Tributario e Fiscale

Tuesday 16 January 2007

Ddl Camera 1762 – Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonchè per la redazione di testi unici d

Ddl Camera 1762 – Delega al
Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di
capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema
estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle
disposizioni sui tributi statali"

Articolo 1.

(Delega
in materia di redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino del
trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura
finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi
di investimento collettivo mobiliare, e recanti modifiche al regime delle
ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive
afferenti i medesimi redditi, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:

a) revisione
delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di
natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i
medesimi redditi, al fine della loro unificazione, con la previsione di
un’unica aliquota non superiore al 20 per cento; conferma delle disposizioni
vigenti che prevedono l’esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di
capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria;

b) applicazione dell’aliquota di
cui alla lettera a), nel rispetto dei princìpi di incoraggiamento e di tutela
del risparmio di cui all’articolo 47 della
Costituzione, al fine anche di evitare segmentazioni del mercato;

c) eventuale introduzione di
misure compensative, anche aventi natura di deduzioni o detrazioni di imposta,
a favore dei soggetti economicamente più deboli, nel rispetto del principio
indicato alla lettera d);

d) semplificazione delle
procedure al fine di ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari,
da realizzare in via regolamentare o con l’adozione di provvedimenti
amministrativi generali;

e) coordinamento della nuova
disciplina con le disposizioni vigenti, nel rispetto del principio
dell’equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura
finanziaria nonché tra gli intermediari finanziari;

f) introduzione di un’adeguata
disciplina transitoria, volta a regolamentare il passaggio alla nuova
disciplina tenendo conto, tra l’altro, dell’esigenza di evitare che possano
emergere, con particolare riferimento alle posizioni esistenti alla data della
sua entrata in vigore, ingiustificati guadagni o perdite e nel rispetto del
principio indicato alla lettera d);

g) possibilità di differire
l’entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione fino a dodici mesi
dalla data della loro pubblicazione;

h) coordinamento, introducendo
tutte le modifiche necessarie, della nuova disciplina con le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed in ogni altra legge,
regolamento, decreto o provvedimento vigenti.

2. Dall’adozione dei decreti
legislativi previsti dal presente articolo devono derivare maggiori entrate non
inferiori, per l’anno 2007,
a 1.100 milioni di euro e, a decorrere dall’anno 2008, a 2.000 milioni di
euro annui.

Articolo 2.

(Delega
in materia di riscossione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni
volte al riordino della disciplina della riscossione volontaria e coattiva, al
fine di potenziare l’attività di recupero delle somme non versate
spontaneamente, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione e
rafforzamento delle procedure di riscossione coattiva, secondo
modalità tali da consentire, tra l’altro, l’attribuzione agli agenti
della riscossione del potere di concedere, direttamente o su incarico dell’ente
creditore, la dilazione del pagamento delle entrate iscritte a ruolo;

b) estensione ai soggetti terzi
incaricati dagli agenti della riscossione, limitatamente agli adempimenti
finalizzati allo svolgimento di tali incarichi, delle agevolazioni fiscali
previste per le azioni esecutive e cautelari degli stessi agenti della
riscossione e per le attività ad esse prodromiche;

c) parziale revisione della
disciplina del rimborso delle spese sostenute dagli agenti della riscossione,
al fine di assicurare agli stessi il ristoro di tutte le tipologie di oneri
derivanti dall’esercizio dei compiti istituzionali;

d) introduzione di criteri di
controllo dell’inesigibilità degli importi iscritti a ruolo coerenti con il nuovo sistema di riscossione nazionale e individuati
anche sulla base del valore degli stessi importi;

e) semplificazione e
razionalizzazione delle procedure di anticipazione, da parte degli agenti della
riscossione, del rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite,
anche con previsione del pagamento mediante accredito sul conto corrente del
beneficiario;

f) limitazione della chiamata in
giudizio degli agenti della riscossione ai soli casi in cui siano eccepiti vizi
dell’attività ad esso effettivamente riferibile;

g) attribuzione a Riscossione
S.p.a. di tutte o parte delle funzioni attualmente esercitate dall’Agenzia
delle entrate per la gestione del sistema dei versamenti unitari con
compensazione, nonché del monitoraggio dei versamenti delle imposte, dei
contributi e dei premi e del compito di effettuare interventi finalizzati al
recupero delle somme non versate.

Articolo 3.

(Delega
in materia di accertamento).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di
accertamento dei tributi erariali, volti ad armonizzare, razionalizzare e
semplificare le relative disposizioni, con l’osservanza dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:

a) armonizzazione delle regole
generali e dei poteri di accertamento per tutti i tributi erariali, comprese le
attribuzioni e la competenza territoriale degli uffici, al fine di assicurarne
la coerenza con i princìpi della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante
disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, nonché con i
princìpi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, e
unificazione dei termini per l’accertamento, con la sola previsione di termini
differenziati nelle ipotesi di violazioni che comportano obbligo di denuncia
per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e dei
termini per la richiesta di rimborso dei tributi, accessori e sanzioni non
dovuti;

b) individuazione di specifici
poteri di indagine e di accertamento in presenza di
fenomeni di frode ed estensione, in tali casi, della solidarietà nel pagamento
del tributo tra i soggetti che hanno concorso alla frode stessa;

c) armonizzazione dei diversi
metodi di accertamento e revisione dei criteri di accertamento presuntivi sulla
base di elementi indicativi di capacità contributiva;

