Civile
DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n. 7 – Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese (Gazzetta Ufficiale n.26 del 1° febbraio2007)
DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n.
7 – Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese
(Gazzetta Ufficiale n.26 del 1° febbraio2007)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Visto l’articolo 117 della
Costituzione ed in particolare il comma secondo, lettere e), l) e m);
Ritenuta la straordinaria
necessità ed urgenza di rimuovere ostacoli allo sviluppo economico e di adottare
misure a garanzia dei diritti dei consumatori;
Ritenuta, altresì, la
straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per rendere più
concorrenziali gli assetti del mercato e favorire la crescita della
competitività del sistema produttivo nazionale, assicurando il rispetto dei
principi comunitari;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico, del
Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della pubblica
istruzione e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri
per gli affari regionali e le autonomie locali, dei trasporti, per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione, delle comunicazioni, delle
infrastrutture, dell’economia e delle finanze e delle politiche
agricole
alimentari e forestali;
E m a n a
il
seguente decreto-legge:
Capo I
Misure urgenti per la tutela dei consumatori
Art. 1.
Ricarica nei servizi di telefonia
mobile, trasparenza e libertà di recesso dai contratti con operatori
telefonici, televisivi e di servizi internet
1. Al fine di favorire la
concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali
un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonchè di
facilitare
il
confronto tra le offerte presenti sul mercato, è vietata, da parte degli
operatori della telefonia mobile, l’applicazione di costi fissi e di contributi
per la ricarica di carte prepagate, anche via
bancomat
o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico
richiesto, nonchè la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del
traffico acquistato. Ogni eventuale clausola difforme è nulla ai sensi
dell’articolo 1418 del codice civile. Gli operatori adeguano la propria offerta
commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. L’offerta delle tariffe dei
differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che
compongono l’effettivo costo del traffico telefonico, al fine di consentire ai
singoli consumatori un
adeguato
confronto.
3. I contratti per adesione
stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione
elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la
facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferirlo presso altro
operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da esigenze
tecniche e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono
imporre un obbligo di preavviso
superiore
a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli
operatori di adeguare alle disposizioni del presente articolo i rapporti
contrattuali già stipulati alla data di
entrata
in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.
4. L’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui
al comma 2 e applica le relative sanzioni.
Art. 2.
Informazione sui prezzi dei
carburanti e sul traffico lungo la rete autostradale e stradale
1. Al fine di favorire la
concorrenza e la trasparenza dei prezzi nel settore della distribuzione dei
carburanti, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli
effettivi costi
del
servizio, nonchè di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul
mercato, il gestore della rete stradale e autostradale deve utilizzare i
dispositivi di informazione di pubblica utilità
esistenti
lungo la rete e le convenzioni con emittenti radiofoniche, nonchè gli strumenti
di informazione di cui al comma 3 per informare gli utenti, anche in forma
comparata, dei prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di
distribuzione dei carburanti presenti lungo le singole tratte della rete
autostradale e delle strade statali di primaria importanza, con conseguente
onere informativo dei gestori degli impianti ai concessionari circa i prezzi
praticati.
2. Il gestore della rete stradale
e autostradale deve utilizzare i medesimi strumenti di informazione per
avvertire, in tempo reale, delle condizioni di grave limitazione del traffico
che gli utenti potrebbero subire accedendo alla rete di competenza.
3. Il Ministero dei trasporti
sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
una proposta intesa a disciplinare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
pubblico, nell’ambito delle concessioni autostradali e stradali,
l’installazione di strumenti di informazione di pubblica utilità e la
sottoscrizione di convenzioni con emittenti e gestori di telefonia per
facilitare la diffusione delle informazioni di cui ai commi 1
e 2.
Art. 3.
Trasparenza delle tariffe aeree
1. Al fine di favorire la
concorrenza e la trasparenza delle tariffe aeree, di garantire ai consumatori
un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonchè di
facilitare
il
confronto tra le offerte presenti sul mercato, sono vietati le offerte e i
messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l’indicazione del prezzo al netto
di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, ovvero
riferiti
a una singola tratta di andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di
viaggio o a periodi di tempo delimitati o a modalità di prenotazione, se non
chiaramente indicati nell’offerta.
