Enti pubblici

Tuesday 05 February 2008

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 2007, n.265 Regolamento concernente disposizioni in materia di nuovo servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 8 dicembre 2007, n.265 Regolamento concernente disposizioni in
materia di nuovo servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della
Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 5 novembre 1962,
n. 1695, concernente i documenti caratteristici degli ufficiali, dei
sottufficiali e dei militari di truppa dell’Esercito della Marina,
dell’Aeronautica e della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Ministro per
la guerra 25 luglio 1941, recante regolamento per le matricole del Regio
Esercito;

Vista la legge 23 aprile 1959, n.
189, e successive modificazioni, concernente ordinamento del Corpo della
Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795, recante nuove norme sul servizio
matricolare della Guardia di finanza;

Vista la legge 10 maggio 1983, n.
212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l’avanzamento dei
sottufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e della Guardia di
finanza;

Vista la legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, recante nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;

Visto il decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, concernente attuazione
dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo
inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della
Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente regolamento recante norme
per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di
finanza, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449;

Visto il decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, concernente riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
ed in particolare gli articoli 2 e 23;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;

Visto il decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 67, recante disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199,
in materia di nuovo inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68, concernente adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia
di finanza, ed in particolare l’articolo 1;

Visto il decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 69, concernente riordino del reclutamento, dello stato giuridico
e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati
personali;

Visto il decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante regolamento recante disciplina
in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Considerata l’esigenza, tenuto
anche conto dei nuovi profili ordinativi del Corpo della Guardia di finanza, di
apportare le necessarie varianti alle disposizioni sui documenti matricolari,
adottando pertinenti soluzioni di natura tecnico-informatica;

Acquisito, ai sensi dell’articolo
154, comma 4, del decreto legislativo 27giugno 2003, n. 196, il parere
dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 19
ottobre 2005;

Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza
del 18 dicembre 2006;

Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2007;

Sulla proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze;

Emana

il
seguente regolamento:

Articolo 1.

Compiti

1. Il Corpo della Guardia di
finanza, attraverso il proprio servizio matricolare ed avvalendosi di sistemi
informatici, individua ed acquisisce le notizie curriculari del
proprio personale rilevanti per lo stato giuridico, l’avanzamento,
l’impiego ed il trattamento economico.

2. Il presente regolamento si
applica a tutto il personale del Corpo della Guardia di finanza, in servizio ed
in congedo, nei limiti delle previsioni di cui all’articolo 6.

Articolo 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente
regolamento, si intende per;

a) «documento unico matricolare»:
il documento individuale informatico, tenuto ai sensi del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, riportante i dati matricolari del militare al quale si
riferisce;

b) «evento di interesse»: il
fatto informativo da acquisire al documento unico matricolare;

c) «dato matricolare»:
l’informazione contenuta nel documento unico matricolare per effetto
dell’acquisizione dell’evento di interesse;

d) «fascicolo personale»: la
raccolta dei documenti, anche informatici o riprodotti ai sensi dell’articolo
23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, afferenti al militare, anche se
non formano oggetto di acquisizione al documento unico matricolare;

e) «validazione»: la verifica del
documento presente nel fascicolo personale quale evento di interesse, nonché la
sua corretta acquisizione al documento unico matricolare;

f) «impianto» del documento unico
matricolare: la procedura informatica, conforme alle disposizioni del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di acquisizione al documento unico matricolare
del primo evento di interesse;

g) «rilascio»: la consegna, anche
in formato elettronico, del documento unico matricolare o di parte di esso;

h) «certificazione»: la
comunicazione, anche in formato elettronico, di uno o più dati rilevati dal
documento unico matricolare del militare;

i) «parifica»: la procedura di
confronto tra i dati del documento unico matricolare e i documenti del
fascicolo personale, al fine di verificare la corretta acquisizione di tutti
gli eventi di interesse;

l) «addetto alla matricola»: il
personale preposto alla gestione del servizio matricolare;

m) «regole tecniche»: le
disposizioni emanate ai sensi dell’articolo 71del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.

Articolo 3.

Documento unico matricolare

1. Il documento unico matricolare
è impiantato, per ogni militare del Corpo della Guardia di finanza, sulla base
di apposito modello approvato con provvedimento del Comandante generale della
Guardia di finanza, dove sono acquisiti gli eventi di interesse indicati nella
tabella A, allegata al presente regolamento.

2. Gli eventi di interesse
matricolare di cui ai punti 5, 8, 10, 11, lettera a),
e 15, lettera a), dell’allegata tabella A possono concernere i dati sensibili e
giudiziari indispensabili in relazione alle finalità di cui all’articolo 112
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da trattarsi in conformità alle
previsioni indicate nel medesimo articolo.

3. Con riferimento ai dati di cui
al comma 2, il Corpo della Guardia di finanza, oltre alle operazioni
strettamente correlate alle attività matricolari, indicate nell’articolo
4, esegue i seguenti tipi di operazioni:

a) raccolta, presso gli
interessati o presso terzi;

b) registrazione;

c) organizzazione;

d) conservazione;

e) consultazione;

f) elaborazione;

g) selezione;

h) estrazione;

i) utilizzo e blocco;

l) comunicazione, nei limiti
degli obblighi di legge.

Articolo 4.

Attività matricolari

1. Le attività matricolari sono
costituite da:

a) impianto del documento unico
matricolare;

b) aggiornamento e gestione del
documento unico matricolare e del fascicolo personale;

c) custodia della documentazione
matricolare e dei fascicoli personali;

d) rilascio del documento unico
matricolare e delle relative certificazioni;

e) parifica del documento unico
matricolare;

f) rettificazioni e cancellazioni
da apportare al documento unico matricolare, nonché relativa conservazione in
memoria;

g) validazione, effettuata da
addetto alla matricola diverso da quello che ha acquisito l’evento di interesse
al documento unico matricolare;

h) procedure dirette alla
conservazione ed alla salvaguardia del documento unico matricolare e del
fascicolo personale;

i) archiviazione dei documenti
matricolari che assumono rilevanza sotto il profilo storico;

l) certificazioni, conformi alla
disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di
protezione dei dati personali.

Articolo 5.

Competenze

1. Il Comando generale della
Guardia di finanza sovrintende alle attività matricolari del Corpo.

2. Il servizio matricolare del
Corpo della Guardia di finanza è gestito, a livello centrale, dal Comando
generale e, a livello periferico, dagli altri reparti della Guardia di finanza
di cui all’articolo 2, comma 1, del decretodel Presidente della Repubblica 29
gennaio 1999, n. 34.

3. Con una o più determinazioni
del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza sono individuate e
disciplinate, nel rispetto delle regole tecniche vigenti in materia:

a) le procedure e le modalità di
gestione del documento unico matricolare;

b) le attività di cui
all’articolo 4;

c) l’organizzazione del servizio di cui al comma 2;

d) le attività del personale
addetto alla matricola.

Articolo 6.

Ambito di applicazione

1. Il nuovo servizio matricolare
del Corpo della Guardia di finanza è reso operativo con determinazione del
Comandante generale, da adottarsi entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Al personale incorporato
successivamente al 31 dicembre dell’anno di adozione della determinazione di
cui al comma 1, si applicano le disposizioni del presente regolamento.

3. Al personale in congedo a
qualsiasi titolo fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stata adottata la
determinazione di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni del
regolamento per le matricole del Regio Esercito, approvato con decreto del
Ministro per la guerra 25 luglio 1941, e del decreto del Presidente della
Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795.

4. Per il restante personale, i
documenti matricolari previsti dalle disposizioni richiamate al comma 3 sono
progressivamente sostituiti dal documento unico matricolare e dal fascicolo
personale di cui all’articolo 2.

5. A decorrere dal 1° gennaio
dell’anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento,
sono acquisiti alla documentazione matricolare relativa a tutto il personale
del Corpo della Guardia di finanza esclusivamente gli eventi di interesse
indicati nella tabella A.

Articolo 7.

Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto disposto
dall’articolo 6, comma 3, a
decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata adottata
la determinazione di cui all’articolo 6, comma 1, è abrogato il decreto del
Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795.

Articolo 8.

Copertura finanziaria

1. Al riassetto del servizio
matricolare del Corpo della Guardia di finanza si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 2007

NAPOLITANO

Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri

Padoa Schioppa, Ministro
dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti
il 27 dicembre 2007

Ufficio di controllo atti
Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 332

Tabella A

(Articolo
3, comma 1)

GRUPPI DI EVENTI DI INTERESSE
MATRICOLARE PER IL PERSONALE DEL CORPO

DELLA GUARDIA DI FINANZA

1. Dati anagrafici, codice
fiscale, matricola meccanografica, fotografia.

2. Situazione di famiglia,
comprendente:

a) l’indicazione dello stato
civile e le relative variazioni;

b) i dati afferenti il coniuge
comprensivi della data del matrimonio;

c) i dati afferenti ai figli.

3. Stato ed avanzamento,
comprendente:

a) l’indicazione del contingente
e del ruolo di appartenenza, degli eventuali transiti di contingente e passaggi
di ruolo;

b) l’indicazione della posizione
di stato e della relativa decorrenza;

c) la decorrenza e gli estremi
dei provvedimenti di promozione e sospensione della promozione;

d) l’esito delle valutazioni
delle varie tipologie di avanzamento;

e) le sospensioni e le esclusioni
dalle procedure di avanzamento ed i successivi rinnovi di giudizio, comprensivi
degli estremi dei relativi provvedimenti;

f) le attribuzioni di vantaggi di
carriera;

g) i giuramenti;

h) le cessazioni dal servizio.

4. Sedi di servizio,
comprendente:

a) il reparto di appartenenza e
l’incarico assegnato, con indicazione delle relative decorrenze;

b) l’indicazione della specie del
provvedimento di trasferimento;

c) per il personale del
contingente di mare e per gli ufficiali impiegati presso il servizio navale, i
periodi di navigazione e di servizio a terra.

5. Vicende sanitarie ed altri
dati, comprendente:

a) gli estremi dei provvedimenti
di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell’infermità, emanati
dalla competente autorità sanitaria;

b) l’indicazione della categoria,
della tabella e della misura di ascrivibilità dell’infermità riconosciuta.

6. Titoli di studio, corsi,
qualificazioni, abilitazioni e specializzazioni, conoscenza lingue estere,
iscrizioni ad albi o registri ed abilitazioni professionali,
pubblicazioni, comprendente:

a) i titoli di studio, con
indicazione del punteggio o del giudizio di conseguimento;

b) i corsi frequentati a seguito di
designazione o ratifica da parte dell’amministrazione, con indicazione del
punteggio o della qualifica finali e della posizione raggiunta nella
graduatoria di fine corso;

c) le qualificazioni, le
abilitazioni e le specializzazioni conseguite, con indicazione della data di
conseguimento e di cessazione dalle medesime;

d) la conoscenza di lingue
estere, con indicazione del livello e della data di riconoscimento del
medesimo;

e) le iscrizioni ad albi e
registri professionali, ovvero le abilitazioni professionali, con indicazione
degli estremi del provvedimento di iscrizione, abilitazione o di revoca;

f) le pubblicazioni effettuate
come autore o coautore, con indicazione del titolo e degli estremi di
pubblicazione.

7. Servizio prestato in altre
Forze armate o di Polizia.

8. Ricompense morali, onorificenze, altre distinzioni onorifiche e distintivi,
comprendente:

a) le ricompense morali previste
dal regolamento di disciplina militare, con indicazione degli estremi del
provvedimento di concessione e della motivazione;

b) le onorificenze ed altre
distinzioni onorifiche, con specificazione della denominazione, della
motivazione, degli estremi del provvedimento di concessione o di autorizzazione
a fregiarsene nel territorio dello Stato, dell’autorità concedente, della data
dell’eventuale perdita;

c) i distintivi, con indicazione
degli estremi del provvedimento di concessione o di autorizzazione a
fregiarsene o della data dell’eventuale revoca.

9. Valutazioni caratteristiche,
comprendente:

a) il periodo oggetto di
valutazione;

b) la tipologia di modello
redatto;

c) la qualifica finale ed il
rendimento in servizio.

10. Procedimenti penali,
comprendente:

a) il numero del procedimento e
gli estremi del reato;

b) l’Autorità giudiziaria
procedente e la sede della medesima;

c) la specie e gli estremi dei
provvedimenti giudiziari adottati.

11. Procedimenti disciplinari di
stato, comprendente:

a) l’indicazione dell’evento
originatore e dell’autorità che dispone il procedimento;

b) le date di avvio e di termine
del procedimento;

c) il provvedimento finale e
l’indicazione dell’autorità che lo adotta.

12. Provvedimenti disciplinari di
corpo, comprendente:

a) la data o il periodo di
commissione della violazione disciplinare;

b) la specie e l’eventuale durata
della sanzione disciplinare;

c) l’autorità che punisce e la
motivazione del provvedimento.

13. Incarichi di insegnamento,
partecipazione a commissioni, comitati e gruppi di lavoro; nomine, cariche ed
incarichi presso enti, comprendente:

a) gli incarichi di insegnamento
con indicazione della materia, tipologia, durata, sede e destinatari del corso,
nonché della specie di incarico;

b) la partecipazione a
commissioni, comitati e gruppi di lavoro, specificando la tipologia di
incarico, la durata e gli estremi del provvedimento di nomina;

c) le nomine, le cariche e gli
incarichi presso enti, specificando la tipologia e la durata.

14. Situazione amministrativa,
comprendente:

a) l’indicazione della tipologia
dell’emolumento;

b) gli estremi del relativo
provvedimento di attribuzione;

c) l’indicazione del grado e dei
correlati profili retributivi.

15. Situazione contributiva e
previdenziale, comprendente:

a) l’indicazione della tipologia
di provvedimento;

b) i periodi di tempo interessati
espressi in anni, mesi e giorni;

c) l’indicazione delle somme
relative.