Imprese ed Aziende
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 2006 Approvazione del nuovo statuto della Banca d’Italia, a norma dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. (G.U. n. 291 del 15-12-2006)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 12 dicembre 2006 Approvazione del nuovo statuto della Banca
d’Italia, a norma dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo
1998, n. 43. (G.U. n. 291 del 15-12-2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 11 giugno
1936, n. 1067, con il quale e’ stato approvato lo statuto della Banca d’Italia,
e successive modificazioni;
Visto l’art.
10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43;
Visto l’art.
19, comma 9, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in base al quale lo
statuto della Banca d’Italia e’ adeguato alle disposizioni contenute nei commi
da 1 a 7
del medesimo articolo, ridefinendo altresi’ le competenze del Consiglio
superiore in modo da attribuire allo stesso anche funzioni di vigilanza e
controllo all’interno della Banca d’Italia;
Visto il parere reso dalla Banca
centrale europea il 25 agosto 2006 su richiesta della
Banca d’Italia;
Considerato che l’Assemblea
generale straordinaria dei partecipanti al capitale della Banca d’Italia, in
data 28 novembre 2006, ha
approvato il nuovo testo dello statuto;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;
Decreta:
E’ approvato il nuovo statuto
della Banca d’Italia nel testo allegato al presente decreto.
Lo statuto della Banca d’Italia
entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, previa
registrazione da parte della Corte dei conti, e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi’ 12 dicembre
2006
NAPOLITANO
Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Padoa Schioppa, Ministro
dell’economia e delle finanze
Registrato alla Corte dei conti
il 15 dicembre 2006
Ministeri istituzionali,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 369
Allegato
Statuto della BANCA D’ITALIA
Titolo I
COSTITUZIONE E CAPITALE DELLA
BANCA D’ITALIA
Art. 1.
La Banca d’Italia e’ istituto
di diritto pubblico.
Nell’esercizio delle proprie
funzioni, la Banca
d’Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza
nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o
accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati.
Quale banca centrale della
Repubblica italiana, e’ parte integrante del Sistema europeo di banche centrali
(SEBC). Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualita’ le competono, nel
rispetto dello statuto del SEBC. Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai
sensi dell’art. 105.1 del trattato che istituisce la Comunita’ europea
(trattato).
La Banca d’Italia emette
banconote in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del decreto
legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Assolve inoltre gli altri compiti ad essa attribuiti dalla legge ed esercita le attivita’
bancarie strumentali alle proprie funzioni.
Art. 2.
La Banca d’Italia ha sede
legale in Roma.
Puo’ avere filiali, che si
distinguono in sedi e succursali.
L’articolazione territoriale e la
competenza di sedi e succursali sono stabilite con delibera del Consiglio
superiore.
Art. 3.
Il capitale della Banca d’Italia
e’ di 156.000 euro ed e’ suddiviso in quote di partecipazione nominative di
0,52 euro ciascuna, la cui titolarita’ e’ disciplinata dalla legge.
Il trasferimento delle quote
avviene, su proposta del Direttorio, solo previo
consenso del Consiglio superiore, nel rispetto dell’autonomia e
dell’indipendenza dell’Istituto e della equilibrata distribuzione delle quote.
Art. 4.
Le quote di partecipazione sono
rappresentate da certificati nominativi.
La cessione delle quote deve
risultare da girata, autenticata da notaio, attergata al certificato originale,
il quale deve essere presentato all’Amministrazione centrale della Banca che
provvedera’ al rilascio di un nuovo certificato intestato al cessionario e, ove
il trasferimento sia parziale, di un nuovo certificato intestato al cedente. Il
cessionario potra’ fare valere i diritti di
partecipante solo dal momento della presentazione del titolo ceduto.
Titolo II
AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA
Art. 5.
Gli organi centrali dell’Istituto
sono:
a) l’Assemblea dei partecipanti;
b) il Consiglio superiore;
c) il Collegio sindacale;
d) il Direttorio;
e) il Governatore;
f) il Direttore generale e i Vice
direttori generali.
Assemblea dei partecipanti
Art. 6.
Le assemblee dei partecipanti
sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee straordinarie deliberano sulle
modificazioni dello statuto;
le
assemblee ordinarie deliberano su ogni altra materia indicata dallo statuto.
Le assemblee sono convocate dal
Consiglio superiore, anche su domanda motivata del
Collegio sindacale o di partecipanti che siano titolari, da tre mesi almeno, di
20.000 o piu’ quote. Le assemblee presso l’Amministrazione centrale sono
presiedute dal Governatore;
quelle
presso le sedi sono presiedute dal presidente del rispettivo Consiglio di
reggenza o, in sua assenza, dal reggente piu’ anziano in ordine di nomina e, a
parita’ di nomina, di eta’.
La data e l’ordine del giorno
dell’assemblea sono comunicati ai partecipanti con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana almeno quindici giorni prima di quello
fissato per l’adunanza.
Art. 7.
L’assemblea ordinaria annuale si
riunisce presso l’Amministrazione centrale, non piu’ tardi del 31 maggio, per
deliberare sull’approvazione del bilancio, sul riparto degli utili e
l’assegnazione dei frutti delle riserve e, ove occorra, sulla nomina dei sindaci
e del Presidente del Collegio sindacale. Determina i compensi spettanti ai
consiglieri superiori, ai sindaci, ai reggenti delle sedi e ai consiglieri
delle succursali.
L’ordine del giorno, stabilito
dal Consiglio superiore, deve comprendere anche tutte le proposte ad esso presentate entro il mese di marzo, con domanda
sottoscritta da uno o piu’ partecipanti che siano titolari, da tre mesi almeno,
di 5.000 o piu’ quote di partecipazione. Le proposte non comprese nell’ordine
del giorno non possono essere discusse, ma l’assemblea puo’ deliberare
che siano iscritte nell’ordine del giorno di una successiva riunione.
Art. 8.
Qualora non sia possibile
esaurire i lavori nel giorno stabilito, il Presidente puo’ aggiornare
l’assemblea a quello successivo.
In caso di mancanza, nel secondo
giorno, del numero legale, restano valide le deliberazioni prese nel primo
giorno. Per la discussione delle altre materie da trattare si deve procedere ad
una nuova convocazione con le formalita’ indicate nell’art. 10.
Art. 9.
Hanno diritto di intervenire
all’assemblea i partecipanti che siano titolari, da
almeno tre mesi, di 100 o piu’ quote di partecipazione.
I partecipanti aventi diritto di
intervenire hanno un voto per ogni 100 quote sino a 500 quote, ed un voto per
ogni 500 quote in piu’ delle 500, purche’ ne siano titolari da non meno di tre
mesi.
Ciascun partecipante non ha
diritto in alcun caso a piu’ di 50 voti.
Ogni partecipante avente diritto
puo’ intervenire per il tramite del proprio rappresentante legale o di altra
persona, che non faccia parte del Consiglio superiore della Banca ne’ del Collegio sindacale, munita di mandato speciale con
firma autenticata dal direttore di una sede o di una succursale della Banca.
Ogni intervenuto non puo’
rappresentare piu’ di due partecipanti.
Art. 10.
L’assemblea ordinaria e’ valida quando intervenga almeno un terzo dei partecipanti
che rappresentino almeno un quinto del capitale.
Non raggiungendosi questo numero
di partecipanti e di quote, l’assemblea viene
rimandata a non meno di 8 ne’ a piu’ di quindici giorni di distanza dalla prima
convocazione. In questa seconda riunione l’assemblea e’ valida qualunque sia il
numero degli intervenuti e delle quote rappresentate.
Del rinvio dell’assemblea e’ data
notizia nella Gazzetta Ufficiale nell’intervallo tra la prima e la seconda
riunione, con avvertenza che trattasi di seconda convocazione.
Nell’assemblea di seconda
convocazione non possono essere prese deliberazioni estranee all’ordine del
giorno della prima.
Art. 11.
L’assemblea straordinaria e’ valida quando intervenga almeno la meta’ dei partecipanti
che rappresentino almeno un terzo del capitale. In difetto, l’assemblea e’
riconvocata con le formalita’ di cui all’art. 10.
Art. 12.
I verbali delle assemblee presso
l’Amministrazione centrale sono redatti da un notaio e devono essere firmati,
entro la fine del mese successivo a quello dell’adunanza, dal presidente
dell’assemblea e da due partecipanti a cio’ delegati
dall’assemblea.
Art. 13.
Nei modi e nelle forme stabiliti
negli articoli 6, 7 e 8, l’assemblea
dei partecipanti e’ convocata presso le sedi quando ha
per oggetto la nomina di consiglieri superiori.
L’assemblea e’ valida
quando intervenga almeno un quinto dei partecipanti che rappresentino
almeno un decimo del capitale. In mancanza del numero legale dei partecipanti o
delle quote rappresentate, l’assemblea e’ rinviata con l’osservanza delle
formalita’ stabilite nell’art. 10.
L’ufficio di segretario
dell’assemblea spetta al segretario del Consiglio di reggenza e, in sua
assenza, a uno dei presenti all’assemblea, da designarsi dal presidente della
medesima.
Qualora il numero dei consiglieri
superiori da nominare raggiunga la meta’ dei componenti il Consiglio, le nomine
sono demandate ad un’unica assemblea da tenersi presso l’Amministrazione
centrale della Banca con l’osservanza delle modalita’ stabilite per l’assemblea
ordinaria. In tale assemblea si procede a votazioni separate per ciascuna sede.
Art. 14.
Sono valide le deliberazioni che
ottengono la maggioranza dei voti dei partecipanti presenti.
Le nomine devono farsi per schede
segrete. S’intendono nominati soltanto coloro che raccolgono la maggioranza
assoluta dei voti.
Consiglio superiore
Art. 15.
Il Consiglio superiore si compone
del Governatore e di tredici consiglieri nominati nelle assemblee dei
partecipanti presso le sedi della Banca.
Ciascun consigliere rimane in
carica cinque anni ed e’ rieleggibile per non piu’ di due volte.
Il Direttore generale interviene
alle riunioni del Consiglio e, quando non sostituisce il Governatore, ha
soltanto voto consultivo.
I Vice direttori generali
assistono alle riunioni del Consiglio e uno di essi,
su designazione del Consiglio superiore, assume l’ufficio di segretario e ne
redige i verbali.
Su
proposta del Governatore il Consiglio puo’ costituire uno o piu’ comitati per
l’esame di specifiche materie, composti di suoi membri.
Art. 16.
Il Consiglio superiore tiene le
sue riunioni presso l’Amministrazione centrale della Banca su convocazione e
sotto la presidenza del Governatore.
Le riunioni del Consiglio
superiore sono ordinarie e straordinarie.
Le prime si tengono almeno una
volta ogni due mesi; le altre ogni qualvolta il Governatore lo ritenga
necessario o per domanda motivata di almeno tre dei membri del Consiglio
stesso.
Il Consiglio e’ legalmente costituito quando intervengano almeno sette dei suoi
componenti, non compreso in detto numero il Governatore o chi ne fa le veci.
Le deliberazioni sono assunte a
maggioranza assoluta dei presenti.
Il Governatore, o chi ne fa le
veci, vota soltanto nel caso di parita’ di voti. Le votazioni si fanno per voto
palese o, quando riguardino persone, anche sulla base
di elenchi, per scrutinio segreto.
I verbali e gli estratti delle
deliberazioni del Consiglio superiore sono autenticati dal Governatore o da chi
ne fa le veci e dal segretario.
Art. 17.
Ai sensi dell’art. 19, commi 7 e
8, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, la nomina del Governatore, il rinnovo
del suo mandato e la revoca nei casi previsti dall’art. 14.2 dello statuto del
SEBC, sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del
Consiglio superiore della Banca d’Italia.
Per esprimere il parere previsto
al comma precedente, il Consiglio superiore e’ convocato e presieduto dal
componente piu’ anziano in ordine di nomina e, a
parita’ di nomina, di eta’. Il parere, deliberato a maggioranza qualificata dei
due terzi dei componenti il Consiglio, e’ rilasciato ai fini della
deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Il Consiglio superiore, su proposta del Governatore, nomina il Direttore generale e
i Vice direttori generali, rinnova i loro mandati e li revoca per i motivi
previsti dall’art. 14.2 dello statuto del SEBC. Per l’adozione di siffatti
provvedimenti, il Consiglio e’ convocato in seduta straordinaria. Il Consiglio
deve essere convocato, agli stessi fini, anche quando ne facciano
istanza scritta almeno i due terzi dei membri del Consiglio, non compreso il
Governatore. In questo caso la convocazione deve aver luogo non oltre venti
giorni dalla richiesta.
Fatto salvo quanto previsto al
secondo comma, le deliberazioni di cui al presente articolo devono essere prese
con la presenza di almeno due terzi dei membri del Consiglio, escluso il
Governatore nei casi di cui al secondo comma, e con il voto favorevole di
almeno due terzi dei presenti.
Le nomine, i rinnovi dei mandati
e le revoche del Direttore generale e dei Vice direttori generali debbono
essere approvati con decreto del Presidente della Repubblica
promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col
Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.
Art. 18.
Al Consiglio superiore spettano
l’amministrazione generale nonche’ la vigilanza sull’andamento della gestione e
il controllo interno della Banca.
In conformita’ alle disposizioni
legislative e regolamentari nonche’, per le delibere di cui ai successivi punti
9) e 10), nel rispetto dello statuto del SEBC e delle disposizioni stabilite
dalla Banca centrale europea (BCE), il Consiglio:
1) esamina ed approva, su proposta del Direttorio, il progetto di bilancio e ne
delibera la presentazione al Collegio sindacale e all’assemblea dei
partecipanti per la definitiva approvazione.
