Ambiente

Saturday 03 March 2007

DECRETO 19 febbraio 2007 – Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. (Gazzetta Ufficiale N.

DECRETO 19 febbraio 2007 –
Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante
conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione
dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. (Gazzetta Ufficiale N. 45 del 23 Febbraio 2007)

Il Ministro dello Sviluppo
Economico di concerto con Il ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare

VISTO l’articolo 7, comma 1, del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, prevede che il
Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio, d’intesa con la Conferenza unificata,
adotti uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per
l’incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare;

VISTO l’articolo 7, comma 2,
lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce che
per l’elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare
i criteri per l’incentivazione prevedono una specifica tariffa incentivante, di
importo decrescente e di durata tali da garantire una equa
remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;

VISTI i decreti del Ministro
delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 (nel seguito: i decreti
interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006), con i quali è stata data
prima attuazione a quanto disposto dall’articolo 7, comma 2,
lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n.
233, di conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 18 maggio
2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.
Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di
funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri;

VISTO il decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni, recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia;

VISTO l’articolo 52 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni,
il quale dispone, tra l’altro, che non è sottoposta ad imposta l’energia
elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza non
superiore a 20 kW;

VISTO il decreto del Presidente
della Repubblica 12 aprile 1996 come modificato ed integrato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, il quale dispone che
per talune tipologie di progetti che non ricadono in aree naturali protette,
tra le quali gli impianti industriali non termici per la produzione di energia,
vapore ed acqua calda, l’autorità competente verifica se le caratteristiche del
progetto richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione d’impatto
ambientale;

VISTO l’articolo 136 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il quale individua gli immobili e le aree
di notevole interesse pubblico soggette alle disposizioni di cui al titolo I
della parte terza dello stesso decreto legislativo;

CONSIDERATO che
i primi risultati dell’attuazione dei decreti interministeriali 28 luglio 2005
e 6 febbraio 2006 hanno evidenziato una notevole complessità gestionale del
meccanismo nonché un eccessivo squilibrio a favore della realizzazione di
grandi impianti installati a terra; CONSIDERATO che gli impianti fotovoltaici
possono essere realizzati anche disponendo i relativi moduli sugli edifici;

CONSIDERATO che gli impianti
fotovoltaici con moduli collocati secondo criteri di integrazione
architettonica o funzionale su elementi di arredo urbano e viario,
superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati e strutture
edilizie di qualsiasi funzione e destinazione, non ricadenti in aree naturali
protette non sono assoggettati a procedura di valutazione d’impatto ambientale
in ragione dei predetti criteri di integrazione;

RITENUTO di dover introdurre
correttivi al meccanismo introducendo un sistema di accesso agli incentivi
semplificato, stabile e duraturo;

RITENUTO opportuno chiarire che,
in forza dell’articolo 52 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni e integrazioni, gli impianti fotovoltaici di
potenza non superiore a 20 kW sono da considerare
impianti non industriali, e dunque non assoggettabili alla procedura di
valutazione d’impatto ambientale, qualora non ricadenti in aree naturali
protette; RITENUTO di dover orientare il processo di diffusione del
fotovoltaico verso applicazioni più promettenti, in termini di potenziale di
diffusione e connesso sviluppo tecnologico, e che consentano minor utilizzo del
territorio, privilegiando l’incentivazione di impianti fotovoltaici i cui
moduli sono posizionati o integrati nelle superfici esterne degli involucri degli
edifici e negli elementi di arredo urbano e viario, tenendo tuttavia conto
anche dei maggiori costi degli impianti di piccola potenza, nonché di alcune
applicazioni specifiche;

RITENUTO che il fotovoltaico sia
da sostenere prioritariamente in abbinamento all’uso efficiente dell’energia,
in particolare con modalità organicamente raccordate con le disposizioni in
materia di efficienza energetica degli edifici; ACQUISITA l’intesa della
Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 15
febbraio 2007 emana il seguente decreto

