Civile
Data attuazione al fondo speciale denominato PC ai giovani. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 8 aprile 2003 (G.U. n. 114 del 19-5-2003)
Data attuazione al fondo speciale denominato “PC ai giovani”. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 8 aprile 2003 (G.U. n. 114 del 19-5-2003)
Istituzione di un fondo speciale, denominato «PC ai giovani», di cui all’art. 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Vsta la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare, l’art. 27, che istituisce un fondo speciale, denominato «PC ai giovani» (di seguito: «Fondo»), destinato alla copertura delle spese relative all’omonimo progetto (di seguito «Progetto») promosso dal Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, diretto ad incentivare l’acquisizione e l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2003, e prevede che con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalita’ di presentazione delle istanze degli interessati, nonche’ di erogazione degli incentivi, prevedendo anche la possibilita’ di avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione;
Ritenuta l’opportunita’, al fine di assicurare un’attuazione piu’ rapida ed efficace dell’intervento agevolativo, di corrispondere l’incentivo riconosciuto ai beneficiari sotto forma di una riduzione, di pari importo, del prezzo di vendita, praticata all’atto dell’acquisto dal rivenditore degli strumenti informatici, con diritto di questi al rimborso della riduzione medesima;
Ritenuta, altresi’, l’esigenza di avvalersi per la realizzazione del Progetto della collaborazione di SOGEI – Societa’ generale d’informatica S.p.a. e di Poste Italiane S.p.a., in quanto risultano essere gli unici organismi in possesso delle tecnologie, dei mezzi e delle competenze necessarie per conseguire in maniera ottimale sotto il profilo sia dell’efficienza delle procedure, sia dei costi finanziari da sostenere lo scopo prefissato dal legislatore, secondo le modalita’ stabilite dal presente decreto;
Decreta:
Art. 1.
Beneficiari, ammontare e oggetto e validita’ temporale dell’incentivo
1. Alle persone fisiche nate nell’anno 1987 e che, quindi, compiono il sedicesimo anno di eta’ nell’anno 2003, iscritte all’anagrafe tributaria e residenti in Italia (di seguito: «beneficiari»), che acquistano nel corso dello stesso anno 2003, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, un personal computer (di seguito: «PC») nuovo di fabbrica, di qualsiasi prezzo, marca e tipo, avente la configurazione di cui al comma 2, e’ riconosciuto, all’atto dell’acquisto, un incentivo pari ad Euro 175,00 nei limiti delle disponibilita’, come individuate ai sensi dell’art. 27 della legge n. 289 del 2002.
2. Ai fini delle agevolazioni di cui al presente decreto per «PC»
si intende un insieme di componenti elettroniche, dotato di certificato di garanzia e di assistenza tecnica e costituito da:
a) unita’ centrale e unita’ disco rigido interno;
b) scheda di gestione dell’audio e del video;
c) dispositivo di connessione e periferiche (video, tastiera, mouse);
d) lettore CD Rom o DVD;
e) sistema operativo adatto ad ospitare software applicativi di produttivita’ o gestionali;
f) predisposizione per l’accesso ad Internet (modem).
3. Il PC deve possedere la certificazione di qualita’ ISO 9001.2, nonche’ la certificazione, rilasciata dal produttore ovvero distributore del sistema operativo, per il sistema operativo pre-installato.
4. Il contributo e’ concesso anche in caso di acquisto di una parte del sistema, purche’ comprendente almeno le componenti di cui alle lettere a), e) ed f).
5. I beneficiari potranno aderire al progetto entro e non oltre il 31 dicembre 2003.
Art. 2.
Modalita’ di conseguimento dell’incentivo
1. Per i beneficiari costituisce titolo di legittimazione per il conseguimento dell’incentivo la lettera loro trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale vengono illustrate le finalita’ del Progetto, viene attribuito un numero di identificazione personale (di seguito «PIN») leggibile mediante abrasione della pellicola su esso sovrapposta.
2. L’incentivo e’ conseguito all’atto dell’acquisto del PC presso un qualsiasi rivenditore che aderisce al Progetto, identificato da un apposito simbolo riportato nel sito informatico di cui all’art. 3, comma 1, esposto in modo visibile all’esterno dell’esercizio commerciale.
3. I beneficiari forniscono al rivenditore il PIN e il numero di codice fiscale, esibendo la carta di identita’ o altro documento equivalente ai fini dell’identificazione personale.
4. L’incentivo e’ costituito da una riduzione, di pari importo, del prezzo complessivo di acquisto del PC, IVA inclusa, al netto di ogni eventuale sconto commerciale.
5. I beneficiari che non abbiano ricevuto la lettera di cui all’art. 2, comma 1, possono farne richiesta rivolgendosi al centro di servizi (contact center) di cui all’art. 5, comma 1, lettera f).
Art. 3.
Adempimenti a carico del rivenditore
1. Il rivenditore che intende aderire al Progetto compila il foglio elettronico riportato nell’apposito sito del portale «www.
italia.gov.it», di seguito denominato sito, indicando gli estremi identificativi del proprio esercizio commerciale, il relativo indirizzo, il numero di partita IVA, gli estremi di iscrizione alla Camera di commercio e manifestando la volonta’ di accettare le condizioni che lo riguardano riportate nel sito medesimo.
