Enti pubblici

Tuesday 20 February 2007

DECRETO-LEGGE 15 febbraio 2007, n. 10 Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali. (GU n. 38 del 15-2-2007)

DECRETO-LEGGE 15 febbraio 2007,
n. 10 Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed
internazionali. (GU n. 38 del 15-2-2007)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;

Ritenuta la straordinaria
necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni al fine di adempiere ad obblighi
comunitari derivanti da sentenze della Corte di giustizia delle Comunita’
europee e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano,
nonche’ di ottemperare ad impegni assunti in ambito internazionale in merito
alla candidatura della citta’ di Milano per l’Esposizione universale 2015;

Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007;

Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute, delle
comunicazioni, della solidarieta’ sociale, dello sviluppo economico,
dell’interno, degli affari esteri e della giustizia;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Esecuzione della sentenza della
Corte di giustizia delle Comunita’ europee, resa in data 1° giugno 2006 nella
causa C-207/05.

Attuazione della
decisione della Commissione 2003/193/CE del 5 giugno 2002.

Procedura d’infrazione ex
articolo 228 del Trattato CE n. 2006/2456.

1. Il recupero degli aiuti
equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi calcolati ai
sensi dell’articolo 3, terzo comma, della decisione della Commissione europea
2003/193/CE del 5 giugno 2002,
in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale
l’aiuto e’ stato fruito, e’ effettuato dall’Agenzia delle entrate.

2. L’Agenzia delle entrate,
sulla base delle comunicazioni trasmesse dagli enti locali e delle
dichiarazioni dei redditi presentate dalle societa’ beneficiarie ai sensi
rispettivamente dei punti 2 e 3 del provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate 1° giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14
giugno 2005, emesso in attuazione del comma 6
dell’articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, nella formulazione vigente
anteriormente alle modifiche apportate dall’articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, liquida le imposte con i relativi interessi; in caso di mancata
presentazione della dichiarazione, l’Agenzia delle entrate liquida le somme
dovute sulla base degli elementi direttamente acquisiti. L’Agenzia delle
entrate provvede al recupero degli aiuti, notificando, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita comunicazione,
in relazione a ciascuna annualita’ interessata dal regime agevolativo,
contenente l’ingiunzione di pagamento delle somme dovute, con l’intimazione
che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica,
si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non
versate, nonche’ degli ulteriori interessi dovuti. Non si fa luogo, in ogni
caso, all’applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria e di
ogni altra specie comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti
disposizioni. Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e
della sospensione in sede amministrativa.

La comunicazione contenente
l’ingiunzione al pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione
dell’aiuto costituisce atto impugnabile davanti alle Commissioni tributarie, ai
sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Tenuto conto tanto del preminente
interesse nazionale in relazione alle condanne irrogabili alla Repubblica
italiana, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 228, paragrafo 2, del
Trattato che istituisce la
Comunita’ europea, quanto dell’effetto negativo delle
determinazioni di competenza della Commissione europea sugli interventi in
favore di imprese nazionali, l’autorita’ giudiziaria, previo accertamento della
gravita’ ed irreparabilita’ del pregiudizio allegato dal richiedente, puo’
disporre la sospensione in sede cautelare delle ingiunzioni di cui al periodo
precedente solo nelle ipotesi:

a) errore di persona;

b) errore materiale del
contribuente;

c) evidente errore di calcolo.

3. Gli interessi sono determinati
in base alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004
della Commissione, del 21 aprile 2004, secondo i criteri di calcolo approvati
dalla Commissione europea in relazione al recupero dell’aiuto di Stato C57/03, disciplinato dall’articolo 24 della legge 25 gennaio
2006, n. 29. Il tasso di interesse da applicare e’ il tasso in vigore alla data
di scadenza ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte
non corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal
recupero dell’aiuto.

4. Conformemente alla disciplina
comunitaria applicabile ed alla decisione della Commissione europea 2003/193/CE
del 5 giugno 2002, costituiscono deroghe al divieto previsto dall’articolo 87,
paragrafo 1, del Trattato CE, e non sono pertanto oggetto di iscrizione a ruolo
a titolo definitivo, gli aiuti, comunque determinati nella comunicazione di
ingiunzione notificata al soggetto beneficiario, rientranti nell’ambito di
applicabilita’ della regola

«de minimis», esclusi i settori
disciplinati da norme comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato emanate
sulla base dal Trattato CEE o del Trattato CECA, vigenti nel periodo di
riferimento.

5. Ai fini del presente recupero,
appartengono alla categoria degli aiuti «de minimis» gli aiuti che, in base
alla comunicazione 92/C 213/02 della Commissione del 20 maggio 1992, non
eccedono l’importo complessivo di 50.000 ECU, elevato a 100.000 ECU con la
comunicazione 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, su un periodo di tre anni decorrente
dal primo aiuto «de minimis»; tale massimale si applica indipendentemente dalla
forma degli aiuti o dall’obiettivo perseguito.