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente decreto stabilisce
i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da
impianti solari fotovoltaici, in attuazione dell’articolo 7 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto
valgono le seguenti definizioni: a) impianto o sistema solare fotovoltaico (o
impianto fotovoltaico) è un impianto di produzione di energia elettrica
mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l’effetto
fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici,
nel seguito denominati anche moduli, uno o più gruppi di conversione della
corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;
b1) impianto fotovoltaico non integrato è l’impianto con moduli ubicati al
suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse dalle tipologie di cui
agli allegati 2 e 3, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici
esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di
qualsiasi funzione e destinazione; b2) impianto fotovoltaico parzialmente
integrato è l’impianto i cui moduli sono posizionati, secondo le tipologie
elencate in allegato 2, su elementi di arredo urbano e viario,
superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture
edilizie di qualsiasi funzione e destinazione; b3) impianto fotovoltaico con
integrazione architettonica è l’impianto fotovoltaico i cui moduli sono
integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo
urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati,
strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione; c) potenza nominale (o
massima, o di picco, o di targa) dell’impianto fotovoltaico è la potenza
elettrica dell’impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali
(o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente
parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite
alla lettera d); d) condizioni nominali sono le condizioni di prova dei moduli
fotovoltaici nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli stessi,
secondo un protocollo definito dalle norme CEI EN 60904-1 di cui all’allegato
1; e) energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico è l’energia
elettrica misurata all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua
in corrente alternata, ivi incluso l’eventuale trasformatore, prima che essa
sia resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile e/o
immessa nella rete elettrica; f) punto di connessione è il punto della rete
elettrica, di competenza del gestore di rete, nel quale l’impianto fotovoltaico
viene collegato alla rete elettrica; g) data di entrata in esercizio di un
impianto fotovoltaico è la prima data utile a decorrere dalla quale sono
verificate tutte le seguenti condizioni: g1) l’impianto è collegato in
parallelo con il sistema elettrico; g2) risultano installati tutti i contatori
necessari per la contabilizzazione dell’energia prodotta e scambiata o ceduta
con la rete; g3) risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione
dell’energia elettrica; g4) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi
relativi alla regolazione dell’accesso alle reti; h) soggetto responsabile è il
soggetto responsabile dell’esercizio dell’impianto e che ha diritto, nel rispetto
delle disposizioni del presente decreto, a richiedere e ottenere le tariffe
incentivanti; i) soggetto attuatore è il Gestore dei servizi elettrici – GSE
Spa, già Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004; j) potenziamento è
l’intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno
due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell’impianto,
mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva
sia non inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva
dell’impianto medesimo, come definita alla lettera k); k) produzione aggiuntiva
di un impianto è l’aumento, ottenuto a seguito di un potenziamento ed espresso
in kWh, dell’energia elettrica prodotta annualmente, di cui alla lettera e),
rispetto alla produzione annua media prima dell’intervento, come definita alla
lettera l); per i soli interventi di potenziamento su impianti non muniti del
gruppo di misura dell’energia prodotta, la produzione aggiuntiva è pari
all’energia elettrica prodotta dall’impianto a seguito dell’intervento di
potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l’incremento di potenza
nominale dell’impianto, ottenuto a seguito dell’intervento di potenziamento, e
la potenza nominale complessiva dell’impianto a seguito dell’intervento di
potenziamento; l) produzione annua media di un impianto è la media aritmetica,
espressa in kWh, dei valori dell’energia elettrica effettivamente prodotta, di
cui alla lettera e), negli ultimi due anni solari, al netto di eventuali
periodi di fermata dell’impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;
m) rifacimento totale è l’intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un
impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione
con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di
conversione della corrente continua in corrente alternata; n) piccola rete
isolata è una rete elettrica così come definita dall’articolo 2, comma 17, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e
integrazioni; r) servizio di scambio sul posto è il servizio di cui
all’articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come
disciplinato dalla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
10 febbraio 2006, n. 28/06 ed eventuali successivi aggiornamenti. 2. Valgono
inoltre le definizioni riportate all’articolo 2 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, nonché le definizioni riportate
all’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Articolo 3

(Requisiti
dei soggetti che possono beneficiare delle tariffe incentivanti)

1. Possono
beneficiare delle tariffe di cui all’articolo 6 e del premio di cui
all’articolo 7: a) le persone fisiche; b) le persone giuridiche; c) i soggetti
pubblici; d) i condomini di unità abitative e/o di edifici.

