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Decreto legge 17 marzo 2020 n.18: proroga al 15 aprile 2020 del differimento delle udienze e della sospensione dei termini
Sono queste le misure stabilite dall’articolo 83 del decreto ‘’Cura Italia’’, volto alla prevenzione della diffusione del COVID-19 e di contenimento degli effetti, in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e militare.
Il D.L n.11/2020 ai comma 1 e 2 fissava inizialmente il termine al 22 marzo 2020, ora per espressa indicazione dell’art 83 del Decreto n.18/2020 sono da intendersi abrogati.
Pertanto le udienze che si sarebbero dovute svolgere tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 sono differite a data successiva il 15 aprile p.v. e qualsiasi termine processuale compreso nell’intervallo temporale indicato è da considerarsi sospeso.
Viene poi espressamente precisato che sono sospesi i seguenti termini:
- stabiliti per la fase delle indagini preliminari;
- per l’adozione di provvedimenti giudiziari da parte dei giudici e per il deposito delle relative motivazioni;
- per la proposizione degli atti introduttivi il giudizio;
- per la proposizione degli atti introduttivi dei procedimenti esecutivi;
- per le impugnazioni.
I termini riprenderanno a decorrere il 16 aprile 2020.
Nel periodo di sospensione, si interrompono anche i termini per lo svolgimento di attività nei procedimenti di mediazione, negoziazione assistita e di ogni altro procedimento di risoluzione stragiudiziale della controversia previsto dalle norme vigenti.
Tuttavia le misure del differimento delle udienze e della sospensione dei termini non operano per alcune eccezioni.
In ambito civile non si applicano:
- alle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia e alle situazioni di grave pregiudizio;
- alle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- ai procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona;
- ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- ai procedimenti relativi alle convalide di trattamento sanitario obbligatorio;
- ai procedimenti di autorizzazione all’interruzione di gravidanza;
- ai procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- ai procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione Europea;
- ai procedimenti relativi ai provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello, ai provvedimenti sull’esecuzione provvisoria e la sospensione dell’esecuzione a seguito del ricorso in Cassazione;
- a tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. A tal proposito occorre sottolineare che l’urgenza è fatta con dichiarazione del funzionario giudiziario in calce all’atto di citazione con decreto non impugnabile. Per le cause già iniziate con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio con decreto non impugnabile.
In ambito penale non si applicano:
- ai procedimenti di convalida di arresto o del fermo;
- ai procedimenti in cui è stata disposta la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare ai sensi dell’art.304 c.p.p. e detti termini scadono nel periodo di sospensione previsto dal decreto in parola;
- ai procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive.
- ai procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili nei casi di cui all’articolo 392 c.p.p.. L’urgenza è stabilita con provvedimento del giudice o del presidente del collegio.
Nel caso in cui i detenuti o gli imputati, i proposti o i loro difensori facciano espressa richiesta di prosecuzione, non è altresì applicata la sospensione nei seguenti casi:
- procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative
- procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
- procedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.
Nei procedimenti penali soggetti alla sospensione dei termini è inoltre sospeso il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 c.p.p..
Anche per i procedimenti amministrativi, valgono le misure dalla sospensione dei termini e del differimento delle udienze per tutti i procedimenti, fatta eccezione per quelli cautelari, i quali saranno decisi con rito monocratico anziché collegiale, mentre la trattazione collegiale sarà fissata a dopo al 6 aprile se vi è stato un decreto totale o parziale, oppure a dopo il 15 aprile p.v.
I decreti monocratici avranno efficacia fino alla data di trattazione.
Si segnala per i procedimenti amministrativi una particolarità: dal 6 aprile al 15 aprile, su istanza di tutte le parti costituite le cause fissate nel periodo indicato, potranno passare in decisione sulla base degli atti depositati senza discussione orale.
Si potrà depositare la richiesta entro due giorni prima della data dell’udienza.
Infine la sospensione dei termini e il differimento delle udienze sono applicate anche in ambito tributario e militare.
Dal 16 aprile secondo il Decreto, riprenderà l’attività giudiziaria, prescrivendo tuttavia una serie di cautele che potranno essere adottate dai capi degli Uffici giudiziari fino al 30 giugno 2020, a perseguimento del contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di contenimento degli effetti.
Tra le varie misure, prima fra tutte vi è la facoltà per i capi degli uffici giudiziari di prevedere il rinvio a data successiva al 30 giugno delle udienze civili e penali differite d’ufficio tra il 9 marzo e il 15 aprile rientranti nei casi di applicabilità della sospensione dei termini e del differimento di udienza.
Inoltre, a titolo esemplificativo, segnaliamo la limitazione dell’accesso al pubblico agli uffici giudiziari, con garanzia alle persone che devono svolgere attività urgenti; le limitazioni di orario di apertura, prenotazione per l’accesso ai servizi; la rigida calendarizzazione delle udienze; la celebrazione a porte chiuse delle udienze penali; lo svolgimento in remoto delle udienze civili che non richiedono la presenza delle parti.
Sono infine previste ulteriori misure riguardanti i detenuti, quali, ad esempio, lo svolgimento dei colloqui a distanza (ove possibile, sia negli istituti penitenziari sia negli istituti penali per minorenni sino alla data del 22 marzo 2020 e la facoltà in capo alla magistratura di sorveglianza, tenuto conto delle evidenze rappresentate dall’autorità sanitaria, di sospendere fino al 31 maggio 2020 la concessione dei permessi premio.
Dott.ssa Elisa Pedrotti