6. Per gli aiuti concessi sotto
la vigenza della regolamentazione

«de minimis» di cui alla
comunicazione della Commissione europea 92/C 213/02 del 20 maggio 1992 ed alla
comunicazione 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, il triennio di riferimento per il
calcolo del limite massimo ha carattere fisso, esaurito il quale inizia a
decorrere un nuovo triennio. Per la verifica del limite si sommano tutti gli
importi di aiuti «de minimis», di qualsiasi tipologia, ottenuti dallo stesso
soggetto nel triennio. Ai fini dell’applicazione della regola

«de minimis» nei confronti delle
societa’ beneficiarie e’ condizione necessaria che il risparmio d’imposta
goduto, risultante dalla sommatoria dell’esenzione fiscale fruita per ogni
periodo di imposta, sia inferiore a detto massimale.

7. Conformemente alle indicazioni
fornite dalla Commissione con la comunicazione 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, l’importo massimo di
aiuto nel periodo di riferimento e’ espresso sotto forma di sovvenzione diretta
di denaro. Gli aiuti erogati in forma diversa, ai fini dell’applicazione del
limite previsto dalla regola «de minimis», devono essere convertiti in
equivalente sovvenzione, calcolata al lordo dell’imposta eventualmente
applicabile sull’aiuto. Ai fini della determinazione del limite per gli aiuti
«de minimis» ottenuti fino al 31 dicembre 1998, si applicano i tassi variabili
di conversione del valore nominale in lire nel valore in ECU; per gli aiuti
ottenuti dal 1° gennaio 1999 il tasso di conversione in euro e’ fisso e pari a
1.936,27. Il tasso di conversione lira/ECU da applicare e’ quello medio annuale
relativo all’esercizio precedente a quello di concessione dell’aiuto «de
minimis».

8. Sono esclusi dal cumulo per il
computo dell’importo massimo fissato per l’applicazione della regola «de
minimis» gli aiuti autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento
di esenzione per categoria anche se riferiti allo stesso presupposto, qualora
la rispettiva normativa non preveda diversamente.

9. Le societa’ beneficiarie, che
intendono avvalersi della disposizione di cui al comma 4
producono dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, ai sensi
dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente tutte le informazioni
relative agli aiuti «de minimis» ricevuti con riferimento al periodo di
godimento dell’esenzione fiscale dichiarata aiuto di Stato illegittimo dalla
decisione della Commissione 2003/193/CE del 5 giugno 2002, conformemente alla
disciplina pro-tempore vigente.

10. La documentazione di cui al comma 9 e’ consegnata a mano o inviata a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dalla notifica
della comunicazione-ingiunzione di cui al comma 2, all’ufficio che ha adottato
l’atto.

11. Sono abrogati i commi da 2 a 6 dell’articolo 27 della
legge 18 aprile 2005, n. 62.

Art. 2.

Promozione della candidatura
della citta’ di Milano all’Esposizione universale del 2015

1. Le iniziative per la
promozione della candidatura della citta’ di Milano all’Esposizione universale
del 2015, di cui all’articolo 1, comma 950, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono realizzate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero
degli affari esteri e dal Ministero del commercio internazionale anche attraverso
l’Ente Comitato di candidatura Expo-Milano 2015. Con apposita convenzione sono
regolate le modalita’ del finanziamento statale al predetto Ente, fermo
restando l’obbligo di rendicontazione. Per le stesse finalita’ di promozione,
gli importi di 220.000 euro nel 2007 e di 180.000 euro nel 2008, disponibili
presso la pertinente unita’ previsionale di base del Ministero degli affari
esteri, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere
interamente riassegnati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al
Ministero del commercio internazionale, a ciascuno nella misura del cinquanta
per cento degli stessi importi. L’Ente, nell’affidamento ed esecuzione dei
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie in materia di
appalti pubblici, e’ autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi
desumibili dalle disposizioni comunitarie, alle norme della contabilita’
generale dello Stato in materia di contratti ed, in particolare, alle
disposizioni di cui alla parte II, titolo II, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.

Art. 3.

Norme di adeguamento a decisioni
comunitarie in materia fiscale e societaria.

Procedure d’infrazione n.
2006/4136 e n. 2006/2104.

1. L’articolo 2450 del codice
civile e’ abrogato.

2. All’articolo
3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143, la parola:
«maturati» e’ sostituita dalla seguente: «pagati».

3. Le ritenute sugli interessi e
i canoni maturati fino al 31 dicembre 2003 e pagati a decorrere dal 1° gennaio
2004 ai soggetti non residenti di cui all’articolo 26-quater, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
restituite dai soggetti indicati nel citato articolo
26-quater, comma 1, lettere a) e b), i quali, ai fini del recupero delle
ritenute restituite, utilizzano la modalita’ di compensazione prevista
dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni.

