Civile
DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2006, n. 118 (in G.U. n. 71 del 25 marzo 2006) – Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale.
DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio
2006, n. 118 (in G.U. n. 71 del 25 marzo 2006) – Attuazione
della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte
sulle successive vendite dell’originale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la
direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre
2001, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle
successive vendite dell’originale;
Vista la legge 18 aprile 2005, n.
62, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge
comunitaria 2004, ed in particolare gli articoli 1 e 2, che dettano le modalità
ed i criteri della delega al Governo per l’attuazione delle direttive
comunitarie comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge
medesima;
Visto l’allegato B della predetta
legge, che include, tra le direttive da attuare ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 3, la citata direttiva 2001/84/CE;
Vista la legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, recante protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Vista la legge 20 giugno 1978, n.
399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la
protezione delle opere letterarie e artistiche;
Visto il
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero
per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Visti l’articolo 52 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l’articolo 10 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le
attività culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di diritto d’autore e disciplina
della proprietà letteraria;
Visto il decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli enti pubblici
nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed
in particolare l’articolo 7, relativo alla Società italiana autori ed editori;
Vista la legge 18 agosto 2000, n.
248, recante nuove norme di tutela del diritto d’autore;
Visto
l’articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;
Visto il regio decreto 18 maggio
1942, n. 1369, recante approvazione del regolamento per l’esecuzione della
legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di
autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto l’articolo 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il
parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore, espresso
nella riunione del 19 settembre 2005;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 28 ottobre 2005;
Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni VII e XIV della Camera dei deputati e della Commissione
7ª del Senato della Repubblica, resi, rispettivamente, in data 13 dicembre 2005
e in data 14 dicembre 2005;
Visto che le predette Commissioni
hanno espresso parere favorevole sul presente provvedimento, e precisamente,
con condizioni ed osservazioni la Commissione VII della Camera dei deputati e
con osservazioni la Commissione 7ª del Senato della Repubblica e la Commissione
XIV della Camera dei deputati;
Considerato che il presente
provvedimento accoglie tutte le modifiche poste a condizione del parere
favorevole della VII Commissione della Camera dei
deputati e che tiene conto di tutte le osservazioni delle predette Commissioni
parlamentari, fatta eccezione:
1) per l’osservazione della XIV
Camera, con la quale si chiede di valutare 1’opportunità «di non applicare il
diritto di seguito a favore degli aventi causa
dell’artista dopo la sua morte, al massimo fino al 1° gennaio 2010», ai sensi
dell’articolo 8, comma 2, della direttiva 2001/84/CE, in quanto tale facoltà è
limitata, per espressa previsione del citato articolo 8, comma 2, solo agli
Stati membri in cui non si applica, alla data di entrata in vigore della
direttiva stessa – 13 ottobre 2001 – il diritto sulle successive vendite di
opere d’arte. Nel nostro Paese detta disciplina è applicabile sin dal 1941,
anno di entrata in vigore della legge n. 633 del 1941,
che contiene già la disciplina del diritto di seguito;
2) per l’osservazione della VII
Camera – con la quale si chiede di valutare l’opportunità – all’articolo 12,
primo capoverso, secondo periodo, di stabilire che il decreto ministeriale ivi
previsto debba essere adottato, sentite, oltre alla S.I.A.E,
anche le organizzazioni sindacali di categoria degli autori. Tale osservazione
non è stata accolta poichè si è ritenuta assorbente la previsione, già contenuta all’articolo 12, primo capoverso, secondo periodo,
in base alla quale deve essere sentita la SIAE, che rappresenta già in maniera
compiuta ed istituzionale gli interessi degli autori;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19
gennaio 2006;
Sulla proposta del Ministro per
le politiche comunitarie e del Ministro per i beni e le attività culturali, di
concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro
della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze;
E m a n
a
il
seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Sostituzione della rubrica della
sezione VI, capo II titolo III, della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. La denominazione della sezione
VI, capo II, titolo III, della legge 22 aprile 1941,
n. 633, è sostituita dalla seguente:
«Diritti dell’autore sulle
vendite successive di opere d’arte e di manoscritti».
Art. 2.
Sostituzione dell’articolo 144
della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L’articolo 144 della legge 22
aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 144. – 1. Gli autori delle
opere d’arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere
stesse da parte dell’autore.
2. Ai fini del primo comma si intende come vendita successiva quella comunque
effettuata che comporta l’intervento, in qualità di venditori, acquirenti o
intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell’arte,
come le case d’asta, le gallerie d’arte e, in generale, qualsiasi commerciante
di opere d’arte.
3. Il diritto di cui al comma 1
non si applica alle vendite quando il venditore abbia
acquistato l’opera direttamente dall’autore meno di tre anni prima di tali
vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000,00 euro. La vendita
si presume effettuata oltre i tre anni dall’acquisto
salva prova contraria fornita dal venditore.».
Art. 3.
Sostituzione dell’articolo 145
della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L’articolo 145 della legge 22
aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 145. – 1. Ai fini
dell’articolo 144, per opere si intendono gli
originali delle opere delle arti figurative, comprese nell’articolo 2, come i
quadri, i "collages", i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe,
le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le
fotografie, nonché gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni
eseguite dall’autore stesso o di esemplari considerati come opere d’arte e
originali.
2. Le copie delle opere delle
arti figurative prodotte in numero limitato dall’autore stesso o sotto la sua
autorità, sono considerate come originali purché siano numerate, firmate o
altrimenti debitamente autorizzate dall’autore.».
Art. 4.
Sostituzione dell’articolo 146
della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L’articolo 146 della legge 22
aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 146. – 1. Il diritto di cui all’articolo 144 è riconosciuto anche agli
autori e ai loro aventi causa di paesi non facenti parte dell’Unione europea,
solo ove la legislazione di tali paesi preveda lo stesso diritto a favore degli
autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa.
2. Agli autori di paesi non
facenti parte dell’Unione europea non in possesso della cittadinanza italiana,
ma abitualmente residenti in Italia, è riservato lo stesso trattamento previsto
dalla presente sezione per i cittadini italiani.».
Art. 5.
Sostituzione dell’articolo 147
della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L’articolo 147 della legge 22
aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 147. – 1. Il diritto di cui
all’articolo 144 non può formare oggetto di alienazione
o di rinuncia, nemmeno preventivamente.».
Art. 6.
Sostituzione dell’articolo 148
della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L’articolo 148 della legge 22
aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 148. – 1. Il diritto di cui
all’articolo 144 dura per tutta la vita dell’autore e per settant’anni dopo la
sua morte.».
Art. 7.
Sostituzione dell’articolo 149
della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L’articolo 149 della legge 22
aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 149. – 1. Il diritto di cui
all’articolo 144 spetta dopo la morte dell’autore agli eredi, secondo le norme
del codice civile; in difetto di successori entro il sesto grado, il diritto è
devoluto all’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e
scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali.».
Art. 8.
Sostituzione dell’articolo 150
della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L’articolo 150 della legge 22
aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 150. – 1. Il compenso
previsto dall’articolo 144 è dovuto solo se il prezzo
della vendita non è inferiore a 3.000,00 euro.
2. Fatto salvo quanto disposto
dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell’articolo 144 sono così
determinati:
a) 4 per cento
per la parte del prezzo di vendita compresa tra 3.000,00 euro e 50.000,00 euro;
b) 3 per cento
per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00
euro;
c) 1 per cento
per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00
euro;
d) 0,5 per
cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e
500.000,00 euro;
e) 0,25 per
cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro.
3. L’importo totale del compenso
non può essere comunque superiore a 12.500,00 euro.».
Art. 9.
Sostituzione dell’articolo 151
della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L’articolo 151 della legge 22
aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 151. – 1. Il prezzo della
vendita, ai fini dell’applicazione delle percentuali di cui all’articolo 150, è
calcolato al netto dell’imposta.».
Art. 10.
