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DECRETO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE(in G.U. n. 82 del 9 aprile 2005) – Modalità e procedure da seguire per l’esecuzione in economia di lavori. 24 febbraio 2005.
DECRETO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 24 febbraio 2005
(in
G.U. n. 82 del 9 aprile 2005) – Modalità e procedure da
seguire per l’esecuzione in economia di lavori.
IL DIRETTORE GENERALE
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il
regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge
8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e
successive modificazioni, istitutivo dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il regio
decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, concernente la determinazione delle facoltà
dell’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato
e delle attribuzioni del direttore generale dell’Amministrazione
stessa;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive
modificazioni;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94
ed il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive
modificazioni;
Visto l’art. 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante norme per la
riorganizzazione dell’Amministrazione
autonoma dei
monopoli di Stato;
Visto il decreto legislativo del 30
marzo 2001, n. 165;
Visto il regolamento di
semplificazione dei procedimenti di spese in economia
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.
384, che ha abrogato, tra l’altro, l’art. 16 del regio decreto 28 dicembre
1927, n. 2452;
Visto il decreto
direttoriale 10 settembre 2002 recante modalità e procedure da seguire per
l’acquisizione in economia di beni e servizi;
Considerato che, per effetto del
combinato disposto dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n.
384/2001 e dell’art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999, ricorre la necessità di individuare con provvedimento i lavori, con i
relativi limiti di importo delle singole voci di
spesa, da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici di
questa Amministrazione;
Decreta:
Art. 1.
Lavori in economia
Sono eseguiti in economia, nel
rispetto delle norme contenute nel presente decreto, i seguenti lavori:
a) lavori di manutenzione, adattamento,
riparazione e realizzazione di opere e/o impianti
quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile
realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della
legge n. 109/1994, nei limiti d’importo stabiliti dal successivo art. 2;
b) manutenzione di opere
e di impianti di importo non superiore a 50.000 euro;
c) interventi non programmabili per
la sicurezza, nonché quelli destinati a scongiurare
situazioni di pericolo a persone, animali o cose, a danno dell’igiene e salute
pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale, nei limiti d’importo
stabiliti dal successivo art. 2;
d) lavori per i quali siano stati
esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative
private e non possa essere differita l’esecuzione, nei limiti di importo stabiliti dal successivo art. 2;
e) lavori necessari
per la compilazione di progetti, nei limiti d’importo stabiliti dal successivo
art. 2;
f) completamento di
opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno
dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i
lavori, nei limiti di importo stabiliti dal successivo art. 2.
Art. 2.
Modo di esecuzione
dei lavori
I lavori in economia si possono eseguire:
a) in amministrazione diretta, con il
limite di importo di 50.000 euro, con esclusione dell’I.V.A.;
b) per cottimo, con il limite di importo di 200.000 euro, con esclusione dell’I.V.A.;
Art. 3.
Lavori in economia mediante
amministrazione diretta
Quando i lavori vengono
eseguiti con il sistema dell’amministrazione diretta, il responsabile del
procedimento organizza ed esegue gli stessi per mezzo di personale dipendente.
Il responsabile del procedimento
provvede altresì all’acquisto dei materiali ed all’eventuale noleggio dei mezzi
necessari per la realizzazione dell’opera.
Art. 4.
Lavori mediante cottimo
L’affidamento di lavori mediante
cottimo fiduciario è preceduto da indagini di mercato fra almeno cinque imprese
ai sensi dell’art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554; per i lavori di importo inferiore a
20.000 euro, si può procedere ad affidamento diretto senza la previa escussione
di cinque ditte. L’atto di cottimo deve indicare:
a) l’elenco dei lavori e delle
somministrazioni;
b) prezzi unitari per i lavori e per
le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo;
c) le condizioni e il tempo di esecuzione;
d) le modalità di pagamento;
e) le penalità in
caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il
contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell’art. 120
del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;
f) le eventuali garanzie.
Il contratto di cottimo si perfeziona
con l’acquisizione agli atti della lettera d’offerta o preventivo contenente
gli elementi sopraelencati, inviati all’Amministrazione
e la stipula di apposito contratto in forma pubblica
amministrativa o mediante scrittura privata autenticata. Gli affidamenti
tramite cottimo sono soggetti alle forme di pubblicità e comunicazione di cui all’art. 144, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999.
Art. 5.
Perizia suppletiva
Ove, durante l’esecuzione dei lavori
in economia, la somma presunta si rilevi insufficiente, il responsabile del
procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l’autorizzazione
sull’eccedenza di spesa.
I nuovi prezzi vengono
determinati ragguagliandoli ad altri simili previsti nella perizia dei lavori
oppure ricavandoli da nuove analisi.
In nessun caso la spesa complessiva
può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.
Art. 6.
Liquidazione dei lavori eseguiti in
amministrazione diretta
La liquidazione dei lavori eseguiti in
amministrazione diretta è effettuata con atto di liquidazione del responsabile del servizio, sulla base della documentazione prodotta dal
direttore dei lavori. In particolare, la liquidazione delle forniture di
materiali, mezzi d’opera, noli, ecc. avviene sulla base di
fatture presentate dai creditori, unitamente all’ordine di fornitura.
Art. 7.
Liquidazione dei lavori effettuati
mediante cottimo
I lavori sono liquidati dal dirigente
responsabile del servizio, in base al conto finale e al certificato di regolare
esecuzione redatto dal direttore dei lavori o dal tecnico incaricato. Per
lavori d’importo superiore a 50.000 euro, è facoltà dell’Amministrazione,
disporre dietro richiesta dell’impresa, pagamenti in
corso d’opera a fronte di stati d’avanzamento realizzati e certificati dal
direttore dei lavori. È vietata la corresponsione di acconti.
Il certificato di regolare esecuzione
deve indicare i dati relativi a:
a) le date di inizio
e fine lavori;
b) le eventuali perizie suppletive;
c) le eventuali proroghe autorizzate;
d) le assicurazioni degli operai;
e) gli eventuali infortuni;
f) gli eventuali pagamenti in corso
d’opera;
g) lo stato finale ed il credito
dell’impresa;
h) l’attestazione di regolare
esecuzione.
Il conto finale dei lavori fino a
20.000 euro, I.V.A. esclusa, che non abbiano richiesto
modalità esecutive di particolare complessità può essere redatto a tergo della
fattura dal direttore dei lavori, con l’attestazione della regolare esecuzione
delle prestazioni e dell’osservanza dei punti di cui alle lettere a), d) e g)
del presente articolo.
La liquidazione degli interventi di
manutenzione, di importo fino a 2.500,00 euro, viene
effettuata dal dirigente responsabile del servizio, sulla base della fattura e
del foglio di effettuato intervento debitamente firmato dal responsabile del
servizio manutenzione che ne attesta la regolare esecuzione.
Art. 8.
Collaudo dei lavori
Il certificato di collaudo è
sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
Art. 9.
Lavori d’urgenza
Nei casi in cui l’esecuzione dei
lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d’urgenza,
questa deve risultare da un verbale in cui sono
indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i
lavori necessari per rimuoverlo.
Il verbale è compilato dal
responsabile del procedimento o da tecnico all’uopo incaricato. Il verbale è
trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura
della spesa e l’autorizzazione dei lavori.
Art. 10.
Provvedimenti nei casi di somma
urgenza
In circostanze di somma urgenza che
non consentono alcun indugio, colui che si reca prima
sul luogo, o il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato, può
disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’articolo
precedente, l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o
comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla
pubblica incolumità.
L’esecuzione dei lavori di somma
urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate
dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi
incaricato.
Il prezzo delle prestazioni ordinate
è definito consensualmente con l’affidatario; in
difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all’art. 136, comma 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999.
Il responsabile del procedimento od
il tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli
stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione
appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei
lavori.
Qualora un’opera o un lavoro
intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l’approvazione del
competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle
spese relative alla parte dell’opera o dei lavori
realizzati.
Art. 11.
Garanzie
Le imprese affidatarie
sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fidejussoria
a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a 10.329,14 euro.
Art. 12.
Inadempimenti
Nel caso di inadempienza
per fatti imputabili al soggetto o all’impresa cui è stata affidata
l’esecuzione dei lavori, di cui al presente provvedimento, si applicano le
penali stabilite nell’atto o lettera d’ordinazione. Inoltre l’Amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre
l’esecuzione di tutto o parte del lavoro a spese del soggetto o dell’impresa,
salvo l’esercizio, da parte dell’Amministrazione,
dell’azione per il risanamento del danno derivante dall’inadempienza. Nel caso
d’inadempimento grave, l’Amministrazione
può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto,
salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.
Il presente provvedimento sarà
inviato all’Ufficio centrale di ragioneria e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 febbraio 2005
p. Il direttore generale: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 14
marzo 2005
Ufficio di
controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e
finanze, foglio n. 230