Famiglia

Tuesday 02 September 2008

DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008, n. 137 (in G.U. n. 204 del 1° settembre 2008) – Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università .

DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008,
n. 137 (in G.U. n. 204 del 1° settembre 2008) – Disposizioni urgenti in materia
di istruzione e università.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;

Ritenuta la straordinaria
necessità ed urgenza di attivare percorsi di istruzione di insegnamenti
relativi alla cultura della legalità ed al rispetto dei principi costituzionali,
disciplinare le attività connesse alla valutazione complessiva del
comportamento degli studenti nell’ambito della comunità scolastica,
reintrodurre la valutazione con voto numerico del rendimento scolastico degli
studenti, adeguare la normativa regolamentare all’introduzione dell’insegnante
unico nella scuola primaria, prolungare i tempi di utilizzazione dei libri di
testo adottati, ripristinare il valore abilitante dell’esame finale del corso
di laurea in scienze della formazione primaria e semplificare e razionalizzare
le procedure di accesso alle scuole di specializzazione medica;

Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2008;

Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la
pubblica amministrazione e l’innovazione;

E m a n a

il
seguente decreto-legge:

Art. 1.

Cittadinanza e Costituzione

1. A decorrere dall’inizio
dell’anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai
sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale
finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle
conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione»,
nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore
complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella
scuola dell’infanzia.

2. All’attuazione del presente
articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2.

Valutazione del comportamento
degli studenti

1. Fermo restando quanto previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e
successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare
degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di
scrutinio intermedio e finale viene valutato il
comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella
sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli
interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della
propria sede.

2. A decorrere dall’anno
scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è espressa in decimi.

3. La votazione sul comportamento
degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre
alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei
decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo
del ciclo. Ferma l’applicazione della presente disposizione dall’inizio dell’anno
scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono specificati i criteri per
correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto
insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.

Art. 3.

Valutazione del rendimento
scolastico degli studenti

1. Dall’anno scolastico
2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli
apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi ed illustrata con
giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.

2. Dall’anno scolastico
2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed
annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze
da essi acquisite è espressa in decimi.

3. Sono ammessi alla classe
successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che
hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline.

4. L’articolo 13, comma 3, del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è abrogato e all’articolo
177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono
abrogati;

b) al comma 3, dopo le parole:
«Per la valutazione» sono inserite le seguenti: «, espressa in decimi,»;

c) al comma 4,
le parole: «giudizi analitici e la valutazione sul» sono sostituite dalle
seguenti: «voti conseguiti e il»;

d) l’applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta sospesa fino
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5;

e) è altresì abrogata ogni altra
disposizione incompatibile con la valutazione del rendimento scolastico
mediante l’attribuzione di voto numerico espresso in decimi.

5. Con regolamento emanato ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli studenti e sono stabilite eventuali ulteriori modalità
applicative del presente articolo.

Art. 4.

Insegnante unico nella scuola
primaria

1. Nell’ambito degli obiettivi di
contenimento di cui all’articolo 64 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 è ulteriormente
previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un
unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei
regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda
delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.

2. Con apposita sequenza contrattuale
e a valere sulle risorse di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, è definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento
aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento stabilito dalle
vigenti disposizioni contrattuali.

Art. 5.

Adozione dei libri di testo

1. Fermo restando quanto disposto
dall’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i
competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali
l’editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio,
salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere
separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate
esigenze, l’adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a
valere per il successivo quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinché
le delibere del collegio dei docenti concernenti l’adozione dei libri di testo
siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 6. Valore abilitante della
laurea in scienze della formazione primaria

1. L’esame di laurea sostenuto
a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma
dell’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo
della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso
formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all’insegnamento,
rispettivamente, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.

2. Le disposizioni di cui al
comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l’esame di laurea
conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso
tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la
data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Sostituzione dell’articolo 2,
comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1. Il comma 433
dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal
seguente:

«433. Al concorso per l’accesso
alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i
laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che
superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione
a condizione che conseguano l’abilitazione per l’esercizio
dell’attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio
delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso
espletato.».

Art. 8.

Norme finali

1. Dall’attuazione del presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

2. Il presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° settembre
2008.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Gelmini, Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Tremonti, Ministro dell’economia
e delle finanze

Brunetta, Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano