Civile
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2003, n. 398 (in G.U. n. 57 del 9 marzo 2004 – Suppl. Ordinario n. 37) – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico. (Testo A).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2003, n. 398 (in G.U. n. 57 del 9 marzo 2004 – Suppl. Ordinario n. 37) – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico. (Testo A).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto l’articolo 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante
disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione
di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999;
Visto l’articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1999,
n. 50, e, in particolare, l’allegato n. 3;
Visto l’articolo 23, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229,
recante interventi in materia di qualita’ della regolazione,
riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 24 marzo 2003;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 novembre 2003;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell’economia e
delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto:
Titolo I
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO
Art. 1. (L)
Oggetto
1. Le norme del presente testo unico disciplinano l’emissione,
gestione, ammissione a quotazione e negoziazione dei titoli di Stato.
Art. 2. (L-R)
Definizioni
1. Nel presente decreto si intendono per:
a) strumenti finanziari: gli strumenti finanziari previsti
dall’articolo 1, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, riguardante il testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
b) Ministero: il Ministero dell’economia e delle finanze;
c) Tesoro: Dipartimento del tesoro;
d) Ministro: il Ministro dell’economia e delle finanze;
e) Capo del debito pubblico: Dirigente generale capo della
Direzione seconda del Dipartimento del tesoro;
f) Direzione: Dipartimento del tesoro – Direzione II;
g) debito pubblico interno: strumenti finanziari a breve, medio e
lungo termine emessi in euro;
h) debito pubblico estero: titoli emessi in valuta e quelli
emessi secondo le medesime modalita’ procedurali;
i) Fondo: conto detenuto presso la Banca d’Italia e denominato
«Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato»;
l) Conto «disponibilita’ del Tesoro per il servizio di
tesoreria»;
m) titoli di Stato: tutte le forme di indebitamento dello Stato,
a breve, medio e lungo termine, nonche’ i prestiti della Ferrovie
dello Stato S.p.a. riconosciuti come debiti dello Stato ai sensi
dell’articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
n) titoli: documenti, certificati o scritture, anche nelle forme
di iscrizioni contabili rappresentativi di diritti su strumenti
finanziari;
o) prodotti finanziari: obbligazioni e titoli non negoziabili;
p) intermediari: i soggetti che sono intestatari di conti presso
la societa’ di gestione accentrata e tramite i quali possono
esercitarsi i diritti patrimoniali ed effettuarsi le operazioni di
trasferimento, di vincolo o svincolo sugli strumenti medesimi oggetto
di gestione accentrata;
q) ridenominazione: rideterminazione in euro dei valori degli
strumenti finanziari espressi in un’unita’ monetaria nazionale;
r) societa’ di gestione accentrata: le societa’ di gestione
aventi sede legale in Italia ovvero nell’Unione europea che svolgono
in via prevalente o esclusiva servizi di gestione accentrata di
strumenti finanziari;
s) societa’ gestione MTS: societa’ per il mercato dei titoli di
Stato – M.T.S. – S.p.a.;
t) capitale sociale: l’ammontare del capitale sociale della
societa’ di gestione accentrata interamente versato ed esistente;
u) sistemi: i sistemi di gestione accentrata di strumenti
finanziari;
v) separazione cedolare: operazione di separazione della
componente cedolare dal valore di rimborso del titolo;
z) mantello: il valore di rimborso del titolo privato delle
componenti cedolari;
aa) ricostituzione del titolo: l’operazione di riunione con il
mantello delle componenti cedolari gia’ separate, anche se originate
da titoli diversi, al fine di ottenere nuovi titoli;
bb) valute aderenti: valute degli Stati aderenti all’Unione
economica e monetaria (L-R).
Art. 3. (L)
Emissione
1. Nel limite annualmente stabilito dalla legge di approvazione del
bilancio di previsione dello Stato, il Ministro e’ autorizzato, in
ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al
Tesoro:
a) di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno
od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo
termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i
criteri per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo
sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita’, ivi compresa la facolta’ di stipulare
convenzioni con la Banca d’Italia, con le societa’ di gestione
accentrata dei titoli di Stato e con intermediari finanziari italiani
ed esteri, nonche’ il foro competente e la legge applicabile nelle
controversie derivanti dalle predette operazioni d’indebitamento;
b) di disporre, per promuovere l’efficienza dei mercati
finanziari, l’emissione temporanea di tranches di prestiti vigenti
attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre
in uso nei mercati; tali operazioni, in considerazione del loro
carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi
prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto di
tesoreria; i conseguenti effetti finanziari vengono imputati
all’entrata del bilancio dello Stato, ovvero gravano sugli oneri del
debito fluttuante. Con le stesse modalita’ si provvede sul mercato
interbancario ad operazioni di prestito di strumenti finanziari di
cui alla lettera a);
c) di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito
pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a
trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonche’ a
sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti
previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali. (L).
2. Ove necessario, la disciplina contenuta nei decreti del Ministro
puo’ derogare alle norme di contabilita’ di Stato, sulla base e nei
limiti dei criteri determinati nel comma 1.
Art. 4. (L).
Strumenti finanziari
1. Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione
sui mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli,
di cui al Titolo V, Libro IV, del codice civile. (L).
Art. 5. (L).
Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d’Italia
per il servizio di tesoreria
1. La Banca d’Italia non puo’ concedere anticipazioni di alcun tipo
al Ministero. (L).
2. Il debito intrattenuto sul conto corrente presso la Banca
d’Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta alla fine del
mese in cui e’ stato completato il collocamento dei titoli di cui al
comma 3, viene trasferito il giorno successivo in un apposito conto
di transito, all’interesse annuo dell’1 per cento, e convertito entro
30 giorni in titoli di Stato, per un importo corrispondente, da
assegnare alla Banca d’Italia al tasso annuo dell’1 per cento, con
cedola annuale. La durata ed il piano di ammortamento dei predetti
titoli sono stabiliti dal Ministro con il relativo decreto di
emissione. (L).
3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge
26 novembre 1993, n. 483, il Ministro procede all’emissione di titoli
da collocare presso la Banca d’Italia per un netto ricavo di almeno
30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973). I titoli hanno
rendimenti corrispondenti a quelli di mercato. Il netto ricavo e’
iscritto all’entrata del bilancio statale ed e’ riassegnato ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per essere
versato in un conto transitorio presso la Banca d’Italia, a cui
corrisponde un interesse ad un tasso tale da compensare l’onere per
interessi derivante dall’emissione dei titoli di cui al presente
comma. (L).
4. Completato il collocamento, il saldo del conto transitorio viene
trasferito in un conto istituito presso la Banca d’Italia, denominato
«disponibilita’ del Tesoro per il servizio di tesoreria» e utilizzato
per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo. Sul
predetto conto vengono giornalmente registrate le operazioni di
introito e di pagamento connesse con il servizio di tesoreria e
utilizzate per assicurare il regolare svolgimento del servizio
medesimo. (L).
5. Sul predetto conto la Banca d’Italia, all’inizio di ogni
semestre, corrisponde un interesse uguale a tasso medio dei buoni
ordinari del tesoro emessi nel semestre precedente. Con decreti del
Ministro, viene stabilito l’eventuale importo differenziale a carico
della Banca d’Italia, idoneo ad assicurare la compensazione
dell’onere dipendente dallo scarto tra il tasso anzidetto e quello
relativo ai titoli di cui al comma 3, fino al loro rimborso. Il
Ministro e’ autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca
d’Italia, ad assumere direttamente la gestione, nell’ambito del
servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto e
a procedere secondo il disposto dell’articolo 2, comma 2, della legge
28 marzo 1991, n. 104. (L).
6. Sul conto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni
o altre misure cautelari. Non sono altresi’ ammessi sequestri,
pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari notificati alla
Banca d’Italia ed ai partecipanti al collocamento dei titoli di Stato
risultati assegnatari in sede d’asta e volti a colpire il ricavato di
tale collocamento non ancora affluito al predetto conto. Gli atti
compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullita’
deve essere rilevata d’ufficio dal giudice. Tali atti non comportano
pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto e
sulle somme provenienti dal predetto collocamento. (L).
7. Ove dalla situazione di fine mese della Banca d’Italia il saldo
del conto dovesse risultare inferiore all’importo di 30.000 miliardi
di lire (euro 15.493.706.973), eventualmente modificato ai sensi del
comma 9, il Tesoro dovra’ ricostituire l’anzidetto importo, entro i
tre mesi successivi. Le somme giacenti nel conto non possono essere
utilizzate in modo duraturo per la copertura del fabbisogno del
Tesoro. Non dovra’ comunque essere superato il limite massimo di
emissione previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del presente
testo unico. Ove il saldo di fine mese del conto risulti inferiore
del cinquanta per cento dell’importo di 30.000 miliardi di lire (euro
15.493.706.973), il Ministro entro il 5 del mese successivo, deve
inviare al Parlamento una relazione sulle cause dell’insufficienza
del saldo e sugli eventuali provvedimenti correttivi; qualora il
saldo risulti, per tre mesi consecutivi, inferiore all’importo di
30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973), il Ministro entro il
mese successivo deve esporre al Parlamento le cause della
insufficienza del saldo medesimo, indicando gli eventuali
provvedimenti correttivi. (L).
8. Il conto non puo’ presentare saldi a debito del Ministero.
Qualora alla chiusura giornaliera della contabilita’ della Banca
d’Italia dovesse risultare un saldo a debito del Ministero, la Banca
lo scrittura in un conto provvisorio, regolato al tasso ufficiale di
sconto, ne da’ immediata comunicazione al Ministro e non effettua
ulteriori pagamenti per il servizio di tesoreria fino a quando il
debito non risulti estinto. (L).
9. Qualora il fabbisogno del settore statale risulti, in due
esercizi consecutivi, inferiore di oltre il 30 per cento a quello del
1992, il Ministro puo’, con proprio decreto, procedere a modificare
l’importo di cui al comma 7. Il Ministro puo’ altresi’, con proprio
decreto, procedere ad una diminuzione dell’anzidetto importo in
relazione ad una realizzata riduzione degli sfasamenti inframensili
tra i flussi di incasso e di pagamento della Tesoreria statale. (L).
Art. 6. (L)
Denominazione del debito pubblico interno
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le operazioni di indebitamento
sul mercato interno sono effettuate in euro. (L).
Art. 7. (L)
Unita’ di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentati
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, l’euro e’ utilizzato come unica
unita’ di conto per la negoziazione, la compensazione e la
liquidazione sui mercati regolamentati, fermo restando che, nel
periodo transitorio, la clientela, pur conferendo ordini in euro,
puo’ intrattenere rapporti con gli intermediari in lire o in euro.
(L).
Art. 8. (L)
Pagamenti di debito pubblico
1. Le leggi annuali di approvazione del bilancio provvedono alle
assegnazioni per i pagamenti di debito pubblico per interessi,
eventuali premi e rimborsi. (L).
2. I pagamenti di debito pubblico non sono ridotti, ritardati o
assoggettati ad alcuna imposta speciale, neppure in caso di pubblica
necessita’. (L).
3. Il controllo successivo da parte della Corte dei conti delle
contabilita’ ordinarie e straordinarie relative ai pagamenti di
debito pubblico e’ eseguito sugli elaborati contabili presentati
dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. (L).
Capo I
Gestione
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 9. (R)
Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella valuta
di uno Stato partecipante
1. Il Tesoro puo’ ridenominare i prestiti internazionali, emessi a
norma del diritto italiano, denominati nelle valute che aderiscono
all’Unione economica e monetaria, qualora gli Stati emittenti abbiano
ridenominato in euro il loro debito pubblico. (R).
2. I prestiti internazionali di cui al comma 1 sono ridenominati
con le medesime regole indicate per i titoli in lire di cui all’art.
53, sulla base del taglio minimo indicato nei rispettivi prospetti di
emissione. (R).
Art. 10. (L)
Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti non
ridenominati
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, le indicazioni relative alla
lira e alle altre valute aderenti, presenti negli strumenti
finanziari non ridenominati durante il periodo transitorio, si
intendono riferite all’unita’ euro con un numero illimitato di cifre
decimali e sono contestualmente espressi – ai fini della negoziazione
del servizio finanziario, del trasferimento dei titoli e della
rendicontazione – in una quantita’ convenzionale corrispondente al
valore nominale originario, nel rispetto del piano di rimborso.
L’arrotondamento al centesimo di euro deve essere applicato al
momento della determinazione del corrispettivo. (L).
Art. 11. (L)
Sistema di gestione accentrata
1. Il Tesoro non rilascia titoli al portatore o nominativi o
certificati provvisori con o senza cedole rappresentativi di prestiti
destinati al mercato interno. (L).
2. Il Tesoro comunica alla societa’ di gestione accentrata
l’ammontare di ciascuna emissione di strumenti finanziari ai fini
dell’apertura di un apposito conto. (L).
Art. 12. (L)
Attribuzioni della societa’ di gestione e dell’intermediario
1. Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla
disciplina del presente Titolo e l’esercizio dei relativi diritti
patrimoniali, si effettua soltanto tramite intermediari autorizzati a
norma del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che individua
i requisiti che tali soggetti devono possedere e le attivita’ che i
soggetti stessi sono abilitati a svolgere. (L).
2. A nome e su richiesta degli intermediari, la societa’ di
gestione accentrata provvede all’apertura, per ogni intermediario, di
conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari
disposti tramite lo stesso. (L).
3. L’intermediario registra, per ogni titolare del conto, gli
strumenti finanziari di pertinenza dello stesso titolare, nonche’ il
trasferimento, gli atti di gestione ed i vincoli di cui
all’articolo 15, disposti dal titolare o a carico del medesimo, in
conti distinti e separati anche rispetto agli eventuali conti di
pertinenza dell’intermediario stesso. (L).
Art. 13. (L)
Compiti dell’intermediario
1. L’intermediario:
a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti
inerenti agli strumenti finanziari, qualora quest’ultimo gli abbia
conferito il relativo mandato;
b) rilascia, a richiesta dell’interessato, certificazione non
trasferibile, quando necessaria, per l’esercizio dei diritti relativi
agli strumenti finanziari. (L).
2. Le certificazioni rilasciate dall’intermediario devono essere
accettate in deposito tutte le volte in cui la normativa prevede il
deposito di titoli. (L).
Art. 14. (L)
Diritti del titolare del conto
1. Effettuata la registrazione, il titolare del conto e’
legittimato al pieno ed esclusivo esercizio dei diritti relativi agli
strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina
propria di ciascuno di essi, e puo’ disporne in conformita’ con
quanto previsto dalle norme vigenti in materia. (L).
2. Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in
base a titolo idoneo e in buona fede, non e’ soggetto a pretese o
azioni da parte di precedenti titolari. (L).
Art. 15. (L)
Costituzione di vincoli
1. I vincoli di ogni genere, sugli strumenti finanziari
disciplinati dal presente Titolo, si costituiscono unicamente con le
registrazioni in apposito conto tenuto dall’intermediario. (L).
2. Possono essere aperti specifici conti destinati a consentire la
costituzione di vincoli sull’insieme degli strumenti finanziari in
essi registrati; in tal caso l’intermediario e’ responsabile
dell’osservanza delle istruzioni ricevute all’atto di costituzione
del vincolo in ordine alla conservazione dell’integrita’ del valore
del vincolo ed all’esercizio dei diritti relativi agli strumenti
finanziari. (L).
Art. 16. (L)
Responsabilita’ dell’intermediario
1. L’intermediario e’ responsabile per il puntuale adempimento
degli obblighi posti dal presente testo unico nonche’ per gli
eventuali danni derivanti dall’esercizio delle attivita’ di
trasferimento, suo tramite, degli strumenti finanziari e di tenuta
dei conti. (L).
Art. 17. (L)
Ammissibilita’ del servizio di riproduzione in fac-simile nella
partecipazione alle aste dei titoli di Stato
1. Nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato effettuate
con ricorso a mezzi telematici, e’ consentita la presentazione di
richieste mediante servizio pubblico o privato di riproduzione in
fac-simile, nei casi e con le modalita’ stabiliti con decreto del
Tesoro. (L).
Art. 18. (L)
Prestazioni, depositi o reinvestimenti in titoli di Stato
1. I titoli di Stato rappresentati da iscrizioni contabili debbono
essere accettati tutte le volte che, per disposizioni legislative o
regolamentari, siano richieste prestazioni o prescritti depositi
cauzionali o depositi a garanzia in titoli di Stato. (L).
2. Il prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio
immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato, dei quali sia
disposta la dismissione ai sensi delle disposizioni vigenti, puo’
essere corrisposto dagli acquirenti anche in titoli di Stato. (L).
3. Il Ministro stabilisce, con proprio decreto, le categorie di
titoli di Stato di cui al comma 1 e le modalita’ di computo degli
stessi ai fini della loro corrispondenza al prezzo dovuto. (L).
Art. 19. (L)
Conservazione dei documenti
1. I documenti prodotti restano in deposito presso la direzione, a
giustificazione delle operazioni eseguite, per un periodo di cinque
anni. (L).
2. Decorsi i cinque anni dalla data in cui risultano presentate le
contabilita’ dei pagamenti, la direzione ha facolta’ di eliminare i
relativi titoli che non abbiano formato oggetto di opposizione. (L).
Art. 20. (L)
Pagamento di valori
1. Il pagamento alle parti interessate dei valori derivanti dalle
operazioni di debito pubblico viene eseguito dalle sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato, contro quietanza degli ordini
relativi e previo ritiro dell’apposita ricevuta, se rilasciata,
ovvero su richiesta scritta del creditore, mediante accreditamento,
per conto del creditore medesimo, a favore di una determinata azienda
di credito. (L).
Sezione II
Prescrizione
Art. 21. (L)
Prescrizione degli interessi e del capitale
1. Le rate degli interessi non reclamate nel corso di cinque anni
dalla scadenza sono prescritte. Il termine di cinque anni si applica
qualunque sia la forma di pagamento degli interessi. (L).
2. E’ prescritto il capitale rappresentato dai titoli di Stato non
reclamato nel corso dei cinque anni dalla data di rimborsabilita’.
(L).
Art. 22. (L)
Interruzione della prescrizione
1. La prescrizione puo’ essere interrotta nei modi e con gli
effetti indicati dal codice civile, nonche’ mediante semplice domanda
o altro atto valevole a dimostrare la volonta’ dell’istante di
conservare il proprio diritto. (L).
2. La domanda o l’atto esplicano la loro efficacia interruttiva dal
giorno in cui risultino pervenuti alla direzione ovvero ad uno degli
uffici che, nel territorio nazionale o all’estero, hanno facolta’ di
ricevere domande per operazioni su titoli di debito pubblico o di
provvedere al pagamento degli interessi. (L).
Art. 23. (L)
Termini di prescrizione
1. Per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle
norme del Codice civile.
Sezione III
Gestione accentrata
Art. 24. (R)
Individuazione delle societa’ di gestione accentrata
1. La societa’ di gestione accentrata dei titoli di Stato viene
individuata tra quelle autorizzate ai sensi dell’articolo 80,
comma 9, del decreto legislativo n. 58/1998 oppure tra quelle che
svolgono, in via prevalente o esclusiva, servizi di gestione
accentrata di strumenti finanziari, purche’ siano assoggettabili alla
normativa sulla vigilanza prevista dall’articolo 82 del decreto
legislativo medesimo. (R).
2. Le societa’ di gestione accentrata che intendono svolgere
l’attivita’ di gestione accentrata dei titoli di Stato e che
rispondono ai criteri di cui al comma 3 e ai requisiti previsti
dall’articolo 80, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 58/1998,
inoltrano domanda al Ministero. (R).
3. Il Ministero individua la societa’ di gestione accentrata dei
titoli di Stato sulla base dei seguenti criteri, che dovranno
risultare dallo statuto, dal regolamento dei servizi o da idonea
documentazione:
a) grado di patrimonializzazione, che comprenda un capitale
sociale non inferiore a quindici milioni di euro;
b) struttura organizzativa, con particolare riferimento alle
condizioni e modalita’ di svolgimento delle attivita’ di gestione
accentrata, alla qualita’ e tipologia dei servizi offerti ed al grado
di trasparenza dei sistemi;
c) operativita’ con altre societa’ di gestione accentrata;
d) svolgimento di attivita’ connesse e strumentali;
e) eventuali costi del servizio per l’emittente e oneri per i
partecipanti al sistema, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 81, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998;
f) intermediari ammessi al sistema;
g) impegno ad osservare, nelle ipotesi di cui all’articolo 85,
comma 1, del decreto legislativo di cui alla lettera e), le
disposizioni previste dallo stesso articolo e dai successivi
articoli 86, 87 e 88. (R).
4. Il Ministero comunica l’esito del procedimento attivato con la
domanda di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla
data di ricevimento di tale domanda. Il predetto termine e’ sospeso
ove il Ministero richieda ulteriori informazioni, e, dalla data di
ricezione delle stesse, decorre un nuovo termine di trenta giorni.
(R).
5. Successivamente all’individuazione della societa’ di gestione
accentrata dei titoli di Stato, il Ministero puo’ valutare nuove
domande per l’affidamento dell’attivita’ di gestione accentrata. (R).
6. Il Ministero puo’ affidare a piu’ societa’ la gestione
accentrata dei titoli di Stato. (R).
Art. 25. (R)
Soggetti ammessi ai sistemi
1. Il Ministero e’ ammesso ai sistemi e puo’ aprire, presso le
societa’ di gestione accentrata dei titoli di Stato, anche conti di
proprieta’. (R).
Art. 26. (R)
Rapporti tra il Tesoro e societa’ di gestione accentrata
1. Il rapporto tra il Ministero e la gestione accentrata dei titoli
di Stato e’ regolato da una convenzione che in ogni caso deve
prevedere:
a) le modalita’ di verifica dei saldi dei conti di cui
all’articolo 27;
b) la durata e le modalita’ di rinnovo;
c) le cause, le modalita’ e i termini di recesso;
d) le modalita’ di svolgimento degli adempimenti di cui al
comma 2;
e)le modalita’ e i termini di invio, anche alla Banca d’Italia,
delle informazioni relative alle movimentazioni giornaliere delle
consistenze dei titoli di Stato accentrati;
f) le modalita’ e i termini di invio, anche alla Banca d’Italia,
delle informazioni relative ai pagamenti da effettuare per i valori
in scadenza;
g) le modalita’ e i termini di informazione al pubblico dei
valori nominali dei titoli di Stato oggetto di separazione cedolare;
h) le modalita’ per la cancellazione dei titoli oggetto di
riacquisto a valere sulle disponibilita’ del Fondo e i termini di
informazione al pubblico delle suddette operazioni. (R).
2. A decorrere dal termine previsto dall’articolo 24, comma 4, gli
adempimenti svolti dalla Banca d’Italia come gestore accentrato dei
titoli di Stato sono eseguiti dalla societa’ di gestione accentrata
dei titoli di Stato. (R).
3. La Banca d’Italia continua a svolgere il servizio di tesoreria
relativo ai titoli di Stato in base alla normativa vigente. (R).
Art. 27. (R)
Quadratura dei conti
1. La societa’ di gestione accentrata dei titoli di Stato, al
termine delle elaborazioni di tutte le operazioni effettuate in
ciascuna giornata contabile, per ciascun titolo di Stato immesso nel
sistema, verifica che la somma dei saldi dei conti degli
intermediari, di proprieta’ e di terzi, e dell’eventuale conto per la
gestione degli strumenti finanziari di proprieta’ della societa’ di
gestione medesima, coincida con il capitale dematerializzato in
circolazione di ciascuna emissione, tenendo eventualmente conto di
acquisti sul mercato. (R).
2. La societa’ di gestione accentrata dei titoli di Stato invia,
periodicamente, le movimentazioni effettuate e i saldi giornalieri di
ciascuna emissione al Tesoro e alla Banca d’Italia, che effettuano la
verifica di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), per le
emissioni completamente dematerializzate. Le eventuali differenze
riscontrate sono comunicate dal Tesoro, d’intesa con la Banca
d’Italia, alla societa’ di gestione accentrata dei titoli di Stato
che provvede tempestivamente ai riscontri di competenza e alle
opportune rettifiche. (R).
3. La Banca d’Italia, nell’ambito del servizio di tesoreria ad essa
affidato e fermo restando l’ammontare del compenso corrisposto dal
Tesoro per tale servizio in applicazione della convenzione del
17 gennaio 1992, provvede al tempestivo pagamento dei valori in
scadenza, previa verifica delle informazioni inviate dalla societa’
di gestione accentrata dei titoli di Stato ai sensi dell’articolo 26.
La Banca d’Italia informa il Tesoro delle eventuali differenze
riscontrate. Rimane confermato l’obbligo della rendicontazione dei
pagamenti ai sensi della normativa sulla contabilita’ di Stato. (R).
4. La quadratura di cui al comma 1, relativa ai titoli di Stato
oggetto delle operazioni di separazione cedolare e di ricostituzione
ai sensi dell’articolo 40, 41 e 42, viene effettuata dalla societa’
di gestione accentrata dei titoli di Stato esclusivamente nei
confronti degli intermediari. (R).
Capo II
Mercato secondario dei titoli di Stato
Sezione I
Ammissione a quotazione dei titoli di Stato
Art. 28. (R)
Ammissione a quotazione sul mercato interno e sui mercati
internazionali
1. Sono ammesse alla quotazione ufficiale tutte le categorie di
titoli di Stato a breve, medio e lungo termine, emessi con apposito
decreto del Tesoro, compresi i titoli di Stato convertibili in azioni
o con warrant di societa’ per azioni quotate. (R).
2. La quotazione dei titoli e’ disposta dalla Commissione nazionale
per le societa’ e la borsa (CONSOB) a seguito di comunicazione
dell’avvenuta emanazione del decreto di emissione da parte del Tesoro
contenente anche la specificazione del taglio minimo dei titoli. Tale
comunicazione si ritiene eseguita mediante trasmissione anche via
fax, del decreto medesimo. (R).
3. La quotazione dei titoli assegnati tramite la procedura d’asta
ha luogo il giorno successivo all’effettuazione della stessa. (R).
Art. 29 (R)
Informazione al pubblico
1. Le informazioni al pubblico concernenti i diritti sia
patrimoniali che non, derivanti dal possesso dei titoli, sono diffuse
mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo
provvedimento del Tesoro. (R).
Art. 30. (R)
Cancellazione dal listino
La cancellazione dal listino dei titoli puo’ essere disposta dalla
CONSOB su richiesta del Tesoro, quando siano venute meno l’esigenza o
l’utilita’ della quotazione di borsa. (R).
Sezione II
Regolamento dei mercati secondari all’ingrosso dei titoli di Stato
Art. 31. (R)
Regolamento del mercato
1. L’organizzazione e la gestione dei mercati all’ingrosso dei
titoli di Stato italiani ed esteri sono disciplinati da regolamenti
deliberati dall’assemblea ordinaria delle rispettive societa’ di
gestione; i regolamenti possono attribuire al Consiglio di
amministrazione il potere di dettare disposizioni d’attuazione. I
regolamenti disciplinano in ogni caso:
a) le condizioni e le modalita’ di ammissione degli operatori
alle negoziazioni, con riferimento anche al-l’adeguatezza
patrimoniale e ai livelli di operativita’;
b) le condizioni e le modalita’ per lo svolgimento delle
negoziazioni anche con riferimento alle modalita’ tecniche ed al
numero minimo di partecipanti e gli eventuali obblighi degli
operatori, nonche’ le misure adottabili nei confronti degli operatori
inadempienti;
c) le caratteristiche organizzative, i livelli di
patrimonializzazione e di operativita’ degli operatori principali;
d) gli obblighi degli operatori principali, che devono formulare
in via continuativa offerte di acquisto e di vendita di titoli,
differenziati per caratteristiche, mantenere condizioni competitive
di prezzo e svolgere scambi significativi;
e) i titoli e i contratti ammessi, nonche’ i criteri per la
determinazione dei quantitativi minimi negoziabili, che non potranno
essere comunque inferiori a quelli determinati ai sensi
dell’articolo 61, comma 10, del decreto legislativo n. 58/1998;
f) le condizioni e le modalita’ per la sospensione e l’esclusione
dei soggetti e dei titoli ammessi alle negoziazioni;
g) le modalita’ di accertamento, pubblicazione e diffusione dei
prezzi, nonche’ l’elaborazione e la diffusione in forma aggregata di
prezzi e quantita’ negoziate. (R).
2. I regolamenti di cui al comma 1 e le eventuali successive
modificazioni ai medesimi sono approvate, entro novanta giorni, dal
Ministro, sentita la Banca d’Italia e la CONSOB, verificandone la
conformita’ al presente capo e alla disciplina comunitaria nonche’
l’idoneita’ ad assicurare l’efficienza complessiva del mercato,
un’adeguata e corretta informativa e l’ordinato svolgimento degli
scambi. (R).
3. Per la pubblicita’ dei regolamenti vengono osservate le
disposizioni emanate dalla CONSOB ai sensi dell’articolo 62, comma 3,
del decreto legislativo n. 58/1998. (R).
Art. 32. (R)
Autorizzazione dei mercati all’ingrosso di titoli di Stato
1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione
dell’istanza della societa’ di gestione, il Tesoro, sentite la Banca
d’Italia e la CONSOB che si pronunciano entro trenta giorni dalla
richiesta, autorizza l’esercizio dei mercati quando:
a) la societa’ di gestione dimostra di possedere i requisiti
previsti dall’articolo 61, commi 2, 3, 4, e 5, del decreto
legislativo n. 58/1998;
b) il regolamento e’ stato approvato ai sensi dell’articolo 31,
comma 2, del presente testo unico. (R).
2. Ove il Tesoro richieda informazioni complementari alla societa’
di gestione del mercato, i termini di cui al comma I sono interrotti
e, dalla data di ricezione di tali informazioni, decorre un nuovo
termine di 30 giorni. (R).
3. Il difetto dei requisiti di onorabilita’ e professionalita’ dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo di cui all’articolo 61, com-ma 3, del decreto legislativo
n. 58/1998, determina la decadenza dalla carica. Essa e’ dichiarata
dal consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla nomina o dalla
conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso d’inerzia, la decadenza
e’ pronunciata della Banca d’Italia. (R).
4. Le comunicazioni di cui all’articolo 61, comma 6, del decreto
legislativo n. 58/1998 sono effettuate anche al Tesoro e alla Banca
d’Italia. Si applica l’articolo 61, comma 7, del decreto legislativo
n. 58/1998; in caso di inosservanza si applica l’articolo 14, comma
5, del decreto legislativo medesimo. L’impugnazione puo’ essere
proposta anche dalla Banca d’Italia entro il termine previsto
dall’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998. (R).
5. La CONSOB iscrive i mercati autorizzati nell’elenco di cui
all’articolo 63, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, curando
l’adempimento delle disposizioni comunitarie in materia. (R).
Art. 33. (R)
Specialisti in titoli di Stato
1. Per ciascun mercato all’ingrosso dei titoli di Stato, il Tesoro,
in relazione alle esigenze connesse alla gestione del debito
pubblico, iscrive, in un apposito elenco denominato «elenco degli
specialisti in titoli di Stato» (gli «specialisti»), gli operatori
principali di cui all’articolo 31, comma 1, lettera d), che ne
facciano domanda e che siano in possesso dei requisiti indicati al
comma seguente. (R).
2. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 e’ subordinata alle
seguenti condizioni:
a) possesso di un patrimonio netto di vigilanza pari ad almeno
euro 38.734.267,43;
b) svolgimento di un’attivita’ nei diversi comparti del mercato
secondario coerente con gli obiettivi di gestione del debito
pubblico, con particolare riguardo alla continuita’ dell’attivita’
svolta, al numero e alla tipologia dei titoli trattati, nonche’ alle
quantita’ scambiate;
c) possesso di una struttura organizzativa idonea, in
particolare, ad assicurare il collocamento dei titoli di Stato presso
gli investitori finali;
d) aggiudicazione, su base annua, anche a livello di gruppo, di
una quota pari ad almeno il tre per cento del totale dei titoli
emessi nelle aste sul mercato primario dei titoli di Stato. La
suddetta quota verra’ calcolata tenendo conto delle differenti
caratteristiche finanziarie dei medesimi titoli. (R).
3. Si considerano appartenenti al gruppo del soggetto che ha
richiesto l’iscrizione di cui al comma 1 coloro che:
a) controllano il predetto soggetto, ovvero ne siano controllati;
b) sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il
soggetto che ha richiesto l’iscrizione.
Ai fini dell’individuazione del rapporto di controllo si applica
l’articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. (R).
4. Gli operatori principali che richiedono l’iscrizione nell’elenco
di cui al comma 1 devono dimostrare di possedere i requisiti di cui
al comma 2 nei dodici mesi successivi alla data di presentazione
della domanda. La verifica dei requisiti viene effettuata dal Tesoro.
(R).
5. Il Tesoro sottopone a verifica ogni due anni l’elenco degli
«specialisti» di cui al comma 1. Prima della scadenza del termine per
la verifica dell’elenco degli «specialisti», l’esclusione di uno di
essi puo’ avvenire qualora venga meno uno dei requisiti di cui al
comma 2 ovvero per gravi motivi, nel caso di comportamenti che
contrastino con l’efficienza complessiva del mercato o con l’ordinato
svolgimento delle negoziazioni. Gli operatori esclusi dall’elenco non
possono presentare domanda d’iscrizione prima che sia trascorso un
anno dalla data dell’esclusione. (R).
6. Gli operatori di cui ai commi 1 e 4, trasmettono, su richiesta,
al Tesoro e alla Banca d’Italia dati e notizie sull’attivita’ svolta.
La societa’ di gestione fornisce periodicamente e anche su richiesta
al Tesoro, dati e notizie relative ai contratti conclusi e
all’attivita’ svolta dai partecipanti al mercato. Il Tesoro puo’
richiedere alla Banca d’Italia ulteriori dati sull’attivita’
realizzata dagli operatori di cui ai commi 1 e 4. (R).
Art. 34. (R)
Societa’ di gestione
1. La societa’ di gestione:
a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e
determina i corrispettivi ad essa dovuti;
b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del
mercato e verifica il rispetto del regolamento;
c) dispone l’ammissione, l’esclusione e la sospensione dei
titoli, dei contratti e degli operatori dalle negoziazioni;
d) comunica al Tesoro, alla Banca d’Italia e alla CONSOB le
violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative
assunte;
e) provvede alla gestione e alla diffusione delle informazioni e
dei documenti indicati nei regolamenti previsti dall’articolo 65 del
decreto legislativo n. 58/1998. (R).
2. La societa’ di gestione provvede agli altri compiti ad essa
eventualmente affidati dalla CONSOB. (R).
Art. 35. (R)
Vigilanza sui mercati
1. La Banca d’Italia vigila sui mercati all’ingrosso dei titoli di
Stato avendo riguardo all’efficienza complessiva del mercato e
all’ordinato svolgimento delle negoziazioni. La societa’ di gestione
fornisce alla Banca d’Italia dati e notizie relative ai contratti
conclusi e all’attivita’ svolta dagli operatori sul mercato. La Banca
d’Italia informa tempestivamente il Tesoro dell’attivita’ di
vigilanza svolta e delle irregolarita’ riscontrate. (R).
2. La Banca d’Italia, con le modalita’ e nei termini da essa
stabiliti, puo’ chiedere alle societa’ di gestione la comunicazione
anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonche’
effettuare ispezioni presso le medesime societa’ e richiedere
l’esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti
necessari. (R).
3. In caso di necessita’ ed urgenza, la Banca d’Italia adotta, per
le finalita’ indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche
sostituendosi alla societa’ di gestione. (R).
4. La Banca d’Italia, per il perseguimento delle finalita’ indicate
nel comma 1, puo’ richiedere ai partecipanti al mercato dati e
notizie sull’attivita’ svolta. (R).
5. La Banca d’Italia informa tempestivamente il Tesoro delle
irregolarita’ riscontrate nello svolgimento della sua attivita’ di
vigilanza, con particolare riguardo all’operativita’ degli operatori
di cui all’articolo 33, commi 1 e 4. (R).
Art. 36. (R)
Informativa alla CONSOB
1. La CONSOB accerta che sui mercati all’ingrosso dei titoli di
Stato sia assicurata un’adeguata e corretta informativa ai
partecipanti ed agli investitori. (R).
2. La CONSOB puo’ chiedere alle societa’ di gestione la
comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti
necessari allo svolgimento della attivita’ di cui al comma 1. La
CONSOB informa tempestivamente il Tesoro e la Banca d’Italia
dell’attivita’ di vigilanza svolta e delle irregolarita’ riscontrate.
(R).
Art. 37. (R)
Vigilanza sulle societa’ di gestione
1. Le societa’ di gestione sono soggette alla vigilanza della Banca
d’Italia che a tal fine si avvale dei poteri previsti
dall’articolo 35, comma 1. (R).
2. Il Tesoro sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, verifica che le
modificazioni statutarie delle societa’ di gestione non contrastino
con i requisiti previsti dall’articolo 61 del decreto legislativo n.
58/1998. Non si puo’ dare corso al procedimento per l’iscrizione nel
registro delle imprese se non consti tale verifica. (R).
3. La Banca d’Italia vigila affinche’ la regolamentazione del
mercato sia idonea ad assicurare l’effettivo conseguimento delle
finalita’ indicate nell’articolo 35, com-ma 2 e che sia conforme a
quanto stabilito dal regolamento emanato dalla CONSOB ai sensi
dell’articolo 61, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998. (R).
4. Il Tesoro, su proposta della Banca d’Italia sentita la CONSOB,
puo’ richiedere alla societa’ di gestione modifiche della
regolamentazione del mercato stesso idonee a eliminare le disfunzioni
riscontrate nell’attivita’ di vigilanza di cui al comma 3. (R).
Art. 38. (R)
Compensazione e liquidazione
1. Ciascun soggetto ammesso alle negoziazioni deve aderire,
direttamente o attraverso un soggetto a cio’ abilitato, ai sistemi
che consentano la compensazione, liquidazione ed esecuzione delle
operazioni su strumenti finanziari. (R).
Art. 39. (R)
Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi delle
societa’ di gestione
1. In caso di gravi irregolarita’ nella gestione dei mercati ovvero
nell’amministrazione delle societa’ di gestione e comunque in ogni
caso in cui lo richieda il perseguimento delle finalita’ indicate
nell’articolo 31, comma 2, il Tesoro, su proposta della Banca
d’Italia, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di
controllo delle societa’ di gestione. I poteri dei disciolti organi
amministrativi sono attribuiti a un commissario nominato con il
medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e
sotto il controllo della Banca d’Italia, sino alla ricostituzione
degli organi. Per quanto non previsto dal presente comma si applicano
gli articoli 70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72, ad eccezione dei commi 2 e
8, e 75 del decreto legislativo n. 385/1993. (R).
2. Nel caso in cui le irregolarita’ di cui al comma 1 siano di
eccezionale gravita’ il Tesoro, su proposta della Banca d’Italia,
puo’ revocare l’autorizzazione prevista dall’articolo 32. (R).
3. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di
revoca dell’autorizzazione gli amministratori o il commissario
convocano l’assemblea per modificare l’oggetto sociale o per assumere
altre iniziative conseguenti al provvedimento stesso ovvero per
deliberare la liquidazione volontaria della societa’. Qualora non si
provveda alla convocazione entro detto termine ovvero l’assemblea non
deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione del
provvedimento di revoca, il Tesoro, su proposta della Banca d’Italia,
puo’ disporre lo scioglimento delle societa’ di gestione nominando i
liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla liquidazione delle
societa’ per azioni, ad eccezione di quelle concernenti la revoca dei
liquidatori. (R).
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il Tesoro, su proposta della
Banca d’Italia, sentita la CONSOB, promuove gli accordi necessari ad
assicurare la continuita’ delle negoziazioni. A tal fine puo’
disporre il trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad
altra societa’, previo consenso di quest’ultima. Il trasferimento
definitivo della gestione del mercato puo’ avvenire anche in deroga
alle norme del Titolo II, Capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni. (R).
5. I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati dal
Tesoro, su proposta della CONSOB sentita la Banca d’Italia, per
quanto previsto dall’articolo 36. (R).
6. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o per
l’ammissione alle procedure di concordato preventivo o
amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale
sono comunicati entro tre giorni alla Banca d’Italia dal cancelliere.
(R).
Sezione III
Operazioni di separazione cedolare e ricostituzione di titoli di
Stato
Art. 40. (R)
Oggetto delle operazioni di separazione cedolare
1. Le operazioni di separazione cedolare di cui al presente testo
unico possono avere per oggetto solo titoli di Stato a tasso fisso
non rimborsabili anticipatamente, depositati presso il sistema di
gestione centralizzata dei titoli di Stato. (R).
2. L’operazione di ricostituzione di cui alla presente Sezione puo’
avere per oggetto i titoli di Stato che hanno formato oggetto di
separazione cedolare. (R).
3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 vengono effettuate dai
soggetti nei confronti dei quali non si applica l’imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi. (R).
4. Con decreto del Tesoro vengono individuati i singoli prestiti
per i quali puo’ essere effettuata l’operazione di separazione
cedolare, e per ciascuno di essi, l’eventuale importo minimo del
capitale nominale in circolazione oltre il quale l’operazione e’
effettuabile nonche’ l’ammontare complessivo massimo dei titoli che
puo’ formarne oggetto. (R).
Art. 41. (R)
Modalita’ delle operazioni
1. Le operazioni di separazione cedolare e di ricostituzione dei
titoli hanno luogo mediante annotazioni contabili su richiesta dei
soggetti aderenti al sistema di gestione centralizzata dei titoli di
Stato. (R).
2. Ciascuna operazione di separazione cedolare e di ricostituzione
e’ ammessa per un importo pari o multiplo di 1.000 euro. (R).
Art. 42. (R)
Caratteristiche dei titoli
1. Ciascun titolo risultante dalle operazioni di cui all’articolo
40 rappresenta un autonomo titolo di Stato e ha circolazione solo
all’interno del sistema di gestione centralizzata dei titoli di
Stato. (R).
2. Le componenti cedolari separate dal mantello che hanno la
medesima scadenza sono tra loro fungibili. (R).
Art. 43. (R)
Lotti minimi di negoziazione
1. Per le negoziazioni dei titoli risultanti da operazioni di
separazione cedolare i lotti minimi di negoziazione sui mercati
regolamentati all’ingrosso non potranno essere inferiori a 2,5
milioni di euro per i mantelli e a 100.000 euro per le componenti
cedolari separate dal mantello. (R).
Capo III
Fondo di ammortamento
Sezione I
Norme sostanziali
Art. 44. (L)
Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato
1. E’ istituito presso la Banca d’Italia un conto denominato Fondo
per l’ammortamento dei titoli di Stato. Esso ha lo scopo di ridurre,
secondo le modalita’ previste dal presente testo unico, la
consistenza dei titoli di Stato in circolazione. (L).
2. L’amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e’ attribuita al
Ministro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:
a) dal Direttore generale del Tesoro, che lo presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore dell’Agenzia delle entrate;
d) dal Direttore dell’Agenzia del demanio. (L).
3. Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al
conto consuntivo, una relazione sull’amministrazione del Fondo. Alla
gestione del Fondo non si applicano le disposizioni della legge
25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni. (L).
Art. 45. (L)
Conferimenti al Fondo
1. Sono conferiti al Fondo:
a) i titoli di Stato, stabiliti con decreto del Ministro che ne
definisce le categorie e le modalita’ di computo, corrisposti dagli
acquirenti per il prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio
immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato, dei quali sia
disposta la dismissione ai sensi delle disposizioni vigenti;
b) gli altri proventi relativi alla vendita di partecipazioni
dello Stato; da tali proventi sono escluse in ogni caso le
dismissioni immobiliari di cui ai commi da 86 a 119 dell’art. 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) il gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato, nei
limiti stabiliti dai rispettivi provvedimenti legislativi;
d) le eventuali assegnazioni da parte del Ministero;
e) i proventi derivanti da donazioni o da disposizioni
testamentarie, comunque destinate al conseguimento delle finalita’
del Fondo;
f) i proventi derivanti dalla vendita di attivita’ mobiliari e
immobiliari confiscate dall’autorita’ giudiziaria e corrispondenti a
somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione;
g) l’importo fino ad euro 15.493.706.973 (lire 30.000 miliardi) a
valere sull’autorizzazione di cui all’articolo 3, comma 5, della
legge 24 dicembre 1993, n. 539. (L).
2. Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1
affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione
dell’entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del
Ministero ai fini della destinazione al Fondo.
3. Il Ministro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. (L).
Art. 46. (L)
Criteri e modalita’ per l’acquisto dei titoli di Stato
1. I conferimenti di cui all’articolo 45 sono impiegati dal Fondo:
a) per il caso previsto alla lettera a) dell’articolo 45, per
l’equivalente riduzione della consistenza dei titoli di Stato in
circolazione pari al valore nominale dei medesimi;
b) con riferimenti alle lettere b), c), d), e), f), e g)
dell’articolo 45, nell’acquisto dei titoli di Stato, o nel rimborso
dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995,
nonche’ per l’acquisto di partecipazioni azionarie possedute da
societa’ delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della
loro dismissione. (L).
2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per
il tramite della Banca d’Italia o di altri intermediari abilitati.
Dette operazioni sono esenti dalla tassa di cui all’articolo 1 del
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni.
(L).
3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d’Italia corrisponde
semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni
ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente. (L).
4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5,
comma 6. (L).
Art. 47. (L)
Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo
1. I titoli di Stato conferiti al Fondo o da esso acquistati non
possono essere incassati ne’ negoziati e sono portati a riduzione
della consistenza del debito. (L).
2. I titoli ancora circolanti in forma cartacea sono inoltrati alla
Direzione che provvede al successivo annullamento di essi. (L).
Sezione II
Norme procedurali
Art. 48. (R)
Utilizzi del Fondo
1. L’utilizzo delle somme disponibili sul «Fondo» viene disposto
con l’emissione di atti e provvedimenti del Direttore generale del
Tesoro o, per delega, del Capo del debito pubblico per le seguenti
finalita’:
a) acquisto di titoli di Stato in circolazione;
b) rimborso di titoli di Stato in scadenza;
c) acquisto di partecipazioni azionarie detenute da societa’
delle quali il Ministero sia unico azionista, ai fini della loro
dismissione. (R).
2. Le operazioni di acquisto di cui alla lettera a) del comma 1
possono essere effettuate secondo le seguenti modalita’:
a) tramite incarico, conferito dal Direttore generale del Tesoro,
o, per delega, dal Capo del debito pubblico, alla Banca d’Italia o ad
altri intermediari, individuati, per i titoli emessi sul mercato
interno, tra gli specialisti in titoli di Stato di cui all’articolo
33, con l’indicazione del prezzo massimo accoglibile;
b) tramite asta competitiva riservata agli operatori specialisti
in titoli di Stato di cui alla lettera a), che intervengono per conto
proprio e della clientela. (R).
3. Con le disponibilita’ del Fondo e’ sostenuto il costo delle
operazioni di acquisto di cui al comma precedente. Il suddetto costo
comprende il valore del titolo, le eventuali spese ed oneri accessori
all’acquisto e gli eventuali dietimi di interessi maturati sulla
cedola in corso di godimento. (R).
4. Con specifici accordi sono disciplinati i rapporti conseguenti
fra il Ministero, la Banca d’Italia e, eventualmente, gli
intermediari incaricati. (R).
5. Nel caso previsto al comma 1, lettere a) e b), il Direttore
generale del Tesoro o, per delega, il Capo del debito pubblico
comunica, di volta in volta, alla Banca d’Italia l’ammontare e la
specie dei titoli di Stato che intende rimborsare o acquistare con
l’utilizzo del Fondo e autorizza la Banca d’Italia a prelevare dal
Fondo medesimo la somma corrispondente all’ammontare dei costi delle
relative operazioni. (R).
6. Nel caso previsto dal comma 1, lettera c), si autorizza, di
volta in volta, la Banca d’Italia a prelevare dal Fondo e ad
effettuare i versamenti delle somme corrispondenti all’ammontare dei
costi delle relative operazioni. (R).
Art. 49. (R)
Adempimento a carico della Banca d’Italia e degli intermediari
incaricati
1. Nel caso in cui i titoli acquistati appartengano ad emissioni
sul mercato interno, la Banca d’Italia provvede a dare comunicazione
alla Monte Titoli S.p.a per l’estinzione dei titoli stessi mediante
apposita scritturazione nei conti accentrati e comunica alla
Direzione gli addebiti effettuati, distinti per ciascun prestito in
valori nominali, interessi ed eventuali costi. (R).
2. Nel caso in cui i titoli acquistati siano prestiti emessi sui
mercati internazionali, la Banca d’Italia o gli intermediari
incaricati procedono tempestivamente a comunicare alla Direzione
l’ammontare e le eventuali serie dei titoli. In presenza di
certificato globale rappresentativo del prestito, la Direzione
provvede al rilascio di un nuovo certificato globale, previa
ricezione del vecchio, debitamente annullato. (R).
Art. 50. (R)
Contenuto dell’incarico alla Banca d’Italia e agli intermediari
1. L’incarico previsto dall’articolo 48, comma 2, lettera a), deve
specificare:
a) le specie dei titoli oggetto dell’operazione e l’importo
complessivo che puo’ essere riacquistato;
b) il periodo di tempo durante il quale possono essere effettuate
le operazioni di acquisto;
c) il termine di regolamento delle operazioni;
d) il prezzo massimo accoglibile per ciascun titolo;
e) il compenso riconosciuto alla Banca d’Italia o agli altri
intermediari per il servizio prestato. (R).
2. In ogni caso, il Ministero si riserva di rivedere il prezzo
massimo di cui al punto d), ove le condizioni di mercato mutassero
sensibilmente nel corso del periodo delle operazioni di acquisto.
(R).
Art. 51. (R)
Modalita’ d’asta
1. L’asta competitiva di cui all’articolo 48, comma 2, lettera b),
riservata agli operatori specialisti, e’ gestita dalla Banca
d’Italia. Le operazioni d’asta sono effettuate alla presenza di un
funzionario del Ministero con funzioni di ufficiale rogante, il quale
provvede a redigere apposito verbale, dal quale risultano i prezzi di
aggiudicazione. (R).
2. Il Tesoro comunica la data e le modalita’ dell’asta, nonche’ la
specie dei titoli che possono essere acquistati. (R).
3. Sono escluse le offerte che presentino condizioni di prezzo
ritenute non convenienti. (R).
Art. 52. (R)
Adempimenti successivi allo svolgimento dell’asta
1. Una volta completate le operazioni di acquisto, sono accertati,
con apposito decreto, la specie e gli importi dei titoli di Stato
effettivamente ritirati dal mercato, con riferimento anche alle
relative cedole. (R).
2. I titoli di Stato ritirati dal mercato, con le modalita’
indicate nei precedenti articoli, sono comunicati alla Direzione che
provvede:
a) a ridurre la consistenza del debito per l’ammontare
corrispondente al valore nominale dei titoli medesimi;
b) ad apportare le conseguenti modifiche ai capitoli di bilancio
corrispondenti, sia per quel che concerne la previsione di spesa per
interessi che per il relativo rimborso a scadenza. (R).
Titolo II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo I
Disciplina transitoria della ridenominazione
Art. 53. (R)
Modalita’ di ridenominazione
1. La ridenominazione in euro dei titoli emessi anteriormente al
1° gennaio 1999, avviene calcolando, in base ai rispettivi tassi di
conversione, il valore in euro del taglio minimo di ciascun prestito
e moltiplicando il risultato ottenuto, arrotondato al secondo
decimale per difetto o per eccesso a seconda che sia inferiore o non
inferiore a 0,005 euro, per il numero di tagli minimi di cui e’
composto il prestito. (R).
2. Ai fini della conversione di cui al comma 1, per taglio minimo
dei titoli emessi sul mercato interno si intende l’importo minimo
sottoscrivibile in asta. (R).
3. Per i titoli emessi e assegnati a fronte del rimborso dei
crediti d’imposta o per il ripiano di posizioni debitorie il taglio
minimo e’ quello previsto dal relativo decreto di emissione. (R).
4. Il taglio minimo del prestito obbligazionario ex Ferrovie dello
Stato S.p.a. di ammontare pari a 1.500 miliardi di lire (euro
774.685,349 ) (codice titolo 26808) e’ da intendersi pari a lire
cinque milioni (euro 2.582,28). (R).
5. La ridenominazione dei titoli risultanti delle operazioni
«separazione cedolare» di cui all’articolo 40 avviene con le
modalita’ di cui al comma 1. I tagli minimi degli strumenti
finanziari originati dalla negoziazione separata di cedole e quote di
capitale (mantelli) sono rispettivamente pari a ire lire 1.250.000
(euro 645,57 ) e lire 5.000.000 (euro 2.582,28 ). (R).
6. I titoli ridenominati sono costituiti da strumenti finanziari
del valore nominale unitario pari ad un centesimo di euro. (R).
Art. 54. (R)
Pagamenti e negoziazioni riguardanti i titoli ridenomiati
1. Fino al 31 dicembre 2001, i pagamenti connessi al servizio
finanziario sui prestiti ridenominati in euro da regolare in
contanti, sono effettuati al controvalore in lire dell’importo
calcolato in euro. (R).
2. Per effetto della ridenominazione di cui al presente testo
unico, gli importi in lire riportati sul mantello e le cedole dei
titoli di Stato circolanti in forma cartacea si intendono in euro a
decorrere dal 1° gennaio 1999. (R).
3. Il pagamento degli interessi sui titoli di Stato ridenominati in
euro viene effettuato applicando il tasso di interesse, fisso o
variabile, di ciascun prestito al valore nominale unitario in euro di
ciascun prestito ridenominato e moltiplicando il risultato ottenuto,
comprensivo di tutte le cifre decimali significative, per il numero
di volte in cui detto valore nominale unitario e’ contenuto nel
valore nominale complessivo in euro del prestito medesimo. (R).
4. I tassi cedolari dei titoli ridenominati espressi in termini
percentuali devono utilizzare un numero di cifre decimali non
inferiore a sei. Il relativo calcolo degli interessi e’ effettuato
applicando detti tassi cedolari al valore unitario in euro (0,01) di
cui all’articolo 53, comma 6. Il risultato che ne consegue,
comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, e’
moltiplicato per il valore nominale dei titoli oggetto del pagamento,
a sua volta moltiplicato per cento. (R).
5. Gli intermediari assicurano alla clientela la possibilita’ di
vendere o acquistare quantitativi di titoli ridenominati in euro,
necessari a conseguire l’importo minimo di negoziazione dei titoli di
Stato, o multipli dello stesso, fissato dalle societa’ di gestione
dei mercati, senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle normali
commissioni di negoziazione. Il prezzo di acquisto o di vendita
praticato per tali operazioni e’ quello registrato sui mercati
regolamentati nel giorno di negoziazione. Quando in tale giorno non
si registri alcun prezzo per il titolo oggetto della negoziazione di
cui al presente comma, si fa riferimento all’ultima quotazione
ufficiale disponibile. (R).
Capo II
Disciplina transitoria dei titoli dematerializzati
Art. 55. (L)
Gestione
1. I diritti relativi ai titoli ed ai certificati assoggettati alla
disciplina del Titolo I sono esercitati previa consegna degli stessi
ad un intermediario autorizzato, che provvede all’apertura del conto,
trasmettendo i relativi documenti alla societa’ di gestione
accentrata per l’immissione nel sistema della gestione stessa. (L).
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate dagli
intermediari senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle commissioni
previste per le analoghe operazioni su titoli dematerializzati. (L)
Capo III
Disciplina transitoria dei titoli non ancora dematerializzati
Art. 56. (R)
Rimborso dei titoli e delle frazioni di importo inferiore a cinque
milioni di lire (euro 2.528,28) appartenenti a prestiti vigenti
1. E’ disposto il rimborso anticipato, in data 1° dicembre 1998, al
prezzo ufficiale registrato sul mercato telematico delle obbligazioni
(M.O.T.) del 26 novembre 1998 e comunicato dalla Banca d’Italia, di
titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti
emessi dal Tesoro, di importo inferiore a lire cinque milioni (euro
2.582,28) di capitale nominale. (R).
2. Con le modalita’ di cui al comma 1 si provvede altresi’ al
rimborso anticipato delle frazioni di capitale inferiore a cinque
milioni di lire (euro 2.582,28) comprese nei titoli nominativi
comunque intestati e vincolati di importo superiore a cinque milioni
di lire (euro 2.582,28). In tal caso l’intermediario provvede ad
iscrivere il relativo ammontare nominale, originariamente pari a lire
cinque milioni (euro 2.582,28) o multipli di tale cifra, sul deposito
accentrato presso la societa’ di gestione e a registrare sulle
proprie scritture gli eventuali vincoli. (R).
3. I titoli nominativi di cui al comma 1, non sottoposti a vincolo
cauzionale, sono rimborsati dalle sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato previo accertamento dell’identita’ dell’esibitore, senza
ulteriore documentazione o formalita’. I titoli medesimi, qualora
sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati secondo le procedure
indicate all’articolo 58. (R).
4. I titoli da emettere in applicazione di norme vigenti per il
rimborso dei crediti d’imposta sono assoggettati alla disciplina del
presente testo unico. (R).
Art. 57. (L-R)
Rimborso dei titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di
lire (euro 2.582,28)
1. Il rimborso del capitale dei titoli di importo pari o superiore
a cinque milioni di lire (euro 2.582,28), non sottoposti a vincolo
cauzionale, si esegue su domanda a firma autenticata del titolare o
del suo avente causa e su deposito dei titoli stessi. Si prescinde
dall’autenticazione della firma sulla domanda, quando il titolare o i
suoi aventi causa dichiarino di voler intervenire personalmente alla
riscossione del capitale. (R).
2. Qualora i titoli siano intestati ad enti o societa’ oppure a
persone fisiche che non abbiano la libera disponibilita’ dei propri
beni, il rimborso del capitale ha luogo su domanda del titolare, o
degli aventi causa, a firma autenticata. (L).
3. Non occorre altresi’ nella domanda l’autenticazione della firma
qualora la volonta’ di rimborsare risulti espressa mediante:
a) atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo;
b) scrittura privata con firma autenticata da notaio;
c) dichiarazione resa presso la Direzione o presso un
dipartimento provinciale del Tesoro. (L).
4. Il capitale dei titoli nominativi e di quelli sottoposti a
vincolo cauzionale, se di importo pari o superiore a cinque milioni
di lire (euro 2.582,28), e’ rimborsato previa presentazione della
documentazione di cui al comma 3 e, in base all’articolo 56, su
presentazione di apposita dichiarazione di un intermediario
finanziario attestante l’apertura di un conto di deposito intestato e
vincolato di importo pari ai titoli esibiti. (R).
5. Le operazioni di rimborso di titoli non prescritti devono essere
chieste alla Direzione o, fuori dalla sua sede, ai dipartimenti
provinciali del Ministero. (L).
6. Il presente articolo si applica anche qualora sia previsto il
pagamento di premi. (L).
Art. 58. (L)
Liberazione dei vincoli
1. Ai fini del rimborso, lo svincolo dei titoli nominativi di
capitale nominale inferiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28)
sottoposti a vincolo cauzionale, o quelli di capitale nominale pari o
superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28), sottoposti ad
altro vincolo, si esegue:
a) per consenso del creditore espresso mediante domanda con firma
autenticata ovvero in uno dei modi previsti dall’articolo 57, comma
3, lettere a), b) e c);
b) per provvedimento dell’autorita’ competente;
d) per sentenza, passata in giudicato, che espressamente ne
ordini la cancellazione.
e) quando il diritto inerente al vincolo si consolida o si
confonde col diritto di proprieta’ del titolo;
f) quando e’ decorso il termine o e’ cessata la causa del
vincolo, salvo che vi ostino i diritti di terzi nascenti dalla legge
o risultanti dagli atti depositati presso la Direzione. (L).
Art. 59. (L)
Cancellazione del vincolo di usufrutto
1. La cancellazione del vincolo di usufrutto, oltre che nei casi di
consolidamento o di scadenza del termine, ha luogo ad istanza della
parte:
a) se l’usufrutto e’ vitalizio, sulla esibizione del certificato
di morte dell’usufruttuario;
b) se l’usufrutto e’ condizionato, sulla esibizione del documento
che comprovi essere venuta meno la condizione;
c) se l’usufrutto e’ a favore di un ente, allo scadere del
trentennio;
d) per prescrizione, quando non siano stati richiesti gli
interessi nel corso di cinque anni. (L).
2. Per il caso considerato nella lettera d), il termine di cinque
anni decorre dal giorno in cui puo’ essere fatta valere la
prescrizione. (L).
Art. 60. (L)
Prova del diritto a succedere
1. Il diritto di successione dell’intestatario di titoli nominativi
si prova presentando alla Direzione:
a) nel caso di successione testamentaria:
1) l’estratto dell’atto di morte, o, ove possibile, la
corrispondente dichiarazione sostitutiva di certificazione;
2) l’atto o gli atti di ultima volonta’;
3) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, dalla
quale risulti quali sono notoriamente gli eredi, che il testamento
presentato e’ l’unico e, nel caso di piu’ testamenti, che quelli
esibiti rappresentano l’ultima volonta’ del testatore, che non sono
insorte vertenze in rapporto alla eredita’ o mosse contestazioni
avverso il testamento o i testamenti, che oltre alle persone chiamate
dal testatore non ve ne sono altre alle quali la legge riservi una
quota di eredita’ o altri diritti alla successione;
b) nel caso di successione intestata:
1) l’estratto dell’atto di morte o, ove possibile, la
corrispondente dichiarazione sostitutiva di certificazione;
2) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, con la
quale si dichiari che non esistono disposizioni testamentarie e si
indichino tutte le persone alle quali e’ devoluta per legge la
successione nonche’ il luogo in cui il defunto ebbe l’ultimo
domicilio. (L).
Art. 61. (L)
Documenti integrativi
1. Qualora siano intervenuti fatti o atti che abbiano modificato la
condizione degli aventi diritto alla successione, deve essere
presentata una nuova dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorieta’. (L).
2. La Direzione puo’ anche chiedere un certificato del cancelliere
della pretura nella cui giurisdizione si e’ aperta la successione,
attestante se e quali atti o dichiarazioni risultino annotati nel
registro delle successioni e se e quali testamenti siano stati
comunicati alla pretura medesima. Puo’ chiedere, inoltre, un
certificato, rilasciato dal sindaco del luogo di apertura della
successione in base alle risultanze anagrafiche e ad informazioni
assunte, per accertare lo stato di famiglia del defunto. (L).
Art. 62. (L)
Successione aperta all’estero
1. Se la successione del titolare si sia aperta all’estero, il
diritto a succedere si prova con i documenti indicati negli
articoli 60 e 61. In tal caso, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorieta’ puo’ essere formata innanzi al console italiano o
sostituita da equivalente documento probatorio, redatto ai termini
della legge del luogo. (L).
2. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli precedenti siano presentate da cittadini dell’Unione
europea, si applicano le stesse modalita’ previste per i cittadini
italiani. (L).
3. Qualora si tratti di cittadino extracomunitario, la prova della
successione deve essere fornita con i documenti prescritti dalla
legge nazionale del defunto, ovvero, se si tratti di apolide, con
quelli della legge del luogo di ultima residenza. In aggiunta ai
documenti medesimi, la Direzione puo’ chiedere un certificato
dell’autorita’ consolare, che attesti la regolarita’ formale e
sostanziale di essi in rapporto alle leggi predette. (L).
Art. 63. (L)
Provvedimento giudiziale
1. In sostituzione dei documenti indicati negli articoli 60 e 61,
puo’ essere prodotto un decreto, emesso in camera di consiglio dal
tribunale del luogo di apertura della successione, con cui
espressamente si attribuiscano i titoli a chi di ragione,
determinando, qualora piu’ siano gli assegnatari, la quota di
ciascuno. Nel caso di successione apertasi all’estero, detto decreto
deve essere emesso dalla Corte di appello di Roma. (L).
2. La Direzione puo’ chiedere direttamente all’amministrazione
giudiziaria che la prova della successione sia fornita nella forma
indicata nel comma 1, quando sull’operazione domandata sorgano dubbi
che la Direzione stessa ritenga di non poter risolvere. (L).
Art. 64. (L)
Successione di eredi del titolare
1. Se, oltre al titolare, sia deceduto alcuno degli eredi, la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ indicata
nell’articolo 60 puo’ essere unica, purche’ tutte le successioni si
siano aperte nello stesso circondario; in caso contrario, occorrono
attestazioni distinte per ciascuna successione. (L).
2. Qualora le successioni si siano aperte nelle circoscrizioni di
tribunali diversi, il decreto di cui all’articolo 63 puo’ essere
emesso dal tribunale del luogo nel quale si e’ aperta una delle
successioni. Occorre il decreto della Corte di appello di Roma, se
alcuna delle successioni si sia aperta all’estero. In ogni caso, sia
il tribunale che la Corte di appello devono tenere conto di tutti i
passaggi verificatisi a causa delle varie successioni. (L).
Art. 65. (L)
Legato di specie
1. Il legatario puo’ ottenere, senza intervento dell’erede, il
rimborso di titoli nominativi, di importo pari o superiore a cinque
milioni di lire (euro 2.582,28) che gli siano stati espressamente
attribuiti dal testatore, purche’ presenti i titoli stessi e i
documenti relativi alla successione. (L).
2. Nel caso pero’ di smarrimento, sottrazione o distruzione dei
titoli, il legatario non puo’ essere ammesso ad esperire la procedura
di ammortamento se non documenti che era legittimamente in possesso
di essi. (L).
Art. 66. (L-R)
Successione dell’avente causa
1. Se il capitale da rimborsare e’ di importo pari o superiore a
cinque milioni le disposizioni contenute nei precedenti articoli si
applicano anche nei casi in cui si tratti di successione dell’avente
causa dal titolare e da ogni altra persona che abbia comunque diritti
sulle iscrizioni oggetto dell’operazione richiesta, nonche’ nei casi
di svincolo di iscrizioni divenute libere per effetto delle leggi
abolitive dei relativi vincoli. (L-R).
Art. 67. (L)
Riscossione di capitali con reimpiego
1. Le operazioni di rimborso di titoli intestati a persone fisiche
incapaci o di capacita’ limitata sono considerate, a norma del Codice
civile, atti di riscossione di capitale, sempre che siano
accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego. (L).
2. Le stesse operazioni, se riguardanti titoli nominativi facenti
parte di patrimoni amministrati da curatori a norma del Codice
civile, nonche’ titoli costituiti in dote o in patrimonio familiare,
ovvero correlativamente ipotecati a garanzia, sempre che siano
accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego, sono parimenti
considerate come atti di riscossione di capitale e, ove occorra
l’autorizzazione giudiziale, questa puo’ essere data dal pretore.
(L).
Art. 68. (L)
Titoli al portatore
1. I titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li
possiede. (L).
2. Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di
titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti. Tuttavia chi
abbia denunciato alla Direzione, ovvero ad uno degli uffici che nel
territorio nazionale, o all’estero, hanno facolta’ di ricevere
domande per operazioni su titoli di Stato o di provvedere al
pagamento degli interessi, lo smarrimento, la sottrazione o la
distruzione di un titolo di debito pubblico al portatore, prima della
data di rimborsabilita’, puo’, anche prima del decorso del termine di
prescrizione e a condizione che venga prestata garanzia fidejussoria
a favore della Direzione, chiederne il pagamento, con apposita
istanza da far pervenire entro sei mesi dalla predetta denuncia. (L).
3. Qualora sia decorso il termine di prescrizione, senza che il
titolo risulti rimborsato, il termine per la presentazione
dell’istanza di rimborso decorre dall’avvenuta prescrizione. (L).
4. In tale caso per il periodo di prescrizione dei titoli e delle
cedole, si applicano, sulle somme dovute, gli interessi calcolati al
tasso legale vigente. (L) –
5. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od
opposizioni sulle iscrizioni al portatore. (L)
6. L’amministrazione di cui al comma 2 riconosce come proprietario
dei titoli corrispondenti a tali iscrizioni soltanto il portatore di
essi. (L).
Art. 69. (L)
Opposizione su iscrizioni nominative
1. Le iscrizioni nominative sono soggette ad opposizione nei casi
di:
a) smarrimento, sottrazione o distruzione del relativo
certificato, denunziati dal titolare o dal suo avente causa;
b) controversia sul diritto a succedere;
c) fallimento del titolare;
d) controversia od esecuzione per effetto della ipoteca o di
altro vincolo annotati sulle iscrizioni. Le iscrizioni nominative
possono essere soggette a sequestro, impedimento od esecuzione
forzata solo nei casi anzidetti. Salvo che si tratti di ipoteca o di
vincolo a favore dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, le
opposizioni di cui alle lettere b), c) e d) non hanno efficacia se
non siano state preventivamente autorizzate con provvedimento
giudiziale direttamente notificato alla Direzione. (L).
2. L’opposizione di cui alla lettera b) puo’ essere mossa soltanto
dall’erede del titolare o dal suo avente causa e dal legatario al
quale il titolo sia stato espressamente attribuito. (L).
3. La Direzione prende nota negli appositi registri delle
opposizioni sulle iscrizioni nominative, ammesse nei casi e con le
forme previsti dal presente testo unico. (L).
Art. 70. (L)
Perdita di titoli nominativi
1. Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo
nominativo, l’intestatario o l’avente diritto puo’ ottenerne il
rimborso, se scaduto e non prescritto, o la dematerializzazione, se
appartenente ad un prestito vigente, presentando apposita denunzia,
con firma autenticata, ove occorra regolarmente documentata, nella
quale, se trattasi di persona fisica, espressamente dichiari, tra
l’altro, sotto la propria personale responsabilita’, che il titolo
smarrito, sottratto o distrutto, non conteneva a tergo dichiarazioni
di trasferimento a terzi o di tramutamento al portatore con delega a
terzi per il ritiro dei nuovi titoli, e che il titolo stesso non era
stato comunque ceduto o trasferito a terzi. (L).
2. La Direzione fa pubblicare avviso nella Gazzetta Ufficiale e
dispone l’affissione dell’avviso stesso, per sei mesi, nei locali
aperti al pubblico della competente sezione di tesoreria provinciale
dello Stato e se non risultano opposizioni ne dispone il rimborso o
la dematerializzazione. (L).
Art. 71. (L)
Esecuzione sui titoli nominativi
1. La esecuzione derivante dall’ipoteca o altro vincolo ha effetto
in base a decisione del giudice competente. (L).
2. Le iscrizioni, ai fini del rimborso dei titoli nominativi
annotati di ipoteca nell’interesse dello Stato o delle pubbliche
amministrazioni, sono rese libere e trasferite in tutto o in parte
per determinazione della competente autorita’ amministrativa. (L).
Art. 72. (L)
Pignoramento e sequestro di titoli
1. E’ ammesso l’esperimento di pignoramenti o sequestri sui titoli
al portatore e nominativi ovunque essi si trovino. (L).
Art. 73. (L)
Comunicazione al giudice penale
1. Qualora i titoli siano presentati posteriormente alla notifica
del provvedimento di sequestro la Direzione si limita, nel solo
interesse della giustizia penale ad informare la competente autorita’
senza tuttavia sospendere l’operazione richiesta sui titoli stessi.
(L).
Art. 74. (L)
Schede per opposizioni
1. Per i titoli al portatore oggetto di sequestro, impedimento od
opposizione di qualsiasi specie, autorizzati od ordinati dalla
competente autorita’ e regolarmente notificati a norma del presente
testo unico, sono compilate apposite schede per riportarvi i relativi
numeri di iscrizione e le opportune annotazioni, al solo fine di
fornire all’autorita’ competente, nell’interesse della giustizia
penale, le notizie venute a conoscenza della Direzione posteriormente
alla data della notifica. (L).
Art. 75. (L)
Rifiuto di eseguire operazioni
1. Nel caso in cui la Direzione si rifiuti di eseguire una
operazione di rimborso, la parte richiedente puo’ adire il tribunale
civile del luogo del suo domicilio, il quale provvede con decreto
pronunziato in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e
la Direzione nelle sue osservazioni scritte. (L).
2. Il tribunale, se non ritenga sufficientemente giustificata
l’istanza puo’ ordinare che siano chiamate le parti, che si presumono
interessate, o rinviarle a giudizio in contraddittorio, e puo’ anche
ordinare pubblicazioni o disporre la esecuzione dell’operazione con
speciali cautele. (L).
3. Contro il provvedimento del tribunale e’ ammesso il ricorso in
appello, anche da parte dell’amministrazione, osservate le stesse
forme di procedimento indicate nel primo comma. (L).
Art. 76. (L)
Revoca tacita del mandato
1. Salva dichiarazione contraria, il mandato a richiedere il
rimborso di titoli o pagamento di interessi s’intende revocato, senza
necessita’ di comunicazione della revoca al mandatario, quando il
mandante deleghi alla operazione o alla riscossione persona diversa
da quella precedentemente incaricata ovvero dichiari di volervi
provvedere personalmente. (L).
2. In ogni caso il mandante deve essere in possesso dei titoli sui
quali l’operazione va eseguita ovvero della ricevuta di deposito di
essi, rilasciata dalla Direzione o dal dipartimento provinciale del
Tesoro. (L).
Art. 77. (L)
Pubblicazioni
1. Le pubblicazioni di cui all’articolo 70 e quelle che, in base
alle norme vigenti, devono essere effettuate in seguito a perdita
delle ricevute rilasciate per il deposito di titoli nominativi o al
portatore, sono eseguite gratuitamente. (L).
Art. 78. (L)
Divieto di fabbricazione di stampati simili ai titoli
1. E’ vietata la fabbricazione, la emissione e la circolazione, per
qualsiasi scopo, di qualunque genere di stampati imitanti o
simulanti, in tutto o in parte, qualunque titolo di debito pubblico.
(L).
2. Le contravvenzioni sono punite con l’ammenda comminata
dall’articolo 142 del testo unico 28 aprile 1910, n. 204, sugli
istituti di emissione, e successive modificazioni. (L).
3. Gli stampati e i materiali relativi, a chiunque appartengano,
devono essere confiscati e distrutti. (L).
Capo IV
Disciplina transitoria della prescrizione
Art. 79. (L)
Decorrenza dei termini di prescrizione
1. I termini di prescrizione indicati nel presente testo unico
decorrono, per i titoli nominativi e per i buoni ordinari del Tesoro
dal 1° gennaio 1998, come previsto dalla legge 27 dicembre 1997, n.
449, mentre per i titoli al portatore dal 5 settembre 1993, data di
entrata in vigore della legge 12 agosto 1993, n. 313, art. 2, che ha
integrato l’articolo 2948 del codice civile, purche’, a norma delle
leggi anteriori, non rimanga a decorrere un termine minore. (L).
Art. 80. (R)
Immissione nei sistemi di titoli non dematerializzati
1. Gli intermediari di cui all’articolo 12 continuano a ritirare i
titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti e
secondo quanto previsto dall’articolo 13, che vengono presentati
presso i loro sportelli dai possessori, ai fini della
dematerializzazione. Gli intermediari stessi provvedono:
a) alla trasformazione dei titoli stessi in iscrizioni contabili,
inoltrandone le distinte di presentazione alla societa’ di gestione
accentrata dei titoli di Stato per l’immissione nella gestione
accentrata;
b) all’invio dei titoli medesimi, unitamente alle distinte, alla
Banca d’Italia, che previo accertamento della legittimita’,
procedera’ ad annullarli e ad inviarli al Tesoro e a trasmettere le
relative informazioni alla societa’ di gestione accentrata dei titoli
di Stato. (R).
2. A seguito delle procedure di dematerializzazione di cui al
precedente comma, la societa’ di gestione accentrata dei titoli di
Stato invia le informazioni sulle movimentazioni effettuate nel corso
della giornata al Tesoro e alla Banca d’Italia che, entro il giorno
lavorativo successivo, verificano che il saldo dei conti aperti
presso la societa’ di gestione accentrata dei titoli di Stato
coincida con la quantita’ emessa di ciascun titolo di Stato, tenendo
eventualmente conto di acquisti sul mercato e della residua
circolazione di titoli non dematerializzati. (R).
3. Le eventuali differenze riscontrate in sede di verifica di cui
al comma 2 sono comunicate dal Tesoro, d’intesa con la Banca
d’Italia, alla societa’ di gestione accentrata dei titoli di Stato
che provvede tempestivamente ai riscontri di competenza e alle
opportune rettifiche. (R).
Capo V
Disposizioni finali
Art. 81. (L)
Giurisdizione
1. Per le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti
l’interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato,
o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico, la
giurisdizione esclusiva e’ esercitata dal tribunale amministrativo
regionale in primo grado, e dal Consiglio di Stato in grado di
appello. (L).
Art. 82. (L)
Abrogazione di norme
1. Con l’entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati
l’articolo 1, gli articoli dal 4 al 10, gli articoli 12 e 13, gli
articoli dal 15 al 18, l’articolo 24, l’articolo 26, dall’articolo 33
al 40, dall’articolo 41 al 47, l’articolo 59, dall’articolo 62 al 68,
l’articolo 70, l’articolo 72, l’articolo 74, gli articoli 78 e 79,
l’articolo 81, gli articoli 83 e 84, dall’articolo 86 all’88,
dall’articolo 90 al 95 del decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 1963, n. 1343; il decreto ministeriale 27 maggio 1993,
cosi’ come modificato dall’articolo 3 del decreto ministeriale
5 gennaio 1995.
Art. 83. (L)
Entrata in vigore del testo unico
1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a
decorrere dal 1° marzo 2004.
TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL TESTO UNICO
DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DEBITO
PUBBLICO.
TITOLO I
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO
Art. 1. Oggetto
Art. 2. Definizioni
Art. 3. Emissione
(Legge 27 dicembre 1953, n. 941; Legge 30 marzo 1981, n. 119,
articoli 38 e 39; Legge 7 agosto 1982, n. 526, articolo 43; Decreto
Legge 20 maggio 1993, n. 149, art. 9 convertito in Legge 19 luglio
1993, n. 237; Legge 26 novembre 1993, n. 483 artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 e 8; Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 48, comma 1.)
Art. 4. Strumenti finanziari
(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 28, comma 1)
Art. 5. Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca
d’Italia.
(Legge 23 dicembre 1992, n. 501, art.3, comma 8; Legge 26 novembre
1993, n. 483; Legge 28 marzo 1991, n. 104, articolo 2)
Art. 6. Denominazione del debito pubblico interno.
(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 5)
Art. 7. Unita’ di conto per le negoziazioni sui mercati
regolamentati.
(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 15)
Art. 8. Pagamenti di debito pubblico.
(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articoli 2 e 3; Legge 7 agosto 1985, n. 428, articolo 5, comma 2)
CAPO I
GESTIONE
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 9. Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella
valuta di uno Stato partecipante.
(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 6; Decreto
Ministeriale 30 novembre 1998, articolo 4)
Art. 10. Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti non
ridenominati.
(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 14)
Art. 11. Sistema di gestione accentrata.
(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articoli 29 e 40)
Art. 12. Attribuzioni della societa’ di gestione e
dell’intermediario.
(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 30)
Art. 13. Compiti dell’intermediario
(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 31)
Art. 14. Diritti del titolare del conto
(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 32)
Art. 15. Costituzione di vincoli
(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 34)
Art. 16. Responsabilita’ dell’intermediario
(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 35)
Art. 17. Ammissibilita’ del servizio di riproduzione in fac-simile
nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato.
(Decreto Legge 8 gennaio 1996, n. 6, articolo 2, convertito con Legge
6 marzo 1996, n. 110, articolo 1, comma 1)
Art. 18. Prestazioni, depositi o rinvestimenti in titoli di Stato.
(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 73, Legge 27 ottobre 1993, n. 432, articolo 1)
Art. 19. Conservazione dei documenti.
(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 77; Legge 7 agosto 1985, n. 428, articolo 5, comma 2.)
Art. 20. Pagamento di valori.
(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 80; Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
1984, n. 21, articolo 1)
SEZIONE II
PRESCRIZIONE
Art. 21. Prescrizione degli interessi e del capitale.
(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 69; Legge 12 agosto 1993, n. 313, articolo 2; Legge 27
dicembre 1997, n. 449, articolo 54, comma 5)
Art. 22. Interruzione della prescrizione.
(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 71)
Art. 23. Termini di prescrizione.
(Articolo 2948 C. C.)
SEZIONE III
GESTIONE ACCENTRATA
Art. 24. Individuazione delle societa’ di gestione accentrata
(Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 90; Decreto
Ministeriale 17 aprile 2000, articolo 2)
Art. 25. Soggetti ammessi ai sistemi
(Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, articolo 3)
Art. 26. Rapporti tra il Tesoro e societa’ di gestione accentrata
(Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, articolo 4)
Art. 27. Quadratura dei conti
(Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, articolo 6)
CAPO II
MERCATO SECONDARIO DEI TITOLI DI STATO
SEZIONE I
AMMISSIONEA QUOTAZIONE DEI TITOLI DI STATO
Art. 28. Ammissione a quotazione sul mercato interno e sui mercati
internazionali. (Decreto Ministeriale 8 agosto 1996, n. 457, articoli
1 e 2)
Art 29. Informazione al pubblico.
(Decreto Ministeriale 8 agosto 1996, n 457, articolo 3)
Art. 30. Cancellazione dal listino.
(Decreto Ministeriale 8 agosto 1996, n. 457, articolo 4)
SEZIONE II
REGOLAMENTO DEI MERCATI SECONDARI ALL’INGROSSO DEI TITOLI DI STATO
Art. 31. Regolamento del mercato
(Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, art.61, comma 10 e
articolo 63, comma 2;Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n 219,
articolo 1)
Art. 32. Autorizzazione dei mercati all’ingrosso di titoli di Stato
(Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 61, comma
6;Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, articolo 2)
Art. 33. Specialisti in titoli di Stato
(Decreto legislativo 1 ° settembre 1993, n.385,articolo 23; Decreto
Ministeriale 13 maggio 1999, n 219, articolo 3)
Art. 34. Societa’ di gestione
(Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, articolo 65; Decreto
Ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, articolo 4)
Art. 35. Vigilanza sui mercati
(Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n 219, articolo 5)
Art. 36. Informativa alla CONSOB
(Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n 219, articolo 6)
Art. 37. Vigilanza sulle societa’ di gestione
(Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n 58, articolo 61, comma
2;Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n 219, articolo 7)
Art. 38. Compensazione e liquidazione
(Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n 219, articolo 8)
Art. 39. Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi
delle societa’ di gestione
(Regio decreto 16 marzo 1942, n.267 e successive modificazioni;
Decreto legislativo 1 ° settembre 1993, n. 385, articolo 70 commi 2,
3, 4, 5 e 6, articolo 72, eccettuati commi 2 e 8, articolo 75;
Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, articolo 9)
SEZIONE III
OPERAZIONI DI SEPARAZIONE CEDOLARE
E RICOSTITUZIONE DI TITOLI DI STATO
Art. 40. Oggetto delle operazioni di separazione cedolare
(Decreto legislativo 1 ° aprile 1996, n.239, articolo 2, comma
1;Decreto Ministeriale 15 luglio 1998, articolo 3)
Art. 41. Modalita’ delle operazioni
(Decreto Ministeriale 15 luglio 1998, articolo 5; Decreto
Ministeriale 30 novembre 1998, articolo 3, comma 4)
Art. 42. Caratteristiche dei titoli
(Decreto Ministeriale 15 luglio 1998, articolo 6)
Art. 43. Lotti minimi di negoziazione
(Decreto Ministeriale 15 luglio 1998, articolo 7; Decreto
Ministeriale 18 dicembre 1998, articolo 1, comma 3)
CAPO III
FONDO DI AMMORTAMENTO
SEZIONE I
NORME SOSTANZIALI
Art. 44. Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
(Legge 27 ottobre 1993, n. 432, articolo 2;Legge 24 dicembre 1993, n.
539, art. 3 comma 5; Legge 6 marzo 1996, n. 110, articolo 1, comma 1
e 2; Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3; Legge 17 maggio 1999,
n.144, articolo 56)
Art. 45. Conferimenti al Fondo.
(Legge 27 ottobre 1993, n. 432, articolo 3; Legge 6 marzo 1996, n.
110, articolo 1, comma 1 e 2; Legge 23 dicembre 1996, n. 662,
articolo 2, comma 181)
Art. 46. Criteri e modalita’ per l’acquisto dei titoli di Stato.
(Regio decreto 30 dicembre 1923, n.3278, articolo ];Legge 27 ottobre
1993, n. 432, articolo 4; Legge 6 marzo 1996, n. 110, articolo 1,
comma 1 e 2; Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 182;
Legge 16 giugno 1998, n. 184, articolo 1)
Art. 47. Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo.
(Legge 27 ottobre 1993, n. 432, articolo 5)
SEZIONE II
NORME PROCEDURALI
Art. 48. Utilizzi del Fondo.
(Decreto Ministeriale 29 maggio 2001, articoli 1 e 2 )
Art. 49. Adempimenti a carico della Banca d’Italia e degli
Intermediari incaricati.
(Decreto Ministeriale 29 maggio 2001; articolo 3)
Art. 50. Contenuto dell’incarico alla Banca d’Italia e agli
intermediari
(Decreto Ministeriale 29 maggio 2001, articolo. 4)
Art. 51. Modalita’ d’asta
(Decreto Ministeriale 29 maggio 2001, articolo 5)
Art. 52. Adempimenti successivi allo svolgimento dell’asta.
(Decreto Ministeriale 29 maggio 2001, articolo 6)
TITOLO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
CAPO I
DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA RIDENONIINAZIONE
Art. 53. Modalita’ di ridenominazione
(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 7; Decreto
Ministeriale 30 novembre 1998, articolo 2)
Art. 54. Pagamenti e negoziazioni riguardanti i titoli ridenominati.
(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 8; Decreto
Ministeriale 30 novembre 1998, articoli 3 e 5)
CAPO II
DISCIPLINA TRANSITORIA DEI TITOLI DEMATERIALIZZATI
Art. 55. Gestione.
(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 38)
CAPO III
DISCIPLINA TRANSITORIA DEI TITOLI DI STATO
NON ANCORA DEMATERIALIZZATI
Art. 56. Rimborso dei titoli e delle frazioni di importo inferiore a
cinque milioni di lire appartenenti a prestiti vigenti.
(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 41; Decreto
Ministeriale 21 settembre 1998; Decreto Ministeriale 21 luglio 2000,
articolo 1)
Art. 57. Rimborso dei titoli di importo pari o superiore a cinque
milioni di lire.
(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articoli 11, 14, 28, 29, 31 e 32; Decreto Ministeriale 22 settembre
1998)
Art. 58. Liberazione dei vincoli.
(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articoli 48 e 49)
Art. 59. Cancellazione del vincolo di usufrutto.
(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 50 e 69)
Art. 60. Prova del diritto a succedere.
(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 19;Legge 4 gennaio 1968, n. 15; D.P.R. 20 ottobre 1998, n.
403)
Art. 61. Documenti integrativi.
(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 20; Legge 4 gennaio 1968, n. 15; D.P.R. 20 ottobre 1998, n.
403)
Art. 62. Successione aperta all’estero.
(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 21; Legge 4 gennaio 1968, n. 15; D.P.R. 20 ottobre 1998, n.
403)
Art. 63. Provvedimento giudiziale.
(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 22)
Art. 64. Successione di eredi del titolare.
(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 23;Legge 4 gennaio 1968, n. 15; D.P.R. 20 ottobre 1998, n.
403)
Art. 65. Legato di specie.
(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 25; Decreto Ministeriale 22 settembre 1998)
Art. 66. Successione dell’avente causa.
(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 27;Legge 4 gennaio 1968, n. 15; D.P.R. 20 ottobre 1998,
n.403; Decreto Ministeriale 22 settembre 1998)
Art. 67. Riscossione di capitali con reimpiego.
(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 30)
Art. 68. Titoli al portatore.
(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 51; Legge 12 agosto 1993, n.313)
Art. 69. Opposizione su iscrizioni nominative.
(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articoli 52 e 55)
Art. 70. Perdita di titoli nominativi.
(Decreto del Presidente della Repubblica I4 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 53)
Art. 71. Esecuzione sui titoli nominativi.
(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 54)
Art. 72. Pignoramento e sequestro di titoli.
(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 56)
Art. 73. Comunicazione al giudice penale.
(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 57)
Art. 74. Schede per opposizioni.
(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 58)
Art. 75. Rifiuto di eseguire operazioni.
(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 60)
Art. 76. Revoca tacita del mandato.
(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 75)
Art. 77. Pubblicazioni.
(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 76
Art. 78. Divieto di fabbricazione di stampati simili ai titoli.
(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,
articolo 82)
CAPO IV
DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA PRESCRIZIONE
Art. 79. Decorrenza dei termini di prescrizione.
( Legge 12 agosto 1993, n. 313, articolo 2; Legge 27 dicembre 1997,
n. 449, articolo 54, comma 5)
Art. 80. Immissione nei sistemi di titoli non dematerializzati
(Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, articolo 5)
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 81. Giurisdizione
(Testo unico 14 febbraio 1963, n. 1343, art. 61; Legge 6 dicembre
1971, n. 1034, articoli 7 e 28; Decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, articolo 7)
Art. 82. Abrogazione di norme
Art. 83. Entrata in vigore del testo unico
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 30 dicembre 2003
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MAZZELLA, Ministro per la funzione
pubblica
TREMONTI, Ministro dell’economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 82