Enti pubblici
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 luglio 2004 (in G.U. n. 224 del 23 settembre 2004) – Fissazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nell’anno 2004, da parte delle province e dei comuni, in att
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 luglio 2004 (in G.U. n. 224 del 23 settembre 2004) – Fissazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nell’anno 2004, da parte delle province e dei comuni, in attuazione dell’art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2004);
Visto, in particolare, l’art. 3, comma 60 della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2003 e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2004;
Considerato che l’art. 3, comma 60, della legge n. 350/2003 stabilisce che le assunzioni che riguardano le amministrazioni regionali, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2003 e gli enti del Servizio sanitario nazionale devono comunque, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, essere contenute entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2003, ad eccezione delle assunzioni per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, dell’essenzialità di servizi da garantire e dell’incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti;
Ritenuto di dover procedere alla individuazione per le province e per i comuni dei criteri e dei limiti relativi alle assunzioni a tempo indeterminato nell’anno 2004;
Visto l’accordo sancito, nella seduta del 20 maggio 2004, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città ed autonomie locali;
Acquisiti i pareri dei Ministeri dell’economia e delle finanze, dell’interno e della salute e del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispettivamente con note n. 16590 del 22 luglio 2004, del 21 giugno 2004, del 30 giugno 2004 e n. 1042/639 del 2 luglio 2004;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2002, concernente Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avv. Luigi Mazzella;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, individua per le amministrazioni provinciali e quelle comunali con popolazione superiore a 5.000 abitanti e che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2003, i criteri e i limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per l’anno 2004, in attuazione dell’accordo tra Governo, regioni e autonomie locali sancito in data 20 maggio 2004 in sede di Conferenza unificata.
2. Le assunzioni di cui al comma precedente devono avvenire nei limiti delle dotazioni organiche determinate ai sensi della normativa vigente.
3. Le disposizioni del presente decreto, ai sensi dell’art. 4, comma 249, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
Art. 2.
Criteri e limiti per le assunzioni di personale
nelle amministrazioni comunali
1. Per l’anno 2004, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni comunali, ai sensi dell’art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le classi demografiche sono le seguenti:
oltre 100.000 abitanti;
da 20.000 a 99.999 abitanti;
fino a 19.999 abitanti.
2. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 48 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2003, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal comma 60 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (allegata tabella A).
Detti enti, nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da assumere, in relazione a specifici fabbisogni ed esigenze, tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere e dell’essenzialità dei servizi da garantire.
3. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono, in alternativa alle modalità di cui al precedente comma 2, procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un numero di unità pari al 48 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2003, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal comma 60 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (allegata tabella A).
4. I comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un numero di unità pari al 50 per cento, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal comma 60 dell’art. 3 della legge n. 350/2003 (allegata tabella A), delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2003 moltiplicato per i valori numerici attribuiti ai seguenti parametri:
a) classe demografica:
enti con popolazione fino a 14.999 abitanti – parametro 1,15;
enti con popolazione da 15.000 a 24.999 abitanti – parametro 1,05;
enti con popolazione da 25.000 a 49,999 abitanti – parametro 1,00;
enti con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti – parametro 0,80;
b) incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti accertata nell’ultimo consuntivo approvato nel corso del 2000.
Inferiore o uguale al 32% – parametro 1,15;
Superiore al 32% – parametro 0,85;
c) tipologia di servizi:
servizi di polizia municipale – parametro 1,50;
servizi sociali, scolastici ed assistenziali – parametro 1,20;
servizi tecnici ed ambientali – parametro 1,10;
servizi amministrativi, contabili e di vigilanza – parametro 1,00;
servizi culturali e sportivi – parametro 0,90;
altri servizi – parametro 0,70.
5. Ai fini del calcolo per la determinazione delle unità di personale da assumere nell’anno 2004 è consentito agli enti l’arrotondamento per eccesso.
6. I comuni con popolazione da 20.000 a 100.000 abitanti non possono, comunque, assumere a tempo indeterminato un numero di dipendenti superiore al 50 per cento, ovvero al 20 per cento, nei casi previsti dal comma 60 dell’art. 3 della legge n. 350/2003 (allegata tabella A), delle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno 2003, anche se dal calcolo di cui al comma 3 dovessero risultare percentuali superiori.
7. I comuni con popolazione fino a 19.999 abitanti, fermo restando l’applicazione dei parametri previsti dal comma 4, sono esclusi dai limiti di cui al precedente comma 6.
8. Ai comuni il cui turn over relativo all’anno 2003 sia pari a zero o ad una unità è consentita comunque l’assunzione di una unità.
Art. 3.
Criteri e limiti per le assunzioni di personale
nelle amministrazioni provinciali.
1. Per l’anno 2004, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni provinciali, ai sensi del comma 60 del citato art. 3, le classi demografiche sono le seguenti:
oltre 2.000.000 abitanti;
da 500.000 a 2.000.000 abitanti;
fino a 499.999 abitanti.
