Ddl nuova disciplina del commercio
interno del riso Cdm 23.10.2007
ART. 1
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende
per :
a) riso greggio: il seme della pianta di
riso (Oryza sativa, L.), ancora rivestito dalle glumelle (lolla);
b) riso integrale: il prodotto ottenuto
dalla sbramatura del riso greggio con completa asportazione della lolla. Il
processo di sbramatura può dar luogo a scalfitture del pericarpo;
c) riso integrale parboiled: prodotto come
definito alla lettera b), nel quale l’amido è stato
completamente gelatinizzato mediante un processo idrotermico;
d) riso: prodotto ottenuto dalla lavorazione del riso greggio con
completa asportazione della lolla e successiva parziale o completa
asportazione del pericarpo e del germe;
e) riso parboiled: prodotto come definito
alla lettera d), nel quale l’amido è stato completamente
gelatinizzato mediante un processo idrotermico;
f ) riso ceroso:
prodotto come definito alle lettera da b) ad e), derivato da particolari
varietà di riso greggio, che, per le loro caratteristiche ereditarie,
presentano una colorazione dei grani bianca ed aspetto ceroso, opaco non
farinoso;
g) riso aromatico: prodotto
come definito alle lettere da b) ad e) derivato da particolari varietà
di riso greggio che, per le loro caratteristiche ereditarie, emanano un aroma
particolare;
h) riso pigmentato: prodotto
come definito alle lettere da b) ad e), derivato da particolari
varietà di riso greggio che, per le loro caratteristiche ereditarie,
presentano il pericarpo di colore rosso o nero o d’altra intensa
colorazione, invece del normale colore biancastro;
i) riso ostigliato: riso
pigmentato che, dopo lavorazione, presenta striature di
pericarpo visibili sulla superficie.
ART. 2
(Campo di applicazione)
1. La presente legge si applica al riso, al
riso integrale, al riso parboiled ed al riso integrale parboiled confezionati, venduti, posti in vendita o comunque
immessi al consumo sul territorio nazionale.
2. La presente legge non si applica ai risi
che hanno ottenuto i riconoscimenti di cui al regolamento CE n. 510/2006 del
20 marzo 2006 del Consiglio, né al prodotto destinato ad altri Paesi.
ART. 3
(Classificazione del riso e
denominazioni di vendita)
1. Sulla base dei
parametri biometrici previsti dalla normativa comunitaria in vigore, il riso
è classificato nei seguenti gruppi:
a. riso tondo (a grani
tondi);
b. riso medio (a grani
medi);
c. riso lungo (a grani
lunghi);
d)nel caso del "riso integrale", i
parametri biometrici sono da considerarsi relativi ai grani del
corrispondente riso lavorato.
1. Il nome
"riso" può essere utilizzato nella denominazione di vendita
di prodotti non rispondenti alla definizione di cui all’articolo 1
comma1, lettere b), c), d), e), a condizione che:
a) le glumelle
(lolla) siano state interamente asportate;
b. figuri nella denominazione
di vendita la diversa lavorazione o il particolare trattamento subito.
2. La denominazione di
vendita è costituita dalle denominazioni riportate nell’allegato
4, riservate unicamente al prodotto che rispetta le caratteristiche indicate negli allegati 1 e 4.
3. Per le varietà, diverse da quelle di
cui all’allegato 4, la denominazione di vendita è
costituita dal nome del raggruppamento di cui al comma 1, lettera a), oppure
b) oppure c), eventualmente accompagnato, dal nome della varietà di
riso greggio da cui il riso è ottenuto.Il prodotto deve rispettare le
caratteristiche qualitative indicate nell’allegato 1.
5. E’ vietato associare le
denominazioni di vendita di cui al comma 3 con
quelle di cui al comma 4.
6. Nel caso sia posto in vendita "riso
ceroso", "riso aromatico", "riso pigmentato" o
"riso ostigliato", queste indicazioni devono essere riportate
unicamente in associazione alle denominazioni previste al precedente comma 4.
7. L’indicazione
"extra" è consentita, unicamente in associazione alle
denominazioni previste al comma 3, per quei risi aventi valori non superiori
ad un terzo di quelli massimi ammessi per le caratteristiche di cui
all’allegato 1.
8. L’indicazione
"sottotipo", è ammessa unicamente in associazione alle
denominazioni previste al precedente comma 4 ed è obbligatoria per
quei risi aventi valori superiori a quelli massimi ammessi all’allegato
1, purché essi siano inferiori al loro doppio. L’indicazione
"sottotipo" deve essere apposta sulla confezione in modo ben
visibile, con caratteri di dimensioni non inferiori a quelli delle altre
diciture.
ART. 4
(Qualità)
1. E’ vietato vendere,
porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l’alimentazione umana e
con il nome "riso" prodotto non rispondente alle caratteristiche
qualitative di cui all’allegato 1, fatto salvo quanto previsto all’articolo 3 comma 8.
2. Le definizioni dei
difetti sono riportate nell’allegato 2. I
metodi di analisi sono riportati nell’allegato 3.
3. Gli allegati alla
presente disposizione possono essere modificati con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico.
ART. 5
(Utilizzo di marchi
collettivi)
1. Quando è posto in vendita un riso
che beneficia dell’uso di marchi collettivi, appositamente riconosciuti
ed adeguatamente certificati, le denominazioni di vendita previste
all’art. 3 possono essere integrate con le indicazioni previste nei
relativi regolamenti d’uso.
ART. 6
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca
reato, le violazioni alle disposizioni della presente legge sono punite con
le sanzioni amministrative previste dall’articolo 18 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
ART. 7
(Revisione delle analisi)
1. Nel caso in cui sia
necessario procedere ad una revisione dell’analisi, la stessa
sarà eseguita, su un campione di almeno 800 grammi dai
seguenti istituti:
a) Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura: Istituto sperimentale per la cerealicoltura
– Sezione specializzata per la risicoltura di Vercelli, per le analisi
eseguite dal Ministero per le politiche agricole e forestali;
b) Istituto superiore di sanità, per
le analisi eseguite dai laboratori provinciali di igiene e profilassi
ART. 8
(Periodo transitorio)
1. Per un periodo di dodici mesi a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito il
confezionamento del prodotto conformemente alle disposizioni della legge 18
marzo 1958 n. 325.
2. Il prodotto confezionato ai sensi del
comma 1 può essere venduto fino all’esaurimento delle scorte.
ART. 9
(Norme finali)
1.
La legge 18 marzo 1958, n. 325 recante disciplina del commercio
interno del riso, è abrogata.
2.
Dall’attuazione delle disposizioni del presente provvedimento
non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico
della finanza pubblica.
3.
4.
Allegato 1
Caratteristiche qualitative
per il riso, per il riso
integrale, per il riso parboiled e per il riso integrale parboiled
(valori massimi)
Categorie
|
Riso
|
Riso
integrale
|
Riso
parboiled
|
Riso
integrale
parboiled
|
Grani
spuntati (%)
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
Grani
rotti (%) (applicabile alle denominazioni previste all’allegato 4)
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
5,00
|
Grani
rotti (%) (applicabile a tutte le altre denominazioni ammesse)
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
Grani
striati (%)
|
3,00
|
–
|
3,002
|
–
|
Grani
pigmentati (%)
|
–
|
3,00
|
–
|
3,003
|
Grani
gessati (%)
|
3,00
|
3,00
|
–
|
–
|
Grani
danneggiati (%)
|
1,50
|
3,00
|
1,50
|
3,00
|
Grani
danneggiati da calore (%)
|
0,05
|
0,054
|
0,05
|
0,054
|
Grani
immaturi o malformati (%)
|
3,00
|
3,004
|
3,00
|
3,004
|
Grani
di altre varietà (%)
|
5,0
|
5,05
|
5,05
|
5,05
|
Grani
non completamente gelatinizzati (%)
|
–
|
–
|
8,00
|
8,004
|
Grani
non parboiled (%)
|
–
|
–
|
0,1
|
0,14
|
Pecks
(%)
|
–
|
–
|
0,50
|
0,504
|
Materie
estranee commestibili (%)
|
0,10
|
0,106
|
0,106
|
0,106
|
Materie
estranee non commestibili, non tossiche (%)
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
Coefficiente
di variazione della lunghezza dei grani (%)
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
Allegato 2
Definizioni dei difetti
Termini
|
Descrizione
|
Grani
spuntati
|
Grani
a cui manca tutto il dente
|
Grani
rotti o Rotture
|
Grani
a cui manca una parte superiore al dente
|
Grani
gessati
|
Grani
o rotture la cui intera superficie ha aspetto opaco e farinoso
|
Grani
danneggiati da calore
|
Grani
o rotture la cui colorazione naturale è cambiata per effetto del calore
|
Grani
danneggiati
|
Grani
o rotture che mostrano un evidente deterioramento provocato da
umidità, infestazioni, predatori o altre cause, ma che non sono
grani danneggiati da calore
|
Grani
immaturi o malformati
|
Grani
o rotture a maturazione incompleta e/o malformati
|
Grani
striati
|
Grani
o rotture con striature di pericarpo pigmentato che rivestono una
superficie inferiore ad ¿ della superficie totale
|
Grani
pigmentati
|
Grani
o rotture con pericarpo pigmentato che ne riveste più di ¿
della superficie
|
Grani
di altre varietà
|
Grani
o rotture di varietà diversa da quella maggioritaria
|
Grani
non completamente gelatinizzati
|
Grani
o rotture di riso parboiled non completamente gelatinizzati e con
un’evidente area opaca bianca
|
Pecks
|
Grani
o rotture di riso parboiled nei quali più di ¿ della
superficie è di colore marrone scuro o nero a causa del processo parboiled
|
Materie
estranee commestibili
|
Semi,
parti di semi e loro derivati commestibili
|
Materie
estranee non commestibili, non tossiche
|
Sostanze
minerali o vegetali non commestibili, a condizione che non siano tossiche
|
Allegato 3
Metodi di analisi
UNI 11106 Riso –
Determinazione delle caratteristiche biometriche dei grani.
UNI ISO 14864 Riso –
Determinazione del tempo di gelatinizzazione dei grani.
DM 23.07.1994 Approvazione dei
"metodi ufficiali di analisi dei cereali e derivati" – Supplemento
n. 4. Determinazione dei difetti del riso semigreggio o lavorato.
(S.O. a GU 186 del 10/08/1994)
REG.(CEE) N. 3406/93
– Allegato II , B b) – Protocollo per la
determinazione della consistenza del riso cotto
|