Tributario e Fiscale

Friday 10 November 2006

Ddl Camera 1808 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/

Ddl Camera 1808 – Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante
disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in
materia di detraibilità dell’IVA

1. Ai fini dell’attuazione della
sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006
nella causa C-228/05, in sede di prima applicazione i soggetti passivi che fino
alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato nell’esercizio dell’impresa,
arte o professione acquisti ed importazioni di beni e servizi indicati nell’articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, presentano in via
telematica entro il 15 aprile 2007 apposita istanza di rimborso, utilizzando
uno specifico modello, da approvarsi entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con il
medesimo provvedimento sono individuati i dati e i documenti che devono essere
indicati o predisposti a fondamento dell’istanza di rimborso. Al fine di
evitare ingiustificati arricchimenti, i dati hanno ad oggetto anche gli altri
tributi rilevanti ai fini della complessiva determinazione delle somme
effettivamente spettanti. Con il predetto provvedimento possono essere,
inoltre, stabilite le differenti percentuali di detrazione dell’imposta per
distinti settori di attività in relazione alle quali è ammesso il rimborso in
misura forfetaria. Resta ferma, per i contribuenti che non aderiscono al
suddetto rimborso forfetario, ovvero per coloro che non presentano l’istanza
entro il predetto termine del 15 aprile 2007, la possibilità di dimostrare il
diritto ad una detrazione in misura superiore presentando apposita istanza ai
sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e
successive modificazioni, contenente i dati e gli elementi comprovanti la
misura, nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, dell’effettivo
utilizzo in base a criteri di reale inerenza, stabiliti con il provvedimento di
cui al presente comma.

2. Sono in ogni
caso escluse le procedure di detrazione e di compensazione dell’imposta
sul valore aggiunto di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2-bis. Alla lettera c) del comma
1 dell’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, le parole: "salvo che per gli
agenti o rappresentanti di commercio" sono sostituite dalle seguenti:
"a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea della autorizzazione riconosciuta all’Italia dal Consiglio dell’Unione
europea ai sensi della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una
misura ridotta della percentuale di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto
assolta per gli acquisti di beni e le relative spese di cui alla presente
lettera, nei termini ivi previsti, senza prova contraria, salvo che per gli
agenti o rappresentanti di commercio".