2. Pattuita la vendita, il rivenditore, dopo aver verificato sotto la propria responsabilita’ l’identita’ dell’acquirente e il suo titolo di legittimazione, accede alla propria posizione sul sito di cui al comma 1 e compila l’apposito foglio elettronico, trasferendovi i dati relativi all’operazione e, specificatamente, le generalita’ dell’acquirente, gli estremi del documento di identificazione, il numero di codice fiscale, il PIN, il numero di serie del PC, nonche’ il numero identificativo dello scontrino fiscale emesso.
3. L’operazione di cui al comma 2 e’ automaticamente inibita in caso di esaurimento delle disponibilita’ del Fondo.
4. A fronte di ogni operazione effettuata al rivenditore e’ riconosciuto un rimborso dell’ammontare della riduzione di prezzo praticata, sulla base del consuntivo reso disponibile sul sito di cui al comma 1. Il relativo importo e’ corrisposto mensilmente al rivenditore, secondo le indicazioni da esso fornite all’atto dell’adesione al Progetto, mediante bonifico su conto corrente bancario o accreditamento su conto corrente postale o assegno postale emesso dalle Poste Italiane S.p.a., previo pagamento da parte del medesimo della somma di Euro 3,00 per ogni operazione, oltre i normali costi praticati dal sistema bancario o da Bancoposta.
Art. 4.
Accesso alla Patente europea di informatica (ECDL)
1. I beneficiari che utilizzano l’incentivo possono ottenere gratuitamente per via telematica attraverso Internet dal sito, un pacchetto ECDL (european computer driving license) costituito dai relativi moduli didattici. Gli stessi beneficiari, acquistata presso il concessionario ECDL la carta personalizzata (skills card)
necessaria per la registrazione del risultato degli esami usufruendo delle condizioni stabilite dall’apposita convenzione, potranno gratuitamente sostenere gli esami presso le scuole pubbliche abilitate, nel limite di una sola volta per ciascun modulo didattico.
L’eventuale ripetizione dell’esame non superato sara’ a carico del partecipante alle condizioni stabilite dall’apposita convenzione. La patente puo’ essere conseguita entro e non oltre il 30 giugno 2004.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono, altresi’, partecipare ad un concorso per via telematica attraverso il sito. Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie premia i migliori classificati nel superare una prova di inventiva e capacita’ informatica per la soluzione di un problema appositamente concepito i cui termini saranno pubblicati sul sito.
3. Le spese per l’istituzione dei premi sono ricomprese nell’importo complessivo delle spese di realizzazione del Progetto di cui all’art. 6.
Art. 5.
L’attivita’ del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie e degli organismi esterni di collaborazione
1 . Per la realizzazione del Progetto secondo le modalita’ stabilite dal presente decreto il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie si avvale, previa stipula di apposite convenzioni sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, della collaborazione a titolo oneroso di SOGEI – Societa’ generale d’informatica S.p.a. e di Poste Italiane S.p.a. per quanto concerne:
a) la predisposizione dell’elenco dei nominativi dei beneficiari, corredato dei relativi dati necessari per l’attuazione del Progetto;
b) la realizzazione delle procedure informatizzate necessarie all’assegnazione del PIN, al riconoscimento della posizione comprovante la tipologia dell’attivita’ commerciale del rivenditore, nonche’ all’esercizio del controllo e del monitoraggio del Progetto;
c) la predisposizione e il recapito delle lettere ai beneficiari;
d) il rimborso ai rivenditori dei crediti maturati ai sensi dell’art. 3, comma 4;
e) la realizzazione e la gestione delle sezioni del sito necessarie allo svolgimento del Progetto;
f) l’organizzazione e la gestione di un centro di servizi (contact center) al fine di soddisfare le richieste dei soggetti di cui all’art. 2, comma 5.
2. Il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie provvede, inoltre:
a) ad attivare un piano di comunicazione ed informazione finalizzato ad assicurare la massima conoscenza dell’iniziativa;
b) effettuare il controllo sistematico ed il monitoraggio dell’andamento del progetto, in relazione agli obiettivi da raggiungere;
c) provvedere a quanto necessario per l’erogazione dei corsi ECDL e per il rimborso dei relativi esami sostenuti e superati, di cui all’art. 4, comma 1, nonche’ ad istituire il concorso di cui al comma 2 del medesimo articolo ed alla verifica delle disponibilita’ esistenti al fine delle operazioni di cui all’art. 3, comma 3.
Art. 6.
Disposizioni finanziari
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 2, 3 e 5 relativi alla realizzazione del Progetto sono a carico del Fondo nella misura massima del cinque per cento delle disponibilita’ come individuate ai sensi dell’art. 27 della legge n. 289 del 2002.
2. La restante quota delle disponibilita’ di cui al comma 1 e’ utilizzata per la concessione degli incentivi e per il rilascio del pacchetto ECDL.
3. Tutte le spese necessarie per l’attuazione del Progetto secondo le modalita’ di cui al presente decreto sono a carico delle disponibilita’ del Fondo e verranno liquidate ai rispettivi creditori dal Dipartimento del tesoro su richiesta del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, corredata della relativa documentazione di spesa.
4. I fondi necessari per la concessione degli incentivi saranno trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata per tranches di uguale importo. Le tranches successive alla prima saranno erogate ciascuna a seguito dell’avvenuto impiego della precedente. La quota non impiegata dell’ultima tranche verra’ riversata all’erario secondo modalita’ che saranno comunicate tempestivamente a Poste Italiane S.p.a. dal Dipartimento del Tesoro.
Il presente decreto sara’ inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
Roma, 8 aprile 2003
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie
Stanca
Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2003
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 340