Civile
Ddl Camera 3044 – Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione
Ddl Camera 3044 – Conversione in
legge del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti
modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza
nella circolazione
Articolo 1.
(Disposizioni
in materia di guida senza patente)
1. All’articolo
116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni,
il comma 13 è sostituito dal seguente:
"13. Chiunque guida
autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito
con l’ammenda da euro 2.257
a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai
conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per
mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell’ipotesi di
reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino
ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il
tribunale in composizione monocratica.".
Articolo 2.
(Disposizioni
in materia di limitazioni alla guida)
1. All’articolo
117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito del
seguente:
"1. È consentita la guida
dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le
limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di
patenti.";
b) dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
"2-bis. Ai titolari di
patente di guida di categoria B, il primo anno dal rilascio non è consentita la
guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara,
superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai
veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi
dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.";
c) al comma 3, primo periodo, le
parole: "ai commi 1 e 2" sono sostituite
dalle seguenti: "ai commi 1, 2 e 2-bis";
d) al comma 5, primo periodo, le
parole: "e comunque prima di aver raggiunto l’età
di venti anni," sono soppresse e le parole: "da euro 74 a euro 296" sono
sostituite dalle seguenti: "da euro 148 a euro 594".
2. Le disposizioni del comma
2-bis dell’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del
1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si
applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data
dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. All’articolo
170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
"1-bis. Sui veicoli di cui
al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.";
b) dopo il comma 6 è inserito il
seguente:
"6-bis. Chiunque viola le
disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 148
a euro 594.".
Articolo 3.
(Disposizioni
in materia di velocità dei veicoli)
1. All’articolo
142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: "le risultanze di apparecchiature debitamente
omologate," sono inserite le seguenti: "anche per il calcolo della
velocità media di percorrenza su tratti determinati,";
b) dopo il comma 6 è inserito il
seguente:
"6-bis. Le postazioni di
controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere
preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o
di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel
regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’interno.";
c) il comma 9 è sostituito dai
seguenti:
"9. Chiunque supera di oltre
40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi ed il provvedimento di inibizione
alla guida del veicolo nella fascia di orario che va dalle ore 22 alle ore 7
del mattino nei tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida.
Il provvedimento di inibizione alla guida è annotato nell’anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di
velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 500 a
euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.";
d) il comma 11 è sostituito dal
seguente:
"11. Se le violazioni di cui
ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei
veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le
sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono
raddoppiate. L’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il
limitatore di velocità di cui all’articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati
a montare tale apparecchio, l’applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso
di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l’accompagnamento
del mezzo presso un’officina autorizzata, per i fini di cui al
comma 6-bis del citato articolo 179.";
e) il comma 12 è sostituito dal
seguente:
"12. Quando il titolare di
una patente di guida sia incorso, in un periodo di due
anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa
accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi
delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di
una patente di guida sia incorso, in un periodo di due
anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa
accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.".
2. Alla tabella dei punteggi
allegata all’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e
successive modificazioni, le parole:
"Norma violata Punti
Art. 142, comma 82
comma
910"
sono
sostituite dalle seguenti:
"Norma violata Punti
Art. 142,comma
85
commi 9
e 9-bis10".
3. All’attuazione delle
disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si provvede
nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 3-bis
1. All’articolo
157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7, è inserito il
seguente:
"7-bis. È fatto divieto,
durante la sosta o fermata del veicolo di tenere il motore acceso allo scopo di
mantenere l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo; dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a
400 euro,";
b) al comma 8 sono premesse le
parole: "Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis".
Articolo 4.
(Disposizioni
in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida)
1. Il comma 3
dell’articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive
modificazioni, è sostituito dai seguenti:
"3. Chiunque viola le disposizioni
di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 70,00 a
euro 285,00.
3-bis. Chiunque viola le
disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 148,00
a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora
lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un
biennio.".
2. Alla tabella dei punteggi
allegata all’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e
successive modificazioni, le parole:
"Norma violataPunti
Art. 173,comma
35"
sono
sostituite dalle seguenti:
"Norma violataPunti
Art. 173,commi
3 e 3-bis5".
Articolo 5.
