Penale
DECRETO-LEGGE RECANTE : MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DI FENOMENI DI VIOLENZA CONNESSI A COMPETIZIONI AGONISTICHE (7 febbraio 2007)
DECRETO-LEGGE RECANTE : ”MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DI
FENOMENI DI VIOLENZA CONNESSI A COMPETIZIONI AGONISTICHE” (7 febbraio 2007)
VISTI gli articoli 77 e 87 della
Costituzione
VISTA la legge 13 dicembre 1989
n. 40, e successive modificazioni;
RITENUTA la straordinaria
necessità ed urgenza di interventi volti a contrastare gli episodi di violenza
in occasione di manifestazioni sportive, prevedendo misure idonee a prevenire e
reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;
VISTA la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ………….;
SULLA PROPOSTA del Presidente del
Consiglio, del Ministro dell’interno, del Ministro della Giustizia e del Ministro
per le politiche giovanili e le attività sportive;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
(Misure
per la sicurezza degli impianti sportivi)
1. Fino all’esecuzione degli
interventi strutturali ed organizzativi richiesti per l’attuazione delle
disposizioni di cui all’articolo 1-quater del decreto legge 24 febbraio 2003,
n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei
decreti ivi previsti, le competizioni riguardanti il gioco del calcio possono
essere svolte esclusivamente "a porte chiuse". Le determinazioni in
proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio in conformità
alle indicazioni definite dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni
sportive di cui all’articolo 1-octies del medesimo decreto legge n. 28 del
2003.
2. All’articolo 1-quater del
decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2003, n. 88, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-bis. E’ fatto divieto
alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del
calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od
indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata,
titoli di accesso agli impianti sportivi di cui al comma 1 ove tali
competizioni si disputano. E’, altresì, fatto divieto di porre in vendita o
cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica titoli di accesso in
numero superiore a dieci. In caso di violazioni delle disposizioni del presente
comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell’articolo 1-quinquies.."
3. I divieti di cui al comma 2 si
applicano alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio
programmate per i giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere
utilizzati.
Art. 2
(Modifiche
all’articolo 6 e 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401)
1. All’articolo
6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti
modifiche:
al comma
1:
le
parole: "e all’articolo 6-bis, commi 1 e 2 " sono sostituite dalle
seguenti: "ed agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter ";
è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il divieto di cui al presente
comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di
elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla
partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di
manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in
occasione o a causa delle manifestazioni stesse.
al comma
5, le parole: "non possono avere durata superiore a tre anni" sono
sostituite dalle seguenti: "non possono avere durata inferiore a tre mesi
e superiore a tre anni".
al comma
6, le parole: "da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da 6 mesi a tre anni e con
la multa fino a 10.000 euro".
al comma
7, le parole: "da due mesi a due anni" sono sostituite dalle
seguenti: "da 6 mesi a sette anni" e le parole: "il giudice può
disporre" con le seguenti: "il giudice dispone altresì."
2. All’articolo 6-quater della
legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei
compiti di cui al comma 1, persone prive dei requisiti morali di cui all’articolo
11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le
medesime società risiedono od in cui hanno la sede legale, la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro."
Art. 3
(Modifiche
all’articolo 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401)
1. Il comma 1 dell’articolo 6-bis
della legge 13 dicembre 1989, n. 401 è sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si
svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al
transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle
manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, lancia
o utilizza, in modo da creare un pericolo per le persone, razzi, bengala,
fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas
visibile ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti
contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno
a quattro anni. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono
manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o
al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime
o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i
fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo
svolgimento della manifestazione sportiva. La pena è aumentata se dal fatto
deriva un danno alle persone. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto
deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l’interruzione o la
cancellazione della manifestazione sportiva."
2. Il comma 1 dell’articolo 6-ter
della legge 13 dicembre 1989, n. 401 è sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, chiunque, nei luoghi
in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla
sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle
manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, è
trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti
per l’emissione di fumo o di gas visibile ovvero di bastoni, mazze, materiale
imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere,
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 500 a 2000 euro. Si
considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero
in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che
partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle
immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi
nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della
manifestazione sportiva.".
Art. 4
(Modifiche
agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401)
1. All’articolo
8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti
modifiche:
al comma
1-bis, le parole: "di cui all’articolo 6-bis comma 1, e all’articolo 6,
commi 1 e 6, della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui all’articolo 6-bis comma 1, all’articolo 6-ter e all’articolo 6,
commi 1 e 6, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di
cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L’arresto è, inoltre, consentito nel
caso di violazione della pena accessoria di cui al comma 7 dell’articolo 6."
al comma
1-ter, le parole: "o di altri elementi oggettivi" sono soppresse; le
parole: "dai quali" sono sostituite dalle seguenti: "dalla
quale" e le parole "entro le trentasei ore" sono sostituite
dalle parole "entro quarantotto ore".
2. L’articolo 1-bis del
decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003,
n. 88, è abrogato.
3. Al comma 1 dell’articolo 8-bis
della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: "nell’articolo
6-bis commi 1 e 2, " sono inserite le parole "nell’articolo
6-ter".
Art. 5
(Integrazione
del sistema sanzionatorio
per la
violazione del regolamento d’uso degli impianti)
1. All’articolo 1-septies, comma
2, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile
2003, n. 88, è aggiunto il seguente periodo: "Nell’ipotesi di cui al
periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le
prescrizioni di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per
una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni".
Art. 6
(Misure
di prevenzione)
1. Alla legge 13 dicembre 1989,
n. 401, dopo l’articolo 7-bis è inserito il seguente:
Art. 7-ter
(Misure
di prevenzione)
1. Le misure di prevenzione di
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, possono
essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di aver agevolato
gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle
manifestazioni di violenza di cui all’articolo 6 della
legge 13 dicembre 1989, n. 401.