2. A decorrere dal trentesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le offerte
e i messaggi pubblicitari di cui al comma 1 sono sanzionati quali pubblicità
ingannevole.
Art. 4.
Data di scadenza dei prodotti
alimentari
1. All’articolo
3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis.
L’indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve
figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e
indelebile secondo modalità non meno visibili di quelle indicanti la
quantità del prodotto ed in un campo visivo di facile individuazione da parte
del consumatore.".
2. I soggetti tenuti
all’apposizione dell’indicazione di cui al comma 1 si adeguano alle
prescrizioni del medesimo comma entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Art. 5.
Misure per la concorrenza e per
la tutela del consumatore nei servizi assicurativi
1. I divieti di cui all’articolo
8 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano alle clausole contrattuali di
distribuzione esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere
dal termine previsto dal medesimo articolo.
2. All’articolo
134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"4-bis. L’impresa di
assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, anche
aggiuntivo al precedente, con le formule di cui all’articolo 133, a prescindere dalla
contestuale vigenza di un’altra polizza, non puo’ assegnare al contraente una
classe di merito piu’ sfavorevole rispetto a quella
risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito.
4-ter. Conseguentemente al
verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare
alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l’effettiva
responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale
del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto
salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile
accertare la responsabilità principale, la stessa si
computa
pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della
eventuale variazione di classe a seguito di piu’ sinistri.
4-quater. E’ fatto comunque
obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al
contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.".
3. All’articolo
136 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Il Ministero dello
sviluppo economico utilizza il sistema tariffario completo in tutte le sue
estensioni organizzato dall’ISVAP, sulla base dei dati forniti dalle imprese di
assicurazione,
per realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet,
che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse
imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale.".
4. Al primo
comma dell’articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: "In caso di durata poliennale, l’assicurato ha
facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di
sessanta giorni".
5. Le clausole in contrasto con
le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell’articolo 1418
del codice civile, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare le clausole
vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta
giorni.
Art. 6.
Semplificazione nel procedimento
di cancellazione dell’ipoteca nei mutui immobiliari
1. Ai fini di cui all’articolo
2878, n. 6), del codice civile, se il creditore è soggetto esercente attività
bancaria, l’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto
di mutuo
si
estingue automaticamente decorsi trenta giorni dall’avvenuta estinzione
dell’obbligazione garantita, che viene comunicata dal creditore alla
conservatoria e al debitore, salvo che, ricorrendo giustificato motivo
ostativo, nella medesima comunicazione il creditore non abbia presentato alla
conservatoria apposita dichiarazione di permanenza dell’ipoteca. Ricevuta
quest’ultima dichiarazione, il conservatore procede d’ufficio entro il giorno
successivo
alla sua annotazione a margine dell’iscrizione dell’ipoteca. Ai fini del
presente comma non è necessaria l’autentica notarile.
2. A decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali
incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1 e le clausole in contrasto
con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell’articolo
1418 del codice civile.
Art. 7.
Estinzione anticipata dei mutui
immobiliari divieto di clausole penali
1. E’ nullo qualunque patto,
anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole
penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda
l’estinzione anticipata o parziale di un
contratto
di mutuo per l’acquisto della prima casa, sia tenuto ad una determinata
prestazione a favore della banca mutuante.
2. Le clausole apposte in
violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e non comportano
la nullità del contratto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di mutuo
stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Ai fini dell’applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo, per acquisto della prima casa
si intende l’acquisto effettuato da una persona fisica della casa dove intende
stabilire la propria residenza.
5. L’Associazione bancaria
italiana e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale,
ai sensi dell’articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto
legislativo
6 settembre 2005, n. 206, definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le regole generali di riconduzione ad equità dei
contratti di mutuo in essere
mediante,
in particolare, la determinazione della misura massima dell’importo della
penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo.
6. In caso di mancato
raggiungimento dell’accordo di cui al comma 5, la misura della penale idonea
alla riconduzione ad equità è stabilita dalla Banca d’Italia e costituisce
norma imperativa ai
sensi
dell’articolo 1419, secondo comma, del codice civile ai fini della
rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere.
7. In ogni caso le banche non
possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della
data di entrata in vigore del presente decreto, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell’importo della penale entro i
limiti stabiliti ai sensi dei commi 5 e 6.