Articolo 4

(Requisiti
dei componenti e degli impianti ai fini dell’accesso alle tariffe incentivanti)

1. Nei limiti stabiliti
all’articolo 13, l’accesso alle tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e al
premio di cui all’articolo 7 è consentito a condizione
che gli impianti fotovoltaici rispettino i requisiti di cui ai successivi commi
e sempreché i medesimi impianti non abbiano beneficiato delle tariffe
incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6
febbraio 2006. 2. La potenza nominale degli impianti deve essere non inferiore
a 1 kW. 3. Gli impianti fotovoltaici devono essere entrati
in esercizio in data successiva alla data di entrata in vigore del
provvedimento di cui all’articolo 10, comma 1, a seguito di interventi di
nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento. Gli impianti entrati in
esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti
limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell’intervento di
potenziamento, e non possono accedere al premio di cui
all’articolo 7. 4. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono
essere conformi alle norme tecniche richiamate nell’allegato 1 e devono essere
realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in
altri impianti. 5. Gli impianti fotovoltaici devono ricadere tra le tipologie
di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b1), b2) e
b3). 6. Gli impianti fotovoltaici devono essere collegati alla rete elettrica o
a piccole reti isolate. Ogni singolo impianto fotovoltaico dovrà essere
caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica, non
condiviso con altri impianti fotovoltaici. 7. Sono ammessi alle tariffe
incentivanti previste dal presente decreto anche gli impianti entrati in
esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e la data di entrata
in vigore del provvedimento di cui all’articolo 10, comma 1, sempreché
realizzati nel rispetto delle disposizioni dei decreti interministeriali 28
luglio 2005 e 6 febbraio 2006, e sempreché tali impianti non beneficino
e non abbiano beneficiato delle tariffe di cui ai medesimi decreti
interministeriali. Ai predetti impianti compete, in relazione alla potenza
nominale dei medesimi, la tariffa prevista dall’articolo 6,
relativa agli impianti che entrano in esercizio nel 2007. 8. Per gli impianti
di cui al comma 7, la richiesta di concessione della pertinente tariffa
incentivante deve essere inoltrata entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del provvedimento di cui all’articolo 10, comma 1, a pena la decadenza del
diritto alle tariffe incentivanti. La richiesta è corredata della
documentazione finale di entrata in esercizio elencata nell’allegato 4, con le
seguenti varianti al punto 5 del medesimo allegato: a) il testo del punto c) è
sostituito dal seguente: "conformità
dell’impianto alle disposizioni dell’articolo 4 del decreto interministeriale
28 luglio 2005, come modificato dal decreto interministeriale 6 febbraio
2006"; b) il testo del punto g) è sostituito dal seguente: "g1) di
non incorrere in condizioni che, ai sensi del decreto interministeriale 28
luglio 2005, articolo 10 commi da 2
a 5, comportano la non applicabilità o la non
compatibilità con le tariffe di cui all’articolo 6; g2) di beneficiare [o non
beneficiare] della detrazione fiscale richiamata all’articolo 2, comma 5, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, ivi incluse proroghe e modificazioni della
medesima detrazione, il cui beneficio comporta una riduzione del 30% delle
tariffe incentivanti riconosciute". 9. Con successivo decreto sono
determinati i criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica
mediante conversione fotovoltaica della fonte solare in impianti non collegati
alla rete elettrica o a piccole reti isolate.