4. I compiti assegnati
all’Agenzia delle entrate ai sensi del presente decreto sono svolti con le risorse
umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.

5. Agli oneri derivanti dalle
disposizioni di cui ai commi 2 e 3, pari a 26 milioni di euro per l’anno 2007,
si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni
di cui all’articolo 1. Tali maggiori entrate affluiscono in apposita
contabilita’ speciale intestata al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento per le politiche fiscali e una quota parte delle stesse, pari a 26
milioni di euro, e’ riversata nell’anno 2007 all’entrata del bilancio dello
Stato. Il conto speciale e’ impignorabile.

6. Il Ministro dell’economia e
delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il Ministro dell’economia e
delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3, anche
ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della
medesima legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei
provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente
trasmessi al Parlamento, corredati da apposite relazioni illustrative.

Art. 4.

Norme di adeguamento a decisioni
comunitarie in materia di pubblicita’ e di sponsorizzazione dei prodotti del
tabacco, accesso alle reti di comunicazione elettronica, servizi post-contatore
e di protezione del diritto d’autore delle opere del disegno industriale.

Procedure d’infrazione n.
2006/2022, n. 2005/2083, n. 2005/4604 e n. 2005/4088.

1. All’articolo
4 del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300, il comma 3 e’
abrogato.

2. All’articolo 50, comma 1, del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: « e degli investimenti
per lo sviluppo di reti e servizi innovativi» sono soppresse.

3. Il comma 34 dell’articolo 1
della legge 23 agosto 2004, n. 239, e’ abrogato.

4. Al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo
44, comma 1, la parola: «venticinquesimo» e’ sostituita dalla seguente:
«settantesimo»;

b) l’articolo 239 e’ sostituito
dal seguente:

«Art. 239 (Limiti alla protezione
accordata dal diritto d’autore).

– 1. La protezione accordata ai
disegni e modelli industriali ai sensi dell’articolo 2, primo comma, numero 10,
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, non opera in
relazione ai prodotti realizzati in conformita’ ai disegni o modelli che,
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 95, erano oppure erano divenuti di pubblico
dominio.».

Art. 5.

Modifiche al testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di distacco
di lavoratori cittadini di Paesi terzi nell’ambito di una prestazione di
servizi e di soggiorni di breve durata.

Procedure d’infrazione n.
1998/2127 e n. 2006/2126.

1. Al testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo
5, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

« 2. Il permesso di soggiorno
deve essere richiesto per soggiorni superiori a tre mesi, secondo le modalita’
previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo
straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio
dello Stato ed e’ rilasciato per le attivita’ previste dal visto d’ingresso o
dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione puo’
prevedere speciali modalita’ di rilascio relativamente ai soggiorni
brevi per motivi di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per
l’esercizio delle funzioni di ministro di culto, nonche’ ai soggiorni in case
di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. Per soggiorni
inferiori a tre mesi lo straniero dichiara la sua presenza all’ufficio di
polizia di frontiera, al momento dell’ingresso sul territorio nazionale ovvero,
entro otto giorni dal suo ingresso, al questore della provincia in cui si
trova, secondo le modalita’ stabilite con decreto del Ministro dell’interno.»;

b) al comma 3 dell’articolo 5, la
lettera a) e’ soppressa;

c) l’articolo 7 e’ abrogato;

d) all’articolo 13, la lettera b) del comma 2 e’ sostituita dalla seguente:

«b) si e’ trattenuto nel
territorio dello Stato senza aver presentato la dichiarazione di presenza di
cui all’articolo 5, comma 2, o richiesto il permesso di soggiorno nei termini
prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il
permesso di soggiorno e’ stato revocato o annullato, ovvero e’ scaduto da piu’
di 60 giorni e non e’ stato chiesto il rinnovo oppure, avendo presentato la
dichiarazione di presenza, si e’ trattenuto sul territorio dello Stato oltre i
novanta giorni o il minore termine stabilito nel visto d’ingresso;»;

e) All’articolo
27, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui i
lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente
retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi
sede in uno Stato membro dell’Unione europea, il nulla osta al lavoro e’
sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in
base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una
dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da
distaccare e attestante la regolarita’ della loro situazione con riferimento
alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell’Unione europea
in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione e’ presentata allo
sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno.».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la
conversione in legge.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 15 febbraio
2007.

NAPOLITANO

Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri

Bonino, Ministro per le politiche
europee

Padoa Schioppa, Ministro
dell’economia e delle finanze

Turco, Ministro della salute

Gentiloni Silveri, Ministro delle
comunicazioni

Ferrero, Ministro della
solidarieta’ sociale

Bersani, Ministro dello sviluppo
economico

Amato, Ministro dell’interno

D’Alema, Ministro degli affari
esteri

Mastella, Ministro della
giustizia

Visto, il Guardasigilli: Mastella