Enti pubblici

Tuesday 22 April 2008

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 2008 (in G.U. n. 90 del 16 aprile 2008) – Criteri per l’individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività , delle cose e dei luoghi suscettibili di essere

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 2008 (in G.U. n. 90 del 16 aprile 2008) –
Criteri per l’individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti,
degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto
di segreto di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Vista la legge
3 agosto 2007, n. 124 ed in particolare gli articoli 1, commi 1 e 2; 4, comma
5; 9, commi 1 e 2; 39, 42 e 43;

Visto il regio decreto 11 luglio
1941, n. 1161 recante: «Norme relative al segreto militare" e successive
modificazioni;

Vista la direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 30 luglio 1985 in materia di tutela
del segreto di Stato nel settore degli organismi di informazione e sicurezza;

Visto il parere n. 4247/2007 reso dal Consiglio di Stato – adunanza della
Commissione speciale del 5 dicembre 2007, richiesto dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Segretariato generale;

Ritenuta la necessità di
disciplinare con regolamento i criteri per l’individuazione delle notizie,
delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei
luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato;

Ritenuta la necessità di
individuare con regolamento gli Uffici competenti a svolgere, nei luoghi
coperti da segreto di Stato, le funzioni di controllo ordinariamente svolte
dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Acquisito il parere favorevole
del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, reso in data 24
gennaio 2008;

Sentito il Comitato
interministeriale per la sicurezza della Repubblica;

Adotta

il
seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in
attuazione dell’art.39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, disciplina i criteri
per l’individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli
atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di
segreto di Stato, nonchè individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi
coperti da segreto di Stato, le funzioni di controllo ordinariamente svolte
dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 2.

Segreto di Stato e classifiche di
segretezza

1. Il segreto di Stato è
finalizzato alla salvaguardia dei supremi ed imprescindibili interessi dello
Stato di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b),
c) e d) del presente regolamento, che attengono all’esistenza stessa della
Repubblica democratica.

2. Il segreto di Stato è distinto
dalle classifiche di segretezza di cui all’articolo 42
della legge 3 agosto 2007, n. 124, che sono attribuite dalle singole
amministrazioni per circoscrivere la conoscenza di notizie, informazioni,
documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di
accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni
istituzionali.

Art. 3.

Criteri

1. Possono costituire oggetto di
segreto di Stato le informazioni, le notizie, i documenti, gli atti, le
attività, i luoghi ed ogni altra cosa la cui diffusione sia
idonea a recare un danno grave ad uno o più dei seguenti supremi interessi
dello Stato:

a) l’integrità della Repubblica,
anche in relazione ad accordi internazionali;

b) la difesa delle Istituzioni
poste dalla Costituzione a suo fondamento;

c) l’indipendenza dello Stato
rispetto agli altri Stati e le relazioni con essi;

d) la preparazione e la difesa
militare dello Stato.

2. Ai fini della valutazione
della idoneità a recare il danno grave di cui al comma 1, si tiene conto delle
conseguenze dirette ed indirette della conoscenza dell’oggetto del segreto da
parte di soggetti non autorizzati, sempre che da essa
derivi un pericolo attuale per lo Stato.

Art. 4.

Limiti

1. In sede di applicazione
dei criteri di cui all’articolo 3, si osservano i divieti di cui all’articolo
39, comma 11, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ed all’articolo 204, comma
1-bis, del codice di procedura penale.

Art. 5.

Materie di riferimento

1. Ferma restando la necessità di
valutare in concreto ogni singolo caso sulla base di quanto disposto dagli
articoli 3 e 4 del presente regolamento, sono suscettibili di essere oggetto di
segreto di Stato le informazioni, le notizie, i documenti, gli atti, le
attività, i luoghi e le cose attinenti alle materie di riferimento
esemplificativamente elencate in allegato.

Art. 6.

Apposizione

1. L’apposizione del segreto
di Stato è disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri autonomamente
ovvero su richiesta dell’amministrazione competente,
tramite il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza (DIS).

