Imprese ed Aziende

Tuesday 02 September 2008

DECRETO-LEGGE 28 agosto 2008, n. 134 (GU n. 201 del 28-8-2008). Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.

DECRETO-LEGGE 28 agosto 2008, n.
134 (GU n. 201 del 28-8-2008). Disposizioni urgenti in
materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;

Vista e considerata l’importanza
che i servizi forniti dalle societa’ operanti nei settori dei servizi pubblici
essenziali non subiscano interruzioni;

Ritenuta la straordinaria
necessita’ ed urgenza di ampliare l’operativita’ del decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.
39, alla ristrutturazione di grandi imprese in crisi non solo finanziaria, ma
anche di tipo industriale, individuando una specifica disciplina per le grandi
imprese operanti nei settori dei servizi pubblici essenziali volta a garantire
la continuita’ nella prestazione di tali servizi;

Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2008;

Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro
dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;

Emana

il
seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All’articolo 1 del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato: «decreto-legge n. 347»,
dopo le parole: «di cui all’articolo 27, comma 2,»
sono inserite le seguenti:

«lettera a), ovvero ».

2. All’articolo 2, comma 1, del
decreto-legge n. 347, le parole:

«la ristrutturazione economica e
finanziaria di cui all’articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «la
ristrutturazione economica e finanziaria di cui all’articolo
27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 270, ovvero tramite
la cessione dei complessi aziendali di cui al comma 2, lettera a), del medesimo
articolo 27».

3. All’articolo 2, comma 2, del
decreto-legge n. 347, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le societa’
operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l’ammissione immediata
alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario
straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre
condizioni dell’incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia,
sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro dello sviluppo economico, con le modalita’ di cui
all’articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili,
e in conformita’ ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto puo’ prescrivere il compimento di atti necessari al
conseguimento delle finalita’ della procedura.».

4. All’articolo 3, comma 1-bis,
del decreto-legge n. 347, le parole: «di ristrutturazione» sono soppresse.

5. All’articolo 3, comma 3, del
decreto-legge n. 347, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
"imprese del gruppo" si intendono anche le imprese partecipate che
intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con
l’impresa sottoposta alle procedure previste dal presente decreto, per la
fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell’attivita’.».

6. Nella
rubrica dell’articolo 4 del decreto-legge n. 347, le parole: «di
ristrutturazione» sono sostituite dalle seguenti: «del commissario
straordinario».

7. All’articolo 4, comma 2, del
decreto-legge n. 347, dopo le parole: «di cui all’articolo 27, comma 2,» sono inserite le seguenti:

«lettera a), ovvero ».

8. Il comma 4
dell’articolo 4 del decreto-legge n. 347 e’ sostituito dal seguente: «4.
Qualora non sia possibile adottare, oppure il Ministro non autorizzi il
programma di cui all’articolo 27, comma 2, lettera a), ne’ quello
di cui alla lettera b), del decreto legislativo n. 270, il tribunale, sentito
il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di
amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina
dell’articolo 70 del decreto legislativo n. 270.».

9. Al comma 4-bis dell’articolo 4
del decreto-legge n. 347, le parole: «e’ presentato» sono sostituite dalle
seguenti: «puo’ anche essere presentato».

10. Dopo il
comma 4-ter dell’articolo 4 del decreto-legge n. 347, sono aggiunti i
seguenti:

«4-quater. Fermo restando il
rispetto dei principi di trasparenza per ogni operazione disciplinata dal
presente decreto, in deroga al disposto dell’articolo 62
del decreto legislativo n. 270, e con riferimento alle societa’ di cui
all’articolo 2, comma 2, secondo periodo, il commissario straordinario
individua l’acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono
la continuita’ nel medio periodo del relativo servizio, la rapidita’
dell’intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione
nazionale, nonche’ dai Trattati sottoscritti dall’Italia. Il prezzo di cessione
non e’ inferiore a quello di mercato come risultante da perizia effettuata da
primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente,
individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si applicano i
commi dal quarto all’ottavo dell’articolo 105 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

4-quinquies. Con riferimento alle
imprese di cui all’articolo 2, comma 2, secondo periodo, le operazioni di
concentrazione connesse o contestuali o comunque previste nel programma
debitamente autorizzato di cui al comma 2 del presente
articolo, ovvero nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1
dell’articolo 5, rispondono a preminenti interessi generali e sono escluse
dalla necessita’ dell’autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287,
fermo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della stessa legge. Le parti sono,
comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni
all’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato unitamente alla proposta
di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di
prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i
consumatori in conseguenza dell’operazione. L’Autorita’, con propria
deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’operazione,
prescrive le suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute
necessarie; definisce altresi’ il termine, comunque non inferiore a tre anni,
entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono
cessare. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all’articolo
19 della citata legge n. 287 del 1990.

4-sexies. L’ammissione delle
societa’ di cui all’articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di
amministrazione di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario
di tali societa’ non comportano, per un periodo di sei mesi, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il venir meno dei requisiti per il
mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni,
certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l’esercizio e la
conduzione delle relative attivita’ svolte alla data di sottoposizione delle
stesse alle procedure previste dal presente decreto. In caso di cessione di
aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni,
certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono trasferiti
all’acquirente.