Articolo 5

(Procedure
per l’accesso alle tariffe incentivanti)

1. Il soggetto che intende
realizzare un impianto fotovoltaico e accedere alle tariffe incentivanti di cui
all’articolo 6 inoltra al gestore di rete il progetto preliminare dell’impianto
e richiede al medesimo gestore la connessione alla rete ai sensi dell’articolo
9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di quanto previsto
dall’articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nel caso di
impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kW e
non superiore a 20 kW, il soggetto precisa se intende avvalersi o meno del
servizio di scambio sul posto per l’energia elettrica prodotta. 2. L’Autorità
per l’energia elettrica e il gas definisce le modalità e le tempistiche secondo
le quali il gestore di rete comunica il punto di consegna ed esegue la
connessione dell’impianto alla rete elettrica, prevedendo penali nel caso di
mancato rispetto e definendo le modalità con le quali tali condizioni si
applicano anche agli impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe
incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio
2006. Nelle more di tali provvedimenti valgono, per quanto applicabili, le
norme vigenti. 3. A
impianto ultimato, il soggetto che ha realizzato l’impianto trasmette al
gestore di rete comunicazione di ultimazione dei lavori. 4. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto il soggetto
responsabile è tenuto a far pervenire al soggetto attuatore richiesta di
concessione della pertinente tariffa incentivante, unitamente alla documentazione
finale di entrata in esercizio elencata nell’allegato 4,
fatte salve integrazioni definite nel provvedimento di cui all’articolo 10,
comma 1. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta la
non ammissibilità alle tariffe incentivanti di cui all’articolo 6. 5. Entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di
cui al comma 4, completa di tutta la documentazione ivi richiamata, il
soggetto attuatore, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto
e tenuto conto di quanto previsto all’articolo 6, comunica al soggetto
responsabile la tariffa riconosciuta. 6. Le modalità di erogazione della
tariffa di cui all’articolo 6 e del premio di cui
all’articolo 7 sono fissate nel provvedimento di cui all’articolo 10, comma 1.
7. Ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici per i
quali non è necessaria alcuna autorizzazione, come risultante dalla
legislazione nazionale o regionale vigente in relazione alle caratteristiche e
alla ubicazione dell’impianto, non si dà luogo al procedimento unico di cui
all’articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, ed è sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di inizio
attività. Qualora sia necessaria l’acquisizione di un solo provvedimento
autorizzativo comunque denominato, l’acquisizione del predetto provvedimento
sostituisce il procedimento unico di cui all’articolo 12
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Le predette previsioni si
applicano anche agli impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe
incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio
2006. 8. Gli impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b2) e b3),
nonché, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW
sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti
alla verifica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12
aprile 1996 come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, sempreché non ubicati in aree
protette. 9. Ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, anche gli impianti fotovoltaici possono essere
realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza la
necessità di effettuare la variazione di destinazione d’uso dei siti di
ubicazione dei medesimi impianti fotovoltaici. 10. Il soggetto attuatore
predispone una piattaforma informatica per le comunicazioni tra i soggetti responsabili e lo stesso soggetto attuatore, anche
relative al premio di cui all’articolo 7.

Articolo 6

(Tariffe
incentivanti e periodo di diritto)

1. L’energia elettrica prodotta
da impianti fotovoltaici, realizzati in conformità al presente decreto ed
entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di emanazione del
provvedimento di cui all’articolo 10, comma 1, e il 31 dicembre 2008, ha diritto a una
tariffa incentivante che, in relazione alla potenza nominale e alla tipologia
dell’impianto, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b1), b2) e b3), assume
il valore di cui alla successiva tabella (valori in euro/kWh
prodotto dall’impianto fotovoltaico). La tariffa individuata sulla base della
medesima tabella è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla
data di entrata in esercizio dell’impianto ed è costante in moneta corrente in
tutto il periodo di venti anni. 2.
L’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici,
realizzati in conformità al presente decreto ed entrati in esercizio in
ciascuno degli anni del periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31
dicembre 2010, ha
diritto, in relazione alla potenza nominale e alla tipologia dell’impianto,
alla tariffa incentivante di cui al comma 1, decurtata del 2% per ciascuno
degli anni di calendario successivi al 2008 con arrotondamento commerciale alla
terza cifra decimale, fermo restando il periodo di venti anni. Il valore della
tariffa è costante in moneta corrente nel predetto periodo di venti anni. 3.
Con successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata,
da emanare con cadenza biennale a decorrere dal 2009, sono ridefinite le
tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio negli anni
successivi al 2010, tenendo conto dell’andamento dei prezzi dei prodotti
energetici e dei componenti per gli impianti fotovoltaici, nonché dei risultati
delle attività di cui agli articoli 14 e 15. In assenza dei predetti decreti continuano
ad applicarsi, per gli anni successivi al 2010, le tariffe fissate dal presente
decreto per gli impianti che entrano in esercizio nell’anno 2010. 4. Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate del 5% con
arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale nei seguenti casi: a) per
impianti fotovoltaici ricadenti nelle righe B) e C), colonna 1, della tabella
riportata al comma 1, i cui soggetti responsabili impiegano l’energia prodotta
dall’impianto con modalità che consentano ai medesimi soggetti di acquisire,
con riferimento al solo impianto fotovoltaico, il titolo di autoproduttore di
cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e
successive modificazioni e integrazioni; b) per gli impianti il cui soggetto
responsabile è una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o
una struttura sanitaria pubblica; c) per gli impianti integrati, ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera b3), in superfici esterne degli involucri di
edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in
sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto; d) per gli
impianti i cui soggetti pubblici sono enti locali con popolazione residente
inferiore a 5000 abitanti sulla base dell’ultimo censimento Istat. 5. Il
diritto all’incremento di cui a una delle lettere a), b), c) e d) del comma 4
non è cumulabile con gli incrementi delle altre lettere dello stesso comma 4.
6. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di
produzione di energia elettrica.

Articolo 7

(Premio
per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia)

1. Gli impianti fotovoltaici che
accedono alle tariffe incentivanti ai sensi del presente decreto, operanti in
regime di scambio sul posto e destinati ad alimentare, anche parzialmente,
utenze ubicate all’interno o comunque asservite a unità immobiliari o edifici,
come definiti dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192 e successive modificazioni e integrazioni, possono beneficiare di un
premio aggiuntivo con le modalità e alle condizioni di cui ai successivi commi.
2. Il diritto al premio di cui al comma 1 ricorre qualora il soggetto
responsabile si doti di un attestato di certificazione energetica relativo
all’edificio o unità immobiliare, di cui al decreto legislativo citato al comma
1, comprendente anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle
prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare, e,
successivamente alla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico,
effettui interventi tra quelli individuati nella medesima certificazione
energetica che conseguano, al netto dei miglioramenti conseguenti alla
installazione dell’impianto fotovoltaico, una riduzione di almeno il 10%
dell’indice di prestazione energetica dell’edificio o unità immobiliare
rispetto al medesimo indice come individuato nella certificazione energetica.
Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 6, comma 9, del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e
integrazioni, l’attestato di certificazione energetica è sostituito
dall’attestato di qualificazione energetica di cui al medesimo decreto
legislativo. 3. L’avvenuta esecuzione degli interventi e l’ottenimento della
riduzione del fabbisogno di energia di cui al comma 2
sono dimostrati mediante produzione di nuova certificazione energetica
dell’edificio o unità immobiliare, con le stesse modalità di cui al comma 2. 4. A seguito dell’esecuzione
degli interventi, il soggetto responsabile trasmette al soggetto attuatore le
certificazioni energetiche dell’edificio o unità immobiliare, di cui ai commi 2
e 3, chiedendo il riconoscimento del premio. 5. Il premio è riconosciuto a
decorrere dall’anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda di cui al comma 4, e consiste in una maggiorazione
percentuale della tariffa riconosciuta, di cui all’articolo 6, in misura pari alla metà
della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita e dimostrata
come previsto al comma 3, con arrotondamento commerciale alla terza cifra
decimale. La maggiorazione predetta non può in ogni caso eccedere il 30% della
tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata in esercizio
dell’impianto fotovoltaico. La tariffa incentivante maggiorata è riconosciuta
per l’intero periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante. 6.
L’esecuzione di nuovi interventi che conseguano una
riduzione di almeno il 10% dell’indice di prestazione energetica dell’edificio
o unità immobiliare rispetto al medesimo indice antecedente ai nuovi interventi
rinnovano il diritto al premio, con le medesime modalità di cui ai commi
precedenti, fermo restando il limite massimo del 30% di cui al comma 5. 7. La
cessione congiunta dell’edificio o unità immobiliare e dell’impianto
fotovoltaico che ha diritto al premio di cui al presente articolo comporta la
contestuale cessione del diritto alla tariffa incentivante e al premio per il
residuo periodo di diritto. 8. Il premio di cui al comma 1 compete altresì,
nella misura del 30% di cui al comma 5, agli impianti operanti in regime di
scambio sul posto, destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate
all’interno o comunque asservite a unità immobiliari o edifici, come definiti
dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni e integrazioni, qualora le predette unità immobiliari
o edifici siano stati completati successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto e conseguano, sulla base di idonea certificazione, un
indice di prestazione energetica dell’edificio o unità immobiliare inferiore di
almeno il 50 % rispetto ai valori riportati
nell’allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 8

(Ritiro
e valorizzazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici)

1. L’energia elettrica
prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW può beneficiare della disciplina dello scambio sul posto.
Tale disciplina continua ad applicarsi dopo il termine del periodo di diritto
alla tariffa incentivante di cui all’articolo 6. 2. L’energia elettrica
prodotta da impianti fotovoltaici che non beneficiano della disciplina dello
scambio sul posto, qualora immessa nella rete elettrica, è ritirata con le
modalità e alle condizioni fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il
gas ai sensi dell’art. 13, comma 3, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero ceduta sul mercato. 3. I benefici
di cui ai commi 1 e 2 sono aggiuntivi alle tariffe di
cui all’articolo 6 e al premio di cui all’articolo 7.

Articolo 9

(Condizioni
per la cumulabilità di incentivi)

1. Le tariffe incentivanti di cui
all’articolo 6 e il premio di cui all’articolo 7 non
sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui
realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura
nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto
interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo
dell’investimento. Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e il premio di cui all’articolo 7 sono applicabili all’elettricità
prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati
concessi incentivi pubblici di natura locale, regionale o comunitaria in conto
capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, nel solo caso
in cui il soggetto responsabile dell’edificio sia una scuola pubblica o
paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica. 2. Le
tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e il premio di cui
all’articolo 7 non sono cumulabili con: a) i certificati verdi di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387; b) i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative
dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
dell’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 3.
Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e il premio di
cui all’articolo 7 non sono applicabili all’elettricità prodotta da
impianti fotovoltaici realizzati ai fini del rispetto di obblighi discendenti
dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e
integrazioni, o dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, entrati in esercizio in
data successiva al 31 dicembre 2010. 4. Le tariffe incentivanti di cui
all’articolo 6 e il premio di cui all’articolo 7 non
sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per i quali
sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale richiamata
all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche nel caso
di proroghe e modificazioni della medesima detrazione. 5. Resta fermo il
diritto al beneficio della riduzione dell’imposta sul valore aggiunto per gli
impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al
decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999. 6. Ai sensi dell’articolo
7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le
tariffe incentivanti erogate ai sensi del presente decreto, ivi inclusi il
premio di cui all’articolo 7 e i benefici di cui all’articolo 8, sono
finalizzate a garantire una equa remunerazione dei
costi di investimento e di esercizio degli impianti fotovoltaici.

Articolo 10

(Modalità
per l’erogazione dell’incentivazione)

1. Con provvedimento emanato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas aggiorna i provvedimenti emanati in
attuazione dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, al
fine di stabilire le modalità, i tempi e le condizioni per l’erogazione delle
tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e del premio di
cui all’articolo 7, nonché per la verifica del rispetto delle
disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento a quanto
previsto agli articoli 5 e 11. 2. Con propri provvedimenti l’Autorità per
l’energia elettrica e il gas determina le modalità con le quali le risorse per
l’erogazione delle tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e del premio di cui all’articolo 7, nonché per la gestione delle attività
previste dal presente decreto, trovano copertura nel gettito della componente
tariffaria A3 delle tariffe dell’energia elettrica.

Articolo 11

(Verifiche
e controlli)

1. Fatte salve le altre conseguenze
disposte dalla legge, false dichiarazioni inerenti le
disposizioni del presente decreto comportano la decadenza dal diritto alla
tariffa incentivante sull’intera produzione e per l’intero periodo di diritto
alla stessa tariffa incentivante, nonché la decadenza dal diritto al premio di
cui all’articolo 7. Il soggetto attuatore definisce e attua modalità per il
controllo, anche mediante verifiche sugli impianti, di quanto dichiarato dai
soggetti responsabili.

Articolo 12

(Obiettivo
di potenza nominale da installare)

1. L’obiettivo nazionale di
potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare è stabilito in 3000 MW
entro il 2016.

Articolo 13

(Limite
massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono
ottenere le tariffe incentivanti)

1. Il limite massimo della
potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che, ai sensi del presente
decreto, possono ottenere le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e il
premio di cui all’articolo 7 è stabilito in 1200 MW,
fatto salvo quanto previsto al comma 2. 2. In aggiunta agli impianti che concorrono al
raggiungimento della potenza elettrica cumulativa di cui al comma 1, hanno
diritto alle tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e al premio di cui
all’articolo 7 tutti gli impianti che entrano in esercizio entro quattordici
mesi dalla data, comunicata dal soggetto attuatore sul proprio sito internet,
nella quale verrà raggiunto il limite di potenza di
1200 MW di cui al comma 1. Il predetto termine di quattordici mesi è elevato a
ventiquattro mesi per i soli impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti
pubblici. 3. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il soggetto
attuatore pubblica sul proprio sito internet e aggiorna con continuità la
potenza cumulata degli impianti entrati in esercizio nell’ambito dei decreti
interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e, separatamente, la potenza
cumulata degli impianti entrati in esercizio nell’ambito del presente decreto.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi
entro i sei mesi successivi alla data di raggiungimento del limite di cui al
comma 1, sono determinate le misure per il conseguimento dell’obiettivo di cui all’articolo 12.

Articolo 14

(Monitoraggio
della diffusione, divulgazione dei risultati e attività di informazione)

1. Entro il 31 ottobre di ogni
anno, il soggetto attuatore trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle regioni
e province autonome, all’Autorità per l’energia elettrica e il gas e
all’Osservatorio di cui all’articolo 16 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, un rapporto relativo all’attività
eseguita e ai risultati conseguiti a seguito dell’attuazione dei decreti
interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e del presente decreto. 2.
Con separato riferimento ai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6
febbraio 2006 e al presente decreto, il rapporto di cui al comma 1 fornisce,
per ciascuna regione e provincia autonoma e per ciascuna tipologia di impianto,
l’ubicazione degli impianti fotovoltaici, la potenza annualmente entrata in
esercizio, la relativa produzione energetica, i valori delle tariffe
incentivanti erogate, l’entità cumulata delle tariffe incentivanti erogate in
ciascuno degli anni precedenti e ogni altro dato ritenuto utile. 3. Qualora,
entro i trenta giorni successivi alla data di trasmissione, il soggetto
attuatore non riceva osservazioni del Ministero dello sviluppo economico o del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il rapporto
di cui al comma 1 è reso pubblico. 4. Il soggetto attuatore pubblica sul
proprio sito una raccolta fotografica esemplificativa degli impianti
fotovoltaici entrati in esercizio, avvalendosi delle foto trasmesse ai sensi
dell’articolo 5, comma 4. 5. Anche ai fini di quanto previsto all’articolo 15,
il soggetto attuatore e l’ENEA organizzano, su un campione significativo di
impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici e in modo da
rappresentare le diverse tecnologie e applicazioni, un sistema di rilevazione
dei dati tecnologici e di funzionamento. Il medesimo soggetto attuatore,
attraverso uno specifico protocollo d’intesa con il Ministero della pubblica
istruzione, con l’ANCI, con l’UPI e con l’UNCEM, organizza un sistema tecnico-operativo
al fine di facilitare, per gli istituti scolastici interessati, l’avvio delle
procedure per la richiesta delle tariffe incentivanti secondo le modalità
previste all’articolo 5. 6. Il soggetto attuatore promuove azioni informative
finalizzate a favorire la corretta conoscenza del meccanismo di incentivazione
e delle relative modalità e condizioni di accesso, di cui al presente decreto,
rivolte anche ai soggetti pubblici, anche congiuntamente al protocollo di
intesa di cui al comma 5, e ai soggetti che possono
finanziare gli impianti.