2. Nei confronti dei soggetti di
cui al comma 1 può essere altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale
della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai
beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in
qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in
occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel
corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette
manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell’articolo 2-ter, secondo
comma, ultimo periodo, della legge n. 575 del 1965.
Art. 7
(Aggravante
ad effetto speciale per i delitti
di
violenza e resistenza a pubblico ufficiale)
1.All’articolo
339 del codice penale le parole "della reclusione da tre a quindici
anni" sono sostituite con le parole "da cinque a quindici anni".
2.All’articolo
339 del codice penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "Le
disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia
commessa mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti
atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare
pericolo alle persone."
Art. 8
(Divieto
di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui
all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401)
E’ vietato alle società sportive
corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari
di provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n, 401, o
di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non
definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni
sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura ivi
inclusa l’erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o
titoli di viaggio. E’ parimenti vietato alle società sportive corrispondere
contributi, sovvenzioni, facilitazioni ad associazioni di tifosi comunque
denominate, qualora dell’associazione facciano parte uno o più dei soggetti
destinatari dei provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre
1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero soggetti
che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per
reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le
attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la
questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei
nominativi comunicati dalle società sportive interessate.
Le associazioni di tifosi,
comunque denominate, che ricevono dalle società sportive sovvenzioni,
contributi e facilitazioni di qualsiasi natura comunicano alle società medesime
l’elenco dei propri aderenti.
Fermi restando gli obblighi di
tenuta della documentazione contabile di cui alla normativa vigente, le società
sportive conservano per il periodo di tre anni la documentazione relativa alle
sovvenzioni, ai contributi e alle facilitazioni di qualsiasi
natura corrisposti alle associazioni di tifosi e gli elenchi di cui al
comma 2.
Alle società sportive che non
osservano i divieti e le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2
è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale, al
quale l’organo che effettua l’accertamento presenta il relativo rapporto, la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 120.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca
reato, nei confronti delle società sportive che non ottemperano all’obbligo di cui al comma 3, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 10.000
a 50.000 euro.
Per quanto non previsto dal
presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni.
Art. 9
(Nuove
prescrizioni per le società organizzatrici
di
competizioni riguardanti il gioco del calcio)
1. E’ fatto divieto alle società
organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio responsabili
della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di
cui al Decreto del Ministro dell’Interno 6 giugno 2005, di emettere, vendere o
distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di
provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 ovvero
a soggetti che siano stati, comunque, condannati,
anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di
manifestazioni sportive.
2. Con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le
attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura,
della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei nominativi
comunicati dalle società sportive interessate.
3. Alle società che non osservano
il divieto di cui al comma 1 è irrogata dal Prefetto della provincia in cui la
società ha sede legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 20.000 a
100.000 euro. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Art. 10
(Adeguamento
degli impianti)
1. All’articolo 1-quater del
decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:
"5 bis. All’adeguamento
degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere le società utilizzatrici
degli impianti medesimi, assumendone i relativi oneri. In tal caso, qualora ai
fini dell’adeguamento dell’impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4
occorrano particolari titoli abilitativi, l’amministrazione competente al
rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della
relativa istanza, indice entro lo stesso termine, ove necessario, una
conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241. La conferenza si pronuncia entro le successive
ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l’istanza di rilascio
del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta".
Art. 11
(Iniziative
per promuovere i valori della cultura sportiva)
1. Il Ministro per le Politiche
Giovanili e le Attività Sportive, d’intesa con il Ministro della Pubblica
Istruzione e nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, predispone un
programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
con l’obiettivo di promuovere l’adesione e la partecipazione ai valori ed ai
principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta
Olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività
Sportive, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, assicura,
insieme al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, la definizione delle opportune
forme di intesa con le Regioni e gli Enti Locali e promuove la realizzazione di
specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le
associazioni riconosciute e sostenute dalle Organizzazioni Sportive Nazionali
ed Internazionali.
Art. 12
(Piano
nazionale per l’impiantistica sportiva destinata
all’esercizio
della pratica calcistica)
1. Il Ministro per le politiche
giovanili e le attività sportive, d’intesa con i Ministri delle infrastrutture
e dell’interno convoca un tavolo di concertazione per definire, senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, entro centoventi giorni dalla data di
convocazione, il piano nazionale straordinario per l’impiantistica destinata
all’esercizio della pratica calcistica al fine di renderla maggiormente
rispondente alle mutate esigenze di sicurezza fruibilità, apertura, redditività
della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti
convenzionali.
2. Al tavolo nazionale
partecipano il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, il
Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell’interno, il Ministro
dell’economia e delle finanze, il C.O.N.I., i
rappresentanti dell’ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive.
Art. 13
Modifiche agli articoli 34 e 35
del decreto legislativo 31 luglio 2005, n, 177
1. All’articolo
34, dopo il comma 6, è inserito il seguente comma:
"6 bis. I soggetti di cui al
comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all’osservanza di
specifiche misure, individuate con codici di autoregolamentazione recepiti con
decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le
politiche giovanili e le attività sportive, adottato ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione
parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, anche al fine di
contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione
sportiva leale e rispettosa dell’avversario, per prevenire fenomeni di violenza
o turbativa dell’ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni
sportive".
2.All’articolo
35, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis In caso di
inosservanza delle disposizioni dei codici adottati ai sensi del comma 6 bis
dell’art. 34 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo".
3.All’articolo
35, comma 2, le parole "per un periodo da uno a dieci giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "da tre a trenta giorni"."