2. Le province con popolazione superiore ai 2.000.000 di abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro percentuali non superiori ai limiti della spesa annua lorda corrispondente al 48 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2003 ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal comma 60 dell’art. 3 della legge n. 350/2003 (allegata tabella B).
Detti enti, nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono nella scelta della tipologia e della distribuzione di personale da assumere, in relazione agli specifici fabbisogni ed esigenze, tenendo conto dei profili professionali del personale da assumere e dell’essenzialità dei servizi da garantire.
3. Le province con popolazione superiore a 2.000.000 di abitanti possono, in alternativa alle modalità di cui al precedente comma 2, procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un numero di unità pari al 48 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2003, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal comma 60 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (allegata tabella B).
4. Le province con popolazione fino ai 2.000.000 di abitanti, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un numero di unità pari al 50 per cento, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal comma 60 dell’art. 3 della legge n. 350/2003 (allegata tabella B), delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2003 moltiplicato per i valori numerici attribuiti ai seguenti parametri:
a) classe demografica:
enti con popolazione fino a 499.999 abitanti – parametro 1,15;
enti con popolazione da 500.000 a 999.999 abitanti – parametro 1.00;
enti con popolazione da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti – parametro 0.80;
b) incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti accertata nell’ultimo consuntivo approvato nel corso del 2000.
Inferiore o uguale al 26% – parametro 1,15;
Superiore al 26% parametro – 0,85;
c) tipologia di servizi:
servizi istruzione, formazione e lavoro – parametro 1,20;
servizi tecnici ed ambientali – parametro 1,15;
servizi di vigilanza – parametro 1,10;
servizi culturali e sportivi – parametro 0,85;
servizi amministrativi e contabili – parametro 0,90;
altri servizi – parametro 0,80.
5. Ai fini del calcolo per la determinazione delle unità di personale da assumere nell’anno 2004 è consentito alle province l’arrotondamento per eccesso.
6. Le province con popolazione da 500.000 a 2.000.000 abitanti non possono, comunque, assumere a tempo indeterminato un numero di dipendenti superiore al 50 per cento, ovvero al 20 per cento nei casi previsti dal comma 60 dell’art. 3 della legge n. 350/2003 (allegata tabella B), delle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno 2003, anche se dal calcolo di cui al precedente comma 4 dovessero risultare percentuali superiori.
7. Le province con popolazione fino a 499.999 abitanti, fermo restando l’applicazione dei parametri previsti dal comma 3, sono escluse dai limiti di cui ai precedente comma 6.
8. Alle province il cui turn over relativo all’anno 2003 sia pari a zero o ad una unità, è consentita comunque l’assunzione di una unità.
Art. 4.
Passaggi di funzioni e competenze agli enti locali
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 60 dell’art. 3 della legge n. 350/2003 – con cui si consentono, in ogni caso, le assunzioni connesse a passaggi di funzioni e competenze alle regioni ed agli enti locali il cui onere risulta coperto da trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale – è consentita, in caso di trasferimento di funzioni e competenze previsto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con relativa assegnazione di personale, l’assunzione, in deroga alle disposizione del presente decreto, di un numero di unità pari a quello definito dal citato decreto presidenziale nel caso in cui le previste procedure di mobilità non siano mai state attivate.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2004
p. Il Presidente: Mazzella
Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2004 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 193
Tabella A
COMUNI
Rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti desunte
dai certificati di conto di bilancio 2001
=====================================================================
Fascia |Classi demografiche |nr. enti presenti nella fascia |Rapporto
=====================================================================
06 |5.000 – 9.999 |1.150 |0,28
07 |10.000 – 19.999 |644 |0,29
08 |20.000 – 59.999 |373 |0,29
09 |60.000 – 99.999 |53 |0,31
10 |100.000 – 249.999 |31 |0,31
11 |250.000 – 499.999 |6 |0,30
12 |500.000 ed oltre |6 |0,31
|Totale nazionale |2.263 |0,30
Legenda:
Fascia
01…. |0 – 499
02…. |
500 – 999 |
03…. |1.000 – 1.999
04…. |
2.000 – 2.999 |
05…. |3.000 – 4.999
06…. |
5.000 – 9.999 |
07…. |10.000 – 19.999
08…. |
20.000 – 59.999 |
09…. |60.000-99.999
10…. |
100.000 – 249.999 |
11…. |250.000 – 499.999
12…. |
500.000 ed oltre |
Tabella B
AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI Rapporto tra spesa del personale ed
entrate correnti desunte dai certificati di conto di bilancio 2001
AGGREGATO PER CLASSE DEMOGRAFICA
=====================================================================
| | nr. enti presenti |
Fascia| Classe | nella fascia |Rapporto regionale
=====================================================================
1 |Pop. < 400.000 |56 |0,23
———————————————————————
2 |Pop. > 399.999 |44 |0,21
———————————————————————
|Totale nazionale….|100 |0,22
Legenda:
Fascia
1 |Pop. < 400.000
2 |Pop. > 399.999
Documenti correlati:
LEGGE 24 dicembre 2003, n. 350 (in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2003 – Suppl. Ord. n. 196) – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).