Sostituzione dell’articolo 152
della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L’articolo 152 della legge 22
aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 152. – 1. Il compenso di
cui agli articoli 144 e 150 è a carico del venditore.
2. Fermo restando quanto disposto
nel comma 1, l’obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il
compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il
relativo importo alla Società italiana degli autori ed
editori (SIAE), è a carico dei soggetti di cui all’articolo 144, comma 2.
3. Fino al momento in cui il
versamento alla Società italiana degli autori ed
editori (SIAE) non sia stato effettuato, i soggetti di cui al comma 2 sono
costituiti depositari, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.
4. I soggetti di cui al comma 2,
intervenuti nella vendita quali acquirenti o intermediari, rispondono
solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto.».
Art. 11.
Sostituzione dell’articolo 153
della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L’articolo 153 della legge 22
aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 153. – 1. Le vendite delle
opere e dei manoscritti di cui alla presente sezione, il cui prezzo
minimo sia quello indicato al comma 1 dell’articolo 150, debbono essere
denunciate, a cura del professionista intervenuto quale venditore acquirente o
intermediario, mediante dichiarazione alla Società italiana degli autori ed
editori (SIAE), nel termine e con le modalità stabilite nel regolamento.
2. Il soggetto di cui al comma 1
ha, altresì, l’obbligo di fornire alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), su richiesta di quest’ultima, per un
periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte le informazioni
atte ad assicurare il pagamento dei compensi previsti dagli articoli
precedenti, anche tramite l’esibizione della documentazione relativa alla vendita
stessa.».
Art. 12.
Sostituzione dell’articolo 154
della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L’articolo 154 della legge 22
aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 154. – 1. La Società
italiana degli autori ed editori (SIAE) provvede,
secondo quanto disposto dal regolamento, a comunicare agli aventi diritto
l’avvenuta vendita e la percezione del compenso ed a rendere pubblico, anche
tramite il proprio sito informatico
istituzionale, per tutto il periodo di cui al comma 2, l’elenco degli aventi
diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso. Provvede, altresì, al
successivo pagamento del compenso al netto della provvigione, comprensiva delle
spese, la cui misura è determinata con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, sentita la Società italiana degli autori ed
editori (SIAE). Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.
2. Presso la Società italiana
degli autori ed editori (SIAE) sono tenuti a
disposizione i compensi di cui al comma 1, che non sia stato possibile versare
agli aventi diritto, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data a
decorrere dalla quale gli stessi sono divenuti esigibili secondo quanto
disposto dal regolamento. Decorso tale periodo senza che sia
intervenuta alcuna rivendicazione dei compensi, questi ultimi sono
devoluti all’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e
scultori, musicisti scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini
istituzionali, con gli interessi legali dalla data di percezione delle somme
fino a quella del pagamento al netto della provvigione di cui al comma 1.».
Art. 13.
Sostituzione dell’articolo 155
della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L’articolo 155 della legge 22
aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 155. – 1. Le disposizioni
di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e pseudonime.».
Art. 14.
Sostituzione dell’articolo 172
della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. L’articolo 172 della legge 22
aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 172. – 1. Se i fatti
preveduti nell’articolo 171 sono commessi per colpa la
pena è della sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro.
2. Con la stessa pena è punito chiunque
esercita l’attività di intermediario in violazione del
disposto degli articoli 180 e 183.
3. La violazione delle
disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 152 e all’articolo 153 comporta la
sospensione dell’attività professionale o commerciale da sei mesi ad un anno,
nonchè la sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro.».
Art. 15.
Modifica all’articolo 182-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633
1. All’articolo 182-bis, comma 1,
della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera d-bis) è aggiunta, in fine,
la seguente:
«d-ter) sulle case d’asta, le
gallerie e in genere qualsiasi soggetto che eserciti professionalmente il
commercio di opere d’arte o di manoscritti.».
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 febbraio
2006.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
La Malfa,
Ministro per le politiche comunitarie
Buttiglione, Ministro per i beni
e le attività culturali
Fini, Ministro degli affari
esteri
Castelli, Ministro della
giustizia
Tremonti, Ministro dell’economia
e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli