Lavoro e Previdenza

Thursday 15 March 2007

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 gennaio 2007 – Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori formati all’estero nel territorio dello Stato, per l’anno 2007. (Gazzetta Uffici

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 gennaio 2007 – Programmazione transitoria dei flussi
d’ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori formati
all’estero nel territorio dello Stato, per l’anno 2007. (Gazzetta
Ufficiale N. 59 del 12 Marzo 2007)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme

sulla
condizione dello straniero ed, in particolare, l’art. 3, comma 4, che dispone
che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato avviene sulla base dei criteri generali per la
definizione dei flussi d’ingresso individuati nel documento programmatico;

Considerato che il documento
programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel
territorio dello Stato per il triennio 2007-2009 che individua i criteri
generali per la

definizione
dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari è in corso di elaborazione;

Rilevato che, in
attesa della determinazione delle quote massime di lavoratori extracomunitari
non stagionali da ammettere nel territorio dello Stato per l’anno 2007, è
urgente definire la quota di

lavoratori
extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per lo stesso anno 2007, al
fine di rendere disponibili sin dall’inizio dell’anno i lavoratori
indispensabili per le particolari esigenze del

settore
turistico e per la raccolta dei prodotti agricoli;

Visto l’art. 3, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni ed
integrazioni, che prevede come, in caso di mancata pubblicazione del decreto di
programmazione

annuale,
il Presidente del Consiglio dei Ministri possa provvedere in via transitoria,
con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente;

Rilevato pertanto che – al fine
di soddisfare le suesposte esigenze di lavoratori extracomunitari stagionali
del settore turistico-alberghiero e del settore agricolo – è necessario
provvedere alla determinazione della quota di lavoratori extracomunitari
stagionali da ammettere in Italia per l’anno 2007, in via di
programmazione transitoria stabilita nel limite delle corrispondenti quote
fissate per l’anno 2006;

Visti il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2006, concernente la Programmazione dei
flussi d’ingresso dei

lavoratori
extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2006 – che ha fissato una
quota massima di 170.000 ingressi, di cui 120.000 ingressi per motivi di lavoro
subordinato non stagionale e 50.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato
stagionale – ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2006, che ha
definito un’ulteriore quota aggiuntiva di 30.000 ingressi, portando la quota
complessiva dei lavoratori extracomunitari stagionali ammessi in Italia per
l’anno 2006 ad 80.000 unità;

Tenuto conto che il fabbisogno di
manodopera extracomunitaria stagionale per l’anno 2007, cosi’
come segnalato dalle associazioni datoriali, dai sindacati e dalle
associazioni maggiormente attive nel campo dell’immigrazione, appositamente
interpellate in seno al Gruppo tecnico di lavoro istituito presso il Ministero
dell’interno ai sensi dell’art. 2-bis del testo unico sull’immigrazione,
risulta essere analogo a quello dell’anno 2006;

Visto altresì l’art. 23 del
citato testo unico sull’immigrazione il quale – allo scopo di favorire
l’accesso al mercato del lavoro italiano di manodopera qualificata – prevede
che gli stranieri che

abbiano
partecipato ad attività di formazione professionale e di istruzione realizzate
nei Paesi di origine, nell’ambito dei programmi approvati dal Ministero della
solidarietà sociale e dal Ministero

dell’istruzione,
sono preferiti nei settori di impiego ai quali le predette attività si
riferiscono ai fini della chiamata al lavoro;

Rilevato che nell’anno 2006 in alcuni Paesi non
comunitari da cui provengono importanti flussi di manodopera, sono stati
avviati corsi di formazione professionale e di istruzione con la partecipazione
di alcune Regioni italiane ed in collaborazione con le autorità nazionali degli
stessi Paesi, al fine di favorire l’accesso al mercato del lavoro italiano di
manodopera qualificata e che tali

corsi si
concluderanno entro i primi mesi dell’anno 2007;

Rilevato che il citato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006, nell’ambito della
quota complessiva di 120.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale

prevede,
all’art. 2, comma 2, una quota di 2.000 ingressi per i cittadini stranieri non
comunitari residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione
e di istruzione nel Paese di

origine
ai sensi dell’art. 23 del testo unico sull’immigrazione;

Ravvisata la necessità di
prevedere una quota per l’ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari non
stagionali residenti all’estero che hanno partecipato a corsi di formazione professionale

e di
istruzione;

Decreta:

Art. 1.

1. Come anticipazione delle quote
massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l’anno 2007 sono ammessi
in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri
non comunitari residenti all’estero, entro una quota massima di 80.000 unità,
da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero della
solidarietà sociale.

2. La quota di cui al comma 1
riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia,
Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia,
India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina, nonché di Paesi che hanno
sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia
migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e, altresì, i
cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato stagionale negli anni 2004, 2005 o 2006.

Art. 2.

1. Come anticipazione delle quote
massime di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l’anno
2007, sono ammessi in Italia 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti
all’estero

che
abbiano completato dei programmi di formazione e di istruzione nel Paese di
origine, ai sensi dell’art. 23 del testo unico sull’immigrazione.