(Modifiche
agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida
in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti)
1. All’articolo
186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dai
seguenti:
"2. Chiunque guida in stato
di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con l’ammenda da euro 500 a euro 2000 e l’arresto,
qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento
del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto
fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un
tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro
(g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell’imputato, con l’obbligo
di svolgere un’attività sociale gratuita e continuativa presso strutture
sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi;
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000,
l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente
ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere
sostituita, a richiesta dell’imputato, con l’obbligo di svolgere un’attività
sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche
pubbliche per un periodo da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre
revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo
VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli,
ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si
applicano le disposizioni dell’articolo 223.
2-bis. Se il conducente in stato
di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono
raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta
giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI,
salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in
ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222
e 223.
2-ter. Competente a giudicare dei
reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni
relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche
in caso di applicazione della pena su richiesta delle
parti";
b) al comma 5, dopo il terzo
periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "Si applicano le disposizioni
del comma 5-bis dell’articolo 187.";
c) il comma 7 è sostituito dal
seguente:
"7. Salvo che il fatto
costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o
5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 2.500 a
euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale
in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per
un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un
periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione
II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.
Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il
prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le
disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel
corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria
della revoca della patente di guida ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI.";
d) al comma 8, primo periodo, le
parole: "del comma 2" sono sostituite dalle
seguenti: "dei commi 2 e 2-bis";
e) il comma 9 è sostituito dal
seguente:
"9. Qualora
dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un
tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro,
ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis,
il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino
all’esito della visita medica di cui al comma 8.".
2. All’articolo
187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma l
è sostituito dai seguenti:
"1. Chiunque guida in stato
di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o
psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l’arresto
fino a tre mesi. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi
ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal
conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel
biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni
dell’articolo 223.
1-bis. Se il conducente in stato
di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o
psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono
raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta
giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI,
salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in
ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222
e 223.
1-ter. Competente a giudicare dei
reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-quater.";
b) dopo il comma 5 è inserito il
seguente:
"5-bis. Qualora l’esito
degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile
e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si
trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il
ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque,
per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni
dell’articolo 216 in
quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il
comando da cui dipende l’organo accertatore.";
c) il comma 7 è abrogato;
d) il comma 8 è sostituito dal
seguente:
"8. Salvo che il fatto
costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 3 o
4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con
l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto
ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo
119.".
Articolo 6.
(Nuove
norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in
caso di guida in stato di ebbrezza)
1. All’articolo 230, comma 1 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le
parole: "e delle regole di comportamento degli
utenti" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", con particolare
riferimento all’informazione sui rischi conseguenti all’assunzione di sostanze
psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche".
2. Tutti i titolari e i gestori
di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in
qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento,
congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande
alcoliche,devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le
ore 2.00 della notte ed assicurarsi che all’uscita del locale sia possibile
effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, un alcool-test, inoltre
devono esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite
tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi
correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare
espirata;
b) le quantità, espresse in
centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il
superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da
determinare anche sulla base del peso corporeo.
3. L’inosservanza delle
disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da
sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente.
4. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio
decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.
Art. 6-bis.
(Fondo
contro l’incidentalità notturna). – 1. È istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri il fondo contro l’incidentalità notturna.
2. Chiunque, dopo le ore 20 e
prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è punito con la sanzione
amministrativa aggiuntiva di euro 200 che vengono
destinati al fondo contro l’incidentalità notturna.
3. Le risorse del fondo di cui al
comma 1 devono essere usate per le attività di contrasto all’incidentalità
notturna.
4. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e del
Ministro dei trasporti, adotta, con proprio decreto, il regolamento per
l’attuazione del presente articolo.
6. Per il finanziamento iniziale
del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 6-ter
1. Le maggiori entrate derivanti
dall’incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dal presente
decreto sono destinate al finanziamento di corsi volti all’educazione stradale
nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con
il Ministro della pubblica istruzione, da adottare entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione, del presente
decreto-legge, si provvede all’attuazione del presente articolo disciplinando,
ai fini della definizione dei programmi e delle relative attività di formazione
e supporto didattico, le modalità di collaborazione di enti e organismi con
qualificata esperienza e competenza nel settore.
Articolo 7.
(Norme
di coordinamento)
1. Le disposizioni del presente
decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si
applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in
vigore, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o
decreto penale irrevocabili.
Articolo 8.
(Entrata
in vigore)
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.