Sentito il Collegio sindacale,
delibera i dividendi da corrispondere ai partecipanti;
2) approva il bilancio annuale di
previsione degli impegni di spesa;
3) autorizza i contratti che
importano alienazione di immobili per somma superiore a 1 milione di euro e le
transazioni, i concordati e le cessioni riguardanti crediti di somme superiori
a 200.000 euro, e si pronunzia su tutti quegli altri contratti e sulle azioni
giudiziarie che, per la loro importanza, il Governatore ritenga di sottoporre
alla sua approvazione;
4) emana i regolamenti interni
dell’Istituto;
5) determina la pianta organica
del personale, nomina gli impiegati e adotta i provvedimenti per la cessazione
dal servizio dei medesimi;
6) approva gli accordi stipulati
con le organizzazioni sindacali;
7) adotta le deliberazioni
riguardanti l’articolazione territoriale nonche’ l’assetto organizzativo
generale della Banca;
8) nomina e revoca i reggenti
presso le sedi e i consiglieri presso le succursali, determinandone il numero e
stabilendo quali tra essi debbano assumere l’ufficio
di censore;
9) nomina i corrispondenti della
Banca all’estero;
10) determina le norme e le
condizioni per le operazioni della Banca;
11) fissa il limite annuo per
l’eventuale erogazione di somme a scopo di beneficenza o per contributi a
iniziative d’interesse pubblico;
12) delibera su tutte le altre
materie concernenti l’amministrazione generale della Banca che, non demandate
all’assemblea dei partecipanti, il Governatore ritenga di sottoporgli.
Il Consiglio viene
informato dal Governatore sui fatti rilevanti concernenti l’amministrazione
della Banca e in particolare:
– sui contenuti del piano
d’istituto;
– sul consuntivo annuale degli
impegni di spesa;
– sui risultati degli
accertamenti ispettivi interni;
– sugli impieghi delle
disponibilita’ dei fondi, delle riserve statutarie e degli accantonamenti a
garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale.
Collegio sindacale e censori
Art. 19.
Il Collegio sindacale e’ composto
da cinque membri effettivi, fra cui il Presidente; i
membri supplenti sono due. I sindaci rimangono in carica tre anni e sono
rieleggibili non piu’ di tre volte.
Il Collegio sindacale svolge,
direttamente presso l’Amministrazione centrale e, direttamente o per mezzo di
censori, presso le sedi e le succursali, funzioni di controllo sull’amministrazione
della Banca per l’osservanza della legge, dello statuto e del regolamento
generale. Esercita il controllo contabile, senza alcun pregiudizio per
l’attivita’ svolta dai revisori esterni di cui al successivo art. 38, esamina
il bilancio d’esercizio ed esprime il proprio parere sulla distribuzione del
dividendo annuale.
I sindaci intervengono alle
riunioni del Consiglio superiore.
Il Collegio sindacale comunica,
ove occorra, al Governatore le proprie osservazioni e quelle eventualmente
ricevute dai censori.
Ai sindaci viene
corrisposto un assegno fisso stabilito dall’assemblea, oltre al rimborso delle
spese.
Art. 20.
I censori non possono essere piu’
di quattro presso ciascuna sede o succursale.
I censori prendono contezza
dell’andamento dell’attivita’ delle sedi e delle succursali presso le quali
sono stati nominati.
Per incarico dei sindaci,
eseguono verifiche di cassa che devono comunque essere effettuate in modo
completo da due di essi almeno una volta ogni
trimestre.
Riferiscono al Collegio
sindacale, per le eventuali comunicazioni al Governatore, le proposte e le
osservazioni che credono utili all’andamento dell’Istituto, dandone
contemporaneamente notizia al direttore della filiale e, nelle sedi, anche al
Consiglio di reggenza.
Direttorio Art. 21.
Il Direttorio e’ costituito dal
Governatore, dal Direttore generale e da tre Vice direttori generali.
Al Direttorio spetta la
competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi
all’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge alla Banca o al
Governatore per il perseguimento delle finalita’ istituzionali, con esclusione
delle decisioni rientranti nelle attribuzioni del SEBC.
Nell’ambito delle proprie
competenze, il Direttorio puo’ rilasciare deleghe al
personale direttivo della Banca, stabilendone forme e modalita’ di esercizio,
per l’adozione di provvedimenti che non richiedono valutazioni di carattere
discrezionale, quali acclaramenti, accertamenti e altri che comportino mere
ricognizioni di fatti, circostanze e requisiti.
Art. 22.
Il Governatore o, in caso di sua
assenza o impedimento, il Direttore generale, convoca il Direttorio, stabilendo
l’ordine del giorno, ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne sia richiesto da
uno dei componenti con domanda motivata contenente l’indicazione degli
argomenti da trattare.
Le riunioni del Direttorio sono
presiedute dal Governatore o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo
sostituisce secondo i criteri di surroga di cui agli articoli 25 e 26; per la
validita’ delle riunioni e’ necessaria la presenza di tre membri.
Le deliberazioni sono assunte a
maggioranza dei presenti; in caso di parita’ prevale il voto del Governatore.
Delle riunioni viene redatto apposito verbale.
Su ogni altro aspetto concernente
lo svolgimento delle riunioni il Direttorio decide con apposita delibera.
I provvedimenti del Direttorio
sono emanati con atto a firma del Governatore ovvero di uno degli altri membri
secondo i criteri di surroga di cui agli articoli 25 e 26, con riferimento alla
delibera collegiale che contiene la motivazione del provvedimento.
Nei casi di necessita’ ed
urgenza, i provvedimenti di cui all’art. 21 possono essere presi dal
Governatore, ovvero da uno degli altri membri secondo i criteri di surroga di
cui agli articoli 25 e 26.
Tali provvedimenti vengono sottoposti alla ratifica del Direttorio nella prima
riunione utile.
Art. 23.
Il Direttorio puo’, con apposita
delibera, individuare i provvedimenti o le categorie di provvedimenti, fra
quelli di cui all’art. 21, comma 2, da assumersi
mediante approvazione di proposte scritte, formulate dai servizi, secondo le
modalita’ previste ai commi successivi.
Per l’assunzione di tali
provvedimenti, le competenti unita’ organizzative della Banca consegnano
contestualmente a ciascun membro del Direttorio proposte
di decisione definite e motivate.
Se approvati in forma scritta da
tutti i membri entro cinque giorni da quello della consegna, i provvedimenti
proposti si intendono presi dal Direttorio alla data dell’ultima approvazione.
In mancanza, o a seguito di
espressa richiesta di uno dei componenti, l’assunzione dei provvedimenti e’
rimessa alla discussione e alla decisione in sede di riunione collegiale.
Dei provvedimenti presi con le
suddette modalita’ deve essere fatta menzione nel verbale della prima riunione
utile.
Governatore
Art. 24.
Il Governatore rappresenta la Banca d’Italia di fronte ai
terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi.
Ha le competenze e i poteri
riservati alla carica dal trattato, dallo statuto del SEBC e dalle relative
disposizioni applicative e attuative comunitarie e interne.
Dispone, sentito il Direttorio,
le nomine, le promozioni, le assegnazioni, i trasferimenti e gli incarichi del
personale di grado superiore e nomina i direttori nelle sedi e nelle
succursali.
Sottopone al Consiglio superiore
le proposte di decisione e fornisce al medesimo le informazioni previste
dall’art. 18.
Al Governatore e’ rimesso tutto
quanto nella legge o nel presente statuto non e’ espressamente riservato al
Consiglio superiore o al Direttorio.
Il Governatore dura in carica sei
anni; il mandato e’ rinnovabile per una sola volta.
Direttore generale e Vice
direttori generali
Art. 25.
Il Direttore generale ha la
competenza per gli atti di ordinaria amministrazione ed attua le deliberazioni
del Consiglio superiore.
Dispone, sentito il Direttorio,
le promozioni, le assegnazioni, i trasferimenti e gli incarichi del personale
quando cio’ non sia di competenza del Governatore.
Nell’ambito delle sue
attribuzioni ha la rappresentanza della Banca, con facolta’ di delega previa
approvazione del Governatore;
per la
stipula dei contratti puo’ delegare personale della Banca, anche mediante
semplice lettera.
Il Direttore generale coadiuva il
Governatore nell’esercizio delle sue attribuzioni e lo surroga nel caso di
assenza o d’impedimento, circostanze delle quali la sua firma fa piena prova
nei confronti dei terzi.
Il Direttore generale dura in
carica sei anni. Il mandato e’ rinnovabile per una sola volta.
Art. 26.
I Vice direttori generali
coadiuvano il Direttore generale nell’esercizio delle sue attribuzioni e lo
surrogano in caso di assenza o impedimento. Ciascuno di essi
puo’ surrogare il Governatore e il Direttore generale in caso di loro
contemporanea assenza o impedimento.
La firma di uno dei Vice
direttori generali fa piena prova di fronte ai terzi dell’assenza o
dell’impedimento del Governatore e del Direttore generale.
I Vice direttori generali durano
in carica sei anni; il mandato e’ rinnovabile per una sola volta.
Titolo III
FILIALI DELLA BANCA
Sedi
Art. 27.
In ciascuna sede vi e’ un
Consiglio di reggenza.
I reggenti sono scelti tra le
persone aventi profonda conoscenza dell’economia locale. Il loro numero varia,
in ragione dell’attivita’ delle singole sedi, da sette a quattordici. Del
Consiglio fa parte il direttore della sede.
I reggenti sono nominati dal
Consiglio superiore, su proposta del Governatore, per
sei anni e scadono per meta’ ogni triennio. Essi sono rieleggibili.
I membri del Consiglio superiore
sono di diritto reggenti, oltre quelli di cui al comma
secondo, presso le sedi ove sono stati eletti.
Ogni Consiglio nomina annualmente
fra i reggenti un presidente e un segretario, i quali possono essere rieletti.
Art. 28.
Il Consiglio di reggenza si
riunisce di regola una volta ogni due mesi e tutte le altre volte che il
presidente lo giudichi necessario o tre reggenti ne facciano domanda.
Per la validita’ delle
deliberazioni e’ necessaria la presenza della maggioranza dei reggenti in
carica, con esclusione di quelli aventi funzioni di censore, che intervengono
con voto consultivo.
Le deliberazioni sono prese a
maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parita’ prevale il voto del
presidente o di chi ne fa le veci.
Le votazioni riguardanti persone
sono fatte per voto segreto.
Art. 29.
Il Consiglio di reggenza cura
l’amministrazione della sede, nei limiti stabiliti dal presente statuto, il
servizio dell’apertura e chiusura delle sagrestie e le verifiche di cassa, per
la cui effettuazione stabilisce i turni del caso.
Al reggente di turno avente
l’attribuzione dell’apertura e chiusura di cassa viene
consegnata una delle tre chiavi della sagrestia. A sua volta il detto reggente
consegna la chiave direttamente nelle mani del proprio collega subentrante. Di
dette operazioni si redige apposito verbale firmato dagli intervenuti.
Il Consiglio di reggenza vigila
affinche’ siano osservate le prescrizioni e le
istruzioni dell’Amministrazione centrale. Esamina e approva il preventivo delle
spese di amministrazione della sede.
Succursali Art. 30.
In ciascuna succursale vi sono da
quattro a dieci consiglieri, in numero variabile in ragione dell’attivita’
delle singole succursali.
I consiglieri sono nominati dal
Consiglio superiore, su proposta del Governatore, per
sei anni e si rinnovano per meta’ ogni triennio.
Essi sono rieleggibili.
I consiglieri, sotto la presidenza
del direttore, si riuniscono almeno due volte ogni anno.
I consiglieri aventi funzioni di
censore svolgono il servizio di apertura e chiusura delle sagrestie con le
modalita’ di cui all’art. 29, comma 2.
Direttori
Art. 31.
La direzione degli uffici e delle
operazioni di ciascuna sede e succursale della Banca e’ esercitata da un
direttore sulla base di norme e istruzioni emanate dall’Amministrazione
centrale.
I direttori propongono
all’Amministrazione centrale le transazioni ed i concordati con i debitori
della Banca.
I direttori rappresentano la Banca di fronte ai terzi sia
nei giudizi, sia negli atti e contratti che riguardano la rispettiva sede o
succursale.
Hanno la firma per la
corrispondenza e per tutte le operazioni della filiale. Previo consenso del
Direttore generale e sotto la propria responsabilita’, possono delegare ad
impiegati addetti alla rispettiva sede o succursale le suddette firme.
Ai direttori delle filiali
possono essere attribuiti compiti di coordinamento dell’attivita’ di piu’
filiali, in ambiti territoriali e con modalita’ e limiti stabiliti dai
regolamenti interni dell’Istituto.
Art. 32.
In caso di improvvisa assenza o
impedimento del direttore di una sede, il presidente del Consiglio di reggenza
o chi ne fa le veci provvede, la’ dove non vi sia un
vice direttore, alla surrogazione provvisoria, assumendo egli stesso la
direzione o delegandovi un altro reggente e dando immediato avviso all’Amministrazione
centrale.
Se le ipotesi previste nel comma
precedente si verificano nelle succursali, assume la direzione provvisoria il
piu’ anziano di nomina e, a parita’ di nomina, di eta’ dei consiglieri
presenti, che ne riferisce immediatamente all’Amministrazione centrale.
Art. 33.
Il Governatore ha facolta’ in
ogni caso di delegare, sentito il Direttorio, un ispettore o un altro impiegato
della Banca ad assumere temporaneamente la direzione di sedi o succursali.
I reggenti, i consiglieri, gli
impiegati delegati dal Governatore e i vice direttori, che sostituiscono
temporaneamente i direttori delle sedi e delle succursali, hanno tutte le
attribuzioni e le facolta’ di questi.
Titolo IV
OPERAZIONI DELLA BANCA
Art. 34.
Per il perseguimento degli obiettivi
e per lo svolgimento dei compiti propri del SEBC la Banca d’Italia puo’ compiere tutti gli atti e le operazioni consentiti
dallo statuto del SEBC, nel rispetto delle condizioni stabilite in attuazione
dello stesso.
Art. 35.
Fermo restando quanto previsto al
precedente art. 34, la Banca
puo’ compiere tutti gli atti e le operazioni che le
consentono di provvedere al pieno svolgimento degli altri compiti ad essa
attribuiti, nonche’, nel rispetto di eventuali limiti derivanti
dall’applicazione del capo IV dello statuto del SEBC, alla gestione del
patrimonio e all’amministrazione del personale in servizio e in quiescenza. In
particolare, essa puo’:
– emettere titoli al portatore;
– emettere vaglia cambiari e
assegni bancari;
– ricevere depositi a custodia, a
cauzione, o in altro modo vincolati;
– ricevere somme in conto
corrente, con o senza interesse, rimborsabili a vista o a termine;
– negoziare e gestire strumenti
finanziari;
– acquistare e alienare beni
mobili;
– costruire, acquistare e
alienare beni immobili;
– riscuotere per conto di terzi
titoli esigibili in Italia e all’estero e, in generale, svolgere il servizio di
cassa per conto e a rischio di terzi.
Art. 36.
La Banca d’Italia esercita il
servizio di tesoreria dello Stato secondo speciali convenzioni. Puo’
disimpegnare altri servizi per conto dello Stato, alle condizioni stabilite dal
Consiglio superiore.
Art. 37.
Alle operazioni di anticipazione
contro pegno erogate dalla Banca d’Italia non si applicano le disposizioni
relative alla revocabilita’ degli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie,
nei casi di procedure concorsuali.
I titoli, valori o merci dati in
pegno stanno a garantire qualsiasi ragione o diritto che, nei confronti della
persona o societa’ che ha costituito il pegno, spetti
alla Banca anche in dipendenza di altre operazioni.
Le garanzie pignoratizie a
qualsiasi titolo costituite a favore della Banca d’Italia stanno di pieno
diritto a garantire, con l’intero loro valore, anche qualsiasi altro credito
diretto ed indiretto della Banca stessa, pur se non liquido ed esigibile, verso
lo stesso debitore, ed anche se sorto anteriormente o successivamente alla
operazione garantita.
Titolo V
BILANCIO D’ESERCIZIO
E RELAZIONE SULL’ATTIVITA’
Art. 38.
Ogni anno devono essere redatti
il bilancio d’esercizio e l’inventario dell’attivo e del passivo.
Il bilancio d’esercizio deve
essere presentato al Collegio sindacale non piu’ tardi del 15 aprile di ogni
anno. Il Consiglio superiore, sentito il Collegio sindacale, delibera
l’assegnazione degli utili e il dividendo da distribuire ai partecipanti e da
corrispondere dopo l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea.
La contabilita’ della Banca
d’Italia viene verificata da revisori esterni secondo quanto
stabilito dall’art. 27 dello statuto del SEBC.
Art. 39.
Il Consiglio superiore determina
gli accantonamenti al fondo di riserva ordinaria, fino a concorrenza del 20%
degli utili netti conseguiti nell’esercizio. Ai partecipanti sono distribuiti
dividendi per un importo fino al 6% del capitale.
Col residuo, su
proposta del Consiglio superiore, possono essere costituiti eventuali fondi
speciali e riserve straordinarie mediante utilizzo di un importo non superiore
al 20% degli utili netti complessivi e puo’ essere distribuito ai partecipanti,
ad integrazione del dividendo, un ulteriore importo non eccedente il 4% del
capitale. La restante somma e’ devoluta allo Stato.
La riserva ordinaria, se
diminuita per ammortizzare le perdite o per qualsiasi altra ragione, deve,
salvo il disposto del successivo art. 40, essere al piu’ presto interamente
reintegrata.
Art. 40.
Le riserve sono impiegate nei
modi e nelle forme stabilite dal Consiglio superiore.
I frutti relativi agli
investimenti delle riserve sono destinati in aumento delle medesime.