2. Le determinazioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono comunicate, per il tramite del
direttore generale del DIS, alla amministrazione competente. In caso di esito
positivo della richiesta, l’amministrazione, ove possibile, annota sull’oggetto
dell’apposizione la dicitura «segreto di Stato» in modo che non si confonda con
la eventuale stampigliatura della classifica di
segretezza.

3. Gli adempimenti istruttori di
cui ai commi 1 e 2 sono curati dall’Ufficio centrale
per la segretezza (UCSe) ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge 3
agosto 2007, n. 124.

4. Anche prima del decorso dei
termini di cui all’articolo 39, commi 7 e 8, della legge n. 124 del 2007, il
Presidente del Consiglio dei Ministri se ritiene che siano venute meno le
condizioni che determinarono l’apposizione del segreto di Stato, dispone la
cessazione del vincolo, anche su richiesta della
amministrazione competente, nei modi indicati nei commi 1 e 2.

Art. 7.

Conservazione del segreto di
Stato

1. Le notizie, le informazioni, i
documenti, gli atti, i luoghi, le attività ed ogni altra cosa
coperti dal vincolo del segreto di Stato sono conservati nell’esclusiva
disponibilità dei vertici delle amministrazioni originatrici ovvero detentrici
con modalità di trattazione e di conservazione tali da impedirne la
manipolazione, la sottrazione o la distruzione, fissate nelle norme unificate
per la protezione e la tutela delle informazioni classificate ovvero coperte
dal segreto di Stato.

2. La cessazione del vincolo del
segreto di Stato non comporta l’automatica decadenza del regime della
classifica e della vietata divulgazione.

Art. 8.

Stati esteri ed organizzazioni internazionali

1. Nell’espletamento della
procedura di cui all’articolo 39, comma 10, della legge 3 agosto 2007, n. 124,
il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza (DIS).

Art. 9.

Funzioni di controllo
ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie

locali e
dal corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Nei luoghi coperti dal segreto
di Stato, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende
sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono svolte da
autonomi uffici di controllo collocati a livello centrale dalle amministrazioni
interessate che li costituiscono con proprio provvedimento. Nell’esercizio
delle funzioni di controllo svolte presso il Dipartimento delle informazioni
per la sicurezza (DIS), l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e
l’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), ai fini dell’adempimento da
parte del personale di cui all’articolo 21 della legge
3 agosto 2007, n. 124, dell’obbligo di denuncia di fatti costituenti reato o
per le comunicazioni concernenti informazioni ed elementi di prova relativamente
a fatti configurabili come reati, si applicano i commi 6, 7 e 8 dell’articolo
23 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2. Gli uffici di cui al comma 1
sono costituiti da almeno due esperti per ogni singolo settore di attività che
possono essere individuati nel personale medico appartenente ad amministrazioni
dello Stato e nel personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da
altri soggetti muniti di adeguate competenze tecniche. Tutti i componenti
dell’ufficio devono essere muniti del nulla osta di sicurezza al massimo
livello.

3. In relazione ai luoghi
coperti dal segreto di Stato, le amministrazioni non sono tenute agli obblighi
di comunicazione verso le aziende sanitarie locali ed il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco a cui hanno, comunque, facoltà di
rivolgersi per ausilio o consultazione.

Art. 10.

Accesso

1. Qualora il diritto di accesso
di cui all’art. 39, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124, sia esercitato
con riferimento a informazioni, notizie, documenti, atti, attività, cose o
luoghi che, all’atto dell’entrata in vigore della medesima legge, siano già
coperti dal segreto di Stato, i termini di quindici e trenta anni previsti,
rispettivamente, dai commi 7 e 8 del citato art. 39 si computano a decorrere
dalla apposizione del vincolo o, in mancanza di essa,
dalla conferma della sua opposizione secondo le norme previgenti.

2. Ai fini della richiesta di
accesso di cui all’art. 39, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l’amministrazione interessata,
valuta preliminarmente la sussistenza in capo al richiedente di un interesse
diretto, concreto ed attuale collegato all’oggetto dell’accesso, nonchè
meritevole di giuridico apprezzamento in relazione alla qualità soggettiva del
richiedente ed alla finalità per la quale l’accesso
sia richiesto.

3. Una volta
cessato il vincolo del segreto di Stato in nessun caso può esservi
esclusione del diritto di accesso motivata con ragioni di segretezza.

Art. 11.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra
in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Ogni richiamo contenuto nel
presente regolamento alle materie disciplinate dai regolamenti di cui agli articoli 42, comma 7, e 44, comma 2, della legge
3 agosto 2007, n. 124, si intende riferito, fino all’entrata in vigore dei
suddetti regolamenti, alle disposizioni vigenti.

Roma, 8 aprile 2008.

Il Presidente: Prodi

Allegato

1. La tutela di interessi
economici, finanziari, industriali, scientifici, tecnologici, sanitari ed
ambientali;

2. la tutela della sovranità
popolare, dell’unità ed indivisibilità della Repubblica;

3. la tutela da qualsiasi forma
di eversione o di terrorismo, nonchè di spionaggio, proveniente dall’esterno o
dall’interno del territorio nazionale e le relative misure ed apparati di
prevenzione e contrasto, nonchè la cooperazione in ambito internazionale ai
fini di sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo,
della criminalità organizzata e dello spionaggio;

4. le sedi e gli apparati
predisposti per la tutela e la operatività di Organi
istituzionali in situazioni di emergenza;

5. le misure di qualsiasi tipo
intese a proteggere personalità nazionali ed estere la cui tutela assume
rilevanza per gli interessi di cui all’art. 3 del presente regolamento;

6. i compiti, le attribuzioni, la
programmazione, la pianificazione, la costituzione, la dislocazione, l’impiego,
gli organici e le strutture del Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza (DIS), dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE),
dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) e delle amministrazioni
aventi quali compiti istituzionali l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica,
nonchè la difesa civile e la protezione civile, nonchè di altre amministrazioni
ed enti nei casi in cui le rispettive attività attengono agli interessi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del
presente regolamento;

7. i dati di riconoscimento
autentici o di copertura, nonchè le posizioni documentali degli appartenenti al
DIS, all’AISE ed all’ AISI e quelli di copertura degli
stessi Organismi;

8. l’addestramento
e la preparazione professionale di tipo specialistico per lo svolgimento delle
attività istituzionali, nonchè le aree ed i settori di impiego, le operazioni e
le attività informative, le modalità e le tecniche operative del DIS, dell’AISE
e dell’AISI, oltre che delle amministrazioni aventi come compito istituzionale
l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione
civile;

9. le relazioni con Organi
informativi di altri Stati;

10. le infrastrutture ed i poli
operativi e logistici, l’assetto ed il funzionamento degli impianti, dei sistemi
e delle reti di telecomunicazione, radiogoniometriche, radar e cripto nonchè di
elaborazione dati, appartenenti al DIS, all’AISE ed all’AISI, nonchè
appartenenti ad altre amministrazioni aventi quali compiti istituzionali
l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione
civile;

11. l’armamento,
l’equipaggiamento, i veicoli i mezzi e i materiali speciali in dotazione al
personale appartenente al DIS, all’AISE ed all’AISI, nonchè alle
amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l’ordine pubblico e la
sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;

12. il materiale o gli
avvenimenti interessanti l’efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni
militari in progetto o in atto;

13. l’ordinamento
e la dislocazione delle Forze armate, sia in pace sia in guerra;

14. l’efficienza,
l’impiego e la preparazione delle Forze armate;

15. i metodi e gli impianti di
comunicazione ed i sistemi di ricetrasmissione ed elaborazione dei segnali per
le Forze armate;

16. i mezzi e l’organizzazione
dei trasporti, nonchè le dotazioni, le scorte e le commesse di materiale delle
Forze armate;

17. gli stabilimenti civili di
produzione bellica e gli impianti civili per produzione di energia ed altre
infrastrutture critiche;

18. la mobilitazione militare e
civile.