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Decade dalla responsabilità genitoriale il genitore che abbandona il figlio
(Tribunale di Novara, decreto 1361/2020 del 22.05.2020)
Il Tribunale di Novara, con decreto 1361/2020 del 22 maggio scorso, ha sancito la decadenza dalla responsabilità genitoriale di un padre che, semplicemente, se ne è andato abbandonando moralmente ed economicamente il figlio minorenne.
Il suo atteggiamento, oltre che contrario ad ogni dovere incombente su qualsiasi genitore, procurava alla madre del minore alcuni inconvenienti in quanto alcune pratiche burocratiche (come l’iscrizione a scuola, l’emissione di un documento valido per l’espatrio o il consenso informato per le cure mediche) richiedono la sottoscrizione di entrambi i genitori o la delega del genitore non presente all’altro. Cosa in questo caso impossibile perché il padre si è reso irreperibile.
L’irreperibilità del padre è stata confermata dal certificato anagrafico rilasciato dal Comune dell’ultima residenza conosciuta.
Afferma il Tribunale di Novara, seguendo pacifica giurisprudenza (Trib. Alessandria n.422 del 28.05.2018; Trib. Min.Torino 09.06.2009) che “lo stato di abbandono morale e materiale giustifica la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale da parte del genitore che ha inescusabilmente posto in essere tale situazione di abbandono”.
In conseguenza alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, il minore è stato affidato in via esclusiva alla madre, riservando alla stessa il potere di assumere tutte le decisione ivi incluse quelle di maggiore interesse per il figlio.
La decadenza dalla potestà genitoriale non fa venir meno l’obbligo di mantenimento del figlio (Cass. 22678/2020), e quindi il Tribunale ha poi condannato il padre (contumace) al pagamento dei un assegno mensile di mantenimento del figlio anche se non richiesto dalla madre ricorrente in quanto i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole, qual è l’attribuzione e la determinazione dell’assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario possono essere adottati d’ufficio, essendo rivolti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche sottratte all’iniziativa e alla disponibilità delle parti.
Il provvedimento si segnala anche perché emesso durante l’emergenza sanitaria COVID-19, nel periodo di sospensione delle udienze, previa dichiarazione di urgenza del giudice relatore, che ha disposto tenersi udienza in modalità telematica da remoto.
Avv. Elena Buscaglia