Dai frutti annualmente percepiti
sugli investimenti delle riserve, puo’ essere, su
proposta del Consiglio superiore e con l’approvazione dell’assemblea ordinaria,
prelevata e distribuita ai partecipanti, in aggiunta a quanto previsto
dall’art. 39, una somma non superiore al 4% dell’importo delle riserve
medesime, quali risultano dal bilancio dell’esercizio precedente.
Art. 41.
La Banca d’Italia trasmette al
Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attivita’ nei termini
previsti dalla legge.
Titolo VI
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 42.
I componenti del Direttorio e
tutti i dipendenti dell’Istituto non possono svolgere attivita’ nell’interesse
di banche, intermediari finanziari e altri soggetti vigilati, esercitare
attivita’ di impresa commerciale, essere amministratori, institori o sindaci in
qualsiasi societa’, partecipare a societa’ in nome collettivo o, come
accomandatario, in societa’ in accomandita.
Il Consiglio superiore puo’
tuttavia consentire che si assumano funzioni di amministratore di societa’ o di
altri enti, quando riconosca che cio’ sia nell’interesse della Banca.
Per gli stessi motivi, puo’ anche consentire che si assumano funzioni di sindaco da
parte di impiegati aventi grado non superiore a quello di capo servizio o
equiparato.
Art. 43.
I senatori e i deputati e le
altre persone che dedicano la loro attivita’ al disimpegno di cariche di
carattere politico non possono far parte dei Consigli della Banca.
Sono altresi’ esclusi dal far
parte del Consiglio superiore della Banca i dipendenti e coloro che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche o altri
soggetti operanti nel settore dell’intermediazione finanziaria, i dirigenti e
gli impiegati della pubblica amministrazione, nonche’, in ogni caso, tutti
coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi con la Banca in considerazione
della posizione personale o delle cariche ricoperte.
Le disposizioni dei commi
precedenti si osservano anche per le nomine demandate al Consiglio superiore ai
sensi dell’art. 18, n. 8, del presente statuto.
Art. 44.
I reggenti delle sedi e i
consiglieri delle succursali devono essere domiciliati nella Regione dove sono
chiamati ad esercitare il loro ufficio.
Essi ricevono medaglie di
presenza, l’importo delle quali e’ fissato dall’assemblea.
I membri del Consiglio superiore
ricevono per questo ufficio un’assegnazione annua fissata dall’assemblea dei
partecipanti oltre al rimborso delle spese.
I reggenti delle sedi, i
consiglieri delle succursali, i consiglieri superiori e i sindaci che si
trovino in una delle situazioni di cui all’art. 2382 del vigente codice civile,
cessano immediatamente dal loro ufficio.
Art. 45.
I soggetti di cui agli articoli
42 e 44 sono obbligati al piu’ rigoroso segreto per tutto cio’ che riguarda la Banca ed i suoi rapporti con
i terzi.
Titolo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 46.
I consiglieri superiori e i
sindaci che alla data di entrata in vigore del presente statuto abbiano gia’
superato i limiti di rieleggibilita’ fissati rispettivamente dagli articoli 15
e 19 restano in carica fino al completamento del mandato in corso.
Dalla data di entrata in vigore
del presente statuto e fino alla scadenza del mandato dei sindaci in carica, le
funzioni di Presidente del Collegio sono esercitate dal sindaco piu’ anziano in ordine di nomina e, a parita’ di nomina, di
eta’.
Art. 47.
I consiglieri delle succursali in
carica alla data di entrata in vigore del presente statuto completano il
mandato biennale previsto dall’art. 34 dello statuto previgente.
Al fine di allineare le date di
scadenza del loro mandato con quelle dei reggenti delle sedi, l’art. 30 del
presente statuto avra’ applicazione graduale nei
termini seguenti:
– i consiglieri nominati
nell’ambito della rinnovazione del 2007 restano in carica per quattro anni;
– i consiglieri nominati nell’ambito
della rinnovazione del 2008 restano in carica per sei anni.
Art. 48.
In attuazione di quanto disposto dall’art. 19, comma 7, della legge 28 dicembre 2005, n. 262,
i membri del Direttorio diversi dal Governatore in carica alla data del 12
gennaio 2006 cessano dai rispettivi mandati alla scadenza dei dodici anni di
permanenza nel Direttorio.
Art. 49.
Sino all’entrata in vigore del
regolamento previsto all’art. 19, comma 10, della legge 28 dicembre 2005, n.
262, il Consiglio superiore, fermo restando quanto previsto all’art. 3, comma
2, del presente statuto, verifica che l’acquirente sia
riconducibile alle categorie di soggetti indicate all’art. 3, secondo
paragrafo, dello statuto della Banca vigente alla data del 12 gennaio 2006,
ovvero all’art. 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
Il Governatore: Draghi