Civile
DECRETO GIUSTIZIA 2 febbraio 2006 Istituzione del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, ai sensi dell’articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122. (GU n. 34 del 10-2-2006)
DECRETO GIUSTIZIA 2 febbraio 2006
Istituzione del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di
beni immobili da costruire, ai sensi dell’articolo 18, comma 6, del decreto
legislativo 20 giugno 2005, n. 122. (GU n. 34 del 10-2-2006)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di
concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE
Vista la legge 2 agosto 2004, n.
210, recante "Delega al Governo per la tutela dei
diritti patrimoniale degli acquirenti di immobili da costruire";
Visto l’articolo 3, comma 1,
lettera f) della legge n. 210 del 2004, il quale detta principi e criteri
direttivi per l’istituzione di un Fondo di solidarietà a beneficio degli
acquirenti che, a seguito dell’insolvenza del costruttore che abbia comportato
l’apertura di procedure implicanti una situazione di crisi del costruttore non
conclusa alla data del 31 dicembre 1993, nè aperta successivamente
alla data di pubblicazione del decreto legislativo delegato, hanno subito la
perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di
proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili oggetto di accordo
negoziale con il costruttore o l’acquisto della titolarità di un diritto reale
di godimento su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa;
Visto l’articolo 3, comma 1,
lettere g), h), i) ed l) della legge n. 210 del 2004,
il quale detta principi e criteri direttivi per il reperimento delle risorse
destinate ad alimentare il Fondo, l’individuazione del gestore del Fondo, l’articolazione
del Fondo in sezioni autonome, la disciplina dei requisiti e delle modalità di
accesso ai contributi del Fondo;
Visto l’articolo 12 del decreto
legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante: "Disposizioni per la tutela
dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire, a norma
della legge 2 agosto 2004, n. 210, che istituisce il
Fondo di solidarietà per gli acquirenti degli immobili da costruire;
Visto l’articolo 13 del decreto
legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che stabilisce i requisiti per l’accesso
alle prestazioni del Fondo;
Visto l’articolo 14 del decreto
legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che prevede la struttura ed il
funzionamento del Fondo;
Visto l’articolo 15 del decreto
legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che disciplina le modalità di gestione del
Fondo;
Visto l’articolo 17 del decreto
legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che istituisce il contributo obbligatorio a
carico dei costruttori tenuti all’obbligo di procurare il rilascio e di
provvedere alla consegna della prescritta fideiussione;
Visto l’articolo 18 del decreto
legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che disciplina le modalità di accesso alle prestazioni del Fondo e l’istruttoria sulle
domande;
Visto, in particolare, l’articolo
18, comma 6, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, il quale dispone
che con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, sono dettate disposizioni relative
alle modalità, anche telematiche, di presentazione della domanda ed al
contenuto della documentazione da allegare a questa, nonchè in merito allo
svolgimento dell’attività istruttoria di cui al medesimo articolo;
Visto, in particolare, l’articolo
18, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, secondo il quale
la domanda di accesso alle prestazioni del Fondo deve
essere presentata dagli aventi diritto, a pena di decadenza, entro il termine
di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 6;
Visto, in particolare, l’articolo
18, comma 4, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, il quale prevede
che, con il decreto interministeriale di cui al comma 6, è costituito un apposito comitato il cui parere può essere acquisito dal
quale il gestore del Fondo al fine di determinare, nello svolgimento
dell’attività istruttoria, criteri di valutazione uniformi in merito a
situazioni e documentazioni ricorrenti;
Decreta:
Articolo 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto
devono intendersi:
a) per "acquirente",
per "costruttore", per "situazione di crisi", per
"immobili da costruire" le definizioni di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122;
b) per "decreto
legislativo", il decreto legislativo 20 giugno
2005, n. 122;
c) per "Fondo", il
Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire di cui
all’articolo 12, punto 1 del decreto legislativo;
d) per "Gestore", la Concessionaria servizi assicurativi pubblici – Consap
S.p.a.
Articolo 2.
Presentazione della domanda
1. La domanda di
accesso al Fondo è presentata dai soggetti in possesso dei requisiti
indicati nell’articolo 13 del decreto legislativo, utilizzando il modulo di cui
all’allegato A del presente decreto, entro il termine di decadenza di sei mesi
dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. La domanda per l’accesso al
Fondo può essere presentata:
per via
telematica, utilizzando il modulo interattivo disponibile sul sito Internet del
gestore;
per
consegna diretta presso la sede del gestore, che ne rilascia ricevuta;
c) a mezzo
plico raccomandato con avviso di ricevimento, inoltrato alla sede del gestore.
3. I dati contenuti nelle domande
vengono elaborati dal gestore al fine di fornire le informazioni
propedeutiche alla successiva definizione delle aree territoriali e delle
corrispondenti sezioni autonome del Fondo con il decreto di cui all’articolo
16, comma 1, del decreto legislativo.
Articolo 3.
Documentazione da allegare alla
domanda
1. Alla domanda è allegata la
seguente documentazione:
a) copia del documento
d’identità;
b) copia del contratto
preliminare di vendita, ovvero di altro atto o contratto
che abbia o possa avere per effetto l’acquisto, l’assegnazione o comunque il
trasferimento non immediato, a sè o ad un proprio parente in primo grado, della
proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile
da costruire;
c) atto che certifichi
l’esistenza di procedure implicanti una situazione di crisi del costruttore non
ancora conclusa in epoca antecedente al 31 dicembre 1993, nè aperta successivamente al 21 luglio 2005.
Tale situazione può essere
rappresentata da uno dei seguenti documenti:
1) copia della sentenza di
fallimento o della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza,
ovvero certificato rilasciato dal registro delle imprese attestante il
ricorrere delle predette situazioni di crisi;
2) copia del decreto che dichiara
aperta la procedura di concordato preventivo;
3) copia del decreto che dispone
la liquidazione coatta amministrativa o l’amministrazione straordinaria, ovvero
certificato rilasciato dal registro delle imprese, attestante l’apertura delle
predette procedure;
4) certificato rilasciato dalla
cancelleria del tribunale competente o dal registro delle imprese, attestante
la pendenza della procedura di fallimento, ovvero di concordato preventivo,
ovvero di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di amministrazione
straordinaria alla data del 31 dicembre 1993, nel caso in cui le stesse siano
iniziate anteriormente a tale data;
d) prova documentale della
sussistenza della perdita di somme di denaro versate o di altri
beni trasferiti al costruttore come corrispettivo per l’acquisto o
l’assegnazione dell’immobile da costruire; a tal fine costituisce prova anche
copia del provvedimento che ha accertato definitivamente il credito nell’ambito
di una delle procedure indicate nella lettera c), n. 4) del presente articolo o
la comunicazione di tale provvedimento proveniente dal competente organo della
procedura;
e) fuori dai
casi previsti dalla successiva lettera f), dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di mancato acquisto, ovvero di mancato
trasferimento, ovvero di mancata assegnazione della proprietà o di altro
diritto reale sul bene;
f) nel caso di acquisto
o assegnazione della proprietà o di altro diritto reale sul bene per effetto di
accordi negoziali con gli organi della procedura, copia di tali accordi e
dell’atto di acquisto o assegnazione dai quali risulti il maggior prezzo corrisposto
rispetto a quello originariamente pattuito; ovvero, nel caso di acquisto o
assegnazione della proprietà o di altro diritto reale sul bene per asta
pubblica o da terzi aggiudicatari, copia del decreto di trasferimento o
dell’atto di acquisto dai quali risulti il maggior prezzo corrisposto rispetto
a quello originariamente pattuito; g) in caso di somme corrisposte al
competente organo della procedura a seguito del positivo esperimento
dell’azione revocatoria fallimentare, copia della sentenza anche non definitiva
di accoglimento della azione revocatoria proposta ai sensi del secondo comma
dell’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
h) certificazione attestante che
per l’immobile è stato richiesto il permesso di costruire o la concessione
edilizia.
2. Qualora non venga
trasmessa unitamente alla domanda, la documentazione di cui al comma 1 è
consegnata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o tramite
consegna diretta presso la sede del gestore, nel termine comunicato dal medesimo
gestore.
Articolo 4.
Istruttoria e delibera sulle
domande
1. Il gestore esamina le domande
secondo l’ordine cronologico di presentazione e verifica la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti per l’accoglimento delle stesse, richiedendo, ove necessario, eventuali chiarimenti.
2. Il gestore, all’esito
dell’istruttoria, accoglie, anche parzialmente, l’istanza
ovvero respinge la stessa.
3. Il gestore, anche su motivata
richiesta degli interessati, può disporre la revoca o la riforma dei provvedimenti
già adottati.
Articolo 5.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi e
per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali raccolti dal gestore potranno essere trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito e per le finalità di cui al presente decreto.
Articolo 6.
