Imprese ed Aziende

Tuesday 08 July 2008

DECRETO-LEGGE 3 luglio 2008, n. 114. Misure urgenti per fronteggiare l’aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonche’ per il rilancio competitivo del settore. (GU n. 154 del 3-7-2008)

DECRETO-LEGGE 3 luglio 2008, n.
114. Misure urgenti per fronteggiare l’aumento delle materie prime e dei
carburanti nel settore della pesca, nonche’ per il rilancio competitivo del
settore. (GU n. 154 del 3-7-2008)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;

Ritenuta la straordinaria
necessita’ ed urgenza di fronteggiare lo stato di crisi del settore della pesca marittima connesso ai continui aumenti dei costi
dei fattori energetici e di produzione e considerati anche gli strumenti di
intervento finanziario di emergenza in favore del settore, previsti dal
regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al
Fondo europeo per la pesca;

Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2008;

Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, per le
politiche europee, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;

Emana

il
seguente decreto-legge:

Art. 1.

Fermo di
emergenza temporaneo e definitivo

1. In dipendenza della
situazione di crisi riguardante il settore della pesca anche a seguito dei
rialzi dei costi energetici e di produzione e’ concesso, per impresa, l’arresto
temporaneo delle attivita’ di pesca per le imbarcazioni a strascico e/o
volante, per una durata di trenta giorni nell’arco temporale di quattro mesi a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. In conseguenza del fermo
d’emergenza di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali e’ autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione
che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte
sui redditi, ne’ del valore della produzione netta ai
fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive. Essa non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La
compensazione e’ rapportata ai parametri stabiliti nel programma operativo,
approvato dalla Commissione europea, per l’applicazione in Italia del Fondo
europeo per la pesca. In aggiunta, e’ autorizzata l’erogazione di una indennita’ giornaliera, determinata secondo le procedure
di cui al comma 4, per garantire a ciascun membro dell’equipaggio imbarcato il
minimo contrattuale ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali. Le
misure di cui al presente comma, conseguenti all’evento di cui al comma 1, sono
attuate con le modalita’ di cui al comma 4, fino alla
concorrenza della somma di 35 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 35
milioni di euro per l’anno 2008, si provvede per 25 milioni con le specifiche
assegnazioni finanziarie dell’Asse prioritario 1 – misure per l’adeguamento
della flotta da pesca comunitaria – del regolamento (CE) n. 1198/2006 del
Consiglio, del 27 luglio 2006, e, quanto a 10 milioni, direttamente a valere
sulle disponibilita’ del Fondo centrale per il credito peschereccio, di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, istituito
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che non vengono trasferite per le finalita’ di cui all’articolo 2,
comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Al fine di ottimizzare il
rapporto tra consistenza della flotta di pesca e le risorse biologiche del
mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attiva entro
il 15 luglio 2008, nei limiti delle disponibilita’ finanziarie esistenti per
ciascuno degli anni della programmazione 2007/2013 il procedimento di
ristrutturazione della flotta, utilizzando le risorse dell’Asse prioritario 1 –
misura di arresto definitivo – del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio,
del 27 luglio 2006, per l’intero periodo di programmazione.

4. Le modalita’ di attuazione del
fermo temporaneo, l’entita’ del premio, le relative erogazioni e la definizione
dei periodi di fermo supplementare per esigenze biologiche misure di gestione e
controllo, tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare, per la
tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di
tutela biologica, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva
centrale della pesca marittima.

5. Le modalita’ di attuazione
della misura di cui al comma 3, ivi compreso il regime
di alternativita’ rispetto alla misura di cui ai commi 1 e 2, e le modalita’ di
erogazione del premio sono definiti con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva
centrale della pesca marittima.

Art. 2.

Cassa integrazione guadagni
straordinaria

1. All’articolo
2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «di cui 20
milioni per il settore agricolo», sono inserite le seguenti: «e 10 milioni per
il comparto della pesca», e le parole: «460 milioni», sono sostituite dalle
seguenti: «470 milioni».

2. Per l’attuazione del comma 1,
i termini del 20 maggio 2008 e del 15 giugno 2008 di cui al citato articolo 2,
comma 521, della legge n. 244 del 2007, sono differiti per il comparto della
pesca rispettivamente al 15 settembre 2008 ed al 30 settembre 2008.

3. All’onere derivante dal
presente articolo, per l’anno 2008, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di riserva
e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo
utilizzando, quanto a euro 10 milioni, l’accantonamento relativo al Ministero
della solidarieta’ sociale.

4. Il Ministro dell’economia e
delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la
conversione in legge.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 3 luglio 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Zaia, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Tremonti, Ministro dell’economia
e delle finanze

Ronchi, Ministro per le politiche
europee

Scajola, Ministro dello sviluppo
economico

Sacconi, Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Alfano