Enti pubblici

Saturday 25 September 2004

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 luglio 2004 (in G.U. n. 224 del 23 settembre 2004) – Individuazione, per le amministrazioni regionali e per gli enti e le aziende appartenenti al Servizio sanitario nazionale, dei criteri e dei limiti p

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 luglio 2004 (in G.U. n. 224 del 23 settembre 2004) – Individuazione, per le amministrazioni regionali e per gli enti e le aziende appartenenti al Servizio sanitario nazionale, dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nell’anno 2004.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2004);

Visto l’art. 3, comma 60, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2003 e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2004;

Considerato, in particolare, che l’art. 3, comma 60, della legge n. 350/2003 stabilisce che le assunzioni che riguardano le amministrazioni regionali, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2003 e gli enti del Servizio sanitario nazionale debbono comunque, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, essere contenute entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2003, ad eccezione delle assunzioni per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, dell’essenzialità dei servizi da garantire e dell’incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti;

Ritenuto di dover procedere alla individuazione per le regioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale dei criteri e dei limiti relativi alle assunzioni a tempo indeterminato nell’anno 2004;

Visto l’accordo sancito, nella seduta del 20 maggio 2004, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città ed autonomie locali;

Acquisiti i pareri dei Ministeri dell’economia e delle finanze, dell’Interno e della Salute e del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispettivamente con note n. 16590 del 22 luglio 2004, del 21 giugno 2004, del 30 giugno 2004 e n. 1042/639 del 2 luglio 2004;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2002, concernente Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avv. Luigi Mazzella;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 individua, per le amministrazioni regionali e per gli enti e le aziende appartenenti al Servizio sanitario nazionale, i criteri e i limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per l’anno 2004, in attuazione dell’accordo tra Governo, regioni e autonomie locali sancito in data 20 maggio 2004 in sede di Conferenza unificata.

2. Le regioni e i rispettivi enti strumentali e dipendenti delle medesime per i quali sussistano provvedimenti che dichiarano lo stato di emergenza derivante da terremoti o calamità naturali sono esclusi dagli adempimenti previsti dall’art. 3, comma 60 della legge n. 350/2003.

3. Le disposizioni del presente decreto, ai sensi dell’art. 4, comma 249, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Art. 2.

Assunzione di personale nelle regioni

1. Per l’anno 2004, le regioni, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche determinate ai sensi della normativa vigente, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2003.

2. Ogni regione, nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procede autonomamente nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da assumere, in relazione agli specifici fabbisogni ed esigenze, tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere, dell’essenzialità dei servizi da garantire e dell’incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti.

3. Le regioni determinano, inoltre, gli indirizzi applicativi relativi alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, per l’anno 2004, per i rispettivi enti strumentali o dipendenti della medesima regione in armonia con quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

Assunzione di personale negli enti del servizio sanitario nazionale

1. Le regioni, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione delle dotazioni organiche, possono autorizzare, per l’anno 2004, gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale operanti nell’ambito della rispettiva regione, ad assumere esclusivamente personale appartenente al ruolo sanitario a tempo indeterminato entro il limite e secondo i criteri stabiliti dall’art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e comunque entro i limiti delle risorse finanziarie previste nell’Accordo tra Governo, regioni e province autonome dell’8 agosto 2001.

2. Ogni regione nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procede autonomamente nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da assumere, in relazione agli specifici fabbisogni ed esigenze degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nell’ambito della medesima regione, tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere, dell’essenzialità dei servizi da garantire e dell’incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti.

3. Ai sensi dell’art. 3, comma 60 della legge n. 350/2003, sono escluse dai limiti di cui al comma 1 del presente articolo, le procedure di mobilità nonché le assunzioni del personale infermieristico del servizio sanitario nazionale.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2004

p. Il Presidente: Mazzella

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2004 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 345

Documenti correlati:

LEGGE 24 dicembre 2003, n. 350 (in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2003 – Suppl. Ordinario n. 196) – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).