d) armonizzazione delle diverse
forme di interpello, incluso quello internazionale, e definizione di una
normativa generale antielusiva valevole per tutti i tributi erariali, con la
previsione della possibilità di disconoscere le condotte poste in essere per
fini esclusivamente o prevalentemente fiscali, anche mediante l’eventuale
modificazione delle disposizioni antielusive di cui all’articolo 37-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni;

e) revisione del principio di
unicità dell’atto di accertamento, della sua integrabilità, e coordinamento con
la disciplina dell’accertamento parziale e dell’adesione del contribuente;

f) potenziamento del sistema informativo, acquisizione secondo modalità
telematiche e armonizzazione delle informazioni utili alla prevenzione e
contrasto dell’evasione nonché utilizzo delle stesse ai fini della corretta
individuazione, anche a seguito dell’attività di controllo, dell’indicatore
della situazione economica del contribuente;

g) riordino e razionalizzazione
delle attività di cooperazione con gli enti territoriali e previdenziali nonché
con le amministrazioni fiscali degli Stati esteri e dello scambio di
informazioni, anche in attuazione degli accordi internazionali;

h) individuazione delle modalità
e dei termini di ritrattabilità delle dichiarazioni e rapporto con la richiesta
di rimborso.

Articolo 4.

(Delega
per la riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma
generale del sistema di valutazione del catasto dei fabbricati, al fine di
rinnovare l’attuale sistema estimativo del catasto stesso, basato sulla distinzione
in categorie e classi, e per favorire il progressivo miglioramento dei relativi
livelli di perequazione, trasparenza e qualità, nonché il recupero
dell’evasione ed elusione nel settore immobiliare, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:

a) determinazione degli estimi
catastali su base patrimoniale attraverso:

1) segmentazione territoriale e
funzionale del mercato immobiliare;

2) metodi di
valutazione matematico-statistici;

3) utilizzo del parametro
"metro quadrato di superficie", quale unità di consistenza cui
riferire gli estimi catastali per le unità immobiliari a destinazione
ordinaria;

4) definizione delle modalità e
dei termini di aggiornamento del sistema di valutazione;

b) derivazione dalla base
patrimoniale di cui alla lettera a) di una base reddituale, attraverso
l’applicazione di saggi di redditività;

c) ridefinizione della
composizione e delle funzioni delle commissioni censuarie
provinciali e centrale, nelle loro specifiche competenze con particolare
riguardo alla deflazione del contenzioso;

d) articolazione del processo
riformatore attraverso la definizione del ruolo dei comuni e dell’Agenzia del
territorio nel rispetto dei princìpi sottesi alle funzioni decentrate,
assicurando, a livello nazionale, l’uniformità e la qualità dei processi nonché
il loro coordinamento e monitoraggio;

e) utilizzo di adeguati strumenti
di comunicazione per portare a conoscenza degli intestatari catastali i nuovi
estimi, in aggiunta all’affissione all’albo pretorio, da individuare anche in
deroga alle modalità previste dall’articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n.
342;

f) introduzione di meccanismi
volti ad assicurare una sostanziale invarianza del gettito complessivo delle
imposte erariali e comunali aventi per base imponibile i valori o i redditi
immobiliari derivati.

Articolo 5.

(Delega
per il riassetto delle disposizioni tributarie statali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti testi unici di
riordino e revisione delle disposizioni legislative vigenti, sostanziali,
processuali e procedimentali, in materia di tributi statali, con l’osservanza
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) uniformità della disciplina
degli elementi essenziali dell’obbligazione fiscale e delle norme generali in
materia di dichiarazioni, di accertamento, di riscossione e di applicazione
delle sanzioni;

b) semplificazione e chiarezza
del linguaggio normativo utilizzato nella redazione dei testi unici;

c) organicità e coerenza
giuridica, logica e sistematica delle disposizioni raccolte in ciascun testo
unico;

d) adeguamento della normativa
vigente alle previsioni della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante
disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

e) adeguamento della normativa
vigente al diritto comunitario primario e derivato, nonché alle sentenze della
Corte di giustizia delle Comunità europee;

f) previsione del divieto
dell’applicazione analogica delle norme tributarie che stabiliscono il
presupposto e il soggetto passivo dell’imposta, le esenzioni e le agevolazioni;

g) semplificazione amministrativa
degli adempimenti fiscali a carico del contribuente, ferma restando la
normativa che consente di disciplinare gli adempimenti fiscali con regolamenti
e atti amministrativi generali;

h) applicazione
all’organizzazione e all’attività dell’Amministrazione finanziaria del codice
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82;

i) coordinamento con le
disposizioni degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione;

l) abrogazione delle disposizioni
che abbiano esaurito la loro efficacia o siano prive di contenuto normativo o
siano comunque obsolete;

m) espressa indicazione delle
disposizioni abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei testi
unici o nei differenti termini da questi stabiliti.

Articolo 6.

(Disposizioni
attuative).

1. Gli schemi dei decreti
legislativi di cui agli articoli da 1
a 5 sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione dei
pareri delle competenti Commissioni parlamentari. Le Commissioni parlamentari
rendono il parere entro trenta giorni dall’assegnazione.

2. Decorso il termine di cui al
comma 1, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di
rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Entro due anni dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere
adottati, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli da
1 a 5 e
con la procedura di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive dei medesimi decreti legislativi, nonché tutte le modificazioni
necessarie per il migliore coordinamento normativo.

4. Dall’attuazione delle deleghe
di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.