Art. 8.
Portabilità del mutuo;
surrogazione
1. In caso di mutuo bancario,
apertura di credito od altri contratti di finanziamento bancario, la non
esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore
non preclude al
debitore
l’esercizio della facoltà di cui all’articolo 1202 del codice civile.
2. Nell’ipotesi di surrogazione
ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie,
personali e reali, al credito surrogato. L’annotamento di surrogazione puo’ essere richiesto al conservatore senza formalità,
allegando copia autentica dell’atto di surrogazione stipulato per atto pubblico
o scrittura privata.
3. E’ nullo ogni patto, anche
posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca
o si renda oneroso per il debitore l’esercizio della facoltà di surrogazione di
cui al
comma 1.
4. La surrogazione per volontà
del debitore di cui al presente articolo non comporta il venir meno dei
benefici fiscali previsti per l’acquisto della prima casa.
Capo II
Misure urgenti per lo sviluppo imprenditoriale
e la
promozione della concorrenza
Art. 9.
Comunicazione unica per la
nascita dell’impresa
1. Ai fini dell’avvio
dell’attività d’impresa, l’interessato presenta all’ufficio del registro delle
imprese, di norma per via telematica, la comunicazione unica per gli
adempimenti di cui al
presente
articolo.
2. La comunicazione unica vale
quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per
l’iscrizione al registro delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali,
fiscali,
nonchè
per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
3. L’ufficio del registro
delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per
l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale, e dà notizia alle
Amministrazioni competenti
dell’avvenuta
presentazione della comunicazione unica.
4. Le Amministrazioni competenti
comunicano all’interessato e all’ufficio del registro delle imprese, anche per
via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i
successivi
sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.
5. La procedura di cui al
presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione
dell’attività d’impresa.
6. La comunicazione, la ricevuta
e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono di
norma adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A
tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
assicurano, gratuitamente,previa intesa con le
associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati
interessati.
7. Con decreto adottato dal
Ministro dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, di concerto con i Ministri per le
riforme e le
innovazioni
nella pubblica amministrazione, dell’economia e delle finanze, e del lavoro e
della previdenza sociale, è individuato il modello di comunicazione unica di
cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’economia e delle
finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi
dell’articolo
71 del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore del
presente
decreto, sono individuate le regole tecniche per l’attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, le modalità di presentazione da parte
degli interessati e quelle per
l’immediato
trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai
fini dei necessari controlli.
8. La disciplina di cui al
presente articolo trova applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. A decorrere dalla data di
cui al comma 7, sono abrogati l’articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, e successive modificazioni, e l’articolo 1 del decreto-legge 15
gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993,
n. 63, ferma restando la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di
applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni
competenti le comunicazioni di cui al presente
articolo
secondo la normativa previgente.
10. Al fine di incentivare
l’utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente
agli atti di cui al presente articolo, la misura dell’imposta di bollo di cui
all’articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, è
rideterminata, garantendo comunque l’invarianza del gettito, con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 10.
Misure urgenti per la
liberalizzazione di alcune attività economiche
1. Le disposizioni del presente
articolo sono volte a garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di
pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme
funzionamento del mercato, nonchè ad assicurare ai consumatori finali migliori
condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio
nazionale, in conformità al principio comunitario della concorrenza e alle
regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della
Comunità europea.
2. Le attività di acconciatore di
cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17
agosto 2005, n. 174, e l’attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio
1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da
presentare al comune territorialmente competente ai sensi della normativa
vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della
distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di
altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell’obbligo di
chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di
qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.
3. Le attività di pulizia e
disinfezione, di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato 7 luglio 1997, n. 274, e successive modificazioni, e di
facchinaggio di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno
2003, n. 221, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività ai sensi
della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente, e non possono essere subordinate a
particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale.
Sono fatti salvi, ove
richiesti
dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilità e capacità
economico-finanziaria. Resta salva la disciplina vigente per le attività di
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
ed in
ogni caso le attività professionali di cui al presente comma possono essere
esercitate solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela
del lavoro e della salute ed
in
particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali
o tossici.
