai paragrafo 3.4,
secondo capoverso;

le decisioni e relazioni dell’organismo
notificato di cui al paragrafo 3.4, ultimo capoverso, e ai paragrafi 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato comunica
agli altri organismi notificati le informazioni
riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità
rilasciate o ritirate.

Allegato XI

VERIFICA SU PRODOTTO

(modulo F)

1. Questo modulo descrive la
procedura con cui il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella comunità,
si accerta e dichiara che i prodotti cui sono state
applicate le disposizioni del paragrafo 3 sono conformi al tipo oggetto
dell’attestato di esame «CE del tipo» e soddisfano i requisiti del presente
decreto legislativo.

2. Il fabbricante prende
tutte le misure necessarie affinchè il processo di
fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti al tipo oggetto
dell’attestato di esame «CE del tipo» e ai requisiti della direttiva che ad essi si applicano. Il fabbricante o il suo mandatario
stabilito nella Comunità appone la marcatura «CE» su ciascun prodotto e redige
una dichiarazione di conformità (vedi allegato VIII).

3. L’organismo notificato procede agli
esami e alle prove del caso per verificare la conformità del prodotto ai
requisiti del presente decreto legislativo, o mediante controllo e prova di ogni singolo prodotto secondo quanto stabilito al
paragrafo 4, o mediante controllo e prova statistici sui prodotti secondo
quanto stabilito al paragrafo 5,
a scelta del fabbricante.

3.1 Il fabbricante, o il suo
mandatario, conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno dieci
anni dall’ultima data di fabbricazione del prodotto. 4. Verifica mediante
controllo e prova di ogni singolo prodotto.

4.1. Tutti i prodotti vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono
effettuate opportune prove, in conformità alla norma o alle norme relative
all’art. 6, comma 4, o prove equivalenti per verificarne la conformità al tipo
oggetto dell’attestato di esame «CE del tipo» e della direttiva ad essi applicabili.

4.2. L’organismo notificato appone o
fa apporre il suo numero di identificazione su ciascun
prodotto approvato e redige un attestato di conformità inerente alle prove
effettuate.

4.3. Il fabbricante o il suo
mandatario deve essere in grado di esibire, a richiesta, gli attestati di
conformità dell’organismo notificato.

5. Verifica statistica.

5.1. Il fabbricante presenta i suoi
prodotti sotto forma di lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie affinchè il processo di fabbricazione garantisca
l’omogeneità di ciascun lotto prodotto.

5.2. I prodotti devono essere
presentati alla verifica sotto forma di lotti omogenei. Da ciascun lotto viene prelevato un campione a caso. Gli esemplari di un
campione vengono esaminati singolarmente e su di essi
vengono effettuate opportune prove, in conformità alla norma o alle norme
relative all’art. 6, comma 4, o prove equivalenti per verificarne la conformità
ai corrispondenti requisiti del presente decreto legislativo e per determinare
se si debba accettare o rifiutare il lotto.

5.3. La verifica statistica deve
avvenire considerando i seguenti elementi:

metodi statistici utilizzati;

programma di campionamento e sue
caratteristiche operative.

Per la valutazione della conformità
ai requisiti relativi alle emissioni dei gas di
scarico si applica la procedura definita nell’allegato XV.

5.4. Per i lotti accettati,
l’organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione
su ogni singolo prodotto e redige un attestato di conformità relativo alle
prove effettuate. Tutti gli esemplari del lotto possono
essere immessi sul mercato ad eccezione di quelli del campione riscontrati non
conformi. Se un lotto è rifiutato, l’organismo
notificato o l’autorità competente prende le misure appropriate per evitarne
l’immissione sul mercato. Qualora il rifiuto di
lotti sia frequente, l’organismo notificato può decidere di sospendere la
verifica statistica. Il fabbricante può apporre, sotto la responsabilità
dell’organismo notificato, il numero di identificazione
di quest’ultimo nel corso della fabbricazione.

5.5. Il fabbricante o il suo
mandatario, deve essere in grado di esibire, a richiesta, gli attestati di
conformità dell’organismo notificato.