Determinazione dell’ammontare
massimo complessivo delle somme da erogare
1. Il gestore, entro sei mesi
dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste di
indennizzo da parte degli aventi diritto e salve le risultanze della
successiva attività istruttoria, determina per ciascuna sezione, dandone
preventiva informazione al comitato del Fondo,
l’ammontare massimo complessivo delle somme da erogare a titolo di indennizzo
e, sulla base delle risorse globalmente imputate a ciascuna sezione per effetto
del versamento della prima annualità del contributo obbligatorio di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo, la prima quota percentuale di
indennizzo da erogare a ciascuno degli aventi diritto.
Articolo 7.
Accesso in quota
1. Nei successivi anni di
riferimento, il gestore, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti,
determina la misura percentuale degli indennizzi da erogare a ciascuno degli aventi diritto.
2. Il gestore, in
relazione a quanto previsto dal comma 1, tiene conto delle entrate del
Fondo rappresentate dal contributo obbligatorio a carico dei soggetti di cui
all’articolo 1, lettera b) del decreto legislativo, nonchè delle richieste già
soddisfatte anche parzialmente e delle spese di gestione. Il contributo
obbligatorio viene versato in unica soluzione dai
soggetti che rilasciano la fideiussione sulla base di un valore di fideiussione
che, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo, corrisponde alle somme
ed al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore, persona
fisica o giuridica, ha riscosso o deve ancora riscuotere dall’acquirente prima
dell’acquisto, dell’assegnazione o del trasferimento della proprietà o di altro
diritto reale di godimento. In caso di aumento
dell’importo garantito, è dovuto il differenziale del contributo, da versarsi
entro il mese successivo a quello dell’integrazione e con riferimento
all’aliquota in quel momento in vigore.
3. Il gestore, entro i tre mesi
successivi alla chiusura dell’esercizio precedente, determina le ulteriori quote annuali di indennizzo, senza ulteriori
aggravi per il Fondo, tenendo altresì conto delle variazioni della misura annua
del contributo e del suo gettito effettivo, oltre che del decrescente ammontare
residuo degli indennizzi da corrispondere. 4. Le determinazioni di cui ai commi
1 e 3 del presente articolo vengono comunicate al
comitato.
Articolo 8.
Pagamento degli indennizzi
1. La corresponsione delle somme
in favore degli aventi diritto è effettuata dal
gestore mediante assegno circolare non trasferibile ovvero mediante bonifico su
conto corrente postale o bancario.
Articolo 9.
Contabilità e rendiconto di
gestione
1. Il gestore tiene contabilità
e scritture separate per le operazioni attinenti alla gestione del Fondo di
solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, nonchè separata
amministrazione dei beni ad esso pertinenti, in modo
che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle
obbligazioni del Fondo stesso.
2. Il rendiconto della gestione
del Fondo viene redatto secondo le modalità stabilite
nella concessione stipulata con il Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Il rendiconto approvato dal
consiglio di amministrazione della Consap S.p.a.,
accompagnato dalla situazione patrimoniale del Fondo e da una relazione dello
stesso consiglio sull’attività svolta, è immediatamente trasmesso al Ministero
concedente per il successivo inoltro alla Corte dei conti.
Articolo 10.
Composizione e funzionamento del
comitato del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire
1. Presso la Consap S.p.a. è
istituito il comitato del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire. Il comitato è composto da:
a) un rappresentante del
Ministero dell’economia e delle finanze;
b) un rappresentante del
Ministero della giustizia;
c) un rappresentante del
Ministero delle attività produttive;
d) un rappresentante
dell’Associazione bancaria italiana (ABI);
e) un
rappresentante dell’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);
f) un rappresentante
dell’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE);
g) un rappresentante
dell’Assocond – Conafi; h) un rappresentante di Consap S.p.a.
Il comitato è presieduto dal rappresentante del Ministero dell’economia
e delle finanze.
2. I componenti
il comitato sono nominati, per la durata di un triennio, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro della
giustizia.
3. Ai fini della validità delle
sedute del comitato è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.
Di ciascuna seduta è redatto apposito processo
verbale.
4. L’ufficio di segreteria del
comitato è composto da due rappresentanti della
Consap.
5. Con decreto del Ministero
della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, vengono stabilite le entità e le modalità di corresponsione,
a valere sul Fondo, delle indennità ai componenti del comitato e dell’ufficio
di segreteria.
Articolo 11.
Pareri
del comitato
1. Il comitato, su richiesta del gestore, esprime parere in ordine alla
determinazione delle linee guida e dei criteri di valutazione uniformi in
merito a situazioni e documentazioni ricorrenti nell’espletamento dell’attività
istruttoria, nonchè in relazione a specifici quesiti avanzati dallo stesso
gestore.
2. Il presente decreto sarà
trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.