4-septies. Per le procedure il
cui programma risulti gia’ prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione
della loro particolare complessita’, non possano
essere definite entro il termine indicato al suddetto comma, il Ministro dello
sviluppo economico puo’ disporre con le medesime modalita’ un’ulteriore proroga
del termine di esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi.».

11. All’articolo
5, comma 1, del decreto-legge n. 347, dopo la parola: «ristrutturazione» sono
inserite le seguenti: «o alla salvaguardia del valore economico e produttivo
totale o parziale».

12. All’articolo 5, comma 1, del
decreto-legge n. 347, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per motivi
di urgenza le medesime operazioni possono essere autorizzate anche prima della
dichiarazione dello stato di insolvenza. Gli atti del Commissario straordinario
restano devoluti alla cognizione del giudice di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo n. 270 del 1999.».

13. All’articolo
5 del decreto-legge n. 347, dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i
seguenti:

«2-ter. Nel caso di ammissione
alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese di cui all’articolo
2, comma 2, secondo periodo, e ai fini della concessione degli ammortizzatori
sociali di cui all’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004,
n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e
successive modificazioni, i termini di cui all’articolo 4, commi 6 e 7, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, e di cui all’articolo 47,
comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della meta’.
Nell’ambito delle consultazioni di cui all’articolo 63, comma 4, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero esaurite le stesse infruttuosamente,
il Commissario e il cessionario possono concordare il trasferimento solo
parziale di complessi aziendali o attivita’ produttive
in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o piu’ rami d’azienda,
anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle
dipendenze del cessionario. I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle
dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in Cassa integrazioni guadagni straordinaria o cessazione
del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario.

2-quater. Nel caso di assunzione
o trasferimento di lavoratori dipendenti di imprese ammesse alla procedura di
amministrazione straordinaria di cui all’articolo 2, comma 2, secondo periodo,
destinatari di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di
mobilita’, al fine di agevolarne il reimpiego, sono garantiti i benefici di cui
all’articolo 8, commi 2 e 4, e di cui all’articolo 25, comma 9, della legge 23
luglio 1991, n. 223.».

Art. 2.

1. I trattamenti di cassa
integrazioni guadagni straordinaria e di mobilita’ ai sensi dell’articolo 1-bis
del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi
per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi
indipendentemente dalla eta’ anagrafica e dall’area geografica di riferimento,
sulla base di specifici accordi in sede governativa.

2. All’articolo 1-bis, comma 1,
primo periodo, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni,
la parola:

«derivanti» e’ sostituita dalla
seguente: «derivate».

3. All’articolo 1-quinquies del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, dopo il comma
1-quater e’ aggiunto il seguente:

«1-quinquies. Il regime delle
decadenze di cui ai commi da 1 a
1-quater del presente articolo si applica ai lavoratori destinatari degli
ammortizzatori sociali di cui all’articolo 1-bis, comma 1, del presente
decreto. Ai fini dell’erogazione dei trattamenti, i lavoratori beneficiari sono
tenuti a sottoscrivere apposito patto di servizio presso i competenti Centri
per l’impiego o presso le Agenzie incaricate del programma di reimpiego.».

4. Ai fini dell’attuazione del
presente decreto l’apposita evidenza contabile di cui all’articolo
1-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e’
incrementata di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009. L’Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei provvedimenti
autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilita’ e dei
benefici contributivi, consentendo l’erogazione dei benefici nei limiti delle
risorse di cui alla predetta evidenza contabile. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro,
per l’anno 2009, a
carico delle disponibilita’ del Fondo per l’occupazione, come
rifinanziato dal comma 6 dell’articolo 63 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) quanto a 30 milioni di euro, a
decorrere dall’anno 2010, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di
parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla
tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. L’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, relativa al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa
delle leggi permanenti di natura corrente e’ integrata di 30 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014. Al relativo onere si provvede
mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 3.

1. In relazione ai
comportamenti, atti e provvedimenti che siano stati posti in essere dal 18
luglio 2007 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di
garantire la continuita’ aziendale di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., nonche’ di Alitalia Servizi S.p.A. e delle societa’ da
queste controllate, in considerazione del preminente interesse pubblico alla
necessita’ di assicurare il servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e
merci in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche, la
responsabilita’ per i relativi fatti commessi dagli amministratori, dai
componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari, e’ posta a carico esclusivamente delle predette societa’.
Negli stessi limiti e’ esclusa la responsabilita’ amministrativa-contabile dei
citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di
incarichi pubblici. Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e
controllo, nonche’ di sindaco o di dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari nelle societa’ indicate nel primo periodo non
puo’ costituire motivo per ritenere insussistente, in capo ai soggetti
interessati, il possesso dei requisiti di professionalita’ richiesti per lo
svolgimento delle predette funzioni in altre societa’.

2. Al fine della tutela del
risparmio i piccoli azionisti ovvero obbligazionisti di Alitalia-Linee aeree
italiane S.p.A., che non abbiano esercitato eventuali
diritti di opzione aventi oggetto la conversione dei titoli in azioni di nuove
societa’, sono ammessi ai benefici di cui all’articolo 1, comma 343, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sono stabilite le condizioni e le altre modalita’ di attuazione del
presente comma.

3. Il comma 4 dell’articolo 1-bis
del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2008, n. 111, e’ abrogato.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 28 agosto 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Scajola, Ministro dello sviluppo
economico

Tremonti, Ministro dell’economia
e delle finanze

Sacconi, Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Alfano