4. Le attività di guida turistica
e accompagnatore turistico, come disciplinate dall’articolo 7
della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono
essere subordinate all’obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di
parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei
requisiti di qualificazione professionale secondo la normativa di cui alla
citata legge n. 135 del 2001. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con
indirizzo
in storia dell’arte o in archeologia o titolo equipollente, l’esercizio
dell’attività di guida turistica o accompagnatore turistico non puo’ essere
negato, nè subordinato allo svolgimento
dell’esame
abilitante di cui alla citata legge n. 135 del 2001 o di altre prove selettive,
restando consentita la verifica delle conoscenze linguistiche soltanto quando
le stesse non siano state
oggetto
del corso di studi.
5. L’attività di autoscuola è
soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività da presentare
all’amministrazione provinciale territorialmente competente ai sensi della
normativa vigente, fatto
salvo il
rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e
degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla stessa normativa. All’articolo 123 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, il comma
2 è sostituito dal seguente: "2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza
amministrativa da parte delle province ed alla vigilanza tecnica da parte degli
uffici provinciali della Direzione generale per la Motorizzazione.".
Al comma 3 dell’articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la
parola: "autorizzazione" è sostituita dalla
seguente: "dichiarazione" e le parole da: "e per la
limitazione" a: "del territorio" sono soppresse. I commi 3, 4,
5, 6 e 7 dell’articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati.
6. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative
e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5.
7. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto le regioni, le province ed i comuni
adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi
da 2 a 5.
8. Dopo il quinto comma
dell’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, è inserito il seguente:
"L’iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro non è richiesta per i
soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attività dall’ordinamento
giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di
libera prestazione di servizi.".
9. All’articolo 9, comma 4, del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono soppresse le seguenti
parole: ", a condizione che le relazioni di traffico proposte nei
programmi di esercizio interessino località distanti piu’ di 30 km da quelle servite da
relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi di linea
oggetto di concessione statale. La distanza di 30 km deve essere calcolata
sul percorso stradale che collega le case municipali
dei
comuni in cui sono ricomprese le località oggetto della relazione di
traffico".
Art. 11.
Misure per il mercato del gas
1. Al fine di accrescere gli
scambi sul mercato nazionale del gas naturale, fino al completo recepimento
della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2003, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità
con cui le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di
gas
dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per l’anno 2006, sono cedute
dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato
delle capacità di cui all’articolo 13 della deliberazione n. 137/02 del 17
luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002, e
secondo le modalità di cui all’articolo 1 della deliberazione n. 22/04 del 26
febbraio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004,
adottate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di
versamento
delle relative entrate al bilancio dello Stato.
2. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, le autorizzazioni
all’importazione di gas rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico ai
sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono
subordinate all’obbligo di offerta presso il mercato regolamentato di cui al
comma 1 di una quota del gas importato, definita con decreto dello stesso
Ministero in misura rapportata ai volumi complessivamente importati. Le
modalità di offerta, secondo principi trasparenti e non discriminatori, sono
determinate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Art. 12.
Revoca delle concessioni per la
progettazione e costruzione di linee ad alta velocità e nuova disciplina degli
affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi
1. Al fine di consentire che la
realizzazione del Sistema alta velocità avvenga tramite affidamenti e modalità
competitivi conformi alla normativa vigente a livello nazionale e comunitario,
nonchè in tempi e con limiti di spesa compatibili con le priorità ed i
programmi di investimento delle infrastrutture ferroviarie, nel rispetto dei
vincoli economici e finanziari imposti dal decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 188, al gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e degli impegni
assunti dallo Stato nei confronti dell’Unione europea in merito alla riduzione
del disavanzo e del debito pubblico:
a) sono revocate le concessioni
rilasciate alla TAV S.p.A. dall’Ente Ferrovie dello Stato S.p.A. il 7 agosto
1991 limitatamente alla tratta Milano-Verona e alla sub-tratta Verona-Padova,
comprensive delle relative interconnessioni, e il 16 marzo 1992 relativa alla
linea Milano-Genova, comprensiva delle relative interconnessioni, e successive
loro integrazioni e modificazioni;
b) è altresi’ revocata
l’autorizzazione rilasciata al Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A. All’articolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 31 ottobre
2000, n. 138 T, e successive
modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui consente di proseguire nel
rapporto convenzionale con la società TAV S.p.A. relativo alla progettazione e
costruzione della linea Terzo valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta
Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova.