Allegato XII

VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO

(modulo G)

1. Questo modulo descrive la
procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che il prodotto
considerato, cui è stato rilasciato l’attestato di cui al
paragrafo 2, è conforme ai requisiti del presente decreto legislativo.
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura
«CE» sul prodotto e redige una dichiarazione di conformità.

2. L’organismo notificato esamina il
prodotto e procede alle opportune prove, in conformità della norma o delle norme di cui all’art. 6, comma 4, o a prove equivalenti, per
verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti del presente decreto
legislativo. L’organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione sul prodotto approvato e redige un
attestato di conformità relativo alle prove effettuate.

3. La documentazione tecnica deve
consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti del presente
decreto legislativo, di comprendere il suo progetto, la sua
fabbricazione ed il suo funzionamento (vedi allegato IX).

Allegato XIII

GARANZIA QUALITÀ TOTALE

(modulo H)

1. Questo modulo descrive la
procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si
accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfano i requisiti del
presente decreto legislativo. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito
nella Comunità appone la marcatura «CE» a ciascun prodotto e redige una
dichiarazione di conformità. La marcatura «CE» deve
essere accompagnata dal numero di identificazione dell’organismo notificato
responsabile della sorveglianza. di cui al paragrafo
4.

2. Il fabbricante applica un sistema
qualità approvato per la progettazione la
fabbricazione, l’ispezione finale ed il collaudo del prodotto secondo quanto
specificato al paragrafo 3, ed è soggetto alla sorveglianza di cui al paragrafo
4.

3. Sistema qualità.

3.1. Il fabbricante presenta una
domanda di valutazione del suo sistema qualità ad un organismo notificato. La
domanda deve contenere:

tutte le informazioni
utili sulla categoria di prodotti prevista;

la documentazione relativa al sistema
qualità.

3.2. Il sistema qualità deve
garantire la conformità dei prodotti ai requisiti del presente decreto
legislativo. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal
fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto
forma di criteri, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere una
interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti
la qualità. Detta documentazione deve includere in particolare un’adeguata
descrizione:

degli obiettivi di qualità, della
struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità
di progettazione e di qualità dei prodotti;

delle specifiche tecniche di
progettazione, norme incluse, che si intende applicare qualora non vengano
applicate pienamente le norme di cui all’art. 6, comma 4, nonchè
degli strumenti che permetteranno di garantire l’osservanza dei requisiti
essenziali di cui all’allegato II;

delle tecniche, dei processi e degli
interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione,
che verranno applicati nella progettazione dei prodotti appartenenti alla
categoria in questione;

delle tecniche, dei processi e degli
interventi sistematici che si intende applicare nella fabbricazione, nel
controllo di qualità e nella garanzia della qualità;

degli esami e delle prove che saranno
effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della
frequenza con cui si intende effettuarli;

della documentazione in materia di
qualità, ad esempio i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le
qualifiche del personale;

dei mezzi di controllo dell’ottenimento
della qualità richiesta e dell’efficacia di funzionamento del sistema qualità.

3.3. L’organismo notificato valuta il
sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo
3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che
soddisfano la corrispondente norma armonizzata (EN29001). Nel gruppo incaricato
della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia
produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve
comprendere una visita valutativa agli impianti del fabbricante. La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere
le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema
qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il
fabbricante o il suo mandatario tengono informato l’organismo notificato che ha approvato il
sistema qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema. L’organismo
notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato
continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se è necessaria una
seconda valutazione. L’organismo notificato comunica la sua decisione al
fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la
motivazione circostanziata della decisione. 4. Sorveglianza CE sotto la responsabilità
dell’organismo notificato.

4.1. La sorveglianza CE deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli
obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

4.2. Il fabbricante consente
all’organismo notificato di accedere a fini ispettivi
nei locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito
fornendo tutte le necessarie informazioni,
in particolare:

la documentazione relativa al sistema
qualità;

la documentazione prevista dalla
sezione «Fabbricazione» del sistema di garanzia della qualità, ad esempio
risultati di analisi, calcoli, prove;

la documentazione prevista dalla
sezione «Fabbricazione» del sistema garanzia della qualità,
quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del
personale.

