Lavoro e Previdenza

Thursday 14 February 2008

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2007 (G.U. n. 31 del 6 Febbraio 2008). Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2007 (G.U. n. 31 del 6 Febbraio 2008). Coordinamento
delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Visto l’art. 4, comma 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, che prevede la realizzazione del coordinamento
delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul
lavoro;

Visti gli articoli 23 e 27 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 1997, n. 412;

Ravvisata l’esigenza di garantire
l’uniformità dell’attività di prevenzione e vigilanza della pubblica
amministrazione su tutto il territorio nazionale, anche al fine di individuare
le priorità e le modalità dei rispettivi interventi nonchè le sinergie da
sviluppare;

Acquisita l’intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all’art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, in
data 20 dicembre 2007;

Sulla proposta dei Ministri della
salute e del lavoro e della previdenza sociale;

Emana

il
seguente decreto:

Art. 1.

Attività di coordinamento

1. I Comitati regionali di
coordinamento, d’ora in poi Comitati, istituiti presso ogni regione e provincia
autonoma ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, svolgono i propri compiti di programmazione e di indirizzo delle attività
di prevenzione e vigilanza nel rispetto delle indicazioni e dei criteri
formulati a livello nazionale dai Ministeri della salute e del lavoro e della
previdenza sociale e dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano
al fine di individuare i settori e le priorità d’intervento delle attività di
prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. Il Comitato è presieduto dal
presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato, con la
partecipazione degli assessori regionali competenti per le funzioni correlate e
deve comprendere rappresentanti, territorialmente competenti: dei servizi di
prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali,
dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), dei
settori ispezione del lavoro delle direzioni regionali del lavoro, degli
ispettorati regionali dei Vigili del fuoco, delle agenzie territoriali
dell’Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPESL), degli uffici
periferici dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), degli uffici periferici dell’Istituto di previdenza per il
settore marittimo (IPSEMA), degli uffici periferici dell’Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), dell’Associazione nazionale dei comuni
d’Italia (ANCI), dell’Unione province italiane (UPI) e rappresentanti degli
uffici di sanità aerea e marittima del Ministero della salute nonchè delle
autorità marittime portuali ed aeroportuali.

3. Ai lavori del Comitato
partecipano quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro
rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello regionale.

4. Il Comitato di coordinamento
si riunisce almeno ogni tre mesi e svolge le seguenti funzioni:

a) sviluppa, tenendo conto delle
specificità territoriali, i piani di attività e i progetti operativi
individuati dalle Amministrazioni a livello nazionale;

b) svolge funzioni di indirizzo e
programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza e promuove
l’attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza operando il
necessario coordinamento tra le diverse istituzioni;

c) provvede alla raccolta ed
analisi delle informazioni relative agli eventi dannosi e ai rischi, proponendo
soluzioni operative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e
delle malattie da lavoro;

d) valorizza gli accordi
aziendali e territoriali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro,
anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di
tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela
definiti legislativamente.

5. Agli oneri derivanti
dall’attuazione di quanto disposto dal presente articolo si provvede
nell’ambito delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 2.

Pianificazione e monitoraggio del
coordinamento delle attività di vigilanza

1. In attuazione degli
indirizzi resi a livello nazionale, nel rispetto delle indicazioni del comitato
di cui all’art. 1 e degli impegni di spesa assunti a livello nazionale dalle
singole amministrazioni, presso ogni Comitato regionale di coordinamento è
istituito un ufficio operativo composto da
rappresentanti degli organi di vigilanza che pianifica il coordinamento delle
rispettive attività, individuando le priorità a livello territoriale.

2. L’ufficio operativo di cui
al comma 1 provvede a definire i piani operativi di vigilanza nei quali sono
individuati: gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori
produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono rese
sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati. In
specifici contesti produttivi e in situazioni eccezionali, al fine di
migliorare l’efficacia delle politiche attive di prevenzione, possono essere
previste particolari attività di coordinamento tecnico che prevedano
la costituzione di nuclei operativi integrati di prevenzione e vigilanza che
operino per tempi programmati.

3. I piani operativi di cui al
comma 2 sono attuati da organismi provinciali composti da:
Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, Direzione
provinciale del lavoro, INAIL, ISPESL, INPS e Comando provinciale Vigili del
fuoco.

4. I Comitati regionali di
coordinamento provvedono a monitorare le attività svolte dalle sezioni
permanenti per verificare il raggiungimento degli obiettivi, dando
comunicazione annuale dei risultati di tale monitoraggio ai Ministeri della
salute e del lavoro e della previdenza sociale.

5. Alle attività disposte dal
presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 3.

Monitoraggio e raccolta dati

1. In
attesa dell’adozione dei provvedimenti attuativi del criterio di cui all’art.
1, comma 2, lettera o), legge n. 123/2007, i Comitati regionali di
coordinamento realizzano iniziative per l’integrazione dei rispettivi archivi
informativi.

2. All’integrazione degli archivi
informatici di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie
previste dalla legislazione vigente.

Art. 4.

Esercizio di poteri sostitutivi

1. L’esercizio di poteri
sostitutivi di cui all’art. 4, comma 1, lettera b)
della legge 3 agosto 2007, n. 123 è attuato nei seguenti casi:

a) mancata costituzione del
Comitato;

b) reiterata mancata convocazione
del Comitato nei termini previsti;

c) inadempimento da parte delle
Amministrazioni e degli Enti pubblici componenti il Comitato.

2. Nelle ipotesi di cui alle
lettere a) e b), i Ministeri della salute e del lavoro e della previdenza
sociale, previo invito ad adempiere, assumono tutte le
iniziative necessarie per assicurare gli adempimenti di cui al presente decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Nell’ipotesi di cui alla
lettera c), il Presidente del Comitato, previo invito ad
adempiere, informa l’autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al
componente inadempiente affinchè assuma tutti gli atti necessari all’esercizio
dei poteri sostitutivi.

Art. 5.

Disciplina per le province
autonome di Trento e di Bolzano

1. Le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono alle finalità del presente atto di indirizzo e
coordinamento nell’ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Dall’attuazione del presente
decreto non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza
pubblica.