Articolo 15

(Monitoraggio
tecnologico e promozione dello sviluppo delle tecnologie)

1. L’ENEA, coordinandosi con il
soggetto attuatore, effettua un monitoraggio tecnologico al fine di individuare
le prestazioni delle tecnologie impiegate per la realizzazione degli impianti
fotovoltaici realizzati nell’ambito dei decreti interministeriali 28 luglio
2005 e 6 febbraio 2006 e nell’ambito del presente decreto, segnalando le
esigenze di innovazione tecnologica. Un rapporto annuale in merito,
comprendente anche l’analisi degli indici di prestazione degli impianti
aggregati per zone, per tecnologia dei moduli fotovoltaici e del gruppo di
conversione della corrente continua in corrente alternata e per tipologia degli
impianti medesimi è trasmesso, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare. 2. Al fine di favorire lo sviluppo di tecnologie
innovative per la conversione fotovoltaica che permettano anche l’aumento
dell’efficienza di conversione dei componenti e degli impianti, anche sulla
base delle attività di cui al comma 1 e all’articolo 14, il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata,
adotta gli atti necessari per promuovere lo sviluppo delle predette tecnologie
e delle imprese, nel limite di una potenza nominale di 100 MW, aggiuntiva
rispetto alla potenza di cui all’articolo 13, commi 1
e 2.

Articolo 16

(Disposizioni
finali)

1. Le disposizioni dei decreti
interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 si continuano ad applicare
esclusivamente agli impianti fotovoltaici che hanno già acquisito, entro il
2006, il diritto alle tariffe incentivanti stabilite dai medesimi decreti. A
tali fini, in entrambi i commi 2 e 3 dell’articolo 2 del decreto
interministeriale 6 febbraio 2006 le parole "per ciascuno degli anni dal
2006 al 2012 inclusi" sono così sostituite: " fino al 2006
incluso". 2. I soggetti che hanno acquisito il diritto alle tariffe
incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio
2006 devono far pervenire al soggetto attuatore le comunicazioni di inizio
lavori, fine lavori, entrata in esercizio entro novanta giorni dalle rispettive
scadenze previste dall’articolo 8 del decreto interministeriale 28 luglio 2005.
Qualora le date di inizio lavori, fine lavori, entrata
in esercizio siano antecedenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto e non siano già state comunicate, il predetto termine di novanta giorni
decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. In caso di decadenza o di
rinuncia al diritto da parte di soggetti che sono stati ammessi a beneficiare
delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio
2005 e 6 febbraio 2006 non si dà luogo, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, a scorrimento dei relativi elenchi o
graduatorie. 4. La potenza resa disponibile a seguito della decadenza del
diritto alle tariffe incentivanti di cui ai decreti interministeriali 28 luglio
2005 e 6 febbraio 2006, o a seguito della mancata realizzazione degli impianti,
è da considerarsi compresa nel limite di cui al precedente articolo 13, comma
1. 5. I termini fissati per l’inizio dei lavori e per la conclusione dei lavori
di realizzazione degli impianti fotovoltaici ammessi alle tariffe incentivanti
ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006,
possono essere posticipati, su richiesta del soggetto
responsabile al soggetto attuatore, per un periodo di tempo non superiore a sei
mesi, esclusivamente in caso di comprovato ritardo nel rilascio delle
necessarie autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, non
imputabile al soggetto responsabile. 6. Fermo restando quanto disposto
all’articolo 4, comma 7, i soggetti che hanno presentato domande di accesso
alle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005
e 6 febbraio 2006 e che non sono stati ammessi a beneficiare delle medesime
tariffe a causa dell’esaurimento della potenza limite annuale disponibile, non
hanno alcuna priorità ai fini dell’accesso alle tariffe incentivanti di cui al
presente decreto. Tali soggetti, possono accedere alle tariffe incentivanti di
cui al presente decreto nel rispetto delle relative disposizioni. 7. Il
presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.