4.3. L’organismo notificato svolge
periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga
ed utilizzi il sistema qualità, e fornisce al fabbricante un rapporto sulle
verifiche effettuate.

4.4. L’organismo notificato può anche
effettuare visite senza preavviso presso il
fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a
prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. Esso
fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se vi è stata prova, un
rapporto sulla prova stessa.

5. Il fabbricante, per almeno dieci
anni a decorrere dall’ultima data di fabbricazione del prodotto, tiene a
disposizione delle autorità nazionali:

la documentazione di cui al paragrafo
3.1, secondo capoverso, secondo trattino;

le modifiche di cui al paragrafo 3.4,
secondo capoverso;

le decisioni e i rapporti
dell’organismo notificato di cui al paragrafo 3.4, ultimo periodo, e ai
paragrafi 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato comunica
agli altri organismi notificati le opportune informazioni
riguardanti le approvazioni di sistemi qualità
rilasciate o ritirate.

Allegato XIV

GARANZIA QUALITÀ DEL PRODOTTO

(modulo E)

1. Questo modulo descrive la
procedura con cui il costruttore che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si
accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell’attestato «CE del tipo» e soddisfano i requisiti della
direttiva ad essi applicabili. Il costruttore o il suo
mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE su ciascun prodotto
e redige una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal contrassegno
d’identificazione dell’organismo notificato responsabile della sorveglianza di
cui al punto 4.

2. Il costruttore deve applicare un
sistema di qualità approvato per la verifica e le prove del prodotto finito, secondo quanto specificato al punto 3, e deve essere
assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4. 3. Sistema qualità.

3.1. Il costruttore deve presentare
una domanda di valutazione del suo sistema qualità per i prodotti interessati a un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

tutte le pertinenti informazioni
sulla categoria di prodotti considerata;

la documentazione relativa al sistema qualità;

se del caso, la documentazione tecnica
relativa al tipo approvato e una copia dell attestato
«CE del tipo».

3.2. In base al sistema qualità, ogni
prodotto deve essere esaminato e prove appropriate come stabilito nella norma o
nelle norme pertinenti di cui all’art. 6, comma 4, o
prove equivalenti, devono essere eseguite per assicurarne la conformità ai
requisiti pertinenti fissati dal presente decreto legislativo. Tutti i criteri,
i requisiti, le disposizioni adottati dal costruttore devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di
misure, procedure ed istruzioni scritte.

Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere
un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti
riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere
in particolare un’adeguata descrizione:

degli obiettivi di qualità, della
struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri della direzione in
materia di qualità dei prodotti;

degli esami e delle prove che saranno
effettuati dopo la costruzione;

dei mezzi per controllare l’efficacia di
funzionamento del sistema qualità;

della documentazione in materia di
qualità, quali rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le
qualifiche del personale.

3.3. L’organismo notificato deve
valutare il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al
punto 3.2.

Esso presume la conformità a tali
requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma
armonizzata.

Nel gruppo incaricato della
valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia del
prodotto interessato. La procedura di valutazione deve comprendere una visita
degli impianti del costruttore.

La decisione viene
notificata al costruttore. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame
e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il costruttore deve impegnarsi a
soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a fare in
modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il costruttore o il suo mandatario tengono informato
l’organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi
prevista modifica del sistema.

L’organismo notificato valuta le
modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti
di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

L’organismo notificato comunica la
sua decisione al costruttore. La comunicazione deve contenere le conclusioni
dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione. 4. Sorveglianza
sotto la responsabilità dell’organismo notificato.

4.1. La sorveglianza deve garantire
che il costruttore soddisfi tutti gli obblighi
derivanti dal sistema qualità approvato.

4.2. Il costruttore deve consentire
all’organismo notificato di accedere a fini ispettivi
ai locali di verifica, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

la documentazione relativa al sistema
qualità;

la documentazione tecnica;

altre documentazioni quali rapporti e i
dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale.

4.3. L’organismo notificato deve
svolgere periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il costruttore
mantenga ed utilizzi il sistema qualità e deve fornire al costruttore un
rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.

4.4. Inoltre, l’organismo notificato
può effettuare visite senza preavviso presso il
costruttore. In tale occasione, l’organismo notificato può svolgere o fa svolgere prove per verificare il buon funzionamento del
sistema qualità, se necessario. Esso fornisce al costruttore un rapporto sulla
visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.

5. Il costruttore deve tenere a
disposizione delle autorità nazionali per almeno 10 anni dall’ultima data di
fabbricazione del prodotto:

la documentazione di cui al punto 3.1,
secondo comma, terzo trattino;

gli aggiornamenti di cui al punto 3.4,
secondo comma;

le decisioni e le relazioni
dell’organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo periodo ed ai punti 4.3 e
4.4.

6. Ogni organismo notificato deve
comunicare agli altri organismi notificati le informazioni
riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità
rilasciate o ritirate.

Allegato XV

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA
PRODUZIONE PER QUANTO RIGUARDA LE EMISSIONI DI GAS DI SCARICO E ACUSTICHE

1. La verifica della conformità di
una famiglia di motori è effettuata su un campione di
motori di serie. Il costruttore decide la dimensione (n) del campione, d’intesa
con l’organismo notificato.

2. La media aritmetica X dei
risultati ottenuti dal campione è calcolata per ciascun componente
regolamentato delle emissioni di gas di scarico e acustiche. La produzione
della serie è considerata conforme ai requisiti («decisione d’autorizzazione»)
se la condizione seguente è soddisfatta:

X + k. S < = L

S e’ la deviazione standard, dove:

S al quadrato = (SIGMA)(x-X) ai quadrato/(n-1)

X = media aritmetica dei risultati

x = singoli risultati del campione

L = valore limite appropriato

n = numero di motori nel campione

k = fattore statistico dipendente da n (cfr. tabella)

n | 2
| 3 |
4 | 5
| 6 |
7 | 8
| 9 | 10

k | 0,973 | 0,613 |
0,489 |0,421 |0,376 |0,342 |0,317 |0,296 |0,279

n | 11
| 12 |
13 | 14
| 15 |
16 | 17
| 18 | 19

k | 0,265 | 0,253 |
0,242 |0,233 |0,224 |0,216 |0,210 |0,203 |0,198

Se N < = 20, K = 0,860 (radice quadrata di N)

Allegato XVI

Tabella A

DIRITTI E COMPENSI PER PRESTAZIONI E
SERVIZI IN MATERIA DI NAUTICA DA DIPORTO

Visite di accertamento
e stazzatura navi da diporto di tipo |

non omologato e rilascio di
certificazioni di collaudo e di |

stazza
|300 euro

———————————————————————

Visite periodiche ed occasionali navi
da diporto |75
euro

———————————————————————

Stazzatura o ristazzatura
di navi da diporto e rilascio |

certificazioni |25
euro

———————————————————————

Rilascio licenze di navigazione |25
euro

———————————————————————

Aggiornamento licenze di navigazione |15 euro

———————————————————————

Rilascio certificato d’uso motore |20
euro

———————————————————————

Aggiornamento certificato d’uso
motore
|10 euro

———————————————————————

Esame per il conseguimento delle
patenti nautiche di
|

categoria A e C
|25 euro

———————————————————————

Esame per il conseguimento della
patente nautica per navi da|

diporto
|100 euro

———————————————————————

Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi |30 euro

———————————————————————

Rinnovo licenze |25
euro

———————————————————————

Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprieta’ e|

di altri atti e domande per i quali
occorre la trascrizione;|

iscrizione o cancellazione di ipoteche;
rilascio estratto |

dai registri. |20 euro

———————————————————————

Copia di un documento |10
euro

———————————————————————

Rilascio di un duplicato
|25 euro

———————————————————————

Autorizzazione alla navigazione
temporanea e licenza
|

provvisoria di navigazione |20 euro