2. Gli effetti delle revoche di
cui al comma 1 si estendono a tutti i rapporti convenzionali da esse derivanti
o collegati stipulati da TAV S.p.A. con i general contractors in data 15
ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992, incluse le successive modificazioni ed
integrazioni.
3. La Ferrovie dello Stato
S.p.A. provvede direttamente o tramite società del gruppo all’accertamento e al
rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, secondo la disciplina di cui al comma 4, degli oneri delle attività progettuali e
preliminari ai lavori di costruzione oggetto di revoca nei limiti dei soli
costi effettivamente sostenuti, adeguatamente documentati e non ancora
rimborsati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. All’articolo 21-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Ove la revoca di un
atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea di cui al comma 1 incida
su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli
interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia
dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della
contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico,
sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea
valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico.".
Art. 13.
Disposizioni urgenti in materia
di istruzione tecnicoprofessionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica
1. Il secondo ciclo di cui al
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, è
costituito dal sistema dell’istruzione secondaria superiore e dal sistema
dell’istruzione e della formazione professionale. Fanno parte del sistema dell’istruzione
secondaria superiore i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali
di cui all’articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di
istruzione secondaria superiore. Nell’articolo 2 del
decreto legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6 sono
soppresse le parole:
"economico,"
e "tecnologico", e il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. I
percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai
diversi fabbisogni formativi". Nel
medesimo
decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell’articolo 2 e
gli articoli 6 e 10.
2. Fatta salva l’autonomia delle
istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze delle regioni e degli
enti locali in materia di programmazione dell’offerta formativa, possono essere
costituite,
in ambito provinciale o sub-provinciale, tra gli istituti tecnici e gli
istituti professionali, le strutture formative rispondenti ai livelli
essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo n. 226
del 2005 e le strutture che operano nell’ambito del sistema dell’istruzione e
formazione tecnica superiore denominate: "istituti tecnici superiori"
nel quadro della riorganizzazione di cui all’articolo 1, comma 631, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, nonchè "poli tecnico professionali", di
natura consortile e con le forme di cui all’articolo 7, comma 10, del decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. I "poli" sono
costituiti al fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della
cultura scientifica e tecnica e le misure per lo sviluppo economico e
produttivo del Paese e sono dotati di propri organi da prevedersi nelle
relative convenzioni. All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve
le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, in conformità ai loro statuti e alle relative norme di
attuazione.
3. Al testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 15, comma 1, dopo
la lettera i-septies) è aggiunta la seguente: "i-septies-bis)
le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e
grado, finalizzate
all’innovazione
tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa;
la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.";
b) all’articolo 100, comma 2,
dopo la lettera o) è aggiunta la seguente: "o-bis)
le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e
grado, finalizzate all’innovazione
tecnologica,
all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, nel limite
del 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato e comunque nella misura
massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento
di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante
gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";
c) all’articolo 147, comma 1, le
parole: "e i-quater)" sono sostituite dalle
seguenti: ", i-quater) e i-septies-bis)".
4. All’onere
derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro per l’anno 2008 e
in 31 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede:
a) per l’anno 2008, mediante
utilizzo delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali di cui
all’articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere
versate all’entrata del bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la
determinazione delle somme da vincolare su ciascuna delle predette contabilità
speciali ai fini del relativo versamento;
b) a decorrere dal 2009 mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Il Ministro dell’economia e
delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai
fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei
provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente
trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
7. I soggetti che hanno
effettuato le donazioni di cui al comma 3 non possono far parte del consiglio
di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche.
8. Le disposizioni di cui al
comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1°
gennaio 2007.
Art. 14.
Misure in materia di autoveicoli
1. Il contributo concesso
dall’articolo 1, comma 224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il
beneficio previsto dal comma 225 del medesimo articolo, al fine di favorire il
contenimento delle emissioni inquinanti ed il risparmio energetico nell’ambito
del riordino del regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente alla
rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso di acquisto di un altro
veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data
della
rottamazione medesima. Il medesimo contributo e il beneficio predetti sono
estesi alle stesse condizioni e modalità indicate nelle citate disposizioni
anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1 consegnate ad un
demolitore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
sino al 31 dicembre 2007.
Art. 15.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.