Assicurazione ed Infortunistica
DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2006, n. 150 Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini nei veicoli. Modifiche al codice della st
DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo
2006, n. 150 Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva
91/671/CEE relativa all’uso obbligatorio delle cinture
di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini nei veicoli. Modifiche al
codice della strada.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n.
62, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge
comunitaria 2004;
Visto il nuovo
codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in
particolare gli articoli 172, 126-bis e 169;
Vista la direttiva 2003/20/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 aprile 2003, che modifica la
direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati
membri relative
all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso
inferiore a 3,5 tonnellate;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 24 novembre 2005;
Acquisiti i
pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23
febbraio 2006;
Sulla proposta
del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell’economia e delle finanze e della salute;
E m a n
a
il
seguente decreto legislativo:
Articolo 1.
Modifiche all’articolo 172 del
decreto legislativo n. 285 del 1992
1. L’articolo 172 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
Art. 172 (Uso
delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini). – 1.
Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all’articolo 47, comma 2, muniti di cintura di
sicurezza, hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I
bambini di statura inferiore a 1, 50 m devono essere assicurati al sedile con
un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato
secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per
l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
2. Il conducente del veicolo è
tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.
3. Sui veicoli delle categorie
M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:
a) i bambini di
età fino a tre anni non possono viaggiare;
b) i bambini di
età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se
la loro statura supera 1,50 m.
4. I bambini di statura non
superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di
persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio
con conducente,
possono
non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a
condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno
un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
5. I bambini non possono essere
trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che
l’airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica
adeguata.
6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione
delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di
sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere
assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui
veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo
omologato secondo quanto previsto al comma 1.
7. I passeggeri dei veicoli delle
categorie M2 ed M3 devono essere informati
dell’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il
veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello
figurante nell’allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile
su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione
può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata
come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.
8. Sono esentati dall’obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta
per bambini:
a) gli appartenenti alle forze di
polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell’espletamento di un
servizio di emergenza;
b) i conducenti e gli addetti dei
veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento
di emergenza;
c) gli appartenenti ai servizi di
vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano
scorte;
d) gli istruttori di guida quando
esplicano le funzioni previste dall’articolo 122,
comma 2;
e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità
sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle
Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni
fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’uso dei dispositivi
di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve
recare il simbolo previsto nell’articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve
essere esibita su richiesta degli organi di polizia di
cui all’articolo 12;
f) le donne in stato di
gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante
che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle
cinture di sicurezza;
g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed
adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
h) gli appartenenti alle forze
armate nell’espletamento di attività istituzionali
nelle situazioni di emergenza.
9. Fino all’8 maggio 2009, sono
esentati dall’obbligo di cui al comma 1 i bambini di età
inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle
autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e
cose, di cui dell’articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da
almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
10. Chiunque non fa uso dei
dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di
sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 68,00 euro a 275,00 euro. Quando
il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente
ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla
sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo
di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due
volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI.
11. Chiunque, pur facendo uso dei
dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il
normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 34,00 euro a 138,00 euro.
12. Chiunque importa o produce
per la commercializzazione sul territorio nazionale e
chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 716,00 euro a
2.867,00 euro.
13. I dispositivi di ritenuta di
cui al comma 12, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed
alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI..
Articolo 2.
Modifiche alla tabella allegata
all’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992
1. Nella tabella allegata
all’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole:
"articolo 172 commi 8 e 9" sono sostituite
dalle seguenti: "articolo 172 commi 10 e 11".
Articolo 3.
Modifiche all’articolo 169, comma
5 del decreto legislativo n. 285 del 1992
1. Il comma 5
dell’articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è
sostituito dal seguente:
"5. Fino all’8 maggio 2009
sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone
e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui
posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che
siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni
sedici.".
Articolo 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
La Malfa,
Ministro per le politiche comunitarie
Lunardi, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Fini, Ministro degli affari
esteri
Castelli, Ministro della
giustizia
Tremonti, Ministro dell’economia
e delle finanze
Storace, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli